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Messaggio del Consiglio federale all'Assemblea federale concernente un accordo d'aiuto finanziario al Bangladesh (Del 3 marzo 1975)

Onorevoli signori presidente e consiglieri, Ci pregiamo, mediante il presente messaggio, di sottoporre alla vostra .approvazione un nuovo accordo concernente l'utilizzazione del creditoquadro d'aiuto finanziario ai Paesi in via di sviluppo da voi già stanziato il 20 settembre 19711) Il presente accordo concerne un credito di 20 milioni di franchi, mediante il quale la Svizzera parteciperà, assieme ad altri Paesi ed enti, al finanziamento di una fabbrica di fertilizzanti nel Bangladesh.

1 Compendio II presente messaggio è il quinto della serie concernente l'impiego del credito-quadro d'aiuto finanziario di 400 milioni di franchi. Dopo i testi da voi già approvati 2), l'accordo che oggi vi presentiamo, con quello presentato di recente 3> , fa salire gli obblighi totali della Confederazione, sussunti sotto il concetto d'aiuto finanziario, alla somma di 346,45 milioni di 3)

2)

3)

Vedi messaggio del Consiglio federale del 25 gennaio 1971 concernente l'aiuto economico e finanziario ai Paesi in via di sviluppo, segnatamente l'apertura di un credito-quadro d'aiuto finanziario (FF 1971 I 163) con il relativo decreto federale del 20 settembre 1971 (FF 1971 II 533).

Vedi decreto federale del 23 settembre 1971 (RU 1972 2476) che approva un accordo con l'Associazione internazionale dello sviluppo concernente un mutuo a detto ente; decreto federale del 14 dicembre 1972 (RU 1973 332) concernente la partecipazione della Svizzera all'aumento del capitale della Banca asiatica per lo sviluppo; decreto federale del 19 dicembre 1972 (RU 1973 1138) che approva tre accordi per l'aiuto finanziario allo sviluppo; decreto federale del 14 dicembre 1973 (RU 1974 1765) che approva quattro accordi concernenti l'aiuto finanziario ai Paesi in via di sviluppo; decreto federale del 4 ottobre 1974 (FF 1974 II 775) che approva un accordo d'aiuto finanziario ai Paesi in via di sviluppo.

Messaggio del 30 settembre 1974 concernente un contributo speciale svizzero al Fondo africano per lo sviluppo (FF 1974 II 821).

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franchi, lasciando dunque, sul precitato credito-quadro di 400 milioni, un saldo disponibile di soli 53,55 milioni. Mediante il presente mutuo, intendiamo aiutare il Bangladesh, Paese a un tempo miserrimo e popolosissimo, ad accrescere notevolmente la sua produzione di fertilizzanti, premessa dell'urgente potenziamento agricolo e dell'aumento della produzione alimentare. Trattasi dunque di rispondere ai bisogni più essenziali della popolazione rurale del Bangladesh. Questa operazione di aiuto finanziario corrisponde dunque pienamente alla concezione elvetica della cooperazione allo sviluppo, quale l'abbiamo definita nel rapporto concernente le ripercussioni dei recenti avvenimenti economici mondiali sul contributo della cooperazione svizzera allo sviluppo, presentatovi il 22 gennaio 1975 (FF 7975 I 475).

Per di più, il progetto consente di utilizzare, in maniera molto razionale dal punto di vista economico, i giacimenti di materie prime, segnatamente il metano.

Questo mutuo bilaterale di aiuto finanziario si pone come parte costitutiva del finanziamento attuato con la partecipazione di cinque altri mutuanti, multilaterali o bilaterali, tra cui l'Iran, Paese produttore di petrolio. Questa forma d'aiuto finanziario conviene particolarmente a progetti importanti e vasti, come appunto quello che qui vi proponiamo; essa, per di più, apre al nostro Paese possibilità interessanti di cooperazione internazionale allo sviluppo. La partecipazione testé citata di altri mutuanti, conferisce anch'essa all'impresa quella vasta eco che è una delle condizioni necessarie affinchè l'esecuzione del progetto giunga a buon porto. Studi approfonditi e seri, condotti in particolare da istituti di finanziamento ben accetti sul piano mondiale a cagione dei loro mutui a condizioni di favore (l'Associazione internazionale della sviluppo [IDA], la Banca regionale di sviluppo, la Banca asiatica di sviluppo), mettono chiaramente in rilievo l'alto valore economico, per il Bangladesh, della fabbrica progettata.

Il credito illustrato nel presente testo costituisce il primo aiuto finanziario che la Svizzera censente al Bangladesh per l'attuazione di un progetto ben definito. In una con il credito di 12 milioni di franchi al detto Paese (10,2 milioni attinti dalla garanzia contro i rischi d'esportazione e 1,2 milioni dai fondi
generali), già proposto nel nostro messaggio del 27 gennaio 1975 (FF 1975 I 614) concernente il consolidamento dei debiti con il Bangladesh e il Pakistan, il presente accordo contribuisce ad una distribuzione equa dell'aiuto finanziario elvetico nel subcontinente indiano.

2 Parte generale 21 La situazione economica Come l'abbiamo esposto nel messaggio qui innazi citato, il Bangladesh è uno dei Paesi più poveri. Il segretario generale dell'ONU l'ha incluso nell'elenco di quelli più gravemente scossi dai sovvertimenti econo-

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mici mondiali. Circostanze naturali ed economiche, come anche sociali e politiche, hanno contribuito a gettare il Paese in una crisi economica e politica quanto mai profonda.

