Iniziativa popolare federale «Favorire la donazione di organi e salvare vite umane» Esame preliminare La Cancelleria federale svizzera, esaminata la lista per la raccolta delle firme a sostegno dell'iniziativa popolare federale «Favorire la donazione di organi e salvare vite umane», presentata il 18 settembre 2017; dopo che il 18 settembre 2017 il comitato ha dichiarato di approvare le tre versioni linguistiche vincolanti del testo dell'iniziativa e confermato che queste sono definitive; visti gli articoli 68 e 69 della legge federale del 17 dicembre 19761 sui diritti politici; visto l'articolo 23 dell'ordinanza del 24 maggio 19782 sui diritti politici, decide:

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1.

La lista per la raccolta delle firme a sostegno dell'iniziativa popolare federale «Favorire la donazione di organi e salvare vite umane», presentata il 18 settembre 2017, soddisfa formalmente le esigenze legali; essa contiene le indicazioni seguenti: il Cantone e il Comune politico in cui i firmatari hanno diritto di voto, il titolo e il testo dell'iniziativa e la data di pubblicazione nel Foglio federale, una clausola di ritiro, la menzione secondo cui chiunque corrompe o si lascia corrompere in occasione della raccolta delle firme (art. 281 CP3) oppure altera il risultato della raccolta delle firme (art. 282 CP) è punibile, come anche il nome e l'indirizzo di almeno sette ma al massimo 27 promotori. La validità dell'iniziativa verrà esaminata dall'Assemblea federale in caso di riuscita formale.

2.

L'iniziativa popolare può essere ritirata dalla maggioranza assoluta dei seguenti promotori: 1. Cattin Julien, Rue du Grand-Cerclet 33, 1852 Roche 2. Jost Anne-Céline, Route des Prévondes 62, 1832 Villard-sur-Chamby 3. Nicollier Mélanie, Chemin de Rodioz 17, 1820 Montreux 4. Grand Arnaud, Avenue des Alpes 33, 1820 Montreux

RS 161.1 RS 161.11 RS 311.0

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5.

6.

7.

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Sievi Stephan, Avenue de Gilamont 44B, 1800 Vevey Moser Meryl, Route des Cerisiers 25, 1802 Corseaux Sherif Ludovic, Chemin du Liboson 10, 1820 Veytaux

3.

Il titolo dell'iniziativa popolare federale «Favorire la donazione di organi e salvare vite umane» soddisfa le condizioni stabilite nell'articolo 69 capoverso 2 della legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici.

4.

La presente decisione è comunicata al comitato d'iniziativa «Initiative pour le don d'organes», Rue du Murier 10, 1820 Montreux e pubblicata nel Foglio federale del 17 ottobre 2017.

3 ottobre 2017

Cancelleria federale svizzera: Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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Iniziativa popolare federale «Favorire la donazione di organi e salvare vite umane» L'iniziativa popolare ha il tenore seguente: La Costituzione federale4 è modificata come segue: Art. 119a cpv. 4 La donazione a scopo di trapianto di organi, tessuti e cellule di una persona deceduta si basa sul principio del suo presunto consenso, a meno che la persona non abbia espresso in vita la propria volontà contraria.

4

Art. 197 n. 125 12. Disposizione transitoria dell'art. 119a cpv. 4 (Medicina dei trapianti) Se le pertinenti disposizioni legislative non entrano in vigore entro tre anni dall'accettazione dell'articolo 119a capoverso 4 da parte del Popolo e dei Cantoni, il Consiglio federale emana mediante ordinanza le necessarie disposizioni di esecuzione, che hanno effetto fino all'entrata in vigore delle disposizioni legislative.

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RS 101 Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.

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