Foglio Federale Berna, 22 settembre 1975

Anno LVIII

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Volume II

N° 38 Si pubblica di regola una volta la settimana. Abbonamento annuo fr. 37 (semestrale fr. 22, estero fr. 53) con allegata la Raccolta delle leggi federali.

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Messaggio del Consiglio federale all'Assemblea federale concernente l'accordo di finanziamento collettivo delle stazioni oceaniche del Nord Atlantico (Del 20 agosto 1975)

Onorevoli presidente e consiglieri, Abbiamo l'onore di sottoporvi, con il presente messaggio, l'Accordo di finanziamento collettivo delle stazioni oceaniche dell'Atlantico del Nord, firmato a Ginevra il 15 novembre 1974. Questo nuovo accordo (accordo NAOS), di cui l'Organizzazione meteorologica mondiale (OMM) coordina l'esecuzione e ne assume l'amministrazione, sostituisce quello< del 25 febbraio 1954 sulle stazioni oceaniche dell'Atlantico del Nord, conchiuso nel quadro dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (OACI).

1 Introduzione L'Accordo sulle stazioni oceaniche dell'Atlantico del Nord, conchiuso a Parigi nel febbraio 1954 in seno all'OACI, si proponeva «d'assicurare nel Nord Atlantico un esercizio sicuro, regolare, efficace ed economico dei servizi aerei».

Detto accordo, rinnovato di anno in anno con lievi modificazioni, stabiliva a nove il numero delle stazioni oceaniche ripartite nell'Atlantico del Nord. Esse dovevano assicurare i seguenti servizi: a. Rilievi e misurazioni meteorologiche; b. Ausilio alla navigazione aerea; 1975 _ 544 Foglio federale 1975. Vol. Il

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1198 e. Servizio delle comunicazioni; d. Servizio di ricerche e salvataggio.

A contare dal 1954, sono stati realizzati notevoli progressi nel campo della navigazione e delle comunicazioni aeree talché la rete delle stazioni oceaniche diveniva superflua per assicurare la sicurezza dei voli sull'Atlantico del Nord.

Orbene, se le stazioni oceaniche non sono più necessarie alla navigazione aerea, esse rimangono indispensabili per fornire rilievi meteorologici concernenti una vasta regione extraterritoriale in cui si ottengono solo raramente dati.

Infatti, i risultati di numerosi lavori di ricerca e l'esperienza evidenziano che per assicurare in Europa un efficace servizio di previsione meteorologica, rimane imperioso il mantenimento d'una rete di stazioni oceaniche nell'Atlantico del Nord.

Per questa ragione, allorquando gli Stati firmatari dell'accordo del 1954 decisero di porvi fine per il 30 giugno 1975, fu convenuto di negoziare un nuovo accordo, sotto l'egida dell'Organizzazione meteorologica mondiale, al fine di mantenere efficiente la rete delle stazioni oceaniche per le necessità meteorologiche. Ed è questo l'accordo che vi proponiamo.

2 Cenni storici Nel corso di una conferenza convocata a Parigi nel febbraio 1954 dal Consiglio dell'Organizzazione dell'aviazione civile intemazionale, una quindicina di Stati, fra cui la Svizzera, decisero di conchiudere un «Accordo di finanziamento collettivo delle stazioni oceaniche dell'Atlantico del Nord».

Quest'ultimo, firmato a Parigi il 25 febbraio 1954, è stato oggetto di un messaggio del Consiglio federale all'Assemblea federale del 14 marzo 1955.

Un decreto federale del 20 settembre 1955 (RU 7955 1087) autorizzò il Consiglio federale a ratificare detto accordo.

Quest'ultimo si proponeva di garantire la sicurezza dei voli sull'Atlantico del Nord. Prevedeva l'allestimento di nove stazioni oceaniche di cui quattro a carico degli Stati Uniti e del Canada. Le cinque altre stazioni dovevano essere finanziate collettivamente dai nove Stati europei partecipanti all'accordo, ossia: Belgio, Danimarca, Francia, Norvegia, Svezia, Paesi Bassi, Regno Unito e Svizzera.

Le spese di questa rete di cinque stazioni erano suddivise, in ragione dell'80 per cento, proporzionalmente al numero delle traversate del Nord Atlantico da parte delle aeronavi di ciascuna Parte contraente. Il rimanente 20 per cento era ripartito secondo un fattore che teneva conto della distanza di ciascuno Stato contraente dalla rete (fattore di prossimità).

1199 Nel corso degli anni, i progressi realizzati nella tecnica della navigazione e delle comunicazioni, come anche il ricorso ad aviogetti a grande autonomia di volo hanno gradualmente diminuito l'importanza delle stazioni oceaniche per garantire la sicurezza dei voli.

Già nel 1968, durante la 6a Conferenza sulle stazioni oceaniche, la delegazione svizzera aveva fatto osservare che l'evoluzione dei metodi usati nel traffico aereo più non giustificava ü mantenimento di queste stazioni unicamente per garantire la sicurezza dei voli e che, se la rete continuava ad essere mantenuta, doveva essere anzitutto posta al servizio della meteorologia. Per questa ragione e per gli accordi di lavoro fra l'Organizzazione dell' aviazione civile internazionale e l'Organizzazione meteorologica mondiale, doveva essere negoziato un nuovo accordo nel quadro di quest'ultima organizzazione.

Questa tesi, non considerata nel 1968, è stata accettata nel 1972 durante la 7a Conferenza sulle stazioni oceaniche dell'Atlantico del Nord. Infatti essa decise: a. Che l'accordo del 1954 scadesse il 30 giugno 1975; b. Che l'Organizzazione meteorologica mondiale, unitamente con l'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale, convocasse una conferenza di plenipotenziari di tutti gli Stati che traessero vantaggi dalle stazioni oceaniche, al fine di allestire un accordo di finanziamento collettivo, applicabile a contare dal 1° luglio 1975. L'Organizzazione meteorologica mondiale sarebbe stata chiamata a coordinare l'esecuzione e ad assumersi l'amministrazione del nuovo accordo.

Nell'aprile 1973, contro ogni previsione, gli Stati Uniti e il Canada annunciarono che, per motivi finanziari, rinunciavano all'accordo del 1954 per il 30 giugno 1974.

Così, davanti alla nuova situazione venutasi a creare per tale improvvisa defezione, la Svizzera, temendo che la rinuncia degli Stati Uniti e del Canada ne comportasse altre con conseguente aumento del proprio contributo finanziario, ha anch'essa disdetto con decreto del Consiglio federale del 22 agosto 1973 l'Accordo del 1954 per il 30 giugno 1974.

21 Dibattiti alla Conferenza dei plenipotenziari La conferenza dei plenipotenziari (in seguito denominata: la conferenza) si è aperta alla sede dell'Organizzazione meteorologica mondiale, a Ginevra, il 18 febbraio 1974. Erano rappresentati i governi dei 22 Paesi seguenti:

1200 Germania (Repubblica federale di) Norvegia Austria Paesi Bassi Belgio Polonia Spagna Repubblica democratica tedesca Finlandia Regno Unito Francia Svezia Ungheria Svizzera Manda Cecoslovacchia Islanda Tunisia Italia URSS I governi degli Stati Uniti e del Canada erano rappresentati da osservatori. La conferenza era stata preceduta da numerose riunioni preparatorie.

Con decreto del Consiglio federale del 23 gennaio 1974, Ja delegazione svizzera aveva ricevuto i seguenti mandati: 1. Cercare d'ottenere un accordo che rispondesse ai bisogni dei servizi svizzeri di meteorologia, senza trascurare gli aspetti internazionali, segnatamente europei, del problema, nel limite preventivato di 600000 franchi, valore 1973.

