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Termine d'opposizione: 26 settembre 1962

LEGGE FEDERALE concernente l'assegnazione di sussidi per la lotta contro le malattie reumatiche (Del 22 giugno 1962)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, .visto gli articoli 69 e 64 bis della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 10 ottobre 1961, decreta: Art. 1 Principio. La Confederazione promuove la lotta contro il reumatismo.

Art. 2 Campo d'ap¬ plicazione 1. Ricerche.

2. Altri prov¬ vedimenti.

1

La Confederazione sussidia i lavori scientifici nel campo della reumatologia e la divulgazione delle cognizioni in 'tal modo acqui¬ site.

2 Le imprese che perseguono uno scopo lucrativo non sono sus¬ sidiate.

Art. 3 Sono malattie reumatiche secondo le disposizioni seguenti: a. la poliartrite cronica, b. la spondiloartrite anchilosamte; c. l'artrosi e la poliartrosi; d. la spondilosi e la spondiloartrosi; 1

949 e. la periartrite e la periartrosi; /. la tendoperiostite e la tendinosi.

2 II Consiglio federale, fondandosi su nuove cognizioni scienti¬ fiche, può completare questo elenco con malattie reumatiche con¬ cernenti l'apparato motore.

Art. 4 La Confederazione concede i sussidi dopo aver udito le auto- Sussidi, rità competenti cantonali e alle condizioni seguenti: a. per provvedimenti e istituzioni di divulgazione circa la natura, i pericoli e la prevenzione delle malattie reumatiche, oppure diretti a consigliare e aiutare le persone che ne sono affette; b. per costruire, trasformare, riattare case di cura, cliniche, re¬ parti speciali d'ospedali, di policlinici e d'istituti fisioterapici per reumatici, istituti popolari di terapia balneare in quan¬ to curino simili malati; c. per le spese annuali d'esercizio delle case e istituti menzionati nella lettera b, in quanto curino le persone affette da reuma¬ tismi.

1

2

I sussidi federali sono concessi soltanto agli istituti fondati da Cantoni, Comuni, casse-malati riconosciute, associazioni di tali casse o da opere d'assistenza privata e amministrati secondo il principio della pubblica utilità. Questa norma vale anche per i provvedimenti e le istituzioni menzionati nel capoverso 1, lettera a.

3 In generale, i sussidi sono assegnati ai Comuni, alle casse-ma¬ lati riconosciute, alle associazioni di tali casse e alle opere d'assi¬ stenza privata, soltanto a condizione che i Cantoni concorrano con un ammontare almeno uguale. A questa norma può essere derogato per tenere conto della capacità finanziaria dei Cantoni. Se ragioni speciali Io giustificano, i contributi di terzi potranno essere compu¬ tati con quelli cantonali o supplirvi.

4

La Confederazione può sussidiare, senza una corrispondente prestazione dei Cantoni o di terzi, gli organismi che, per statuto, si adoperano in tutta la Svizzera nella lotta contro il reumatismo.

Art. 5 La Confederazione assegna i sussidi seguenti: Aliquote.

a. per i lavori scientifici e la divulgazione delle cognizioni in tal modo acquisite, previsti nell'articolo 2, fino al 50 per cento delle spese provate e riconosciute;

950 b. per i provvedimenti, le istituzioni e gli istituti menzionati nel¬ l'articolo 4, capoverso 1, lettere a e b, dal 20 al 25 per cento delle spese provate e riconosciute; c. per le spese annuali d'esercizio secondo l'articolo 4, capoverso 1, lettera c, dal 10 al 12 per cento delle spese nette; d. per gli organismi menzionati nell'articolo 4, capoverso 4, dal 25 al 50 per cento delle spese provate e riconosciute.

Art. G Restituzione. 1 Può essere chiesta la restituzione dei sussidi concessi a torto.

2

Se un istituto secondo l'articolo 4, capoverso 1, lettera b, è distolto dalla sua destinazione prima che siano decorsi venti anni dal giorno in cui fu sussidiato dalla Confederazione, il sussidio dev'essere parzialmente restituito.

Prescrizione.

Art. 7 1 diritti spettanti alla Confederazione in virtù dell'articolo 6 si prescrivono in cinque anni a contare dal giorno in cui gli organi competenti ne hanno avuto cognizione, ma, il più tardi, in 10 anni dal giorno in cui sono sorti. Se la prelesa deriva da un reato per il quale la legge penale prevede un termine di prescrizione più lunigo, è applicabile quest'ultimo.

