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Foglio Federale Berna, 27 ottobre 1975

Anno L Vili

Volume II

N° 43

Si pubblica di regola una volta la settimana. Abbonamento annuo fr. 37 (semestrale fr. 22, estero fr. 53) con allegata la Raccolta delle leggi federali.

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75.084

Messaggio del Consiglio federale all'Assemblea federale relativo a un decreto federale concernente la vigilanza sui prezzi (Del 29 settembre 1975) Onorevoli presidente e consiglieri, Ci pregiamo presentarvi, con il presente messaggio, il disegno d'un nuovo decreto federale concernente la vigilanza sui prezzi.

1 Compendio II decreto federale urgente concernente la vigilanza su i prezzi, i salari e i profitti emanato nel dicembre 1972 scade alla fine del 1975. Questo decreto ci autorizza a vigilare su i prezzi, i salari e gli utili, ad effettuare indagini in questi settori, ad intavolare trattative in caso di evoluzioni straordinarie ed a ridurre i prezzi aumentati ingiustificatamente. Una rinuncia a dei provvedimenti complementari nel campo dell'evoluzione dei prezzi sarebbe attualmente prematura. La lotta contro il rincaro resta compito prioritario nel nostro Paese tuttora soggetto all'inflazione. A tale proposito, come lo insegna l'esperienza fatta finora, la vigilanza sui prezzi può costituire un prezioso contributo. Siamo perciò dell'opinione che le competenze attribuiteci in questo campo siano ulteriormente indispensabili.

Il nuovo decreto federale dovrà considerare le modificazioni intervenute nella situazione economica. I nuovi provvedimenti dovranno limitarsi 1975 -- 679 Foglio federale 1975, Voi. Il

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1566 ai prezzi ed essere determinati secondo i settori e i campi economici affinchè possano tener conto dell'ulteriore evoluzione economica e dell'andamento del rincaro.

2 D decreto del 1972 concernente la vigilanza Nell'ottobre 1972 il rialzo dell'indice del costo della vita raggiunse il tasso annuale record del 7,3 per cento. La persistenza del forte rincaro, accompagnata da una crescente espansione della domanda e da molteplici sintomi di surriscaldamento, ci ha indotti a sottoporre all'Assemblea federale il messaggio del 4 dicembre 1972 a sostegno dei decreti federali urgenti su misure completive per moderare l'ipercongiuntura. Nel nostro messaggio accennavamo allo sfrenato sviluppo degli anni precedenti e all'insufficienza delle basi legali per combattere efficacemente le forti tendenze inflazionistiche (messaggio 11 460 del 4 dicembre 1972). Ove si lasciasse libero corso a tale evoluzione, l'aumento del prodotto nazionale reale sarebbe sempre maggiormente influenzato dalla forte spinta dei prezzi e dei costi in tutti i campi e da una mentalità inflazionistica sempre più diffusa. Siamo del parere che, con i provvedimenti presi finora, non era possibile porre rimedio a tale situazione.

Il pacchetto di provvedimenti presentato comprendeva dei decreti federali nel campo del credito, la proroga delle disposizioni sul deposito ali esportazione, la limitazione degli ammortamenti ammissibili per le imposte sul reddito, la stabilizzazione del mercato edilizio e la vigilanza sui prezzi.

Per motivi d'ordine generale e pratici avevamo tuttavia rinunciato a prendere misure influenzanti la politica dei redditi bloccando i prezzi e i salari Per contro, nell'intento di non restare impotenti di fronte all'eccessivo aumento dei prezzi di talune merci e prestazioni di servizio, avevamo ritenuto necessario istituire una vigilanza sui prezzi. Ove si fossero costatati degli eccezionali aumenti di prezzo si prevedeva di prendere contatto con i relativi gruppi economici, di effettuare indagini, e -- in caso di abusi -- di intervenire direttamente sulla formazione dei prezzi, cercando in tal modo di ottenere un comportamento favorevole alla stabilizzazione.

L'Assemblea federale ha adottato il 20 dicembre 1972 i cinque decreti federali urgenti in questione. Il disegno relativo alla vigilanza sui prezzi è stato ampliato nel corso dei dibattiti parlamentari. Per i cartelli e le organizzazioni analoghe è stato dapprima introdotto l'obbligo di notificare e di motivare i previsti aumenti
di prezzo, mentre successivamente anche i salari e i profitti sono stati sottoposti alla vigilanza; le misure previste comprendevano tuttavia soltanto indagini e trattative. Contrariamente a quanto deciso per la vigilanza sui prezzi, le autorità non avevano alcun reale potere d'intervento per ridurre i salari e i profitti.

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Popolo e Cantoni hanno ratificato questo decreto federale, emanato in virtù dell'articolo 89 bls capoversi 1 e 3 della Costituzione federale, nella votazione del 2 dicembre 1973 e precisamente con 751 173 voti contro 505 843 e con diciassette Cantoni e sei Semicantoni favorevoli contro due contrari.

Conformemente all'articolo 13 del decreto federale, abbiamo delegato i nostri poteri all'incaricato per la vigilanza su i prezzi, i salari e gli utili mediante l'emanazione dell'ordinanza del 10 gennaio 1973 concernente la vigilanza su i prezzi, i salari e i profitti. Una commissione consultiva composta pariteticamente da rappresentanti delle organizzazioni mantello, dei datori di lavoro e dei lavoratori è stata messa a disposizione dell'incaricato.

3 Esecuzione del decreto federale dal 1973 31 Vigilanza sui prezzi II decreto ci ha accordato la competenza di vigilare sull'evoluzione dei prezzi e segnatamente di ridurre i prezzi aumentati ingiustificatamente. Possiamo prescrivere che siano esposti i prezzi di dettaglio e obbligare parimente i cartelli e le organizzazioni analoghe a notificare e motivare i previsti aumenti di prezzo prima della loro entrata in vigore.

Nell'ordinanza del 10 gennaio 1973 concernente la vigilanza su i prezzi, i salari e i profitti abbiamo disposto che chiunque è autorizzato ad annunciare gli aumenti di prezzo alle autorità e ai servizi designati. Sono soggetti all'obbligo di notificare e motivare gli aumenti di prezzo i cartelli e le organizzazioni analoghe dei rami economici seguenti: industria edilizia, del mobile, delle calzature, delle arti grafiche, dell'alimentazione, delle bevande, i ristoranti e gli alberghi, le autorimesse, il settore bancario e quello delle assicurazioni. Quest'obbligo si estende inoltre alle merci seguenti: pane e panetteria minuta, carne e preparati di carne, prodotti igienici, cosmetici e farmaceutici, prodotti per la pulizia, carburanti e combustibili liquidi.

Nella nostra ordinanza del 12 giugno 1973 concernente l'esposizione dei prezzi al minuto abbiamo stabilito le modalità per l'indicazione dei prezzi nel commercio al dettaglio e le prestazioni degli alberghi e ristoranti.

Siccome né il decreto federale né l'ordinanza definiscono materialmente in modo esteso l'aumento ingiustificato dei prezzi, l'incaricato ha stabilito dei principi complementari. Le «Direttive concernenti l'apprezzamento degli aumenti di prezzo» del 27 luglio 1973 dispongono quanto segue: 1. L'apprezzamento si limita agli aumenti di prezzo.

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2. Gli aumenti di prezzo sono ritenuti ingiustificati nella misura in cui eccedono l'aumento dei costi e conducono ad un aumento straordinario dei profitti.