Il Bangladesh conta circa 75 milioni di abitanti su una superficie di 141 131 km2, vale a dire 530 abitanti al km2; notiamo che soltanto Singapore ed Hongkong hanno una popolazione più densa. Il tasso di crescita della popolazione tocca il 3 per cento: vale a dire che, pur ipotizzando una piena efficacia delle misure di contenimento demografico, il Paese avrà, entro 30 anni, una popolazione di circa 165 milioni di abitanti.

Il reddito medio per abitante si situa a livello di 70 dollari, vale a dire ad uno dei livelli più bassi tra i Paesi sottosviluppati. La crescita economica, riscontrata sull'aumento del prodotto sociale lordo, raggiungeva il 3,6 per cento in media nel quinquennio 1965-1970. Ma gli insuccessi economici, le catastrofi naturali e le vicende belliche della secessione del 1971-72 hanno paralizzato l'attività economica generale; conseguentemente, l'indice già modesto di crescita economica si è rovesciato in un indice di regressione.

Il reddito reale per abitante si è verosimilmente ridotto in modo massiccio a contare dal 1970. Oltre la metà delle famiglie ricevono quotidianamente un numero di calorie inferiore al minimo vitale assoluto; la carenza vitaminica e proteinica colpisce i due terzi della popolazione; il tasso d'alfabetizzazione non tocca nemmeno il 20 per cento; la speranza media di vita giunge ai 48 anni (mentre tocca i 70 anni nei Paesi industrializzati); infine, la mortalità infantile è del 26 per cento (fanciulli al di sotto del quinto anno), indice questo invero terrificante.

L'economia bangladesciana è caratterizzata dal predominio del settore agricolo. Il 90 per cento degli abitanti vivono in campagna e l'80 per cento sono dediti all'agricoltura. Si valuta a 7 milioni il numero delle aziende agricole, la metà delie quali s'estende su 0,8 ettari circa. Nonostante il gran numero di persone occupate nel settore agricolo, il Paese non è in grado di bastare ai propri bisogni alimentari, onde deve importare ogni anno dal 10 al 30 per cento del fabbisogno, segnatamente nella forma di cereali.

La cultura del riso occupa il 90 per cento dell'area agricola; il resto è adibito alla produzione della juta,
la cui esportazione fornisce i % degli introiti del commercio estero. Ma da uno a due terzi di questi introiti sono assorbiti dalle irrinunciabili importazioni di cereali. Aggiungasi che la siccità e le inondazioni cagionano difficoltà supplementari: un buon terzo del territorio, all'acme dei monsoni, viene inondato.

Come risulta da quanto siam venuti esponendo, il settore industriale è, nel Bangladesh, appena embrionale e il suo contributo al prodotto interno lordo rimane dunque debolissimo. La manodopera occupata nel settore industriale tocca il 7,5 per cento della popolazione attiva ed è impiegata in piccole e medie aziende. L'attività industriale consiste per metà nella prò-

1386 duzione di juta e cotone e nella trasformazione di queste fibre; per il rimanente nella trasformazione dei prodotti alimentari o voluttuari, preminentemente bevande e tabacchi. Nel corso degli ultimi anni, numerose aziende industriali hanno lavorato assai al di sotto della loro capacità, sia a cagione della carenza di materie prime e di pezzi di ricambio, sia a cagione dell'inesistenza o dell'insufficienza delle infrastrutture, sia per l'emergere di molte altre difficoltà. Se poi consideriamo che l'essenziale delle forze industriali e tecniche necessarie al lavoro della juto e del cotone si trovavano, prima della secessione, nella parte occidentale del Pakistan, vediamo subito che, oggigiorno, le difficoltà che già minavano lo sviluppo industriale si trovano di colpo acuite. Il governo si sforza pertanto di incoraggiare gli investimenti privati nazionali e in certi settori anche gli investimenti stranieri.

Il Bangladesh deve pure vincere ingenti difficoltà nel settore infrastrutturale: la costruzione stradale e ferroviaria si è sempre urtata contro enormi ostacoli naturali, quali la frequenza e l'abbondanza di corsi d'acqua, la periodicità delle inondazioni, la mobilità del suolo; inoltre, l'infrastruttura era quasi completamente incardinata sui bisogni del commercio della juta e del cotone e su quelli dei grandi agglomerati urbani. L'estensione della rete viaria, attualmente in cantiere, risulta estremamente onerosa, onde può essere attuata solo lentamente. Gran parte dei trasporti avvengono per via fluviale, ma anche il mantenimento delle vie d'acqua esige un impegno intenso e costante. Le difficoltà testé enumerate, con altri problemi d'estrema complessità, impongono enormi sforzi all'amministrazione, non sempre e non a tutti i livelli pari all'immane compito. Inoltre, le risorse statuali appaiono completamente carenti se comparate ai bisogni, onde lo Stato si vede costretto a coprire oltre un terzo delle proprie spese con l'aiuto di fondi stranieri.

La situazione veramente critica si ripercuote anche nello stato della bilancia dei pagamenti. I termini di scambio son venuti nettamente deteriorandosi nel corso dei due ultimi anni, segnatamente a cagione del forte aumento dei prezzi d'importazione dei prodotti alimentari, dei fertilizzanti, del petrolio e dei suoi derivati, del cotone grezzo
e d'altre materie; sui prodotti d'esportazione, principalmente la juta lavorata, non è stato invece possibile procedere ad un sostanziale aumento dei prezzi. Per di più, in questo tomo di tempo si dovette fortemente accrescere l'importazione di prodotti alimentari. Il Bangladesh dispone soltanto di riserve monetarie esigue, atte a coprire i bisogni dell'importazione al massimo per alcune settimane. Il Fondo monetario internazionale gli ha quindi, a più riprese, consentito delle facilitazioni di credito; ne è comunque conseguito un massiccio indebitamento, consolidato tramite una operazione internazionale, cui la Confederazione ha partecipato (cfr. il messaggio, citato, del 27 gennaio 1975).