2. Firmare l'accordo, sotto riserva di ratificazione, qualora fossero conseguite dette finalità.

1.

2.

3.

4.

Nel corso della conferenza i seguenti punti sono stati approvati all'unanimità: Istituzione di un consiglio incaricato di amministrare l'accordo; Composizione del consiglio, procedure di voto; Rimborso all'Organizzazione meteorologica mondiale delle spese inerenti all'amministrazione dell'accordo; Inclusione di un articolo sulla procedura d'arbitrato.

Per contro, non è stato possibile accordarsi sulle importanti questioni seguenti: 1. Numero e ubicazione delle stazioni; 2. Rimborso delle spese d'immobilizzo e delle spese d'esercizio; 3. Ammortamento ; 4. Ripartizione dei contributi; 5. Disdetta dell'accordo.

Le delegazioni non hanno potuto risolvere, nel tempo voluto, i problemi innanzi menzionati e hanno deciso, il 1° marzo 1974, d'aggiornare la conferenza e di prevedere una seconda sessione.

1201 La seconda parte della conferenza si è aperta a Ginevra il 4 novembre 1974. Nell'intervallo fra le due sessioni, erano state organizzate nuove riunioni al fine di giungere a compromessi in merito alle questioni controverse.

A contare dall'inizio della seconda riunione della conferenza, è scaturita una valida soluzione di compromesso in seguito all'accettazione d'una proposta globale intesa a permettere l'elaborazione di un nuovo accordo accettabile dalle delegazioni rappresentate.

22 Risultati delle deliberazioni della conferenza Gli Stati Uniti e il Canada hanno dichiarato di non essere più interessati a partecipare al nuovo accordo. Si trattava allora di scegliere una rete di stazioni oceaniche che, pur assicurando una copertura meteorologica soddisfacente per i Paesi europei fosse, finanziariamente contenuto entro i limiti tollerabili per gli Stati europei.

La conferenza si pronunciava per una rete di quattro stazioni oceaniche (nelle ubicazioni designate) esercitate dagli Stati seguenti: Stazione

Ubicazione

Stati responsabili dell'esercizio

M L R C

66°00'N 02°00'E 57°00'N 20°00'0 47°00'N 17°00' 52°45'N 35°30'O

Norvegia/Svezia/Paesi Bassi Regno Unito Francia URSS

Facciamo rilevare che l'URSS non faceva parte del vecchio accordo NAOS.

3 Commento degli articoli del trattato Articolo 3 e allegato II: Servizi assicurati dalle stazioni Le stazioni oceaniche sono incaricate di effettuare, a ore fisse, dei rilievi meteorologici in superficie e in altitudine. A condizione che non ne risulti un aumento delle spese, dette stazioni possono fornire anche altre prestazioni.

Articolo 4: II Consiglio È istituito un Consiglio per amministrare l'accordo. Esso si compone di rappresentanti di ciascuna Parte contraente che ha diritto ad un solo voto.

La segreteria del consiglio è assicurata dall'Organizzazione meteorologica mondiale.

1202 Articolo 5: Procedura di voto L'articolo definisce cle procedure di voto in seno al Consiglio.

Articolo 7: Principi di finanziamento Articolo 9: Spese d'esercizio Articolo 10: Spese d'immobilizzo Le spese d'esercizio sono rimborsate alle Parti contraenti in ragione del 90 per cento e le spese d'immobilizzo in ragione del 100 per cento.

L'unità di conto è la lira sterlina.

Allegato III: Ripartizione dei contributi La ripartizione dei contributi è stabilita tenendo conto di due fattori, ossia la «possibilità di pagare» e il «vantaggio meteorologico».

La «possibilità di pagare» risulta da tre parametri: il reddito nazionale lordo, le unità di contributi all'Organizzazione meteorologica mondiale e il contributo annuo all'Organizzazione delle Nazioni Unite. Sette parametri esprimono il «vantaggio meteorologico» derivato dalla rete per i differenti Stati, tenuto conto della loro situazione geografica.

La ripartizione dei contributi è stabilita, per ciascuno Stato contraente, in.percentuale delle spese globali. Da detta ripartizione risulta che il contributo della Svizzera è attualmente fissato al 2,2234 per cento del costo totale della rete.

Il Consiglio rivede, ogni tre anni e ogni qualvolta sia modificato il numero delle Parti contraenti, il valore numerico dei fattori di «possibilità di pagare» utilizzati per il calcolo della ripartizione dei contributi.

Articolo 12: Procedura contabile A causa della costante modificazione del saggio di cambio, è prevista una procedura per adeguare i diritti a compensazione in valuta delle Parti contraenti.

Articolo 14: Arbitrato Ciascuna controversia fra le Parti contraenti è sottoposta a un arbitrato la cui procedura è definita in quest'articolo.

Articoli 16 e 17: Entrata in vigore e disdetta L'accordo entrerà in vigore quando gli Stati partecipanti all'accordo avranno coperto l'SO per cento almeno delle spese per le stazioni. In tal caso, i contributi sono dovuti, con effetto retroattivo, a contare dal 1° luglio 1975.

1203 L'accordo rimarrà in vigore fino al 31 dicembre 1981 ed in seguito rinnovato tacitamente di anno in anno, a meno che il Consiglio decida di disdirlo.

Articolo 19: Disdetta Una Parte contraente può disdire l'accordo solo qualora quest'ultimo sia rimasto in vigore almeno due anni per detta parte. La parte contraente che disdice l'accordo deve versare i propri contributi fino alla data nella quale la disdetta prende effetto. Inoltre, essa deve versare la parte di spese d'immobilizzo che le resta da pagare per il periodo d'ammortamento considerato.

4 Conseguenze finanziarie e per l'effettivo del personale I contributi svizzeri a titolo del vecchio accordo NAOS erano i seguenti durante gli ultimi anni di validità: 1972 1973 1974

749 700 franchi; 588 000 franchi; 207 500 franchi (solamente per sei mesi).

II presente accordo prevede un primo esercizio finanziario dal 1° luglio 1975 al 31 dicembre 1976, vale a dire di diciotto mesi. Giusta i preventivi forniti dagli Stati esercitanti le stazioni, il totale delle spese per detto primo esercizio ammonterà a 5 944 500 lire sterline.

Dette spese sono stabilite in base ai costi presumibili durante il periodo in questione. Giusta la ripartizione dei contributi, la partecipazione svizzera è del 2,2234 per cento delle spese totali, ossia 132 170 lire sterline per 18 mesi e 88 120 lire sterline per anno.

Considerando un saggio di convertibilità di 6,10 franchi svizzeri per lira sterlina, la spesa corrisponde a circa 540 000 franchi annui.

Bisogna tuttavia notare che essendo l'unità di conto la lira sterlina, una modificazione del saggio di cambio di questa moneta può implicare una leggera variazione dell'ammontare previsto. Il trattato non influisce sull'effettivo del personale.

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5 Costituzionalità II decreto federale proposto si fonda sull'articolo 8 della Costituzione federale giusta il quale la Confederazione è autorizzata a conchiudere trattati con l'estero. La competenza dell'Assemblea federale si fonda sull'articolo 85 numero 5 della Costituzione federale.

