17.039 Rapporto sui trattati internazionali conclusi nel 2016 del 24 maggio 2017

Onorevoli presidenti e consiglieri, vi sottoponiamo il rapporto sui trattati internazionali conclusi nel 2015.

Conformemente all'articolo 48a capoverso 2 della legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione, il nostro Collegio riferisce ogni anno all'Assemblea federale sui trattati che ha concluso e su quelli conclusi dai dipartimenti, dagli aggruppamenti o dagli uffici federali.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

24 maggio 2017

In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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Compendio Conformemente all'articolo 48a capoverso 2 della legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione, il Consiglio federale riferisce ogni anno all'Assemblea federale sui trattati che ha concluso e su quelli conclusi dai dipartimenti, dagli aggruppamenti o dagli uffici federali. Il presente rapporto è redatto in applicazione di detta disposizione e concerne i trattati conclusi nel corso del 2016.

Sono presentati brevemente tutti gli accordi bilaterali o multilaterali che la Svizzera ha firmato senza riserva di ratifica, ratificato o approvato, ai quali essa ha aderito durante lo scorso anno, nonché gli accordi applicabili provvisoriamente nell'anno in rassegna. I trattati sottoposti all'approvazione delle Camere federali non sono interessati dalla disposizione summenzionata e, di conseguenza, non figurano nel presente rapporto.

Da quest'anno i resoconti sono strutturati come segue, in modo leggermente diverso ai fini di una presentazione compatta e più gradevole. Per le categorie che comprendono un grande numero di trattati, questi ultimi sono ora enumerati all'interno di una tabella che illustra, in modo relativamente succinto e per ogni base legale, i partner, il contenuto dei trattati, la loro data di conclusione e i loro costi. I riassunti di tutti gli altri trattati presentano, come nei rapporti degli anni precedenti, il loro contenuto, i motivi che hanno portato alla loro conclusione, eventuali costi legati alla loro attuazione, la base legale sulla quale si fonda la loro approvazione, nonché le modalità di entrata in vigore e di denuncia. Come negli anni precedenti il rapporto contiene anche, separatamente e in forma sinottica, le modifiche di trattati apportate durante l'anno in rassegna.

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Indice Compendio

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Abbreviazioni

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Introduzione

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Dipartimento federale degli affari esteri 2.1 Credito quadro Cooperazione per la transizione con gli Stati dell'Europa dell'Est e della CSI 2.2 Credito quadro Cooperazione tecnica e aiuto finanziario a favore dei Paesi in sviluppo 2.3 Credito quadro Aiuto umanitario e il Corpo svizzero di aiuto umanitario (CSA) 2.4 Messaggio del 29 giugno 2011 concernente il proseguimento delle misure di promozione della pace e della sicurezza umana 2012­2016 e messaggio del 28 gennaio 2015 concernente la proroga e l'aumento del credito quadro per il proseguimento delle misure di promozione della pace e della sicurezza umana 2012­2016 2.5 Accordi sull'accesso al mercato del lavoro per le persone che accompagnano membri di missioni diplomatiche, posti consolari e missioni permanenti 2.5.1 Accordo tra la Svizzera e l'India che autorizza le persone che accompagnano i membri delle missioni diplomatiche e dei posti consolari a esercitare un'attività lucrativa, concluso il 6 ottobre 2016 2.5.2 Accordo tra la Svizzera e il Perù sull'esercizio di attività lucrative da parte delle persone che accompagnano i membri delle missioni diplomatiche, dei posti consolari e delle missioni permanenti, concluso il 14 dicembre 2015 2.5.3 Accordo tra la Svizzera e lo Sri Lanka sull'esercizio di attività lucrative da parte delle persone che accompagnano i membri delle missioni diplomatiche, dei posti consolari e delle missioni permanenti, concluso il 10 dicembre 2015 2.6 Accordi concernenti la rappresentanza nella procedura di rilascio dei visti 2.7 Altri trattati internazionali del Dipartimento federale degli affari esteri 2.7.1 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dal DFAE, e l'Austria concernente la cooperazione in materia consolare, concluso il 3 dicembre 2015 2.7.2 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dal DFAE, e l'Austria, rappresentata dal Ministero federale per l'Europa, l'integrazione e gli affari esteri, concernente

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l'impiego e la condivisione di locali a Dublino, in Irlanda, concluso il 19 maggio 2016 2.7.3 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dal DFAE, e la Danimarca, rappresentata dal Ministero degli affari esteri danese, concernente la realizzazione di una co-locazione nei locali del Consolato generale di Danimarca a Lagos, in Nigeria, concluso il 18 maggio 2016 2.7.4 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dal DFAE, e i Paesi Bassi, rappresentati dal Ministero degli affari esteri dei Paesi Bassi, concernente la realizzazione di una co-locazione in locali dell'ambasciata dei Paesi Bassi a Oslo, in Norvegia, concluso il 14 dicembre 2016 2.7.5 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dal DFAE, e il Madagascar concernente un contributo per l'organizzazione del XVI Vertice della Francofonia ad Antananarivo nel novembre 2016, concluso il 27 giugno 2016 2.7.6 Accordo tra il DFAE e gli Archivi nazionali della polizia del Guatemala (NPHA) concernente l'immagazzinamento passivo degli archivi della polizia nazionale guatemalteca, concluso il 7 gennaio 2016 2.7.7 Accordo tra il DFAE, l'Archivio federale svizzero e il Ministero degli affari esteri della Repubblica delle Isole Marshall (RIM) concernente la preservazione, il deposito e l'accesso a lungo termine degli archivi del Tribunale per le rivendicazioni nucleari della RIM in Svizzera, concluso il 13 giugno 2016 2.7.8 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Missione permanente svizzera presso l'ONU/OI a Ginevra, e l'OHCHR a Ginevra concernente un contributo finanziario per la commemorazione del 10° anniversario del Consiglio dei diritti dell'uomo, concluso il 26 aprile 2016 2.7.9 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dal DFAE, e l'OIF concernente un contributo per la traduzione in francese della descrizione degli sport olimpici e di un'applicazione sul patrimonio africano di Rio, concluso il 2 maggio 2016 2.7.10 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dal DFAE, e l'OIF concernente un contributo al programma di promozione dell'impiego mediante l'imprenditoria femminile e giovanile nell'Africa subsahariana francofona, concluso il 2 maggio 2016 2.7.11 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dal DFAE, e l'OIF concernente un contributo al programma «Favorire un coinvolgimento più attivo dei giovani nelle istanze della Francofonia», concluso il 2 settembre 2016 3906

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2.7.12 Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Segretariato del Trattato sul commercio delle armi ai fini di determinare lo statuto giuridico del Segretariato in Svizzera, concluso il 13 giugno 2016 2.7.13 Scambio di lettere del 6/12 luglio 2016 tra la Confederazione Svizzera e il Segretariato del Trattato sul commercio delle armi concernente lo statuto dei membri del personale di cittadinanza svizzera in materia di assicurazioni sociali svizzere (AVS/AI/APG e AD) 2.7.14 Sei accordi bilaterali concernenti il riconoscimento dei certificati e dei programmi di formazione dei marittimi per il servizio a bordo di navi commerciali battenti bandiera svizzera, conclusi rispettivamente tra la Svizzera, rappresentata dalla DDIP, e la Bulgaria, il 24 novembre 2016; la Croazia, il 17 marzo 2016; le Filippine, il 3 marzo 2016; la Romania, l'8 gennaio 2016; la Slovenia, il 14 gennaio 2016; lo Sri Lanka, il 25 luglio 2016 2.7.15 Adesione alla Convenzione internazionale di Nairobi del 2007 sulla rimozione dei relitti, conclusa il 18 maggio 2007 2.7.16 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dal DFAE, e la Segreteria CITES concernente un contributo al finanziamento del programma di lavoro della Segreteria CITES 2017­2019, rubrica C «Enforcement Support Service» per il 2017, concluso il 19 dicembre 2016 2.7.17 Accordo tra la Svizzera e la Segreteria del Commonwealth a Londra concernente un contributo finanziario per l'allestimento dei nuovi uffici a Ginevra, concluso il 14 dicembre 2016 2.7.18 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dal DFAE, e l'UNIDIR concernente la concessione di un finanziamento di base a favore del funzionamento generale dell'UNIDIR nel 2016, concluso il 21 luglio 2016 2.7.19 Accordo tra la Svizzera e l'UNODC concernente il finanziamento di un progetto sul rafforzamento delle capacità della giustizia e della sicurezza in relazione con bambini reclutati in gruppi terroristici, concluso il 5 settembre 2016 2.7.20 Allegato all'accordo di gestione delle finanze tra gli Stati contribuenti e il Segretariato internazionale della NATO concernente il fondo di destinazione speciale in materia di sviluppo dell'integrità e di riduzione dei rischi di corruzione nel settore della sicurezza, concluso il 19 dicembre 2016

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2.7.21 Allegato all'accordo di gestione delle finanze tra gli Stati contribuenti e il Segretariato internazionale della NATO concernente il fondo speciale in materia di smilitarizzazione di munizioni convenzionali, di armi leggere e armi di piccolo calibro in Ucraina ­ fase II, concluso il 19 dicembre 2016 2.7.22 Allegato all'accordo di gestione delle finanze tra gli Stati contribuenti e il Segretariato internazionale della NATO concernente il quarto fondo di destinazione speciale in Giordania (Jordan IV), concluso il 19 dicembre 2016 2.7.23 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dal DFAE, e la NATO concernente il sostegno al fondo speciale NATO-PpP in Giordania III, concluso il 19 dicembre 2016 2.7.24 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dal DFAE, e l'UNESCO concernente il contributo relativo al progetto «Mobilizing UNESCO Science Chairs for policy action towards the 2030 Agenda», concluso il 12 dicembre 2016 2.7.25 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dal DFAE, e l'UNITAR concernente la concessione di un finanziamento di base a favore del funzionamento generale dell'UNITAR per gli anni 2016­2017, concluso il 2 dicembre 2016 2.7.26 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dal DFAE, e l'UNITAR concernente il tredicesimo seminario per i rappresentanti e gli inviati speciali e personali del Segretario generale dell'ONU, concluso il 6 dicembre 2016 2.7.27 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dal DFAE, e l'UNRISD concernente la concessione di un finanziamento di base a favore del funzionamento generale dell'UNRISD nel 2016, concluso il 25 aprile 2016 2.7.28 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dal DFAE, e l'UNSSC concernente un contributo finanziario per il Geneva Leadership Exchange tenutosi il 6­8 aprile 2016, concluso il 24 marzo 2016 2.7.29 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DDIP, e l'UN-CTITF concernente il finanziamento di un progetto sul rafforzamento delle capacità degli agenti della sicurezza in relazione con i diritti umani, lo Stato di diritto e la prevenzione del terrorismo, concluso il 20 dicembre 2016 2.7.30 Accordi di finanziamento di azioni volontarie del credito di Stato ospite a favore del diritto internazionale 2.7.31 Accordo di finanziamento di azioni volontarie in favore del diritto internazionale 3908

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Dipartimento federale dell'interno 3.1 Accordo tra la Svizzera e la Francia concernente la possibilità di esenzione dall'assicurazione malattie svizzera, concluso il 7 luglio 2016 3.2 Accordo tra la Svizzera, rappresentata da MeteoSvizzera, e il BSC concernente la cooperazione nel programma Copernicus dell'UE, concluso il 18 novembre 2016 3.3 Accordo di cooperazione tra la Svizzera e il Perù volto ad impedire il traffico illecito di beni culturali, concluso il 12 luglio 2016 3.4 Accordo tra la Svizzera e il Portogallo concernente la compensazione tra l'Istituzione comune LAMal e l'Administração Central do Sistema de Saúde, I.P., concluso il 25 maggio 2016

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Dipartimento federale di giustizia e polizia 4.1 Accordo tra la Svizzera e l'Armenia di facilitazione del rilascio dei visti, concluso il 29 febbraio 2016 4.2 Accordo tra la Svizzera e l'Azerbaigian sulla facilitazione del rilascio dei visti, concluso il 10 ottobre 2016 4.3 Accordo tra la Svizzera e l'Azerbaigian sulla riammissione di persone senza soggiorno autorizzato, concluso il 10 ottobre 2016 4.4 Accordo tra la Svizzera e la Colombia sulla soppressione reciproca dell'obbligo del visto per i titolari di passaporti diplomatici, ufficiali, speciali o di servizio, concluso il 3 agosto 2016 4.5 Accordo tra la Svizzera e la Colombia concernente l'esenzione dal visto per soggiorni di breve durata per i titolari di passaporti ordinari, concluso il 3 agosto 2016 4.6 Accordo tra la Svizzera e l'Ecuador sulla soppressione reciproca dell'obbligo del visto per i titolari di un passaporto diplomatico, ufficiale, speciale o di servizio, concluso il 1° aprile 2016 4.7 Accordo tra la Svizzera e l'India sulla soppressione reciproca dell'obbligo del visto per i titolari di un passaporto diplomatico, concluso il 6 ottobre 2016 4.8 Accordo tecnico tra la Svizzera e l'India concernente l'identificazione e il ritorno di cittadini indiani e svizzeri, concluso il 6 ottobre 2016 4.9 Accordo tra la Svizzera e il Kirghizistan sulla soppressione reciproca dell'obbligo del visto per i titolari di un passaporto diplomatico, concluso il 20 settembre 2016 4.10 Accordo tra la Svizzera e il Kuwait relativo alla soppressione reciproca dell'obbligo del visto per i titolari di un passaporto diplomatico, speciale o di servizio, concluso il 24 marzo 2016

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4.11 Accordo tra la Svizzera e il Kuwait sulla riammissione di persone in situazione irregolare, concluso il 24 marzo 2016 4.12 Accordo tra la Svizzera e la Repubblica Dominicana sulla soppressione reciproca dell'obbligo del visto per i titolari di un passaporto diplomatico, ufficiale, speciale o di servizio, concluso il 14 gennaio 2016 4.13 Accordo di cooperazione tra la Svizzera e lo Sri Lanka in materia di migrazione, concluso il 4 ottobre 2016 4.14 Accordo tra la Svizzera e la Tunisia sulla soppressione reciproca dell'obbligo del visto per i titolari di un passaporto diplomatico o di un passaporto speciale, concluso il 18 febbraio 2016 4.15 Memorandum of Understanding tra la Svizzera e la Provincia dell'Alberta/Canada concernente il riconoscimento, l'esecuzione, la determinazione e la revisione delle obbligazioni alimentari, concluso il 25 gennaio 2016 4.16 Trattato tra la Svizzera e il Brasile sul trasferimento dei condannati, concluso il 23 novembre 2015 4.17 Accordo sotto forma di scambio di note tra la Svizzera e la Turchia concernente lo stazionamento di un addetto di polizia svizzero in Turchia, concluso il 10 agosto 2016 4.18 Accordo tra la Svizzera e la Germania concernente l'esecuzione dell'Accordo d'associazione a Schengen ­ accesso alle impronte digitali nei passaporti, nei documenti di viaggio per stranieri e nei permessi di soggiorno, concluso il 5 settembre 2016 5

Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport 5.1 Cooperazione nell'ambito dell'istruzione militare 5.1.1 Accordo tecnico tra la Svizzera, rappresentata dal DDPS, e la Danimarca concernente gli scambi a scopo di addestramento tra il Frogman Corps danese, lo Jægerkorps danese e il Comando delle Forze speciali svizzere, concluso il 27 maggio 2016 5.1.2 Accordo tecnico tra la Svizzera, rappresentata dal DDPS, e la Danimarca concernente il sostegno fornito dalla Danimarca in occasione dell'esercitazione «NIGHT HAWK 2016», concluso il 20 giugno 2016 5.1.3 Accordo tecnico tra la Svizzera, rappresentata dal DDPS, e la Spagna concernente la partecipazione di membri delle Forze aeree spagnole a un corso di addestramento a Emmen, concluso il 7 giugno 2016 5.1.4 Accordo tecnico tra la Svizzera, rappresentata dal DDPS, e la Spagna concernente la partecipazione delle Forze aeree svizzere al «Tactical Leadership Programme 2016» ad Albacete, concluso il 28 settembre 2016

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Accordo tra le Forze aeree svizzere e le Forze aeree francesi concernente le prestazioni di sostegno legate all'esercitazione «Epervier», concluso il 14 giugno 2016 5.1.6 Accordo tecnico tra la Svizzera, rappresentata dal DDPS, e l'Italia concernente l'esercitazione transfrontaliera ODESCALCHI 16, concluso il 18 giugno 2016 5.1.7 Accordo tecnico tra la Svizzera, rappresentata dal DDPS, e la Norvegia concernente la partecipazione all'esercizio militare NIGHTWAY 2016, concluso il 16 novembre 2016 5.1.8 Accordo tecnico tra la Svizzera, rappresentata dal DDPS, e i Paesi Bassi concernente l'utilizzazione del Centro di lotta antincendio di Woensdrecht da parte del personale delle Forze aeree svizzere, concluso il 15 gennaio 2016 5.1.9 Accordo tecnico tra il DDPS e il Ministero polacco della difesa concernente la visita alla 41a base d'addestramento delle Forze aeree a Deblin, concluso il 15 luglio 2016 5.1.10 Accordo tecnico tra la Svizzera, rappresentata dal DDPS, e la Polonia concernente l'istruzione degli equipaggi di carri armati presso il CIM di Thun, concluso l'8 agosto 2016 5.1.11 Accordo tecnico tra le Forze aeree svizzere e l'Agenzia svedese per l'armamento e la tecnica di difesa concernente l'utilizzazione del poligono di tiro di Vidsel e la messa a disposizione del supporto del Paese ospite durante lo svolgimento dell'ISSYS Course 2016, concluso il 1° novembre 2016 5.1.12 Accordo tecnico tra le Forze aeree svizzere e l'esercito svedese concernente il programma di scambio per piloti 2016­2019, concluso il 5 dicembre 2016 5.1.13 Accordo tecnico tra Svizzera, rappresentata dal DDPS, Spagna, Belgio, Cechia, Francia, Germania, Italia, Regno Unito, Polonia, Slovacchia, Grecia, Turchia, Norvegia, Ungheria, Paesi Bassi e la NATO concernente il sostegno fornito dal Paese ospite per l'esercitazione NATO TIGER MEET 2016 in Spagna, concluso il 16 maggio 2016 Accordi per il promovimento della pace 5.2.1 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dall'Aggruppamento Difesa, e il Dipartimento del sostegno alle missioni delle Nazioni Unite (UNDFS) concernente i diritti e gli obblighi nell'ambito dell'invio di esperti svizzeri al quartier generale dell'ONU, concluso il 24 marzo 2016 5.2.2 Accordo tra il DDPS e l'OSCE concernente il distacco di personale presso il Segretariato dell'OSCE a Vienna, concluso il le 19 dicembre 2016

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Altri trattati internazionali del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport 5.3.1 Accordo tra la Svizzera e il Liechtenstein concernente il deposito di microfilm in rapporto con beni culturali importanti, concluso il 28 aprile 2016 5.3.2 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dal DDPS, e Singapore, rappresentato dal suo Ministero della difesa, concernente la protezione di informazioni classificate scambiate nell'ambito della difesa, concluso il 19 maggio 2016 5.3.3 Protocollo d'intesa tra il DDPS e il Comando alleato della NATO per la trasformazione concernente l'impiego di un ufficiale di collegamento svizzero, concluso il 15 dicembre 2016

Dipartimento federale delle finanze 6.1 Nove scambi di lettere bilaterali concernenti l'applicazione anticipata della Convenzione del Consiglio d'Europa e dell'OCSE sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, concluso tra la Svizzera e l'Australia, il Canada, la Repubblica di Corea, il Guernsey, l'Isola di Man, l'Islanda, il Giappone, il Jersey, la Norvegia 6.2 Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Germania relativo all'applicazione dell'articolo 26 paragrafi 5 e 6 della Convenzione dell'11 agosto 1971 tra la Svizzera e la Germania per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza, concluso il 21 dicembre 2016 6.3 Accordo tra la Svizzera e la Germania relativo all'applicazione dell'articolo 19 della Convenzione dell'11 agosto 1971 tra la Svizzera e la Germania per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza, concluso il 21 dicembre 2016 6.4 Accordo tra la Svizzera e l'Argentina concernente l'interpretazione della Convenzione del 20 marzo tra la Svizzera e l'Argentina per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, concluso il 16 novembre 2016 6.5 Accordo tra la Svizzera e l'Austria relativo all'abrogazione dell'Accordo del 13 aprile 2012 tra la Svizzera e l'Austria concernente la collaborazione in ambito di fiscalità e di mercati finanziari, concluso l'11 novembre 2016 6.6 Accordo tra la Svizzera e la Francia concernente le modalità di applicazione dell'articolo 28bis della Convenzione del 9 settembre 1966 tra la Svizzera e la Francia intesa ad evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e

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sulla sostanza nonché a prevenire la frode e l'evasione fiscale, concluso l'11 febbraio 2016 Accordo tra la Svizzera e il Regno Unito che abroga la Convenzione del 6 ottobre 2011 tra la Svizzera e il Regno Unito concernente la collaborazione in ambito fiscale nella versione modificata dal Protocollo del 20 marzo 2012, concluso il 14 novembre 2016 Accordo tra la Svizzera e l'Italia relativo all'istituzione di uffici a controlli nazionali abbinati nella stazione ferroviaria di Chiasso ed al controllo in corso di viaggio sulla tratta Lugano­Como, concluso il 24 novembre 2015 Accordo tra la Svizzera e l'Italia relativo all'istituzione di un ufficio a controlli nazionali abbinati al valico di Stabio/Gaggiolo, concluso il 24 novembre 2015 Accordo tra la Svizzera e il Liechtenstein relativo all'interpretazione del numero 2 lettera a clausola (iii) del Protocollo concernente l'articolo 4 della Convenzione del 10 luglio 2015 tra la Svizzera e il Liechtenstein per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, concluso il 18 maggio 2016 Accordo tra la Svizzera e il Liechtenstein relativo all'interpretazione del numero 5 del Protocollo concernente l'articolo 15 paragrafo 4 della Convenzione del 10 luglio 2015 tra la Svizzera e il Liechtenstein per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, concluso il 14 novembre 2016 Accordo tra la Svizzera e il Liechtenstein relativo all'interpretazione degli articoli 19 e 21 della Convenzione tra la Svizzera e il Liechtenstein per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, concluso il 25 novembre 2016 Accordo tra la Svizzera e i Paesi Bassi concernente l'applicazione della Convenzione del 26 febbraio 2010 tra la Svizzera e i Paesi Bassi per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e il relativo protocollo concernente i fondi d'investimento «FBI», i fondi comuni d'investimento «FCP» e le società d'investimento a capitale variabile «SICAV», concluso il 14 marzo 2016 Accordo tra la Svizzera e i Paesi Bassi concernente l'applicazione della Convenzione del 26 febbraio 2010 tra la Svizzera e i Paesi Bassi per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e il relativo protocollo concernente i fondi d'investimento contrattuali nei Paesi Bassi «FGR» e la società in accomandita

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svizzere per investimenti collettivi «SACol», concluso il 14 marzo 2016 7

Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca 7.1 Messaggio del 15 dicembre 2006 sul contributo della Svizzera alla riduzione delle disparità economiche e sociali nell'UE allargata, messaggio del 5 giugno 2009 sul contributo della Svizzera a favore della Bulgaria e della Romania per la riduzione delle disparità economiche e sociali nell'UE allargata e messaggio del 28 maggio 2014 concernente il contributo della Svizzera a favore della Croazia per la riduzione delle disparità economiche e sociali nell'UE allargata 7.2 Credito quadro Cooperazione per la transizione con gli Stati dell'Europa dell'Est e della CSI 7.3 Credito quadro Provvedimenti di politica economica e commerciale nell'ambito della cooperazione allo sviluppo 7.4 Altri trattati internazionali del Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca 7.4.1 Protocollo d'intesa tra la Svizzera, rappresentata dal DEFR, e l'Amministrazione nazionale di sicurezza sul lavoro della Cina concernente la cooperazione in materia di sicurezza e salute sul lavoro, concluso l'8 aprile 2016 7.4.2 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dal DEFR, e Cuba, rappresentata dal Ministero dell'economia e della pianificazione, concernente la conversione del debito cubano, concluso il 18 maggio 2016 7.4.3 Accordo tra la Svizzera e il Liechtenstein sulla promozione dell'innovazione fondata sulla scienza, concluso l'11 novembre 2016 7.4.4 Accordo tra la Svizzera e l'Associazione AAL mirante ad assicurare la partecipazione della Svizzera al Programma a sostegno di una vita autonoma e attiva (programma AAL) 2017­2020, concluso il 16 dicembre 2016 7.4.5 Accordo tra la Svizzera e il Segretariato di EUREKA mirante ad assicurare la partecipazione della Svizzera al programma Eurostars, concluso il 16 dicembre 2016 7.4.6 Accordo tra la Svizzera e Global Crop Diversity Trust concernente la concessione di fondi di dotazione, concluso il 24 agosto 2016 7.4.7 Protocollo d'intesa tra la Svizzera, rappresentata dal DEFR e dalla DSC, e l'OIL, rappresentata dall'Ufficio internazionale del lavoro, concernente la cooperazione internazionale allo sviluppo, concluso il 30 maggio 2016

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Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e della comunicazione 8.1 Accordo tra la Svizzera e l'Italia per il riconoscimento reciproco in materia di conversione di patenti di guida, concluso il 4 dicembre 2015 8.2 Protocollo d'intesa tra la Svizzera, rappresentata dalla Commissione federale dell'energia elettrica (ElCom), e l'UE, rappresentata dall'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER), concernente la partecipazione dell'ElCom al gruppo di lavoro Elettricità dell'ACER, concluso l'11 gennaio 2016 8.3 Convenzione tra la Svizzera, la Germania, il Liechtenstein e l'Austria concernente l'utilizzazione e il coordinamento delle frequenze nelle zone frontaliere per i sistemi terrestri di telefonia mobile destinati a fornire servizi di comunicazione elettronica nelle bande di frequenza 1920­1980 MHz/2110­2170 MHz, conclusa a Berna il 19 maggio 2016 8.4 Accordo tra le amministrazioni della Svizzera e della Francia concernente l'insediamento delle stazioni di base GSM/UMTS/LTE sui territori francese e svizzero, concluso il 28 giugno 2016 8.5 Accordo tra la Svizzera e il Liechtenstein sul controllo delle materie nucleari, concluso l'8 novembre 2016 8.6 Accordo multilaterale M 289 ai sensi della sezione 1.5.1 dell'allegato A dell'Accordo europeo relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose ADR, concernente il trasporto di materie trasportate a caldo per l'applicazione di demarcazioni stradali, concluso il 20 maggio 2016 8.7 Accordo multilaterale M 290 ai sensi della sezione 1.5.1 dell'allegato A dell'ADR, concernente il trasporto di animali infetti, concluso il 20 maggio 2016 8.8 Accordo multilaterale M 291 ai sensi della sezione 1.5.1 dell'allegato A dell'ADR, concernente l'istruzione d'imballaggio P 502 (n. ONU 1873), concluso il 20 maggio 2016 8.9 Accordo multilaterale M 292 ai sensi della sezione 1.5.1 dell'allegato A dell'ADR, concernente il trasporto di batterie al litio effettuato alle condizioni approvate dalle autorità competenti conformemente alla disposizione speciale 376, concluso il 5 febbraio 2016 8.10 Accordo multilaterale M 294 ai sensi della sezione 1.5.1 dell'allegato A dell'ADR, relativo al trasporto di prototipi di preproduzione di grandi insiemi di pile al litio ionico (n. ONU 3480), concluso il 20 maggio 2016

4062

4062

4063

4064

4065 4066

4067

4068

4069

4070

4071

3915

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8.11 Accordo multilaterale M 295 ai sensi della Sezione 1.5.1 dell'allegato A dell'ADR, relativo al trasporto di lotti composti di al massimo 100 pile e batterie o ai prototipi di preproduzione di pile e batterie, per quanto tali prototipi siano trasportati per essere testati (n. ONU 3090 ­ 3091 ­ 3480 ­ 3481), concluso il 20 maggio 2016 8.12 Accordo multilaterale M 296 ai sensi della sezione 1.5.1 dell'allegato A dell'ADR, relativo al trasporto di batterie al litio ibride contenenti nel contempo pile primarie al litio metallico e pile al litio ionico ricaricabili, concluso il 20 maggio 2016 8.13 Accordo multilaterale M 299 ai sensi della sezione 1.5.1 dell'allegato A dell'ADR, concernente il trasporto di diversi gas della classe 2 in recipienti DOT secondo il sottoparagrafo 1.1.4.2, concluso il 17 giugno 2016 9

Trattati internazionali concernenti il recepimento degli sviluppi dell'acquis di Schengen ovvero Dublino/Eurodac e altri accordi ad essi correlati 9.1 Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento del regolamento (UE) 2016/93 relativo all'abrogazione di alcuni atti dell'acquis di Schengen, concluso il 18 febbraio 2016 9.2 Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento del regolamento (UE) 2016/94 relativo all'abrogazione di alcuni atti dell'acquis di Schengen nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale, concluso il 18 febbraio 2016 9.3 Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione di esecuzione C(2016) 966 definitivo che modifica la decisione di esecuzione C(2013) 4914 che stabilisce l'elenco dei documenti di viaggio che consentono al titolare di attraversare le frontiere esterne, concluso il 24 marzo 2016 9.4 Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento del regolamento (UE) 2016/399 che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), concluso il 4 maggio 2016 9.5 Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione di esecuzione C(2016) 3347 definitivo che stabilisce l'elenco dei documenti giustificativi che i richiedenti il visto devono presentare in Iran, in Iraq e nella Federazione Russa, concluso il 7 luglio 2016 9.6 Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione di esecuzione C(2016) 5947 definitivo che stabilisce l'elenco dei documenti giustificativi che i richiedenti il visto devono presentare in Argentina, in Brasile, a Hong Kong e a Macao, nonché in Tanzania, concluso il 24 ottobre 2016

3916

4072

4073

4074

4075

4077

4078

4079

4080

4081

4082

FF 2017

9.7

9.8

9.9

9.10

9.11

9.12

9.13

9.14

9.15

Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione di esecuzione C(2016) 5927 definitivo che modifica la decisione di esecuzione C(2014) 6141 definitivo per quanto concerne l'elenco dei documenti giustificativi che i richiedenti il visto devono presentare in Algeria, concluso il 24 ottobre 2016 Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione di esecuzione (UE) 2016/1209 che sostituisce l'allegato della decisione di esecuzione 2013/115/UE riguardante il manuale SIRENE e altre disposizioni di attuazione del SIS II, concluso il 17 agosto 2016 Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione di esecuzione (UE) 2016/1345 relativa alle norme minime di qualità dei dati per le registrazioni di impronte digitali nel SIS II, concluso il 2 settembre 2016 Scambio di note tra la Svizzera e la Germania concernente la rappresentanza reciproca nella procedura di rilascio dei visti, concluso il 24 maggio 2016 Scambio di note tra la Svizzera e la Finlandia concernente la rappresentanza nella procedura del rilascio dei visti, concluso il 4 maggio 2016 Scambio di note tra la Svizzera e la Francia concernente la rappresentanza nella procedura del rilascio dei visti, concluso il 30 maggio 2016 Accordo tra la Svizzera e la Lettonia concernente la rappresentanza reciproca nella procedura del rilascio dei visti, concluso il 14 luglio 2016 Scambio di note tra la Svizzera e il Portogallo concernente una rappresentanza nella procedura di rilascio dei visti, concluso il 18 febbraio 2016 Accordo tra la Svizzera e la Svezia concernente la rappresentanza nella procedura di rilascio dei visti, concluso il 16 novembre 2016

