Termine di referendum: 6 luglio 2017

Codice delle obbligazioni (Diritto del registro di commercio) Modifica del 17 marzo 2017 L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 15 aprile 20151, decreta: I 1. Il titolo trentesimo del Codice delle obbligazioni2 è integralmente modificato come segue:

Titolo trentesimo: Del registro di commercio Art. 927 A. Definizione e scopo

Il registro di commercio è un insieme di banche dati tenute dallo Stato. Ha lo scopo, segnatamente, di registrare e di pubblicare i fatti giuridicamente rilevanti inerenti agli enti giuridici, così da garantire la certezza del diritto e la protezione dei terzi.

1

2

1 2

Per enti giuridici ai sensi del presente titolo s'intendono: 1.

le imprese individuali;

2.

le società in nome collettivo;

3.

le società in accomandita;

4.

le società anonime;

5.

le società in accomandita per azioni;

6.

le società a garanzia limitata;

7.

le società cooperative;

FF 2015 2849 RS 220 2014-1841

2117

Codice delle obbligazioni (Diritto del registro di commercio)

8.

le associazioni;

9.

le fondazioni;

FF 2017

10. le società in accomandita per investimenti collettivi di capitale; 11. le società di investimento a capitale fisso; 12. le società di investimento a capitale variabile; 13. gli istituti di diritto pubblico; 14. le succursali.

Art. 928 B. Organizzazione I. Autorità del registro di commercio

La gestione degli uffici del registro di commercio spetta ai Cantoni.

Questi ultimi sono liberi di procedere a una tenuta intercantonale del registro di commercio.

1

La Confederazione esercita l'alta vigilanza sulla tenuta del registro di commercio.

2

Art. 928a II. Collaborazione tra le autorità

Le autorità del registro di commercio collaborano nell'adempimento dei loro compiti. Si trasmettono tutte le informazioni e i documenti necessari per adempiere i loro compiti.

1

Salvo disposizione contraria della legge, le autorità giudiziarie e amministrative della Confederazione e dei Cantoni comunicano agli uffici del registro di commercio i fatti che richiedono un'iscrizione, una modifica o una cancellazione.

2

3

Per le informazioni e le comunicazioni non sono dovuti emolumenti.

Art. 928b C. Banche dati centrali

L'autorità federale di alta vigilanza gestisce le banche dati centrali degli enti giuridici e delle persone iscritti nei registri dei Cantoni. Le banche dati centrali servono a distinguere e localizzare gli enti giuridici e le persone registrati, nonché a collegare tali dati.

1

La registrazione dei dati nella banca dati centrale degli enti giuridici è di competenza dell'autorità federale di alta vigilanza. Quest'ultima provvede affinché i dati pubblici riguardanti gli enti giuridici siano gratuitamente accessibili per la consultazione individuale via Internet.

2

La registrazione dei dati nella banca dati centrale delle persone spetta agli uffici del registro di commercio.

3

La Confederazione è responsabile della sicurezza dei sistemi d'informazione e della legalità del trattamento dei dati.

4

2118

Codice delle obbligazioni (Diritto del registro di commercio)

FF 2017

Art. 928c D. Numero d'assicurato AVS e numero personale

Per identificare le persone fisiche le autorità del registro di commercio utilizzano sistematicamente il numero d'assicurato AVS.

2 Comunicano il numero d'assicurato AVS soltanto ai servizi e alle istituzioni che ne necessitano per adempiere i loro compiti legali relativi al registro di commercio e sono autorizzati a utilizzarlo sistematicamente.

1

Alle persone fisiche iscritte nella banca dati centrale delle persone è inoltre attribuito un numero personale non significante.

3

Art. 929 E. Iscrizione, modifica e cancellazione I. Principi

Le iscrizioni contenute nel registro di commercio devono essere conformi alla verità e tali da non trarre in inganno né da ledere alcun interesse pubblico.

1

L'iscrizione nel registro di commercio si fonda su una notificazione.

I fatti da iscrivere devono essere documentati.

2

Le iscrizioni possono fondarsi anche su una sentenza o una decisione di un'autorità giudiziaria o amministrativa oppure possono essere effettuate d'ufficio.

