Termine di referendum: 6 luglio 2017

Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) Modifica del 17 marzo 2017 L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale del 7 luglio 20161; visto il parere del Consiglio federale del 19 ottobre 20162, decreta: I La legge federale del 25 giugno 19823 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità è modificata come segue: Art. 64c cpv. 2 lett. a e 4 2

La tassa di vigilanza annuale è riscossa: a.

presso le autorità di vigilanza, in funzione del numero di istituti di previdenza soggetti alla vigilanza nonché del numero degli assicurati attivi e del numero delle rendite versate;

Le autorità di vigilanza addossano agli istituti di previdenza soggetti alla loro vigilanza le tasse dovute secondo il capoverso 2 lettera a.

4

1 2 3

FF 2016 6149 FF 2016 7331 RS 831.40

2016-2132

2067

Previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità. LF

FF 2017

II 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 17 marzo 2017

Consiglio degli Stati, 17 marzo 2017

Il presidente: Jürg Stahl Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Il presidente: Ivo Bischofberger La segretaria: Martina Buol

Data della pubblicazione: 28 marzo 20174 Termine di referendum: 6 luglio 2017

4

FF 2017 2067

2068