3. Gli aumenti di prezzo sono ritenuti ingiustificati nella misura in cui si basano su un apprezzamento del valore del materiale o delle merci che si scosta dal prezzo di costo.

4. Gli aumenti di prezzo sono ritenuti ingiustificati nella misura in cui non tengono conto della riduzione di costo risultante dai cambiamenti della parità della moneta.

5. Gli aumenti di salario convenuti collettivamente o quelli paragonabili agli stessi sono fondamentalmente riconosciuti come costi. In caso di aumento straordinario dei salari ai sensi dell'articolo 4 del decreto federale e dell'articolo 7 dell'ordinanza, l'incaricato può ridurre il tasso d'imputazione di siffatto aumento. A tale proposito egli terrà conto dei profitti realizzati dall'impresa o dal ramo e della situazione salariale generale, come pure degli obblighi già contratti e di altre circostanze particolari.

6. Fondamentalmente, le raccomandazioni in materia di prezzi fatte su scala nazionale dalle associazioni, non sono ammissibili.

32 Vigilanza su i salari e i profitti II decreto federale ci autorizza a vigilare sull'evoluzione dei salari e dei profitti. In caso di aumento straordinario, di concerto con le cerehie interessate, cerchiamo delle soluzioni nell'intento di mantenere l'evoluzione entro limiti sopportabili per l'assieme dell'economia.

Per garantire l'esecuzione di queste disposizioni, l'incaricato ha emanato, il 23 gennaio 1974, delle direttive sull'obbligo di notificare gli aumenti dei salari e dei profitti. Stando a queste direttive egli ha. il diritto di farsi comunicare le informazioni necessarie sia dalle organzzazioni dei datori di lavoro sia da quelle dei lavoratori. Ove queste informazioni gli sembrino inquietanti egli intavola delle discussioni con le parti. Se il negoziato non conduce ad un'intesa, l'incaricato sottopone il caso alla commissione consultiva.

Le direttive prevedono inoltre che l'incaricato può effettuare periodicamente delle indagini sull'evoluzione dei profitti e, in caso di aumento straordinario degli stessi, applicare la procedura prevista dall'articolo 3 del decreto sulla vigilanza, nell'intento d'impedire e di ridurre degli aumenti ingiustificati
dei prezzi.

Tuttavia, finora, né le organizzazioni dei datori di lavoro né quelle dei lavoratori hanno in seguito fatto comunicazioni di tale natura all'incaricato.

Per contro, l'evoluzione dei profitti di un certo numero d'imprese e di rami

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economici è stata esaminata a più riprese (cf. rapporto del Consiglio federale all'Assemblea federale del 16 ottobre 1974, FF 1974 1075 sui provvedimenti completivi intesi a combattere l'ipercongiuntura).

Successivamente, non si è rivelato necessario, in seguito ai rapidi cambiamenti intervenuti sul mercato del lavoro e nella situazione dei redditi, proseguire le conversazioni intavolate con i partner sociali intese ad impedire quegli aumenti dei salari e degli utili che l'assieme dell'economia non potrebbe sopportare. Il 1° luglio 1974 questo compito è stato affidato al delegato alle questioni congiunturali e alle occasioni di lavoro.

33 Notificazioni e indagini sull'aumento dei prezzi L'efficacia delle misure prese è stata confermata non solo dal numero impressionante di notificazioni fatte dal pubblico in merito ad aumenti di prezzo -- si sono registrate circa 25 000 notificazioni dall'entrata in vigore del decreto federale -- ma anche dall'attiva partecipazione dei cartelli e delle organizzazioni analoghe all'obbligo di notificazione. In molti casi, delle organizzazioni e delle imprese non soggette all'obbligo, hanno spontaneamente notificato e sottoposto all'esame dell'incaricato i previsti aumenti di prezzo.

Con l'istituzione di una centrale di notificazione si è tenuto conto di una necessità avvertita da ampie cerehie creando in tal modo la possibilità di lottare singolarmente contro gli eccessivi abusi nel campo dei prezzi. Le notificazioni sugli aumenti dei salari e dei profitti sono state piuttosto rare; indagini sistematiche non sono state effettuate.

Delle 22 260 notificazioni registrate fino alla fine d'agosto 1975, 5 900 non concernevano aumenti di prezzo mentre le rimanenti (16 300) si ripartivano come segue sui singoli campi: Pigioni, riscaldamento ed elettricità Economia domestica, arredamento Lavori artigianali Derrate alimentari Bevande, tabacchi Abbigliamento e cura dello stesso Istruzione, divertimento Igiene personale e salute Ristoranti e alberghi Settore bancario Trasporti e servizi pubblici Diversi '

·. .

14 2 14 6 3 2 3 9 15 6 11 15

1570 Durante il medesimo periodo le cerehie economiche hanno sottoposto all'incaricato, per esame, 4 980 domande d'aumento di prezzo.

Sin dall'inizio l'incaricato ha prestato particolare importanza all'evoluzione dei prezzi all'importazione. Su mandato del Consiglio federale, ali' inizio del 1975 è stata effettuata un'indagine sul trasferimento delle riduzioni di prezzo all'importazione risultanti dai corsi del cambio. Il rapporto è stato presentato il 30 maggio 1975 al Dipartimento federale dell'economia pubblica.

34 Organizzazione dell'esecuzione Un ufficio composto di sedici a diciotto collaboratori è stato messo a disposizione dell'incaricato. Al fine di essere in grado d'apprezzare gli aumenti di prezzo, si è inoltre fatto appello alla collaborazione dei servizi specializzati della Confederazione, a delle commissioni istituite dall'incaricato, a delle organizzazioni dell'economia e infine, in taluni casi, a dei periti estranei all'amministrazione.

Nel corso di diciotto sedute, la commissione consultiva ha trattato segnatamente delle questioni di principio e si è fatta informare dall'incaricato in merito all'esecuzione del decreto federale.

In stretta collaborazione con i servizi cantonali e comunali di controllo dei prezzi, l'ufficio dell'incaricato ha vigilato sull'osservanza dei disciplinamenti e delle misure adottate. L'esecuzione dell'ordinanza concernente l'esposizione dei prezzi al minuto incombe agli organi cantonali.

35 Interventi La vigilanza sui prezzi determina in primo luogo l'entità dell'aumento dei prezzi. Essa apprezza in seguito la sua motivazione in base al decreto federale e alle «Direttive concernenti l'apprezzamento degli aumenti di prezzo» come pure la sua importanza per l'assieme dell'economia, segnatamente in merito alle possibili ripercussioni sull'indice dei prezzi al consumo.

Dopo questa analisi preliminare, si determinano i punti essenziali per gli interventi dell'incaricato. Dall'entrata in vigore del decreto federale sono state effettuate oltre 4 000 analisi di aumenti di prezzo.

Se dopo l'analisi preliminare si accerta che un aumento dei prezzi non risulta conforme alle «Direttive», l'incaricato intavola una discussione con la rispettiva impresa o organizzazione (finora in circa 700 casi). Questa discussione porterà a delle diminuzioni di prezzo, a degli aumenti di prezzo più esigui di quanto previsto oppure a determinate regolamentazioni circa il futuro comportamento in materia di prezzi.

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Ove i colloqui non dovessero condurre al risultato sperato, l'incaricato può ordinare la riduzione dei prezzi. Ciò avviene sotto forma di decisione amministrativa, contro la quale può essere interposto ricorso presso il Dipartimento federale dell'economia pubblica. In virtù della prassi approvata dal Tribunale federale (STF 99 Ib 215), il ricorso può in principio essere privato dell'effetto sospensivo.