3

Art. 930 II. Numero d'identificazione delle imprese

Agli enti giuridici iscritti nel registro di commercio è assegnato un numero d'identificazione delle imprese ai sensi della legge federale del 18 giugno 20103 sul numero d'identificazione delle imprese.

Art. 931

III. Iscrizione obbligatoria e iscrizione facoltativa 1. Imprese individuali e succursali

Una persona fisica che gestisce un'impresa la quale, nell'ultimo esercizio, ha realizzato una cifra d'affari di almeno 100 000 franchi, deve iscrivere la sua impresa individuale nel registro di commercio del luogo della stabile organizzazione dell'impresa. Sono dispensati da tale obbligo le persone che esercitano una professione liberale e gli agricoltori, qualora non gestiscano un'impresa in forma commerciale.

1

Le succursali devono essere iscritte nel registro di commercio del luogo in cui si trovano.

2

Le imprese individuali e le succursali che non sottostanno all'obbligo di iscrizione hanno il diritto di farsi iscrivere.

3

3

RS 431.03

2119

Codice delle obbligazioni (Diritto del registro di commercio)

FF 2017

Art. 932 2. Istituti di diritto pubblico

Gli istituti di diritto pubblico sono tenuti a farsi iscrivere nel registro di commercio se esercitano principalmente un'attività economica privata o se il diritto della Confederazione, del Cantone o del Comune lo prevede. Si fanno iscrivere nel luogo in cui hanno sede.

1

Gli istituti di diritto pubblico che non sottostanno all'obbligo di iscrizione hanno il diritto di farsi iscrivere.

2

Art. 933 IV. Modifica dei fatti

Ogni modifica dei fatti iscritti nel registro di commercio deve esservi iscritta.

1

Le persone che cessano le loro funzioni possono chiedere la loro cancellazione dal registro di commercio. L'ordinanza disciplina i dettagli.

2

Art. 934 V. Cancellazione 1 Se un ente giuridico non esercita più alcuna attività e non ha più d'ufficio attivi realizzabili, l'ufficio del registro di commercio lo cancella d'uf1. Di enti giuridici senza ficio dal registro di commercio.

attività commer2 A tal fine l'ufficio del registro di commercio intima all'ente giuridiciale e senza attivi

co di comunicargli un eventuale interesse al mantenimento dell'iscrizione. Se questa diffida rimane infruttuosa, mediante tre pubblicazioni successive nel Foglio ufficiale svizzero di commercio intima agli altri interessati di comunicargli un tale interesse. Se anche questa diffida rimane infruttuosa, cancella l'ente giuridico.

Se altri interessati fanno valere un interesse al mantenimento dell'iscrizione, l'ufficio del registro di commercio trasmette il caso al giudice per decisione.

3

Art. 934a 2. In assenza di domicilio legale di imprese individuali o di succursali

Se un'impresa individuale non dispone più di un domicilio legale, l'ufficio del registro di commercio la cancella d'ufficio dal registro di commercio qualora la diffida pubblicata tre volte nel Foglio ufficiale svizzero di commercio sia rimasta infruttuosa.

1

Se una succursale di un'impresa la cui sede principale si trova in Svizzera non dispone più di un domicilio legale, l'ufficio del registro di commercio la cancella d'ufficio qualora la diffida della sede principale pubblicata tre volte nel Foglio ufficiale svizzero di commercio sia rimasta infruttuosa.

2

2120

Codice delle obbligazioni (Diritto del registro di commercio)

FF 2017

Art. 935 VI. Reiscrizione

Chi rende verosimile un interesse degno di protezione può chiedere al giudice di reiscrivere nel registro di commercio un ente giuridico cancellato.

1

2

Sussiste un interesse degno di protezione in particolare se: 1.

al termine della liquidazione dell'ente giuridico cancellato non sono stati realizzati o distribuiti tutti gli attivi;

2.

l'ente giuridico cancellato è parte in un procedimento giudiziario;

3.

la reiscrizione dell'ente giuridico cancellato è necessaria per la rettificazione di un registro pubblico; o

4.

la reiscrizione è necessaria per chiudere la procedura fallimentare dell'ente giuridico cancellato.