1

2 La prescrizione è interrotta da qualsiasi atto d'esazione; essa ò sospesa fin tanto che l'obbligato non può essere escusso in Sviz¬ zera.

Art. 8 Disposizioni d'applica¬ zione.

Disposizioni penali.

Il Consiglio federale stabilisce per ordinanza le condizioni di concessione c il computo del sussidio federale, la nozione di spese nette e spese riconosciute secondo l'articolo 5, e il calcolo delle som¬ me da restituirsi.

Art. 9 Chiunque intenzionalmente, dando informazioni invcriticrc oppure affermando cose false o dissimulando cose vere, ottiene o tenta di ottenere per sè o per altri un sussidio federale, c punito con la multa.

1

2

È riservato il perseguimento penale in conformità delle dispo¬ sizioni speciali del Codice penale svizzero.

3

II perseguimento penale e il giudizio spettano ai Cantoni.

951 Art. 10 II Consiglio federale è incaricato d'eseguire la presente legge. Disposizioni ^ .

.

.

.

.

finali e tranEsso stabilisce il giorno in cui entra in vigore. sitorie.

2 II sussidio previsto nell'articolo 5, capoverso 1, lettera b, può essere assegnato agli istituti menzionati nell'articolo 4, capoverso 1, lettera b, anche se la costruzione, la trasformazione o il riattamento sia stato principiato innanzi l'entrata in vigore della presente legge, purché siano adempiute le condizioni stabilite nell'articolo 4 e il Dipartimento federale dell'interno abbia approvato i piani e gli stati di previsione, prima dell'inizio dei lavori, e poscia, il conto fi¬ nale.

1

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 22 giugno 1962.

Il Presidente: Vaterlaus.

Il Segretario: F. Weber.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 22 giugno 1962.

Il Presidente: Bringolf.

Il Segretario: Ch. Oser.

Il Consiglio federale decreta: La legge federale che precede è pubblicata conformemente al¬ l'articolo 89, capoverso 2, della Costituzione federale e all'articolo 3 della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni po¬ polari su leggi e risoluzioni foderali.

Berna, 22 giugno 1962.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, II Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser

Data della pubblicazione: 25 giugno 1962.

Termine d'opposizione: 26 settembre 1962.

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Termine d'opposizione: 26 settembre 1962

LEGGE FEDERALE concernente il promovimento della vendita di bestiame d'allevamento e da reddito, di cavalli e di lana (Del 15 "giugno 1962)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, visto gli articoli 31 bis, 32 e 64 bis della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 16 febbraio 1962, decreta: Art. 1 Scopo. Nei lìmiti delle disposizioni seguenti, la Confederazione pren¬ de i provvedimenti per garantire la vendita del bestiame d'alle¬ vamento e da reddito delle regioni montane, per migliorare l'alleva?

mento e per promuovere la ripartizione del lavoro fra il piano e la montagna nel settore dell'allevamento e della tenuta del bestiame, in modo che i prezzi del bestiame d'allevamento e da reddito di buona qualità siano, in generale, tali da coprire i costi di produzione nel senso della legge federale del 3 ottobre 1951 concernente il pro¬ movimento dell'agricoltura e la conservazione del ceto rurale (legge sull'agricoltura).

Art. 2 Azioni di 1 Allo scopo di migliorare l'allevamento, la* Confederazione parneUe'rcgioni Mie spese dei Cantoni per la macellazione di bestiame d'almontane.

levamento inetto e di bestiame d'allevamento e da reddito giovane 1) RU 1953, 1133; 1951, 456, 1426; 1Ü58, 688; 1959, 152, 593; 1960, 1335.

953 di qualità inferiore nelle regioni montane. Da una data stabilita dal Consiglio federale, i Cantoni limitano i sussidi, per ogni azienda, a un lasso di tempo e a un determinato numero di animali. I benefi¬ ciari devono aderire al servizio d'assistenza lecnica di economia del bestiame conformemente all'ordinanza del 29 agosto 1958 concer¬ nente l'allevamento del bestiame bovino e del bestiame minuto. Nes¬ sun sussidio è concesso per il bestiame che, già alla nascita, è inetto all'allevamento.