Giusta il suo articolo 17, l'accordo rimarrà in vigore fino al 31 dicembre 1981 e sarà, in seguito, tacitamente rinnovato ogni anno, a meno che il Consiglio non decida di disdirlo. Ciascuna parte contraente può tuttavia disdire l'accordo qualora quest'ultimo sia rimasto in vigore per detta parte almeno due anni (art. 19). Il decreto federale che approva l'accordo non è sottoposto a referendum facoltativo giusta l'articolo 89 capoverso 4 della Costituzione federale.

6 Osservazioni finali Benché la Svizzera sia assai lontana dal Nord Atlantico, le condizioni meteorologiche interessanti questa regione influenzano spesso il tempo sul nostro Paese a causa della predominanza dei venti dall'ovest (circa l'80 per cento delle situazioni meteorologiche).

I dati forniti dalle stazioni oceaniche rivestono grande importanza per il nostro Paese nell'allestimento di previsioni valide per periodi superiori alle 12 ore.

D'altro canto la Svizzera ha pienamente aderito al progetto della «vigilanza meteorologica mondiale» che fra le altre finalità persegue precisamente quella di istituire un sistema d'osservazione nelle regioni extraterritoriali come il Nord Atlantico.

Inoltre il nostro Paese aderendo al Centro europeo per la previsione a media scadenza quale programma della comunità europea nel campo della ricerca scientifica e tecnica (COST), ha evidenziato il grande interesse che nutriva verso il miglioramento delle conoscenze in meteorologia e quindi al miglioramento delle previsioni. Per tale Centro, le osservazioni meteorologiche del Nord Atlantico risultano indispensabili. Infine, è opportuno osservare che l'accordo di cui si tratta ha una durata di sette anni e quindi potrà essere rinnovato d'anno in anno. Si spera infatti che le nuove tecniche d'osservazione con l'ausilio di satelliti forniranno negli anni ottanta informazioni meteorologiche più complete e economicamente più interessanti di quelle attualmente provenienti dalle stazioni oceaniche.

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7 Proposta Fondandoci su quanto precede, vi proponiamo l'adozione del disegno di decreto federale allegato approvante l'accordo di finanziamento collettivo delle stazioni oceaniche del Nord Atlantico e di autorizzarci a ratificarlo.

Gradite, onorevoli presidente e consiglieri, l'assicurazione della nostra alta considerazione.

Berna, 20 agosto 1975 In nome del Consiglio federale svizzero: II presidente della Confederazione, Graber II cancelliere della Confederazione, Huber

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(Disegno)

Decreto federale approvante l'accordo di finanziamento collettivo delle stazioni oceaniche del Nord Atlantico (Del

)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 8 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 20 agosto 1975 *>, decreta:

Art. l 1

È approvato l'accordo di finanziamento collettivo delle stazioni oceaniche del Nord Atlantico (nel quadro dell'Organizzazione meteorologica mondiale) firmato a Ginevra il 15 novembre 1974.

2

II Consiglio federale è autorizzato a ratificarlo.

3

II contributo annuo è iscritto nel bilancio dell'Istituto svizzero di meteorologia.

Art. 2 1

II presente decreto non sottosta a referendum in materia di trattati internazionali.

2

Esso prende effetto il 1° luglio 1975.

1)FF1975 II 1197

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Accordo per il finanziamento collettivo delle stazioni oceaniche del Nord Atlantico

Preambolo I governi partecipanti al presente Accordo e designati qui di seguito <
1208 Articolo 1 Definizioni Ai fini del presente Accordo, i termini seguenti sono impiegati nei sensi seguenti: 1) «Organizzazione»; L'Organizzazione meteorologica mondiale; 2) «Segretario generale»: II Segretario generale dell'Organizzazione; 3) «Stazioni»: Le stazioni oceaniche del Nord Atlantico indicate nell'allegato I al presente Accordo; 4) «Navi»: Le navi in servizio presso dette stazioni; 5) «Parti esercitanti»: Le Parti Contraenti che impiegano delle navi; 6) «Consiglio»: II Consiglio stabilito in virtù del paragrafo 1) dell'articolo 4; 7) «Spese d'immobilizzo»: Le spese indicate al paragrafo 2, sezione A, dell'allegato III; 8) «Spese d'immobilizzo»: Le spese indicate al paragrafo 2, sezione B, dell' allegato III.

Articolo 2 Obblighi delle Parti Contraenti Le Parti Contraenti s'obbligano sia a finanziare, sia a fornire, mantenere e finanziare le navi destinate alle stazioni nel Nord Atlantico, conformemente alle disposizioni del presente Accordo e dei suoi Allegati I, II e 111 di cui sono parte integrante.

Articolo 3 Obblighi delle Parti esercitanti 1) Le Parti esercitanti s'impegnano affinchè le navi da esse gestite presso le stazioni assicurino i servizi specificati nell'allegato II del presente Accordo.

2) Una Parte esercitante può accordarsi con un'altra Parte Contraente affinchè quest'ultima assicuri temporaneamente servizi forniti dalla prima.

Un accordo in tal senso non produrrà alcun aumento finanziario alle altri Parti Contraenti. Un tale accordo e le motivazioni saranno notificati al Segretario generale.

Qualsiasi accordo simile, non tuttavia rivestente carattere temporaneo, per il tramite del quale i servizi forniti da una Parte esercitante saranno presi a carico da un'altra Parte Contraente, necessita dell'autorizzazione del Consiglio.

1209 3) Qualora una Parte esercitante non possa, per un periodo superiore a quarantacinque giorni, assicurare i servizi che le incombono, essa ne informa le Parti Contraenti per il tramite del Segretario generale indicandone i motivi e la durata probabile di tale situazione.

Qualora le circostanze venutesi così a creare non riscontrino l'assenso generale, il Segretario generale convoca una sessione del Consiglio.

Articolo 4 // Consiglio 1) Con il presente atto, è istituito un Consiglio incaricato d'amministrare l'Accordo.

2) Esso è composto di rappresentanti di ciascuna Parte Contraente. Il Segretario generale o il suo rappresentante ha il diritto d'assistere alle sessioni del Consiglio con funzioni consultive.

3) Ciascuna Parte Contraente dispone di un solo voto.

4) II Consiglio adempie segnatamente le seguenti funzioni: a) segue da vicino il funzionamento della rete ed assicura l'applicazione dell'Accordo nel modo più efficace ed economico possibile; b) coordina il programma generale dei lavori delle stazioni; e) approva le nuove spese importanti d'immobilizzo quali quelle relative alla costruzione di nuove navi, al nolo di navi o al riattamento delle navi già esistenti; d) approva le altre spese d'immobilizzo, comprese le spese di allestimento, fino a concorrenza di una somma di 100000 lire sterline per nave nel corso di un dato esercizio finanziario; e) esamina e accetta i preventivi del bilancio e i relativi conti annui.

5) II Consiglio ha la facoltà di costituire comitati oppure gruppi di lavoro composti di persone scelte fra i propri membri, per svolgere i compiti che saranno loro affidati.

6) Durante la prima sessione, il Consiglio elegge fra i propri membri un presidente e un vicepresidente il cui mandato scade alla fine del primo esercizio finanziario. Nel corso di detto esercizio e di ogni ulteriore esercizio finanziario, il Consiglio elegge un presidente e un vicepresidente i quali eserciteranno le proprie funzioni a contare dalla fine dell'esercizio finanziario nel corso del quale sono stati eletti sino alla fine dell'esercizio finanziario seguente. Il presidente ed il vicepresidente sono rieleggibili.

7) L'Organizzazione assicura il segretariato del Consiglio.