10 Rendiconto delle modifiche di trattati per dipartimento 10.1 Dipartimento federale degli affari esteri 10.2 Dipartimento federale dell'interno 10.3 Dipartimento federale di giustizia e polizia 10.4 Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport 10.5 Dipartimento federale delle finanze 10.6 Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca 10.7 Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e della comunicazione

4083

4084

4085

4086

4087

4088

4089

4090 4091 4092 4092 4127 4128 4132 4133 4135 4154 3917

FF 2017

Abbreviazioni AAS

ACNUDU ADD

AELS AIEA AIS ASEAN BERS BIRS BIS BM CE CICR CSI DATEC DDIP DDPS DFAE DFGP DOI DPS DSC DSU Europol FAO

3918

Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea, riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (Accordo di associazione a Schengen; RS 0.362.31) Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti dell'uomo Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera (Accordo di associazione a Dublino; RS 0.142.392.68) Associazione europea di libero scambio Agenzia internazionale per l'energia atomica Associazione internazionale di sviluppo (International Development Association) Associazione delle Nazioni dell'Asia Sudorientale Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (European Bank for Reconstruction and Development) Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (International Bank for Reconstruction and Development IBRD) Banca interamericana di sviluppo Banca mondiale Comunità europea Comitato Internazionale della Croce Rossa Comunità degli Stati indipendenti Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni Direzione del diritto internazionale pubblico Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport Dipartimento federale degli affari esteri Dipartimento federale di giustizia e polizia Divisione Nazioni Unite e organizzazioni internazionali del DFAE Divisione Politica di sicurezza del DFAE Direzione dello sviluppo e della cooperazione Divisione Sicurezza umana del DFAE Ufficio europeo di polizia Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (Food and Agricultural Organisation of the United Nations)

FF 2017

FMI IDB ITC LAgr LCStr LFerr LFSP LM LNA LOGA LPRI LSO LStat LStr NATO OCHA OCSE OHCHR OIF OIL OIM OMC OMM OMS ONG ONOG OSCE PAM PMI SECO

Fondo monetario internazionale Banca interamericana di sviluppo International Trade Centre Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (RS 910.1) Legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale (RS 741.01) Legge federale del 20 dicembre 1957 sulle ferrovie (RS 742.010) Legge federale del 21 giugno 1991 sulla pesca (RS 923.0) Legge federale del 3 febbraio 1995 sull'esercito e sull'amministrazione militare (RS 510.10) Legge federale del 21 dicembre 1948 sulla navigazione aerea (RS 748.0) Legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (RS 172.010) Legge federale del 14 dicembre 2012 sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (RS 420.1) Legge federale del 22 giugno 2007 sullo Stato ospite (RS 192.12) Legge del 9 ottobre 1992 sulla statistica federale (RS 431.01) Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (RS 142.20) Organizzazione del Trattato dell'Atlantico del Nord (North Atlantic Treaty Organization) Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (Office for the Coordination of Humanitarian Affairs) Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (Organisation for Economic Co-Operation and Development) Ufficio dell'Alto commissariato dell'ONU per i diritti dell'uomo (Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights) Organizzazione internazionale della francofonia Organizzazione internazionale del lavoro (International Labour Organisation) Organizzazione internazionale per le migrazioni Organizzazione mondiale del commercio (World Trade Organisation) Organizzazione meteorologica mondiale Organizzazione mondiale della sanità (World Health Organisation) Organizzazione non governativa Ufficio delle Nazioni Unite di Ginevra Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa Programma alimentare mondiale (World Food Programme) Piccole e medie imprese Segreteria di Stato dell'economia 3919

FF 2017

SFI UE UNAIDS UNCCD UNCTAD UNDP UNDPA UNESCO UNFPA UNHAS UNHCR UNICEF UNIDIR UNIDO UNITAR UNO UNODA UNODC UNOOSA UNOPS UNRISD UNRWA WEF

3920

Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali Unione europea Programma delle Nazioni Unite per l'HIV/Aids Convenzione delle Nazioni Unite per la lotta alla desertificazione Conferenza delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo (United Nations Conference on Trade and Development) Programma di sviluppo delle Nazioni Unite (United Nations Development Programme) Dipartimento degli affari politici delle Nazioni Unite (United Nations Department of Political Affairs) Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation) Fondo delle Nazioni Unite per la popolazione (United Nations Population Fund) Servizio aereo umanitario delle Nazioni Unite (United Nations Humanitarian Air Service) Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (United Nations High Commissioner for Refugees) Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia (United Nations Children's Fund) Istituto delle Nazioni Unite per la ricerca sul disarmo Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale (United Nations Industrial Development Organisation) Istituto delle Nazioni Unite per la formazione e la ricerca (United Nations Institute for Training and Research) Organizzazione delle Nazioni Unite (United Nations Organization) Ufficio per gli affari del disarmo delle Nazioni Unite (United Nations Office of Disarmament Affairs) Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine (UN Office on Drugs and Crime) Ufficio delle Nazioni Unite per gli affari dello spazio extra-atmosferico (United Nations Office for Outer Space Affairs) Ufficio delle Nazioni Unite per i servizi ed i progetti Istituto di ricerca delle Nazioni Unite per lo sviluppo sociale (United Nations Research Institute for Social Development) Agenzia delle Nazioni Unite per il Soccorso e l'Occupazione dei profughi palestinesi nel Vicino Oriente (United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East) Forum economico mondiale (World Economic Forum)

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Rapporto 1

Introduzione

Conformemente all'articolo 48a capoverso 2 della legge del 21 marzo 1997 sul l'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA) 1, il nostro Collegio riferisce ogni anno all'Assemblea federale sui trattati che ha concluso e su quelli conclusi dai dipartimenti, dagli aggruppamenti o dagli uffici federali. Il presente rapporto menziona gli accordi conclusi nel 2016 che non sottostanno all'approvazione delle Camere federali e che la Svizzera ha firmato senza riserva di ratifica, ratificato, approvato o ai quali ha aderito. Sono pure inclusi i trattati applicati provvisoriamente.

Il presente rapporto menziona inoltre, separatamente e in forma sinottica, le modifiche dei trattati esistenti concluse durante l'anno in rassegna. Tali modifiche (che possono assumere la forma di protocolli, scambi di note, scambi di lettere, decisioni di organi istituiti dai trattati quali le commissioni miste ecc.) devono altresì comparire nel rapporto in virtù dell'articolo 48a capoverso 2 LOGA, sempre che siano state concluse dal nostro Collegio, da un dipartimento, da un aggruppamento o da un ufficio nella propria competenza.

I trattati conclusi in copia in ambiti importanti (p. es. cooperazione allo sviluppo) sono classificati per tema e preceduti da un'introduzione che illustra il contesto politico in cui si iscrive la nostra azione nell'ambito in questione. I trattati di cooperazione allo sviluppo sono inoltre classificati in funzione dei messaggi del Consiglio federale su cui si fondano.

Nel presente rapporto figurano inoltre gli sviluppi dell'acquis di Schengen e di Dublino/Eurodac che abbiamo approvato in quanto trattati. Al fine di agevolare la lettura, sono classificati in un capitolo specifico tra i nuovi trattati e le modifiche.

Il rapporto del 25 maggio 20162 sui trattati internazionali conclusi nel 2015 non ha sollevato, nella sua discussione in Parlamento, alcuna critica sul suo contenuto né sulla sua forma. Tuttavia, dando seguito ad alcune obiezioni in ragione del volume del rapporto, da quest'anno abbiamo deciso di migliorarne la visione d'insieme con una presentazione leggermente modificata. Per le categorie che riuniscono un grande numero di trattati di natura assai tecnica, questi ultimi sono nuovamente enumerati all'interno di una tabella che ne illustra, in modo relativamente succinto,
i partner, il contenuto, la data di conclusione e i costi, senza particolare menzione dei motivi che hanno portato alla loro conclusione, né delle modalità di entrata in vigore e di denuncia.

1 2

RS 172.010 FF 2016 4773

3921

FF 2017

La seguente tabella illustra l'evoluzione quantitativa dei trattati, suddivisi secondo i capitoli del rapporto, rispetto all'anno scorso: Capitolo

2

Trattati del DFAE Coesione Cooperazione con i Paesi dell'Est Cooperazione con i Paesi del Sud Aiuto umanitario Promozione civile della pace e sicurezza umana Accordi concernenti l'accesso al mercato del lavoro delle persone che accompagnano i membri delle missioni diplomatiche, dei posti consolari e delle missioni permanenti Accordi concernenti la rappresentanza nella procedura di rilascio dei visti Altri trattati internazionali del DFAE Trattati del DFI Trattati del DFGP Trattati del DDPS Trattati del DFF Trattati del DEFR Coesione Cooperazione con i Paesi dell'Est Cooperazione con i Paesi del Sud Altri trattati del DEFR Trattati del DATEC Schengen e Dublino/Eurodac

2.1 2.2 2.3 2.4 2.5

2.6 2.7 3 4 5 6 7 7.1 7.2 7.3 7.4 8 9 Totale

3

4

2015

2016

2 31 (7) 3 150 (10) 110 (19) 55 (1)

0 23 (5) 4 128 (6) 91 (3) 57 (2)

1

3 (2)

12

6

30 3 10 27 3

31 4 18 18 14

15 7 44 5 15 6

2 9 28 7 13 9

526

461

Le cifre tra parentesi indicano gli accordi del 2014 che, per ragioni di tempo, non è stato possibile considerare nel rapporto del 2014 e che sono ora conteggiati nel rapporto 2015.

Le cifre tra parentesi indicano gli accordi del 2015 che, per ragioni di tempo, non è stato possibile considerare nel rapporto del 2015 e che sono ora conteggiati nel rapporto 2016.

3922

FF 2017

Modifiche di trattati 10.1

DFAE

215(11)

209 (11)

10.2 10.3

DFI

5

2

DFGP

7

7

10.4

DDPS

3

2

10.5

DFF

1

6

10.6

DEFR

97

107

10.7

DATEC

18

19

346

352

Totale

Sulla base del rapporto, il Parlamento può esaminare, per ogni trattato e per ogni emendamento di trattato concluso, se rientrano effettivamente nella nostra competenza. Qualora ritenga che, in virtù della legge, detta conclusione non rientri nella competenza esclusiva del Consiglio federale ma necessiti dell'approvazione del Parlamento, quest'ultimo può incaricarci, mediante una mozione, di sottoporglielo successivamente affinché lo esamini secondo la procedura ordinaria. Il nostro Collegio ha pertanto la possibilità di presentare per approvazione il trattato o l'emendamento all'Assemblea federale nell'ambito di un messaggio separato o di denunciarli per la scadenza più vicina, sempre che siano ancora in vigore. L'approvazione a posteriori di un trattato da parte dell'Assemblea federale non comporta la sospensione della sua applicazione. Il trattato in questione rimane applicabile durante la procedura parlamentare. Nel caso in cui il trattato non sia approvato, il nostro Collegio deve denunciarlo per la scadenza più vicina.

Il rapporto è articolato in linea di massima in funzione delle competenze materiali di ogni dipartimento e dei suoi uffici o servizi competenti. La parte che illustra i nuovi trattati conclusi è strutturata nel modo seguente: 1)

per le categorie che comprendono un grande numero di trattati, sotto forma di tabelle, indipendenti in funzione delle base legale della conclusione, che ne illustrano, in modo relativamente succinto, i partner, il contenuto, la data di conclusione e i costi; e

2)

per le altre categorie, secondo la struttura seguente:

A.

Contenuto: breve presentazione del contenuto del trattato.

B.

Motivi: esposizione dei motivi che hanno portato alla conclusione del trattato.

C.

Conseguenze finanziarie: indicazione dei costi derivanti dall'attuazione del trattato. Per i trattati nel settore della cooperazione allo sviluppo viene precisato se i fondi utilizzati fanno parte dell'aiuto pubblico allo sviluppo.

3923

FF 2017

D.

Base legale: indicazione della base legale su cui si fonda la competenza di concludere il trattato del Consiglio federale, dell'aggruppamento o dell'ufficio.

E.

Entrata in vigore e modalità di denuncia: indicazione dell'entrata in vigore del trattato (che non corrisponde necessariamente alla data della sua conclusione), eventualmente della durata di validità o delle possibilità di denuncia. Eventuale indicazione relativa a una pubblicazione a posteriori del trattato nel caso in cui, per ragioni legate alle scadenze, non è stato possibile menzionarlo nel rapporto dell'anno precedente.

3924

FF 2017

2

Dipartimento federale degli affari esteri

2.1

Credito quadro Cooperazione per la transizione con gli Stati dell'Europa dell'Est e della CSI5 Introduzione

La cooperazione internazionale svizzera mira in primo luogo a favorire uno sviluppo sostenibile mondiale allo scopo di ridurre la povertà e i rischi globali. La cooperazione con i Paesi dell'Europa dell'Est e della CSI si prefigge di sostenere principalmente la transizione verso sistemi retti dalla democrazia e l'economia di mercato in cinque Paesi dei Balcani occidentali e tre regioni della ex Unione sovietica (Asia centrale, Caucaso meridionale nonché Moldavia e Ucraina). L'aiuto alla transizione svizzero è attuato dalla DSC e dalla SECO. La DSC sostiene la decentralizzazione, il buongoverno e l'accesso delle popolazioni svantaggiate a servizi di consulenza legale e a servizi sociali. Promuove la riforma dei sistemi di salute pubblica e di approvvigionamento idrico decentralizzato, l'integrazione dei giovani nel mercato del lavoro e lo sviluppo delle catene di valore (filiere) al fine di permettere soprattutto alle popolazioni povere e rurali di accedere al mercato. Cambiamento climatico e migrazione sono altresì temi dell'aiuto alla transizione. La cooperazione mira a sostenere gli sforzi intrapresi dai Governi, dagli attori della società civile e dall'economia privata per superare i problemi legati alla transizione.

5

FF 2012 2313

3925

FF 2017

Accordi conclusi sulla base dell'articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 20066 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est Aiuto pubblico allo sviluppo N°

Parte contraente

Oggetto

Data della conclusione

Ripercussioni finanziarie

1.

Albania

Progetto «LëvizAlbania»: rafforzare la democrazia a livello locale, sostenendo diversi fattori di cambiamento. Attuato con il concorso di attori della società civile.

21.12.2015

6 milioni di franchi

2.

Albania

Assistenza tecnica allo sviluppo regionale (fase 2 di transizione)

23.12 2015

200 000 franchi

3.

Albania

Promuovere le scienze sociali attive e reattive (fase 1)

20.07.2016

1,9 milioni di franchi

4.

Kosovo

Progetto di realizzazione di un sistema sanitario accessibile e di qualità

29.04.2016

7 milioni di franchi

5.

Kosovo

Psichiatria clinica e psicoterapia

29.04.2016

600 000 franchi

6.

Moldavia

Approvvigionamento idrico e depurazione delle acque reflue in Moldavia

27.04.2016

6,93 milioni di franchi

7.

Moldavia

Progetto di rafforzamento del quadro istituzionale della gestione delle risorse idriche

13.05.2016

3,815 milioni di franchi

8.

Moldavia

Migrazione integrata e sviluppo locale

17.05.2016

6,961 milioni di franchi

9.

Uzbekistan

Gestione delle risorse idriche (Fondo internazionale per la salvaguardia del mare di Aral)

16.08.2016

2,66 milioni di dollari americani

10.

Serbia

Sostegno dell'attuazione del piano d'azione per una riforma dell'amministrazione pubblica e dell'amministrazione locale che si iscrive in una strategia per gli anni 2016­2019

19.05.2016

450 000 franchi

11.

Tagikistan

Riforma della formazione iniziale in medicina

22.08.2016

5,44 milioni di franchi

12.

FAO

Miglioramento dei metodi di valutazione dei bisogni post-catastrofi in Bosnia ed Erzegovina

08.11.2016

38 470 dollari americani

13.

FNUAP

Sviluppo di una politica dell'anzianità in Bosnia ed Erzegovina

05.08.2016

18 471 dollari americani

6

RS 974.1

3926

FF 2017



Parte contraente

Oggetto

Data della conclusione

Ripercussioni finanziarie

14.

FNUAP

Formazioni in materia di salute sessuale e della riproduzione in situazioni di urgenza in Bosnia ed Erzegovina

14.10.2016

22 400 dollari americani

15.

OMS

Prevenzione delle malattie non trasmissibili e promozione della salute in Ucraina

27.05.2015

3,75 milioni di dollari americani

16.

OMS

Sostegno all'instaurazione di un dialogo sulla salute pubblica e al miglioramento della riforma del settore sanitario in Ucraina

27.11.2015

2 milioni di dollari americani

17.

PNUS

Rafforzare la fiducia nel sistema sanitario in Transnistria in Moldavia

03.03.2016

2,350 milioni di franchi

18.

PNUS

Sostegno all'attuazione della gestione pubblica delle risorse idriche nel quadro della riforma del settore idrico in Tagikistan

14.03.2016

360 000 franchi

19.

PNUS

Ripristino del buongoverno e promozione di una riconciliazione tra le comunità locali colpite dal conflitto della regione del Donbass in Ucraina

24.04.2015

1,661 milioni di dollari americani

20.

PNUS

Buongoverno ambientale ed economico a livello comunale; migliorare i processi gestionali e politici di 20 Comuni scelti.

27.05.2016

11,45 milioni di franchi

21.

PNUS

Conferimento di responsabilità ai consiglio municipali in Macedonia

27.07.2016

3,361 milioni di franchi

22.

PNUS

Migliorare l'accesso alla giustizia dei gruppi di popolazione sfavoriti e marginalizzati in Tagikistan

30.11.2016

4,333 milioni di dollari americani

23.

UNICEF

Promuovere la stabilità dei sistemi di assicurazione sociale e di educazione in Bosnia ed Erzegovina

13.10.2016

41 274 dollari americani

3927

FF 2017

2.2

Credito quadro Cooperazione tecnica e aiuto finanziario a favore dei Paesi in sviluppo7 Introduzione

La cooperazione internazionale svizzera mira in primo luogo a favorire uno sviluppo sostenibile mondiale che consenta di ridurre la povertà e i rischi globali. La cooperazione allo sviluppo della DSC concentra i propri sforzi nelle regioni del mondo più povere in Africa, Asia, America latina e nel Medio Oriente. Sostiene gli sforzi dei Paesi poveri e fragili e delle loro popolazioni nel superare i loro problemi di povertà e di sviluppo. Questo impegno nei contesti fragili è intensificato in modo significativo per contribuire al superamento dei conflitti o delle crisi e per prevenirne altre, in modo da permettere agli Stati e alle regioni interessate di stabilizzarsi e assicurare il loro sviluppo. I programmi di sviluppo realizzati dalla DSC si concentrano sui temi seguenti: 1. Gestione dei conflitti e resistenza alle crisi, 2. Sanità, 3. Risorse idriche, 4. Istruzione elementare e formazione professionale, 5. Agricoltura e sicurezza alimentare, 6. Settore privato e servizi finanziari, 7. Riforma dello Stato, amministrazione locale e partecipazione dei cittadini, 8. Mutamenti climatici, 9. Migrazione. I programmi globali a orientamento tematico si prefiggono di dare una risposta mirata alle sfide mondiali. La Svizzera sostiene inoltre finanziariamente organizzazioni multilaterali per lo sviluppo che promuovono al meglio i suoi obiettivi e interessi nella lotta alla povertà e all'ingiustizia nei Paesi in sviluppo, e mantiene una presenza attiva in seno agli organi direttivi e di vigilanza di tali organizzazioni.

7

FF 2012 2218

3928

FF 2017

Accordi conclusi sulla base dell'articolo 10 della legge federale del 19 marzo 19768 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali Aiuto pubblico allo sviluppo N°

Parte contraente

Oggetto

Data di conclusione

Ripercussioni finanziarie

1.

Afghanistan

Costruzione, risanamento e manutenzione di strade ad alta intensità di manodopera, fase 2

25.10.2016

8,7 milioni di franchi

2.

Benin

Programma di rafforzamento delle capacità d'azione delle donne

29.07.2016

3,8 milioni di franchi

3.

Benin

Programma di sostegno al settore dello sviluppo nei dipartimenti del Borgou e dell'Alibori, fase 2

29.07.2016

9,95 milioni di franchi

4.

Benin

Finanziamento di uno studio sul punto della situazione relativo all'impiego dei quadri di risultati da parte dei partner allo sviluppo

13.09.2016

10 000 franchi

5.

Benin

Programma impostato sull'obbligo di rendiconto

17.10.2016

6,1 milioni di franchi

6.

Benin

Fondo di sostegno allo sviluppo dei Comuni

17.10.2016

7,1 milioni di franchi

7.

Benin

Sostegno al rafforzamento del 17.10.2016 quadro strategico e organizzativo di gestione di migrazione/diaspora e sviluppo

158 858 franchi

8.

Benin

Contributo a beneficio del Fondo di sostegno dei Comuni e della Segreteria permanente della Commissione nazionale delle finanze locali

31.10.2016

7,1 milioni di franchi

9.

Benin

Sostegno all'elaborazione del Piano settoriale dell'educazione 2016­2025

08.11.2016

300 000 franchi

10.

Benin

Programma di sostegno alla 23.12.2016 gestione decentralizzata dell'alfabetizzazione

4,78 milioni di franchi

11.

Bolivia

Gestione ambientale municipale

05.10.2015

Nessuna

12.

Bolivia

Progetto Biocultura, nel quadro del rafforzamento istituzionale

15.01.2016

570 000 franchi

8

RS 974.0

3929

FF 2017



Parte contraente

Oggetto

Data di conclusione

Ripercussioni finanziarie

13.

Bolivia

Programma d'innovazione continua ­ Messa a disposizione di due specialisti, fase 4

01.03.2016

148 000 franchi

14.

Bolivia

Formazione professionale specia- 13.05.2016 lizzata

120 530 franchi

15.

Bolivia

Organizzazione del ministero della pianificazione e dello sviluppo nonché degli archivi centrali del sotto-ministero dell'investimento pubblico e dei finanziamenti esterni

01.07.2016

55 300 franchi

16.

Bolivia

Preservazione dei monumenti archeologici e culturali di Culli Culli (Tama Chullpa), Qiwaya e Cóndor Amaya

14.09.2016

145 000 franchi

17.

Burkina Faso

Programma «Credito Globale ­ Lotta contro la povertà»

05.04.2016

2 milioni di franchi

18.

Burkina Faso

Programma di sostegno al settore della cultura

05.04.2016

2 milioni di franchi

19.

Burkina Faso

Trasporto e sviluppo delle infrastrutture urbane

07.07.2016

7 milioni di franchi

20.

Cambogia

Contributo a una campagna orga- 24.02.2016 nizzata in occasione della Giornata internazionale della donna 2016

10 000 dollari americani

21.

Cambogia

Accordo quadro a fini di sostegno tecnico, finanziario, economico e umanitario

15.03.2016

Nessuna

22.

Cina

Accademia estiva 2016 per l'analisi multidimensionale della povertà

20.07.2016

15 000 dollari americani

23.

Francia

Programma di sostegno alla qualità dell'educazione formale in Niger

05.08.2016

4,161 milioni di euro

24.

Laos

Contributo al fondo di lotta contro la povertà

25.11.2016

18 milioni di dollari americani

25.

Lussemburgo

Buongoverno fondiario nella regione del Mekong

16.12.2016

1 milione di euro

26.

Lussemburgo

Miglioramento delle competenze generali lavorative nel settore del turismo, con particolare accento sui giovani sfavoriti nel Laos

03.08.2016

7,5 milioni di euro

3930

FF 2017



Parte contraente

Oggetto

Data di conclusione

Ripercussioni finanziarie

27.

Mali

Programma di sostegno alle economie locali del delta interno del Niger

22.01.2016

9,445 milioni di franchi

28.

Mali

Programma di sviluppo sociale in ambito urbano di Koutiala

22.01.2016

2 milioni di franchi

29.

Marocco

Delega a uno specialista svizzero: 19.01.2015 sostegno all'elaborazione di una strategia nazionale di gestione integrata dei rischi naturali (secondment) finanziato dalla BM

30.

Mongolia

Formazione professionale, fase 2

16.03.2016

2,4 milioni di franchi

31.

Mongolia

Produzione integrativa e sostenibile e commercializzazione di prodotti ortofrutticoli

25.04.2016

5 milioni di franchi

32.

Mozambico

Contributo al Fondo comune per il programma nazionale di approvvigionamento idrico e le strutture igienico-sanitarie in ambito rurale

15.09.2016

900 000 franchi

33.

Nepal

Miglioramento delle competenze professionali ai fini di un impiego stabile e un maggior reddito

20.01.2016

9,8 milioni di franchi

34.

Nepal

Sviluppo del servizio agricolo e sviluppo dei mercati agricoli

20.01.2016

18,34 milioni di franchi (risp. 9,59 e 8,75 mio. fr.)

35.

Nepal

Infrastrutture decentralizzate e basi della vita rurale

25.04.2016

5,7 milioni di franchi

36.

Nepal

Ponti carrozzabili su strade di campagna

13.05.2016

3,5 milioni di franchi

37.

Nepal

Scuola tecnica Dolakha Jiri: ricostruzione successiva al terremoto

04.08.2016

1 milione di franchi

38.

Nicaragua

Rafforzamento del sistema di ricerca e di innovazione agricole (2015­2017)

07.12.2015

1 milione di dollari americani

39.

Nicaragua

Programma di gestione comune del bacino idrografico del fiume Dipilto (2016­2019)

22.12.2015

6,7 milioni di dollari americani

40.

Nicaragua

Sostegno diretto agli investimenti comunali (2016­2018)

19.02.2016

480 000 dollari americani

3931

FF 2017



Parte contraente

Oggetto

Data di conclusione

Ripercussioni finanziarie

41.

Nicaragua

Programma ambientale di prevenzione delle catastrofi e di adattamento al cambiamento climatico

28.07.2016

950 000 dollari americani

42.

Nicaragua

Innovazione e diffusione di tecnologie che consentano l'adattamento dell'agricoltura al cambiamento climatico a favore delle famiglie e dei piccoli contadini

29.09.2016

8,75 milioni di dollari americani

43.

Nicaragua

Sviluppo economico territoriale 03.10.2016 a favore di microimprese e imprese a carattere familiare situate in dieci amministrazioni locali della regione Las Segovias (2016­2020)

5 milioni di dollari americani

44.

Niger

Programma di sostegno al dispositivo nazionale di prevenzione e gestione delle catastrofi e delle crisi alimentari, fase 5

04.10.2016

10 milioni di franchi

45.

Regno Unito

Contributo alle attività condotte nel Sudan del Sud nel settore della promozione della pace e della riconciliazione

11.11.2016

400 000 franchi

46.

Ruanda

Progetto di formazione profes27.07.2016 sionale nella regione dei Grandi Laghi, fase 2, 2016­2019, estensione del programma al fine di includere il Burundi e il Sud Kivu (Repubblica democratica del Congo)

7,5 milioni di franchi

47.

Svezia

Esame istituzionale indipendente inter pares dell'integrazione delle rappresentanze svizzere all'estero

10.11.2016

30 000 franchi

48.

Ciad

Programma di promozione 29.07.2016 delle mutue sanitarie - «Promozione di una rete di mutue sanitarie nelle regioni del Logone Orientale, di Mandoul, di Mayo-Kebbi Ovest, di Mayo-Kebbi Est e di Moyen-Chari»

1,89 milioni di euro

49.

Tunisia

Programma di formazione professionale

9,6 milioni di franchi

50.

Vietnam

Gestione comunitaria nelle pro19.01.2016 vince pilota degli «obiettivi specifici nazionali» dal titolo «Nuovo sviluppo rurale, 2016­2020»

3932

18.07.2016

180 000 dollari americani

FF 2017



Parte contraente

Oggetto

Data di conclusione

Ripercussioni finanziarie

51.

Agenzia di aiuto allo sviluppo degli Stati Uniti d'America

Programma d'aiuto ai processi elettorali in Niger

19.01.2016

900 000 franchi

52.

AIS

Contributo al Fondo multilaterale per la «Ricostruzione di case d'abitazione antisismiche in seguito al terremoto in Nepal»

17.11.2016

4,5 milioni di franchi

53.

Banca africana di sviluppo

Contributo all'Associazione per 12.05.2016 lo sviluppo dell'istruzione in Africa, finalizzato dall'attuazione del suo piano di azione nel 2016­2017

1,4 milione di franchi

54.

OCHA

Sostegno in favore delle persone colpite dalla crisi umanitaria in Etiopia

08.03.2016

1 milione di franchi

55.

BIS

Contributo al programma relativo al Fondo multilaterale per la sicurezza dei cittadini in America latina e nei Caraibi

03.12.2015

1,4 milioni di franchi

56.

BIS

Programma di promozione della coesistenza civile e della sicurezza pubblica in Honduras

16.05.2016

5,4 milioni di dollari americani

57.

Bioversity International

Contributo a uno studio di fattibilità relativo all'istituzione di una banca mondiale di crioconservazione di materiali fitogenetici (banani e patate)

22.12.2016

50 000 franchi

58.

BIRS

Accelerare lo sviluppo delle 17.10.2016 amministrazioni locali per migliorare le prestazioni di servizi in Bangladesh

3,95 milioni di franchi

59.

ECOWAS

Sostegno del meccanismo regio- 20.06.2016 nale di monitoraggio della libera circolazione di veicoli di trasporto per persone e beni nella regione

700 000 dollari americani

60.

UNECE

Sostegno alla cooperazione in 09.08.2016 materia di acque transfrontaliere in quanto Stato Parte alla Convenzione del 17 marzo 1992 sulla protezione e l'utilizzazione dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali9

1,284 milioni di dollari americani

9

RS 0.814.20

3933

FF 2017



Parte contraente

Oggetto

Data di conclusione

Ripercussioni finanziarie

61.

Centro internazionale per lo sviluppo delle politiche migratorie

Rete di città nel Mediterraneo ­ Migrazione di città in città

20.05.2016

280 000 euro

62.

Centro per il controllo democratico delle Forze Armate (DCAF)

Contributo al Forum organizzato 29.01.2016 in Cambogia in occasione del 10° anniversario del Centro, il 15 e 16 settembre 2016, sul consolidamento del parlamento nel buongoverno del settore della sicurezza degli Stati membri dell'ASEAN

37 863 franchi

63.

FAO

Sostegno allo sviluppo delle capacità dello Stato palestinese ­ misure sanitarie e fitosanitarie

2 milioni di franchi

64.

FAO

Produzione integrativa e sosteni- 06.10.2016 bile e commercializzazione di prodotti ortofrutticoli in Mongolia

400 000 franchi

65.

FAO

Valutazione della gestione integrata del ciclo dell'acqua in Libano

09.10.2015

99 238 dollari americani

66.

UNFPA

Violenza di genere in Nepal

15.02.2016

2,96 milioni di franchi

67.

UNFPA

Violenza di genere in Mongolia (in particolare la violenza domestica)

24.06.2016

4,307 milioni di dollari americani

68.

UNFPA

Rafforzamento delle istituzioni 19.08.2016 (polizia, ministeri, autorità giudiziarie e sistema sanitario) in favore delle donne «Bolivia ­ Una vita senza violenza»

1,03 milioni di franchi

69.

UNFPA

Contributo al finanziamento della 3a inchiesta demografica e sulla salute nel Burundi

02.11.2016

100 000 dollari americani

70.

OHCHR

I diritti umani prima di tutto

15.06.2016

900 000 franchi

71.

Istituto internazionale di ricerca sul riso

Ottimizzare i sistemi di produzione risicola in Asia

07.12.2016

4,18 milioni di franchi

72.

OCSE

Sostegno al piano d'azione 2016­2018 per il rafforzamento dei punti di contatto nazionali

26.01.2016

220 000 franchi

73.

