Decreto federale
Disegno
che accorda la garanzia federale alle Costituzioni rivedute dei Cantoni di Turgovia, Ticino, Vallese e Ginevra del ...
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 51 e 172 capoverso 2 della Costituzione federale1, visto il messaggio del Consiglio federale del 16 agosto 20172, decreta:
Art. 1 È accordata la garanzia federale alle modifiche della Costituzione del Cantone di Turgovia del 16 marzo 19873 (§ 77), accettate nella votazione popolare del 12 febbraio 2017.
Art. 2 È accordata la garanzia federale alle modifiche della Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino del 14 dicembre 19974 (art. 4 cpv. 1, art. 14 cpv. 1, art. 49, rubrica e cpv. 2, art. 50, rubrica e cpv. 2) accettate nella votazione popolare del 25 settembre 2016.
Art. 3 È accordata la garanzia federale alla modifica della Costituzione del Cantone del Vallese dell'8 marzo 19075 (art. 39 cpv. 2) e al nuovo articolo adottato (art. 65bis), accettati nella votazione popolare del 25 settembre 2016.
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RS 101 FF 2017 4997 RS 131.228 RS 131.229 RS 131.232
2017-0246
5007
Garanzia federale alle Costituzioni rivedute dei Cantoni di Turgovia, Ticino, Vallese e Ginevra. DF
FF 2017
Art. 4 È accordata la garanzia federale alla modifica della Costituzione del Cantone di Ginevra del 14 ottobre 20126 (art. 55 cpv. 5), accettata nella votazione popolare del 25 settembre 2016.
Art. 5 Il presente decreto non sottostà a referendum.
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RS 131.234
5008