1210 8) Salvo disposizioni contrarie del presente Accordo, il Segretario generale convoca le sessioni del Consiglio per la data decretata dal Consiglio oppure a domanda di almeno tre Parti Contraenti.

9) II Consiglio si riunisce alla sede dell'Organizzazione se non viene deciso altrimenti.

10) II Consiglio allestisce un regolamento interno.

11) La maggioranza delle Parti contraenti costituisce il quorum.

12) II presidente può chiedere al Segretario generale d'invitare Stati non facenti parte del presente Accordo e organizzazioni internazionali ad inviare osservatori durante una parte o durante l'intera durata delle sessioni del Consiglio, senza alcun obbligo finanziario per le Parti Contraenti o l'Organizzazione.

Articolo 5 Procedure di voto 1) Nell'esercizio delle proprie funzioni, il Consiglio decide a maggioranza semplice delle Parti Contraenti presenti e partecipanti al voto, salve disposizioni contrarie del presente Accordo.

2) La decisione del Consiglio presa giusta il paragrafo 1) dell'articolo 18 è adottata alla maggioranza dei due terzi di tutte le Parti Contraenti, maggioranza che deve comprendere i due terzi dei voti delle Parti esercitanti e i due terzi dei voti delle altre Parti Contraenti.

3) Le decisioni del Consiglio giusta il paragrafo 4), alinea d) ed e) dell' articolo 4 sono adottate alla maggioranza dei due terzi delle Parti Contraenti presenti e partecipanti al voto, con riserva che l'insieme dei contributi di queste Parti Contraenti costituiscano almeno i due terzi del totale dei contributi versati da tutte le Parti Contraenti.

4) Le decisioni del Consiglio prese giusta le disposizioni del paragrafo 2) dell'articolo 3, del paragrafo 4), alinea e), dell'articolo 4, dell'articolo 13 e del paragrafo 5) dell'articolo 20 sono adottate alla maggioranza dei due terzi delle Parti Contraenti e partecipanti al voto. Le decisioni comportanti un aumento degli obblighi finanziari delle Parti Contraenti entrano in vigore con l'assenso dei due terzi delle Parti Contraenti e, per ciascuna Parte Contraente rimanente, con l'assenso di quest'ultima.

5) Qualsiasi decisione del Consiglio di modificare il limite di credito stipulato al paragrafo 4), alinea d) dell'articolo 4 è adottata alla maggioranza semplice delle Parti Contraenti presenti e votanti ed è immediatamente esecutoria.

1211 6) Salvo disposizioni contrarie del presente Accordo, le decisioni del Consiglio hanno effetto immediatamente oppure alla data ulteriore fissata dal Consiglio.

Articolo 6 Rapporti con l'Organizzazione Amministrando il presente Accordo, il Consiglio tiene conto dei programmi e dei principi direttivi dell'Organizzazione.

Articolo 7 Principi di finanziamento 1) Le Parti esercitanti sono rimborsate in ragione del 90 per cento delle spese d'esercizio in cui esse sono incorse per assicurare i servizi convenuti conformemente alle disposizioni degli articoli 9 e 12 e dell'allegato III.

2) Le Parti esercitanti ricevono la somma stabilita per l'immobilizzo conformemente alle disposizioni degli articoli 10 e 12 dell'allegato III.

3) Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1) e 2) del presente articolo, non vengono pagate né rimborsate alle Parti esercitanti le somme superiori all'ammontare totale dei contributi effettivamente riscossi dall'Organizzazione, conformemente all'articolo 12, dopo deduzione delle spese che devono essere rimborsate all'Organizzazione in virtù delle disposizioni del paragrafo 4) del presente articolo.

4) Le spese annue affrontate dall'Organizzazione per l'amministrazione del presente Accordo le sono rimborsate, deduzion fatta degli interessi maturati sui contributi.

5) L'unità di conto è la lira sterlina. Tutte le somme pagate all'Organizzazione o dall'Organizzazione sono versate nell'unità di conto.

6) L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

Tuttavia, il primo esercizio finanziario comincia il 1° luglio 1975 e termina il 31 dicembre 1976.

Articolo 8 Contributi volontari II Consiglio può accettare contributi volontari, pecuniari o altri, a condizione che siano offerti per fini compatibili con la linea di condotta, gli scopi e l'attività del sistema delle stazioni oceaniche del Nord Atlantico.

Articolo 9 Spese d'esercizio e d'amministrazione 1) Al più tardi il 1° aprile di ogni anno, ciascuna Parte esercitante sottopone al Segretario generale:

1212 a) per l'esercizio finanziario trascorso: 1) un rapporto sull'esercizio della sua o delle sue stazioni e sui servizi che essa assicura; ii) il conteggio finale delle spese effettive d'esercizio, giusta il metodo prescritto al paragrafo 2, sezione A dell'allegato III; b) per l'esercizio finanziario successivo, i preventivi del bilancio inerenti alle spese d'esercizio, giusta il metodo prescritto al paragrafo 2, se/ione A, dell'allegato III.

2) Al più tardi il 1° aprile di ogni anno, l'Organizzazione prepara i preventivi di bilancio inerenti alle proprie spese per l'esercizio finanziario successivo.

3) Ciascuna Parte esercitante espone in valuta propria ogni spesa effettiva e prevista. Il Segretario generale converte le somme così indicate nell' unità di conto di cui all'articolo 7, paragrafo 5) a saggio di cambio ufficiale delle Nazioni Unite vigente il 1° aprile.

4) Nel presentare il bilancio di previsione ciascuna Parte esercitante come anche l'Organizzazione danno una completa spiegazione delle cause originanti eventuali differenze con i preventivi dell'esercizio precedente.

Articolo 10 Spese d'immobilizzo Le Parti esercitanti sono rimborsate dalle Parti Contraenti delle loro spese d'immobilizzo approvate dal Consiglio; a tale scopo viene loro versata una somma, stabilita conformemente alle tavole delle annualità e al saggio d'interesse praticato nei loro Paesi alla data dell'investimento, per il finanziamento di progetti govenativi analoghi. Nel sottoporre il conteggio finale delle spese d'esercizio effettive e i preventivi, conformemente ai paragrafi 1) a) ii) e 1) b) dell'articolo 9, le Parti esercitanti dichiarano il proprio diritto alla ricopertura delle spese d'immobilizzo, giusta il metodo prescritto al paragrafo 2, sezione B dell'allegato III.

Articolo 11 Accettazione dei preventivi e consuntivi 1) II Segretario generale invia a tutte le Parti Contraenti, innanzi il 1° maggio, copie dei preventivi e consuntivi menzionati all'articolo 9, accompagnati dalle spiegazioni inoltrate in applicazione dell'articolo 9, paragrafo 4) e dalla dichiarazione presentata in applicazione dell'articolo 10.

2) In seguito, il Segretario generale convoca una sessione del Consiglio che deve aver luogo innanzi il 1° settembre al più tardi, per l'accettazione dei preventivi e dei consuntivi.

