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Termine di referendum: 30 giugno 1975

Legge federale sui prodotti stupefacenti # S T #

Modificazione del 20 marzo 1975

L'Assemblea federale della Confederazione Svìzzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 9 maggio 1973 1), decreta:

I La legge federale del 3 ottobre 1951 2) sui prodotti stupefacenti è modificata come segue: Titolo Legge federale sugli stupefacenti Articolazione del testo La legge è divisa 'in capitoli e sezioni.

Designazione degli articoli e delle sezioni intercalari Ai «bis» è sostituita la lettera a.

Art. l 1

Sono stupefacenti giusta la presente legge le sostanze e i preparati che inducono uno stato di dipendenza (tossicomania) e producono effetti del tipo della morfina, cocaina e canapa.

2

Appartengono segnatamente agli stupefacenti di cui al capoverso 1:

a. Materie grezze 1. l'oppio; « FF 1973 I 1106

"RU 1952 245; RS 812.121 1975 -- 217

1108 2. la 'paglia di papavero usata per la produzione delle sostanze o dea preparati contemplati sotto b 1, e, d del presente capoverso; 3. la foglia di coca; 4. la canapa indiana; b. Sostanze attive 1. gli alcaloidi fenantrenici dell'oppio e loro derivati, come pure i rispettivi sali che producono la dipendenza; 2. l'eogomoa e i suoi derivati, come pure i rispettivi sali che producono la dipendenza; 3. la resina dei peli ghiandolari della canapa indiana; e. Altre sostanze che cagionano un effetto simile a quello delle sostanze del gruppo a oppure b del presente capoverso; d. Preparati che contengono sostanze dei gruppi a, b oppure e del presente capoverso.

3

a.

b.

e.

d.

Agli stupefacenti secondo la presente legge sono parificati: gli allucinogeni, come il lisergide (LSD 25) e 'la mescalina; gli stimolanti del sistema nervoso centrale cagionanti effetti di tipo amfetaminico; qualsiasi altra sostanza cagionante un effetto simile a quello delle sostanze dei gruppi a oppure b del presente capoverso; i preparati contenenti sostanze dei gruppi a, b oppure e del presente capoverso.

*H Servizio federale dell'igiene pubblica stabilisce un elenco delle sostanze e dei preparati di cui ai capovolsi 2 e 3.

Art. 2 1

Gli stupefacenti sono soggetti a controllo in conformità della presente

legge.

2

Questo controllo è esercitato:

1. nell'interno del Paese, dai Cantoni sotto la vigilanza della Confederazione; 2. ai confini del Paese (importazione, transito ed esportazione) e negli uffici doganali (depositi federali e punti franchi), dalla Confederazione.

1109 Art. 3 cpv. lei II Consiglio federale può sottoporre al controllo degli stupefacenti le sostanze che, senza indurre di per se stesse uno stato di dipendenza, possono essere traformate in sostanze di cui all'articolo 1.

2 II Consiglio federale può escludere parzialmente degli stupefacenti dalle misure di controllo e, in caso di determinata concentrazione o quantità, escluderli interamente, se le organizzazioni internazionali competenti (Organizzazione delle Nazioni Unite, Organizzazione mondiale della sanità) ne decidono o raccomandano l'esclusione in virtù di una convenzione ratificata dalla Svizzera.

1

Capitolo 2: Fabbricazione, fornitura, acquisto e uso di stupefacenti Art. 4 cpv. 1 Le ditte e le persone che intendono coltivare piante da alcaloidi per estrarne stupefacenti o che intendono fabbricare o preparare stupefacenti o farne commercio devono chiedere un permesso alla competente autorità cantonale. E' riservato l'articolo 8.

1

Art. 5 cpv. 1 Per ogni importazione ed esportazione di stupefacenti soggetti a controllo è richiesto uno speciale permesso del Servizio federale dell'igiene pubblica. Tale permesso è rilasciato conformemente alle convenzioni internazionali. Il permesso d'esportazione può essere rilasciato anche qualora non sia richiesto dalla presente legge e dalle convenzioni internazionali, bensì dal Paese destinatario.