Nell'ambito della vigilanza su i salari e i profitti non esiste simile competenza d'intervento, tuttavia, attraverso la vigilanza sui prezzi si può esercitare un'influenza indiretta sull'evoluzione dei salari e segnatamente dei profitti. Infatti, gli aumenti di salario addotti per motivare gli aumenti di prezzo sono riconosciuti soltanto nella misura in cui sono pattuiti mediante contratto collettivo di lavoro e, in caso di aumento di prezzo, i profitti non possono evolvere in modo superiore ai salari.

36 Effetti Non è possibile valutare esattamente l'influenza esercitata dalle misure di vigilanza sull'evoluzione dei prezzi. È comunque accertato che l'esecuzione del decreto sulla vigilanza non ha avuto soltanto un effetto psicologico e agito come segnale d'allarme, ma, grazie alla incessante informazione del pubblico e segnatamente mediante l'obbligo di esposizione dei prezzi, ha promosso una maggior attenzione per i prezzi ed ha fortemente ridotto l'accettazione passiva degli aumenti di prezzo da parte del consumatore e delle imprese. Molte imprese hanno rinunciato ad applicare i previsti aumenti di prezzo o li hanno applicati soltanto in misura ridotta, onde evitare l'indesiderato confronto con l'ufficio di vigilanza sui prezzi. In generale l'economia ha dimostrato una buona volontà di cooperazione, mantenendo gli aumenti di prezzo entro i limiti delle «Direttive» anche nei casi in cui il mercato avrebbe consentito l'applicazione di prezzi più elevati.

Il rallentamento dell'aumento dei prezzi dovuto all'attività dell'incaricato ha avuto notevoli effetti sulla media annuale della quota di rincaro calcolata sulla base dell'indice dei prezzi al consumo. Mediante una pianificazione cronologica e scalare degli interventi è stato possibile moderare il rincaro sia nel 1973 che nel 1974.

Per quanto attiene gli interventi diretti nel processo di formazione dei prezzi, si è trattato innanzitutto d'impedire, ove le circostanze to' consentissero, degli aumenti di prezzo resi possibile dalla situazione del mercato. Nei casi in cui gli aumenti di prezzo avevano già avuto luogo si trattava di rendere più difficile o di impedire l'ulteriore trasferimento degli stessi al prossimo livello. Gli inevitabili aumenti di prezzo dovevano condurre nel minor modo possibile ad ulteriori aumenti nei successivi stadi di produzione, onde evitare un aumento generale del livello dei prezzi. Infine si doveva evitare

1572 che il mantenimento di vecchi metodi di calcolo dei margini, non più giustificabili, conducessero in caso di aumento dei prezzi della materia prima, ad un eccessivo aumento presso il consumatore. Si è in tal modo tentato d'attenuare o di sopprimere gli effetti del meccanismo di trasferimento e d'accelerazione del rincaro.

L'influenza esercitata sull'indice è stata più o meno forte a seconda dell' intensità delle misure di vigilanza. La vigilanza sui prezzi dei medicamenti ha avuto come effetto che l'aumento dell'indice del gruppo «medicamenti e materiale sanitario» è stato per il 1973 e il 1974 inferiore della metà a quello dell'assieme del gruppo «igiene personale e salute».

Gli effetti esercitati sull'indice dei prezzi al consumo dal disciplinamento dei saggi d'interesse ipotecario e dall'accordo su il carburante e gli oli da riscaldamento possono essere valutati con maggior esattezza. Senza la regolamentazione i tassi applicabili alle ipoteche esistenti degli immobili locativi (vecchie ipoteche) supererebbero dallo 0,5 allo 0,6 per cento il livello attuale, ciò che avrebbe causato un aumento del tasso d'inflazione dell'1,5 ali'1,8 per cento. L'aumento degli interessi ipotecari dell'ottobre 1974 ha mostrato che è tuttora possibile trasferire sui locatali questi rialzi dei costi.

L'aumento del saggio d'interesse ipotecario del % a % per cento unitamente ad altri importanti fattori di rincaro si sono tradotti, nel novembre 1974, in una lievitazione del 6 per cento del gruppo «pigioni» nell'indice dei prezzi al consumo, lievitazione alla quale è venuta ad aggiungersi, fino al maggio 1975, una nuova maggiorazione delle pigioni del 4,8 per cento.

Nella misura del possibile, durante il periodo di rincaro delle materie prime del 1973/1974, sono stati conclusi, con l'economia, speciali accordi sui costi i quali prescrivono una riduzione dei prezzi di produzione non appena si registra una flessione dei prezzi delle materie prime. In diversi casi, segnatamente per i prodotti contenenti zucchero, per il cemento e per la carta, sono già state ottenute riduzioni di prezzo.

In merito ai provvedimenti presi in virtù del decreto federale concernente la vigilanza su i prezzi, i salari e i profitti, siete stati informati con i nostri rapporti annuali sui provvedimenti completivi intesi a combattere
l'ipercongiuntura. (Rapporti del Consiglio federale all'Assemblea federale n. 11 755 del 24 ottobre 1973, come pure n. 12085 del 16 ottobre 1974). A tale proposito vi rimandiamo pure al rendiconto dell'attività degli organi incaricati dell'esecuzione, pubblicati nei nostri rapporti di gestione 1973 e 1974.

1573 4 Necessità dì un'ulteriore vigilanza sui prezzi 41 Recessione e rincaro Al surriscaldamento congiunturale degli ultimi anni è subentrato, a decorrere dalla metà del 1974, una flessione economica su scala mondiale. Essa è rapidamente sfociata in una vera recessione che dura tuttora e alla quale la nostra economia non ha potuto sottrarsi. Inoltre, la forte rivalutazione del franco svizzero ha portato pregiudizio alle nostre esportazioni. Sul mercato interno, una riduzione della domanda condizionata dalle nostre medesime strutture, ha accompagnato questo capovolgimento economico generale, segnatamente nel campo delle costruzioni. Differenti settori dell'economia sono stati toccati da una riduzione dell'impiego e dei redditi. Pertanto, il prodotto nazionale lordo non presenta più un aumento reale. La produzione è in regresso sia per quanto concerne la domanda interna sia per quanto attiene le esportazioni.

Malgrado i cambiamenti intervenuti nell'economia, il tasso di rincaro si mantiene ad un livello elevato. Il tasso d'aumento dei beni e dei servizi contemplati nell'indice dei prezzi al consumo non è sensibilmente inferiore a- quello che era al momento dell'emanazione del decreto federale del 20 dicembre 1972. I costi di costruzione e una parte dei prezzi all'ingrosso hanno accusato un certo regresso. Il mercato di diverse materie prime si è modificato e un rallentamento parziale ha fatto seguito al rialzo dei prezzi. Nell' assieme non è stato tuttavia ancora possibile giungere a una stabilizzazione.

Il rincaro persiste, anche se il suo ritmo si è leggermente smorzato in rapporto agli ultimi tre anni.

I provvedimenti, presi nel frattempo dai Paesi industrializzati occidentali, hanno principalmente quale scopo di rimediare alla crisi dell'impiego talvolta sensibile. La politica monetaria restrittiva è stata mitigata e le spese pubbliche sono considerevolmente aumentate. Il problema dell'inflazione permane importante; conviene pertanto tenerne conto nelle nostre disposizioni. Il rincaro persiste sotto l'influenza dell'economia sia esterna che interna.