1213 Articolo 12 Procedura contabile 1) Al più tardi il 1° ottobre, l'Organizzazione presenta alle Parti Contraenti un conteggio, nell'unità di conto, indicando i contributi in contanti e i diritti a compensazione in contanti per l'esercizio finanziario seguente, tenendo conto delle disposizioni del paragrafo 1) dell'articolo 7. Detto conteggio: a) è allestito in base ai seguenti elementi: i) i preventivi delle spese d'esercizio accettati dal Consiglio e la copertura delle spese d'immobilizzo approvate dal Consiglio; ii) le differenze fra i preventivi di spese utilizzate come base di calcolo dei contributi pecuniari e dei diritti a compensazione pecuniaria per l'esercizio finanziario precedente, da una parte, e i consuntivi annui accettati dal Consiglio, dall'altra; iii) gli adeguamenti ai diritti di compensazione pecuniaria delle Parti esercitanti, risultante dalle modificazioni dei saggi ufficiali di cambio delle Nazioni Unite sopravvenute fra la data, due anni prima, in cui sono stati presentati i preventivi di bilancio e le date, un anno prima, nelle quali l'Organizzazione doveva ricevere le somme pagate dalle Parti contraenti; iv) le spese sostenute dall'Organizzazione per l'amministrazione dell' Accordo compresa una sessione ordinaria del Consiglio; v) altre spese approvate dal Consiglio, segnatamente quelle inerenti alle sessioni straordinarie; vi) i contributi volontari versati conformemente alle disposizioni dell' articolo 8 e consegnati all'Organizzazione il 1° settembre o anteriormente; b) è calcolato nel modo seguente: i) l'Organizzazione converte le differenze menzionate all'alinea a) ii) precedente nell'unità di conto al saggio ufficiale di cambio delle Nazioni Unite in vigore alla data alla quale le Parti esercitanti devono presentare il conteggio finale; ii) l'ammontare totale di tutti i contributi menzionati all'alinea a) vi) precedente è dedotto dall'ammontare totale delle differenti somme di cui alle alinea a) i) a a) v) precedenti. L'ammontare netto delle spese così ottenuto è ripartito in proporzione ai contributi di cui al paragrafo 1 dell'allegato III; e) indica l'ammontare netto delle spese così ripartite.

Nel caso di una Parte esercitante, le cifre indicate corrispondono alla differenza tra la somma che le è dovuta e il contributo che essa deve pagare.

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1214

2) Le Parti Contraenti pagano all'Organizzazione le somme dovute giusta l'estratto dei conti presentato. I pagamenti devono essere effettuati nell' unità di conto specificata e in due rate uguali, il 1° aprile e il 1° ottobre dell' esercizio successivo.

3) Con riserva delle disposizioni del paragrafo 3) dell'articolo 7, l'Organizzazione paga alle Parti esercitanti, il 1° maggio e il 1° novembre di ogni esercizio finanziario, le somme loro dovute giusta l'estratto dei conti.

4) Se una Parte esercitante constata che le spese d'esercizio effettive, nella moneta nazionale, rischiano di superare di oltre l'8 per cento annuo le spese previste, ne avvisa immediatamente il Segretario generale. Quest' ultimo ne informa tutte le Parti Contraenti.

5) Per il primo esercizio finanziario, i preventivi delle spese di ogni Parte esercitante e dell'Organizzazione sono determinati giusta il paragrafo 5 dell'allegato III. All'occasione, dette spese saranno conformi alle procedure indicate nel presente articolo. Nel corso del primo esercizio saranno effettuati tre versamenti d'uguale ammontare.

Articolo 13 Inadempienza agli obblighi Qualora una Parte Contraente, senza il consenso delle altre Parti contraenti, non assolve affatto o in parte i propri obblighi finanziari, o altri obblighi che le incombono in virtù del presente Accordo, il Segretario generale consulta le altre Parti Contraenti quanto alle misure da prendersi e convoca una sessione del Consiglio se dette consultazioni non conducono ad un accordo accettabile per tutte le altre Parti Contraenti.

Articolo 14 Arbitrato 1) Qualsiasi controversia fra le Parti Contraenti sorta nell'interpretazione o nell'applicazione del presente Accordo e/o degli allegati che non sia regolata altrimenti fra le suddette parti è sottoposta a arbitrato su domanda di una o dell'altra Parte Contraente.

2) Ciascuna Parte Contraente può allinearsi con una o l'altra delle parti nella controversia sottoposta ad arbitrato.

3) La sentenza è resa da tre arbitri. Ciascuna parte nella controversia designa un arbitro. Questi due arbitri cooptano il terzo che è il presidente e non avrà cittadinanza di una o dell'altra parte in causa.

1215 4) Qualora, nel termine di tre mesi a contare dalla data in cui la controversia è stata sottoposta ad arbitrato, una o l'altra delle parti non designa l'arbitro, quest'ultimo è designato dal Segratario generale su domanda dell' altra parte. S'applica la medesima procedura qualora, nel termine di un mese a contare dalla data di designazione del secondo arbitro, i due primi arbitri non s'accordano sulla cooptazione del terzo arbitro.

5) Gli arbitri allestiscono la propria procedura d'arbitrato. Essi prendono le decisioni a maggioranza semplice.

6) La sentenza è definitiva e vincola le parti. Nel caso di una controversia concernente il senso o gli effetti della sentenza, gli arbitri devono interpretarla a domanda di una o dell'altra parte.

7) Ciascuna parte sopporterà le spese dell'arbitro da essa designato e le parti sopporteranno, in parti uguali, le spese del terzo arbitro come anche le altre spese inerenti all'arbitrato.

Articolo 15 Firma 1) II presente Accordo è aperto alla firma fino al 31 maggio 1975, alla Sede dell'Organizzazione e resta in seguito aperto all'adesione.

2) I Governi degli Stati Membri dell'Organizzazione divengono parte del presente Accordo: a) mediante firma non sottoposta a ratificazione, accettazione o approvazione; b) mediante firma con riserva di ratificazione, accettazione o approvazione, seguita da ratificazione, accettazione o approvazione; e) mediante adesione.

3) Gli strumenti di ratificazione, accettazione, approvazione o d'adesione sono deposti presso il Segretario generale.

Articolo 16 Entrata in vigore 1) II presente Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data nella quale i Governi divenuti parte dell'Accordo, conformemente all'articolo 15, compresi i Governi amministranti le navi giusta le indicazioni dell'allegato I sono, nella proporzionale indicata nel paragrafo I, alinea e) dell'allegato III, sufficientemente numerosi per assicurare un ammontare totale di contributi uguale almeno all'80 per cento delle spese inerenti alle stazioni indicate al paragrafo 5, alinea b) dell'allegato III. I Governi che hanno consentito all'entrata in vigore dell'Accordo conformemente

1216 al presente paragrafo sono vincolati alle disposizioni dell'Accordo e degli allegati a contare dal 1° luglio 1975.

2) Per i Governi divenuti parte del presente Accordo dopo che siano state adempiute le condizioni di cui al paragrafo 1) del presente articolo, l'Accordo prende effetto il primo giorno del secondo mese successivo alla data del deposito dello strumento di ratificazione, accettazione, approvazione o adesione.

Articolo 17 Scadenza 1) II presente Accordo rimarrà in vigore fino al 31 dicembre 1981 e sarà in seguito rinnovato tacitamente di anno in anno, a meno che il Consiglio non decida di porvi fine.

2) Qualora il Consiglio decida di porre fine all'Accordo, esso deve prendere tutte le decisioni necessario concernenti la liquidazione dell'Accordo. Il Consiglio può affidare la liquidazione al Segretario generale.

3) Qualora il Consiglio non decida altrimenti, gli attivi al momento della liquidazione sono ripartiti tra le Parti Contraenti ancora partecipi all'Accordo, proporzionalmente ai contributi versati a contare dalla data in cui sono divenuti parte del presente Accordo. Un eventuale disavanzo al momento della liquidazione è coperto dalle Parti Contraenti ancora parti dell'Accordo, proporzionalmente all'ammontare dei loro contributi fissati per l'esercizio finanziario in corso.