OCSE

Collegamento tra comportamento responsabile delle imprese e il contributo del settore privato all'Agenda 2030

06.12.2016

97 000 franchi

3934

11.01.2016

FF 2017



Parte contraente

Oggetto

Data di conclusione

Ripercussioni finanziarie

74.

OIM

Contributo a uno studio sui canali di reclutamento informali di lavoratori migranti

20.05.2016

50 000 franchi

75.

OIM

Progetto sulla vita dei migranti nell'Africa australe

28.07.2016

80 000 dollari americani

76.

OIM

Sostegno alla presidenza bangladese del Forum mondiale sulla migrazione e lo sviluppo 2016

01.09.2016

93 092 franchi

77.

OIM

Monitoraggio delle migrazioni forzate registrate in Mozambico a causa del conflitto e delle catastrofi legate al cambiamento climatico

01.11.2016

251 236 dollari americani

78.

OIL

Attuazione della politica migra23.03.2016 toria per il lavoro dignitoso dei lavoratori migranti in Bangladesh

3,467 milioni di dollari americani

79.

OIL

Promuovere condizioni di 06.04.2016 lavoro dignitose, la prosperità e la sicurezza giuridica dei migranti, in applicazione della politica dello Sri Lanka sulla migrazione per motivi di lavoro

1,5 milioni di franchi

80.

OIL

Contributo alle attività di ricerca 14.07.2016 e alle iniziative volte a promuovere strategie di gestione dei movimenti migratori misti in Giordania

219 559 dollari americani

81.

OMM

Meccanismo mondiale di sostegno all'idrometria

12.09.2016

2,775 milioni di franchi

82.

OMS

Contributo 2016 all'organizzazione e a tre dei suoi programmi speciali (riproduzione umana, malattie tropicali, eradicazione della poliomielite)

15.06.2016

5,9 milioni di franchi

83.

OMS

Contributo alla realizzazione di progetti di «Ricerca e sviluppo di prodotti innovativi contro le malattie tropicali trascurate», in particolare diagnostiche, vaccini e/o terapie

07.09.2016

165 000 franchi

84.

OMS

Progetto volto a coordinare e a 16.12.2016 sostenere una reazione nazionale all'esplosione di un camion cisterna nel villaggio di Capirizange (provincia di Tete, Mozambico)

71 026 franchi

85.

UN Women

Contributo alla presidenza del Gruppo mondiale sulla migrazione

183 750 dollari americani

25.04.2016

3935

FF 2017



Parte contraente

Oggetto

86.

UN Women

Contributo per l'istituzione 13.09.2016 dell'Ufficio di collegamento a Ginevra per il periodo 2016­2018

897 976 dollari americani

87.

UN Women

Contributo al Fondo fiduciario speciale delle Nazioni Unite per l'eliminazione della violenza sulle donne

19.12.2016

3 milioni di franchi

88.

UNAIDS

Contributo generale al budget dell'organizzazione per il 2016

04.05.2016

10 milioni di franchi

89.

UNAIDS

Contributo a una visita in loco (Cina) del consiglio di coordinamento

09.05.2016

55 000 dollari americani

90.

UNAIDS

Contributo alla riunione ad alto 01.06.2016 livello sull'HIV/AIDS del 2016 a e alla 38 riunione del consiglio di coordinamento

95 000 dollari americani

91.

Commissione economica e sociale delle Nazioni Unite per l'Asia occidentale in Libano (CESAO)

Accordo provvisorio concernente lo studio indipendente sulle conseguenze umanitarie delle restrizioni imposte alla Siria e sul loro impatto sul futuro del Paese

22.02.2016

Nessuna

92.

Patto mondiale Contributo specifico all'attuadelle Nazioni zione della nuova strategia per il Unite periodo 2016-2020

07.12.2016

1,8 milioni di franchi

93.

PAM

Accesso alle popolazioni vulne27.01.2016 rabili in Niger mediante il sostegno del Servizio aereo umanitario delle Nazioni Unite (UNHAS)

2 milioni di franchi

94.

PAM

Contributo alla rete di gestione dei rischi in Africa

29.09.2016

2,105 milioni di dollari americani

95.

PAM

Sostegno all'UNHAS in Ciad

03.10.2016

700 000 franchi

96.

PAM

Studio di fattibilità relativo al 26.10.2016 programma di riduzione dei rischi per le economie domestiche in difficoltà nello Zimbabwe

58 019 dollari americani

97.

PAM

Progetto di sostegno alla sicurezza alimentare in Niger

06.12.2016

1 milioni di franchi

98.

PNUS

Partecipazione a un programma volto a rafforzare la società civile in Ruanda

16.02.2016

118 800 dollari americani

3936

Data di conclusione

Ripercussioni finanziarie

FF 2017



Parte contraente

Oggetto

Data di conclusione

Ripercussioni finanziarie

99.

PNUS

Sostegno al piano strategico della commissione nazionale dei diritti umani in Nepal

05.05.2016

700 000 franchi

100.

PNUS

Contributo specifico all'attuazione accelerata di un Obiettivo di sviluppo sostenibile per il periodo 2016-2019

23.05.2016

13,8 milioni di franchi

101.

PNUS

Progetto di decentralizzazione e buongoverno locale nella provincia di Khyber Pakhtunkhwa in Pakistan

21.06.2016

1,034 milioni di dollari americani

102.

PNUS

Contributo al progetto «Afghanistan ­ accesso alla giustizia»

31.07.2016

3,95 milioni di franchi

103.

PNUS

Progetto di promozione di uno 05.08.2016 sviluppo umano, inclusivo e sostenibile nella regione Asia-Pacifico e in Mongolia

90 000 dollari americani

104.

PNUS

Programma volto a rafforzare il coordinamento dei donatori in Ruanda

15.09.2016

750 000 dollari americani

105.

PNUS

Rafforzamento dei parlamenti locali in Mongolia

03.10.2016

3,135 milioni di franchi

106.

PNUS

Progetto «Baracoa se levanta», ricostruzione rapida e sicura di case di abitazione a Baracoa (Guantánamo), a seguito dell'uragano Matthew a Cuba

04.11.2016

452 381 euro

107.

PNUS

Miglioramento della sicurezza alimentare locale a Cuba

21.11.2016

2 milioni di franchi

108.

PNUS

Rafforzamento del buongoverno locale democratico in Myanmar

30.11.2016

310 000 franchi

109.

PNUS

Programma di sminamento attua- 02.12.2016 to dall'Autorità di azione contro le mine e di aiuto alle vittime della Cambogia (2016­2019), fase 3

3,5 milioni di dollari americani

110.

Segreteria generale del Sistema d'integrazione centramericano

Rafforzamento del Forum dell'America centrale e della Repubblica domenicana per l'acqua potabile e gli impianti sanitari per il periodo 2016­2017

162 000 dollari americani

03.11.2016

3937

FF 2017



Parte contraente

Oggetto

111.

UNESCO

Contributo al finanziamento 16.03.2016 della versione francese del Rapporto mondiale delle Nazioni Unite sulla valorizzazione delle risorse idriche del 2016 «L'eau et l'emploi»

26 432 dollari americani

112.

UNESCO

Progetto di buongoverno delle acque sotterranee nelle falde acquifere nel quadro dell'Agenda 2030

13.05.2016

1,88 milioni di franchi

113.

UNESCO

Elaborazione di un rapporto di sintesi e aggiornamento del modello di simulazione finanziaria per il settore dell'educazione in Benin

26.05.2016

96 050 dollari americani

114.

UNESCO

Progetto di inventariazione e di 01.07.2016 documentazione della collezione del Museo archeologico di Taxila in Pakistan; aspetto culturale in occasione dei 50 anni di cooperazione allo sviluppo tra la Svizzera e il Pakistan

127 690 dollari americani

115.

UNESCO

Salvaguardia della gestione appli- 28.11.2016 cata delle risorse idriche nella regione autonoma del Kurdistan iracheno

1,042 milioni di dollari americani

116.

UNESCO

Contributo al Rapporto mondiale di monitoraggio dell'educazione

21.12.2016

1,5 milioni di franchi

117.

UNICEF

Contributo a uno studio sulla situazione dei bambini bisognosi di protezione a Gerusalemme Est

14.05.2016

47 500 franchi

118.

UNICEF

Fondo per la protezione 17.07.2016 dell'infanzia ­ per il piano d'azione destinato agli orfani e ad altri bambini bisognosi di protezione nello Zimbabwe contagiati dal virus HIV/AIDS

8,7 milioni di franchi

119.

UNICEF

Indagine a proposito degli indicatori sociali in Laos

08.08.2016

100 000 dollari americani

120.

UNICEF

Miglioramento della pianifica27.09.2016 zione e del processo decisionale, entrambi fondati su dati empirici, concernente l'approvvigionamento idrico e l'igiene nelle scuole e nelle scuole dell'infanzia in Mongolia

188 800 franchi

3938

Data di conclusione

Ripercussioni finanziarie

FF 2017



Parte contraente

Oggetto

Data di conclusione

Ripercussioni finanziarie

121.

UNICEF

Realizzazione di uno studio concernente l'inquinamento atmosferico e i suoi effetti sulla salute dei bambini in Mongolia

29.09.2016

51 300 franchi

122.

UNITAR

Contributo al Forum dei sindaci sulla mobilità, la migrazione e lo sviluppo

22.06.2016

29 859 dollari americani

123.

UNOPS

Contributo al Consiglio di concertazione per l'approvvigionamento idrico e la depurazione delle acque reflue

11.05.2016

8 milioni di franchi

124.

UNOPS

Sostegno al personale della piattaforma per l'attuazione degli Obiettivi per lo sviluppo sostenibile presso l'Ufficio delle Nazioni Unite a Ginevra

03.10.2016

594 639 dollari americani

125.

UNOPS

Contributo al Programma mon08.12.2016 diale per la valutazione delle risorse idriche in vista dell'elaborazione di un rapporto di sintesi sull'Obiettivo per lo sviluppo sostenibile n. 6

149 580 dollari americani

126.

UNOPS

Contributo generale a UN Water

08.12.2016

2,5 milioni di franchi

127.

UNV

Programma dei volontari delle 15.02.2016 Nazioni Unite (UNV) in Colombia: finanziamento di una missione dell'UNV volta a consentire ai giovani di impegnarsi come volontari nei settori dello sviluppo e della promozione della pace

37 078 dollari americani

128.

Gabinetto del Segretario generale delle Nazioni Unite

Attuazione della strategia e del programma di lavoro del Consigliere speciale del Segretario generale delle Nazioni Unite per l'Agenda 2030 sullo sviluppo sostenibile

300 000 dollari americani

17.06.2016

3939

FF 2017

2.3

Credito quadro Aiuto umanitario e il Corpo svizzero di aiuto umanitario (CSA)10 Introduzione

La cooperazione internazionale svizzera mira in primo luogo a favorire uno sviluppo globale sostenibile che consenta di ridurre la povertà e i rischi globali. L'aiuto umanitario della Confederazione contribuisce a ridurre i rischi, prevenire distruzione e miseria, proteggere e salvare vite e alleviare sofferenze. Sostiene individui e comunità nell'opera di ricostruzione, risanamento, rilevamento precoce e riconciliazione: l'Aiuto umanitario rivendica l'applicazione dei principi umanitari per le vittime e contribuisce a dar loro voce. Le priorità dell'aiuto umanitario sono la prevenzione e la protezione dalle catastrofi, l'aiuto d'emergenza e la ricostruzione/riabilitazione, le attività di difesa e protezione delle vittime. Grazie al CSA, strumento unico con un pool di circa 650 specialisti, la Svizzera è presente sul terreno e può realizzare progetti propri. L'Aiuto umanitario destina circa un terzo delle sue risorse a programmi bilaterali, attuati mediante interventi propri diretti del CSA o congiuntamente ad opere assistenziali svizzere, internazionali e locali. Un altro terzo è impiegato per la cooperazione con gli organismi dell'ONU, soprattutto il Programma alimentare mondiale, l'UNHCR, l'OCHA e l'UNICEF. L'ultimo terzo è assegnato al CICR.

10

FF 2012 2194

3940

FF 2017

Accordi conclusi sulla base dell'articolo 10 della legge federale del 19 marzo 197611 sulla cooperazione e l'aiuto umanitario internazionali Aiuto pubblico allo sviluppo N°

Parte contraente

Oggetto

Data di conclusione

Ripercussioni finanziarie

1.

Cuba

Aiuto alimentare a base di latte in polvere svizzero a favore delle persone anziane e disabili

15.06.2016

724 400 franchi

2.

Libano

Rinnovo e ripristino d'urgenza dei sistemi di approvvigionamento idrico e di depurazione delle acque reflue in alcune scuole pubbliche del Libano settentrionale, al fine di ridurre le tensioni tra i rifugiati siriani e la popolazione libanese.

22.03.2016

3 milioni di franchi

3.

Liberia

Programma volto a ripristinare e sviluppare le culture risiere a Lofa

28.03.2016

250 000 franchi

4.

Banca asiatica di sviluppo

Progetto di delega a uno specialista della gestione di catastrofi

13.09.2016

140 000 franchi

5.

OCHA

Contributo specifico 2016 alle attività condotte sul terreno

29.02.2016

4,5 milioni di franchi

6.

OCHA

Contributo 2016 al Fondo centrale per l'aiuto d'emergenza

07.03.2016

7 milioni di franchi

7.

OCHA

Contributo specifico 2016­2017 ai programmi della Divisione d'appoggio al coordinamento sul terreno

15.04.2016

1 milione di franchi

8.

OCHA

Contributo a GenCap per il 2016 (approccio integrato degli aspetti di genere all'interno del sistema umanitario)

19.05.2016

200 000 franchi

9.

OCHA

Contributo specifico a eventi per i quadri organizzati nel 2016­2017, al fine di rafforzare il coordinamento umanitario sul terreno

09.06.2016

330 000 franchi

10.

OCHA

Contributo al fondo fiduciario speciale per l'aiuto in caso di catastrofe, a sostegno del Fondo globale speciale per la Colombia

16.06.2016

300 000 franchi

11

RS 974.0

3941

FF 2017



Parte contraente

Oggetto

Data di conclusione

Ripercussioni finanziarie

11.

OCHA

Contributo al Fondo fiduciario per l'aiuto in caso di catastrofe, a sostegno del Fondo umanitario generale per lo Yemen

14.10.2016

2 milioni di franchi

12.

OCHA

Contributo supplementare 2016 al Fondo centrale per l'aiuto d'emergenza

08.12.2016

1 milione di franchi

13.

OCHA

Contributo annuale supplementare 2016

13.12.2016

1 milione di franchi

14.

OCHA

Contributo supplementare 2016 alle attività condotte sul terreno in Siria, Sudan e Myanmar

13.12.2016

1 milione di franchi

15.

OCHA

Contributo 2016­2018 al Fondo umanitario multilaterale per il Myanmar

13.12.2016

900 000 franchi

16.

OCHA

Contributo al Fondo fiduciario 20.12.2016 per l'aiuto in caso di catastrofe, destinato a sostenere il Fondo umanitario generale per lo Yemen

1 milione di franchi

17.

CICR

Contributo specifico 2016 alle attività condotte sul terreno

18.02.2016

55,3 milioni di franchi

18.

CICR

Contributo al bilancio di sede 2016

22.03.2016

80 milioni di franchi

19.

CICR

Contributo supplementare 2016 alle attività condotte sul terreno in Nigeria

30.08.2016

2 milioni di franchi

20.

CICR

Contributo supplementare 2016 23.12.2016 alle attività condotte sul terreno in generale, in particolare in Libia e in Iraq

3,6 milioni di franchi

21.

OIM

Iniziativa per la stabilizzazione comunitaria per le popolazioni colpite dal conflitto nel Mali settentrionale (regioni di Mopti, Timbuctu e Kidal)

11.04.2016

650 000 franchi

22.

OIM

Miglioramento della protezione dei migranti vulnerabili e loro sostegno nel ritorno volontario e integrazione lungo l'asse migratorio occidentale

30.05.2016

30 000 franchi

23.

OIM

Appello urgente a favore degli Afgani sans papiers di ritorno in Afghanistan (da settembre a dicembre 2016)

03.10.2016

500 000 franchi

3942

FF 2017



Parte contraente

Oggetto

Data di conclusione

Ripercussioni finanziarie

24.

OIM

Piattaforma per la ricostruzione delle case in Nepal, fase 2

05.12.2016

14 400 franchi

25.

OMS

Messa a disposizione di una specialista nel quadro di un nuovo partenariato globale per porre fine alla violenza nei confronti dei bambini entro il 2030

29.03.2016

450 000 franchi

26.

OMS

Contributo specifico 2016 all'iniziativa volta a realizzare un servizio globale integrato di emergenza medica

21.11.2016

60 000 dollari americani

27.

OMS

Contributo supplementare 2016 all'iniziativa volta a realizzare un servizio globale integrato di emergenza medica

15.12.2016

100 000 franchi

28.

UN Women

Organizzazione e realizzazione del secondo vertice nazionale sul tema «Donne e pace in Colombia»

02.09.2016

102 000 dollari americani

29.

PAM

Contributo supplementare 2016 alle attività condotte sul terreno (Siria) e contributo a UNHAS (Camerun)

31.12.2015

880 000 franchi

30.

PAM

Contributo 2016 alla rete dei centri logistici per l'aiuto umanitario ­ stoccaggio di equipaggiamenti e di materiale di soccorso al fine di intervenire rapidamente e simultaneamente in diversi luoghi in situazioni di emergenza umanitaria

21.01.2016

250 000 franchi

31.

PAM

Contributo specifico 2016 alle attività condotte sul terreno

03.03.2016

34,215 milioni di franchi

32.

PAM

Programma alimentare a favore dei profughi sahrawi in Algeria (652 050 kg di latte scremato in polvere)

08.03.2016

2,337 milioni di franchi

33.

PAM

Programma alimentare a favore di gruppi marginali nella Corea del Nord (1,15 mio. kg di latte scremato in polvere)

08.03.2016

4,072 milioni di franchi

34.

PAM

Programma alimentare a favore 08.03.2016 di bambini in età prescolare e della scuola elementare nel Gibuti (25 000 kg di latte scremato in polvere)

99 950 franchi

3943

FF 2017



Parte contraente

Oggetto

Data di conclusione

Ripercussioni finanziarie

35.

PAM

Programma alimentare a favore di bambini in età prescolare e della scuola elementare in Nicaragua (250 000 kg di latte scremato in polvere)

08.03.2016

994 756 franchi

36.

PAM

Programma alimentare a favore dei gruppi di popolazione vulnerabili in una regione colpita da conflitti e catastrofi naturali in Sudan (212 000 kg di latte scremato in polvere)

08.03.2016

930 689 franchi

37.

PAM

Programma alimentare a favore dei profughi sahrawi in Algeria (4972,5 kg di formaggio fuso)

14.06.2016

60 000 franchi

38.

PAM

Programma alimentare a favore di gruppi marginali nella Corea del Nord (417 000 kg di latte scremato in polvere)

14.06.2016

1,565 milioni di franchi

39.

PAM

Contributo all'UNHAS nel Sudan del Sud

29.06.2016

500 000 franchi

40.

PAM

Contributo all'UNHAS in Nigeria

07.07.2016

500 000 franchi

41.

PAM

Sostegno fornito al «El Geneina Auto-Workshop» in Sudan

07.07.2016

20 830 franchi

42.

PAM

Contributo agli interventi d'emer- 07.07.2016 genza condotti in Madagascar

500 000 franchi

43.

PAM

Contributo supplementare 2016 alle attività condotte sul terreno (Lesotho e Sudan del Sud)

19.08.2016

2 milioni di franchi

44.

PAM

Programma alimentare a favore di gruppi marginali nella Corea del Nord (480 000 kg di latte scremato in polvere)

15.09.2016

1,88 milioni di franchi

45.

PAM

Programma alimentare a favore 15.09.2016 di bambini in età prescolare e della scuola elementare nel Gibuti (24 000 kg di latte scremato in polvere)

120 203 franchi

46.

PAM

Sostegno del programma di trasferimento di denaro in contante in Colombia

45 600 dollari americani

3944

06.10.2016

FF 2017



Parte contraente

Oggetto

Data di conclusione

Ripercussioni finanziarie

47.

PAM

Interventi di emergenza condotti 14.10.2016 in Ciad per fornire aiuto alimentare a 2,3 milioni di persone; sostegno di gruppi di popolazione particolarmente vulnerabili: rifugiati di lunga data provenienti dal Sudan e dalla Repubblica Centrafricana, persone colpite dal conflitto nella regione del lago Ciad, nonché Ciadiani vulnerabili.

500 000 franchi

48.

PAM

Contributo supplementare 2016 a sostegno dell'operazione di soccorso condotta ad Haiti (uragano Matthew)

03.11.2016

500 000 franchi

49.

PAM

Contributo supplementare 2016 a sostegno dell'operazione di soccorso condotta ad Haiti (uragano Matthew)

01.12.2016

700 000 franchi

50.

PAM

Contributo supplementare 2016 alle attività condotte sul terreno nella Repubblica Centrafricana e al Fondo di aiuto immediato d'emergenza

06.12.2016

1,8 milioni di franchi

51.

PAM

Contributo supplementare 2016 alle attività condotte sul terreno in Somalia

21.12.2016

3 milioni di franchi

52.

PAM

Contributo supplementare 2016 alle attività condotte sul terreno nella regione del lago Ciad (Ciad, Camerun, Nigeria, Niger)

29.12.2016

700 000 franchi

53.

PAM

Contributo supplementare 2016 alle attività condotte sul terreno (regione del lago Ciad e Haiti, uragano Matthew)

31.12.2016

1,05 milioni di franchi

54.

PNUS

Sostegno al programma «Mezzi 09.04.2016 di sussistenza per gli sfollati interni» nel Darfur in Sudan

1 milione di franchi

55.

PNUS

Programma di misure di sviluppo sostenibile e di ricostruzione a lungo termine nel quadro della crisi di lunga data in Sudan

12.04.2016

1 milione di franchi

56.

PNUS

Sostegno alla popolazione colpita dalle inondazioni nel distretto di Rudaki, in Tagikistan

26.05.2016

48 391 franchi

57.

PNUS

Contributo al fondo fiduciario 25.07.2016 speciale multilaterale per il consolidamento della pace in Colombia

2,952 milioni di franchi

3945

FF 2017



Parte contraente

Oggetto

Data di conclusione

Ripercussioni finanziarie

58.

PNUS

Sostegno al fondo umanitario comune per il Sudan del Sud

26.07.2016

1 milione di franchi

59.

PNUS

Miglioramento dei meccanismi politici e rafforzamento del buongoverno nell'ambito della riduzione dei rischi di catastrofe in Tagikistan

01.08.2016

591 024 franchi

60.

PNUS

Fondo per la pace e la stabilità nella regione del Darfur (Sudan)

06.09.2016

1 milione di franchi

61.

PNUS

Sostegno al fondo umanitario 29.11.2016 per il Sudan dell'OCHA, alimentato da diversi donatori al fine di reagire rapidamente a situazioni d'emergenza e a bisogni umanitari imprevisti

500 000 franchi

62.

PNUS

Sostegno al progetto di smaltimento dei rifiuti a Maiduguri, nello Stato federale di Borno in Nigeria

30.11.2016

200 000 dollari americani

63.

PNUS

Contributo al fondo umanitario comune per l'Afghanistan gestito dall'Ufficio del fondo speciale multilaterale

08.12.2016

1 milione di dollari americani

64.

PNUS

Protezione dei diritti umani in Bangladesh

08.12.2016

1,25 milioni di franchi

65.

Strategia internazionale di prevenzione delle catastrofi delle Nazioni Unite

Contributo annuale supplementare 2016

26.11.2016

250 000 franchi

66.

Servizio dell'azione antimine delle Nazioni Unite

Contributo alle attività di sminamento in Colombia

01.07.2016

200 000 franchi

67.

UNHCR

Contributo supplementare 2016 alle attività condotte sul terreno (in Afghanistan, Thailandia e Algeria)

31.12.2015

1,5 milioni di franchi

68.

UNHCR

Contributo 2016 alla Divisione di sostegno e gestione dei programmi

30.01.2016

800 000 franchi

69.

UNHCR

Contributo 2016 al finanziamento 30.01.2016 di un consigliere per un anno al fine di migliorare la protezione dei civili

200 000 franchi

3946

FF 2017



Parte contraente

Oggetto

Data di conclusione

Ripercussioni finanziarie

70.

UNHCR

Contributo specifico 2016 alle attività condotte sul terreno

04.03.2016

14,7 milioni di franchi

71.

UNHCR

Contributo annuale 2016

10.03.2016

15 milioni di franchi

72.

UNHCR

Aiuto all'Etiopia

01.12.2016

1,2 milioni di franchi

73.

UNHCR

Aiuto all'assistenza di base durante l'inverno 2016­2017 in Libano

05.12.2016

800 000 franchi

74.

UNHCR

Contributo supplementare 2016 alle attività condotte sul terreno in Afghanistan

22.12.2016

2 milioni di franchi

75.

UNICEF

Aiuto alla Repubblica democratica del Congo (Réponse rapide aux mouvements de population)

16.12.2015

700 000 franchi

76.

UNICEF

Contributo specifico 2016 a sostegno delle attività nel settore dell'acqua potabile e delle strutture igienico-sanitarie

22.02.2016

200 000 franchi

77.

UNICEF

Contributo specifico 2016 alle attività condotte sul terreno

07.03.2016

2,5 milioni di franchi

78.

UNICEF

Appello urgente in seguito al terremoto in Ecuador nel 2016

11.05.2016

350 000 franchi

79.

UNICEF

Contributo specifico 2016­2018 19.07.2016 volto a rafforzare la protezione dei bambini e delle donne in situazione di crisi

1,45 milioni di franchi

80.

UNICEF

Contributo specifico 2016 al 08.09.2016 partenariato globale al fine di porre fine alle violenze sui minori

350 000 franchi

81.

UNICEF

Contributo a un progetto di tutela dei diritti dei minori a Gerusalemme Est

99 792 dollari americani

82.

UNICEF

Aiuto al Sudan del Sud: 05.12.2016 approvvigionamento idrico, igiene e strutture igienico-sanitarie

265 000 dollari americani

83.

UNOPS

Contributo 2016­2018 volto a promuovere le soluzioni umanitarie innovative: sostegno al Laboratorio umanitario globale (GHL), Ginevra

17.07.2016

1,05 milioni di dollari americani

84.

UNRWA

Contributo al fondo generale per il 2016

12.01.2016

18,5 milioni di franchi

05.12.2016

3947

FF 2017



Parte contraente

Oggetto

85.

UNRWA

Finanziamento di una collabora26.02.2016 trice nel quadro della realizzazione di un sistema di monitoraggio e valutazione nonché del lavoro della delegazione svizzera in seno alla commissione consultiva

197 129 dollari americani

86.

UNRWA

Contributo al progetto per il miglioramento della comunicazione interna e delle relazioni del personale

11.03.2016

635 000 franchi

87.

UNRWA

Contributo al progetto per il miglioramento della comunicazione con i rifugiati mediante l'istituzione di parlamenti scolastici

15.07.2016

44 000 franchi

88.

UNRWA

Contributo alla 2a edizione dello studio sullo statuto dei rifugiati palestinesi nel diritto internazionale

04.08.2016

46 000 franchi

89.

UNRWA

Contributo al laboratorio accade- 01.12.2016 mico organizzato dall'Università di Exeter volto a «promuovere un dibattito con rappresentanti del mondo scientifico sugli ultimi sviluppi nel Vicino Oriente» per quanto concerne lo statuto dei rifugiati palestinesi.

38 000 franchi

90.

UNRWA

Contributo al budget 2016 (aiuto a 5 milioni di rifugiati palestinesi dei Territori palestinesi occupati, di Giordania, Libano e Siria)

16.12.2016

849 810 franchi

91.

UNRWA

Contributo all'appello urgente 2016 per la Palestina

16.12.2016

1,35 milioni di franchi

3948

Data di conclusione

Ripercussioni finanziarie

FF 2017

2.4

Messaggio del 29 giugno 201112 concernente il proseguimento delle misure di promozione della pace e della sicurezza umana 2012­2016 e messaggio del 28 gennaio 201513 concernente la proroga e l'aumento del credito quadro per il proseguimento delle misure di promozione della pace e della sicurezza umana 2012­2016 Introduzione

La promozione della pace, dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario è uno degli obiettivi centrali della politica estera della Svizzera. Grazie a interventi concreti in tali settori, il nostro Collegio intende contribuire alla soluzione di problemi globali evidenziando nel contempo le priorità di politica estera della Svizzera.

I fondi del credito quadro sono destinati al rafforzamento degli strumenti che permettono la realizzazione dei seguenti obiettivi da parte della Svizzera: offrire i suoi buoni uffici ed esercitare un ruolo attivo di mediazione nei processi di pace; svolgere programmi efficaci di gestione civile dei conflitti; fornire consulenza sui diritti umani ad alcuni Paesi; sostenere missioni multilaterali di pace e programmi bilaterali con l'impiego di periti; affrontare, in seno all'ONU e ad altre organizzazioni internazionali, questioni pertinenti mediante iniziative diplomatiche; instaurare una rete di partenariati con organizzazioni internazionali, Paesi che condividono gli stessi ideali e organismi scientifici, economici e della società civile.

12 13

FF 2011 5683 FF 2015 1255

3949

FF 2017

Accordi conclusi sulla base dell'articolo 8 della legge federale del 19 dicembre 200314 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo Aiuto pubblico allo sviluppo N°

Parte contraente

Oggetto

Data di conclusione

Conseguenze finanziarie

1.

Costa d'Avorio

Laboratorio subregionale sull'attuazione del Trattato sul commercio d'armi

20.06.2016

23 810 euro

2.

Croazia

Prevenzione della tortura e di 16.11.2016 altri maltrattamenti nell'Europa sudorientale ­ Organizzazione di una conferenza dei meccanismi nazionali di prevenzione della Rete dell'Europa sudorientale

13 500 euro

3.

Mali

Rilevamento delle aspettative 02.02.2016 delle popolazioni delle regioni di Mopti, Timbuctu, Gao e Kidal sul mandato e il funzionamento della Commissione per la verità, la giustizia e riconciliazione nel Mali

35 178 euro

4.

Niger

Richiesta di una perizia puntuale a sostegno del gruppo di riflessione sulle conseguenze sociali e umane del terrorismo nella regione di Diffa

08.04.2016

53 937 euro

5.

Sri Lanka

Rafforzare le capacità della Commissione nazionale dei diritti umani nello Sri Lanka

07.06.2016

26 000 franchi

6.

OCHA

Contributo a uno studio sull'impatto degli sfollamenti interni di lunga durata e sulle opzioni di intervento

09.09.2016

52 632 dollari americani

7.

Commissione dell'Unione africane

Seminario ad alto livello sulla pace e la sicurezza a Oran, in Algeria

06.09.2016

100 000 franchi

8.

Comunità econo- Seminario per la validazione mica degli Stati del rapporto sull'elaborazione dell'Africa concettuale di una banca dati che consenta di allestire un registro delle capacità civili di riserva per le operazioni di mantenimento della pace

05.04.2016

22 762 dollari americani

14

RS 193.9

3950

FF 2017



Parte contraente

Oggetto

Data di conclusione

Conseguenze finanziarie

9.

Consiglio d'Europa

Contributo al progetto 29.11.2016 «Campagna parlamentare allo scopo di porre fine alla detenzione amministrativa di bambini migranti ­ fase II»

225 513 euro

10.

Forza multinazionale e osservatori (FMO)

Contributo finanziario al team di osservatori civili dell'FMO

29.08.2016

126 315 dollari americani

11.