1574 Tassi di disoccupazione e indici dei prezzi al consumo in taluni Paesi dell'OCSE Tassi di disoccupazione

1972

1973

1974

i»t.

2°t.

1975

1972

8,4

1975

Stati Uniti d'America .

Canada . . .

Giappone . .

Repubblica federale di Germania Francia . . .

Gran Bretagna Italia . . . .

Svezia . . .

Svizzera . . .

Indici dei prezzi al consumo.

Modificazioni in % in rapporto al periodo corrispondente dell'anno precedente

1973

1974

i»t.

1975

2°t.

1975

5,2 6,4 1,4

4,9 5,6 1,3

5,6 5,4 1,4

8,9 7,2 --

6,2

11,1

6,9 1,9

11,0 9,9 10,8 11,7 10,5 4,5 11,7 22,6 14,7 13,9

0,9 2,9 4,4 3,9 2,8

1,1 3,1 3,0 3,8 2,5 .

2,4 3,6 3,0 3,2 2,0

3,2 5,0 3,6 3,4 1,8_

4,6 5,5 4,1 -- 1,8

5,8 7,2 6,0 7,3 7,1 9,5 5,7 10,7 6,0 6,7 6,7 8,7

7,0 13,6 16,0 19,0 13,7 9,8

3,3

5,9 6,2 14,0 12,2 20,3 24,3 22,6 19,7 10,2 9,1 8,0 8,5

Fonte: Rapporto della Commissione delle ricerche economiche: La situazione economica, supplemento della «Volkswirtschaft».

42 Mercato internazionale delle materie prime Sul mercato delle materie prime, l'ascesa dei prezzi che si è manifestata soprattutto nel 1973 è diventata quasi stazionaria verso la fine del 1974. Di conseguenza, i prezzi mondiali di numerose materie prime hanno accusato un regresso, ciò che ha avuto per effetto di rallentare la progressione del rincaro in molti Paesi. L'influenza sui prezzi al consumo è stata avvertibile anche se si deve considerare che la modificazione dei prezzi delle materie prime si riflettono sull'indice dei prezzi al minuto soltanto gradualmente, in media con ritardi di circa tre a sei mesi. L'esperienza ha dimostrato che i prezzi interni dei prodotti importati, basati sulle quotazioni di borsa, sono molto differenti e variano a seconda della concorrenza, della posizione del mercato, del rinnovo degli stock e dei fattori di rischio.

I mercati delle materie prime rimangono instabili malgrado l'evoluzione dei mesi scorsi. Nuove tendenze al rialzo sono sempre possibili. Esse possono essere provocate dalle condizioni di mercato, ma anche da speculazioni o da effetti della politica economica. Le loro ripercussioni sui prezzi e il rincaro interno continuano ad essere importanti. Nella misura del possi-

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bile, conviene limitarle allo stretto necessario, impedendo aumenti di prezzo ingiustificati e procedendo agli adeguamenti necessari qualora nuove riduzioni dei prezzi delle materie prime lo giustificassero. Finora si è potuto ottenere una riduzione non trascurabile dei tassi di rincaro mediante il controllo degli aumenti. Ciò sarà parimenti il caso anche in futuro fintantoché si dovrà contare su nuove fluttuazioni e su una situazione instabile sul mercato. A tale proposito, evocheremo la questione dell'approvvigionamento con carburanti e combustibili liquidi, come pure gli effetti spettacolari degli aumenti dei prezzi dell'autunno 1973, che hanno contribuito in modo determinante al rincaro dell'I 1,9 per cento registrato a quel tempo, il quale costituisce il tasso d'aumento più elevato finora registrato nel nostro Paese. Le prospettive del mercato rimangono incerte. Non c'è alcun dubbio che nuovi aumenti di prezzo da parte dei Paesi produttori si ripercuoteranno fino al livello dei prezzi al minuto.

43 Economia interna Abbiamo accennato alle ripercussioni dei prezzi delle materie prime sull'evoluzione dei prezzi del mercato interno. La quota di rialzo dei prezzi al consumo attribuibile alle stesse, dopo essere notevolmente aumentata fino al 1974, si è da allora fortemente ridotta. Nel 1975, il tasso di rincaro interno si situa di nuovo in primo piano, sia per quanto concerne i prezzi al consumo sia per quanto attiene quelli all'ingrosso.

Occorre pertanto continuare a prestare una particolare attenzione al rincaro d'origine interna. Quest'ultimo proviene in primo luogo dall'aumento delle spese di produzione e dei salari, come pure dai prezzi dei materiali. A seconda delle condizioni di mercato, esso può essere causato dall'accumulazionezione delle necessità di ricupero o del desiderio di rafforzare l'autofinanziamento. Il rincaro persistente di numerosi servizi e segnatamente di quelli che rivestono un carattere di monopolio costituisce pure un fattore essenziale. L'interesse ipotecario può parimenti divenire un importante elemento di rincaro. Il ricorso costante al mercato dei capitali da parte dei poteri pubblici, come pure l'aumentata domanda di crediti commerciali, determinata in parte dalle difficoltà d'esportazione, sono suscettibili di provocare nuovamente una tendenza al rialzo degli
interessi, la quale, data la situazione economica attuale, rappresenterebbe un onere considerevole. Il comportamento delle collettività pubbliche in materia di prezzi diventa viepiù importante. Gli aumenti, tendenti a compensare un ritardo, sovente consiconsiderevole, negli adeguamenti dei prezzi, esercitano sul rincaro un influsso sempre più accentuato, a prescindere dal fatto che essi danno il segnale d'aumento per altri rami economici.

Sul mercato interno i prezzi tendono essenzialmente a stabilizzarsi ad un livello elevato. Sebbene la competizione tra le aziende sia più forte, que-

fjì ~~ì o\

Evoluzione dei prezzi dal 1972 al 1975

Modificazione in % in rapporto allo stesso periodo dell'anno precedente Indici dei prezzi

1972

1973 l°t.

1974

2°t.

3°t.

4° t.

2,7 4,3 -0,8

2,5 3,5 0,4

3,7 3,8 3,4

5,5 4,8 7,6

7,9 9,7 11,0 13,9 6,6 8,2 8,7 10,6 10,9 13,6 16,9 22,0

16,4 18,3 17,3 12,7 12,4 14,9 15,5 12,9 26,3 26,2 21,4 12,4

3,7 7,3 -4,0

-2,5 1,6 -11,0

6,5 7,7 1,5

6,5 7,7 0,8

6,6 7,0 4,5

7,0 6,8 8,0

7,7 8,2 8,3 10,7 7,6 7,7 7,3 7,3 8,2 10,6 13,4 27,5

10,4 9,4 10,5 8,8 7,1 7,7 9,2 10,4 25,8 17,8 16,6 4,1

8,0 10,2 -0,6

8,5 9,5 3,9

2° t.

3° t.

4° t.

l»t.

1975

l»t.

2°t.

3»t.

4»t.

l°t.

2°t.

Prezzi all'ingrosso Totale Prodotti indigeni . .

Prodotti importati .

Prezzi al consumo Totale Rincaro interno . .

Rincaro estero . . .

Fonte: «Die Volkswirtschaft» diversi fascicoli; dati destinati ad uso interno.

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sta concorrenza non agisce sempre in modo sufficiente sui prezzi poiché l'approvvigionamento monetario dell'economia è sufficiente e il potere d'acquisto collettivo permane elevato.

