Termine di referendum: 5 ottobre 2017
Legge federale sulla protezione dai pericoli delle radiazioni non ionizzanti e degli stimoli sonori (LRNIS) del 16 giugno 2017
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 95 capoverso 1 e 118 capoverso 2 lettere a e b della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale dell'11 dicembre 20152, decreta:
Art. 1
Scopo e campo d'applicazione
La presente legge si prefigge di proteggere le persone dai pericoli delle radiazioni non ionizzanti e degli stimoli sonori.
1
2
A tale scopo, essa contiene disposizioni concernenti: a.
l'utilizzo di prodotti;
b.
le misure da adottare in caso di esposizioni pericolose per la salute a radiazioni non ionizzanti e a stimoli sonori;
c.
l'informazione del pubblico.
Essa si applica per quanto la protezione di cui al capoverso 1 non sia garantita da altre disposizioni di diritto federale.
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Art. 2
Definizioni
Nella presente legge s'intende per: a.
1 2
radiazioni non ionizzanti: campi elettromagnetici con una lunghezza d'onda superiore a 100 nanometri;
RS 101 FF 2016 351
2015-2603
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Protezione dai pericoli delle radiazioni non ionizzanti e degli stimoli sonori. LF
FF 2017
b.
stimoli sonori: suoni, infrasuoni e ultrasuoni;
c.
prodotto: bene mobile pronto per l'utilizzo che genera radiazioni non ionizzanti o stimoli sonori, anche se incorporato in un altro bene mobile o immobile.
Art. 3
Utilizzo di prodotti
Chi installa o utilizza un prodotto, oppure si occupa della sua manutenzione, deve attenersi alle norme di sicurezza del fabbricante e garantire che la salute delle persone non sia messa in pericolo o lo sia soltanto minimamente.
1
Per l'utilizzo a scopi commerciali o professionali di prodotti potenzialmente pericolosi il Consiglio federale può prevedere l'obbligo di: 2
a.
produrre un attestato di competenza;
b.
coinvolgere uno specialista competente in materia.
Il Consiglio federale può fissare requisiti riguardanti la formazione necessaria per ottenere l'attestato di competenza di cui al capoverso 2 lettera a.
3
Art. 4
Misure in caso di esposizioni pericolose per la salute
Il Consiglio federale può emanare disposizioni sulle misure da adottare per ridurre i rischi e prevenire i danni in caso di esposizioni pericolose per la salute a radiazioni non ionizzanti e a stimoli sonori.
1
2
Esso può in particolare: a.
fissare valori di esposizione e disciplinarne la sorveglianza;
b.
prevedere un obbligo d'informazione;
c.
prevedere misure di protezione;
d.
prevedere un obbligo di annuncio per talune manifestazioni.
Art. 5
Divieti
Se la salute delle persone non può essere protetta a sufficienza da nessun'altra misura, il Consiglio federale può vietare: a.
l'importazione, il transito, la consegna o il possesso di prodotti potenzialmente molto pericolosi;
b.
l'utilizzo potenzialmente molto pericoloso di prodotti a scopi commerciali o professionali.
Art. 6
Informazione del pubblico
L'Ufficio federale della sanità pubblica informa il pubblico sulle ripercussioni e i rischi sanitari delle radiazioni non ionizzanti e degli stimoli sonori.
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Art. 7 1
FF 2017
Esecuzione da parte della Confederazione
La Confederazione esegue la presente legge, fatto salvo l'articolo 8.
Il Consiglio federale può dichiarare competente la Confederazione per i controlli di taluni aspetti particolari delle misure di cui all'articolo 4.
2
Art. 8
Esecuzione da parte dei Cantoni
I Cantoni controllano con prove a campione il rispetto: a.
delle norme di sicurezza del fabbricante di cui all'articolo 3 capoverso 1 nell'installazione, nell'utilizzo e nella manutenzione a scopi commerciali o professionali di prodotti potenzialmente pericolosi;
b.
dell'obbligo di cui all'articolo 3 capoverso 2 di produrre un attestato di competenza o di coinvolgere uno specialista;
c.
delle misure stabilite in virtù dell'articolo 4;
d.
dei divieti di consegna e possesso di cui all'articolo 5 lettera a;
e.
dei divieti di utilizzo di cui all'articolo 5 lettera b.
