Termine di referendum: 6 luglio 2017

Legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID) Modifica del 17 marzo 2017 L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 17 giugno 20161, decreta: I La legge federale del 14 dicembre 19902 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni è modificata come segue: Art. 4 cpv. 1 e 2 lett. g Le persone fisiche senza domicilio o dimora fiscale nel Cantone sono assoggettate all'imposta in virtù della loro appartenenza economica se gestiscono un'impresa o uno stabilimento d'impresa nel Cantone, se vi possiedono fondi, se ne hanno il godimento o se vi esercitano il commercio di immobili.

1

Le persone fisiche senza domicilio o dimora fiscale in Svizzera sono assoggettate all'imposta in virtù della loro appartenenza economica se: 2

g.

fungono da intermediari nel commercio di immobili siti nel Cantone.

Art. 21 cpv.1 lett. b e d nonché 2 lett. b Le persone giuridiche con sede o amministrazione effettiva fuori Cantone sono assoggettate all'imposta se: 1

1 2

b.

gestiscono uno stabilimento d'impresa nel Cantone;

d.

commerciano immobili siti nel Cantone.

FF 2016 4757 RS 642.14

2015-1593

2139

Armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni. LF

FF 2017

Le persone giuridiche con sede e amministrazione effettiva all'estero sono inoltre assoggettate all'imposta se: 2

b.

fungono da intermediari nel commercio di immobili siti nel Cantone.

Art. 72x3

Adeguamento della legislazione cantonale alla modifica del 17 marzo 2017

I Cantoni adeguano la loro legislazione alla modifica del 17 marzo 2017 degli articoli 4 capoversi 1 e 2 lettera g, nonché 21 capoversi 1 lettera d e 2 lettera b per la data di entrata in vigore di tale modifica.

1

A partire da tale data, gli articoli 4 capoversi 1 e 2 lettera g, nonché 21 capoversi 1 lettera d e 2 lettera b sono direttamente applicabili laddove il diritto fiscale cantonale risulti ad essi contrario.

2

II Coordinamento della presente modifica con la legge federale del 30 settembre 2016 sull'energia e la legge federale del 16 dicembre 2016 sulla revisione dell'imposizione alla fonte del reddito da attività lucrativa

1. Legge federale del 30 settembre 20164 sull'energia (Allegato cifra II n. 4) Art. 72v5

Adeguamento delle legislazioni cantonali alla modifica del 30 settembre 2016

2. Legge federale del 16 dicembre 20166 sulla revisione dell'imposizione alla fonte del reddito da attività lucrativa (cifra I n. 2) Art. 72w7

3 4 5 6 7

Adeguamento delle legislazioni cantonali alla modifica del 16 dicembre 2016

Il numero definitivo della presente disposizione sarà stabilito dalla Cancelleria federale in vista dell'entrata in vigore.

FF 2016 6921 Il numero definitivo della presente disposizione sarà stabilito dalla Cancelleria federale in vista dell'entrata in vigore.

FF 2016 7963 Il numero definitivo della presente disposizione sarà stabilito dalla Cancelleria federale in vista dell'entrata in vigore.

2140

Armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni. LF

FF 2017

III 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 17 marzo 2017

Consiglio degli Stati, 17 marzo 2017

Il presidente: Jürg Stahl Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Il presidente: Ivo Bischofberger La segretaria: Martina Buol

Data della pubblicazione: 28 marzo 20178 Termine di referendum: 6 luglio 2017

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