Spesso si tenta di non far beneficiare i consumatori delle economie realizzate negli stadi anteriori della produzione o dovute ad acquisti relativamente vantaggiosi all'estero, ma al contrario si cerca di servirsene per compensare lo squilibrio dei redditi risultante dalla diminuzione della cifra d'affari.

Finché non si può contenere l'inflazione entro limiti ragionevoli, dovremo continuare a prestare tutta la nostra attenzione all'evoluzione dei prezzi sul mercato interno, tenendo conto degli effetti di questa evoluzione sul rincaro. Occorre impedire gli aumenti di prezzo ingiustificati, giacché sono contrari all'obiettivo d'assieme della nostra economia.

44 Nuovi compiti I mutamenti intervenuti nella situazione economica e le esperienze finora fatte implicano nuovi compiti.

È da supporre che taluni dei nostri principali partner economici continuano a subire dei tassi d'inflazione elevati. In tal modo, riducendosi il rincaro interno, la capacità concorrenziale della Svizzera aumenterà. Il franco svizzero dovrebbe rimanere una valuta pregiata e il corso del suo cambio resterà elevato. Gli svantaggi che ne derivano, segnatamente per l'industria d'esportazione, potranno essere compensati nella misura in cui le diminuzioni di prezzo .dei prodotti importati risultanti dalla svalutazione delle monete straniere si ripercuoteranno sul mercato al dettaglio. A tale proposito, si tratta meno di impedire degli aumenti di prezzo ingiustificati che di pervenire a ridurre dei prezzi mantenuti alti malgrado le economie realizzate sul corso dei cambi. La vigilanza sui prezzi poteva finora interessarsi soltanto se in pari tempo fosse stata questione d'aumento dei prezzi; per contro, essa non era in grado d'intervenire allorché i prezzi restavano nominalmente gli stessi. L'inchiesta sulla «svalutazione delle monete straniere e ripercussione delle riduzioni dei prezzi all'importazione» ha dimostrato che una buona parte dei vantaggi ottenuti s'arrestano allo stadio degli importatori e che l'aumento dei margini in tal modo realizzati non sembrano giustificati.

Gli effetti delle misure di rilancio prese su scala mondiale dovrebbero
farsi sentire nel 1976. È possibile che in caso di ripresa, quale conseguenza dell'attuale recessione, la produzione debba far fronte a delle difficoltà. Degli aumenti di prezzo interverranno e si ripercuoteranno finché una capacità di produzione sufficiente sarà stata raggiunta. A breve scadenza, una siffatta inflazione, dovuta a delle difficoltà della produzione, può essere evitata soltanto mediante misure di politica dei prezzi.

1578

L'esposizione dei prezzi al dettaglio ha dato buoni risultati. Questo mezzo d'azione, che consente d'ottenere la trasparenza dei prezzi, dovrebbe essere ulteriormente ampliato in modo che anche i prezzi delle prestazioni di servizio e quelli presentati nella pubblicità possano essere inclusi.

L'introduzione dell'imposta sul valore aggiunto può costituire un nuovo compito per la vigilanza dei prezzi. Nel suo rapporto al Dipartimento federale delle finanze e delle dogane, la commissione di esperti per l'imposta sul valore aggiunto rileva che, a seconda dell'evoluzione della situazione economica, misure complementari saranno probabilmente necessarie al fine di evitare dei rialzi di prezzo ingiustificati e ciò durante il periodo di transizione in cui il regime dell'imposta sulla cifra d'affari sarà sostituito da quello dell'imposta sul valore aggiunto. Le esperienze fatte dall'incaricato dimostrano che gli aumenti del tasso dell'imposta sulla cifra d'affari o l'inclusione del servizio nei prezzi delle consumazioni nell'industria alberghiera hanno spesso servito di pretesto per un rialzo ingiustificato dei prezzi. Il decreto sulla vigilanza dei prezzi può servire da punto di partenza per rimediarvi. La vigilanza sui prezzi potrebbe rendere ottimi servizi durante il periodo transitorio precedente l'istituzione dell'imposta sul valore aggiunto.

Provvedimenti analoghi sono stati presi in altri Paesi, allorquando hanno introdotto il principio del valore aggiunto o in relazione a importanti aumenti dei tassi fiscali.

45 Situazione dell'impiego ed evoluzione dei prezzi Se si intende tenere in pugno il più possibile il controllo dell'impiego e dell'evoluzione dei prezzi in un ambiente colpito dalla recessione e dall'inflazione, è indipensabile mantenere la politica che abbiamo adottato e che utilizza mezzi d'azione senza effetti deflazionistici. Non è opportuno seguire una politica troppo restrittiva della massa monetaria né indebolire il potere d'acquisto instaurando misure fiscali o parafiscali, a meno che la situazione delle finanze pubbliche lo esiga.

Gli interventi nel campo della formazione dei prezzi devono essere considerati come uno dei mezzi d'azione senza effetti deflazionistici. Il regresso dei rialzi dei prezzi ingiustificati e la lotta contro gli abusi in materia di formazione dei prezzi
possono contribuire in larga misura ad assicurare il potere d'acquisto delle masse e a stimolare il consumo, gli investimenti e l'impiego, in una situazione in cui il miglioramento del reddito reale diventa viepiù problematico e in cui la compensazione integrale del rincaro è impossibile per i lavoratori, le persone esercitanti un'attività indipendente e i redditieri. Se l'aumento dei prezzi è combattuto efficacemente, o almeno rallentato là dove esso può essere ancora realizzato in ragione della mancanza d'elasticità dei prezzi, ne consegue una liberazione del potere d'acquisto per il consumo di altri beni o servizi, vale a dire un consolidamento dell'impiego.

1579

II tasso di rincaro sempre elevato, come pure il pericolo persistente delle spinte del rincaro dovute all'economia interna, dimostrano che, nella situazione economica attuale, il non intervento della Confederazione potrebbe accentuare le tendenze recessionistiche. Occorre pertanto agire con tutti i mezzi possibili affinchè delle effettive riduzioni di prezzo e di costo conducano a un miglioramento della posizione dell'economia svizzera per quanto attiene la concorrenza e pertanto della situazione dell'impiego.

46 Continuazione della lotta contro il rincaro I tassi d'inflazione attualmente registrati rimangono eccessivi. Essi non possono essere tollerati senza pericoli o svantaggi d'ordine sociale ed economico. Nell'interesse generale della nostra economia e per delle considerazioni sociali e di politica sociale, occorre dunque adoperarsi con tutti i mezzi a disposizione per abbassare ancora il tasso d'inflazione. Soltanto in tal modo è possibile rallentare e frenare l'ondata fatale di rincaro. Quest'ultimo influisce pesantemente sull'attuale situazione economica; è quasi impossibile ridurne gli effetti. Gli aumenti di prezzo hanno delle conseguenze particolarmente gravi, giacché, frequentemente, non è più possibile assicurare una compensazione integrale del rincaro. In certi casi devono essere accettati persino riduzioni reali dei redditi. Numerose imprese e ditte non sono più in grado di coprire le spese e vengono pertanto particolarmente colpite dai rialzi dei prezzi. Inoltre, i settori della nostra economia aventi un maggior interesse a veder diminuire il tasso d'inflazione sono precisamente quelle che devono soffrire, al livello della concorrenza internazionale, del rincaro causato dalla rivalutazione del franco, vale a dire l'industria d'esportazione e il turismo. Un'attenuazione dell'inflazione sul mercato interno equivale, per queste industrie, a una considerevole compensazione delle spese e, di conseguenza, a un miglioramento della loro posizione concorrenziale.