Bangladesh

Contributo alla Segreteria della presidenza bangladese del Forum mondiale su migrazione e sviluppo (GFMD)

28.07.2016

120 000 dollari americani

12.

CICR

Distacco di un consigliere speciale in negoziati umanitari presso il Centro di competenza per i negoziati umanitari del CICR

17.06.2016

192 000 franchi

13.

OHCHR

Sostegno al relatore speciale sui diritti umani dei migranti, incaricato di valutare l'incidenza degli accordi commerciali regionali e bilaterali sui diritti umani dei migranti

03.03.2016

85 219 dollari americani

14.

OHCHR

Sostegno tecnico nel 2016 desti- 16.03.2016 nato al Governo tunisino per l'integrazione della dimensione dei diritti umani nelle misure di lotta contro il terrorismo

89 869 dollari americani

15.

OHCHR

Sostegno al relatore speciale 29.04.2016 dell'ONU per il diritto all'acqua potabile e a sistemi di igiene sanitaria per il suo rapporto sulla parità di genere e l'accesso all'acqua potabile e a sistemi di igiene sanitaria

43 000 franchi

16.

OHCHR

Contributo finanziario versato 21.06.2016 all'OHCHR per il fondo volontario per la cooperazione tecnica per il 2016

500 000 franchi

17.

OHCHR

Contributo finanziario non vincolato della Svizzera all'OHCHR per il 2016

23.06.2016

1 milione di franchi

18.

OHCHR

Progetto relativo all'obbligo di diligenza in materia di diritti umani

27.09.2016

60 000 dollari americani

19.

OHCHR

Migliorare la tutela dei diritti umani dei rifugiati siriani in Libano

30.09.2016

190 000 dollari americani

3951

FF 2017



Parte contraente

Oggetto

Data di conclusione

Conseguenze finanziarie

20.

ACNUDU

Contributo al progetto «Studio globale sui bambini privati della libertà»

15.11.2016

150 000 dollari americani

21.

ACNUDU

Contributo alle attività condotte dell'UNHCHR nello Yemen

18.11.2016

156 053 dollari americani

22.

ACNUDU

Contributo 2016 al fondo dell'ONU per le vittime della tortura

02.12.2016

200 000 franchi

23.

ACNUDU

Contributo a favore di un progetto volto a sostenere il lavoro di analisi dei diritti umani, la giustizia transizionale e il trattamento del passato in Siria

06.12.2016

180 000 dollari americani

24.

Alto Rappresentante per la Bosnia ed Erzegovina

Contributo della Svizzera al bilancio dell'Ufficio dell'Alto Rappresentante (OHR) dal 1 luglio 2016 al 30 giugno 2017

12.12.2016

72 588 euro

25.

Organizzazione Contributo volontario al per la proibizio- Fondo fiduciario destinato al ne delle armi chi- finanziare missioni in Siria miche (OPAC)

07.01.2016

200 000 franchi

26.

Servizio delle azioni di lotta contro le mine dell'ONU (UNMAS)

Sostegno allo sminamento umanitario a Gaza mediante il fondo fiduciario volontario

12.12.2016

150 000 dollari americani

27.

Università dell'ONU

Bambini e violenza estrema: 14.11.2016 progetto di prevenzione e reazione al loro reclutamento da parte delle forze armate e promozione del loro esonero e della loro reintegrazione nella società

102 000 dollari americani

28.

Volontari dell'ONU

Contributo al Programma dei giovani volontari delle Nazioni Unite 2017

402 951 dollari americani

29.

OSCE

Contributo al progetto 29.05.2015 dell'OSCE «Sostegno per l'applicazione regionale della risoluzione 1540 del Consiglio di sicurezza dell'ONU»

20 779 euro

30.

OSCE

Contributo al progetto dell'OSCE sulle attività della sua rete di gruppi di riflessione e di istituti universitari

50 000 euro

3952

25.11.2016

04.07.2016

FF 2017



Parte contraente

Oggetto

Data di conclusione

Conseguenze finanziarie

31.

OSCE

Contributo al progetto dell'OSCE «Conferenza annuale sui media nel Caucaso meridionale»

04.07.2016

45 800 euro

32.

OSCE

Contributo al progetto dell'OSCE «Sostegno alla prevenzione della tortura nella zona»

27.07.2016

285 714 euro

33.

OSCE

Prevenzione della tratta di esseri umani nelle catene di approvvigionamento mediante pratiche e misure statali

25.08.2016

10 000 euro

34.

OSCE

Scuola estiva dell'OSCE a Vienna

16.09.2016

10 000 euro

35.

OSCE

Contributo al progetto dell'OSCE relativo a una missione di esperti in materia di indagini giudiziarie

16.09.2016

36 300 euro

36.

OSCE

Contributo al programma di formazione degli osservatori elettorali dell'OSCE

23.09.2016

50 000 euro

37.

OSCE

Contributo al progetto 07.10.2016 dell'OSCE volto ad aumentare l'efficacia e creare un ambiente favorevole ai difensori dei diritti umani»

50 000 franchi

38.

PNUS

Contributo al fondo per il consolidamento della pace dell'ONU

14.12.2015

330 000 franchi

39.

PNUS

Invio di un incaricato di progetto per la sicurezza umana nella Repubblica Centrafricana

10.02.2016

44 358 dollari americani

40.

PNUS

Sostegno immediato al dialogo politico e al Governo di unità nazionale in Libia

27.04.2016

200 000 franchi

41.

PNUS

Contributo al programma di sponsorizzazione «Gruppo di lavoro aperto sul promovimento dei negoziati multilaterali sul disarmo nucleare»

19.05.2016

31 580 dollari americani

42.

PNUS

Stabilizzazione per la Libia ­ verso la ripresa e la pace

01.07.2016

250 000 dollari americani

43.

PNUS

Promozione della partecipazione delle donne libiche durante la transizione

05.08.2016

250 000 franchi

3953

FF 2017



Parte contraente

Oggetto

Data di conclusione

Conseguenze finanziarie

44.

PNUS

Contributo al progetto di sostegno ai neocostituiti Stati federati della Somalia

06.10.2016

100 000 dollari americani

45.

PNUS

Definizione delle norme inter28.10.2016 nazionali per il controllo delle armi leggere e realizzazione dell'obiettivo 16 per lo sviluppo sostenibile mediante un rafforzamento delle capacità, volto a impedire il commercio illegale delle armi in questione

100 000 dollari americani

46.

PNUS

Rafforzamento delle capacità della Commissione internazionale contro l'impunità in Guatemala con due funzionari investigativi colombiani

05.12.2016

120 200 dollari americani

47.

PNUS

Sostegno alla realizzazione degli impegni in materia di sminamento

12.12.2016

150 000 dollari americani

48.

UNDPA

Rafforzamento del processo di pace in Myanmar mediante il sostegno dei buoni uffici dell'ONU

05.07.2016

127 500 dollari americani

49.

UNDPA

Contributo al Multi-Year-Appeal 2016­2017

25.08.2016

300 000 dollari americani

50.

UNDPA

Team di riserva di esperti in mediazione

17.11.2016

200 000 dollari americani

51.

Dipartimento dell'ONU per le operazioni di mantenimento della pace (DPKO)

Analisi regionale delle operazioni condotte in Medio Oriente e nell'Africa settentrionale nel quadro delle missioni di mantenimento della pace dell'ONU

10.06.2016

110 000 dollari americani

52.

UNHCR

Contributo alla realizzazione di uno studio sul ruolo istituzionale, il mandato e l'impiego dell'UNHCR nel quadro dei trasferimenti forzati legati a catastrofi naturali e al cambiamento climatico, concluso il 23 novembre 2016

23.11.2016

60 000 dollari americani

53.

UNIDIR

Contributo volontario all'UNIDIR per il periodo 2016­2017

11.04.2016

150 000 franchi

54.

UNIDIR

Comprendere i rischi legati alle armi nucleari

07.10.2016

60 000 dollari americani

3954

FF 2017



Parte contraente

Oggetto

Data di conclusione

Conseguenze finanziarie

55.

UNODA

Contributo volontario al fondo 06.01.2016 fiduciario per l'istituzione di un meccanismo di indagine congiunto con l'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche ­ ONU (OPAC-ONU), conformemente alla risoluzione 2235 (2015) del Consiglio di sicurezza dell'ONU

100 000 franchi

56.

UNODA

Programma di padrinato per l'8a conferenza d'esame della Convenzione sulla proibizione delle armi biologiche e il suo comitato preparatorio

19.07.2016

21 000 dollari americani

57.

UNODA

Contributo al meccanismo di finanziamento dell'ONU per la cooperazione in materia di regolamentazione degli armamenti

30.11.2016

50 000 dollari americani

3955

FF 2017

2.5

Accordi sull'accesso al mercato del lavoro per le persone che accompagnano membri di missioni diplomatiche, posti consolari e missioni permanenti Introduzione

La legge del 22 giugno 200715 sullo Stato (LSO) ospite precisa le condizioni di accesso al mercato del lavoro per le persone che accompagnano membri di missioni diplomatiche e posti consolari in Svizzera. Questa normativa è destinata soprattutto a garantire l'attrattiva della Svizzera in quanto Stato ospite di organizzazioni internazionali. Essa dovrebbe nel contempo facilitare l'attribuzione della reciprocità per le persone che accompagnano i nostri agenti in servizio all'estero. Una delle preoccupazioni principali della politica del personale del DFAE è di creare le condizioni necessarie affinché le persone che accompagnano il personale della Confederazione impiegato all'estero possano esercitare un'attività lucrativa nel Paese ospitante.

Dichiarazioni unilaterali di reciprocità da parte degli Stati interessati dovrebbero evitare, per quanto possibile, la negoziazione di accordi bilaterali in materia. Se una tale dichiarazione unilaterale di reciprocità non è consentita dalla legislazione interna di uno Stato, è prevista la conclusione di un accordo bilaterale.

15

RS 192.12

3956

FF 2017

2.5.1

Accordo tra la Svizzera e l'India che autorizza le persone che accompagnano i membri delle missioni diplomatiche e dei posti consolari a esercitare un'attività lucrativa, concluso il 6 ottobre 2016

A.

L'accordo verte sull'autorizzazione, concessa alle persone che accompagnano il personale della Confederazione svizzera impiegato all'estero, ad esercitare un'attività lucrativa.

B.

L'obiettivo dell'accordo è garantire l'accesso al mercato del lavoro alle persone che accompagnano il personale della Confederazione impiegato in India.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 26 capoverso 2 lettera a LSO.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 1 dicembre 2016. È concluso per una durata indeterminata e può essere denunciato con un preavviso scritto di 90 giorni.

3957

FF 2017

2.5.2

Accordo tra la Svizzera e il Perù sull'esercizio di attività lucrative da parte delle persone che accompagnano i membri delle missioni diplomatiche, dei posti consolari e delle missioni permanenti, concluso il 14 dicembre 2015

A.

L'accordo concerne l'esercizio di attività lucrative da parte delle persone che accompagnano il personale della Confederazione svizzera impiegato all'estero.

B.

L'obiettivo dell'accordo è garantire l'accesso al mercato del lavoro alle persone che accompagnano il personale della Confederazione impiegato in Perù.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 26 capoverso 2 lettera a LSO.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 1° aprile 2016. È concluso per una durata indeterminata e può essere denunciato con un preavviso scritto di 90 giorni.

3958

FF 2017

2.5.3

Accordo tra la Svizzera e lo Sri Lanka sull'esercizio di attività lucrative da parte delle persone che accompagnano i membri delle missioni diplomatiche, dei posti consolari e delle missioni permanenti, concluso il 10 dicembre 2015

A.

L'accordo concerne l'esercizio di attività lucrative da parte delle persone che accompagnano il personale della Confederazione svizzera impiegato all'estero.

B.

L'obiettivo dell'accordo è garantire l'accesso al mercato del lavoro alle persone che accompagnano il personale della Confederazione impiegato in Sri Lanka.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 26 capoverso 2 lettera a LSO.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 1° marzo 2016. È concluso per una durata indeterminata e può essere denunciato con un preavviso scritto di 90 giorni.

3959

FF 2017

2.6

Accordi concernenti la rappresentanza nella procedura di rilascio dei visti Introduzione

Il regime Schengen conferisce agli Stati membri la possibilità di rappresentarsi reciprocamente in materia di rilascio di visti Schengen. Questa regolamentazione si prefigge innanzitutto di sfruttare le sinergie esistenti tra le rappresentanze degli Stati membri al fine di colmare le lacune delle reti consolari nazionali. Il codice dei visti, applicato dal 15 aprile 2010, obbliga gli Stati membri a concludere accordi bilaterali per la propria rappresentanza in materia di visti Schengen. In seguito alla revisione dell'ordinanza del 22 ottobre 200816 concernente l'entrata e il rilascio del visto (OEV), il DFAE è responsabile dal 1 dicembre 2009 della negoziazione di accordi di rappresentanza in materia di visti Schengen, negoziazione alla quale partecipa il DFGP. All'inizio del 2010 il DFAE ha pertanto concluso il suo primo accordo di rappresentanza con l'Austria. Nel 2016 sono stati firmati sei accordi di rappresentanza con sei Stati membri. Tali accordi sono elencati nel capitolo relativo a Schengen (cap. 9).

16

RS 142.204

3960

FF 2017

2.7

Altri trattati internazionali del Dipartimento federale degli affari esteri

2.7.1

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dal DFAE, e l'Austria concernente la cooperazione in materia consolare, concluso il 3 dicembre 2015

A.

L'accordo si applica ai cittadini svizzeri e austriaci e, sempre che lo Stato ospite non vi si opponga, anche ai cittadini del Lichtenstein.

B.

L'accordo offre ai cittadini svizzeri la possibilità di rivolgersi, in determinati luoghi, a una rappresentanza austriaca e rappresenta un ampliamento dell'offerta consolare.

L'accesso alla rappresentanza svizzera competente rimane possibile. Nei Paesi in cui la Svizzera non dispone di una rappresentanza o se le distanze da percorrere per accedere a quest'ultima sono grandi, questa agevolazione permette innanzitutto di limitare le spese e i tempi della trasferta dei cittadini svizzeri che necessitano di un servizio in ambito consolare per il quale è necessaria la presenza di persona.

17

C.

Nessuna.

D.

Articolo 64 capoverso 3 della legge federale del 26 settembre 201417 sugli Svizzeri all'estero (LSEst).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 1° aprile 2016. La sua validità è illimitata ma può essere denunciato in ogni momento, mediante nota diplomatica. La validità dell'accordo si estende sei mesi dal ricevimento della notifica della denuncia.

RS 195.1

3961

FF 2017

2.7.2

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dal DFAE, e l'Austria, rappresentata dal Ministero federale per l'Europa, l'integrazione e gli affari esteri, concernente l'impiego e la condivisione di locali a Dublino, in Irlanda, concluso il 19 maggio 2016

A.

L'accordo definisce le condizioni quadro e le modalità relative alla sistemazione dell'ambasciata di Austria in locali dell'ambasciata di Svizzera a Dublino, in Irlanda («colocation»).

B.

In seguito alla ristrutturazione della rete esterna svizzera, lo statuto dell'ambasciata di Svizzera a Dublino è passato a quello di rappresentanza ufficiale di piccola dimensione. La cancelleria e la residenza, di proprietà della Confederazione, si sono dovute adeguare alle nuove esigenze, tra cui la riduzione degli effettivi e del fabbisogno in superficie utile effettiva. Mediante la locazione all'Austria degli spazi che in questo modo si sono liberati è stato possibile evitare una locazione antieconomica dei locali lasciati liberi e ridurre le spese legate alla rappresentanza ufficiale di piccola dimensione.

La condivisione di locali permette inoltre di intensificare ulteriormente i rapporti già stretti tra la Svizzera e l'Austria e di sfruttare le sinergie.

C.

Risparmi annui per ca. 63 500 franchi.

D.

Articolo 7a capoverso 3 lettera c LOGA.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 19 maggio 2016. È concluso per una durata indeterminata e può essere denunciato con un preavviso scritto di sei mesi da una delle due Parti, al più presto per la data di scadenza di un periodo di cinque anni dalla sua entrata in vigore.

3962

FF 2017

2.7.3

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dal DFAE, e la Danimarca, rappresentata dal Ministero degli affari esteri danese, concernente la realizzazione di una co-locazione nei locali del Consolato generale di Danimarca a Lagos, in Nigeria, concluso il 18 maggio 2016

A.

L'accordo definisce le condizioni quadro e le modalità relative alla sistemazione del Consolato generale di Svizzera in locali del Consolato generale di Danimarca a Lagos, in Nigeria («colocation»).

B.

La condivisione di locali permette alla Svizzera di aprire un consolato generale a Lagos, in linea con la sua strategia in materia di rete esterna. Grazie alla co-locazione la Svizzera riesce a spartire con la Danimarca gli elevati costi legati alla manutenzione dell'edificio e alla sicurezza, costi che non sarebbe stata in grado di assumere da sola. La condivisione di locali permette inoltre di intensificare ulteriormente i rapporti già stretti tra la Svizzera e la Danimarca e di sfruttare le sinergie.

C.

Spese di trasformazione 668 000 dollari americani. Spese di locazione annuali: 123 000 dollari americani.

D.

Articolo 7a capoverso 3 lettera c LOGA.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 18 maggio 2016 e copre il periodo dal 18 maggio 2016 al 18 settembre 2024. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 90 giorni. L'accordo non può essere denunciato nei primi due anni successivi alla sistemazione del Consolato generale di Svizzera nei locali danesi, conformemente alla pianificazione del progetto.

3963

FF 2017

2.7.4

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dal DFAE, e i Paesi Bassi, rappresentati dal Ministero degli affari esteri dei Paesi Bassi, concernente la realizzazione di una co-locazione in locali dell'ambasciata dei Paesi Bassi a Oslo, in Norvegia, concluso il 14 dicembre 2016

A.

L'accordo definisce le condizioni quadro e le modalità relative alla sistemazione dell'ambasciata di Svizzera in locali dell'ambasciata dei Paesi Bassi a Oslo, in Norvegia («colocation»).

B.

In seguito alla ristrutturazione della rete esterna svizzera, lo statuto dell'ambasciata di Svizzera a Oslo è passato a quello di rappresentanza ufficiale di taglia ridotta. Visto che anche i Paesi Bassi hanno ridotto la loro presenza in Norvegia, si è presentata l'occasione di realizzare una co-locazione.

Le attività diplomatiche della Svizzera possono così proseguire nella regione a un costo vantaggioso. Del resto, la condivisione di locali permette di intensificare ulteriormente i rapporti già stretti tra la Svizzera e la Norvegia e di sfruttare le sinergie.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 7a capoverso 3 lettera c LOGA.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 14 dicembre 2016 e copre il periodo dal 14 dicembre 2016 al 14 dicembre 2020. Può essere denunciato con un preavviso scritto di sei mesi. In casi motivati può essere denunciato con effetto immediato.

3964

FF 2017

2.7.5

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dal DFAE, e il Madagascar concernente un contributo per l'organizzazione del Vertice XVI della Francofonia ad Antananarivo nel novembre 2016, concluso il 27 giugno 2016

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo svizzero all'organizzazione nel novembre 2016 del Vertice XVI della Francofonia ad Antananarivo, ossia il finanziamento di una parte delle spese di regia e delle spese di attuazione operativa del Vertice.

B.

L'OIF comprende 57 Stati membri e 23 Stati osservatori, e rappresenta quindi un'importante piattaforma per dialoghi politici con i rappresentanti ad alto livello di 80 Stati, di cui due membri del G7 (la Francia e il Canada), 17 membri dell'UE e 32 Stati africani. In tal senso l'OIF costituisce un eccellente strumento per le candidature svizzere in seno ad organi internazionali.

Al fine di sgravare il Madagascar, che rappresenta uno dei Paesi più poveri al mondo, e di promuovere rapporti bilaterali con questo Paese, la Svizzera sosterrà il Vertice, finanziando aspetti chiaramente definiti.

C.

70 000 euro.

D.

Articolo 7a capoverso 3 lettera c LOGA.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 27 giugno 2016 e copre il periodo dal 10 giugno 2016 al 31 dicembre 2016. Può essere denunciato in qualsiasi momento da ciascuna delle Parti con un preavviso scritto di un mese.

3965

FF 2017

2.7.6

Accordo tra il DFAE e gli Archivi nazionali della polizia del Guatemala (NPHA) concernente l'immagazzinamento passivo degli archivi della polizia nazionale guatemalteca, concluso il 7 gennaio 2016

A.

L'accordo disciplina le modalità concernenti la custodia degli archivi della polizia nazionale guatemalteca nei locali della Direzione della sicurezza umana del DFAE.

B.

L'accordo è stato concluso in seguito a una richiesta da parte del Governo guatemalteca di custodire gli archivi nazionali della polizia, che in Guatemala sono liberamente accessibili. Secondo quanto convenuto la Direzione della sicurezza umana conserva nei propri locali cinque dischi duri per un periodo di cinque anni, effettua lavori di manutenzione e fornisce rapporti semestrali sulle loro condizioni. L'immagazzinamento è di natura passiva poiché non vi è possibilità di accesso ai documenti.

C.

1216 franchi.

D.

Articolo 7a capoverso 3 lettera c LOGA.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 7 gennaio 2016 e copre il periodo dal 7 gennaio 2016 al 31 ottobre 2020. Può essere denunciato in qualsiasi momento da ciascuna delle Parti con un preavviso scritto di tre mesi.

3966

FF 2017

2.7.7

Accordo tra il DFAE, l'Archivio federale svizzero e il Ministero degli affari esteri della Repubblica delle Isole Marshall (RIM) concernente la preservazione, il deposito e l'accesso a lungo termine degli archivi del Tribunale per le rivendicazioni nucleari della RIM in Svizzera, concluso il 13 giugno 2016

A.

L'accordo disciplina le modalità di preservazione, conservazione custodia e accesso agli archivi del Tribunale per le rivendicazioni della RIM tra il Ministero degli affari esteri della RIM e l'Archivio federale svizzero.

B.

L'accordo fissa le condizioni del sostegno del DFAE alla messa in sicurezza degli archivi del Tribunale per le rivendicazioni nucleari della RIM, assicurata dall'Archivio federale svizzero. Poiché la RIM non dispone dei mezzi finanziari e tecnici necessari, l'Archivio federale svizzero garantisce la preservazione e il controllo dell'accesso alle informazioni come definiti dalla RIM. Il sostegno del DFAE consiste nell'agevolare la trasmissione della versione elettronica degli archivi del Tribunale per le rivendicazioni nucleari per il tramite delle ambasciate della RIM e di Svizzera a Washington.

C.

10 000­20 000 franchi di spese annuali per il deposito.

D.

Articolo 7a capoverso 3 lettera c LOGA.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 13 giugno 2016 e copre il periodo dal 3 giugno 2016 al 2 giugno 2036. Può essere denunciato in qualsiasi momento da ciascuna delle Parti con un preavviso scritto di tre mesi.

3967

FF 2017

2.7.8

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla Missione permanente svizzera presso l'ONU/OI a Ginevra, e l'OHCHR a Ginevra concernente un contributo finanziario per la commemorazione del 10° anniversario del Consiglio dei diritti dell'uomo, concluso il 26 aprile 2016

A.

L'accordo definisce le modalità della collaborazione e dell'impiego del contributo finanziario della Svizzera per i festeggiamenti per la commemorazione del 10° anniversario del Consiglio dei diritti dell'uomo (UNCHR) a Ginevra nel 2016.

B.

L'UNCHR ha aperto la sua prima sessione nel giugno 2006. L'ACNUDU, uno dei partner strategici della Svizzera nella sua politica dei diritti umani, propone una serie di attività commemorative nel giugno 2016, in occasione dei 10 anni dall'istituzione dell'UNCHR. Tali commemorazioni si iscrivono nelle attività previste dalla Svizzera lungo tutto il 2016 al fine di celebrare questo anniversario e rafforzare l'UNCHR in seno all'ONU.

C.

115 200 dollari americani.

D.

Articolo 26 capoverso 2 lettera d LSO.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 26 aprile 2016 e copre il periodo dal 1° marzo 2016 al 31 agosto 2016. Non sono previste modalità di denuncia.

3968

FF 2017

2.7.9

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dal DFAE, e l'OIF concernente un contributo per la traduzione in francese della descrizione degli sport olimpici e di un'applicazione sul patrimonio africano di Rio, concluso il 2 maggio 2016

A.

L'accordo tra la Svizzera e l'OIF definisce le modalità del contributo svizzeri alle spese per la traduzione in francese delle attività durante in Giochi di Rio in Brasile nell'estate 2016.

B.

Il progetto vuole contribuire alla diffusione della lingua francese nelle grandi attività sportive internazionali, conformemente alla strategia di promozione del francese sulla scena internazionale. La designazione di un Grande Testimone della Francofonia, nella persona di Manu Dibango, per i Giochi di Rio ne è la concretizzazione.

C.

20 000 euro.

D.

Articolo 7a capoverso 3 lettera c LOGA.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 2 maggio 2016 e copre il periodo dal 15 maggio 2016 al 31 ottobre 2016. L'accordo può essere modificato per scritto con l'accordo delle due Parti. Non sono previste modalità di denuncia.

3969

FF 2017

2.7.10

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dal DFAE, e l'OIF concernente un contributo al programma di promozione dell'impiego mediante l'imprenditoria femminile e giovanile nell'Africa subsahariana francofona, concluso il 2 maggio 2016

A.

L'accordo tra la Svizzera e l'OIF definisce le modalità del contributo svizzero al programma di promozione dell'impiego grazie all'imprenditoria di donne e giovani nell'Africa subsahariana francofona, ossia il finanziamento di una missione dell'OIF in Camerun nell'estate 2016.

B.

Il programma si prefigge di rafforzare le capacità dei Paesi partner nell'identificare e nel gestire le opportunità di creazione di posti di lavoro e di redditi mediante l'imprenditoria, in particolare per i giovani e le donne, nelle filiere strategiche per la Francofonia (economia numerica, economia verde, economia sociale e solidale, economia della cultura, economia del sapere). Il programma si iscrive nella Strategia economica per la Francofonia, adottata in occasione del XV° Vertice di Dakar tenutosi nel novembre 2014.

Lo scopo è quello di rafforzare le capacità dei Paesi destinatari al fine di proporre soluzioni nella creazione di impieghi e di redditi nei settori a forte potenziale di impiego nelle zone di intervento e/o nei settori strategici per la Francofonia, nel quadro degli Obiettivi di sviluppo sostenibile.

C.

32 000 euro.

D.

Articolo 7a capoverso 3 lettera c LOGA.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 2 maggio 2016 e copre il periodo dal 2 maggio 2016 al 31 dicembre 2016. L'accordo può essere modificato per scritto con l'accordo delle due Parti. Non sono previste modalità di denuncia.

3970

FF 2017

2.7.11

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dal DFAE, e l'OIF concernente un contributo al programma «Favorire un coinvolgimento più attivo dei giovani nelle istanze della Francofonia», concluso il 2 settembre 2016

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo al programma attuato per favorire un coinvolgimento più attivo dei giovani nelle istanze della Francofonia, al fine di finanziare la partecipazione di 20 giovani al Vertice della Francofonia in Madagascar.

B.

Il progetto vuole dare la possibilità ai giovani francofoni di impegnarsi appieno nelle istanze di Antananarivo in Madagascar, sia prima che durante il Vertice, e consiste in una consultazione dei giovani francofoni (attività 1), una Conferenza dei giovani francofoni a Parigi nell'ottobre 2016 (attività 2) e la partecipazione di una delegazione di 20 giovani, di cui una Svizzera, alle Istanze di Madagascar (attività 3). Il contributo sarà destinato esclusivamente alla terza attività.

C.

80 000 euro.

D.

Articolo 7a capoverso 3 lettera c LOGA.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 2 settembre 2016 e copre il periodo dal 15 settembre 2016 al 31 dicembre 2016. L'accordo può essere modificato per scritto con l'accordo delle due Parti. Non sono previste modalità di denuncia.

3971

FF 2017

2.7.12

18 19

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Segretariato del Trattato sul commercio delle armi ai fini di determinare lo statuto giuridico del Segretariato in Svizzera, concluso il 13 giugno 201618

A.

L'accordo stabilisce i privilegi, le immunità e le agevolazioni concessi al Segretariato del Trattato sul commercio delle armi (il Segretariato) e ai propri funzionari, vale a dire, nella fattispecie, i privilegi, le immunità e le agevolazioni che sono solitamente concessi a un'organizzazione intergovernativa e ai propri funzionari.

B.

Il Segretariato è stato istituito mediante l'articolo 18 paragrafo 1 del Trattato del 2 aprile 201319 sul commercio delle armi e ha sede a Ginevra. Il suo mandato è quello di assistere gli Stati Parte nell'attuazione effettiva del Trattato.

Il Trattato sul commercio delle armi è stato adottato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York il 2 aprile 2013 e approvato dall'Assemblea federale il 26 settembre 2014. Entrato in vigore per la Svizzera il 30 aprile 2015, si prefigge un commercio internazionale delle armi responsabile e contribuisce alla lotta contro il commercio illecito di armi. Per la prima volta uno strumento di diritto internazionale vincolante impone regole e controlli nel commercio internazionale degli armamenti convenzionali.

C.

Le conseguenze finanziarie sono quelle che derivano dagli esoneri fiscali previsi dall'accordo. Tuttavia, nella fattispecie, il numero di funzionari è poco elevato e non dovrebbe aumentare di molto, cosicché le conseguenze finanziarie degli esoneri fiscali loro accordati hanno una portata limitata.

D.

Articolo 26 capoverso 2 lettera a LES.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 13 giugno 2016 e può essere denunciato da ciascuna Parte con un preavviso scritto di due anni per la fine di un anno civile.

RS 0.192.122.54 RS 0.518.61

3972

FF 2017

2.7.13

20

Scambio di lettere del 6/12 luglio 201620 tra la Confederazione Svizzera e il Segretariato del Trattato sul commercio delle armi concernente lo statuto dei membri del personale di cittadinanza svizzera in materia di assicurazioni sociali svizzere (AVS/AI/APG e AD)

A.

Lo Scambio di lettere prevede che il personale svizzero del Segretariato del Trattato sul commercio delle armi (il Segretariato) non sia obbligatoriamente affiliato all'AVS sempre che sia affiliato a un sistema di previdenza previsto dal Segretariato. Avrà la possibilità di aderire su base volontaria all'AVS/AI/APG e/o alla sola AD.

B.

Stessi motivi dell'accordo di sede (cfr. n. 2.7.12).

C.

Nessuna.

D.

Articolo 26 capoverso 2 lettera a LES.

E.

Lo Scambio di lettere è entrato in vigore il 12 luglio 2016 e può essere denunciato da ciascuna Parte con un preavviso scritto di due anni per la fine di un anno civile.

RS 0.192.122.541

3973

FF 2017

2.7.14

21

Sei accordi bilaterali concernenti il riconoscimento dei certificati e dei programmi di formazione dei marittimi per il servizio a bordo di navi commerciali battenti bandiera svizzera, conclusi rispettivamente tra la Svizzera, rappresentata dalla DDIP, e la Bulgaria, il 24 novembre 2016 la Croazia, il 17 marzo 2016 le Filippine, il 3 marzo 2016 la Romania, l'8 gennaio 2016 la Slovenia, il 14 gennaio 2016 lo Sri Lanka, il 25 luglio 2016

A.

Gli accordi disciplinano il riconoscimento da parte della Svizzera della formazione dei marittimi dispensata da altri Stati membri dell'Organizzazione marittima internazionale, conformemente alla Convenzione internazionale del 197821 sugli standard di addestramento, abilitazione e tenuta della guardia per i marittimi (Convenzione STCW).

