Termine di referendum: 6 luglio 2017
Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) Modifica del 17 marzo 2017 L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale del 7 luglio 20161; visto il parere del Consiglio federale del 19 ottobre 20162, decreta: I La legge federale del 25 giugno 19823 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità è modificata come segue: Art. 64c cpv. 2 lett. a e 4 2
La tassa di vigilanza annuale è riscossa: a.
presso le autorità di vigilanza, in funzione del numero di istituti di previdenza soggetti alla vigilanza nonché del numero degli assicurati attivi e del numero delle rendite versate;
Le autorità di vigilanza addossano agli istituti di previdenza soggetti alla loro vigilanza le tasse dovute secondo il capoverso 2 lettera a.
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1 2 3
FF 2016 6149 FF 2016 7331 RS 831.40
2016-2132
2067
Previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità. LF
FF 2017
II 1
La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
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Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.
Consiglio nazionale, 17 marzo 2017
Consiglio degli Stati, 17 marzo 2017
Il presidente: Jürg Stahl Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz
Il presidente: Ivo Bischofberger La segretaria: Martina Buol
Data della pubblicazione: 28 marzo 20174 Termine di referendum: 6 luglio 2017
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FF 2017 2067
2068