Decisione generale concernente l'autorizzazione provvisoria di un nuovo additivo per alimenti per animali del 28 febbraio 2017

L'Ufficio federale dell'agricoltura, conformemente all'articolo 20 capoverso 5 dell'ordinanza del 26 ottobre 20111 concernente la produzione e l'immissione sul mercato degli alimenti per animali, viste: ­

le conclusioni positive dell'esame del fascicolo presentato per l'autorizzazione dell'additivo 3b813, Seleniometionina prodotta da Saccharomyces cerevisiae NCYC R646

e considerato che ­ detto additivo è autorizzato nell'UE, decide: l'additivo per l'alimentazione animale 3b813, Seleniometionina prodotta da Saccharomyces cerevisiae NCYC R646 (lievito al selenio inattivato), è autorizzato per un anno a partire dalla data di pubblicazione della presente decisione generale alle condizioni seguenti:

1

RS 916.307

1468

2017-0547

FF 2017

N.

d'identificazione

Cate- Gruppo Elegoria funzio- mento nale

Additivo

Denominazione chimica

Tenore massimo dell'elemento in mg/kg di alimento completo con un'umidità del 12 %

Altre disposizioni

1

2

3

4

5

6

7

8

3b813

3

b

Se

Selenometionina prodotta da Saccharomyces cerevisiae NCYC R646 (lievito al selenio inattivato) Selemax 1000/2000 Plexomin Se 2300

Preparazione del selenio organico: Tenore di selenio: da 1000 a 2650 mg Se/kg

Tutte le cate- 1. L'additivo va gorie animali: incorporato negli 0,5 (in totale) alimenti per animali sotto forma di premiscela.

2. Per motivi di Selenio organico > sicurezza: utilizzare 98 % del totale di dispositivi di proteselenio zione dell'apparato Selenometionina respiratorio, occhia> 70 % del totale di li e guanti durante selenio la manipolazione.

Caratterizzazione 3. Supplementadel principio attivo: zione massima con Selenometionina selenio organico: prodotta da Saccha0,20 mg Se/kg di romyces cerevisiae alimento completo NCYC R646 per animali con un tasso di umidità del 12 %.

Effetto sospensivo Un eventuale ricorso contro la presente decisione generale non ha effetto sospensivo conformemente all'articolo 55 capoverso 2 della legge federale del 20 dicembre 19682 sulla procedura amministrativa.

Rimedi giuridici La presente decisione può essere impugnata mediante ricorso presso il Tribunale amministrativo federale, casella postale, 9023 San Gallo entro 30 giorni dalla notifica. Il ricorso deve essere presentato in duplice esemplare, firmato dal ricorrente o dal suo rappresentante legale e corredato della decisione impugnata, e contenere le conclusioni e i motivi con l'indicazione dei mezzi di prova. Dovranno inoltre essere allegati i documenti addotti quali mezzi di prova, sempre che siano a disposizione del ricorrente.

7 marzo 2017

Ufficio federale dell'agricoltura Il Direttore: Bernard Lehmann

2

RS 172.021

1469