1387 II governo del Bangladesh, consapevole della situazione difficile del Paese, si sforza invero di portarvi rimedio con diversi provvedimenti; occorre però urgentemente rafforzare questi sforzi endogeni mediante un appoggio esterno.

22 L'aiuto internazionale al Bangladesh Da quando è giunto all'indipendenza, il Bangladesh ha beneficiato del sostegno di diversi Stati ed enti internazionali. Inizialmente l'aiuto umanitario venne in primo piano; oggi invece la priorità spetta all'assistenza economica. Per coordinare l'aiuto internazionale è stato istituito, verso la fine del 1974, un ente speciale sotto l'egida della Banca mondiale: la Svizzera vi possiede lo statuto d'osservatore.

Abbiamo informazioni assai scarse e frammentarie circa l'entità e la composizione dell'aiuto internazionale apportato al Bangladesh: comunque le somme stanziate in suo favore tra il 1971 ed il 1974 raggiungevano 1,4 miliardi di dollari ed i versamenti fatti sino all'inizio del secondo semestre del 1974 rappresentavano pressappoco la metà di questo ammontare; essi provenivano sia da enti di finanziamento multilaterale sia da diversi Stati come aiuto bilaterale.

Nel corso degli anni 1973 e 1974, l'assistenza data dalla Svizzera al Bangladesh, nel quadro dell'aiuto umanitario e alimentare, ha toccato i 4,3 milioni di franchi.

Durante l'anno scorso, di governo del Bangladesh ha chiesto al nostro Paese, ed anche ad altri Stati, di sostenerlo mediante un aiuto finanziario adeguato nel suo sforzo di sviluppo economico. Dopo aver vagliato le diverse possibilità, abbiamo deciso di proporvi la partecipazione della Confederazione ali finanziamento di una fabbrica di fertilizzanti.

23 Il progetto 231 Impostazione La produzione attuale di fertilizzanti nel Bangladesh non basta affatto a coprirne i bisogni; inoltre, le sue risorse finanziarie non gli consentono d'importare i quantitativi mancanti. Nel quadro degli sforzi che il nuovo Stato fa per incrementare la propria produzione alimentare e garantire i rifornimenti autonomi, risulta dunque urgente accrescere la produzione di fertilizzanti nonché migliorare e intensificare l'impiego dei medesimi. Il Bangladesh ha chiesto alla Banca mondiale di aiutarlo nell'attuazione di queste direttive.

Il progetto che vi proponiamo prevede la costruzione, in vicinanza della capitale Dacca, di una fabbrica della capacità di 160 tonnellate di fertiliz-

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zanti a base d'urea e di 925 tonnellate di fertilizzanti ammoniacali, vale a dire 10000 sacchi da 25 kg al giorno. Secondo le norme attuali trattasi dunque di una fabbrica «convenzionale», sia dal punto di vista tecnico sia da quello dimensionale. Il fertilizzante verrà prodotto partendo dal metano, che si estrae in quantità sufficiente ned paraggi della fabbrica e che consente una produzione finanziariamente vantaggiosa. L'accrescimento della produzione di fertilizzanti dovrebbe consentire al Bangladesh di ridurre le sue importazioni e di risparmiare conseguentemente preziose valute. L'accrescimento del rifornimento autonomo di fertilizzanti, reso possibile da questo progetto, si tradurrà innanzitutto in una diminuzione dei bisogni d'importazione, con contrazione della connessa domanda valutaria, e si concreterà finalmente in un aumento della produzione alimentare. Una parte della produzione potrebbe forse anche venir esportata. La fabbrica darà impiego a circa 1200 persone.

Oltre alla costruzione della fabbrica, di proprietà statale, il progetto prevede la formazione professionale di personale autoctono, a tutti i livelli della gestione. La costruzione sarà messa in cantiere già nel 1975 e si pensa che la produzione possa essere avviata a metà del 1978. La formazione del personale indigeno necessario dovrebbe essere compiuta nel 1982; da questo momento l'esercizio della nuova fabbrica dovrebbe venir quasi interamente assicurato da personale autoctono.

Un'attenzione particolare è attribuita al trasporto, allo stoccaggio ed alla distribuzione dei fertilizzanti prodotti. Non appena usciti dalla fabbrica di Ashuganj, sita proprio sulle rive del fiume Meghna, i sacchi di fertilizzanti saranno caricati su battello e, nella misura del possibile, trasportati per via d'acqua verso i centri regionali, ove verrà provveduto alla distribuzione nei villaggi. Un progetto speciale è attualmente allo studio per assicurare la distribuzione del fertilizzante sino a livello del singolo coltivatore; questo progetto sarà probabilmente finanziato dall'Associazione internazionale di sviluppo (IDA). È prevista pure la formazione di una manodopera agricola specializzata, destinata ad incoraggiare e a controllare l'utilizzazione dei fertilizzanti.