Art. 6 cpv. 1 1 II Consiglio federale può, in virtù delle convenzioni internazionali, vietare o limitare quantitativamente ai titolari del permesso la coltivazione di piante da alcaloidi per estrarne stupefacenti come anche la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione e il mantenimento di scorte di stupefacenti.

1

Art. 7 Le sostanze e i preparati, di cui si deve presumere che producano un effetto simile a quello delle sostanze e dei preparati indicati nell'articolo 1, possono essere fabbricati, importati ed esportati, depositati, usati o posti in commercio solamente con l'autorizzazione del Servizio federale dell'igiene pubblica e alle condizioni da esso stabilite.

1

Foglio federale 1975, 'Voi. I

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1110 2

L'autorizzazione fa stato fintanto che il Servizio federale dell'igiene pubblica ha accertato se le sostanze o i preparati corrispondano o no ai criteri istituiti nell'articolo 1.

3 II Servizio federale dell'igiene pubblica stabilisce l'elenco di queste sostanze e preparati.

Art. 8 cpv. 1,2,3 e 5 1 1 seguenti stupefacenti non possono essere coltivati, importati, fabbricati oppure posti in commercio: a. l'oppio da fumare e i residui provenienti dalla sua fabbricazione o dalla sua utilizzazione; b. la diacetilmorfina e i suoi sali; e. gli allucinogeni come il lisergide (LSD 25); d. la canapa, per estrarne stupefacenti, e la resina dei suoi peli ghiandolari (hascisc).

2

Abrogato.

II Consiglio federale può vietare l'importazione, la fabbricazione e la messa in commercio di altri stupefacenti, se convenzioni internazionali vietano la loro fabbricazione o se a questa rinunciano i principali Stati produttori.

3

5

II Servizio federale dell'igiene pubblica, se non vi ostano convenzioni internazionali, può accordare autorizzazioni eccezionali, purché gli stupefacenti secondo i capoversi 1 e 3 servano alla ricerca scientifica o a provvedimenti di lotta, oppure le sostanze di cui al capoverso 1 lettere ö e e siano usate per un'applicazione medica limitata.

Art. 12 cpv. 1 1 Cantoni possono revocare, per un tempo determinato o definitivamente, le facoltà secondo l'articolo 9, se il membro autorizzato del corpo medico è tossicomane o ha commesso un'infrazione secondo gli articoli 19 a 22.

Art. 14 cpv. 3 (nuovo) 3 E' riservato l'articolo 8.

1

Sezione 4: Provvedimenti contro l'abuso di stupefacenti Art. 15 1 servizi ufficiali, i medici e i farmacisti sono autorizzati a segnalare all'autorità competente per l'assistenza oppure a un'istituzione ammessa di trattamento o d'assistenza i casi d'abuso di stupefacenti da essi accertati 1

1111 nell'esercizio della loro attività ufficiale o professionale, qualora giudichino che provvedimenti assistenziali siano opportuni nell'interesse del paziente, dei suoi parenti o della comunità.

2 II personale dell'autorità competente per l'assistenza e delle istituzioni ammesse di trattamento o d'assistenza è tenuto, riguardo a tali avvisi, al segreto d'ufficio e al segreto professionale giusta gli articoli 320 e 321 del Codice penale. Esso non soggiace all'obbligo di testimoniare in giudizio e d' informare, nella misura in cui le dichiarazioni si riferiscono alla situazione personale dell'assistito o a un reato secondo l'articolo 19a della presente legge.

3 Gli educatori, gli assistenti sociali e i loro ausiliari, se vengono a conoscenza che la persona loro affidata ha violato le disposizioni dell'articolo 19", non sono tenuti a denunciarla.

Art. 15 a (nuovo) Per prevenire l'abuso di stupefacenti, i Cantoni promuovono l'informazione e la consulenza e istituiscono gli enti necessari.