B.

I membri dell'equipaggio di navi commerciali battenti bandiera svizzera provengono da numerosi Paesi. Sono formati nel loro Paese di origine conformemente alla Convenzione Convention STCW. Grazie agli accordi bilaterali firmati con altri Stati Parte alla Convenzione STCW, la Svizzera può controllare da vicino l'autenticità dei certificati presentati dai membri dell'equipaggio di navi svizzere. Inoltre la Svizzera è abilitata a ispezionare in modo puntuale istituti di formazione esteri.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 7a capoverso 3 lettera c LOGA.

E.

Gli accordi sono entrati in vigore il giorno della loro firma. La loro durata di validità è di cinque anni. Cinque anni dopo la loro entrata in vigore sono rinnovati automaticamente per cinque anni, a meno che una delle Parti contraenti non ne abbia notificato la risoluzione all'altra Parte almeno dodici mesi prima della scadenza.

RS 0.747.341.2

3974

FF 2017

2.7.15

22 23 24

Adesione alla Convenzione internazionale di Nairobi del 2007 sulla rimozione dei relitti, conclusa il 18 maggio 200722

A.

La Convenzione degli Stati Parte dell'Organizzazione marittima internazionale (OMI) disciplina la gestione dei relitti nella zona economica esclusiva (200 miglia marine dalle linee di base; art. 57 della Convenzione delle Nazioni Unite del 10 dicembre 198223 sul diritto del mare).

B.

In qualità di Stato membro dell'OMI, la Svizzera sostiene una navigazione marittima sicura e rispettosa dell'ambiente. La Convenzione sulla rimozione dei relitti fissa obblighi di dichiarazione, obblighi di agire nonché garanzie finanziarie per i capitani, gli armatori e i proprietari registrati di navi commerciali d'alto mare. Gli obblighi si applicano nel caso in cui incidenti marittimi producano relitti che presentano un potenziale pericolo per la navigazione o per l'ambiente marino e la cui responsabilità spetta alla nave coinvolta nell'incidente.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 4a capoverso 1 della legge federale del 23 settembre 195324 sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera.

E.

La Convenzione è entrata in vigore per la Svizzera il 16 agosto 2016 e può essere denunciata al più presto un anno dopo tale data mediante notifica scritta indirizzata dal Segretario generale dell'OMI.

RS 0.747.363.5 RS 0.747.305.15 RS 747.30

3975

FF 2017

2.7.16

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dal DFAE, e la Segreteria CITES concernente un contributo al finanziamento del programma di lavoro della Segreteria CITES 2017­2019, rubrica C «Enforcement Support Service» per il 2017, concluso il 19 dicembre 2016

A.

L'accordo definisce le modalità dell'impiego del sostegno finanziario della Svizzera alla Segreteria della Convenzione del 3 marzo 1973 sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione (CITES; RS 0.453).

B.

La Convenzione CITES, conclusa il 3 marzo 1973 a Washington disciplina il commercio di determinati animali e piante e loro prodotti. La Convenzione è entrata in vigore il 1° luglio 1975. La Svizzera è la depositaria della Convenzione.

Il contributo ha lo scopo di migliorare le capacità della Segreteria CITES e di rafforzare l'attuazione della Convenzione.

C.

150 000 franchi.

D.

Articolo 7a capoverso 3 lettera c LOGA.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 19 dicembre 2016 e copre il periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017. Ogni sua modifica richiede la forma scritta. Nel caso di divergenze le Parti si impegnano a giungere a un'intesa mediante negoziati diretti. Se l'intesa non è raggiunta, l'accordo può essere denunciato dal DFAE e il contributo restituito nella sua totalità o in parte.

3976

FF 2017

2.7.17

Accordo tra la Svizzera e la Segreteria del Commonwealth a Londra concernente un contributo finanziario per l'allestimento dei nuovi uffici a Ginevra, concluso il 14 dicembre 2016

A.

L'accordo definisce la modalità d'impiego del sostegno finanziario della Svizzera a favore del Commonwealth Small States Office (CSSO) per l'allestimento dei nuovi uffici a Ginevra.

B.

Il Commonwealth ha deciso di cambiare locali per istallarsi dal febbraio 2017 in uffici in grado di offrire migliori condizioni di accoglienza, al fine di meglio rispondere alle esigenze delle missioni permanenti che ospita.

Il contributo si prefigge di sostenere il Commonwealth nei suoi sforzi volti a migliorare le condizioni di accoglienza del CSSO.

C.

174 000 franchi.

D.

Articolo 7a capoverso 3 lettera c LOGA.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 14 dicembre 2016 e copre il periodo dal 14 dicembre 2016 al 31 dicembre 2017. Ogni sua modifica richiede la forma scritta. Nel caso di divergenze le Parti si impegnano a giungere a un'intesa mediante negoziati diretti. Se l'intesa non è raggiunta, l'accordo può essere denunciato dal DFAE e il contributo restituito nella sua totalità o in parte.

3977

FF 2017

2.7.18

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dal DFAE, e l'UNIDIR concernente la concessione di un finanziamento di base a favore del funzionamento generale dell'UNIDIR nel 2016, concluso il 21 luglio 2016

A.

L'accordo definisce il volume e le modalità del finanziamento dei base concesso dalla Svizzera all'UNIDIR.

B.

Con sede a Ginevra, l'UNIDIR conduce ricerche indipendenti nel settore della politica di sicurezza e del disarmo. L'istituto fornisce alla comunità internazionale dati dettagliati ed esaustivi sulla sicurezza nel mondo, sulla corsa agli armamenti e sul disarmo. Il suo obiettivo è di promuovere la sicurezza internazionale e lo sviluppo economico e sociale di tutti i popoli mediante negoziati. Il lavoro dell'UNIDIR, di qualità e unanimemente riconosciuto, costituisce un valore aggiunto anche per la Svizzera. L'UNIDIR rafforza inoltre la posizione di Ginevra in quanto centro internazionale del disarmo.

La concessione di un finanziamento di base a favore del funzionamento generale permette all'UNIDIR di mantenere la sua offerta.

C.

84 211 dollari americani.

D.

Articolo 7a capoverso 3 lettera c LOGA.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 16 agosto 2016 e copre il periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016. In caso di inadempienza degli obblighi contrattuali da parte dell'UNIDIR, il DFAE può denunciare l'accordo con effetto immediato e chiedere il rimborso (parziale) del contributo.

3978

FF 2017

2.7.19

Accordo tra la Svizzera e l'UNODC concernente il finanziamento di un progetto sul rafforzamento delle capacità della giustizia e della sicurezza in relazione con bambini reclutati in gruppi terroristici, concluso il 5 settembre 2016

A.

L'accordo definisce le modalità della collaborazione tra la Svizzera e l'UNODC concernente il finanziamento di un manuale e l'organizzazione di formazioni per il trattamento di bambini reclutati in gruppi terroristici. Le formazioni sono rivolte, nella prima fase del progetto, agli operatori del diritto penale e della protezione dell'infanzia nella regione del Sahel affinché si familiarizzino con il quadro giuridico internazionale.

B.

La tematizzazione delle questioni fondamentali della giustizia giovanile si iscrive nell'impegno assunto dalla Svizzera in favore del rispetto dei diritti umani nella lotta contro il terrorismo. Con l'elaborazione di materiale di formazione e l'organizzazione di formazioni, la Svizzera si adopera per l'attuazione del diritto internazionale e la lotta contro il terrorismo nel rispetto dei diritti umani.

C.

95 000 franchi.

D.

Articolo 7a capoverso 3 lettera c LOGA.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 5 settembre 2016 e termina con il pieno adempimento degli obblighi contrattuali da parte dell'UNODC. In caso di inosservanza o di cattivo adempimento degli obblighi, la Svizzera può denunciare l'accordo ed esigere il rimborso totale o parziale del contributo.

3979

FF 2017

2.7.20

25

Allegato all'accordo di gestione delle finanze tra gli Stati contribuenti e il Segretariato internazionale della NATO concernente il fondo di destinazione speciale in materia di sviluppo dell'integrità e di riduzione dei rischi di corruzione nel settore della sicurezza, concluso il 19 dicembre 2016

A.

L'accordo stabilisce un contributo finanziario della Svizzera alla seconda fase del fondo di destinazione speciale in materia di sviluppo dell'integrità e di riduzione dei rischi di corruzione nel settore della sicurezza.

B.

Il fondo intende rafforzare il buon governo nei settori della sicurezza e della difesa. A tal fine è messo a punto un programma pluriennale con gli Stati interessati e sono messi a disposizione gli strumenti pratici.

C.

70 000 franchi. Partecipazione al Partenariato per la Pace.

D.

Articolo 8 della legge federale del 19 dicembre 200325 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 19 dicembre 2016. Non sono previste modalità di denuncia.

RS 193.9

3980

FF 2017

2.7.21

Allegato all'accordo di gestione delle finanze tra gli Stati contribuenti e il Segretariato internazionale della NATO concernente il fondo speciale in materia di smilitarizzazione di munizioni convenzionali, di armi leggere e armi di piccolo calibro in Ucraina ­ fase II, concluso il 19 dicembre 2016

A.

L'accordo disciplina il contributo finanziario della Svizzera alla seconda fase del fondo speciale in materia di smilitarizzazione di munizioni convenzionali, di armi leggere e di piccolo calibro in Ucraina.

B.

Il fondo intende migliorare la sicurezza pubblica e la sicurezza regionale. A tal fine saranno distrutte 366 000 armi leggere e di piccolo calibro, nonché 76 000 tonnellate di munizioni convenzionali.

C.

80 000 franchi. Partecipazione al Partenariato per la Pace.

D.

Articolo 8 della legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 19 dicembre 2016. Non sono previste modalità di denuncia.

3981

FF 2017

2.7.22

Allegato all'accordo di gestione delle finanze tra gli Stati contribuenti e il Segretariato internazionale della NATO concernente il quarto fondo di destinazione speciale in Giordania (Jordan IV), concluso il 19 dicembre 2016

A.

L'accordo disciplina il contributo finanziario della Svizzera al quarto fondo speciale in materia di ammodernamento dello stoccaggio delle armi nonché della loro smilitarizzazione in Giordania.

B.

Il fondo intende migliorare la sicurezza pubblica e la sicurezza regionale. A tal fine la Giordania è sostenuta nel rafforzamento delle sue capacità nel settore della gestione e dello stoccaggio di armi e di munizioni; è inoltre istituita una piattaforma regionale di competenze in questo settore.

C.

35 000 franchi. Partecipazione al Partenariato per la Pace.

D.

Articolo 8 della legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 19 dicembre 2016. Non sono previste modalità di denuncia.

3982

FF 2017

2.7.23

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dal DFAE, e la NATO concernente il sostegno al fondo speciale NATO-PpP in Giordania III, concluso il 19 dicembre 2016

A.

L'accordo concerne il contributo della Svizzera al fondo speciale NATOPpP in Giordania III ­ relativo alla formazione delle donne che sono in servizio nell'esercito giordano.

B.

L'obiettivo del progetto è sostenere un piano d'azione e misure conseguenti per la formazione delle donne che sono in servizio nell'esercito giordano. Esso contribuisce in tal modo all'attuazione della risoluzione 1325 del Consiglio di sicurezza dell'ONU sulle donne, la pace e la sicurezza, in Giordania.

C.

35 000 franchi, legati allo sviluppo di un piano d'azione di tre anni (fase 1 del progetto). Partecipazione al Partenariato per la Pace.

D.

Articolo 8 della legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 19 dicembre 2016. Non sono previste modalità di denuncia.

3983

FF 2017

2.7.24

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dal DFAE, e l'UNESCO concernente il contributo relativo al progetto «Mobilizing UNESCO Science Chairs for policy action towards the 2030 Agenda», concluso il 12 dicembre 2016

A.

L'accordo definisce il contenuto e le modalità di finanziamento da parte della Svizzera di un progetto dell'UNESCO il cui obiettivo è l'organizzazione a Ginevra della prima conferenza delle cattedre UNESCO concernente il settore delle scienze naturali e la sua valorizzazione.

B.

Il progetto costituisce la priorità definita per il 2016 a favore dei contributi forniti dall'UNESCO e mira a rafforzare il legame tra scienze e diplomazia al fine di raggiungere gli obiettivi dell'Agenda 2030, consolidando il polo scientifico rappresentato dalla Ginevra internazionale. Questo contributo si iscrive nella proposta approvata dal Consiglio federale il 17 dicembre 2014 in materia di contributi volontari preventivati dalla Divisione politica del DFAE a sostegno dell'azione dell'UNESCO per il periodo 2014­2017 e nelle priorità e misure della Strategia svizzera UNESCO 2015+. È inoltre conforme alla Strategia della Svizzera per la Ginevra internazionale.

C.

180 000 franchi.

D.

Articolo 7a capoverso 3 lettera c LOGA.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 15 dicembre 2016 e copre un periodo di 15 mesi fini al 15 marzo 2018. Può essere denunciato prima del termine di scadenza con il consenso delle due Parti oppure mediante un preavviso scritto di sei mesi.

3984

FF 2017

2.7.25

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dal DFAE, e l'UNITAR concernente la concessione di un finanziamento di base a favore del funzionamento generale dell'UNITAR per gli anni 2016­2017, concluso il 2 dicembre 2016

A.

L'accordo definisce la portata e le modalità del finanziamento di base concesso dalla Direzione delle organizzazioni internazionali (DOI) del DFAE all'UNITAR.

B.

Insediato a Ginevra, l'UNITAR organizza corsi di formazione nell'ambito della diplomazia multilaterale e della cooperazione internazionale destinati a diplomatici e funzionari internazionali. Il lavoro svolto dall'UNITAR è di qualità ed è unanimemente riconosciuto. Esso costituisce un valore aggiunto sia per il sistema onusiano sia per la Svizzera. Inoltre, l'UNITAR rafforza la posizione di Ginevra come centro mondiale di produzione intellettuale e di buongoverno. La concessione di un finanziamento di base a favore del funzionamento generale dell'UNITAR permette all'istituto di mantenere la sua offerta.

C.

200 000 franchi.

D.

Articolo 7a capoverso 3 lettera c LOGA.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 2 dicembre 2016 e copre il periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017.

3985

FF 2017

2.7.26

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dal DFAE, e l'UNITAR concernente il tredicesimo seminario per i rappresentanti e gli inviati speciali e personali del Segretario generale dell'ONU, concluso il 6 dicembre 2016

A.

L'accordo definisce le modalità della collaborazione e dell'utilizzo del sostegno finanziario della Svizzera al tredicesimo seminario per i rappresentanti e gli inviati speciali e personali del Segretario generale dell'ONU previsto nella primavera del 2017.

B.

Il seminario contribuisce in maniera rilevante a migliorare la dottrina delle operazioni di mantenimento della pace dell'ONU; per i rappresentanti e gli inviati speciali e personali del Segretario generale dell'ONU costituisce inoltre un'occasione unica per scambiare esperienze ed elaborare strategie comuni. Il seminario rappresenta per la Svizzera un'eccellente piattaforma per accrescere la visibilità del proprio impegno in questo campo e per allacciare contatti al massimo livello.

C.

300 000 dollari americani.

D.

Articolo 7a capoverso 3 lettera c LOGA.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 6 dicembre 2016 e copre il periodo dal 6 dicembre 2016 al 31 luglio 2017. Può essere denunciato in qualsiasi momento con un preavviso scritto di 30 giorni.

3986

FF 2017

2.7.27

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dal DFAE, e l'UNRISD concernente la concessione di un finanziamento di base a favore del funzionamento generale dell'UNRISD nel 2016, concluso il 25 aprile 2016

A.

L'accordo definisce la portata e le modalità del finanziamento di base concesso dalla Direzione delle organizzazioni internazionali (DOI) del DFAE all'UNRISD.

B.

Insediato a Ginevra, l'UNRISD conduce un'attività indipendente di ricerca nel settore dello sviluppo sociale. Il lavoro svolto dall'UNRISD è di qualità ed è unanimemente riconosciuto. Esso costituisce un valore aggiunto sia per il sistema onusiano sia per la Svizzera. Inoltre, l'UNRISD rafforza la posizione di Ginevra come centro mondiale di produzione intellettuale e di buongoverno. La concessione di un finanziamento di base a favore del funzionamento generale dell'UNRISD permette all'istituto di mantenere la sua offerta.

C.

100 000 franchi.

D.

Articolo 7a capoverso 3 lettera c LOGA.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 25 aprile 2016 e copre il periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016. In caso di inadempienza degli obblighi contrattuali da parte dell'UNRISD, il DFAE può denunciare l'accordo per scritto con effetto immediato e chiedere il rimborso totale o parziale del contributo.

3987

FF 2017

2.7.28

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dal DFAE, e l'UNSSC concernente un contributo finanziario per il Geneva Leadership Exchange tenutosi il 6­8 aprile 2016, concluso il 24 marzo 2016

A.

L'accordo definisce le modalità della collaborazione e dell'utilizzo del sostegno finanziario della Svizzera allo United Nations System Staff College (UNSSC) con sede a Torino (Italia) per la realizzazione del Geneva Leadership Exchange avvenuto a Ginevra dal 6 all'8 aprile 2016.

B.

La riforma dell'ONU rappresenta uno dei principali assi strategici dell'impegno svizzero a lungo termine in seno all'ONU (decade 2012­2022). La conferenza si prefigge di tematizzare la gestione del cambiamento e dell'innovazione nel sistema onusiano. A tal fine, più di 30 quadri dell'ONU sono stati invitati ad approfondire questi temi in collaborazione con specialisti della scienza e dell'economia, a scambiarsi opinioni e sviluppare nuove soluzioni.

C.

130 000 dollari americani.

D.

Articolo 26 capoverso 2 lettera a LES.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 24 marzo 2016 ed è giunto a scadenza il 6 giugno 2016. Non sono previste modalità di denuncia.

3988

FF 2017

2.7.29

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DDIP, e l'UN-CTITF concernente il finanziamento di un progetto sul rafforzamento delle capacità degli agenti della sicurezza in relazione con i diritti umani, lo Stato di diritto e la prevenzione del terrorismo, concluso il 20 dicembre 2016

A.

L'accordo definisce le modalità della collaborazione tra la Svizzera e la Task Force ONU per l'attuazione delle strategie contro il terrorismo (UN-CTITF) in relazione con il finanziamento di formazioni rivolte agli agenti impegnati nella lotta contro il terrorismo.

B.

Il sostegno a questo progetto per l'attuazione del quarto pilastro della Strategia globale antiterrorismo delle Nazioni Unite si iscrive nell'impegno assunto dalla Svizzera per il rispetto dei diritti umani nella lotta contro il terrorismo. Con la preparazione di materiale didattico e l'organizzazione di formazioni, la Svizzera fornisce un importante contributo all'applicazione del diritto internazionale e a una lotta contro il terrorismo rispettosa dei diritti umani.

C.

20 000 dollari americani.

D.

Articolo 7a capoverso 3 lettera c LOGA.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 20 dicembre 2016 e termina con il pieno adempimento degli obblighi da parte dell'UN-CTITF. In caso di inosservanza o di cattivo adempimento degli obblighi, la Svizzera può denunciare l'accordo ed esigere il rimborso totale o parziale del contributo.

3989

FF 2017

2.7.30

Accordi di finanziamento di azioni volontarie del credito di Stato ospite a favore del diritto internazionale

A.

Nell'anno in rassegna sono stati conclusi con organizzazioni internazionali quattro accordi internazionali concernenti l'utilizzazione di importi inferiori a 20 000 franchi del credito di Stato ospite a favore di progetti nell'ambito della Ginevra internazionale. Vista la relativa esiguità degli importi, tali accordi non sono descritti singolarmente.

B.

Il credito è utilizzato per sostenere in modo mirato progetti di organizzazioni interstatali (UNITAR, OIF, MP Guyana, Union Africaine).

Gli accordi disciplinano le modalità di pagamento e gli obblighi dei beneficiari concernenti l'utilizzazione degli importi, nonché le modalità di consegna dei rapporti al riguardo.

C.

52 474 franchi.

D.

Articolo 26 capoverso 2 lettera d LES.

E.

Gli accordi sono stati conclusi per la durata dei progetti e sono giunti a scadenza nel 2016.

3990

FF 2017

2.7.31

Accordo di finanziamento di azioni volontarie in favore del diritto internazionale

A.

Nell'anno in rassegna sono stati conclusi con organizzazioni interstatali nove accordi internazionali concernenti l'utilizzazione di importi inferiori a 20 000 franchi del credito per le misure volontarie a favore del diritto internazionale. Vista la relativa esiguità degli importi, tali accordi non sono descritti singolarmente.

B.

Il credito è utilizzato per sostenere in modo mirato progetti di organizzazioni interstatali, centri di ricerca, scuole universitarie, ONG e altri attori della società civile. I progetti selezionati vertono in particolare sul diritto internazionale umanitario, la giustizia penale internazionale e i diritti dell'uomo e mirano a promuovere la codificazione o migliorare il rispetto del diritto internazionale pubblico.

Gli accordi disciplinano le modalità di pagamento e gli obblighi dei beneficiari concernenti l'utilizzazione degli importi, nonché le modalità di consegna dei rapporti al riguardo.

C.

122 124 franchi.

D.

Articolo 7a capoverso 3 lettera c LOGA.

E.

Gli accordi sono conclusi per la durata dei progetti e giungono a scadenza con la consegna dei rapporti finali.

3991

FF 2017

3

Dipartimento federale dell'interno

3.1

Accordo tra la Svizzera e la Francia concernente la possibilità di esenzione dall'assicurazione malattie svizzera, concluso il 7 luglio 2016

26 27

A.

L'accordo precisa le modalità di esenzione dall'assicurazione malattie svizzera che alcune categorie di persone residenti in Francia possono chiedere, nonché le modalità di radiazione dall'assicurazione malattie francese.

B.

Occorreva trovare una soluzione per situazioni non conformi ai vigenti testi di legge e migliorare le procedure.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 16 paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 883/200426, applicabile per la Svizzera mediante l'Allegato II all'Accordo del 21 giugno 199927 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 1° ottobre 2016. Può essere denunciato per la fine di un mese con un preavviso scritto di tre mesi.

RS 0.831.109.268.1 RS 0.142.112.681

3992

FF 2017

3.2

Accordo tra la Svizzera, rappresentata da MeteoSvizzera, e il BSC concernente la cooperazione nel programma Copernicus dell'UE, concluso il 18 novembre 2016

A.

L'accordo definisce le modalità della collaborazione tra la Svizzera e il Barcelona Supercomputing Center (BSC), in Spagna, concernente l'attuazione congiunta del progetto Evaluation and Quality Control Function for the Climate Data Store nell'ambito del programma Copernicus.

B.

Mediante l'attuazione del servizio Copernicus «Cambiamento climatico» (C3S), MeteoSvizzera può approfittare della rete Copernicus nonostante il nostro Paese non partecipi a questo programma. Le prestazioni di MeteoSvizzera si fondano su una missione e una competenza chiave di MeteoSvizzera: la verifica operativa della bontà delle previsioni meteorologiche e climatiche. Il progetto permette a MeteoSvizzera di sviluppare competenze dall'interno e di rafforzare la sua posizione internazionale. MeteoSvizzera può fatturare la totalità dei costi al CS3. Per MeteoSvizzera non risultano costi supplementari né MeteoSvizzera si impegna a fornire prestazioni proprie. Il grado di copertura dei costi può essere aumentato.

C.

268 643 franchi.

D.

Articolo 31 capoversi 1 e 2 lettera a LPRI.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 1° luglio 2016 e copre il periodo dal 1° giugno 2016 al 31 dicembre 2017. Può essere denunciato per determinati motivi (ad es. violazioni contrattuali).

3993

FF 2017

3.3

28 29

Accordo di cooperazione tra la Svizzera e il Perù volto ad impedire il traffico illecito di beni culturali, concluso il 12 luglio 201628

A.

L'accordo definisce le modalità della collaborazione tra la Svizzera e il Perù al fine di impedire il traffico illecito di beni culturali tra i due Stati contraenti. Disciplina l'importazione, il transito e il rimpatrio di beni culturali elencati negli allegati all'accordo che sono di importanza significativa per il patrimonio culturale di ciascuno dei due Stati contraenti.

B.

In virtù della legge federale del 20 giugno 200329 sul trasferimento internazionale dei beni culturali (LTBC), allo scopo di salvaguardare gli interessi di politica culturale e di politica estera e di tutelare il patrimonio culturale, il Consiglio federale può concludere accordi bilaterali concernenti l'importazione e il rimpatrio dei beni culturali con gli Stati che hanno ratificato la Convenzione dell'UNESCO del 1970.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 7 capoverso 1 della legge federale del 20 giugno 2003 sul trasferimento internazionale dei beni culturali.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 19 ottobre 2016 ed è concluso per la durata di cinque anni a decorrere dalla data dell'entrata in vigore. Esso si rinnova tacitamente ogni volta per un quinquennio, salvo denuncia scritta per via diplomatica di una delle Parti contraenti almeno sei mesi prima della scadenza del termine.

RS 0.444.164.11 RS 444.1

3994

FF 2017

3.4

30 31

Accordo tra la Svizzera e il Portogallo concernente la compensazione tra l'Istituzione comune LAMal e l'Administração Central do Sistema de Saúde, I.P., concluso il 25 maggio 2016

A.

L'accordo disciplina le modalità della compensazione dei crediti reciproci nel settore dell'assicurazione malattie per il tramite di organismi di collegamento dei due Stati. Si tratta esclusivamente di disciplinare le modalità del pagamento tra organismi di collegamento.

B.

L'Accordo tra la Svizzera e l'UE sulla libera circolazione delle persone disciplina il rimborso dei costi da parte delle assicurazioni malattie in occasione del ricorso a prestazioni mediche in un altro Stato. I costi sono dapprima assunti dall'assicurazione malattie nello Stato in cui avviene il trattamento e successivamente fatturati alla competente assicurazione malattie per il tramite degli organismi di collegamento dei due Stati interessati. È stato concluso un accordo di compensazione con il Portogallo per semplificare e accelerare la procedura di rimborso fra Stati ed evitare inutili trasferimenti di denaro reciproci.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 35 paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 883/200430, applicabile per la Svizzera mediante l'Allegato II all'Accordo tra la Svizzera e l'UE sulla libera circolazione delle persone31.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 1° giugno 2016. Si applica per la durata di cinque anni e si rinnova tacitamente ogni volta per un anno supplementare, salvo denuncia scritta di una delle Parti contraenti almeno tre mesi prima della scadenza annuale.

RS 0.831.109.268.1 RS 0.142.112.681

3995

FF 2017

4

Dipartimento federale di giustizia e polizia

4.1

Accordo tra la Svizzera e l'Armenia di facilitazione del rilascio dei visti, concluso il 29 febbraio 201632

32

A.

Lo scopo dell'accordo è di agevolare il rilascio dei visti ai cittadini armeni per soggiorni in Svizzera di 90 giorni al massimo su un periodo di 180 giorni. L'accordo semplifica segnatamente i requisiti giustificativi della finalità del viaggio per determinate categorie di persone. Per le stesse si applicano anche i criteri per il rilascio di visti per più entrate. Inoltre l'accordo disciplina la durata delle procedure di trattamento delle domande di visto, nonché gli emolumenti corrispondenti. Include infine anche la soppressione dell'obbligo di visto per i detentori di un passaporto diplomatico.

Se l'Armenia reintroducesse l'obbligo del visto per i cittadini della Svizzera o per alcune categorie di cittadini della Svizzera, a questi si applicherebbero automaticamente per reciprocità le medesime facilitazioni concesse dall'accordo ai cittadini armeni.

B.

L'UE ha concluso nel 2012 con l'Armenia un accordo concernente la facilitazione del rilascio di visti, entrato in vigore il 1° gennaio 2014. Per armonizzare la prassi per il rilascio di visti Schengen è opportuno che la Svizzera assimili la sua politica in materia di rilascio dei visti di breve durata a quella dell'UE. Tale intento è garantito con la conclusione dell'accordo concernente la facilitazione del rilascio dei visti.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 100 capoverso 2 lettera a LStr.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 1° agosto 2016 e può essere denunciato con un preavviso scritto di 90 giorni.

RS 0.142.111.562.1

3996

FF 2017

4.2

33

Accordo tra la Svizzera e l'Azerbaigian sulla facilitazione del rilascio dei visti, concluso il 10 ottobre 201633

A.

Lo scopo dell'accordo è di agevolare, su una base di reciprocità, il rilascio dei visti ai cittadini azeri e svizzeri per soggiorni in Svizzera di 90 giorni al massimo su un periodo di 180 giorni. L'accordo semplifica segnatamente i requisiti giustificativi della finalità del viaggio per determinate categorie di persone. Per le stesse si applicano anche i criteri per il rilascio di visti per più entrate. Inoltre l'accordo disciplina la durata delle procedure di trattamento delle domande di visto, nonché gli emolumenti corrispondenti. Include infine anche la soppressione dell'obbligo di visto per i detentori di un passaporto diplomatico o di un passaporto di servizio biometrico.

B.

L'UE ha concluso nel 2013 con l'Azerbaigian un accordo concernente la facilitazione del rilascio di visti, entrato in vigore il 1° settembre 2014. Per armonizzare la prassi per il rilascio di visti Schengen è opportuno che la Svizzera assimili la sua politica in materia di rilascio dei visti di breve durata a quella dell'UE. Tale intento è garantito con la conclusione dell'accordo concernente la facilitazione del rilascio dei visti.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 100 capoverso 2 lettera a LStr.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 1° aprile 2017 e può essere denunciato con un preavviso scritto di sei mesi.

RS 0.142.111.642

3997

FF 2017

4.3

34

Accordo tra la Svizzera e l'Azerbaigian sulla riammissione di persone senza soggiorno autorizzato, concluso il 10 ottobre 201634

A.

L'accordo prevede l'obbligo per una Parte contraente di riammettere i propri cittadini che non adempiono o non adempiono più le condizioni richieste per entrare o soggiornare sul territorio dell'altra Parte contraente. Stabilisce inoltre le condizioni alle quali i cittadini di Stati terzi devono essere riammessi da ciascuna Parte contraente e per quali cittadini di Stati terzi non sussiste nessun obbligo. Parallelamente alla procedura di riammissione, l'accordo disciplina anche la questione del transito sul territorio di una Parte contraente.

B.

L'accordo è stato concluso in considerazione dei problemi generali relativi al controllo dei movimenti migratori verso l'Europa. Rappresenta un elemento importante della collaborazione svizzera con Stati terzi.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 100 capoverso 2 lettera b LStr.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 1° aprile 2017 e può essere denunciato con un preavviso scritto di sei mesi.

RS 0.142.111.649

3998

FF 2017

4.4

Accordo tra la Svizzera e la Colombia sulla soppressione reciproca dell'obbligo del visto per i titolari di passaporti diplomatici, ufficiali, speciali o di servizio, concluso il 3 agosto 2016

A.

L'accordo prevede che i titolari di un passaporto diplomatico, ufficiale, speciale o di servizio valido rilasciato da una delle Parti contraenti, membri di una missione diplomatica, di un posto consolare o di una rappresentanza permanente del loro Stato presso un'organizzazione internazionale con cui è stato concluso un accordo di sede, siano esentati dall'obbligo del visto per entrare sul territorio dell'altra Parte contraente per assumervi la loro funzione. Inoltre i titolari di un passaporto diplomatico, ufficiale, speciale o di servizio valido rilasciato da una delle Parti contraenti sono esentati dal visto per entrare con altri fini sul territorio dell'altra Parte contraente e soggiornarvi per al massimo 90 giorni su un periodo di 180 giorni, a condizione di non svolgervi un'attività lucrativa indipendente o salariata.