Art. 9
Provvedimenti amministrativi
Gli organi d'esecuzione possono controllare sul posto l'installazione, l'utilizzo e la manutenzione di prodotti nonché l'attuazione delle misure di cui all'articolo 4.
1
Possono disporre provvedimenti adeguati oppure ordinarli sul posto se dal controllo risulta che non sono rispettate le prescrizioni o le norme di sicurezza del fabbricante.
2
Se necessario per tutelare la salute dell'utilizzatore o di terzi, gli organi d'esecuzione possono in particolare: 3
a.
ordinare che il pubblico sia avvertito sui pericoli legati all'utilizzo;
b.
sequestrare e distruggere il prodotto o renderlo inutilizzabile nel caso di mancato rispetto di un divieto di possesso, di consegna o di utilizzo;
c.
sequestrare e distruggere il prodotto o renderlo inutilizzabile nel caso di mancato rispetto delle norme di sicurezza del fabbricante nell'installazione, nell'utilizzo o nella manutenzione a scopi commerciali o professionali;
d.
ordinare l'immediata cessazione di esposizioni pericolose per la salute;
e.
provvedere affinché il riconoscimento dell'attestato di competenza sia revocato in caso di ripetuto utilizzo inappropriato a scopi commerciali o professionali di prodotti potenzialmente pericolosi.
Gli organi d'esecuzione avvertono il pubblico sui pericoli legati all'utilizzo se l'utilizzatore non adotta provvedimenti efficaci o non li adotta tempestivamente.
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Art. 10
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Emolumenti
Il Consiglio federale disciplina gli emolumenti per i controlli e i provvedimenti degli organi d'esecuzione della Confederazione.
1
2
Per i controlli che non danno adito a contestazioni non sono riscossi emolumenti.
Art. 11
Protezione dei dati
Gli organi d'esecuzione sono autorizzati a trattare e trasmettersi dati personali, sempre che ciò sia necessario per garantire l'uniformità dell'esecuzione della presente legge.
Art. 12
Delitti
Chiunque importa, fa transitare, consegna, possiede o utilizza intenzionalmente un prodotto soggetto a un divieto di cui all'articolo 5 è punito con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria.
Art. 13 1
2
Contravvenzioni
È punito con la multa fino a 40 000 franchi chiunque intenzionalmente: a.
non si attiene alle norme di sicurezza del fabbricante nell'installazione, nell'utilizzo o nella manutenzione a scopi commerciali o professionali;
b.
contravviene all'obbligo di cui all'articolo 3 capoverso 2 di produrre un attestato di competenza o di coinvolgere uno specialista;
c.
contravviene alle misure stabilite dal Consiglio federale in virtù dell'articolo 4 capoverso 2;
d.
viola una disposizione d'esecuzione la cui inosservanza è dichiarata punibile o non si conforma a una decisione che gli è stata notificata sotto la comminatoria della pena prevista dal presente articolo.
Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa fino a 20 000 franchi.
È punito con la multa fino a 40 000 franchi chiunque importa, fa transitare, consegna, possiede o utilizza per negligenza un prodotto soggetto a un divieto di cui all'articolo 5.
3
Sono applicabili gli articoli 6 e 7 della legge federale del 22 marzo 1974 3 sul diritto penale amministrativo.
4
Art. 14
Valutazione
Il Consiglio federale presenta al Parlamento un rapporto sull'efficacia e sulla necessità della presente legge al più tardi otto anni dopo la sua entrata in vigore.
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RS 313.0
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Art. 15
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Referendum ed entrata in vigore
1
La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2
Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.
Consiglio degli Stati, 16 giugno 2017
Consiglio nazionale, 16 giugno 2017
Il presidente: Ivo Bischofberger La segretaria: Martina Buol
Il presidente: Jürg Stahl Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz
Data della pubblicazione: 27 giugno 20174 Termine di referendum: 5 ottobre 2017
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