2 1 Cantoni provvedono all'assistenza delle persone le quali, per aver abusato di stupefacenti, abbisognano di cure mediche o di provvedimenti assistenziali, e ne promuovono la reintegrazione professionale e sociale.

3 Le autorità competenti possono delegare determinati compiti e facoltà a organizzazioni private.

4 Un Cantone può vietare l'acquisto di stupefacenti. Esso comunica la sua decisione al Servizio federale dell'igiene pubblica. Quest'ultimo avverte le autorità sanitarie degli altri Cantoni, ad orientamento dei medici e farmacisti.

5 I Cantoni sottopongono ad autorizzazione speciale la prescrizione, la consegna e la somministrazione di stupefacenti per il trattamento dei tossicomani.

6 Un servizio, se teme che un tossicomane possa pregiudicare la circolazione, deve avvertire la competente autorità del traffico.

1

Art. 15 b (nuovo) 1 Cantoni, ove occorra, possono ordinare l'ospedalizzazione di tossicomani, per la disintossicazione e la cura, come anche il trattamento ambulatorio successivo o controlli successivi.

2 Se un'autorità amministrativa ordina l'ospedalizzazione, al ricoverato è simultaneamente designato un rappresentante; al ricoverato e al suo rappresentante dev'essere concessa la possibilità di ricorrere a un'autorità giudiziaria, che decide senza indugio.

3 II giudice può concedere l'effetto sospensivo al ricorso.

1

1112 Art. 15 e (nuovo) La Confederazione promuove, con sussidi o altri provvedimenti, la ricerca scientifica su gli effetti degli stupefacenti, le cause e le conseguenze dell'abuso degli stupefacenti, come anche sulle possibilità di combatterlo.

1

2 II Consiglio federale definisce i presupposti, il calcolo e fammontare dei sussidi.

3 La Confederazione, mediante prestazioni di servizi, sostiene Cantoni e organizzazioni private nell'attuazione della legge. Essa istituisce un servizio di documentazione, informazione e coordinamento e promuove la formazione del personale specializzato nel trattamento dei tossicomani. Il Consiglio federale disciplina i particolari.

Art. 19 1. Chiunque, senza essere autorizzato, coltiva piante da alcaloidi o canapa per produrre stupefacenti, chiunque, senza essere autorizzato, fabbrica, estrae, trasforma o prepara stupefacenti, chiunque, senza essere autorizzato, deposita, spedisce, trasporta, importa, esporta o transita stupefacenti, chiunque, senza essere autorizzato, offre, distribuisce, vende, negozia per terzi, procura, prescrive, mette in commercio o cede stupefacenti, chiunque, senza essere autorizzato, possiede, detiene, compera o acquista in altro modo stupefacenti, chiunque fa preparativi a questi scopi, chiunque finanzia un traffico illecito di stupefacenti o serve da intermediario per il suo finanziamento, chiunque pubblicamente istiga al consumo di stupefacenti o rivela la possibilità di acquistarli o di consumarli, è punito, se ha agito intenzionalmente, con la detenzione o con la multa. Nei casi gravi la pena è della reclusione o della detenzione non inferiore a un anno, cui può essere cumulata una multa fino a 1 milione di franchi.

2. Un caso grave è dato, in particolare, se l'autore a. sa. o deve presumere che l'infrazione si riferisce a una quantità di stupefacenti che può mettere in pericolo la salute di parecchie persone; b. agisce come membro di una banda, costituitasi per esercitare il traffico illecito di stupefacenti; e. realizza, trafficando per mestiere, una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole.

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3. Se le infrazioni di cui al numero 1 sono commesse per negligenza, la pena è della detenzione fino a un anno, dell'arresto o della multa.

4. L'autore di un reato commesso all'estero, arrestato in Svizzera e non estradato, è parimente punito secondo le disposizioni dei numeri 1 e 2, se l'atto è anche punibile nel Paese in cui è stato commesso.

Art. 19 a (nuovo) 1. Chiunque, senza essere autorizzato, consuma intenzionalmente stupefacenti oppure chiunque commette un'infrazione giusta l'articolo 19 per assicurarsi il proprio consumo, è punito con l'arresto o con la multa.