Articolo 18 Modificazione 1) II Segretario generale comunica a ciascuna Parte Contraente il testo di ogni modificazione che una Parte Contraente propone di apportare al presente Accordo o agli allegati, almeno sei mesi prima che la proposta di modificazione sia esaminata dal Consiglio. Tuttavia, il Consiglio può, alla maggioranza semplice dei membri presenti e partecipanti al voto, decidere d'esaminare modificazioni comunicate meno di sei mesi prima oppure proposte nel corso di una sessione.

2) Le modificazioni del presente Accordo o degli allegati, comportanti un aumento degli obblighi finanziari delle Parti Contraenti, come anche le modificazioni al presente paragrafo, sono approvate dal Consiglio alla maggioranza dei due terzi dei membri presenti e partecipanti al voto ed entrano in vigore mediante accettazione dei due terzi delle Parti Contraenti e, per ciascuna Parte Contraente rimanente, mediante accettazione della medesima.

1217 3) Qualsiasi altra modificazione del presente Accordo o degli allegati entrano in vigore, per tutte cle Parti Contraenti, dopo essere stata accettata alla maggioranza dei due terzi da tutte le Parti Contraenti.

Articolo 19 Disdetta 1) L'Accordo può essere disdetto da una Parte Contraente solo dopo che esso sia rimasto in vigore per detta Parte Contraente per un periodo di due anni. Qualsiasi disdetta del presente Accordo è notificata per scritto al Segretario generale.

2) La disdetta dell'Accordo ha effetto alla fine dell'anno successivo all'anno durante il quale è stata notificata.

3) Qualora, nel caso previsto all'articolo 3, paragrafo 3), una Parte Contraente non può accettare un'interruzione temporanea del programma di una o più stazioni, di cui il Consiglio ha preso nota, essa ha diritto, se l'interruzione dura sei mesi consecutivi, di disdire l'Accordo con effetto immediato, nonostante le disposizioni dei paragrafi 1) e 2) del presente articolo.

4) Una Parte Contraente che ha disdetto l'Accordo deve pagare i contributi, compresa la parte delle spese d'esercizio, esigibili fino alla data nella quale la disdetta ha effetto; essa deve ugualmente versare la parte delle spese d'immobilizzo che le rimane da pagare per il periodo d'ammortamento considerato. Tuttavia, nel caso previsto al paragrafo 3) del presente articolo, ed eccettuato il caso di forza maggiore, riconosciuto dal Consiglio, causato da un'avaria irreparabile a una nave, una Parte Contraente che disdice l'Accordo non è vincolata di fronte alle Parti Contraenti responsabili dell' interruzione temporanea.

5) Dopo aver ricevuto il preavviso di disdetta, il Segretario generale consultai le altre Parti Contraenti circa i provvedimenti da prendere. Se tali consultazioni non permettono di raggiungere un accordo accettabile per tutte le Parti Contraenti, il Segretario generale convoca una sessione del Consiglio affinchè prenda una decisione adeguata.

Articolo 20 Notificazioni II Segretario generale notifica alle Parti Contraenti quanto segue: a) qualsiasi firma dell'Accordo; b) il deposito di qualsiasi strumento di ratificazione, accettazione, approvazione o adesione; e) l'entrata in vigore del presente Accordo;

1218 d) l'approvazione, l'accettazione, e l'entrata in vigore di ogni emendamento al presente Accordo o agli allegati; e) qualsiasi disdetta al presente Accordo; g) qualsiasi decisione presa dal Consiglio in virtù delle disposizioni del presente Accordo e la data d'entrata in vigore di detta decisione; h) qualsiasi accordo conchiuso in virtù delle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 2).

Articolo 21 Registrazione II Segretario generale registra il presente Accordo presso il Segretario generale delle Nazioni Unite, conformemente all'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Ginevra, il quindici del mese di novembre dell'anno millenovecentosettantaquattro, in inglese, francese, spagnolo, e russo, tutti i testi facenti ugualmente fede; sarà depositato presso il Segretario generale dell' Organizzazione meteorologica mondiale il quale ne trasmetterà copia certificata conforme a tutti gli Stati firmatari e aderenti.

(Seguono le firme)

1219

Allegato 1

Reti e parti esercitanti

Reti di stazioni oceaniche dell'Atlantico Nord Stazione Stazione Stazione Stazione

M L R C

66°00'N, 57°00'N, 47°00'N, 52°45'N,

02°00'E 20°00'O 17°00'O 35°30'O

Partì esercitate Francia Norvegia Paesi Bassi Regno Unito Svezia 1) Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche . . . .

11

stazione stazione stazione stazione stazione stazione

R M M L M C

La Svezia non sarà più Parte esercitante allorquando la nave {Polarfront II) attualmente esercitata congiuntamente con la Norvegia verrà definitivamente posta fuori servizio.

1220

Allegato U

Servizi assicurati dalle navi-stazione oceaniche I servizi assicurati dalle navi-stazione oceaniche sono classificati in servizi primari, servizi secondari e altri servizi. Sono primari i servizi indispensabili la cui prestazione è ragione fondamentale del collocamento delle navi.

Sono secondari ed altri i servizi assicurati dalla presenza delle navi in stazionamento.

1. Servizi primari a) A bordo di tutte le navi-stazione oceaniche sono effettuati rilievi meteorologici, conformemente al seguente programma: i) rilievi in superficie ogni ora, compresi gli elementi prescritti per i rilievi di navi dall'Organizzazione meteorologica mondiale; ii) rilievi quotidiani del vento in altitudine alle ore TMG 0000, 0600, 1200, 1800 e rilievi della pressione, della temperatura e dell'umidità in altitudine almeno due volte al giorno (alle ore TMG 0000 e 1200); tutti i rilievi dovranno essere effettuati preferibilmente fino a un' altitudine di 24 km o oltre.

b) I rilievi menzionati al paragrafo a) precedente devono essere rapidamente trasmessi alle apposite stazioni costiere secondo il codice internazionale prescritto dall'Organizzazione meteorologica mondiale e, a tale scopo, devono essere assicurate le comunicazioni indispensabili fra navi e costa.

2. Servizi secondari e altri servizi Oltre ai servizi specificati nel paragrafo precedente, le navi-stazione oceaniche devono assicurare i servizi secondari e gli altri servizi che potessero rivelarsi utili, a condizione che detti servizi non implichino un aumento del personale e dell'equipaggiamento obbligatorio di bordo e non compromettano la prestazione dei servizi primari.

2.1. Servizi secondari a) Possono essere ricevuti e ritrasmessi in virtù di accordi internazionali o bilaterali i rilievi meteorologici di altre navi-stazione.

b) Possono essere ritrasmessi alle stazioni radio costiere i messaggi di rilievi meteorologici di navi mercantili.

1221

2.2. Altri servizi Gli altri servizi comprendono: a) la recezione e la ritrasmissione dei rendiconti AMVER delle navi equipaggiate di impianto radiotelefonico, nella misura in cui le navi-stazione oceaniche possono farlo nel quadro delle loro normali attribuzioni; b) i servizi di sicurezza per altre navi o aeromobili come indicato nel Manuale delle navi-stazione oceaniche, pubblicato sotto l'egida del Consiglio; e) l'ancoraggio, la manutenzione e il ricupero delle boe meteorologiche e delle boe oceanografiche; d) l'esecuzione di rilievi oceanografici o d'altri rilievi scientifici. Le Parti esercitanti si sforzano d'eseguire detti rilievi, ma senza spese per le altre Parti Contraenti.

