Traduzione

Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d'Austria concernente la cooperazione in materia di sicurezza aerea transfrontaliera contro le minacce aeree non militari Concluso il ...

Approvato dall'Assemblea federale il ...1 Entrato in vigore mediante scambio di note il ...

La Confederazione Svizzera e la Repubblica d'Austria, di seguito denominate «Parti», desiderando promuovere la cooperazione sulla base del reciproco rispetto e della considerazione dei rispettivi interessi, nell'intento di rafforzare la reciproca fiducia, la sicurezza e la stabilità in Europa, richiamando le loro durature e profonde relazioni e i loro rapporti di buon vicinato, sottolineando l'importanza strategica dello spazio aereo per la sicurezza di ogni Stato, desiderando definire un quadro appropriato per la cooperazione in materia di sicurezza aerea, considerando la Convenzione del 19 giugno 19952 tra gli Stati parti del Trattato dell'Atlantico del Nord e gli altri Stati partecipanti al Partenariato per la pace relativa allo statuto delle loro forze (di seguito denominato «Statuto delle truppe del PPP») e il Protocollo addizionale del 19 giugno 19953 alla Convenzione tra gli Stati parti del Trattato dell'Atlantico del Nord e gli altri Stati partecipanti al Partenariato per la pace relativa allo statuto delle loro forze (di seguito denominato «Protocollo addizionale»), nel rispetto dei rispettivi obblighi internazionali, hanno convenuto quanto segue:

RS ...

1 RU 2017 ...

2 RS 0.510.1 3 RS 0.510.11 2017-1828

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Cooperazione in materia di sicurezza aerea transfrontaliera contro le minacce aeree non militari. Acc. con l'Austria

Art. 1

FF 2017

Scopo e campo d'applicazione

1. Il presente Accordo ha lo scopo di stabilire le condizioni e le forme della cooperazione bilaterale in materia di sicurezza aerea transfrontaliera contro le minacce aeree non militari, di seguito denominata «cooperazione», e di definire lo statuto giuridico del personale militare e civile coinvolto nonché dei rispettivi familiari, inviati da una delle Parti nel territorio dell'altra.

2. La pianificazione, la preparazione e l'esecuzione di misure contro minacce militari sono escluse dal campo d'applicazione del presente Accordo.

Art. 2

Definizioni

Nel presente Accordo si applicano le definizioni seguenti: a)

per «Parte ricevente» si intende la Parte nel cui territorio si svolgono attività di cooperazione;

b)

per «Parte inviante» si intende la Parte che invia personale e mezzi nel territorio dell'altra al fine di partecipare alle attività di cooperazione;

c)

per «personale della Parte inviante» si intende il personale militare e civile delle forze armate e del ministero competente per la difesa della Parte inviante che partecipa alle attività di cooperazione e i rispettivi familiari;

d)

per «minaccia aerea non militare» si intende una minaccia proveniente da un aeromobile con o senza equipaggio sospettato di essere utilizzato in modo illecito e che pertanto mette potenzialmente in pericolo una delle Parti violandone la sovranità sullo spazio aereo;

e)

per «autorità d'impiego» si intende la rispettiva autorità nazionale competente per l'esecuzione di misure finalizzate alla sicurezza dello spazio aereo.

Art. 3

Sovranità

La cooperazione avviene nel rispetto della sovranità e delle competenze di ciascuna delle Parti e non comporta alcuna modifica delle competenze di diritto internazionale pubblico delle Parti in materia di sicurezza dello spazio aereo.

Art. 4

Competenze e accordi di attuazione

1. Le autorità competenti per l'attuazione del presente Accordo sono: ­

nella Repubblica d'Austria, il Ministro federale della difesa nazionale e dello sport, e

­

nella Confederazione Svizzera, il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport.

2. Le autorità menzionate al capoverso 1 definiscono in accordi di esecuzione i dettagli necessari per l'attuazione del presente Accordo.

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Art. 5

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Misure di cooperazione

1. Nel quadro della cooperazione le Parti procedono a uno scambio sistematico di dati e informazioni, in particolare riguardo alla situazione aerea generale e alle rispettive capacità d'intervento nei confronti di minacce aeree non militari.

2. Per l'identificazione di aeromobili sospetti secondo l'articolo 2 lettera d da parte dei loro aeromobili, le Parti prevedono le seguenti misure adottabili nel quadro della cooperazione: a)

sorveglianza e inseguimento, anche senza rendersi visibili all'oggetto sorvegliato;

b)

identificazione visiva;

c)

scorta;

d)

allestimento di una prova visiva;

e)

interrogazione.

