ad 16.478 Iniziativa parlamentare Legge sul Tribunale federale dei brevetti. Varie modifiche di carattere organizzativo Rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale del 21 settembre 2017 Parere del Consiglio federale dell'8 novembre 2017

Onorevoli presidente e consiglieri, conformemente all'articolo 112 capoverso 3 della legge sul Parlamento, vi presentiamo il nostro parere in merito al rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale del 21 settembre 2017 concernente la modifica della legge sul Tribunale federale dei brevetti.

Gradite, onorevoli presidente e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

8 novembre 2017

In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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Parere 1

Situazione iniziale

In vista del rinnovo integrale del Tribunale federale dei brevetti (TFB) per il periodo amministrativo 2018­2023, mediante scritto del 6 maggio 2016 il presidente del TFB ha proposto alla Commissione giudiziaria la modifica di alcune disposizioni della legge del 20 marzo 20091 sul Tribunale federale dei brevetti (LTFB). La Commissione giudiziaria ha trasmesso la richiesta alla Commissione degli affari giuridici, che ha accolto fondamentalmente con favore le proposte del TFB, confermando la necessità di intervenire sul piano legislativo. La Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale ha quindi accolto il progetto e il rapporto esplicativo, rispettivamente in data 31 agosto 2017 e 21 settembre 2017, e invitato il Consiglio federale, mediante scritto del 21 settembre 2017, a presentare un parere.

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Parere del Consiglio federale

L'obiettivo delle modifiche sollecitate dal TFB è di concedere al Tribunale stesso maggiore flessibilità nella sua organizzazione. Il quadro normativo vigente permette di impiegare in veste di vicepresidente, giudice unico o giudice dell'istruzione soltanto chi dispone di una formazione giuridica. Il TFB, di piccole dimensioni e specializzato in un unico settore, conta due soli giudici ordinari. In una situazione come quella attuale, in cui il secondo giudice dispone di una formazione tecnica e non giuridica, ogni qualvolta il presidente debba ricusarsi è quindi chiamato ad assumere i suoi compiti un giudice non di carriera con formazione giuridica; una circostanza, questa, che ha costituito un ostacolo in diverse occasioni, in particolare quando il fattore temporale riveste un ruolo di primo piano (p. es. nel caso di provvedimenti superprovvisionali).

Il progetto prevede pertanto che sia possibile chiamare ad assumere questi compiti anche giudici ordinari con formazione tecnica. Delegare a tali giudici la direzione di procedimenti o compiti quali giudici unici non è tuttavia privo di problemi. Come fatto presente in un parere dell'Ufficio federale di giustizia, infatti, si derogherebbe in questo modo alle norme vigenti per gli altri tribunali federali di prima istanza.

Tuttavia, considerate le specificità del TFB e i pareri pervenuti nell'ambito della consultazione delle associazioni di categoria e del Tribunale federale (TF), il Consiglio federale ritiene giustificate le modifiche proposte: il TFB è un tribunale con una specializzazione molto precisa, ai cui membri sono richieste qualifiche specifiche e, in particolare, comprovate conoscenze in materia di diritto dei brevetti; inoltre, i giudici con formazione tecnica sono per la maggior parte consulenti in brevetti con formazione specifica nell'ambito del diritto processuale civile e si distinguono, quindi, dai giudici specializzati di altri tribunali. Concludendo, il Consiglio federale reputa più opportuno, proprio dal punto di vista della professionaliz1

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zazione della giustizia, delegare la vicepresidenza o i compiti quale giudice unico al secondo giudice ordinario anziché a un giudice non di carriera che dispone, di norma, di un'esperienza minore nell'ambito della direzione di procedimenti in materia di diritto dei brevetti.

Il Consiglio federale condivide pertanto il parere del TF e delle associazioni di categoria ed è favorevole alle modifiche proposte.

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Proposta del Consiglio federale

Il Consiglio federale propone di accogliere il progetto.

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