Per questi motivi, il ritorno alla stabilità rimane un compito prioritario che dev'essere perseguito con tutti i mezzi appropriati. Come l'hanno dimostrato le esperienze finora fatte, la sorveglianza dei prezzi può contribuire efficacemente alla realizzazione di questo compito.

5 Campo d'applicazione dei provvedimenti contro gli abusi in materia di locazione II 30 giugno 1972 avete promulgato il decreto federale urgente concernente provvedimenti contro gli abusi in materia di locazione. Giusta l'articolo 2 esso è applicabile nei comuni in cui vi è penuria d'abitazioni o di locali commerciali. A norma dell'articolo 3, il Consiglio federale designa questi comuni e dichiara applicabili i provvedimenti.

1580

Al fine di porre i provvedimenti contro gli abusi in materia di locazione al servizio della lotta contro il rincaro, il campo d'applicazione del decreto federale del 30 giugno 1972 è stato esteso a tutto il Paese mediante gli articoli 6 e 17 del decreto federale del 20 dicembre 1972 concernente la vigilanza su i prezzi, i salari e i profitti. Al riguardo si son dovute prendere disposizioni organizzative (creazione di uffici di conciliazione ecc.), le quali, da allora, hanno dato buon esito. Appare necessario estendere anche in futuro all'insieme del territorio il campo d'applicazione del decreto federale del 30 giugno 1972. Le pigioni, che costituiscono un elemento molto importante dell'indice, esercitano un'influenza determinante sul corso del rincaro.

La lotta contro gli aumenti abusivi delle pigioni contribuisce largamente alla riduzione del tasso d'inflazione: l'esperienza l'ha dimostrato.

L'ampliamento del campo d'applicazione di questi provvedimenti all' intero Paese necessita una base giuridica, simile a quella già finora contemplata nel decreto federale del 20 dicembre 1972. L'entrata in vigore di quest' ultimo non tollera alcun rinvio, giacché le attuali basi giuridiche spirano alla fine dell'anno. Pertanto, delle disposizioni adeguate devono nuovamente essere riprese nel decreto federale concernente la vigilanza sui prezzi.

6 Vigilanza sui prezzi ed economia di mercato Lo Stato deve esercitare un'influenza sulla concorrenza e i meccanismi del mercato soltanto se ha validi motivi per farlo e se il suo intervento, limitato allo stretto necessario, si rivela d'interesse generale. Queste riserve si applicano parimenti al campo della formazione dei prezzi, il quale rappresenta un'elemento essenziale del libero ordine economico. Gli interventi dello Stato costituiscono una restrizione a questo proposito; essi sono dunque in disaccordo con la nostra politica economica e incompatibili con il nostro sistema. Proprio come nel 1972, siamo attualmente coscienti di questi problemi fondamentali. Tuttavia, reputiamo che, per il momento, sarebbe prematuro rinunciare a dei provvedimenti complementari in materia d'evoluzione dei prezzi delle merci e delle prestazioni di servizio. In un'epoca come la nostra, caratterizzata da un rincaro che raggiunge una media annuale del 6 all'8 per cento, la lotta contro lo stesso continua ad essere un compito d'impellente importanza. Come l'attestano i nuovi aumenti di prezzo registrati in seno all'OCSE, l'orientamento attuale dell'economia non ha modificato gran che il problema.

Non si è ancora pervenuti a far si che il mercato e la concorrenza equilibrino essi stessi la formazione dei prezzi. Non da ultimo, ciò risulta evidente dal fatto che l'Ufficio per la vigilanza su i prezzi, i salari e gli utili è stato incessantemente sollecitato. È vero che nei confronti degli anni precedenti il suo campo d'attività copre una scelta meno vasta di merci e servizi,

1581 tuttavia, nel suo assieme, esso non si è né ristretto né semplificato., Il rallentamento che si è manifestato ha toccato soltanto determinati campi dell'economia. D'altronde, nuovi fattori di perturbazione suscitano tendenze al rialzo dei prezzi. In un prossimo avvenire, non bisogna far assegnamento su mutamenti fondamentali. Per contro, bisogna adoperarsi affinchè le misure di promuovimento generali o particolari non provochino nuovi effetti inflazionistici. Applicata giudiziosamente, la vigilanza sui prezzi è atta a rinforzare la concorrenza e a contribuire alla soppressione dei monopoli.

A più lunga scadenza, la revisione in corso della legge sui.cartelli contribuirà a migliorare le condizioni della concorrenza. I lavori richiederanno ancora da due a tre anni. Durante questo lasso di tempo, una vigilanza sui prezzi può, in quanto misura complementare, consentire di lottare efficacemente contro gli abusi in materia di prezzi, soprattutto contro quelli delle imprese che occupano una forte posizione sul mercato.

Diversi Stati tentano di far fronte all'evoluzione inflazionistica istituendo controlli o ordinando un blocco generale dei prezzi. Già a decorrere dal 1972, abbiamo rinunciato volontariamente a siffatti interventi e ci siamo limitati ad una vigilanza sui prezzi. A nostro avviso, questo sistema è adeguato alle condizioni del nostro Paese. Le esperienze fatte dimostrano che le aspettative di allora sono state pienamente adempiute. La vigilanza sui prezzi ha consentito di apportare un importante contributo alla lotta contro un'inflazione eccessiva, sia impedendo rialzi ingiustificati sia abbassando i prezzi o rallentando i loro aumenti. Da non trascurare è parimenti l'importanza psicologica che riveste questo servizio e le sue possibilità d'intervento.

Nelle circostanze attuali e, in previsione dell'evoluzione futura, riteniamo necessario di prorogare ancora per un certo tempo la vigilanza sui prezzi al fine di contribuire alla lotta contro il rincaro. Queste misure non devono essere abrogate a breve scadenza e in modo brusco alla fine dell'anno, ma bensì gradualmente e parallelamente alla stabilizzazione progressiva del livello dei prezzi.

7 Commento al progetto di decreto federale Occorre tener conto dei cambiamenti sopraggiunti nella situazione economica a decorrere dal 1972, delle cause dell'inflazione e dell'orientamento degli obiettivi che ne derivano. In primo luogo si può rinunciare alla vigilanza sui salari e i profitti ai sensi dell'articolo 4 e 5 del decreto federale in vigore. Essa si è rivelata poco efficace e, nelle circostanze attuali, non è più indicata.

In seguito, bisogna ridefinire le possibiltà d'intervento. Finora, quest' ultime non erano limitate giacché, in linea di massima, esse si estendevano a tutti gli aumenti di prezzo delle merci e delle prestazioni di servizio. QueFoglio federale 1975, Voi. Il

101

1582 sto ha contribuito in modo essenziale al gran numero di notifiche da parte del pubblico e ai procedimenti che ne risultarono. In avvenire, sarà creata la possibilità di decidere riduzioni di prezzo, in quanto realizzabili, limitatamente a certi settori e campi economici. Parimenti potranno essere limitati anche l'obbligo di notificare e di motivare gli aumenti di prezzo, come pure la legittimazione per le notificazioni di terzi.

Si deve prevedere affinchè la semplice vigilanza sull'evoluzione dei prezzi, l'indicazione dei prezzi al dettaglio e l'obbligo di fornire informazioni continueranno effettivamente a non essere limitate per tutta la durata di validità del nuovo decreto.

