Termine per la raccolta delle firme: 3 aprile 2019

Iniziativa popolare federale «Assicurazione malattia. Per la libertà organizzativa cantonale» Esame preliminare La Cancelleria federale svizzera, esaminata la lista per la raccolta delle firme a sostegno dell'iniziativa popolare federale «Assicurazione malattia. Per la libertà organizzativa cantonale», presentata l'11 settembre 2017; dopo che l'11 settembre 2017 il comitato ha dichiarato di approvare le tre versioni linguistiche vincolanti del testo dell'iniziativa e confermato che queste sono definitive; visti gli articoli 68 e 69 della legge federale del 17 dicembre 19761 sui diritti politici; visto l'articolo 23 dell'ordinanza del 24 maggio 19782 sui diritti politici, decide: 1.

1 2 3

La lista per la raccolta delle firme a sostegno dell'iniziativa popolare federale «Assicurazione malattia. Per la libertà organizzativa cantonale», presentata l'11 settembre 2017, soddisfa formalmente le esigenze legali; essa contiene le indicazioni seguenti: il Cantone e il Comune politico in cui i firmatari hanno diritto di voto, il titolo e il testo dell'iniziativa e la data di pubblicazione nel Foglio federale, una clausola di ritiro, la menzione secondo cui chiunque corrompe o si lascia corrompere in occasione della raccolta delle firme (art. 281 CP3) oppure altera il risultato della raccolta delle firme (art. 282 CP) è punibile, come anche il nome e l'indirizzo di almeno sette ma al massimo 27 promotori. La validità dell'iniziativa verrà esaminata dall'Assemblea federale in caso di riuscita formale.

RS 161.1 RS 161.11 RS 311.0

2017-2614

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Iniziativa popolare federale

FF 2017

2.

L'iniziativa popolare può essere ritirata dalla maggioranza assoluta dei seguenti promotori: 1. Blanchard Jean, Close de la Fonderie 15, 1227 Carouge 2. Buchs Bertrand, Chemin Charles-Poluzzi 33, 1227 Carouge 3. Calpini Christa, Chemin de Bois Jaccoud 17, 1070 Puidoux 4. Carnal Christine, Rue des Fontaines 5, 1413 Orzens 5. Crottaz Brigitte, Chemin des Fontannins 2, 1066 Epalinges 6. Demeulemeester Joy, Avenue des Toises 14, 1005 Lausanne 7. Demierre Anne-Claude, Rue des Agges 62, 1635 La Tour-de-Trême 8. Derouette Jean-Paul, Place Duchêne 14, 1213 Onex 9. Diserens Jean-Paul, Chemin de Pomey 30, 1800 Vevey 10. Donzé Manuel, Chemin de Rovéréaz 28, 1012 Lausanne 11. Fricker Jonas, Hägelerstrasse 43, 5400 Baden 12. Fridez Pierre-Alain, Sous-la-Côte 344, 2902 Fontenais 13. Hanselmann Heidi, Obstadtstrasse 23, 8880 Walenstadt 14. Häsler Christine, Alte Strasse 7, 3816 Burglauenen 15. Haury Jacques-André, Chemin du Village 48, 1012 Lausanne 16. aquet-Berger Christiane, Avenue de Béthusy 60, 1012 Lausanne 17. Jaton Laure, Chemin de Palettes 1, 1020 Renens 18. Maillard Pierre-Yves, Rue du Lac 34, 1020 Renens 19. Maitre Vincent, Rue Crespin 16, 1206 Genève 20. Poggia Mauro, Rue de l'Athénée 21, 1206 Genève 21. Rossini Stéphane, Chemin du Cerisier 80, 1997 Nendaz 22. Ruiz Rebecca, Rue du Valentin 33, 1004 Lausanne 23. Steiert Jean-François, Avenue du Général-Guisan 12, 1700 Fribourg 24. Vionnet Blaise, Chemin sur Rosset 22, 1040 Echallens 25. Vuillemin Philippe, Avenue des Boveresses 16, 1010 Lausanne

3.

Il titolo dell'iniziativa popolare federale «Assicurazione malattia. Per la libertà organizzativa cantonale» soddisfa le condizioni stabilite nell'articolo 69 capoverso 2 della legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici.

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4.

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La presente decisione è comunicata al comitato d'iniziativa: Comité d'initiatives «Pour un Parlement indépendant des caisses maladie» et «Assurance maladie: pour une liberté d'organisation des cantons», casella postale, 1022 Chavannes-près-Renens, e pubblicata nel Foglio federale del 3 ottobre 2017.

19 settembre 2017

Cancelleria federale svizzera: Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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Iniziativa popolare federale «Assicurazione malattia. Per la libertà organizzativa cantonale» L'iniziativa popolare ha il tenore seguente: La Costituzione federale4 è modificata come segue: Art. 117 cpv. 3­5 I Cantoni possono, in via legislativa, creare un'istituzione cantonale o intercantonale incaricata di adempiere i compiti elencati qui di seguito nel quadro dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie: 3

a.

fissare e riscuotere i premi;

b.

finanziare i costi a carico dell'assicurazione obbligatoria delle cure medicosanitarie;

c.

acquistare e controllare l'esecuzione dei compiti amministrativi delegati agli assicuratori autorizzati a praticare l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie;

d.

contribuire a finanziare programmi di prevenzione e promozione della salute.

I Cantoni sono garanti dell'indipendenza dell'istituzione cantonale o intercantonale e la dotano di un organo direttivo nel quale devono essere rappresentati in particolare i fornitori di prestazioni e gli assicurati.

4

I Cantoni sono garanti del finanziamento e del funzionamento dell'istituzione nonché dell'esecuzione dei compiti amministrativi di cui al capoverso 3 lettera c.

5

Art. 197 n. 125 12. Disposizione transitoria dell'art.117 cpv. 3­5 (Assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie) Dall'accettazione dell'articolo 117 capoversi 3­5, ogni Cantone può esercitare la propria competenza di creare un'istituzione ai sensi delle disposizioni citate. In questo caso stabilisce l'importo delle riserve, proporzionali al numero di assicurati sul suo territorio, per ogni assicuratore che eserciti l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie o l'abbia esercitata durante i cinque anni precedenti. Gli assicuratori in questione collaborano a stabilire l'importo delle riserve.

1

Entro due anni dall'accettazione dell'articolo 117 capoversi 3­5, la Confederazione disciplina le modalità di trasferimento delle riserve di cui al capoverso 1 alle istituzioni cantonali o intercantonali.

2

4 5

RS 101 Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.

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