Se l'ente giuridico presenta lacune nell'organizzazione, oltre a ordinarne la reiscrizione, il giudice adotta le misure necessarie.

3

Art. 936 F. Pubblicità ed effetti I. Pubblicità e pubblicazione in Internet

Il registro di commercio è pubblico. La pubblicità concerne le iscrizioni, le notificazioni e i documenti giustificativi. Il numero di assicurato AVS non è pubblico.

1

Le iscrizioni, gli statuti e gli atti di fondazione sono resi accessibili gratuitamente via Internet. Gli altri documenti giustificativi e le notificazioni sono consultabili presso il competente ufficio del registro di commercio, che su richiesta può renderli accessibili via Internet.

2

Le iscrizioni del registro di commercio accessibili via Internet devono poter essere consultate in base a criteri di ricerca.

3

Le modifiche del registro di commercio devono essere ricostruibili in ordine cronologico.

4

Art. 936a II. Pubblicazione 1 Le iscrizioni del registro di commercio sono pubblicate in forma nel Foglio ufficiale svizzero elettronica nel Foglio ufficiale svizzero di commercio. Hanno effetto di commercio e all'atto della pubblicazione.

inizio degli effetti 2 Tutte le pubblicazioni previste dalla legge sono parimenti effettuate

in forma elettronica nel Foglio ufficiale svizzero di commercio.

Art. 936b III. Effetti

Nessuno può eccepire la mancata conoscenza di un fatto iscritto nel registro di commercio.

1

2121

Codice delle obbligazioni (Diritto del registro di commercio)

FF 2017

Qualora una circostanza di fatto, della quale è prescritta l'iscrizione, non sia stata iscritta nel registro di commercio, essa può essere opposta al terzo solo qualora sia provato che questi ne aveva conoscenza.

2

La buona fede di chi ha confidato in un fatto errato iscritto nel registro di commercio deve essere tutelata se non vi si oppongono interessi preponderanti.

3

Art. 937 G. Doveri I. Verifica

Le autorità del registro di commercio verificano se sono soddisfatte le condizioni legali dell'iscrizione nel registro di commercio, in particolare se la notificazione e i documenti giustificativi violano disposizioni imperative e se il loro contenuto è conforme alle prescrizioni legali.

Art. 938

II. Diffida e iscrizione d'ufficio

L'ufficio del registro di commercio ingiunge agli interessati di adempiere l'obbligo d'iscrizione e impartisce loro un termine a tale scopo.

1

Se gli interessati non ottemperano all'ingiunzione entro il termine impartito, procede d'ufficio alle iscrizioni prescritte.

2

Art. 939 III. Lacune nell'organizzazione

Se rileva lacune nell'organizzazione imperativamente prescritta dalla legge di società commerciali, società cooperative, associazioni, fondazioni non sottoposte a vigilanza, o succursali con sede principale all'estero, iscritte nel registro di commercio, l'ufficio del registro di commercio invita l'ente giuridico a porvi rimedio e gli impartisce un termine a tale scopo.

1

Se entro il termine impartito non è stato posto rimedio alla lacuna, il registro di commercio deferisce il caso al giudice. Quest'ultimo adotta le misure necessarie.

2

Nel caso di fondazioni ed enti giuridici sottoposti a vigilanza secondo la legge del 23 giugno 20064 sugli investimenti collettivi, l'affare è deferito all'autorità di vigilanza.

3

Art. 940 H. Ammende

4

RS 951.31

2122

L'ufficio del registro di commercio può punire con un'ammenda fino a 5000 franchi chiunque è stato diffidato, sotto comminatoria della pena prevista dal presente articolo, ad adempiere l'obbligo d'iscrizione e non vi ha ottemperato entro il termine fissato.

Codice delle obbligazioni (Diritto del registro di commercio)

FF 2017

Art. 941 I. Emolumenti

Chi occasiona una decisione di un'autorità del registro di commercio o ne richiede una prestazione, deve pagare un emolumento.