3. Per intervenire nei confronti di aeromobili sospetti secondo l'articolo 2 lettera d con i loro aeromobili, le Parti prevedono le seguenti misure adottabili nel quadro della cooperazione: a)

ordine via radio o mediante segnali di cambiare la rotta di volo;

b)

ordine via radio o mediante segnali di atterrare su un aerodromo designato;

c)

rivelazione della presenza degli aeromobili impiegati nel quadro della cooperazione mediante l'impiego di inganni infrarossi per intimare gli ordini di cui alle lettere a e b.

4. Ai fini della cooperazione le Parti possono avvalersi di tutti i mezzi tecnici atti a contribuire alla sicurezza aerea.

5. La Parte inviante non è autorizzata a impiegare armi nel territorio della Parte ricevente.

Art. 6

Impiego transfrontaliero

1. Nel quadro della cooperazione, l'autorità d'impiego di una Parte decide se eseguire un impiego di propri aeromobili nello spazio aereo dell'altra Parte e comunica senza indugio la propria decisione all'autorità d'impiego della Parte ricevente.

2. L'impiego di aeromobili di una Parte nello spazio aereo dell'altra ai fini dell'attuazione del presente Accordo è ammesso e non necessita di ulteriori approvazioni.

3. Le autorità d'impiego delle due Parti coordinano l'impiego di aeromobili della Parte inviante nello spazio aereo della Parte ricevente. L'autorità d'impiego della Parte ricevente può in qualsiasi momento limitare temporalmente o geograficamente l'impiego oppure chiederne la cessazione. La Parte inviante ottempera a tali richieste.

4. L'autorità d'impiego della Parte ricevente assume al più presto la direzione dell'impiego degli aeromobili della Parte inviante impiegati in virtù del capoverso 2 5189

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e impartisce gli ordini concernenti le misure da adottare necessari al riguardo.

L'autorità d'impiego della Parte ricevente si assicura che le misure ordinate siano ammesse dal presente Accordo.

5. Se nel quadro della cooperazione la Parte ricevente non è in grado di assumere la direzione degli aeromobili impiegati in virtù del capoverso 2, o se l'assunzione della direzione da parte sua non è appropriata, la Parte inviante può comunque adottare tutte le misure necessarie secondo l'articolo 5 capoversi 2 e 3; il capoverso 3 è applicabile per analogia.

Art. 7

Impiego in zone frontaliere temporaneamente regolamentate o vietate

1. Se necessario, nel definire le zone frontaliere temporaneamente regolamentate o vietate, le Parti si accordano al fine di creare zone frontaliere temporaneamente regolamentate o vietate contigue su entrambi i lati del confine comune. Le Parti coordinano le loro misure per la pubblicazione e l'imposizione di queste zone.

2. Per la durata delle zone temporaneamente regolamentate o vietate di cui al capoverso 1, le due Parti possono adottare nello spazio aereo di queste zone tutte le misure necessarie di cui all'articolo 5 capoversi 2 e 3. Le autorità d'impiego coordinano le misure.

Art. 8

Misure d'appoggio

Nel quadro della cooperazione la Parte ricevente consente alla Parte inviante di impiegare i propri mezzi in modo ottimale. Ciò comprende in particolare: a)

il trattamento in linea di massima prioritario degli aeromobili della Parte inviante nello spazio aereo della Parte ricevente;

b)

l'assegnazione di zone d'attesa appropriate nel proprio spazio aereo;

c)

l'autorizzazione all'atterraggio sul territorio della Parte ricevente;

d)

l'autorizzazione al decollo per ogni aeromobile atterrato della Parte inviante per un nuovo impiego o per il rientro nel territorio della stessa;

e)

l'autorizzazione di procedere a tutti i lavori di manutenzione o riparazione degli aeromobili della Parte inviante atterrati su un aerodromo della Parte ricevente, nonché la migliore assistenza possibile per tali lavori;

f)

l'autorizzazione di entrata, di uscita e di soggiorno per il personale necessario ai lavori di manutenzione e riparazione;

g)

l'autorizzazione di importare ed esportare in franchigia di imposte e tasse il materiale necessario ai lavori di manutenzione e riparazione secondo la lettera e nonché i pezzi di ricambio.

Art. 9

Esercitazioni congiunte

Le Parti svolgono regolarmente esercitazioni transfrontaliere congiunte per la preparazione della cooperazione.