Si tratta inoltre di ridefinire la competenza del Consiglio federale per ordinare la riduzione di prezzi non giustificati allorché sono adempiute determinate condizioni particolari. Come l'abbiamo già rilevato, ciò sembra indicato segnatamente in considerazione degli effetti delle fluttuazioni del corso dei cambi. Le esperienze finora fatte dimostrano che possibili e adeguati aggiustamenti dei prezzi all'importazione non hanno parzialmente avuto luogo. Questa constatazione può pure essere applicata alle riduzioni dei dazi o ad altre misure fiscali. Ovviamente, questi interventi devono essere limitati ai casi in cui vi è un abuso manifesto.

Articolo 1 La vigilanza sui prezzi deve essere prevista come misura precauzionale per tutta la durata di validità del decreto federale. Come già precedentemente, ad esso sono sottoposti unicamente i prezzi delle merci e dei servizi. Analogamente a quanto deciso dal Parlamento allorché ha elaborato, nel dicembre 1972, il decreto federale in vigore, ne sono escluse tutte le tasse fiscali e i prezzi fondiari.

Articolo 2 L'obbligo di notificare i prezzi al minuto esisteva già prima. Bisogna aggiungere a questa disposizione che il Consiglio federale può pure ordinare delle misure analoghe per i prezzi dei servizi e per quelli utilizzati a fini pubblicitari. Queste misure servono all'informazione del consumatore e si sono rivelate opportune. I dettagli, segnatamente per quanto concerne le eccezioni che si impongono, devono essere disciplinati in un'ordinanza d'esecuzione.

Articolo 3 Come nel diritto in vigore, la competenza per ridurre i prezzi resta limitata ai casi d'aumento ingiustificato
degli stessi. Tuttavia, in futuro, essa non sarà più valida «ex lege» per tutte le merci e i servizi, ma necessiterà di una disposizione del Consiglio federale. Quest'ultimo può far uso di questa competenza se le condizioni stabilite qui di seguito sono adempiute, vale a dire

1583 in caso di persistenza del rincaro o d'aumenti eccezionali dei prezzi arrecanti un notevole pregiudizio all'economia. In avvenire i prezzi potranno essere abbassati soltanto entro questi limiti.

Come previsto dall'articolo 2 del decreto federale in vigore, il Consiglio federale può prescrivere l'obbligo di notificare e motivare gli aumenti di prezzo preconizzati. Le disposizioni d'esecuzione determinano in modo più dettagliato i casi e li delimitano sulla base delle misure finora applicate.

Articolo 4 Finora manca una siffatta disposizione. Di conseguenza sono state escluse le possibilità d'intervento allorché le diminuzioni di prezzo risultanti dalla rivalutazione del franco svizzero non sono stati presi in considerazione nei prezzi all'importazione. Il mantenimento di prezzi inadeguati che ne risultano non è meno urtante di un rialzo di prezzo ingiustificato; le ripercussioni sul rincaro sono le medesime. Sembra pertanto appropriato istituire una possibilità d'intervento. Tuttavia, le condizioni per eventuali riduzioni sono scientemente stabilite in modo limitato. Può trattarsi unicamente di impedire abusi e non di esercitare un'influenza sul funzionamento del mercato.

Articolo 5 Abbiamo già illustrato che occorre annoverare fra le innovazioni importanti il fatto che il campo d'applicazione delle prescrizioni ai sensi degli articoli 3 e 4 può essere ristretto a determinati settori e campi economici. Si vuole in tal modo ottenere che gli sforzi si concentrino su certi punti essenziali. In futuro, ogni aumento di prezzo, sia se trattasi di merci o di servizi, non darà più luogo a notifiche, inchieste e procedimenti. La vigilanza generale sull'evoluzione dei prezzi sarà rafforzata soltanto da disposizioni, le quali consentano un intervento nei settori che restano da delimitare. È in questo senso che noi limiteremo il campo d'applicazione degli articoli 3 e 4, ossia tenendo conto dell'evoluzione del rincaro e dello sviluppo generale dell'economia.

Questi nuovi provvedimenti devono consentire un'applicazione più flessibile del decreto federale. Le modificazioni del mercato e segnatamente quelle dell'evoluzione dei prezzi potranno continuamente essere prese in considerazione. Nel contempo, è possibile sopprimere gradualmente, a mano a mano che il mercato si normalizza, i poteri d'intervento.
Articolo 6 L'obbligo d'informare è conforme al diritto in vigore. Esso costituisce la condizione per le necessarie inchieste. In pratica, non ha sollevato grandi difficoltà.

Articoli 7 a 10 Queste disposizioni sono conformi alle disposizioni in vigore.

1584 Artìcolo 11 II decreto federale del 30 giugno 1972 concernente provvedimenti contro gli abusi in materia di locazione è applicabile, secondo il suo tenore, soltanto nei comuni in cui vi è penuria d'abitazioni o di locali commerciali, comuni che devono essere sottoposti a queste misure da un'esplicita decisione. Il potere d'applicare queste misure all'assieme del Paese contribuisce alla lotta contro il rincaro. In virtù dell'articolo 6 del decreto federale del 20 dicembre 1972, questa disposizione è già in vigore.

Articoli 12 a 15 Questi articoli sono conformi al diritto vigente.

Articolo 16 Sembra opportuno prevedere una durata della validità di tre anni. Come da noi esposto, l'applicazione delle misure speciali ai sensi degli articoli 3 e 4 deve comunque essere limitata nel tempo. Se l'evoluzione del rincaro lo consente, potremo abrogare il decreto anzi termine.

8 Base costituzionale II decreto federale del 20 dicembre 1972 doveva basarsi sull'articolo 89 MS capoverso 1 e 3 della Costituzione. La sua validità era dunque limitata ed era soggetto al voto del popolo e dei Cantoni.

Tale è il caso anche per il presente decreto, il quale non può parimenti appoggiarsi su una base costituzionale. Il progetto di revisione dell'articolo 31 quinquies vale a dire il cosiddetto articolo congiunturale, doveva dare una base costituzionale sufficiente anche alle misure di siffatta natura. Questa revisione costituzionale non ha avuto luogo giacché, nella votazione del 2 marzo 1975, essa non ha ottenuto la maggioranza dei voti dei Cantoni. La situazione giuridica è pertanto immutata.

La necessità delle misure proposte è già stata ampiamente illustrata all' inizio del nostro messaggio. È stato parimenti rilevato il loro carattere urgente. Il decreto federale diventerà caduco il 31 dicembre 1975, di modo che a partire dal 1° gennaio 1976 non vi sarà più una base legale per i provvedimenti di vigilanza. Per mancanza di tempo, non sarà possibile creare una base legale mediante l'ordinaria procedura legislativa.

Siccome trattasi di un decreto federale extra-costituzionale occorre fondarlo sull'articolo 89 b i s capoversi 1 e 3 della Costituzione. Qualora dovesse restare in vigore più a lungo, esso sarà sottoposto al voto del popolo e dei Cantoni entro il termine di un anno.

1585

9 Proposta Fondandoci su quanto precede, vi proponiamo d'adottare l'allegato dio di decreto federale d'obbligatorietà generale e di dichiararlo urgente.

segno

Gradite, onorevoli presidente e consiglieri, l'assicurazione della nostra alta considerazione.

