Decreto federale sulla promozione della mobilità internazionale in ambito formativo per gli anni 2018­2020

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 167 della Costituzione federale1; visto l'articolo 4 della legge federale dell'8 ottobre 19992 sulla cooperazione internazionale in materia di educazione, formazione professionale, gioventù e mobilità; visto il messaggio del Consiglio federale del 26 aprile 20173, decreta:

Art. 1 Per il finanziamento della promozione della mobilità internazionale in ambito formativo per gli anni 2018­2020 è approvato un credito complessivo di 114,5 milioni di franchi.

1

2

Il credito complessivo si compone dei seguenti crediti d'impegno: Mio. fr.

a. Attività internazionali di mobilità e di cooperazione

93,8

b. Gestione dell'agenzia nazionale «Movetia»

11,1

c. Misure di accompagnamento Totale

9,6 114,5

Il Consiglio federale può disporre trasferimenti di fondi tra il credito d'impegno per la gestione dell'agenzia nazionale e il credito d'impegno per le misure di accompagnamento.

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RS 101 RS 414.51 FF 2017 3337

2017-0010

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Promozione della mobilità internazionale in ambito formativo per gli anni 2018­2020. DF

FF 2017

Art. 2 Il periodo di credito inizia il 1° gennaio 2018. A tale data, i saldi residui del credito complessivo corrente per il finanziamento della partecipazione svizzera al programma dell'Unione europea per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport 2014­ 2020 sono annullati.

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I singoli impegni possono essere contratti fino al 31 dicembre 2020.

Art. 3 Il presente decreto non sottostà a referendum.

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