1222

Allegato III Principi finanziari e procedure contabili 1. Ripartizione dei contributi a) La ripartizione dei contributi si fonda su due fattori essenziali, ovve rossia la «possibilità di pagare» di ciascuna Parte Contraente all'Accordo e il «vantaggio meteorologico» relativo, acquisito coi rilievi meteorologici effettuati nelle stazioni giusta l'Accordo.

b) Tre parametri esprimono la «possibilità di pagare» di una Parte Contraente: il reddito nazionale indicato nella pubblicazione «Dati sul reddito nazionale e statistiche connesse» allestito dall'Ufficio statistico delle Nazioni Unite per il Comitato dei contributi, il numero di unità di contributi figurante nella percentuale dell'OMM e il contributo annuo versato all'Organizzazione delle Nazioni Unite.

e) Sette parametri esprimono il «vantaggio meteorologico». Per calcolare detto vantaggio, la posizione del centro della rete è costituita dalla media aritmetica delle latitudini e delle longitudini delle stazioni componenti la rete definita nell'allegato I. La distanza R è rappresentata dalla lunghezza in chilometri, su una terra sferica di 6 373 km di raggio, dell' arco terrestre che unisce il centro della rete alla capitale della Parte Contraente considerata. Le formule che servono a determinare il fattore rappresentante il «vantaggio meteorologico» M sono le seguenti: 1) Funzione a graduazioni radiali

0< R < 1850km 1850
M = 1,00 M = 0,75 M = 0,50

2) Funzione rampa semplice

O < R < 930 km 930 < R < 3700 km 3700 km < R

M = 1,00 inclinazione lineare tra M = 1,00 a 930 km e M = 0,25 a 3700 km M = 0,25

3) Funzione rampa doppia

R=O O < R < 1500 km

M = 0,33 inclinazione lineare tra M = 0,33 a O km e M = 1,00 a 1500 km

1223 R =1500 km 1500 < R < 4000 km

M = 1,00 inclinazione lineare tra M = 1,00 a 1500 km e M = 0,33 a 4000 km M = 0,33

4000 < R 4) Funzione danese

M =

R + 3000 km 2R + 3000 km

5) Funzione danese modificata

M =

R + 3000 km 3R + 3000 km

6) Fattore di prossimità R < 1250km R > 1250 km

(

M = 1,00 M = 1250 km/R

7) Formula longitudine/latitudine Definita la situazione del Paese in rapporto alla posizione della capitale, i fattori rappresentanti il «vantaggio meteorologico» a corto, medio e lungo termine si applicano come segue: i) ii)

iii) v) vi)

per i Paesi situati in prossimità della rete e ad ovest del meridiano di 5°O, il fattore «vantaggio meteorologico» è di 0,7; per i Paesi situati fra il meridiano di 5°O e 50°E, il fattore «vantaggio economico» è di 0,1 al limite occidentale di detta zona e decresce regolarmente fino al valore di 0,3 al limite orientale; per i Paesi situati ad est del meridiano di 50°E, il fattore «vantaggio meteorologico» è di 0,3; per i Paesi situati a sud del parallelo di 30°N, il fattore- «vantaggio meteorologico» è di 0,3, qualunque sia la longitudine; per i Paesi situati fra il parallelo di 45°N e di 30°N, il fattore «vantaggio meteorologico» è uguale a 75/100 del valore indicato alle alinea i) e ii) precedenti, ma non può in nessun caso essere inferiore a 0,3.

d) La combinazione dei tre fattori rappresentanti la «possibilità di pagare» e dei sette fattori rappresentanti il «vantaggio meteorologico» offrono 21 possibilità di ripartizione dei contributi. 11 contributo di una parte all'Accordo verrà espresso in percentuale secondo la media delle seguenti due grandezze:

1224 i) la media, per i Paesi considerati, dei contributi, espressi in percentuale, dedotti dei 21 calcoli possibili; ii) la media, per i Paesi considerati, delle percentuali massime e minime risultanti dai 21 calcoli.

e) La seguente ripartizione dei contributi, calcolata conformemente alle disposizioni dei paragrafi a), b), e) e d) precedenti serve all'applicazione del paragrafo 1) dell'articolo 16 dell'Accordo: Germania, Repubblica federale di Austria Belgio Danimarca Spagna Finlandia Francia Ungheria Manda Islanda Italia Norvegia Paesi Bassi Polonia Repubblica democratica tedesca Regno Unito Svezia Svizzera Cecoslovacchia Tunisia URSS Jugoslavia

15,1471 1.0995 2,8857 1,5179 2,4344 0,8919 13,7076 0,8368 0,5670 0,1473 5,6800 1,2815 3,0822 2,5678 2,8267 15,6115 2,9302 2,2234 1,9860 0,0989 21,6899 0,7867 100,0000%

i) II Consiglio rivede, ogni triennio e ogniqualvolta verrà modificato il numero delle Parti Contraenti, il valore numerico dei fattori «possibilità di pagare» utilizzati per il calcolo della ripartizione dei contributi. Detta revisione non è considerata una modificazione alle disposizioni del presente allegato.

1225

2. Metodi di presentazione delle informazioni concernenti le spese delle parti esercitanti A. Spese d'esercizio Voce

Totale

Osservazioni

/. Totale delle rimunerazioni (Personale di bordo - aggiungere lo stato di trattamento del personale di ciascuna categoria in e fuori servizio.

Le spese e le prestazioni di sicurezza sociale devono figurare in una sola rubrica per ogni categoria di personale)

--

--

1.1

Ufficiali

1.2

Uomini d'equipaggio (compresi ufficiali marinai, stewards e cuochi)

1.3

Personale specializzato a) Meteorologi b) Personale delle comunicazioni e) Tecnici

--

--

-- --·

-- --

1.4

Ore supplementari (totale di tutte le categorie)

--

--

1.5

Spese secondarie concernenti il personale (spese di viaggio e di vitto, di reclutamento, d'esame medico, ecc. dell'equipaggio) . .

--

--

2. Combustibile della nave 2.1 2.2

Combustibile dei motori (compresi i lubrificanti)

--

Altri combustibili - per tipo (cucina, generatori, motore diesel, scialuppe, ecc.)

--

3. Viveri e approvvigionamenti 3.1

Viveri (acqua compresa) . . .

3.2

Provvigioni di bordo (ponte, macchine, commissariato) . . . .

--

1226 Voce

3.3 3.4 3.5

Totale

Materiale meteorologico . . .

Materiale radio e radar . . . .

Divertimenti (films, libri, giochi, ecc.)

-- --

Osservaztoni

-- --

--

4. Altre spese 4.1

Spese al porto d'attracco (contare fra queste spese le somme che verranno versate a una compagnia marittima per l'esercizio di navi meteorologiche per conto dello Stato 4.1.1 Paghe, salari, ore supplementari al porto d'attracco (personale di cambio, norme, ecc.)

4.1.2 Combustibile consumato al porto d'attracco (compreso il riscaldamento dei locali della base) . .

--

--

--

--

--

--

-- -- --

-- -- --

--

--

4.2.1 Diritti di pilotaggio

--

--

4.2.2 Diritto di porto

--

4.2.3 Lavatura

--

--

4.2.4 Diversi i)

--

--

4.1.3

4.2

Diversi: i) Elettricità (illuminazione e forza), acqua ii) Sgombro delle immondizie .

iii) Posta e telefono iv) Spostamenti e mantenimento v) Provvigioni della base . . .