Berna, 29 settembre 1975 In nome del Consiglio federale svizzero: II presidente della Confederazione, Graber II cancelliere della Confederazione, Huber

1586

(Disegno)

Decreto federale concernente la vigilanza sui prezzi

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 29 settembre 1975 a) , decreta: Capo primo: Provvedimenti generali

Art. l Vigilanza sui prezzi 1

II Consiglio federale vigila sull'evoluzione dei prezzi di merci e servizi.

2

Esso può, all'occorrenza, ordinare indagini.

3

Per quanto possibile, la vigilanza sui prezzi è effettuata in collaborazione con le cerehie interessate.

Art. 2 Indicazione dei prezzi al minuto 1

II Consiglio federale può ordinare che i prezzi al minuto delle merci siano esposti e, per quanto concerne i prezzi dei servizi, che l'importo effettivamente dovuto sia indicato in forma appropriata.

2 Esso può inoltre ordinare che nella pubblicità siano menzionati soltanto i prezzi effettivamente da pagare.

11

FF 1975 II 1565

1587 Capo secondo: Provvedimenti speciali Art. 3

Impedimento di aumenti ingiustificati dei prezzi 1

In caso di persistenza di un forte rincaro o di evoluzioni straordinarie dei prezzi arrecanti notevoli pregiudizi all'economia, il Consiglio federale può emanare prescrizioni conferenti all'autorità la competenza di ridurre prezzi aumentati ingiustificatamente.

2

Esso può inoltre ordinare che gli aumenti di prezzo siano notificati, motivati e sottoposti all'esame dell'autorità prima della loro entrata in vigore. Gli aumenti di prezzo ingiustificati devono essere interdetti.

Art. 4

Riduzione di prezzi inappropriati 1

In caso di persistenza di un forte rincaro, il Consiglio federale può emanare prescrizioni conferenti all'autorità la competenza di ridurre prezzi inappropriati, stabiliti o mantenuti al fine di trarre abusivamente vantaggio dalla situazione del mercato e procuranti un profitto ingiustificato.

2

La riduzione dev'essere segnatamente ordinata se, nei prezzi delle merci importate, non sono adeguatamente considerati i vantaggi ottenuti sul corso dei cambi e le diminuzioni dei dazi.

Art. 5 Campo d'applicazione Ove e finché l'andamento del rincaro e l'evoluzione economica lo giustifichino, il campo d'applicazione delle prescrizioni esecutive degli articoli 3 e 4 dev'essere limitato a determinati settori e rami economici.

Capo terzo: Disposizioni comuni Art. 6

Obbligo d'informare Autorità, organizzazioni dell'economia, come pure imprese e aziende sono tenute, in procedimenti basati sul presente decreto e che le concernono, a fornire tutte le informazioni richieste, a esibire i necessari documenti e a consentire di consultare i libri contabili e le pezze giustificative.

1588 Art. 7

Protezione giuridica La protezione giuridica è retta dalle disposizioni generali della giurisdizione amministrativa federale.

« Art. 8 Disposizioni penali in generale 1

Chiunque intenzionalmente contravviene al presente decreto federale e alle sue prescrizioni esecutive, segnatamente chiunque: a. viola l'obbligo di esporre i prezzi al minuto; b. viola l'obbligo di notificare e motivare un aumento di prezzi; e. non riduce i prezzi nella misura intimata; d. non ottempera all'obbligo di informare o fornisce indicazioni errate, è punito con l'arresto o con la multa fino a 100 000 franchi.

2 Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa fino a 50 000 franchi.

3

II tentativo e la complicità sono punibili.

Art. 9 Infrazioni commesse nell'esercizio di un'azienda da mandatari e simili 1

Se l'infrazione è commessa nella gestione degli affari di una persona giuridica, di una società in nome collettivo o in accomandita, di una ditta individuale o di una comunità di persone senza personalità giuridica o altrimenti nell'esercizio di incombenze d'affari o di servizio per terze persone, le disposizioni penali sono applicabili alle persone fisiche che l'hanno commessa.

2

II padrone d'azienda, il datore di lavoro, il mandante o la persona rappresentata che, intenzionalmente o per negligenza, omette, in violazione di un obbligo giuridico, di impedire un'infrazione del subordinato, mandatario o rappresentante ovvero di paralizzarne gli effetti, soggiace alle stesse disposizioni penali come l'autore che ha agito intenzionalmente o per negligenza.

3

Se il padrone d'azienda, il datore di lavoro, il mandante o la persona rappresentata è una persona giuridica, una società in nome collettivo o in accomandita, una ditta individuale o una comunità di persone senza personalità giuridica, il capoverso 2 è applicabile agli organi, ai membri degli organi, ai soci preposti alla gestione, alle persone effettivamente dirigenti o ai liquidatori colpevoli.

1589

Art. 10 Azione penale 1

L'azione penale incombe ai Cantoni. .

2 Le sentenze, le decisioni amministrative di carattere penale e le decisioni di non doversi procedere devono essere comunicate immediatamente, franche di tasse e in stesura completa, al Consiglio federale per il tramite del Ministero pubblico della Confederazione.

Capo quarto: Modificazione del decreto federale concernente provvedimenti contro gli abusi in materia di locazione Art. 11 Durante la validità del presente decreto, il decreto federale del 30 giugno 1972 1) concernente provvedimenti contro gli abusi in materia di locazione è modificato come segue:

Art. 2 tit. e cpv. 1 e 2 In generale 1

II presente decreto è applicabile ai rapporti di locazione per abitazioni e locali commerciali.

2 Abrogato.

Art. 3 Abrogato

Capo quinto: Esecuzione Art. 12 Collaborazione dei Cantoni e delle organizzazioni Per l'esecuzione del presente decreto e delle sue disposizioni esecutive, il Consiglio federale può ricorrere alla collaborazione dei Cantoni e delle organizzazioni economiche. A tale proposito esso può accordare alle organizzazioni degli indennizzi.

Art. 13 Salvaguardia del segreto Deve essere serbato il segreto circa gli accertamenti fatti, i documenti prodotti e le informazioni ottenute durante l'esecuzione di procedimenti ai » RS 221.213.1

1590 sensi del presente decreto. Non può essere chiamata a collaborare nessuna persona per la quale sussista pericolo di conflitto d'interessi.

Art. 14 Rapporto II Consiglio federale deve fare annualmente rapporto all'Assemblea federale in merito ai provvedimenti e ai loro effetti.

Art. 15 Esecuzione 1

II Consiglio federale è incaricato dell'esecuzione. Esso emana le necessarie disposizioni esecutive.

2

Esso può delegare la vigilanza sui prezzi e l'esecuzione dei provvedimenti che ordina in virtù del presente decreto a un incaricato subordinato al Dipartimento federale dell'economia pubblica.

Capo sesto: Disposizioni finali Art. 16 1

II presente decreto è d'obbligatorietà generale.

2 Esso è dichiarato urgente giusta l'articolo 89 Ms capo verso 1 della Costituzione federale ed entra in vigore il 1° gennaio 1976.

3 Esso soggiace alla ratifica del popolo e dei Cantoni giusta l'articolo 89 bis capoverso 3 della Costituzione federale e, se accettato, ha effetto fino al 31 dicembre 1978.

4 II Consiglio federale è autorizzato ad abrogarlo anzi termine.

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Messaggio del Consiglio federale all'Assemblea federale relativo a un decreto federale concernente la vigilanza sui prezzi (Del 29 settembre 1975)

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27.10.1975

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