1

Il Consiglio federale disciplina le modalità di riscossione degli emolumenti, in particolare: 2

1.

la base di calcolo degli emolumenti;

2.

la rinuncia alla riscossione degli emolumenti;

3.

la responsabilità nel caso in cui più persone sono soggette a emolumenti;

4.

l'esigibilità, la fatturazione e l'anticipo di emolumenti;

5.

la prescrizione del diritto di riscuotere gli emolumenti;

6.

la quota degli emolumenti riscossi dai Cantoni da versare alla Confederazione.

Nel disciplinare gli emolumenti, il Consiglio federale osserva il principio di equivalenza e quello della copertura dei costi.

3

Art. 942 J. Tutela giurisdizionale

Le decisioni degli uffici del registro di commercio sono impugnabili entro 30 giorni dalla loro notifica.

1

Ogni Cantone designa un tribunale superiore come unica autorità giudiziaria di ricorso.

2

Le autorità giudiziarie cantonali comunicano senza indugio le loro decisioni all'ufficio del registro di commercio e le notificano all'autorità federale di alta vigilanza.

3

Art. 943 K. Ordinanza

Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione concernenti: 1.

la tenuta del registro di commercio e l'alta vigilanza;

2.

la notificazione, l'iscrizione, la modificazione, la cancellazione e la reiscrizione;

3.

il contenuto delle iscrizioni;

4.

i documenti giustificativi e la loro verifica;

5.

la pubblicità e gli effetti;

6.

l'organizzazione del Foglio ufficiale svizzero di commercio e la sua pubblicazione;

7.

la cooperazione e l'obbligo di informare;

8.

l'uso del numero d'assicurato AVS e del numero personale;

9.

le banche dati centrali degli enti giuridici e delle persone; 2123

Codice delle obbligazioni (Diritto del registro di commercio)

FF 2017

10. le modalità della trasmissione per via elettronica; 11. le procedure.

2. Le disposizioni seguenti del Codice delle obbligazioni5 sono modificate come segue: Sostituzione di un termine Concerne soltanto i testi tedesco e francese Art. 581a D. Lacune nell'organizzazione della società

In caso di lacune nell'organizzazione prescritta per la società in nome collettivo si applicano per analogia le disposizioni del diritto della società anonima.

Art. 629 cpv. 2 n. 4 2

In questo atto i promotori sottoscrivono le azioni e accertano che: 4.

non vi sono altri conferimenti in natura, assunzioni di beni e previste assunzioni di beni, compensazioni di crediti o vantaggi speciali oltre a quelli menzionati nei documenti giustificativi.

Art. 641 Abrogato Art. 652g cpv. 1 n. 4 Ricevuta la relazione sull'aumento del capitale e, se necessaria, l'attestazione di verifica, il consiglio d'amministrazione modifica lo statuto e accerta che: 1

4.

non vi sono altri conferimenti in natura, assunzioni di beni e previste assunzioni di beni, compensazioni di crediti o vantaggi speciali oltre a quelli menzionati nei documenti giustificativi.

Art. 731b cpv. 1, frase introduttiva, nonché 4 Se la società è priva di uno degli organi prescritti o uno di tali organi non è composto conformemente alle prescrizioni o se la società non ha più domicilio legale presso la sua sede, un azionista o un creditore può chiedere al giudice di prendere le misure necessarie. Il giudice può segnatamente: 1

5

RS 220

2124

Codice delle obbligazioni (Diritto del registro di commercio)

FF 2017

Tosto che si accorgano che l'attivo non è sufficiente a coprire i debiti della società, i liquidatori incaricati di liquidare la società conformemente alle disposizioni sul fallimento devono darne notizia al giudice; questi pronuncerà il fallimento.

4

Art. 777 cpv. 2 n. 5 In questo atto costitutivo i promotori sottoscrivono le quote sociali e accertano che: 2

5.

non vi sono altri conferimenti in natura, assunzioni di beni e previste assunzioni di beni, compensazioni di crediti o vantaggi speciali oltre a quelli menzionati nei documenti giustificativi.