232 Finanziamento L'IDA, cui il Bangladesh ha fatto capo per poter
realizzare il progetto, ha diretto i preparativi ed assume la responsabilità principale per il coordinamento e l'esecuzione del finanziamento. Calcolando in base all'indice dei costi edilizi di fine ottobre 1974, la spesa globale per l'attuazione del progetto assomma a 249 milioni di dollari: il Bangladesh può accollarsene 107,1 vale a dire il 43 per cento, corrispondente all'ammontare necessario a coprire le spese locali; il saldo, vale a dire 142 milioni di dollari, verrà anticipato dagli enti internazionali di finanziamento e dagli Stati qui di seguito elencati:

1389 -- Associazione internazionale di sviluppo (IDA) 33 milioni di dollari (durata 50 anni compreso un termine di franchigia di 10 anni con commissione dello 0,75%); -- Banca asiatica di sviluppo (ADB) 30 milioni di dollari (durata 40 anni compreso un termine di franchigia di 10 anni con commissione dell'I %); -- Stati Uniti d'America 30 milioni di dollari (durata 40 anni compreso un termine di franchigia di 10 anni e interesse del 2% durante il termine di franchigia, aumentato al 3% a scadenza del termine); -- Gran Bretagna 8 milioni di sterline (di cui 5,2 milioni con durata di 25 anni compreso un termine di franchigia di 7, senza interesse; il resto in forma di dono); -- Repubblica federale di Germania 30 milioni di marchi (durata 50 anni compreso un termine di franchigia di 10 anni, interesse dello 0,75%); -- Iran 12,4 milioni di dollari (durata 50 anni compreso un termine di franchigia di 10 anni, all'interesse del 2 per cento); -- Svizzera 20 milioni di franchi (durata 50 anni compreso un termine di franchigia di 10 anni e interesse dello 0,75 per cento).

Tutti i mutui risultano dunque consentiti a condizioni estremamente favorevoli per quanto concerne gli interessi ed i rimborsi, come del resto lo richiede la situazione catastrofica della bilancia dei pagamenti del Bangladesh.

La fornitura di attrezzature e servizi, nel quadro di questo finanziamento, dovrà avvenire in base a concorsi nazionali ed internazionali. I mutui dell'IDA, della Banca asiatica di sviluppo, della Repubblica federale di Germania, dell'Iran e della Svizzera non sono connessi alla fornitura di beni o di servizi; gli Stati Uniti e la Gran Bretagna, per contro, fanno dipendere la concessione dei mutui dalla fornitura di beni e servizi da parte delle loro aziende.

La partecipazione finanziaria del Bangladesh consiste essenzialmente nel fornire il capitale della nuova impresa «Ashuganj Fertilizer and Chemical Company». Le valute messe a disposizione dagli enti e Stati mutuanti serviranno all'importazione delle attrezzature e dei servizi necessari.

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24 II mutuo elvetico Come l'abbiamo indicato, noi intendiamo partecipare al progetto mediante lo stanziamento di un mutuo a lunga scadenza di 20 milioni di franchi a condizioni molto favorevoli. Intendiamo così spalleggiare gli sforzi del Bangladesh per impostare una produzione nazionale di fertilizzanti e, consecutivamente, per avviare a soluzione il suo immane problema dell'autoapprovvigionamento in derrate alimentari, uno degli scopi prioritari della politica agricola del Bangladesh essendo appunto quello di ampliare le basi del proprio approvvigionamento autonomo di derrate alimentari. Il credito previsto risulta dunque pienamente conforme alla nostra concezione della cooperazione allo sviluppo, quale trovasi esposta nel rapporto completivo concernente la legge federale sulla cooperazione internazionale allo sviluppo e l'aiuto umanitario. Siccome in Bangladesh, date le condizioni estremamente ardue che vi regnano, è difficile attuare e controllare dei progetti, anche di esigue dimensioni, abbiamo pensato che convenisse partecipare a un progetto sostenuto da diversi Paesi ed enti: la pluralità dei finanziatori conferisce infatti all'operazione una base sufficientemente ampia, tale da garantire quanto possibile la riuscita del progetto stesso. L'esecuzione sarà controllata e coordinata in tutti i dettagli dall'IDA. Il mutuo svizzero sarà attribuito all'acquisto di beni e servizi ai fini della costruzione della fabbrica e sulla base di bandi internazionali di gara. Questa procedura è la sola idonea a garantire un impiego, quanto più razionale ed economico, del credito stanziato.

Il versamento verrà fatto in base ai documenti giustificativi concernenti i beni acquistati. L'IDA sarà associata al controllo dell'utilizzazione del mutuo.

Prenderemo, con gli altri Stati ed enti partecipi del progetto, i provvedimenti necessari per il coordinamento e l'applicazione dell'accordo, specie in materia d'appalto dei lavori, in modo che l'operazione si svolga senza intoppi. All'uopo occorrerà tener conto del fatto che i lavori saranno già avviati allorché l'accordo tra il nostro Paese e il Bangladesh entrerà in vigore.

3 Parte speciale 31 Contenuto e forma dell'accordo d'aiuto finanziario II progetto d'accordo istitutivo della base normativa per l'assegnazione del credito al Bangladesh ricalca, per contenuto
e per forma, gli accordi d'aiuto finanziario già conchiusi dalla Confederazione segnatamente con l'Indonesia e l'India 1). Come tali testi, anche questo stipulato con il Bangladesh consta di un accordo propriamente detto e d'un protocollo, che ne 1)

Vedi messaggio del 1° ottobre 1973.

1391 forma parte integrante, inteso a stabilire le modalità applicative. Le clausole principali di questi due documenti richiedono i seguenti commenti: 311 Accordo Gli articoli 1 e 2 stabiliscono l'ammontare mutuato e il suo impiego.

Quest'ultimo è limitato alla copertura dei costi in valute dei beni e servizi importati nel quadro dell'attuazione del progetto. I costi del progetto in moneta locale vanno sopportati dal mutuatario.

