Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per un modello di pensionamento anticipato nel ramo pittura e gessatura Modifica del 17 ottobre 2017 Il Consiglio federale svizzero decreta: I Il decreto del Consiglio federale del 5 dicembre 20161 che conferisce carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro per un modello di pensionamento anticipato nel ramo pittura e gessatura è modificato come segue (modifica del campo d'applicazione): Art. 2 cpv. 1 L'obbligatorietà generale fa stato per il ramo della pittura e gessatura dei Cantoni di Zurigo, Berna, Lucerna, Uri, Svitto, Obvaldo, Nidvaldo, Glarona, Zugo, Soletta, Sciaffusa, Appenzello Esterno, Appenzello Interno, San Gallo, Grigioni, Argovia, Turgovia e Giura nonché per il ramo della pittura del Canton Ticino.

II Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2018 e ha effetto sino al 31 dicembre 2026.

17 ottobre 2017

In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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BBl 2016 7887

2017-2738

5763

Contratto collettivo di lavoro per un modello di pensionamento anticipato nel ramo pittura e gessatura. DCF

5764

FF 2017