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Art. 10

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Sicurezza aerea

1. Le Parti sono responsabili dello stato tecnico e della navigabilità degli aeromobili da esse impiegati, del loro equipaggiamento e del loro funzionamento sicuro.

2. Se un aeromobile della Parte inviante è coinvolto in un incidente o in un altro evento nel territorio della Parte ricevente, tutte le inchieste e le procedure tecniche sono svolte in conformità con la legislazione nazionale di quest'ultima. La Parte ricevente mette senza indugio a disposizione della Parte inviante tutti i dati e le informazioni rilevanti sull'incidente o evento.

3. La Parte inviante può nominare dei periti, i quali hanno il diritto di partecipare alla commissione d'inchiesta della Parte ricevente, di accedere al luogo dell'incidente e di ottenere tutte le informazioni pertinenti. Il rapporto sui risultati dell'inchiesta deve essere trasmesso alla Parte inviante.

4. La Parte ricevente può affidare a periti della Parte inviante, a richiesta di quest'ultima, il compito di occuparsi di parti dell'inchiesta.

5. In aggiunta a quanto previsto ai capoversi 3 e 4 e senza intralciare le inchieste della Parte ricevente nonché d'intesa con quest'ultima, la Parte inviante può svolgere indagini tecniche proprie su un incidente o evento in cui è coinvolto un proprio aeromobile nel territorio della Parte ricevente. I costi di tali inchieste sono assunti dalla Parte inviante.

Art. 11

Statuto

1. Lo statuto del personale della Parte inviante durante il soggiorno nel territorio della Parte ricevente e la valutazione delle pretese di risarcimento sono retti dallo Statuto delle truppe del PPP e dal relativo Protocollo addizionale.

2. Durante il soggiorno nel territorio della Parte ricevente, il personale della Parte inviante è tenuto a rispettare la legislazione nazionale della Parte ricevente, comprese le disposizioni in materia di protezione dell'ambiente e in materia di sicurezza.

3. La Parte ricevente garantisce che le condizioni amministrative necessarie per il soggiorno sul proprio territorio del personale della Parte inviante siano adempiute e assiste il personale della Parte inviante nelle questioni tecniche e logistiche.

4. Durante il soggiorno nel territorio della Parte ricevente, il personale della Parte inviante è autorizzato a portare l'uniforme militare secondo le disposizioni e prescrizioni di quest'ultima.

Art. 12

Assistenza medica

1. Le Parti inviano soltanto personale sufficientemente assicurato contro le malattie e gli infortuni.

2. L'assistenza medica d'urgenza per il personale della Parte inviante è fornita gratuitamente dalla Parte ricevente. A richiesta della Parte inviante, la Parte ricevente garantisce o dispone l'ulteriore trattamento dei pazienti e il loro ricovero in strut-

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ture mediche. In questi casi i costi sostenuti sono assunti dalla Parte inviante, nella misura in cui non siano coperti da un'assicurazione.

Art. 13

Costi di attuazione dell'Accordo

Ciascuna Parte assume i propri costi connessi con l'attuazione del presente Accordo.

Art. 14

Sospensione dell'Accordo

In caso di conflitto armato, di crisi o in presenza di altri motivi di interesse nazionale, ciascuna Parte può sospendere il presente Accordo mediante notifica all'altra Parte. La sospensione può avvenire con effetto immediato.

Art. 15

Composizione delle controversie

Eventuali controversie tra le Parti in merito all'attuazione o all'interpretazione del presente Accordo sono risolte in via negoziale.

Art. 16

Abrogazione degli accordi previgenti

Con l'entrata in vigore del presente Accordo è abrogato l'Accordo del 15 aprile 20084 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo federale austriaco concernente la cooperazione in materia di sicurezza aerea contro le minacce aeree non militari e il relativo Accordo di attuazione del 2 e 4 giugno 2008.

Art. 17

Disposizioni finali

1. Il presente Accordo deve essere ratificato da entrambe le Parti. Entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo allo scambio degli strumenti di ratifica.

2. Il presente Accordo può essere emendato in ogni momento, per scritto, di comune accordo tra le Parti.

3. Il presente Accordo è valido per una durata indeterminata. Esso può essere denunciato in qualsiasi momento da una delle Parti, con preavviso di sei mesi. Tale denuncia non pregiudica i diritti e gli obblighi delle Parti derivanti dalla cooperazione avviata nel quadro del presente Accordo.

Fatto a ..., il ..., in due esemplari in lingua tedesca.

Per la Confederazione Svizzera:

Per la Repubblica d'Austria:

...

...

4

RU 2008 3751

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