Spese d'esercizio (In caso di scali effettuati non nel posto d'attracco, indicare separatamente gli impianti e i sevizi utilizzati in detti scali e le spese dirette che dovessero eventualmente risultare)

Ü)

iii)

1227 Voce

Totale

4.2.5 Assicurazione della nave per coprire il rischio di responsabilità civile - 0,4% del valore della nave a nuovo

Osservazioni

--

--

-- --

(al... 19...)

(al... 19...)

-- --

(al... 19...)

(al... 19 ...)

. . .

(···%) (···%)

-- -- --

. . .

(...%) (···%)

5. Manutenzione e revisione (compresa la sostituzione di materiale pesante danneggiato quale scialuppe, materiale radio, ecc. Precisare le spese straordinarie per mezzo di note) 5.1

Ponte

5.2

Macchine

5.3

Equipaggiamento elettrico . . .

5.4

Radio, radar

B. Spese d'immobilizzo Spese indirette 1. Immobilizzo - Porto d'attracco (Contare fra queste spese le somme che saranno versate a una compagnia marittima per l'esercizio delle navi meleorologiche per conto dello Stato) a) Immobili: Valore iniziale Valore residuale b) Equipaggiamenti: Valore iniziale Valore residuale 1.1 Ammortamento a) Immobili b) Equipaggiamento 1.2 Interesse a) Immobili b) Equipaggiamento

1228 Voce

Totale

Osservazioni

2. Immobilizzo - Nave a) Nave: Valore iniziale Valore residuale

--

(al... 19...)

(al... 19...)

-- --

(al... 19...)

(al... 19...)

Ammortamento a) Nave (...%) b) Equipaggiamento (...%) . .

----

--

Interesse a) Nave (...%) b) Equipaggiamento (...%) . .

-- --

Assicurazione per «perdita totale»

--

b) Equipaggiamento: Valore iniziale Valore residuale 2.1

2.2

2.3

Totale delle spese d'immobilizzo

3. Ammortamento, interesse e assicurazione a) Ammortamento delle navi, degli edifici e dell'equipaggiamento Per ogni elemento, è qui di seguito annotato il periodo d'ammortamento minimo che le Parti esercitanti saranno autorizzate ad utilizzare: 1) Immobili 20 anni 2) Equipaggiamento (al porto d'attracco o sulle navi) . . .

8 anni 3) Nuove navi 15 anni b) Interesse L'interesse sul valore residuale delle navi, degli edifici e dell'equipaggiamento dovrà essere imputato dalle Parti esercitanti seguendo il saggio vigente nei propri Paesi per il finanziamento delle spese pubbliche della medesima natura.

e) Assicurazione Le Parti esercitanti potranno includere un elemento indicativo per l'assicurazione al saggio massimo annuo di 0,5 per cento del valore residuale

1229 della nave e dell'equipaggiamento, al fine di coprire la perdita totale fino a detto valore.

La perdita parziale della nave e dell'equipaggiamento o i danni alla nave e all'equipaggiamento possono essere esposti nelle differenti poste del paragrafo, precedente o, qualora le riparazioni fossero eccezionalmente importanti, alla posta 2.B.2 precedente.

In caso di perdita totale, gli immobilizzi non ancora rimborsati a titolo d'ammortamento (vale a dire il valore d'ammortamento indicato) verranno considerati come ricuperati dalla parte interessata per via di detta assicurazione.

4. Vendita di navi o d'equipaggiamento Una Parte esercitante che vende una nave o l'equipaggiamento e la sostituisce con un'altra, deve dedurre dal prezzo d'acquisto di quest'ultima il prezzo di vendita della precedente e aggiungere l'ammontare così ottenuto al valore residuale della precedente (ai fini dell'Accordo) allo scopo di determinare l'ammontare del nuovo immobilizzo sul quale sara calcolato l'ammortamento. Una Parte esercitante ha tuttavia la facoltà, se il Consiglio è d'accordo, d'adottare un altro metodo per dedurre il prezzo di vendita della nave o del vecchio equipaggiamento.

5. Costo per il primo esercizio finanziario a) Le spese preventivate per il primo esercizio finanziario, dal 1° luglio 1975 al 31 dicembre 1976, ammontano a 6540000 lire sterline.

b) Le spese preventivate a carico delle Parti contraenti per l'esercizio finanziario surriferito sono di 5 944 500 lire sterline sul fondamento di un rimborso del 90 per cento delle spese d'esercizio.

e) I preventivi di cui al paragrafo a) sono allestiti come segue: i) spese previste in migliaia di lire sterline: Spese d'esercizio

Francia Norveglia / Svezia . .

Paesi Bassi . . . .

Regno Unito. . . .

URSS ii)

1.316 586 638 1.255 2.160

Spese d'immobilizzo

119 -- 97 75 240

Totale

1.435 586 735 1.330 2.400

i preventivi delle spese occorrenti all'Organizzazione per l'amministrazione dell'Accordo nel corso del primo esercizio finanziario, sono:

Foglio federale 1975, Voi. Il

78

1230 54 000 lire sterline al saggio di cambio ufficiale delle Nazioni Unite in vigore al 1° ottobre 1975, nell'ipotesi che nel corso del primo esercizio finanziario il Consiglio tenga due sessioni di una durata massima di una settimana, ossia 5 giorni lavorativi, ciascuna con servizio d'interpreti nelle quattro lingue ufficiali (inglese, francese, spagnolo e russo), se necessario.

6. Garanzia delle spese d'immobilizzo a) Si ritiene che le Parti Contraenti abbiano accettato quanto segue al fine di mantenere in esercizio, per la durata dell'Accordo, la rete indicata all'allegato I: i) la rifusione da parte del Governo del Regno Unito di due delle sue attuali navi, al prezzo di stima di 1 000 000 lire sterline per ciascuna nave, giusta la tariffa in vigore nel novembre 1974 e, conseguentemente, la copertura da parte di detto Governo, della totalità delle spese d'immobilizzo per un periodo d'ammortamento di cinque anni; ii) l'armamento da parte del Governo del Regno Unito di Norvegia di una nave destinata a sostituire l'attuale nave, in base al contratto di noleggio per cinque anni, a contare dal 1° gennaio 3977, e conseguentemente, la copertura da parte di detto Governo della parte delle spese di noleggio dichiarate come derivanti dalle spese d'immobilizzo valutate a 287000 lire steline annue in base ai prezzi in vigore nel novembre 1974.

b) Le spese di cui all'alinea i) e ii) del paragrafo a) precedente saranno coperte dai governi interessati, conformemente alle disposizioni dell' articolo 10 e del paragrafo 4) dell'articolo 20.

e) Le Parti esercitanti che gestiranno, ai fini dell'Accordo, delle navi in servizio al momento che scadrà l'Accordo sulle stazioni oceaniche dell' Atlantico Nord, firmato a Parigi il 25 febbraio 1954, avranno il diritto d'includere il proseguimento dell'ammortamento nelle spese d'immobilizzo e dovranno farne dichiarazione conformemente alle disposizioni dell'articolo 10.

d) Nonostante le disposizioni dei paragrafi b) e e) precedenti, una Parte esercitante che ritira definitivamente una nave dal servizio non potrà pretendere alcun rimborso a titolo d'ammortamento o di noleggio di questa nave per la parte del periodo rimanente.

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Messaggio del Consiglio federale all'Assemblea federale concernente l'accordo di finanziamento collettivo delle stazioni oceaniche del Nord Atlantico (Del 20 agosto 1975)

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1975

Année Anno Band

2

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38

Cahier Numero Geschäftsnummer

75.069

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

22.09.1975

Date Data Seite

1197-1230

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