2. Nei casi poco gravi si può abbandonare il procedimento o prescindere da ogni pena. Può essere pronunciato un avvertimento.

3. Si può prescindere dall'azione penale se l'autore, per aver consumato stupefacenti, sottosta o si sottopone a un'assistenza sorvegliata dal medico. L'azione penale è eseguita se l'autore si sottrae all'assistenza o al trattamento.

4. Se l'autore è tossicomane, il giudice può ordinarne il collocamento in una casa di salute. L'articolo 44 del Codice penale è applicabile per analogia.

Art. 19 b (nuovo) Chiunque prepara stupefacenti soltanto per il proprio consumo o consegna gratuitamente stupefacenti per renderne possibile il simultaneo consumo in comune, non è punibile se trattasi di esigue quantità.

Art. 19 e (nuovo) Chiunque intenzionalmente istiga o tenta di istigare altri a consumare illecitamente stupefacenti, è punito con l'arresto o con la multa.

Art. 20 n. l 1. Chiunque presenta una domanda con indicazioni contrarie alla verità per procurare a se stesso o ad altri un permesso d'importazione, di transito o d'esportazione.

' chiunque, nell'interno del paese o all'estero, avvia indebitamente ad altro luogo di destinazione stupefacenti per i quali egli è titolare di un permesso d'esportazione svizzero, chiunque, in qualità di medico, dentista, veterinario o farmacista usa o dispensa stupefacenti diversamente da quanto previsto negli articoli 11 o 13 e chiunque, in qualità di medico o veterinario, prescrive stupefacenti diversamente da quanto previsto nell'articolo 11,

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è punito, se ha agito intenzionalmente, con la detenzione o con la multa.

Nei casi gravi, la pena è della reclusione, cui può essere cumulata una multa fino a 500 000 franchi.

Art. 23 1

La pena è adeguatamente aumentata per il funzionario incaricato dell' esecuzione della presente legge, che commette intenzionalmente un'infrazione secondo gli articoli 19 a 22.

2 II funzionario che, a scopo d'indagine, accetta, direttamente o per il tramite di una terza persona, un'offerta di stupefacenti oppure che, direttamente o per il tramite di una terza persona, riceve stupefacenti, non è punibile anche se non ha rivelato la sua 'identità e funzione.

Art. 24 I vantaggi pecuniari illeciti collocati in Svizzera sono devoluti allo Stato anche quando l'infrazione è stata commessa all'estero. Se manca il foro, di cui all'articolo 348 del Codice penale, il Cantone in cui si trovano i beni è competente per la confisca.

Art. 25 Abrogato Art. 32

II Servizio federale dell'igiene pubblica presenta rapporto giusta le convenzioni internazionali.

Art. 34 cpv. 1 1

1 Cantoni emanano le prescrizioni necessario per l'applicazione del diritto federale e designano le autorità e gli uffici competenti per: a. rilasciare i permessi e le autorizzazioni (art. 4 e 14); b. ricevere le notificazioni dei casi di dipendenza da stupefacenti e dar loro seguito (art. 15); e. procedere ai controlli (art. 16 a 18); d. promuovere le azioni penali (art. 28) e ritirare le autorizzazioni per l'esercizio del commercio degli stupefacenti (art. 12); e. sorvegliare le autorità e gli organi indicati nelle lettere a a d come anche le istituzioni ammesse di trattamento e d'assistenza.

Art. 35 Abrogato

1115 II 1

La presente legge sottosta al referendum facoltativo.

2

II Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Così decretato dal Consiglio degli Stati Berna, 20 marzo 1975 II presidente, Oechslin I) segretario, Sauvant Così decretato dal Consiglio nazionale Berna, 20 marzo 1975 II presidente, Simon Kohler II segretario, Koehler

Data di pubblicazione: 1° aprile 1975 Termine di referendum: 30 giugno 1975

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Legge federale sui prodotti stupefacenti Modificazione del 20 marzo 1975

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01.04.1975

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