L'articolo 1 precisa inoltre che il mutuo svizzero è stanziato nel quadro del finanziamento comune della fabbrica di fertilizzanti di Ashuganj, cui partecipano i mutuanti menzionati nel messaggio.

Nello stesso contesto va segnalato che l'articolo 13 vincola l'entrata in vigore dell'accordo alla conclusione di intese precise tra il mutuatario e gli altri mutuanti circa la partecipazione di questi al finanziamento del progetto.

L'articolo 3 dispone che il mutuatario dovrà mettere l'ammontare prestato a disposizione della società Ashuganj Fertilizer and Chemical Company, cui è affidata l'attuazione del progetto. Tutti gli altri mutuanti hanno conchiuso intese analoghe con il Bangladesh. L'utilizzazione dei fondi da parte della società qui sopra indicata è controllata dall'IDA e dagli altri mutuanti.

Gli articoli 4, 5 e 8 precisano le condizioni finanziarie cui il prestito è sottoposto. Dette condizioni (cinquant'anni di durata, in cui dieci come termine di franchigia, e lo 0,75 per cento d'interesse) sono analoghe a quelle caratterizzanti i crediti dell'Associazione internazionale dello sviluppo (IDA).

Condizioni così straordinariamente favorevoli sono dovute alla considerazione della situazione economica generale del Bangladesh e al suo limitatissimo margine residuo di indebitamento. Esse corrispondono inoltre alla concezione che vi esponemmo nel messaggio del 25 gennaio 1971 concernente l'aiuto economico e finanziario ai Paesi in via di sviluppo, segnatamente l'apertura di un credito-quadro per l'aiuto finanziario.

Il mutuo concesso non è vincolato, vale a dire non implica l'obbligo per il mutuatario di utilizzarlo unicamente per acquisti da effettuare in Svizzera. Questa procedura, volta a consentire al beneficiario di far capo ai fornitori che gli offrono il prezzo migliore e la qualità più alta, è un caso concreto d'applicazione di quelle vedute che ci sforziamo
di promuovere nel quadro delle organizzazioni internazionali di sviluppo. Questa nostra opinione considera, da un lato, l'aumento d'utilità per il Paese emergente d'un aiuto non vincolato e, d'altro lato, l'opportunità di far valere, mediante la concessione di condizioni particolarmente favorevoli, i mezzi finanziari assai modesti che noi mettiamo a disposizione. Inoltre, l'esperienza insegna

1392 che l'industria svizzera d'esportazione, grazie alla sua competitivita, ottiene comunque numerose ordinazioni provenienti dagli appalti internazionali resi possibili sulla base di mutui non vincolati.

Gli articoli 6 e 7 (franchigie doganali, fiscali ed altre) rappresentano e riflettono le clausole tradizionali, in questo tipo d'accordi, e non richiedono commenti particolari, come pure l'articolo 11, il quale tiene conto della pratica usuale elvetica in materia di arbitrato.

312 Protocollo La sezione I specifica per quali spese il credito può essere utilizzato.

La sezione II descrive il progetto della fabbrica di fertilizzanti, finanziato tramite il credito concesso.

La sezione III descrive la procedura di gara sul piano internazionale.

Per ragioni pratiche e per non ingenerare un inutile sovraccarico di lavoro amministrativo, si è ritenuto opportuno di differenziare le procedure di avvisi di gara secondo l'entità dei contratti individuali. La procedura adottata per i contratti importanti (sezione III, e) si ispira a quella vigente nelle istituzioni multilaterali di finanziamento dello sviluppo (Banca mondiale, IDA, Banca asiatica di sviluppo ed altre). Essa sottosta al controllo del mutuante, il quale può opporsi all'utilizzazione del credito per finanziare contratti che non siano stati stipulati giusta le norme convenute.

La sezione IV concerne la procedura di consultazione ed è volta a garantire lo scambio d'informazioni tra il mutuante e il mutuatario per quanto concerne l'utilizzazione del mutuo e l'attuazione del progetto, nonché la possibilità, per il mutuante, d'ispezionare i lavori e controllare come venga impiegata la somma mutuata.

La sezione V concerne lo stanziamento del credito e la procedura di pagamento. Il credito è messo a disposizione del mutuatario in quote annue giusta i pagamenti che esso pensa di fare ai fornitori.

Il mutuatario è tenuto a convertire in altre valute, presso la Banca nazionale svizzera, i franchi svizzeri messi a sua disposizione allorché non li utilizzi per pagare fornitori svizzeri; in questo modo l'accordo risulta conforme ai provvedimenti che noi abbiamo adottato in materia monetaria e congiunturale nonché alla politica cui detti provvedimenti s'ispirano.

4 Ripercussioni sulle finanze, sulle necessità di personale e modo di copertura delle spese Come l'abbiamo indicato all'inizio, l'accordo qui sottoposto alla vostra approvazione concerne l'utilizzazione del credito-quadro per l'aiuto finanziario ai Paesi in via di sviluppo, da voi stanziato il 20 settembre 1971. Non

1393 richiede altre risorse suppletive. Gli ammontari necessari per assegnare il mutuo di 20 milioni di franchi svizzeri, previsti nel presente accordo, sono stati registrati nello stato di previsione del 1975 e pure sussunti sotto il piano finanziario 1976-1979. Il pagamento va effettuato in quote annue di 2, 8, 7 e 3 milioni di franchi. L'assegnazione del mutuo non avrà riflesso alcuno sull'effettivo del personale della Confederazione.