2

Allo scopo di prevenire difficoltà di smercio, la Confedera¬ zione partecipa alle spese dei Cantoni per la macellazione di be¬ stiame d'allevamento e da reddito nelle regioni montane.

3

Le prestazioni della Confederazione, conformemente ai capo¬ versi 1 e 2, variano secondo le capacità finanziarie dei Cantoni, dal 70 al 90 per cento dei sussidi pagati.

4

Le azioni di eliminazione sono eseguite dai Cantoni.

Art. 3 Allo scopo di promuovere la vendita di vacche gravide e manze, Azioni di di montagna, idonee all'iscrizione nel libro genealogico, la Confederarazione assegna ai detentori di bestiame nel piano, sussidi per la regioni monmacellazione di vacche d'allevamento e da reddito giovani allevate tane> nelle Tegioni montane, qui acquistate entro un determinato termine prima della loro eliminazione e rivelatesi poi di qualità inferiore.

1

2

La Confederazione può parimente assegnare i sussidi, previsti nel capoverso 1, per le vacche delle regioni del piano che sono attigue a quelle montane, praticano l'allevamento per tradizione e mandano regolarmente le loro mandre all'alpeggio.

3 Qualora lo smercio del bestiame d'allevamento e da reddito sia gravemente compromesso, la Confederazione può parimente as¬ segnare i sussidi, previsti nel capoverso 1, per le vacche che non sono state allevate nelle regioni montane ma che sono state sosti¬ tuite, entro un termine determinato, con jgli animali di cui ai capo¬ versi 1 e 2.

4 È riservato l'articolo 52 della legge sull'agricoltura.

6

La Confederazione affida queste azioni ai 'Cantoni o alle or¬ ganizzazioni idonee.

1) RU 1958, 629. 816; 1969, 957; 1961, 240.

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Acquisti destinati ad alleviare il mercato.

Propaganda.

Azioni stra¬ ordinarie in favore del¬ le regioni montane.

Art. 4 Per impedire che lo smercio del bestiame d'allevamento e da reddito delle regioni montane incontri difficoltà, la Confederazione può assumere le perdite subite nell'utilizzazione di animali acqui¬ stati, o ritirati per la vendila, presso allevatori dii montagna in mer¬ cati, concorsi, esposizioni o altre manifestazioni pubbliche. L'acquisto e l'utilizzazione avvengono secondo le istruzioni federali.

2 La Confederazione può agevolare, con sussidi, lo smercio di determinati animali delle regioni montane destinati all'ingrasso.

3 La Confederazione affida questi provvedimenti ai Cantoni o alle organizzazioni idonee. Essa può loro anticipare i fondi ne¬ cessari.

1

Ari. 5 La Confederazione può assegnare alle organizzazioni incaricate sussidi dal 70 al 90 iper cento delle spese di (propaganda generale in favore della vendita di bestiame d'allevamento e da reddito delle regioni montane.

Art. 6 In quanto i provvedimenti previsti negli articoli 2 e 4 non ba¬ stino, la Confederazione può, con sussidi graduati secondo la ca¬ pacità finanziaria dei Cantoni, assumere dal 50 al '70 per cento delle spese cagionale da azioni straordinarie di soccorso organizzate dai Cantoni in favore delle regioni montane mancanti di foraggio per siccità, intemperie o altri eventi naturali o per sequestri di po¬ lizia epizootica. Entrano, soprattutto, in considerazione: a. l'assegnazione di sussidi per l'acquisto e il trasporto di fieno, altri foraggi e paglia; b. l'agevolazione del trasferimento, specialmente d'inverno, di ani¬ mali nelle regioni meglio approvvigionate di foraggi, con sus¬ sidi per il trasporto e per il foraggiamento.

Art. 7

Esportazione II Consiglio federale può assoggettare a un permesso o vietare di vitelli di l'esportazione di vitelli d'allevamento, allevamento.

Altri prov¬ vedimenti.

Art. 8 Consultati i Cantoni e le organizzazioni interessale, la Confedera¬ zione può prendere altri -provvedimenti analoghi per promuovere lo smercio del bestiame di montagna.

955 Art. 9 Allo scopo di promuovere lo smercio di bestiame bovino, ca- Agevolazioni · ,, e , » prino e ovino di»allevamento da reddito· delle regioni montane, di trasporto, la Confederazione può assegnare sussidi per le spese di trasporto di animali venduti entro la zona d'espansione della razza. Essa può parimente agevolare il trasporto di pecore da macello delle regioni montane.

