Termine per la raccolta delle firme: 11 ottobre 2018

Iniziativa popolare federale «Per il divieto di finanziare i produttori di materiale bellico» Esame preliminare La Cancelleria federale svizzera, esaminata la lista per la raccolta delle firme a sostegno dell'iniziativa popolare federale «Per il divieto di finanziare i produttori di materiale bellico», presentata il 20 marzo 2017; dopo che il 18 marzo 2017 il comitato ha dichiarato di approvare definitivamente le versioni tedesca, francese e italiana del testo dell'iniziativa; visti gli articoli 68 e 69 della legge federale del 17 dicembre 19761 sui diritti politici; visto l'articolo 23 dell'ordinanza del 24 maggio 19782 sui diritti politici, decide:

1 2 3

1.

La lista per la raccolta delle firme a sostegno dell'iniziativa popolare federale «Per il divieto di finanziare i produttori di materiale bellico», presentata il 20 marzo 2017, soddisfa formalmente le esigenze legali; essa contiene le indicazioni seguenti: il Cantone e il Comune politico in cui i firmatari hanno diritto di voto, il titolo e il testo dell'iniziativa e la data di pubblicazione nel Foglio federale, una clausola di ritiro, la menzione secondo cui chiunque corrompe o si lascia corrompere in occasione della raccolta delle firme (art. 281 CP3) oppure altera il risultato della raccolta delle firme (art. 282 CP) è punibile, come anche il nome e l'indirizzo di almeno sette ma al massimo 27 promotori. La validità dell'iniziativa verrà esaminata dall'Assemblea federale in caso di riuscita formale.

2.

L'iniziativa popolare può essere ritirata dalla maggioranza assoluta dei seguenti promotori: 1. Ackermann Maria, Mätteliweg 5, 8134 Adliswil 2. Barrile Angelo, Sihlquai 282, 8005 Zürich

RS 161.1 RS 161.11 RS 311.0

2017-0833

2551

Iniziativa popolare federale

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

FF 2017

Büchler Sebastian, Kreuzwiesen 9, 8051 Zürich Christen Michael, Hauptstrasse 3, 3475 Riedtwil Fischer Daniela, Bremgartnerstrasse 142, 8953 Dietikon Franzini Luzian, Lerchenweg 6, 6343 Rotkreuz Funiciello Tamara, Bürglenstrasse 50, 3006 Bern Glättli Balthasar, Hönggerstrasse 148, 8037 Zürich Ioset Amanda, Rue des Parcs 15, 2000 Neuchâtel Krattiger Eva, Melchtalstrasse 6, 3014 Bern Küng Magdalena, Waltenschwilerstrasse 3, 5610 Wohlen Lang Josef, Blumenbergstrasse 42, 3013 Bern Lempert Lewin, Müllerstrasse 48, 8004 Zürich Haus Maja, Falkengasse 3, 5200 Brugg Marra Ada, Rue Dr César-Roux 20, 1005 Lausanne Mazzone Lisa, Rue Jean-Charles Amat 24, 1202 Genève Morisod Kevin, Route de Vassereule 5B, 1868 Colombey Mussa Youniss, Chemin de Carabot 35, 1233 Bernex Nufer Andreas, Sulgenheimweg 7, 3007 Bern Schmid Judith, Champagneallee 31, 2502 Biel Schmutz Judith, Wydemattweg 16, 6026 Rain Schnebli Tobias, Rue de Bâle 17, 1201 Genève Schneider Louise, Talbrünnliweg 33, 3097 Liebefeld Schöni Basil, Reichenbachstrasse 15, 3004 Bern Wey Natascha, Mutschellenstrasse 44, 8002 Zürich Würslin Laura, Kirchstrasse 148, 3084 Wabern Ziegler Jean, Chemin de la Croix-de-Plombe 13A, 1281 Russin

3.

Il titolo dell'iniziativa popolare federale «Per il divieto di finanziare i produttori di materiale bellico» soddisfa le condizioni stabilite nell'articolo 69 capoverso 2 della legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici.

4.

La presente decisione è comunicata al comitato d'iniziativa: Bündnis für ein Verbot von Kriegsgeschäften, Casella postale 1515, 8031 Zurigo, e pubblicata nel Foglio federale dell'11 aprile 2017.

28 marzo 2017

Cancelleria federale svizzera: Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

2552

Iniziativa popolare federale

FF 2017

Iniziativa popolare federale «Per il divieto di finanziare i produttori di materiale bellico» L'iniziativa popolare ha il tenore seguente: La Costituzione federale4 è modificata come segue: Art. 107a

Divieto di finanziare i produttori di materiale bellico

Il finanziamento dei produttori di materiale bellico da parte della Banca nazionale svizzera, delle fondazioni e degli istituti della previdenza statale e professionale è vietato.

1

Per produttori di materiale bellico s'intendono le imprese che realizzano oltre il 5 per cento della loro cifra d'affari annua con la fabbricazione di materiale bellico.

Non sono considerati materiale bellico gli apparecchi per lo sminamento umanitario, nonché le armi da caccia e da sport e le relative munizioni.

2

3

Per finanziamento dei produttori di materiale bellico s'intende: a.

la concessione a produttori di materiale bellico di crediti, mutui, donazioni o vantaggi finanziari comparabili;

b.

la partecipazione a produttori di materiale bellico e l'acquisto di titoli emessi da produttori di materiale bellico;

c.

l'acquisto di quote di prodotti finanziari quali investimenti collettivi di capitale o prodotti strutturati, se tali prodotti finanziari contengono prodotti d'investimento ai sensi della lettera b.

La Confederazione si adopera a livello nazionale e internazionale affinché alle banche e alle assicurazioni si applichino condizioni analoghe.

4

Art. 197 n. 125 12. Disposizione transitoria dell'art. 107a (Divieto di finanziare i produttori di materiale bellico) Se le pertinenti disposizioni legislative non entrano in vigore entro quattro anni dall'accettazione dell'articolo 107a da parte del Popolo e dei Cantoni, il Consiglio federale emana mediante ordinanza le necessarie disposizioni di esecuzione, che hanno effetto fino all'entrata in vigore delle disposizioni legislative.

1

Dall'accettazione dell'articolo 107a da parte del Popolo e dei Cantoni non possono essere erogati nuovi finanziamenti ai sensi dell'articolo 107a. I finanziamenti in corso devono essere liquidati entro quattro anni.

2

4 5

RS 101 Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.

2553

Iniziativa popolare federale

2554

FF 2017