5 Esecuzione I Cantoni e i Comuni non sono affatto toccati dall'esecuzione del decreto federale.

6 Costituzionalità II decreto federale che vi sottoponiamo si basa sull'articolo 8 della Costituzione, giusta il quale la Confederazione ha facoltà di conchiudere trattati con l'estero.

L'accordo, che concerne un mutuo d'una durata superiore a 15 anni, comporta quindi un decreto d'approvazione sottoposto a referendum facoltativo, giusta l'articolo 89 capoverso 4 della Costituzione.

7 Proposta Richiamandoci a quanto siam venuti fin qui esponendo, noi vi proponiamo di adottare il decreto allegato approvante l'accordo d'aiuto finanziario concluso con il Bangladesh.

Gradite, onorevoli signori presidente e consiglieri, l'assicurazione della nostra alta considerazione.

Berna, 3 marzo 1975 In nome del Consiglio federale svizzero: II presidente della Confederazione, Graber II cancelliere della Confederazione, Huber

Foglio federale 1975. Vol. 1

86

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(Disegno)

Decreto federale che approva un accordo d'aiuto finanziario con la Repubblica popolare del Bangladesh

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 8 della Costituzione; visto il messaggio del Consiglio federale del 3 marzo 1975 1), decreta: Art. l L'accordo tra il governo della Confederazione Svizzera e la Repubblica popolare del Bangladesh concernente l'assegnazione di un mutuo di aiuto finanziario di 20 milioni di franchi svizzeri al Bangladesh è approvato.

2 II Consiglio federale è autorizzato a ratificare l'accordo.

1

Art. 2 I mezzi finanziari necessari all'applicazione dell'accordo sono addebitati al credito quadro per l'aiuto finanziario ai Paesi in via di sviluppo, stanziato tramite il decreto federale del 20 settembre 1971 2 >.

Art. 3 H presente decreto è sottoposto a referendum in materia di trattati internazionali.

11

FF 1975 I 1383 " FF 1971 II 533

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Accordo tra il Governo della Confederazione Svizzera e la Repubblica popolare del Bangladesh per un mutuo d'aiuto finanziario di 20 milioni di franchi svizzeri alla Repubblica popolare del Bangladesh

// Governo della Confederazione Svizzera da un lato e la Repubblica popolare del Bangladesh dall'altro viste le relazioni d'amicizia intercorrenti tra i due Paesi, desiderosi di rafforzarle mediante una cooperazione più stretta nel settore dello sviluppo, intendendo promuovere lo sviluppo economico del Bangladesh, hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 II Governo deËa Confederazione Svizzera (qui di seguito detto «M Mutuante») concede alla Repubblica popolare del Bangladesh (dappresso «il Mutuatario») un mutuo di 20 milioni di franchi svizzeri (venti milioni di franchi svizzeri) nel quadro del cofinanziamento, assieme all'Associazione internazionale per lo sviluppo (IDA), alla Banca asiatica di sviluppo (ADB) e ad altri mutuanti bilaterali, del progetto di fabbrica di fertilizzanti a base d'urea in Ashuganj (detto qui di seguito «il progetto»), alle condizioni qui appresso definite.

Articolo 2 II mutuo verrà utilizzato per il pagamento dei costi in divise dei beni e dei servizi destinati al progetto, conformemente a quanto convenuto tra il Mutuante e il Mutuatario.

Articolo 3 II mutuo è, dal Mutuante, messo a disposizione del Mutuatario giusta le clausole del-protocollo applicativo qui annesso, il quale fa parte integrante del presente testo.

1396 II Mutuatario metterà l'ammontare dd mutuo a disposizione della società Ashuganj Fertilizer and Chemical Company (detta qui appresso «la Società»), la quale è incaricata di eseguirlo alle condizioni approvate dal Mutuante.

Articolo 4 II Mutuatario si obbliga a pagare un interesse dello 0,75 per cento (tre quarti per cento) l'anno sull'ammontare del mutuo, nella misura dell'utilizzazione del medesimo.

Gli interessi verranno pagati il 30 giugno e 31 dicembre di ogni anno, la prima volta alla fine dd semestre nel corso del quale avrà luògo, da parte del Mutuante, il primo pagamento.

Articolo 5 11 Mutuatario si obbliga a rimborsare il mutuo in ottanta versamenti semestrali uguali di 250000 franchi svizzeri (duecentocinquantamila franchi svizzeri), il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno, a contare dal 31 dicembre 1985.

Qualora il mutuo non risulti interamente utilizzato giusta i disposti dell'articolo 9, si dovrà compilare di comune accordo un nuovo piano di rimborso.

Il Mutuatario si riserva la facoltà di rimborsare prima del termine, integralmente o parzialmente, il proprio debito verso il Mutuante.

Articolo 6 I pagamenti degli interessi e dei rimborsi di capitale sul mutuo verranno effettuati in franchi svizzeri liberi ed effettivi alla Banca nazionale svizzera, per il conto della Confederazione Svizzera.

Articolo 7 II Mutuatario esonererà il Mutuante da ogni tassa fiscale o imposta sul mutuo oppure in relazione con esso, nonché sugli interessi prodotti dal mutuo, a meno che le due Parti non abbiano convenuto altrimenti.

Articolo 8 L'acquisto dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione del progetto e finanziati tramite il mutuo dovrà essere fatto, tranne diversa disposizione delle due Parti, sulla base di un avviso di gara internazionale.

I disposti contenuti nella sezione III del protocollo d'applicazione sono applicabili a tutti i contratti di fornitura destinati ad essere finanziati tramite il mutuo.