1

2

La Confederazione può assegnare sussidi per le spese di tras¬ porto, dal luogo dell'esposizione a quello di destinazione, di animali d'allevamento acquistati nei mercati-esposizione riconosciuti di ca¬ valli, bestiame bovino e bestiame minuto.

3 La Confederazione può assegnare sussidi per le spese di tras¬ porto di cavalli d'allevamento e da reddito acquistati nei mercati del Giura o di altre regioni con allevamento di cavalli e spediti su¬ bito fuori di queste regioni.

Art. 10 Per mantenere la produzione indigena di lana, la Confedera- Vendita dei1 1- . della , ,, lana , la lana di zione promuove la vendita di pecora. pecore 2 Nell'ambito delle forniture di drappi d'uniforme e di altri lndis articoli di lana alle intendenze del materiale e agli stabilimenti in regìa della Confederazione come anche agli arsenali cantonali, l'in¬ dustria laniera può essere tenuta a ritirare lana indigena allo stesso prezzo di quella importata di uguale qualità.

1

Art. 11 Per l'applicazione dei provvedimenti previsti negli articoli 2, Disposizioni 3, 4 e 8, è tenuto conto delle condizioni dei mercato del bestiame comuni.

da macello. La presentazione per la vendita è pubblica e la libera concorrenza fra i compratori garantita.

1

2 La Confederazione può subordinare le sue prestazioni a con¬ dizioni e oneri e limitarle mei tempo.

Art. 12 I mezzi finanziari, per sopperire alle spese cagionate alla Con- Finanziafederazione dall'esecuzione delia presente legge, avantutto sono pre- ment0levati dal prodotto dei soprapprezzi riscossi conformemente all'ar¬ ticolo 19 della legge sull'agricoltura, nella misura in cui esso non sia più usato per gli scopi previsti nella legislazione agricola, e poi, se tale prodotto è insufficiente, saranno attinti alle risorse generali della Confederazione.

956

Applicazione della legge sull'agricol¬ tura.

Art. 13 Gli articoli 2, 18, 29, 52, 57, 104, 105, 112, 113, 114, 115, 116 e 120 della legge sull'agricoltura sono applicabili per analogia.

Art. 14

Nuove di¬ sposizioni penali della legge sulla agricoltura.

1

L'articolo 111 della legge sull'agricoltura è completato, dopo il comma 4, con il seguente comma: «chiunque contravviene alle prescrizioni sulla fecondazione ar¬ tificiale emanale in virtù dell'articolo 51».

2

Entrata in vigore ed esecuzione.

L'articolo 112, capoverso 1, della legge sull'agricoltura è com¬ pletato, dopo il comma 2, con il seguente comma: «chiunque intenzionalmente, senza permesso, preleva seme da un animale domestico, lo importa o ne fa commercio, chiunque lo cede a persone (non autorizzate a effettuare la fecondazione artifi¬ ciale e chiunque, senza permesso, effettua o fa effettuare la fecon¬ dazione artificiale».

Art. 15 1 II Consiglio federale stabilisce la data dell'entrata in vigore della presente legge.

2 Alla stessa data è abrogato il decreto federale del 13 dicem¬ bre 1957 a) concernente il promovimcnto della vendita, nel paese, di bestiame d'allevamento e da reddito e della lana.

3 II Consiglio federale è incaricato di eseguire la presente legge

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 15 giugno 1962.

Il Presidente: Bringolf.

Il Segretario: Ch. Oser.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 15 giugno 1962.

Il Presidente: Vaterlaus.

Il Segretario: F. Weber.

1) RU 1958, 461.

957 Il Consiglio federale decreta: La legge federale che precede è pubblicata conformemente al¬ l'articolo 89, capoverso 2, della Costituzione federale e all'articolo 3 della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni po¬ polari su leggi e risoluzioni federali.

Berna, 15 giugno 1962.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser.

Data della pubblicazione: 28 giugno 1962.

Termine d'opposizione: 26 settembre 1962.

Foglio fede rale, 1962.

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Legge Federale concernente l`assegnazione di sussidi per la lotta contro le malattie reumatiche (Del 22 giugno 1962)

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28.06.1962

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