Legge federale sulla parità dei sessi

Disegno

(LPar) Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 5 luglio 20171, decreta: I La legge del 24 marzo 19952 sulla parità dei sessi è modificata come segue: Ingresso visti gli articoli 8 capoverso 3, 110 capoverso 1 lettera a, 122 e 173 capoverso 2 della Costituzione federale3, Titolo prima dell'articolo 13a

Sezione 4a: Analisi sulla parità salariale e verifica Art. 13a

Obbligo di effettuare un'analisi sulla parità salariale

I datori di lavoro che all'inizio di un anno impiegano 50 o più lavoratori effettuano un'analisi aziendale sulla parità salariale per l'anno in questione.

1

L'analisi sulla parità salariale è ripetuta a cadenza quadriennale. Se in tale periodo il numero dei lavoratori scende al di sotto di 50, l'analisi è ripetuta soltanto una volta raggiunto nuovamente il numero 50.

2

Art. 13b

Eccezione all'obbligo di effettuare un'analisi sulla parità salariale

È esonerato dall'obbligo di effettuare un'analisi sulla parità salariale il datore di lavoro che:

1 2 3

FF 2017 4745 RS 151.1 RS 101

2017-0884

4787

Parità dei sessi. LF

FF 2017

a.

nell'ambito di una procedura per l'aggiudicazione di una commessa pubblica è soggetto a un controllo sul rispetto della parità salariale;

b.

nell'ambito di una richiesta di concessione di sovvenzioni è soggetto a un tale controllo; oppure

c.

è già stato sottoposto a un controllo e ha dimostrato di adempiere i requisiti, sempre che il mese cui si riferisce il menzionato controllo non risalga a più di quattro anni prima.

Art. 13c

Metodo di analisi sulla parità salariale

L'analisi sulla parità salariale è effettuata secondo un metodo scientifico e conforme al diritto.

1

La Confederazione mette a disposizione un modello di analisi standardizzato e uno strumento gratuito e di facile uso.

2

Art. 13d

Verifica dell'analisi sulla parità salariale

I datori di lavoro soggetti al Codice delle obbligazioni4 fanno verificare la loro analisi sulla parità salariale da un organo indipendente. A questo proposito possono rivolgersi, a loro scelta, a: 1

a.

un'impresa di revisione abilitata secondo la legge del 16 dicembre 20055 sui revisori;

b.

un esperto esterno in parità salariale riconosciuto; o

c.

un'organizzazione secondo l'articolo 7 o una rappresentanza dei lavoratori secondo la legge del 17 dicembre 19936 sulla partecipazione.

Se il datore di lavoro non effettua l'analisi sulla parità salariale secondo il modello di analisi standardizzato della Confederazione, commissiona detta analisi a un esperto esterno in parità salariale riconosciuto oppure conclude una convenzione secondo l'articolo 13g.

2

3

Il Consiglio federale stabilisce: a.

i criteri per la formazione dei capi revisori;

b.

i criteri per il riconoscimento degli esperti esterni in parità salariale.

Art. 13e

Verifica da parte di un'impresa di revisione abilitata

Il datore di lavoro fornisce all'impresa di revisione tutte le informazioni e i documenti necessari all'adempimento della verifica.

1

L'impresa di revisione verifica la corretta esecuzione formale dell'analisi sulla parità salariale.

2

4 5 6

RS 220 RS 221.302 RS 822.14

4788

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FF 2017

Entro il termine di quattro anni (art. 13a cpv. 2) stila un rapporto concernente l'esecuzione dell'analisi sulla parità salariale all'attenzione della direzione dell'azienda oggetto della verifica.

3

Art. 13f

Verifica da parte di un esperto esterno in parità salariale riconosciuto

Il datore di lavoro fornisce all'esperto esterno in parità salariale riconosciuto tutte le informazioni e i documenti necessari all'adempimento della verifica.

1

L'esperto esterno in parità salariale riconosciuto verifica la corretta esecuzione materiale dell'analisi sulla parità salariale.

2

Entro il termine di quattro anni stila un rapporto sul risultato della verifica all'attenzione della direzione dell'azienda oggetto della verifica.

3

Art. 13g

Verifica da parte di un'organizzazione secondo l'articolo 7 o di una rappresentanza dei lavoratori

Il datore di lavoro conclude con l'organizzazione secondo l'articolo 7 o con la rappresentanza dei lavoratori una convenzione sulle modalità della verifica e della consegna di rapporti all'attenzione della direzione dell'azienda.

Art. 13h

Informazione ai lavoratori

I datori di lavoro informano i loro lavoratori per scritto sul risultato dell'analisi sulla parità salariale entro un anno dalla conclusione della verifica.

Art. 13i

Informazione agli azionisti

Le società quotate in borsa pubblicano il risultato dell'analisi sulla parità salariale nell'allegato del conto annuale (art. 959c cpv. 1 n. 4 del Codice delle obbligazioni7).

Art. 17a

Disposizione transitoria della modifica del ...

Il Consiglio federale stabilisce il termine entro il quale i datori di lavoro, secondo l'articolo 13a, devono aver effettuato la prima analisi sulla parità salariale.

1

2

Può stabilire termini differenti in base alle dimensioni dell'azienda.

Art. 17b 1

Valutazione dell'efficacia

Il Consiglio federale provvede alla valutazione dell'efficacia degli articoli 13a­13i.

Una volta conclusa la valutazione, ma al più tardi dieci anni dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni, il Consiglio federale sottopone al Parlamento un rapporto e formula proposte sull'ulteriore modo di procedere.

2

7

RS 220

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II 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

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