1397 Articolo 9 II Mutuatario potrà fare dei prelevamenti sull'ammontare del mutuo, per effettuare dei pagamenti a titolo di contratti concernenti il progetto, durente un periodo di sette anni a contare dall'entrata in vigore del presente accordo, oppure entro ogni altro termine che fosse stato convenuto tra le Parti.

Articolo IO Ogni vertenza tra le Parti circa l'interpretazione o l'esecuzione dei disposti del presente accordo, non regolata soddisfacentemente per via diplomatica entro un termine di sei mesi, dovrà, a domanda dell'una o dell'altra delle Parti, essere sottoposta a un tribunale arbitrale trimembre. Ciascuna Parte designerà un arbitro. I due arbitri così designati nomineranno un terzo arbitro (superarbitro) che dovrà risultare cittadino di uno Stato terzo.

Qualora una delle Parti non abbia designato il proprio arbitro e non abbia risposto all'invito rivoltogli dall'altra Parte di procedere alla designazione entro un termine di due mesi, l'arbitro stesso verrà nominato, a richiesta di questa seconda Parte, dal Presidente della Corte internazionale di Giustizia. Qualora i due arbitri non possano accordarsi, nel termine di due mesi successivi alla loro designazione, circa la scelta del superarbitro, questo sarà designato, ad istanza dell'una delle Parti, dal Presidente della Corte internazionale di Giustizia.

Qualora, nei casi previsti ai commi 2 e 3 del presente articolo, il Presidente della Corte internazionale di Giustizia fosse impedito o risultasse cittadino di una delle Parti, le nomine in questione verranno fatte dal Vicepresidente. Qualora anche questo risultasse impedito o cittadino di una delle Parti, le nomine verranno fatte dal membro anziano della Corte non cittadino d'alcuna Parte.

Tranne disposta diverso delle Parti, il tribunale stabilisce da sé la propria procedura e la propria sede.

Le decisioni del tribunale sono definitive ed obbligatorie per le Parti.

Articolo 11 II Mutuatario può, tramite notificazione al Mutuante, rinunciare in ogni momento al mutuo non ancora usato.

Qualora il Mutuatario disattendesse ad un suo obbligo derivante dal presente accordo, o da qualunque accordo conchiuso con gli altri mutuanti circa il cofinanziamento del progetto, il Mutuante può sospendere, totalmente o parzialmente, -il diritto del Mutuatario di procedere a dei prelevamenti dalla somma mutuata.

1398 Se la violazione che ha autorizzato il Mutuante a sospendere il diritto del Mutuatario d'effettuare dei prelievi persiste oltre 60 giorni dopo notific al Mutuatario da parte del Mutuante della sospensione del detto diritto, il Mutuante può in ogni momento esigere l'immediato rimborso di tutti gli ammontari già prelevati dalla somma globale del mutuo.

Articolo 12 Ogni notificazione, richiesta o accordo derivanti dal presente testo verranno comunicati per scritto alle autorità menzionate nella sezione III dell' allegato Protocollo d'applicazione.

Articolo 13 II presente accordo entrerà in vigore non appena ognuna delle Parti avrà notificato all'altra che i requisiti costituzionali per l'entrata in vigore del testo sono stati riempiti, a condizione che tutti gli accordi conchiusi tra il Mutuatario e gli altri mutuanti circa il cofinanziamento del mutuo siano entrati in vigore.

Fatto a Berna, il 18 marzo 1975, in due originali in lingua inglese e due originali in lingua francese, le due versioni facendo parimente fede.

Per il Governo della Confederazione Svizzera: K. Jacobi

Per la Repubblica popolare del Bangladesh: H. R. Choudhur

1399

Protocollo concernente l'applicazione dell'accordo tra il Governo della Confederazione Svizzera e la Repubblica popolare del Bangladesh per un mutuo d'aiuto finanziario alla Repubblica popolare del Bangladesh

Richiamando l'accordo firmato oggi stesso fra il Governo della Confederazione Svizzera e la Repubblica popolare del Bangladesh per un mutuo di aiuto finanziario di 20 milioni di franchi svizzeri alla Repubblica popolare del Bangladesh, le due Parti contraenti hanno convenuto quanto segue: I. Impiego della somma mutuata La somma mutuata sarà utilizzata per il finanziamento dell'acquisto di beni e per il pagamento dei servizi relativi destinati all'esecuzione, alla ricezione ed all'esercizio del progetto e degli impianti necessari annessi.

II. Descrizione del progetto finanziato 1. Una fabbrica di fertilizzanti a base d'urea di una produzione valutata a 1 600 tonnellate metriche al giorno.

2. Una fabbrica di fertilizzanti ammoniacali d'una produzione valutata a circa 925 tonnellate metriche al giorno.

3. Edifici per il personale e impianti comuni.

III. Procedura di appalto nell'ambito del mutuo a. Per quanto concerne i contratti d'un importo in divise equivalente o inferiore a 25 000 dollari US, il Mutuatario applicherà le procedure d'appalto giusta la propria usuale pratica commerciale. Consegnerà al Mutuante due copie dei contratti firmati.