B.

La Svizzera ha finora esentato, in diversi modi, dall'obbligo del visto i titolari di un passaporto diplomatico, speciale o di servizio. Da un canto esistono accordi bilaterali che definiscono il gruppo di persone così esentate dall'obbligo del visto nonché gli scopi del soggiorno. D'altro canto l'articolo 4 capoverso 2 lettera b dell'ordinanza concernente l'entrata e il rilascio del visto (OEV, RS 142.204) elenca otto Paesi quali la Bolivia, la Colombia, la Repubblica Dominicana, l'Ecuador, l'Iran, il Marocco, il Perù e la Tunisia, per i quali l'esenzione dall'obbligo del visto per il gruppo di persone menzionate è disciplinata unilateralmente e per via di ordinanza in modo globale e senza disposizioni più precise. Per giungere a una legislazione uniforme, il DFGP si prefigge di abrogare l'articolo 4 capoverso 2 lettera b OEV. Per questa ragione la Colombia è stata invitata a negoziare un accordo bilaterale con la Svizzera che corrisponda alla situazione giuridica attuale.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 100 capoverso 2 lettera a LStr.

E.

L'accordo entra in vigore 30 giorni dopo il ricevimento dell'ultima notifica mediante la quale le Parti si comunicano reciprocamente l'adempimento delle procedure interne necessarie a tal fine. La Svizzera ha notificato l'adempimento delle formalità il 6 agosto 2016. L'accordo può essere denunciato con un preavviso scritto di 30 giorni.

3999

FF 2017

4.5

Accordo tra la Svizzera e la Colombia concernente l'esenzione dal visto per soggiorni di breve durata per i titolari di passaporti ordinari, concluso il 3 agosto 2016

A.

L'accordo esonera dall'obbligo del visto i cittadini colombiani che intendono soggiornare nello spazio Schengen per al massimo 90 giorni su un periodo di 180 giorni senza esercitare alcuna attività lucrativa.

B.

Tale esenzione dal visto si fonda sulla direttiva adottata il 15 maggio 2014 dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell'UE nonché sull'accordo che l'UE ha firmato con la Colombia nel dicembre 2015.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 100 capoverso 2 lettera a LStr.

E.

L'accordo entra in vigore 30 giorni dopo il ricevimento dell'ultima notifica mediante la quale le Parti si comunicano reciprocamente l'adempimento delle procedure interne necessarie a tal fine. La Svizzera ha notificato l'adempimento delle formalità il 6 agosto 2016. L'accordo può essere denunciato con un preavviso scritto di 90 giorni.

4000

FF 2017

4.6

35

Accordo tra la Svizzera e l'Ecuador sulla soppressione reciproca dell'obbligo del visto per i titolari di un passaporto diplomatico, ufficiale, speciale o di servizio, concluso il 1° aprile 201635

A.

L'accordo prevede che i titolari di un passaporto diplomatico, ufficiale, speciale o di servizio valido, membri di una missione diplomatica, di un posto consolare o di una rappresentanza permanente del loro Stato presso un'organizzazione internazionale con cui è stato concluso un accordo di sede, siano esentati, per la durata della loro funzione, dall'obbligo del visto per l'entrata e il soggiorno sul territorio dell'altra Parte contraente. Inoltre i titolari di un passaporto diplomatico, ufficiale, speciale o di servizio valido sono esentati dal visto per entrare con altri fini sul territorio dell'altra Parte contraente e soggiornarvi per al massimo 90 giorni entro un periodo di 180 giorni, a condizione di non svolgervi un'attività lucrativa indipendente o salariata.

B.

La Svizzera ha finora esentato, in diversi modi, dall'obbligo del visto i titolari di un passaporto diplomatico, ufficiale, speciale o di servizio. Da un canto esistono accordi bilaterali che definiscono il gruppo di persone così esentate dall'obbligo del visto nonché gli scopi del soggiorno. D'altro canto l'articolo 4 capoverso 2 lettera b dell'ordinanza concernente l'entrata e il rilascio del visto (OEV, RS 142.204) elenca otto Paesi quali la Bolivia, la Colombia, la Repubblica Dominicana, l'Ecuador, l'Iran, il Marocco, il Perù e la Tunisia, per i quali l'esenzione dall'obbligo del visto per il gruppo di persone menzionate è disciplinata unilateralmente e per via di ordinanza, in modo globale, e senza disposizioni più precise. Per giungere a una legislazione uniforme, il DFGP si prefigge di abrogare l'articolo 4 capoverso 2 lettera b OEV. Per questa ragione l'Ecuador è stato invitato a negoziare un accordo bilaterale con la Svizzera che corrisponda alla situazione giuridica attuale.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 100 capoverso 2 lettera a LStr.

E.

L'accordo si applica provvisoriamente dal 1° aprile 2016. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 30 giorni.

RS 0.142.113.272

4001

FF 2017

4.7

36

Accordo tra la Svizzera e l'India sulla soppressione reciproca dell'obbligo del visto per i titolari di un passaporto diplomatico, concluso il 6 ottobre 201636

A.

L'accordo prevede la soppressione reciproca dell'obbligo del visto per tutti i titolari di un passaporto diplomatico che intendono entrare e soggiornare per un massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni sul territorio dell'altra Parte contraente, a condizione di non svolgervi un'attività lucrativa indipendente o salariata. L'entrata per assumere la propria funzione soggiace tuttavia all'obbligo del visto in entrambi gli Stati.

B.

L'accordo è stato negoziato simultaneamente all'Accordo tecnico concernente l'identificazione e il ritorno.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 100 capoverso 2 lettera a LStr.

E.

L'accordo si applica provvisoriamente dal 7 dicembre 2016. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 30 giorni.

RS 0.142.114.232

4002

FF 2017

4.8

37

Accordo tecnico tra la Svizzera e l'India concernente l'identificazione e il ritorno di cittadini indiani e svizzeri, concluso il 6 ottobre 201637

A.

L'accordo tecnico disciplina la collaborazione nel settore dell'identificazione e del ritorno di cittadini che non adempiono le condizioni per il soggiorno nello Stato in cui si trovano.

B.

L'accordo tecnico è stato negoziato simultaneamente all'Accordo sulla soppressione reciproca dell'obbligo del visto per i titolari di un passaporto diplomatico.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 100 capoverso 5 LStr.

E.

L'accordo tecnico è entrato in vigore al momento della sua firma il 6 ottobre 2016 ed è valido per una durata di cinque anni. Può essere denunciato con un preavviso scritto di sei mesi.

RS 0.142.114.239

4003

FF 2017

4.9

Accordo tra la Svizzera e il Kirghizistan sulla soppressione reciproca dell'obbligo del visto per i titolari di un passaporto diplomatico, concluso il 20 settembre 2016

A.

L'accordo prevede che i titolari di un passaporto diplomatico nazionale valido, membri di una missione diplomatica o consolare del loro Stato o rappresentante il loro Stato presso un'organizzazione internazionale, siano esentati dall'obbligo del visto per entrare sul territorio dell'altro Stato e soggiornarvi per la durata della loro funzione. L'accordo dispensa inoltre dall'obbligo del visto i titolari di un passaporto diplomatico che intendono entrare sul territorio dell'altro Stato e soggiornarvi per al massimo 90 giorni su un periodo di 180 giorni, a condizione di non svolgervi un'attività lucrativa indipendente o salariata.

B.

L'accordo risponde alla richiesta delle autorità kirghise di concludere un accordo sulla soppressione dell'obbligo del visto per i titolari di un passaporto diplomatico.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 100 capoverso 2 lettera a LStr.

E.

L'accordo entra in vigore 30 giorni dopo il ricevimento dell'ultima notifica mediante la quale le Parti si comunicano reciprocamente l'adempimento delle procedure interne necessarie a tal fine. La Svizzera ha notificato l'adempimento delle formalità il 12 dicembre 2016. L'accordo può essere denunciato con un preavviso scritto di 30 giorni.

4004

FF 2017

4.10

38

Accordo tra la Svizzera e il Kuwait relativo alla soppressione reciproca dell'obbligo del visto per i titolari di un passaporto diplomatico, speciale o di servizio, concluso il 24 marzo 201638

A.

L'accordo prevede che i titolari di un passaporto diplomatico, speciale o di servizio nazionale valido di una delle Parti contraenti, membri di una rappresentanza diplomatica, di un posto consolare o di una missione permanente del loro Stato, possano entrare sul territorio dell'altra Parte contraente o soggiornarvi per la durata delle loro funzioni senza visto. L'accordo si prefigge inoltre di esentare dall'obbligo del visto i titolari di un passaporto diplomatico, speciale o di servizio nazionale valido di una delle Parti contraenti per entrare o soggiornare, al massimo 90 giorni su un periodo di 180 giorni, sul territorio dell'altra Parte contraente.

B.

L'accordo risponde alla richiesta presentata alla Svizzera nel 2015 dalle competenti autorità kuwaitiane di concludere un accordo sulla soppressione dell'obbligo del visto per i titolari di un passaporto diplomatico, speciale o di servizio.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 100 capoverso 2 lettera a LStr.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 21 luglio 2016 e può essere denunciato con un preavviso scritto di 30 giorni.

RS 0.142.114.762

4005

FF 2017

4.11

39

Accordo tra la Svizzera e il Kuwait sulla riammissione di persone in situazione irregolare, concluso il 24 marzo 201639

A.

L'accordo prevede l'obbligo per una Parte contraente di riammettere i propri cittadini che non adempiono o non adempiono più le condizioni richieste per entrare o soggiornare sul territorio dell'altra Parte contraente. L'accordo stabilisce inoltre le condizioni alle quali i cittadini di Stati terzi devono essere riammessi da ciascuna Parte contraente e per quali cittadini di Stati terzi non sussiste nessun obbligo. Parallelamente alla procedura di riammissione, l'accordo disciplina anche la questione del transito sul territorio di una Parte contraente.

B.

L'accordo è stato concluso in considerazione dei problemi generali relativi al controllo dei movimenti migratori verso l'Europa.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 100 capoverso 2 lettera b LStr.

E.

L'accordo entra in vigore il 1° luglio 2017 e può essere denunciato con un preavviso scritto di sei mesi.

RS 0.142.114.769

4006

FF 2017

4.12

40

Accordo tra la Svizzera e la Repubblica Dominicana sulla soppressione reciproca dell'obbligo del visto per i titolari di un passaporto diplomatico, ufficiale, speciale o di servizio, concluso il 14 gennaio 201640

A.

L'accordo prevede che i titolari di un passaporto diplomatico, ufficiale, speciale o di servizio nazionale valido, membri di una missione diplomatica, di un posto consolare o di una rappresentanza permanente del loro Stato presso un'organizzazione internazionale con cui è stato concluso un accordo di sede, siano esentati dall'obbligo del visto per entrare sul territorio dell'altra Parte contraente per assumervi la loro funzione. Inoltre i titolari di un passaporto diplomatico, ufficiale, speciale o di servizio nazionale valido rilasciato da una delle Parti contraenti sono esentati dal visto per entrare con altri fini sul territorio dell'altra Parte contraente e soggiornarvi per al massimo 90 giorni su un periodo di 180 giorni, a condizione di non svolgervi un'attività lucrativa indipendente o salariata.

B.

La Svizzera ha finora esentato, in diversi modi, dall'obbligo del visto i titolari di un passaporto diplomatico, di servizio, speciale o ufficiale. Da un canto esistono accordi bilaterali che definiscono il gruppo di persone in tal modo esentate dall'obbligo del visto nonché gli scopi del soggiorno. D'altro canto l'articolo 4 capoverso 2 lettera b dell'ordinanza concernente l'entrata e il rilascio del visto (OEV, RS 142.204) elenca otto Paesi quali la Bolivia, la Colombia, la Repubblica Dominicana, l'Ecuador, l'Iran, il Marocco, il Perù e la Tunisia, per i quali l'esenzione dall'obbligo del visto per il gruppo di persone menzionate è disciplinata unilateralmente e per via di ordinanza in modo globale e senza disposizioni più precise. Per giungere a una legislazione uniforme, il DFGP si prefigge di abrogare l'articolo 4 capoverso 2 lettera b OEV. Per questa ragione la Repubblica Dominicana è stata invitata a negoziare un accordo bilaterale con la Svizzera che corrisponda alla situazione giuridica attuale.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 100 capoverso 2 lettera a LStr.

E.

L'accordo si applica provvisoriamente dal 14 gennaio 2016 e può essere denunciato dalle Parti in qualsiasi momento con un preavviso scritto di 30 giorni.

RS 0.142.113.182

4007

FF 2017

4.13

41

Accordo di cooperazione tra la Svizzera e lo Sri Lanka in materia di migrazione, concluso il 4 ottobre 201641

A.

L'accordo persegue un approccio globale delle questioni migratorie prevedendo, oltre alle disposizioni riguardanti l'identificazione e la riammissione, una più stretta cooperazione nei temi migratori, quali la reintegrazione, la collaborazione tecnica o la lotta contro il traffico di esseri umani.

B.

L'accordo formalizza la cooperazione esistente con le autorità srilankesi in materia di riammissioni da uno Stato Parte di persone che non adempiono più le condizioni di soggiorno nell'altro Stato. L'accordo rafforza in tal modo la certezza del diritto di questa cooperazione.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 100 capoverso 2 lettera b LStr.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 24 dicembre 2016 e può essere denunciato con un preavviso di 30 giorni.

RS 0.142.117.121

4008

FF 2017

4.14

42

Accordo tra la Svizzera e la Tunisia sulla soppressione reciproca dell'obbligo del visto per i titolari di un passaporto diplomatico o di un passaporto speciale, concluso il 18 febbraio 201642

A.

L'accordo prevede che i titolari di un passaporto diplomatico o speciale valido rilasciato da una delle Parti contraenti, membri di una rappresentanza diplomatica o consolare del proprio Stato o rappresentante il loro Stato presso un'organizzazione internazionale sul territorio dell'altro Stato, siano esentati dall'obbligo del visto per l'entrata e lo svolgimento della loro funzione sul territorio dell'altra Parte contraente. Inoltre i titolari di un passaporto diplomatico, ufficiale o di servizio valido rilasciato da una delle Parti contraenti sono esentati dal visto per entrare con altri fini sul territorio dell'altra Parte contraente e soggiornarvi per al massimo 90 giorni su un periodo di 180 giorni, a condizione di non svolgervi un'attività lucrativa.

B.

La Svizzera ha esentato finora dall'obbligo del visto, in diversi modi, i titolari di un passaporto diplomatico, di servizio, speciale o ufficiale. Da un canto esistono accordi bilaterali che definiscono il gruppo di persone in tal modo esentate dall'obbligo del visto nonché gli scopi del soggiorno. D'altro canto l'articolo 4 capoverso 2 lettera b dell'ordinanza concernente l'entrata e il rilascio del visto (OEV, RS 142.204) elenca otto Paesi quali la Bolivia, la Colombia, la Repubblica Dominicana, l'Ecuador, l'Iran, il Marocco, il Perù e la Tunisia, per i quali l'esenzione dall'obbligo del visto per il gruppo di persone menzionate è disciplinata unilateralmente e per via di ordinanza in modo globale e senza disposizioni più precise. Per giungere a una legislazione uniforme, il DFGP si prefigge di abrogare l'articolo 4 capoverso 2 lettera b OEV. Per questa ragione la Tunisia è stata invitata a negoziare un accordo bilaterale con la Svizzera che corrisponda alla situazione giuridica attuale.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 100 capoverso 2 lettera a LStr.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 28 aprile 2016 e può essere denunciato dalle Parti in qualsiasi momento con un preavviso di 30 giorni.

RS 0.142.117.582

4009

FF 2017

4.15

43

Memorandum of Understanding tra la Svizzera e la Provincia dell'Alberta/Canada concernente il riconoscimento, l'esecuzione, la determinazione e la revisione delle obbligazioni alimentari, concluso il 25 gennaio 201643

A.

Il protocollo d'intesa si prefigge di semplificare in modo determinante la copertura di pensioni alimentari all'estero, nella misura in cui i creditori di alimenti possano accedere molto più facilmente ai tribunali esteri e sia loro possibile beneficiare del sistema estero integrale dell'aiuto alla copertura grazie alla cooperazione diretta tra le autorità.

B.

In assenza di un accordo multilaterale o bilaterale, i creditori di alimenti la cui situazione economica è spesso sfavorevole, sono confrontati con problemi irrisolvibili. Gli ostacoli finora riscontrati in Canada sono l'assenza di assistenza giudiziaria, l'impossibilità di fare riconoscere direttamente un giudizio svizzero e la mancanza di una cooperazione diretta tra le autorità. A causa della notevole autonomia legislativa delle province canadesi in tale settore, vengono conclusi protocolli d'intesa con le singole province.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 7a capoverso 3 lettera c LOGA.

E.

Il protocollo d'intesa è entrato in vigore il 25 gennaio 2016. Non sono previste modalità di denuncia.

RS 0.211.213.232.4

4010

FF 2017

4.16

44

Trattato tra la Svizzera e il Brasile sul trasferimento dei condannati, concluso il 23 novembre 2015

A.

Il trattato istituisce la base di diritto pubblico che permette ai cittadini svizzeri e brasiliani detenuti nell'altro Stato di scontare la pena residua nel loro Paese d'origine.

B.

Il trattato si prefigge di facilitare il reinserimento sociale dei detenuti.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 8a della legge federale del 20 marzo 198144 sull'assistenza internazionale in materia penale.

E.

Il trattato è stato ratificato dalla Svizzera il 24 febbraio 2016 ed entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo al ricevimento, da parte della Svizzera, della ratifica del Brasile. Il trattato può essere denunciato. La denuncia ha effetto dopo sei mesi.

RS 351.1

4011

FF 2017

4.17

45

Accordo sotto forma di scambio di note tra la Svizzera e la Turchia concernente lo stazionamento di un addetto di polizia svizzero in Turchia, concluso il 10 agosto 2016

A.

L'accordo autorizza lo stazionamento in Turchia di un addetto di polizia svizzero.

B.

L'accordo definisce le modalità dello stazionamento dell'addetto di polizia e si prefigge di promuovere e accelerare la cooperazione in materia di polizia, in particolare mediante l'assistenza fornita all'esecuzione delle procedure di assistenza di polizia e giudiziaria in materia penale.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 5 capoverso 4 della legge federale del 7 ottobre 199445 sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione e i centri comuni di cooperazione di polizia e doganale con altri Stati.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 10 agosto 2016. Non sono previste modalità di denuncia.

RS 360

4012

FF 2017

4.18

46

Accordo tra la Svizzera e la Germania concernente l'esecuzione dell'Accordo d'associazione a Schengen ­ accesso alle impronte digitali nei passaporti, nei documenti di viaggio per stranieri e nei permessi di soggiorno, concluso il 5 settembre 2016

A.

L'accordo mira a concedere i diritti di lettura delle impronte digitali registrate nei passaporti elettronici, nei documenti di viaggio per stranieri e nei permessi di soggiorno.

B.

Le impronte digitali registrate nei documenti summenzionati sono particolarmente protette da qualsivoglia lettura non autorizzata. Se uno Stato auspica confrontare le impronte digitali dei viaggiatori con quelle registrate nei suddetti documenti, esso è tenuto a chiedere un diritto di lettura. La Germania l'ha fatto. Grazie alla concessione reciproca di diritti di lettura, le autorità preposte al controllo alle frontiere dispongono di uno strumento supplementare per controllare in modo più approfondito i documenti nel caso di sospetto abuso. I controlli alle frontiere esterne di Schengen risultano così rafforzati. Sia il corpo delle guardie di frontiera sia la polizia cantonale all'aeroporto di Zurigo dispongono della necessaria infrastruttura.

C.

26 000 franchi (per l'adattamento tecnico della Germania e fino a quattro Paesi supplementari).

D.

Articolo 2a capoverso 2 della legge federale del 22 giugno 200146 sui documenti d'identità dei cittadini svizzeri.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 5 settembre 2016. Non sono previste modalità di denuncia. Il rispetto dei requisiti tecnici e legali costituisce tuttavia una condizione irrinunciabile alla concessione dei diritti di lettura. Nel caso in cui tali esigenze non fossero adempite, il diritto di lettura può essere soppresso fino a quando i requisiti siano nuovamente soddisfatti.

RS 143.1

4013

FF 2017

5

Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport

5.1

Cooperazione nell'ambito dell'istruzione militare Introduzione

La cooperazione nell'ambito dell'istruzione militare si prefigge, da un lato, di ottenere e mantenere la capacità d'impegno militare e lo sviluppo delle forze armate e, dall'altro, di migliorare la capacità di cooperazione al fine di accrescere la libertà d'azione strategica.

4014

FF 2017

5.1.1

Accordo tecnico tra la Svizzera, rappresentata dal DDPS, e la Danimarca concernente gli scambi a scopo di addestramento tra il Frogman Corps danese, lo Jægerkorps danese e il Comando delle Forze speciali svizzere, concluso il 27 maggio 2016

A.

L'accordo tecnico disciplina la partecipazione di militari dell'esercito svizzero ad addestramenti specializzati in Danimarca, la partecipazione di militari dell'esercito danese ad analoghi addestramenti in Svizzera e le prestazioni logistiche fornite in occasione di ciascuno di questi addestramenti.

B.

L'accordo permette di disciplinare gli aspetti generali del sostegno fornito dallo Stato ospite ai militari dello Stato partecipante, in particolare per quanto riguarda le relazioni finanziarie, lo statuto giuridico del personale che si trova sul territorio straniero e le questioni concernenti le armi, le munizioni, le cure mediche e le informazioni classificate.

C.

2400 franchi.

D.

Articolo 48a LM.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 27 maggio 2016 e ha effetto fino al saldo di tutte le pretese finanziarie.

4015

FF 2017

5.1.2

Accordo tecnico tra la Svizzera, rappresentata dal DDPS, e la Danimarca concernente il sostegno fornito dalla Danimarca in occasione dell'esercitazione «NIGHT HAWK 2016», concluso il 20 giugno 2016

A.

L'accordo tecnico disciplina la partecipazione di militari svizzeri e la fornitura di prestazioni logistiche in occasione dell'esercitazione multilaterale «NIGHT HAWK 2016» svoltasi in Danimarca dal 26 settembre al 7 ottobre 2016.

B.

L'accordo disciplina gli aspetti generali del sostegno fornito dallo Stato ospite per la partecipazione della Svizzera, in particolare per quanto riguarda gli aspetti finanziari, lo statuto giuridico del personale che si trova sul territorio straniero, il diritto applicabile in relazione con le armi, le munizioni, gli aeromobili, i veicoli a motore e le informazioni classificate.

C.

45 110 franchi.

D.

Articolo 48a LM.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 20 giugno 2016 e ha effetto fino al saldo di tutte le pretese finanziarie.

4016

FF 2017

5.1.3

Accordo tecnico tra la Svizzera, rappresentata dal DDPS, e la Spagna concernente la partecipazione di membri delle Forze aeree spagnole a un corso di addestramento a Emmen, concluso il 7 giugno 2016

A.

L'accordo tecnico disciplina la partecipazione di tre ufficiali spagnoli a un corso di formazione delle Forze aeree svizzere destinato ai piloti di droni (UAS: Unmanned Aircraft Systems [drones]).

B.

L'accordo tecnico disciplina lo statuto degli ufficiali spagnoli durante il loro soggiorno in Svizzera e le modalità di partecipazione a suddetto corso.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 48a LM.

E.

L'accordo tecnico è entrato in vigore il 7 giugno 2016. La sua validità era limitata alla durata del soggiorno degli ufficiali spagnoli in Svizzera.

4017

FF 2017

5.1.4

Accordo tecnico tra la Svizzera, rappresentata dal DDPS, e la Spagna concernente la partecipazione delle Forze aeree svizzere al «Tactical Leadership Programme 2016» ad Albacete, concluso il 28 settembre 2016

A.

L'accordo tecnico ha permesso la partecipazione delle Forze aeree svizzere al «Tactical Leadership Programme 2015» svoltosi dal 23 settembre al 7 ottobre 2016 ad Albacete in Spagna.

B.

L'accordo tecnico disciplina lo statuto dei partecipanti svizzeri e rinvia alle norme procedurali applicabili.

C.

373 883 franchi.

D.

Articolo 48a LM.

E.

L'accordo tecnico è entrato in vigore il 28 settembre 2016. La sua validità era limitata alla durata del soggiorno dei partecipanti svizzeri in Spagna.

4018

FF 2017

5.1.5

Accordo tra le Forze aeree svizzere e le Forze aeree francesi concernente le prestazioni di sostegno legate all'esercitazione «Epervier», concluso il 14 giugno 2016

A.

L'accordo disciplina lo svolgimento dell'esercitazione congiunta «Epervier», in programma dal 13 al 14 giugno 2016 presso la base aerea di Mont-deMarsan in Francia.

B.

L'accordo disciplina il supporto logistico fornito dalle Forze aeree francesi alle Forze aeree svizzere nell'ambito dell'esercitazione «Epervier».

C.

147 412 franchi.

D.

Articolo 48a LM.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 14 giugno 2016. Ha effetto per tutta la durata dell'esercitazione e fino alla conclusione delle corrispondenti procedure amministrative.

4019

FF 2017

5.1.6

Accordo tecnico tra la Svizzera, rappresentata dal DDPS, e l'Italia concernente l'esercitazione transfrontaliera ODESCALCHI 16, concluso il 18 giugno 2016

A.

L'accordo tecnico disciplina la partecipazione di militari svizzeri e italiani all'esercitazione ODESCALCHI 16, prevista dal 19 al 22 giugno 2016 in Svizzera e in Italia. Si tratta di un'esercitazione transfrontaliera realizzata nel quadro dell'aiuto in caso di catastrofe.

B.

L'accordo tecnico disciplina aspetti generali del supporto fornito dagli Stati coinvolti, segnatamente le prestazioni logistiche e le loro ripercussioni finanziarie, lo statuto giuridico e di responsabilità civile e la protezione delle informazioni.

C.

300 000 franchi.

D.

Articolo 48a LM.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 18 giugno 2016. La sua validità è limitata alla durata dell'esercitazione o fino al regolamento di tutti gli aspetti ad essa connessi.

4020

FF 2017

5.1.7

Accordo tecnico tra la Svizzera, rappresentata dal DDPS, e la Norvegia concernente la partecipazione all'esercizio militare NIGHTWAY 2016, concluso il 16 novembre 2016

A.

L'accordo tecnico disciplina la partecipazione delle Forze aeree svizzere a un addestramento intensivo di quattro settimane in Norvegia, che prevede in particolare lo svolgimento di voli di notte e di voli in condizioni difficili.

Costituisce inoltre la base per esercizi di difesa aerea con le Forze aeree norvegesi.

B.

L'accordo tecnico disciplina lo statuto dei partecipanti svizzeri, il supporto logistico fornito dall'esercito norvegese e le relative ripercussioni finanziarie; rinvia inoltre alle norme procedurali applicabili.

C.

813 000 franchi.

D.

Articolo 48a LM.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 16 novembre 2016. La sua validità era limitata alla durata dell'esercitazione.

4021

FF 2017

5.1.8

Accordo tecnico tra la Svizzera, rappresentata dal DDPS, e i Paesi Bassi concernente l'utilizzazione del Centro di lotta antincendio di Woensdrecht da parte del personale delle Forze aeree svizzere, concluso il 15 gennaio 2016

A.

L'accordo tecnico permette alle Forze aeree svizzere di utilizzare un impianto moderno ed ecologico allo scopo di esercitare le tecniche antincendio in aeromobili in fiamme e il salvataggio degli equipaggi di volo.

B.

L'accordo tecnico disciplina le prestazioni di supporto logistico da parte dei Paesi Bassi alle Forze aeree svizzere e le relative ripercussioni finanziarie.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 48a LM.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 15 gennaio 2016 e ha effetto per tutta la durata dell'istruzione.

4022

FF 2017

5.1.9

Accordo tecnico tra il DDPS e il Ministero polacco della difesa concernente la visita alla 41a base d'addestramento delle Forze aeree a Deblin, concluso il 15 luglio 2016

A.

L'accordo tecnico disciplina la visita alla scuola polacca per piloti militari di Deblin in Polonia da parte della scuola per piloti delle Forze aeree svizzere e lo svolgimento di numerosi voli di addestramento su sei PC-21 nello spazio aereo polacco.

B.

L'accordo tecnico disciplina lo statuto dei partecipanti svizzeri, il supporto logistico fornito dalla Parte ospite durante il soggiorno in Polonia e rinvia alle norme procedurali applicabili.

C.

11 438 franchi.

D.

Articolo 48a LM.

E.

L'accordo tecnico è entrato in vigore il 15 luglio 2016 e ha effetto per la durata del soggiorno in Polonia e fino al regolamento di tutti gli aspetti amministrativi e finanziari corrispondenti.

4023

FF 2017

5.1.10

Accordo tecnico tra la Svizzera, rappresentata dal DDPS, e la Polonia concernente l'istruzione degli equipaggi di carri armati presso il CIM di Thun, concluso l'8 agosto 2016

A.

L'accordo tecnico disciplina la partecipazione di equipaggi di carri armati dell'esercito polacco (150 persone) all'istruzione dispensata dall'esercito svizzero presso il Centro d'istruzione delle truppe meccanizzate (CIM) di Thun dal 7 marzo al 17 luglio 2016.

B.

L'accordo tecnico disciplina lo statuto dei partecipanti polacchi e la procedura per il supporto logistico fornito dal Paese ospite durante l'istruzione, in particolare per il vitto, l'alloggio e le spese di viaggio.

C.

30 000 franchi.

D.

Articolo 48a LM.

E.

L'accordo tecnico è entrato in vigore l'8 agosto 2016 e ha effetto per tutta la durata dell'istruzione o fino al regolamento degli aspetti legati alla stessa.

4024

FF 2017

5.1.11

Accordo tecnico tra le Forze aeree svizzere e l'Agenzia svedese per l'armamento e la tecnica di difesa concernente l'utilizzazione del poligono di tiro di Vidsel e la messa a disposizione del supporto del Paese ospite durante lo svolgimento dell'ISSYS Course 2016, concluso il 1° novembre 2016

A.

L'accordo tecnico disciplina l'utilizzazione del poligono di tiro (North European Aerospace Test Range; NEAT) di Vidsel, in Svezia, da parte di elicotteri Cougar delle Forze aeree svizzere per un addestramento di simulazione della realtà con il sistema di autoprotezione ISSYS (Integrated SelfProtection System).

B.

L'accordo tecnico disciplina, oltre allo statuto dei partecipanti, le modalità di utilizzazione dell'installazione sul NEAT di Vidsel, il supporto logistico da parte del Paese ospite e i costi che ne derivano.

C.

467 000 franchi.

D.

Articolo 48a LM.

E.

L'accordo tecnico è entrato in vigore il 1° novembre 2016. La sua validità è limitata alla durata dell'addestramento, se del caso, fino al pagamento delle spese sostenute.

4025

FF 2017

5.1.12

Accordo tecnico tra le Forze aeree svizzere e l'esercito svedese concernente il programma di scambio per piloti 2016­2019, concluso il 5 dicembre 2016

A.

L'accordo tecnico fornisce la base per ospitare un pilota militare svedese presso le Forze aeree svizzere e inviare, a scopo di addestramento, un pilota miliare svizzero presso le Forze aeree svedesi.

B.

L'accordo tecnico disciplina lo statuto dei piloti interessati dallo scambio, la messa a loro disposizione di un equipaggiamento specifico e l'assunzione dei costi e rinvia, per quanto riguarda l'accesso ai dati classificati, al corrispondente accordo concluso tra la Svizzera e la Svezia.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 48a LM.

E.