Art. 778a Abrogato Art. 781 cpv. 3 La sottoscrizione delle quote sociali e i conferimenti sono retti dalle disposizioni concernenti la costituzione della società. Il rinvio ai diritti e agli obblighi statutari non è necessario se il sottoscrittore è già socio.

Alla scheda di sottoscrizione si applicano inoltre per analogia le disposizioni del diritto della società anonima concernenti l'aumento del capitale azionario. L'offerta pubblica di sottoscrizione delle quote sociali è esclusa.

3

Art. 785 cpv. 2 Il contratto di cessione deve rinviare agli stessi diritti e obblighi statutari cui rimanda l'atto di sottoscrizione delle quote sociali, salvo che l'acquirente sia già socio.

2

Art. 828 cpv. 1 La società cooperativa è l'unione d'un numero variabile di persone o di società commerciali, organizzata corporativamente, la quale si propone in modo principale l'incremento o la salvaguardia, mediante un'azione comune, di interessi economici dei suoi membri o persegue uno scopo di utilità pubblica.

1

Art. 834 cpv. 2, secondo periodo ... I promotori confermano che non vi sono altri conferimenti in natura, assunzioni di beni e previste assunzioni di beni, compensazioni di crediti o vantaggi speciali oltre a quelli menzionati nei documenti giustificativi.

2

2125

Codice delle obbligazioni (Diritto del registro di commercio)

FF 2017

Art. 836 Abrogato II La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato.

III Disposizioni transitorie della modifica del 17 marzo 2017 Art. 1 A. Regole generali

Gli articoli 1-4 del titolo finale del Codice civile6 si applicano alla modifica del 17 marzo 2017, in quanto le disposizioni seguenti non prevedano altrimenti.

1

Dalla sua entrata in vigore il nuovo diritto si applica agli enti giuridici esistenti.

2

Art. 2 B. Obbligo d'iscrizione degli istituti di diritto pubblico

Gli istituti di diritto pubblico costituiti prima dell'entrata in vigore del nuovo diritto e che esercitano principalmente un'attività economica privata devono farsi iscrivere nel registro di commercio entro due anni.

IV 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 17 marzo 2017

Consiglio nazionale, 17 marzo 2017

Il presidente: Ivo Bischofberger La segretaria: Martina Buol

Il presidente: Jürg Stahl Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Data della pubblicazione: 28 marzo 20177 Termine di referendum: 6 luglio 2017

6 7

RS 210 FF 2017 2117

2126

Codice delle obbligazioni (Diritto del registro di commercio)

FF 2017

Allegato (Cifra II)

Modifica di altri atti normativi Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Codice civile8 Art. 69c cpv. 1 Se l'associazione è priva di uno degli organi prescritti o non dispone più di un domicilio legale presso la sua sede, un socio o un creditore può chiedere al giudice di prendere le misure necessarie.

1

Art. 83d cpv. 1, frase introduttiva Se l'organizzazione prevista non è sufficiente, se la fondazione è priva di uno degli organi prescritti, se uno di tali organi non è composto conformemente alle prescrizioni o se la fondazione non dispone più di un domicilio legale presso la sua sede, l'autorità di vigilanza prende le misure necessarie. Essa può in particolare: 1

2. Codice di procedura civile9 Art. 40, rubrica e cpv. 2 Diritto societario e registro di commercio Per la reiscrizione nel registro di commercio di un ente giuridico cancellato è imperativamente competente il giudice dell'ultima sede iscritta dell'ente giuridico cancellato.

2

Art. 107 cpv. 1bis In caso di reiezione di un'azione in materia di diritto societario volta a ottenere una prestazione a favore della società, il giudice può ripartire le spese giudiziarie secondo equità tra la società e l'attore.

1bis

8 9

RS 210 RS 272

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Codice delle obbligazioni (Diritto del registro di commercio)

FF 2017

Art. 250 lett. c, frase introduttiva e n. 14 La procedura sommaria si applica segnatamente nelle seguenti questioni: c.

2128

diritto societario e registro di commercio: 14. la reiscrizione nel registro di commercio di un ente giuridico cancellato (art. 935 CO);