1400

b. Per quanto concerne i contratti d'un costo in divise superiore a 25 000 dollari US ma inferiori a 200 000 dollari, il Mutuatario consegnerà senza indugio al Mutuante due copie del contratto firmato e un rapporto descrivente le basi del contratto stipulato dopo un bando di gara internazionale nonché ogni altro documento che il Mutuante dovesse richiedere dopo l'esecuzione di un tale contratto.

e. Per quanto concerne i contratti di un costo in divise equivalente o superiore a 200 000 dollari US: i) prima di procedere alla gara, il Mutuatario fornirà al Mutuante, affinchè li esamini, il testo dei bandi, nonché i capitolati d'onere e gli altri documenti relativi alle offerte, corredati d'una descrizione della procedura pubblicitaria impiegata, e terrà conto nei documenti e nella procedura di tutte le modificazioni che ragionevolmente potessero essere chieste dal Mutuante. Ogni modificazione importante dei documenti concernenti il bando di gara dovrà ottenere l'assenso del Mutuante prima d'essere portato a conoscenza di eventuali concorrenti; ii) non appena le offerte siano rientrate e siano state valutate, il Mutuatario comunicherà al Mutuante, prima di procedere all'appalto, il nome del concorrente cui intende assegnare il contratto e comunicherà pure al Mutuante, tempestivamente in modo che questo possa effettuare il proprio esame, un rapporto dettagliato concernente la valutazione comparativa delle offerte corredata delle proprie raccomandazioni per l'appalto e delle relative motivazioni.

Il Mutuante informerà immediatamente il Mutuatario circa le obiezioni che egli intende formulare rispetto all'appalto progettato e ne farà conoscere le ragioni. Qualora il contratto sia stipulato nonostante la ragionevole opposizione del Mutuante, oppure qualora le sue condizioni e modalità risultino molto diverse da quelle consegnate nei bandi di gara, senza che tal diversità fosse approvata dal Mutuante, il prodotto del mutuo non potrà essere utilizzato per il finanziamento di tale contratto; iii) al Mutuante devono essere consegnate senza ritardo due copie del contratto, immediatamente dopo la stipulazione del medesimo e innanzi il primo prelevamento sulla somma mutuata ai fini dell' esecuzione del contratto stesso.

IV. Procedura di consultazione Le due Parti coopereranno strettamene per assicurare l'attuazione delle finalità del mutuo. All'uopo e periodicamente, su istanza dell'una o dell' altra, le Parti contraenti

1401 -- procederanno, tramite loro rappresentanti, a scambi d'opinioni circa il compimento dei loro reciproci obblighi derivanti dal presente accordo, circa l'amministrazione e l'esecuzione del progetto e circa qualunque altra questione connessa con le finalità del mutuo; -- forniranno all'altra Parte tutte le informazioni che questa dovesse ragionevolmente chiedere circa la situazione generale del mutuo e l'esecuzione dei progetti.

Il Mutuatario darà ai rappresentanti del Mutuante segnatamente la possibilità di ispezionare il progetto ed i beni finanziati tramite il mutuo. Il Mutuante potrà pure esaminare qualunque altro documento pertinente durante i cinque anni successivi alla sua redazione e il più tardi cinque anni dopo il compimento del progetto.

Il Mutuatario offrirà ogni ragionevole possibilità ai rappresentanti del Mutuante di visitare una parte qualunque del progetto per finalità connesse con il mutuo stesso.

Le due Parti contraenti si informeranno reciprocamente e tempestivamente circa qualunque fatto che ostacolasse, o minacciasse d'ostacolare, la realizzazione degli obiettivi del mutuo, il servizio del mutuo o il compimento da parte dell'una o dell'altra delle due Parti, dei rispettivi obblighi derivanti dal presente accordo.

V Apertura del credito e modalità di pagamento La Confederazione Svizzera aprirà, non appena l'accordo sia entrato in vigore, presso la Banca nazionale svizzera in Zurigo, un conto denominato «mutuo d'aiuto finanzdario al Bangladesh, Ashuganj Fertilizer and Chemical Company (AFCC)» in favore della Società stessa. Questa affiderà la gestione del conto al suo direttore gerente. Il conto sarà accreditato in quattro rate, la prima di 2 milioni di franchi svizzeri, all'entrata in vigore del presente accordo, la seconda di 8 milioni di franchi svizzeri, un anno dopo il versamento della prima, la terza di 7 milioni di franchi svizzeri due anni dopo il versamento della prima e la quarta di 3 milioni di franchi svizzeri tre anni dopo il versamento della prima.

Allorché, in esecuzione dei contratti stipulati giusta la sezione terza qui innanzi, verranno fatti dei pagamenti su detto conto a fornitori di Paesi diversi dalla Svizzera, la Banca nazionale svizzera convertira i franchi svizzeri nelle altre monete a domanda del direttore gerente della Società o del suo rappresentante incaricato.

1402

VI. Autorità incaricate dell'esecuzione dell'accordo La Divisione del Commercio del Dipartimento federale dell'economia pubblica, in Berna (indirizzo telegrafico: Commercio, Berna), da lato svizzero, e il Ministero della Pianificazione (Commissione di pianificazione), segreteria, Dacca, Bangladesh (indirizzo telegrafico: Parikalpana, Dakka), da lato bangladeshiano, sono responsabili dell'esecuzione dell'accordo.

Il presente Protocollo costituisce parte integrante dell'accordo tra il Governo della Confederazione Svizzera e la Repubblica popolare del Bangladesh circa un mutuo d'aiuto finanziario di 20 milioni di franchi svizzeri alla Repubblica popolare del Bangladesh, firmato oggi stesso.

Fatto in Berna, il 18 marzo 1975, in due originali in lingua inglese e due originali in lingua francese, le due versioni facendo parimente fede.

Per il Governo della Confederazione Svizzera: K. Jacobi

Per la Repubblica popolare del Bangladesh: H. R. Choudhury

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Messaggio del Consiglio federale all'Assemblea federale concernente un accordo d'aiuto finanziario al Bangladesh (Del 3 marzo 1975)

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1975

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28.04.1975

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