L'accordo tecnico è entrato in vigore al momento della sua firma, il 5 dicembre 2016, e ha effetto fino alla conclusione del programma di scambio, ossia al più tardi fino a fine 2019.

4026

FF 2017

5.1.13

Accordo tecnico tra Svizzera, rappresentata dal DDPS, Spagna, Belgio, Cechia, Francia, Germania, Italia, Regno Unito, Polonia, Slovacchia, Grecia, Turchia, Norvegia, Ungheria, Paesi Bassi e la NATO concernente il sostegno fornito dal Paese ospite per l'esercitazione NATO TIGER MEET 2016 in Spagna, concluso il 16 maggio 2016

A.

L'accordo tecnico concerne la partecipazione delle Forze aeree svizzere all'esercizio multinazionale «TIGER MEET 2016» in programma dal 16 al 27 maggio 2016 a Saragozza in Spagna.

B.

L'accordo tecnico disciplina il necessario supporto logistico fornito dallo Stato ospite, le questioni relative allo statuto, le regole d'impiego applicabili e gli aspetti finanziari derivanti da questa partecipazione.

C.

347 303 franchi.

D.

Articolo 48a LM.

E.

L'accordo tecnico è entrato in vigore il 16 maggio 2016. La sua validità era limitata alla durata dell'esercitazione.

4027

FF 2017

5.2

Accordi per il promovimento della pace

5.2.1

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dall'Aggruppamento Difesa, e il Dipartimento del sostegno alle missioni delle Nazioni Unite (UNDFS) concernente i diritti e gli obblighi nell'ambito dell'invio di esperti svizzeri al quartier generale dell'ONU, concluso il 24 marzo 2016

A.

L'accordo disciplina i diritti e gli obblighi delle Parti contraenti nell'ambito dell'invio di esperti svizzeri al quartier generale dell'ONU a New York (assunzione delle spese di viaggio, messa a disposizione di uffici ecc.). Inoltre, disciplina lo statuto degli esperti svizzeri e le questioni relative alla responsabilità civile. Fa seguito all'accordo concluso il 2 luglio 2015, dal contenuto è simile, divenuto caduco a fine marzo 2016.

B.

L'accordo si basa sulla decisione del Consiglio federale del 15 ottobre 2014 di autorizzare il DDPS a inviare esperti svizzeri al quartier generale dell'ONU per le missioni di promovimento della pace. Si è reso opportuno disciplinare al più presto le questioni poste dall'accordo.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 66b LM.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 25 marzo 2015 e ha effetto al più tardi fino alla fine di marzo 2017. Prevede un preavviso di disdetta di un mese.

4028

FF 2017

5.2.2

47

Accordo tra il DDPS e l'OSCE concernente il distacco di personale presso il Segretariato dell'OSCE a Vienna, concluso il le 19 dicembre 201647

A.

L'accordo disciplina il distacco di militari svizzeri al quartier generale dell'OSCE a Vienna.

B.

L'accordo, in quanto contratto quadro, disciplina i diritti e i doveri delle Parti. Contiene segnatamente norme concernenti la sicurezza, lo statuto e la procedura in occasione di viaggi di servizio di militari svizzeri, la presa a carico dei costi nonché questioni assicurative, relative all'istruzione e alla responsabilità.

C.

Sei militari al massimo dovrebbero essere distaccati a medio termine. I dati empirici mostrano che l'onere annuo, calcolato sulla base dei costi totali per uno specialista, ammonta a circa 250 000 franchi per persona distaccata.

D.

Articolo 66b LM.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 19 dicembre 2016. Le Parti possono denunciarlo con un termine di disdetta di tre mesi.

RS 0.510.41

4029

FF 2017

5.3

Altri trattati internazionali del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport

5.3.1

Accordo tra la Svizzera e il Liechtenstein concernente il deposito di microfilm in rapporto con beni culturali importanti, concluso il 28 aprile 2016

48

A.

L'accordo disciplina il deposito presso l'Archivio federale dei microfilm a Heimiswil in Svizzera di microfilm appartenenti all'Archivio nazionale del Liechtenstein.

B.

La Convenzione dell'Aia del 14 maggio 195448 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato impone alle Parti contraenti di predisporre, in tempo di pace, la tutela dei beni culturali, situati sul loro territorio, contro gli effetti prevedibili di un conflitto armato, prendendo tutte le misure che considerano appropriate. Le copie di sicurezza sotto forma di microfilm possono contribuire in larga misura a restaurare i beni culturali danneggiati o distrutti. Il Principato del Liechtenstein, che non dispone di luoghi adeguati per la conservazione dei propri microfilm né può garantire una separazione fisica adeguata dagli originali, ha chiesto alla Svizzera di conservarli negli spazi dell'Archivio federale dei microfilm.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 7a capoverso 3 lettera c LOGA.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 28 maggio 2016 per una durata indeterminata. Le due Parti possono denunciarlo con un termine di disdetta di sei mesi dalla fine di un anno civile.

RS 0.520.3

4030

FF 2017

5.3.2

49

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dal DDPS, e Singapore, rappresentato dal suo Ministero della difesa, concernente la protezione di informazioni classificate scambiate nell'ambito della difesa, concluso il 19 maggio 201649

A.

L'accordo disciplina la protezione e lo scambio di informazioni classificate nell'ambito della difesa.

B.

L'accordo disciplina le procedure e stabilisce una corrispondenza tra i livelli di classificazione, i principi di tutela del segreto e le verifiche della sicurezza delle parti.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 150 capoverso 4 LM.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 25 luglio 2016 e può essere denunciato per scritto entro 180 giorni.

RS 0.514.168.91

4031

FF 2017

5.3.3

Protocollo d'intesa tra il DDPS e il Comando alleato della NATO per la trasformazione concernente l'impiego di un ufficiale di collegamento svizzero, concluso il 15 dicembre 2016

A.

Il protocollo d'intesa è la base standardizzata della NATO per il disciplinamento formale dell'impiego di un ufficiale svizzero presso il Comando alleato della NATO per la trasformazione (ACT, Allied Command Transformation) a Norfolk (Virginia/Stati Uniti).

B.

Il protocollo d'intesa disciplina esclusivamente questioni tecnico-amministrative. Descrive infatti i posti di servizio e fissa, in un contratto amministrativo, i diritti, i compiti e i doveri degli ufficiali distaccati. Gli aspetti finanziari vi sono altresì convenuti.

C.

140 000 franchi all'anno.

D.

Articolo 7a capoverso 3 lettera c LOGA.

E.

Il protocollo d'intesa è entrato in vigore il 15 dicembre 2016 e ha effetto per 10 anni. Entrambe le Parti possono denunciarlo con un termine di preavviso di 90 giorni.

4032

FF 2017

6

Dipartimento federale delle finanze

6.1

Nove scambi di lettere bilaterali concernenti l'applicazione anticipata della Convenzione del Consiglio d'Europa e dell'OCSE sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, concluso tra la Svizzera e l'Australia50, il Canada51, la Repubblica di Corea52, il Guernsey53, l'Isola di Man54, l'Islanda55, il Giappone56, il Jersey57, la Norvegia58

50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

A.

I nove scambi di lettere bilaterali sanciscono che l'articolo 6 (scambio automatico di informazioni) della Convenzione del Consiglio d'Europa e dell'OCSE del 25 gennaio 198859 sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale (Convenzione sull'assistenza amministrativa) sia applicabile ai periodi fiscali e agli obblighi fiscali che iniziano il o dopo il 1° luglio 2016. A questo proposito, rimane inteso che nessuna informazione relativa agli anni civili precedenti il 2017 sarà oggetto di scambio. Questa applicazione anticipata permetterà ai due partner di procedere allo scambio automatico di informazioni per gli anni 2017/18 sulla base dell'accordo multilaterale del 29 ottobre 201460 tra autorità competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari.

B.

Gli scambi di lettere consentono alla Svizzera di onorare i suoi impegni in materia di scambio automatico di informazioni nei confronti dei suoi partner.

C.

Nessuna.

RS 0.653.215.8 RS 0.653.223.2 RS 0.653.228.1 RS 0.653.236.731 RS 0.653.236.736 RS 0.653.244.5 RS 0.653.246.3 RS 0.653.236.752 RS 0.653.259.8 RS 0.652.1 RS 0.653.1

4033

FF 2017

61

D.

Articolo 28 paragrafo 6 della Convenzione sull'assistenza amministrativa e articolo 3 del decreto federale del 18 dicembre 201561 che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione sull'assistenza amministrativa.

E.

Gli scambi di lettere sono entrati in vigore il 1° gennaio 2017, ossia contemporaneamente alla Convenzione sull'assistenza amministrativa. Non sono previste modalità di denuncia.

FF 2015 4661

4034

FF 2017

6.2

62

Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Germania relativo all'applicazione dell'articolo 26 paragrafi 5 e 6 della Convenzione dell'11 agosto 1971 tra la Svizzera e la Germania per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza, concluso il 21 dicembre 2016

A.

L'accordo disciplina l'attuazione della procedura arbitrale ai sensi dell'articolo 26 paragrafi 5 e 6 della Convenzione dell'11 agosto 1971 62 tra la Svizzera e la Germania per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza.

B.

Le regole procedurali della procedura arbitrale in conformità all'articolo 26 paragrafi 5 e 6 della Convenzione non sono stipulati nella Convenzione. Il paragrafo 7 dell'articolo 26 della Convenzione prevede per tale ragione che tali regole siano stabilite mediante accordo amichevole.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 26 paragrafo 7 della Convenzione.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 21 dicembre 2016. Non sono previste modalità di denuncia.

RS 0.672.913.62

4035

FF 2017

6.3

63

Accordo tra la Svizzera e la Germania relativo all'applicazione dell'articolo 19 della Convenzione dell'11 agosto 1971 tra la Svizzera e la Germania per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza, concluso il 21 dicembre 2016

A.

L'accordo disciplina l'applicazione dell'articolo 19 della Convenzione dell'11 agosto 197163 tra la Svizzera e la Germania per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza, alle prestazioni degli istituti della previdenza professionale svizzera.

B.

Questo accordo risolve una controversia interpretativa concernente l'applicabilità dell'articolo 19 della Convenzione alle prestazioni degli istituti della previdenza professionale svizzera.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 26 paragrafo 3 della Convenzione.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 21 dicembre 2016. Non sono previste modalità di denuncia.

RS 0.672.913.62

4036

FF 2017

6.4

64

Accordo tra la Svizzera e l'Argentina concernente l'interpretazione della Convenzione del 20 marzo tra la Svizzera e l'Argentina per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, concluso il 16 novembre 2016

A.

Mediante tale accordo la Svizzera e l'Argentina hanno convenuto che i vantaggi previsti dalla Convenzione del 20 marzo 201464 tra la Svizzera e l'Argentina per evitare per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio non sono accordati nei casi di abuso, segnatamente quando si tratta di montature di puro artificio che non corrispondono a una realtà economica.

B.

In occasione dei negoziati riguardanti la Convenzione era stata discussa l'inclusione di una clausola anti-abuso. Alla fine l'Argentina ha preferito disciplinare tale questione in un accordo amichevole la cui firma è prevista dopo l'entrata in vigore della Convenzione. Questo accordo, parafato durante i negoziati, non riduce né estende il campo di applicazione della Convenzione.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 24 paragrafo 4 della Convenzione.

E.

L'accordo è applicabile a partire dal 1° gennaio 2016. Non sono previste modalità di denuncia.

RS 0.672.915.41

4037

FF 2017

6.5

65 66

Accordo tra la Svizzera e l'Austria relativo all'abrogazione dell'Accordo del 13 aprile 2012 tra la Svizzera e l'Austria concernente la collaborazione in ambito di fiscalità e di mercati finanziari, concluso l'11 novembre 201665

A.

L'accordo disciplina l'abrogazione dell'Accordo sull'imposizione alla fonte tra la Svizzera e l'Austria.

B.

A partire dal 1° gennaio 2017 la Svizzera introdurrà lo scambio automatico di informazioni (SAI) con tutti gli Stati dell'UE. La Convenzione sull'imposizione alla fonte conclusa con l'Austria, in vigore dal 1° gennaio 2013, diverrà quindi caduca. L'accordo di abrogazione permette un passaggio agevole dal sistema dell'imposizione alla fonte e lo SIA. Esso disciplina segnatamente gli effetti dell'accordo sull'imposizione alla fonte, nonché gli ultimi trasferimenti delle imposte e delle dichiarazioni. È stato inoltre convenuto il mantenimento della validità del Memorandum relativo agli aspetti di diritto procedurale riguardo ad attività tra i due Stati nel settore finanziario.

C.

72 000 franchi per i due accordi (Austria e Regno Unito, cfr. n. 6.7). Soppressione della provvigione di riscossione.

D.

L'articolo 1 capoverso 2 del decreto federale del 17 giugno 2016 66 che approva e traspone nel diritto svizzero un Protocollo di modifica dell'Accordo sulla fiscalità del risparmio tra la Svizzera e l'UE.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 1° gennaio 2017. Non sono previste modalità di denuncia.

RS 0.672.916.331 FF 2016 4439

4038

FF 2017

6.6

67

Accordo tra la Svizzera e la Francia concernente le modalità di applicazione dell'articolo 28bis della Convenzione del 9 settembre 1966 tra la Svizzera e la Francia intesa ad evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza nonché a prevenire la frode e l'evasione fiscale, concluso l'11 febbraio 2016

A.

L'accordo definisce le modalità di applicazione tra la Svizzera e la Francia della notificazione di precetti esecutivi relativi a crediti fiscali.

B.

Le modalità pratiche convenute riguardano segnatamente l'iter delle domande svizzere o francesi di assistenza alla notificazione in caso di insuccesso o di urgenza, la definizione di questa urgenza e l'importo minimo del crediti fiscali interessati.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 28bis paragrafo 5 della Convenzione del 9 settembre 196667 tra la Svizzera e la Francia intesa ad evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza nonché a prevenire la frode e l'evasione fiscale.

E.

L'accordo è valido a partire dal 1° gennaio 2010 e può essere adeguato, per quanto necessario, mediante procedura di amichevole composizione tra le autorità competenti.

RS 0.672.934.91

4039

FF 2017

6.7

68 69

Accordo tra la Svizzera e il Regno Unito che abroga la Convenzione del 6 ottobre 2011 tra la Svizzera e il Regno Unito concernente la collaborazione in ambito fiscale nella versione modificata dal Protocollo del 20 marzo 2012, concluso il 14 novembre 201668

A.

L'accordo disciplina l'abrogazione della Convenzione sull'imposizione alla fonte tra la Svizzera e il Regno Unito.

B.

A partire dal 1° gennaio 2017 la Svizzera introdurrà lo scambio automatico di informazioni (SAI) con tuti gli Stati dell'Unione Europea. L'Accordo sull'imposizione alla fonte concluso con il Regno Unito, in vigore dal 1° gennaio 2013, diverrà pertanto caduco. L'accordo di abrogazione consente una transizione ordinata tra il sistema dell'imposizione alla fonte e il SAI. Esso disciplina gli effetti dell'Accordo sull'imposizione alla fonte nonché gli ultimi trasferimenti delle imposte e delle dichiarazioni.

C.

72 000 franchi per i due accordi (Austria, cfr. n. 6.5, e Regno Unito). Soppressione della provvigione di riscossione.

D.

Articolo 1 capoverso 2 del decreto federale del 17 giugno 201669 che approva e traspone nel diritto svizzero un Protocollo di modifica dell'Accordo sulla fiscalità del risparmio tra la Svizzera e l'UE.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 1° gennaio 2017. Non sono previste modalità di denuncia.

RS 0.672.936.741 FF 2016 4439

4040

FF 2017

6.8

70 71 72

Accordo tra la Svizzera e l'Italia relativo all'istituzione di uffici a controlli nazionali abbinati nella stazione ferroviaria di Chiasso ed al controllo in corso di viaggio sulla tratta Lugano­Como, concluso il 24 novembre 201570

A.

L'accordo disciplina l'istituzione di un ufficio a controlli abbinati nella stazione ferroviaria, all'interno del quale le autorità italiane sono abilitate a eseguire atti amministrativi; stabilisce inoltre che sia le autorità svizzere sia le autorità italiane siano abilitate a eseguire controlli sulla tratta LuganoComo. L'accordo fissa le nuove zone e sostituisce il precedente Accordo del 28 febbraio 197471.

B.

L'accordo mira a semplificare e ad accelerare il controllo doganale e la circolazione transfrontaliera delle merci.

C.

Nessuna.

4.

Articolo 2 della Convenzione dell'11 marzo 196172 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana relativa agli uffici a controlli nazionali abbinati e al controllo in corso di viaggio.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 1° marzo 2016. Può essere denunciato in ogni momento con un preavviso scritto di sei mesi.

RS 0.631.252.945.461.4 RU 1974 1245 RS 0.631.252.945.460

4041

FF 2017

6.9

73 74

Accordo tra la Svizzera e l'Italia relativo all'istituzione di un ufficio a controlli nazionali abbinati al valico di Stabio/Gaggiolo, concluso il 24 novembre 201573

A.

L'accordo disciplina che al valico di Stabio/Gaggiolo, sia sul territorio svizzero sia sul territorio italiano, possono essere istituite zone nelle quali lo Stato limitrofo è abilitato a eseguire il suo controllo doganale. L'accordo fissa le nuove zone e sostituisce il precedente accordo del 31 luglio/ 7 agosto 198574.

B.

L'accordo mira a semplificare e ad accelerare il controllo doganale e la circolazione transfrontaliera delle merci.

C.

7,5 milioni di franchi per la costruzione delle nuove installazioni doganali.

D.

Articolo 2 della Convenzione dell'11 marzo 1961 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana relativa agli uffici a controlli nazionali abbinati e al controllo in corso di viaggio.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 1° marzo 2016. Può essere denunciato in ogni momento con un preavviso scritto di sei mesi.

RS 0.631.252.945.461.5 RU 1985 1323

4042

FF 2017

6.10

Accordo tra la Svizzera e il Liechtenstein relativo all'interpretazione del numero 2 lettera a clausola (iii) del Protocollo concernente l'articolo 4 della Convenzione del 10 luglio 2015 tra la Svizzera e il Liechtenstein per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, concluso il 18 maggio 2016

A.

L'accordo riguarda il trattamento delle strutture patrimoniali secondo il diritto del Liechtenstein per le persone residenti ai sensi dell'articolo 4 della Convenzione del 10 luglio 2015. Esso specifica le condizioni alle quali è rifiutato il riconoscimento delle strutture patrimoniali in quanto persone residenti.

B.

La residenza costituisce una condizione necessaria per l'applicazione della Convenzione conformemente al suo primo articolo. L'accordo contribuisce alla certezza giuridica chiarendo i casi in cui i vantaggi conferiti dalla Convenzione devono essere rifiutati alle strutture patrimoniali del Liechtenstein.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 25 paragrafo 3 della Convenzione del 10 luglio 2015 75 tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 22 dicembre 2016 contemporaneamente alla Convenzione. Non sono previste modalità di denuncia.

75

RS 0.672.951.43

4043

FF 2017

6.11

Accordo tra la Svizzera e il Liechtenstein relativo all'interpretazione del numero 5 del Protocollo concernente l'articolo 15 paragrafo 4 della Convenzione del 10 luglio 2015 tra la Svizzera e il Liechtenstein per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, concluso il 14 novembre 2016

A.

L'accordo disciplina questioni di applicazione del disciplinamento relativo ai frontalieri di cui all'articolo 15 paragrafo 4 della Convenzione.

B.

Il disciplinamento sui frontalieri concerne un numero ingente di lavoratori.

Un accordo preliminare sulle questioni di applicazione è necessario affinché il disciplinamento sui frontalieri sia attuato in maniera omogenea nei due Stati contraenti.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 25 paragrafo 3 della Convenzione del 10 luglio 2015 tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 22 dicembre 2016 contemporaneamente alla Convenzione. Non sono previste modalità di denuncia.

4044

FF 2017

6.12

Accordo tra la Svizzera e il Liechtenstein relativo all'interpretazione degli articoli 19 e 21 della Convenzione tra la Svizzera e il Liechtenstein per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, concluso il 25 novembre 2016

A.

L'accordo riguarda il trattamento delle prestazioni delle assicurazioni per la vecchiaia e per i superstiti (AVS) della Svizzera e del Liechtenstein. Esso disciplina che tali prestazioni sono trattate secondo l'articolo 21 della Convenzione e sono imponibili unicamente nello Stato di residenza del destinatario della prestazione.

B.

Nel quadro del trattamento parlamentare della Convenzione nel Liechtenstein, è risultato che il Liechtenstein considera l'articolo 19 della Convenzione applicabile a prestazioni dell'AVS versate a persone che erano attive nel servizio pubblico. Questo avrebbe condotto alla doppia imposizione delle prestazioni dell'AVS del Liechtenstein e alla non-imposizione delle prestazioni dell'AVS svizzera.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 25 paragrafo 3 della Convenzione del 10 agosto 2015 tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio (RS 0.672.951.43).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 22 dicembre 2016 contemporaneamente alla Convenzione. Non sono previste modalità di denuncia.

4045

FF 2017

6.13

76

Accordo tra la Svizzera e i Paesi Bassi concernente l'applicazione della Convenzione del 26 febbraio 2010 tra la Svizzera e i Paesi Bassi per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e il relativo protocollo concernente i fondi d'investimento «FBI», i fondi comuni d'investimento «FCP» e le società d'investimento a capitale variabile «SICAV», concluso il 14 marzo 2016

A.

L'accordo chiarisce l'applicazione degli articoli 10 (Dividendi) e 11 (Interessi) della Convenzione a fondi d'investimento aperti e definisce le condizioni alle quali i fondi d'investimento dei Paesi Bassi «FBI» (fiscale belegging-sinstelling), i fondi comuni d'investimento svizzeri «FCP» e le società d'investimento a capitale variabile svizzere «SICAV» possono essere sgravati dall'imposta alla fonte su dividendi o interessi prelevati nell'altro Stato.

B.

L'accordo mira a facilitare la procedura di rimborso dell'imposta alla fonte in caso di investimenti tra i due Stati effettuati mediante i fondi d'investimento menzionati evitando abusi della Convenzione.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 25 paragrafo 3 della Convenzione del 26 febbraio 201076 tra la Confederazione Svizzera e il Regno dei Paesi Bassi per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito.

E.

L'accordo si applica a tutte le domande ancora pendenti o presentate dopo il 14 marzo 2016. Non sono previste modalità di denuncia.

RS 0.672.963.61

4046

FF 2017

6.14

Accordo tra la Svizzera e i Paesi Bassi concernente l'applicazione della Convenzione del 26 febbraio 2010 tra la Svizzera e i Paesi Bassi per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e il relativo protocollo concernente i fondi d'investimento contrattuali nei Paesi Bassi «FGR» e la società in accomandita svizzere per investimenti collettivi «SACol», concluso il 14 marzo 2016

A.

L'accordo chiarisce l'applicazione degli articoli 10 (Dividendi) e 11 (Interessi) della Convenzione a fondi d'investimento chiusi e definisce le condizioni alle quali i fondi contrattuali olandesi «FGR» (Besloten fonds vor gemene Rekening) e le società in accomandita svizzere d'investimento collettivo «SaCol» possono essere sgravati dall'imposta alla fonte su dividendi o interessi prelevati nell'altro Stato.

B.

L'accordo mira a facilitare la procedura di rimborso dell'imposta alla fonte in caso di investimenti tra i due Stati fatti mediante i fondi d'investimento menzionati evitando abusi della Convenzione.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 25 paragrafo 3 della Convenzione del 26 febbraio 2010 tra la Confederazione Svizzera e il Regno dei Paesi Bassi per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito.

E.

L'accordo si applica a tutte le domande ancora pendenti o fatte dopo il 14 marzo 2016. Non sono previste modalità di denuncia.

4047

FF 2017

7

Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca

7.1

Messaggio del 15 dicembre 200677 sul contributo della Svizzera alla riduzione delle disparità economiche e sociali nell'UE allargata, messaggio del 5 giugno 200978 sul contributo della Svizzera a favore della Bulgaria e della Romania per la riduzione delle disparità economiche e sociali nell'UE allargata e messaggio del 28 maggio 201479 concernente il contributo della Svizzera a favore della Croazia per la riduzione delle disparità economiche e sociali nell'UE allargata Introduzione

Il contributo svizzero all'Unione europea allargata è finalizzato a ridurre le disparità economiche e sociali tra i vecchi e i nuovi Stati membri dell'UE. L'integrazione dei tredici nuovi Stati membri (Polonia, Ungheria, Cechia, Slovacchia, Estonia, Lettonia, Lituania, Slovenia, Malta, Cipro, Bulgaria, Romania e Croazia) nella struttura comunitaria europea contribuisce considerevolmente a garantire la pace, la stabilità e la prosperità in Europa. Anche la Svizzera ne trae beneficio ed è per questo motivo che si è impegnata a dare il proprio contributo all'integrazione dei nuovi Stati membri dell'UE. I fondi a favore dei dieci Paesi che hanno aderito all'UE nel 2004 sono stati impegnati completamente fino alla seconda metà del 2012, quelli per la Bulgaria e la Romania entro la fine del 2014. I contributi per la Croazia verranno impegnati fino al primo semestre del 2017. Il contributo all'allargamento è attuato congiuntamente dalla DSC e dalla SECO. La DSC lavora principalmente nei settori dello sviluppo regionale, della sicurezza alle frontiere, delle riforme giudiziarie, della salute, della ricerca e della formazione, della biodiversità e del sostegno finanziario delle ONG. La SECO si concentra su risanamento e modernizzazione delle infrastrutture di base (energia, acqua potabile, rifiuti e trasporti), nonché sulla promozione del settore privato e del commercio, mettendo in particolare l'accento sulle piccole e medie imprese.

77 78 79

FF 2007 453 FF 2009 4197 FF 2014 3525

4048

FF 2017

Accordi conclusi sulla base dell'articolo 13 della legge federale del 24 marzo 200680 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est Riduzione delle disparità economiche e sociali in seno all'UE allargata N°

Parte contraente

Oggetto

Data di conclusione

Ripercussioni finanziarie

1.

Romania

Progetto «SEAF ­ fondo per finanziare misure sostenibili nel settore dell'efficacia energetica»

11.05.2016

8,351 milioni di franchi

2.

Romania

Progetto «Creazione delle condizioni quadro per l'introduzione di un sistema di gestione e d'informazione elettronica nell'amministrazione fiscale nazionale»

22.09.2016

1,383 milioni di franchi

80

RS 974.1

4049

FF 2017

7.2

Credito quadro Cooperazione per la transizione con gli Stati dell'Europa dell'Est e della CSI81 Introduzione

L'obiettivo ultimo della cooperazione internazionale della Svizzera è uno sviluppo globale sostenibile, che consenta di ridurre la povertà e i rischi globali. La cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est e la CSI promuove in particolare la transizione a sistemi democratici e conformi ai principi dell'economia di mercato in cinque Paesi dei Balcani occidentali e in tre regioni dell'ex Unione Sovietica (Asia centrale, Caucaso del Sud, Moldavia e Ucraina). La cooperazione svizzera con i Paesi dell'Est è attuata dalla DSC e dalla SECO. Quest'ultima concentra il proprio impegno sull'approvvigionamento energetico e idrico, sullo smaltimento delle acque luride dei centri urbani, sull'efficienza energetica nella produzione industriale e sulla riduzione delle emissioni di CO2, operando in tal modo nei settori idrico e climatico.

Altri temi centrali sono il miglioramento delle condizioni di investimento per le imprese, il rafforzamento dell'amministrazione delle finanze pubbliche e della politica finanziaria ed economica e lo sviluppo del settore finanziario. Il coinvolgimento dei Paesi partner nelle catene di valore aggiunto globali e il sostegno fornito loro nell'ambito dell'adesione all'OMC sono anch'essi aspetti importanti del programma della SECO (temi globali Finanza e commercio e Migrazione per quanto riguarda i riflussi di denaro). L'incoraggiamento del buon governo economico è un tema trasversale di particolare importanza per l'intero programma.

81

FF 2012 2139

4050

FF 2017

Accordi conclusi sulla base dell'articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est Aiuto pubblico allo sviluppo N°

Parte contraente

Oggetto

Data di conclusione

Ripercussioni finanziarie

1.

Kosovo

Servizio di smaltimento delle acque di scarico nel sud-ovest del Kosovo fase IV

25.10.2016

8 milioni di euro

2.

Tagikistan

Sostegno finanziario del progetto sui rifiuti a Khorog

04.03.2016

3,01 milioni di dollari americani

3.

BERS

Iniziativa per le piccole imprese

10.05.2016

4,5 milioni di euro

4.

BERS

Partecipazione al fondo del partenariato per l'efficienza energetica e l'ambiente nell'Europa dell'Est

05.12.2016

3,5 milioni di franchi

5.

Gruppo della BM

Miglioramento dell'audit e dei rapporti finanziari di imprese nel Kirghizistan

24.06.2016

3,3 milioni di dollari americani

6.

BIRS/AIS

Secondo fondo fiduciario multidonatori per il rafforzamento delle capacità nella gestione delle finanze pubbliche nel Kirghiziistan

11.12.2015

1 milioni di franchi

7.

BIRS/AIS

Secondo fondo fiduciario multidonatori per il rafforzamento delle capacità nella gestione delle finanze nel Kirghizistan

29.06.2016

2,8 milioni di franchi

8.

BERS

Modernizzazione del settore finanziario 2 ­ fondo fiduciario a donatore unico nell'Azerbaigian

25.11.2016

3 milioni di dollari americani

9.

OCSE

Rete anticorruzione dell'Europa dell'Est e dell'Asia centrale 2016­2019

18.05.2016

850 000 euro

4051

FF 2017

7.3

Credito quadro Provvedimenti di politica economica e commerciale nell'ambito della cooperazione allo sviluppo82 Introduzione

L'obiettivo ultimo della cooperazione internazionale della Svizzera è uno sviluppo globale sostenibile, che consenta di ridurre la povertà e i rischi globali.

Nell'esecuzione dei provvedimenti di politica economica e commerciale la SECO fa riferimento a tale obiettivo; in tale contesto sono particolarmente importanti il promovimento di una crescita economica sostenibile nei Paesi in sviluppo e una globalizzazione favorevole allo sviluppo, rispettosa dell'ambiente e socialmente sostenibile. La cooperazione economica allo sviluppo della SECO si concentra su cinque temi prioritari: rafforzare la politica economica e finanziaria; sviluppare infrastrutture e approvvigionamento urbani; sostenere il settore privato e l'imprenditoria; promuovere il commercio sostenibile e incentivare una crescita rispettosa del clima. La SECO opera segnatamente con i Paesi in sviluppo più progrediti (Middle Income Countries, MIC). Fra i Paesi prioritari figurano il Sudafrica, la Colombia, l'Egitto, il Ghana, l'Indonesia, il Perù, la Tunisia e il Vietnam. Oltre alle misure bilaterali, è determinante una stretta collaborazione economica con le organizzazioni specializzate, come gli organismi dell'ONU operanti nel settore commerciale, l'OIL e le banche multilaterali di sviluppo. L'aiuto finanziario multilaterale è fornito quale compito congiunto con la DSC.

82

FF 2012 2139

4052

FF 2017

Accordi conclusi sulla base dell'articolo 10 della legge federale del 19 marzo 197683 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali Aiuto pubblico allo sviluppo N°

Parte contraente

Oggetto

Data di conclusione

Ripercussioni finanziarie

1.

Sudafrica

Programma di sviluppo economico nel circondario Ilembe nella provincia di Kwazulu Natal

21.01.2015

7,453 milioni di franchi

2.

Burkina Faso

Sostegno tecnico e finanziario alla Direzione generale delle imposte (fase 2 ­ 2016­2020)

12.05.2016

3,4 milioni di franchi

3.

Egitto

Sustainable Recycling Industries ­ SRI

10.03.2016

1,17 milioni di franchi

4.

Egitto

Programma nazionale di gestione dei rifiuti solidi

04.10.2016

10,5 milioni di euro

5.

Ghana

Finanziamento della seconda fase sui diritti intellettuali

19.01.2016

1,4 milioni di franchi

6.

Ghana

Mobilità e accessibilità urbane in Ghana

07.06.2016

6 milioni di dollari americani

7.

Ghana

Mobilitazione delle entrate interne

07.06.2016

6,5 milioni di euro

8.

Ghana

Progetto «Remittance Grant Facility» 2016­2021

07.06.2016

2,6 milioni di dollari americani

9.

Indonesia

Sviluppo sostenibile del settore idroelettrico

05.07.2016

535 000 franchi

10.

BIS

Finanziamento inerente al successo per l'innovazione nei programmi urbani di sviluppo della mano d'opera

05.10.2016

4,184 milioni di dollari americani.

11.

BIS

Contributo al fondo «Sustainable Colombia»

29.11.2016

5 milioni di dollari americani

12.

BIRS

Fondo multidonatori «Indonesia ­ urbanizzazione sostenibile»

11.05.2016

13,4 milioni di dollari americani

13.

BIRS/AIS

Programma di assistenza analitica e consultiva per la gestione delle finanze pubbliche del Vietnam ­ Fondo fiduciario multidonatori

05.12.2015

7 milioni di franchi

14.

BIRS/AIS

Fondo multidonatori «Mobilitazione degli introiti fiscali interni, trasparenza fiscale e tassazione globale»

11.07.2016

1,5 milioni di dollari americani.

83

RS 974.0

4053

FF 2017



Parte contraente

15.

Oggetto

Data di conclusione

Ripercussioni finanziarie

Società finanFacilità in materia di consulenza ziaria internazio- sul clima degli investimenti (anni nale della BM fiscali 2017­2021)

20.06.2016

5 milioni di dollari americani

16.

Gruppo della BM

Studio «Subnational Doing Business» in Colombia

12.08.2016

845 000 dollari americani

17.

BM

Progetto di sviluppo urbano e di resilienza a Can Tho, Vietnam

06.09.2016

10 milioni di dollari americani

18.

BM

Progetto di mobilità urbana a Ho Chi Minh City, Vietnam

17.12.2015

12 milioni di dollari americani

19.

ITC

Trade for Sustainable Development ­ T4SD

31.08.2016

3,006 milioni di franchi

20.

FMI

Attuazione di un fondo fiduciario di assistenza nel settore della politica economica e finanziaria

18.12.2015

24 milioni di franchi

21.

FMI

Fondo fiduciario tematico per il programma di gestione degli introiti dell'estrazione delle materie prime

13.09.2016

7 milioni di franchi

22.

FMI

Fondo fiduciario tematico per la mobilitazione di risorse interne nei Paesi in sviluppo

08.10.2016

7 milioni di franchi

23.

FMI

Fondo fiduciario per il sostegno del Centro di assistenza tecnica per l'Africa australe

08.10.2016

5 milioni di franchi

24.

FMI

Fondo fiduciario per il sostegno del Centro di assistenza tecnica per il Medio Oriente

08.10.2016

4,5 milioni di franchi

25.

Società finanSostegno dei programmi globali ziaria internazio- di assistenza tecnica dell'IFC nale (IFC) (2016­2023)

01.06.2016

Nessun costo immediato

26.

Società finanSostegno al Fondo fiduciario ziaria internazio- IFC per l'America latina e i nale (IFC) Caraibi per servizi di consulenza

23.11.2016

6 milioni di dollari americani

27.

UNIDO

Progetto «Climate Technology Centre and Network (CTCN)»

22.11.2016

4 milioni di franchi

28.

UNOPS

Progetto «Enhanced Integrated Framework»

11.12.2015

2 milioni di dollari americani

4054

FF 2017

7.4

Altri trattati internazionali del Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca

7.4.1

Protocollo d'intesa tra la Svizzera, rappresentata dal DEFR, e l'Amministrazione nazionale di sicurezza sul lavoro della Cina concernente la cooperazione in materia di sicurezza e salute sul lavoro, concluso l'8 aprile 2016

A.

Il protocollo d'intesa disciplina i mezzi e le modalità di cooperazione in materia di sicurezza e salute sul lavoro tra la Svizzera e la Cina.

B.

Il protocollo d'intesa ha lo scopo di contribuire a rafforzare la sicurezza sul lavoro in Cina e in Svizzera.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 7a capoverso 3 lettera c LOGA.

E.

Il protocollo d'intesa è entrato in vigore l'8 aprile 2016. Può essere denunciato con un preavviso scritto di sei mesi.

4055

FF 2017

7.4.2

84

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dal DEFR, e Cuba, rappresentata dal Ministero dell'economia e della pianificazione, concernente la conversione del debito cubano, concluso il 18 maggio 2016

A.

L'accordo definisce le modalità di conversione e di rimborso, su un periodo di 18 anni, del debito cubano accumulato dal 1983 nei confronti della Svizzera.

B.

Il 12 dicembre 2015 un gruppo di 14 creditori di Cuba ­ Svizzera inclusa ­ sono giunti a un accordo multilaterale di conversione degli arretrati per un totale di 11,1 miliardi di dollari su un periodo di 18 anni. L'accordo bilaterale costituisce la base legale internazionale. Di conseguenza, Cuba rimborserà alla Svizzera un debito complessivo di 52 144 284 franchi sull'arco del periodo compreso tra il 31 ottobre 2016 e il 31 ottobre 2033.

C.

La Svizzera rinuncia agli interessi di mora per un importo complessivo di 80 206 860 franchi progressivamente fino al 1° novembre 2033 a condizione che Cuba rispetti tutte le scadenze.

D.

Articolo 7 della legge federale del 16 dicembre 200584 concernente l'Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 18 maggio 2016 e copre il periodo fino al 1° novembre 2033. Non sono previste modalità di denuncia.

RS 946.10

4056

FF 2017

7.4.3

85

Accordo tra la Svizzera e il Liechtenstein sulla promozione dell'innovazione fondata sulla scienza, concluso l'11 novembre 201685

A.

L'accordo prevede un'estensione delle prestazioni della Commissione per la tecnologia e l'innovazione (CTI). L'accordo ha lo scopo di favorire, nell'interesse dei due Paesi, l'innovazione fondata sulla scienza e di consentire a partner attuatori svizzeri e del Liechtenstein di cooperare, indipendentemente dalla loro provenienza, con i centri di ricerca di entrambi i Paesi che sono maggiormente qualificati per la realizzazione dei rispettivi progetti. A tale riguardo la CTI agirà, contro rimunerazione, quale commissione di valutazione per la perizia interna del Liechtenstein e garantirà il controllo scientifico dei progetti provenienti dal Principato.

B.

Nel quadro della Strategia internazionale della Svizzera nel settore dell'educazione, della ricerca e dell'innovazione (giugno 2010), il Principato del Liechtenstein, in quanto Stato limitrofo, è di assoluta priorità per la Svizzera.

L'accordo riflette l'interesse dei due Paesi a rafforzare e a formalizzare mediante la CTI la cooperazione esistente nel settore dell'innovazione.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 31 capoverso 1 LPRI.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 1° marzo 2017. Esso è stato concluso per una durata di quattro anni e sarà valutato dalle Parti al termine di due anni a partire dalla sua entrata in vigore. Può essere denunciato da ciascuna Parte per la fine di un anno civile con un preavviso di un anno.

RS 0.420.514.1

4057

FF 2017

7.4.4

86

Accordo tra la Svizzera e l'Associazione AAL mirante ad assicurare la partecipazione della Svizzera al Programma a sostegno di una vita autonoma e attiva (programma AAL) 2017­2020, concluso il 16 dicembre 201686

A.

Scopo di questo accordo di partenariato è assicurare la partecipazione della Svizzera al programma AAL (Programma a sostegno di una vita autonoma e attiva) finché la Svizzera non sarà pienamente associata al programma quadro dell'UE per la ricerca e l'innovazione («Orizzonte 2020»).

B.

In considerazione della sua associazione parziale a «Orizzonte 2020» dal 15 settembre 2014, la Svizzera ha potuto partecipare al programma AAL unicamente in quanto Paese terzo partecipante a «Orizzonte 2020». L'accordo transitorio di durata limitata concluso a tale riguardo dalla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI) con l'Associazione AAL giunge a scadenza alla fine del 2016. Il nuovo accordo permette alla Svizzera di proseguire ininterrottamente la partecipazione al programma e destinare fondi a sostegno di progetti.

C.

12 milioni di franchi.

D.

Articolo 31 capoversi 1 e 2 LPRI.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 1° gennaio 2017 ed è valido fino al 31 dicembre 2020. Prima di tale scadenza la Svizzera può denunciare l'accordo con un preavviso scritto di tre mesi.

RS 0.420.513.121

4058

FF 2017

7.4.5

87

Accordo tra la Svizzera e il Segretariato di EUREKA mirante ad assicurare la partecipazione della Svizzera al programma Eurostars, concluso il 16 dicembre 201687

A.

Scopo di questo accordo di partenariato è assicurare la partecipazione della Svizzera al programma Eurostars finché la Svizzera non sarà associata pienamente al programma quadro dell'UE per la ricerca e l'innovazione («Orizzonte 2020»).

B.

In considerazione della sua associazione parziale a «Orizzonte 2020» dal 15 settembre 2014, la Svizzera ha potuto partecipare al programma Eurostars soltanto in quanto Paese terzo partecipante a «Orizzonte 2020». L'accordo transitorio di durata limitata concluso a tale riguardo dalla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione SEFRI con il Segretariato di EUREKA giunge a scadenza alla fine del 2016. Il nuovo accordo permette alla Svizzera di proseguire ininterrottamente la partecipazione al programma e destinare fondi a sostegno di progetti.

C.

32 milioni di franchi.

D.

Articolo 31 capoversi 1 e 2 LPRI

E.

L'accordo è entrato in vigore il 1° gennaio 2017 ed è valido fino al 31 dicembre 2020. Può essere denunciato prima di tale scadenza mediante un preavviso scritto di tre mesi.

RS 0.420.513.111

4059

FF 2017

7.4.6

88

Accordo tra la Svizzera e Global Crop Diversity Trust concernente la concessione di fondi di dotazione, concluso il 24 agosto 2016

A.

L'accordo disciplina le modalità di cooperazione tra la Svizzera e Global Crop Diversity Trust (GCDT) in merito alla messa a disposizione di quest'ultimo di un fondo di dotazione («Provision of Endowment Funds») pari a 730 000 dollari americani, destinato a essere gestito dal GCDT.

B.

Il GCDT finanzia alcune delle banche genetiche più importanti per la sicurezza alimentare globale, fornendo in tal modo un sistema che consente di assicurare la biodiversità a livello mondiale e di aumentare la resilienza generale dei sistemi agricoli. Il GCDT costituisce parimenti uno degli elementi centrali della Strategia di finanziamento del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche e per l'alimentazione e l'agricoltura (ITPGRFA), volto a garantire la conservazione e l'uso sostenibile delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura nonché la ripartizione giusta ed equa dei vantaggi derivanti dalla loro utilizzazione.

C.

730 000 dollari americani.

D.

Articolo 177a capoverso 2 della legge federale del 29 aprile 199888 sull'agricoltura.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 24 agosto 2016. Può essere denunciato per scritto al più presto dieci anni dopo la sua entrata in vigore.

RS 910.1

4060

FF 2017

7.4.7

Protocollo d'intesa tra la Svizzera, rappresentata dal DEFR e dalla DSC, e l'OIL, rappresentata dall'Ufficio internazionale del lavoro, concernente la cooperazione internazionale allo sviluppo, concluso il 30 maggio 2016

A.

Il protocollo d'intesa disciplina i settori tematici e le modalità di cooperazione tra la Svizzera e l'OIL in materia di cooperazione internazionale allo sviluppo.

B.

Il protocollo d'intesa rinnova e attualizza il quadro per i progetti di cooperazione allo sviluppo della SECO e della DSC con l'OIL.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est e articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali.

E.

Il protocollo d'intesa è entrato in vigore il 30 maggio 2016. Può essere denunciato mediante un preavviso scritto di 90 giorni.

4061

FF 2017

8

Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e della comunicazione

8.1

Accordo tra la Svizzera e l'Italia per il riconoscimento reciproco in materia di conversione di patenti di guida, concluso il 4 dicembre 201589

89 90 91

A.

L'accordo disciplina, a scopo semplificatorio, il riconoscimento reciproco in materia di conversione della licenza di condurre in caso di un trasferimento di domicilio dalla Svizzera verso l'Italia e inversamente.

B.

Considerate la particolare situazione geografica dei due Paesi, al fine di migliorare la sicurezza dei trasporti stradali nonché di agevolare il traffico stradale sul loro territorio, la Direttiva 2006/126/CE90 e la Convenzione dell'8 novembre 196891 sulla circolazione, i due Stati hanno convenuto di semplificare la conversione della licenza di condurre svizzera con una licenza di condurre italiana e inversamente.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 106a capoverso 3 LCStr.

E.

L'accordo è entrato in vigore l'11 giugno 2016 e copre il periodo dall'11 giugno 2016 al 10 giugno 2021. A partire da un anno prima della scadenza dell'accordo, le Parti contraenti possono avviare negoziati destinati a rinnovarlo. L'accordo può essere denunciato mediante un preavviso scritto di sei mesi.

RS 0.741.531.945.4 Direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006 concernente la patente di guida, GU L 438, del 30.12.2016 RS 0.741.10

4062

FF 2017

8.2

92

Protocollo d'intesa tra la Svizzera, rappresentata dalla Commissione federale dell'energia elettrica (ElCom), e l'UE, rappresentata dall'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER), concernente la partecipazione dell'ElCom al gruppo di lavoro Elettricità dell'ACER, concluso l'11 gennaio 2016

A.

Il protocollo d'intesa disciplina le modalità tra la Svizzera e l'ACER concernente la partecipazione dell'ElCom, con statuto di osservatore, nel gruppo di lavoro Elettricità dell'ACER e nei suoi sottogruppi.

B.

La Svizzera è parte integrante del mercato europeo dell'elettricità in ragione della sua ubicazione centrale, della sua rete dei trasporti performante e della flessibilità del suo parco di centrali. Conformemente al mandato legale, l'ElCom, in quanto autorità regolatrice, ha il compito di coordinare la sua attività con quella delle autorità estere di regolazione e di rappresentare la Svizzera nei corrispondenti organismi internazionali. Il protocollo d'intesa disciplina la collaborazione sul piano tecnico tra l'ACER e l'ElCom in quanto autorità di regolazione di uno Stato terzo che non ha ancora concluso alcun accordo sull'elettricità con l'UE. Il protocollo autorizza l'ElCom a partecipare in quanto osservatore alle deliberazioni del gruppo di lavoro elettricità dell'ACER e dei suoi sottogruppi specifici ma anche a intervenire.

C.

50 000 franchi all'anno per partecipare alle sedute a titolo di costi di viaggio.

D.

Articolo 24 della legge del 23 marzo 200792 sull'approvvigionamento elettrico e articolo 7a capoverso 3 lettera c LOGA.

E.

Il protocollo d'intesa è entrato in vigore il 12 gennaio 2016 per una durata indeterminata. Può essere denunciato senza preavviso mediante notificazione scritta all'altra Parte.

RS 734.7

4063

FF 2017

8.3

Convenzione tra la Svizzera, la Germania, il Liechtenstein e l'Austria concernente l'utilizzazione e il coordinamento delle frequenze nelle zone frontaliere per i sistemi terrestri di telefonia mobile destinati a fornire servizi di comunicazione elettronica nelle bande di frequenza 1920­1980 MHz/2110­2170 MHz, conclusa a Berna il 19 maggio 2016

A.

La convenzione disciplina i principi di assegnazione e coordinamento delle frequenze nelle zone frontaliere dei Paesi interessati.

B.

I criteri di pianificazione e di coordinamento stabiliti a titolo preliminare consentono agli utenti di telefonia mobile titolari di una concessione di utilizzare le risorse in frequenze a breve termine, in maniera efficace e senza formalità di coordinamento preliminari, in ogni tempo e indipendentemente dalla tecnologia.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 64 LTC.

E.

La convenzione è entrata in vigore il 19 maggio 2016 per una durata indeterminata. Può essere denunciata da tutte le parti mediante un preavviso di 12 mesi.

4064

FF 2017

8.4

Accordo tra le amministrazioni della Svizzera e della Francia concernente l'insediamento delle stazioni di base GSM/UMTS/LTE sui territori francese e svizzero, concluso il 28 giugno 2016

A.

L'accordo disciplina le condizioni tecniche per l'esercizio di stazioni di base GSM/UMTS/LTE sul territorio del Paese limitrofo. Le stazioni esercitate dagli operatori di telefonia mobile sul territorio del Paese limitrofo, incluse le loro caratteristiche tecniche, sono menzionate in allegato a questo accordo.

B.

L'accordo consente all'Organizzazione europea per le ricerche nucleari (CERN) di assicurare i servizi di telefonia mobile nei suoi siti a GinevraMeyrin (CH) e nel Pays de Gex (F).

C.

Nessuna.

D.

Articolo 64 LTC.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 28 giugno 2016. Può essere denunciato per scritto dalle parti mediante un preavviso di 12 mesi. In caso di denuncia, le modalità per l'esercizio delle stazioni di base sono disciplinate.

4065

FF 2017

8.5

Accordo tra la Svizzera e il Liechtenstein sul controllo delle materie nucleari, concluso l'8 novembre 2016

A.

Le autorità competenti in Svizzera per l'esecuzione dell'Accordo sull'applicazione delle garanzie e del suo Protocollo aggiuntivo conclusi con l'Agenzia internazionale dell'energia atomica (AIEA) ­ attualmente l'Ufficio federale dell'energia e la Segreteria di Stato dell'economia ­ assicurano, su mandato del Governo del Liechtenstein, ai fini dell'esecuzione dell'Accordo e del Protocollo summenzionati, l'allestimento del rapporto sulle materie nucleari nel Principato del Liechtenstein, inclusi i relativi compiti di controllo, nonché la raccolta, l'esame e l'allestimento delle dichiarazioni delle imprese del Liechtenstein.

B.

Il Principato del Liechtenstein è tenuto a una serie di obblighi di dichiarazione e di ispezioni nei confronti dell'AIEA. La creazione nel Liechtenstein di un proprio sistema di controllo e di dichiarazione, in considerazione dell'applicabilità estesa delle prescrizioni giuridiche svizzere (legge sull'energia nucleare, ordinanza sull'energia nucleare, ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego, ordinanza sull'applicazione delle salvaguardie), si giustifica difficilmente.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 7a capoverso 3 lettera c LOGA.

E.

L'accordo è entrato in vigore l'8 novembre 2016. Esso può essere denunciato da ciascuna delle Parti per la fine dell'anno con un preavviso di sei mesi.

4066

FF 2017

8.6

93

Accordo multilaterale M 289 ai sensi della sezione 1.5.1 dell'allegato A dell'Accordo europeo relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose ADR93, concernente il trasporto di materie trasportate a caldo per l'applicazione di demarcazioni stradali, concluso il 20 maggio 2016

A.

Talune materie trasportate a caldo per l'applicazione di demarcazioni stradali non sono soggette con il presente accordo alle esigenze dell'ADR.

B.

L'accordo multilaterale facilita il trasporto di merci pericolose e tiene quindi conto degli interessi economici senza compromettere la sicurezza.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 106a capoverso 2 LCStr.

E.

L'accordo è entrato in vigore per la Svizzera il 20 maggio 2016 e permane valido fino al 31 dicembre 2016. Può essere denunciato in ogni momento da uno dei firmatari; in tal caso continuerà ad essere applicato fino alla data summenzionata unicamente ai trasporti nei territori delle Parti contraenti dell'ADR che hanno firmato l'accordo ma non l'hanno denunciato.

RS 0.741.621

4067

FF 2017

8.7

Accordo multilaterale M 290 ai sensi della sezione 1.5.1 dell'allegato A dell'ADR, concernente il trasporto di animali infetti, concluso il 20 maggio 2016

A.

Da un lato l'accordo interessato assoggetta gli animali infetti a titolo non intenzionale alle corrispondenti norme legali dei Paesi interessati dal trasporto; dall'altro, gli animali viventi infetti a titolo intenzionale possono essere trasportati unicamente alle condizioni ammesse dalle autorità competenti.

B.

L'accordo multilaterale facilita il trasporto di merci pericolose e tiene quindi conto degli interessi economici senza compromettere la sicurezza.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 106a capoverso 2 LCR.

E.

L'accordo è entrato in vigore per la Svizzera il 20 maggio 2016 e permane valido fino al 31 dicembre 2016. Può essere denunciato in ogni momento da uno dei firmatari; in tal caso continuerà ad essere applicato fino alla data summenzionata unicamente ai trasporti nei territori delle Parti contraenti dell'ADR che hanno firmato l'accordo ma non l'hanno denunciato.

4068

FF 2017

8.8

Accordo multilaterale M 291 ai sensi della sezione 1.5.1 dell'allegato A dell'ADR, concernente l'istruzione d'imballaggio P 502 (n. ONU 1873), concluso il 20 maggio 2016

A.

L'accordo consente il trasporto di acido perclorico, oltre che negli imballaggi in vetro, negli imballaggi in plastica.

B.

L'accordo multilaterale facilita il trasporto di merci pericolose e tiene quindi conto degli interessi economici senza compromettere la sicurezza.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 106a capoverso 2 LCStr.

E.

L'accordo è entrato in vigore per la Svizzera il 20 maggio 2016 e permane valido fino al 31 dicembre 2016. Può essere denunciato in ogni momento da uno dei firmatari; in tal caso continuerà ad essere applicato fino alla data summenzionata unicamente ai trasporti nei territori delle Parti contraenti dell'ADR che hanno firmato l'accordo ma non l'hanno denunciato.

4069

FF 2017

8.9

Accordo multilaterale M 292 ai sensi della sezione 1.5.1 dell'allegato A dell'ADR, concernente il trasporto di batterie al litio effettuato alle condizioni approvate dalle autorità competenti conformemente alla disposizione speciale 376, concluso il 5 febbraio 2016

A.

L'accordo consente il trasporto di talune batterie al litio difettose alle condizioni ammesse dalle autorità competenti di una Parte contraente dell'ADR o delle autorità competenti di un Paese che non è Parte contraente dell'ADR.

B.

L'accordo multilaterale facilita il trasporto di merci pericolose e tiene quindi conto degli interessi economici senza compromettere la sicurezza.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 106a capoverso 2 LCStr.

E.

L'accordo è entrato in vigore per la Svizzera il 5 febbraio 2016 e permane valido fino al 31 dicembre 2016. Può essere denunciato in ogni momento da uno dei firmatari; in tal caso continuerà ad essere applicato fino alla data summenzionata unicamente ai trasporti nei territori delle Parti contraenti dell'ADR che hanno firmato l'accordo ma non l'hanno denunciato.

4070

FF 2017

8.10

Accordo multilaterale M 294 ai sensi della sezione 1.5.1 dell'allegato A dell'ADR, relativo al trasporto di prototipi di preproduzione di grandi insiemi di pile al litio ionico (n. ONU 3480), concluso il 20 maggio 2016

A.

L'accordo disciplina l'imballaggio dei prototipi di grandi insiemi di pile al litio ionico.

B.

L'accordo multilaterale facilita il trasporto di merci pericolose e tiene quindi conto degli interessi economici senza compromettere la sicurezza.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 106a capoverso 2 LCStr.

E.

L'accordo è entrato in vigore per la Svizzera il 20 maggio 2016 e permane valido fino al 31 dicembre 2016. Può essere denunciato in ogni momento da uno dei firmatari; in tal caso continuerà ad essere applicato fino alla data summenzionata unicamente ai trasporti nei territori delle Parti contraenti dell'ADR che hanno firmato l'accordo ma non l'hanno denunciato.

4071

FF 2017

8.11

Accordo multilaterale M 295 ai sensi della Sezione 1.5.1 dell'allegato A dell'ADR, relativo al trasporto di lotti composti di al massimo 100 pile e batterie o ai prototipi di preproduzione di pile e batterie, per quanto tali prototipi siano trasportati per essere testati (n. ONU 3090 ­ 3091 ­ 3480 ­ 3481), concluso il 20 maggio 2016

A.

L'accordo disciplina le istruzioni d'imballaggio per i prototipi di preproduzione di pile e batterie al litio che non sono ancora state testate conformemente ai requisiti di prova.

B.

L'accordo multilaterale facilita il trasporto di merci pericolose e tiene quindi conto degli interessi economici senza compromettere la sicurezza.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 106a capoverso 2 LCStr.

E.

L'accordo è entrato in vigore per la Svizzera il 20 maggio 2016 e permane valido fino al 31 dicembre 2016. Può essere denunciato in ogni momento da uno dei firmatari; in tal caso continuerà ad essere applicato fino alla data summenzionata unicamente ai trasporti nei territori delle Parti contraenti dell'ADR che hanno firmato l'accordo ma non l'hanno denunciato.

4072

FF 2017

8.12

Accordo multilaterale M 296 ai sensi della sezione 1.5.1 dell'allegato A dell'ADR, relativo al trasporto di batterie al litio ibride contenenti nel contempo pile primarie al litio metallico e pile al litio ionico ricaricabili, concluso il 20 maggio 2016

A.

L'accordo disciplina l'attribuzione e il trasporto di batterie al litio ibride contenenti nel contempo pile al litio metallico e al litio ionico.

B.

L'accordo multilaterale facilita il trasporto di merci pericolose e tiene quindi conto degli interessi economici senza compromettere la sicurezza.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 106a capoverso 2 LCStr.

E.

L'accordo è entrato in vigore per la Svizzera il 20 maggio 2016 e permane valido fino al 30 giugno 2019. Può essere denunciato in ogni momento da uno dei firmatari; in tal caso continuerà ad essere applicato fino alla data summenzionata unicamente ai trasporti nei territori delle Parti contraenti dell'ADR che hanno firmato l'accordo ma non l'hanno denunciato.

4073

FF 2017

8.13

Accordo multilaterale M 299 ai sensi della sezione 1.5.1 dell'allegato A dell'ADR, concernente il trasporto di diversi gas della classe 2 in recipienti DOT secondo il sottoparagrafo 1.1.4.2, concluso il 17 giugno 2016

A.

L'accordo disciplina il trasporto dei recipienti a pressione che sono stati omologati dal ministero dei trasporti degli Stati Uniti.

B.

L'accordo multilaterale facilita il trasporto di merci pericolose e tiene quindi conto degli interessi economici senza compromettere la sicurezza.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 106a capoverso 2 LCStr.

E.

L'accordo è entrato in vigore per la Svizzera il 17 giugno 2016 e permane valido fino al 1° giugno 2019. Può essere denunciato in ogni momento da uno dei firmatari; in tal caso continuerà ad essere applicato fino alla data summenzionata unicamente ai trasporti nei territori delle Parti contraenti dell'ADR che hanno firmato l'accordo ma non l'hanno denunciato.

4074

FF 2017

9

Trattati internazionali concernenti il recepimento degli sviluppi dell'acquis di Schengen ovvero Dublino/Eurodac e altri accordi ad essi correlati Introduzione

Con l'Accordo del 26 ottobre 200494 tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (AAS) e l'Accordo del 26 ottobre 200495 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera (AAD), la Svizzera si è impegnata a recepire di principio tutti gli atti e le misure di sviluppo dell'acquis di Schengen ovvero Dublino/Eurodac e, se del caso, a trasporle nel diritto svizzero (art. 2 par. 3 e 7 AAS; art. 1 par. 3 e 4 AAD).

Il recepimento di un ulteriore sviluppo dell'acquis di Schengen ovvero Dublino/ Eurodac si svolge secondo una procedura particolare: l'UE deve notificare senza indugio alla Svizzera l'adozione di uno sviluppo; la Svizzera deve, dal canto suo, informare l'UE entro un termine di 30 giorni dall'adozione dell'atto se ed entro quali termini intende recepirlo (art. 7 par. 2 lett. a AAS; art. 4 par. 2 AAD). Il mancato recepimento di uno sviluppo dell'acquis di Schengen ovvero Dublino/Schengen può portare alla sospensione o alla cessazione degli accordi di associazione (art. 7 par. 4 AAS; art. 4 par. 6 AAD).

Alcuni sviluppi che non contengono né diritti né obblighi giuridici (informazioni amministrative, raccomandazioni, rapporti) non costituiscono, per natura, dei trattati ed è dunque sufficiente che la Svizzera ne prenda conoscenza con una nota diplomatica indirizzata all'UE. Se, al contrario, uno sviluppo è vincolante per la Svizzera, viene recepito mediante uno scambio di note che per la Svizzera ha valenza di trattato internazionale. Quest'ultimo deve essere approvato, conformemente alle disposizioni costituzionali, dal Consiglio federale (se una legge federale gli attribuisce la competenza di approvazione o, in caso di trattato di portata minore, secondo l'art. 7a cpv. 2 LOGA), oppure dal Parlamento e, in caso di referendum, dal Popolo.

In quest'ultimo caso la Svizzera deve informare l'UE, non appena il decreto federale è stato approvato in votazione, sull'adempimento delle sue esigenze costituzionali interne che consente l'entrata in vigore del trattato in questione. La Svizzera
dispone di un termine massimo di due anni dalla notifica dell'UE per il recepimento e la trasposizione nel diritto svizzero (art. 7 par. 2 lett. b AAS; art. 4 par. 3 AAD).

Gli scambi di note concernenti il recepimento degli sviluppi dell'acquis di Schengen/Dublino ovvero Dublino/Eurodac possono essere denunciati conformemente alle condizioni fissate rispettivamente negli articoli 7 paragrafo 4 e 17 AAS, nonché negli articoli 4 paragrafo 6 e 16 AAD. Un'eventuale denuncia avrebbe come conseguenza l'avvio della procedura di cessazione o di sospensione degli accordi, menzionata in precedenza, secondo gli articoli 7 AAS e 6 AAD.

94 95

RS 0.362.31 RS 0.142.392.68

4075

FF 2017

Gli scambi di note concernenti il recepimento degli sviluppi dell'acquis di Schengen ovvero Dublino/Eurodac che sono di competenza del Consiglio federale figurano, dato il loro carattere particolare, nel presente capitolo. Inoltre è opportuno integrare in questo capitolo, all'occorrenza, altri trattati internazionali connessi con la cooperazione Schengen/Dublino, come è avvenuto con gli accordi concernenti la rappresentanza nella procedura di rilascio dei visti (l'introduzione si trova nel n. 2.7; gli accordi si trovano nei n. 9.10­9.18 di questo capitolo).

4076

FF 2017

9.1

96 97

Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento del regolamento (UE) 2016/93 relativo all'abrogazione di alcuni atti dell'acquis di Schengen, concluso il 18 febbraio 201696

A.

Lo scambio di note mira a snellire l'acquis di Schengen ai fini della chiarezza giuridica. Concretamente, il regolamento (UE) 2016/9397 abroga formalmente un certo numero di atti divenuti obsoleti. Si tratta di decisioni e dichiarazioni del comitato esecutivo di Schengen disciplinanti dettagli essenzialmente nell'ambito dei controlli alla frontiera e dei visti, il cui contenuto è stato ripreso da atti più recenti che la Svizzera si è parimenti impegnata a rispettare. È parimenti abrogato il regolamento del Consiglio relativo alle prove del SIS II, che la Svizzera aveva ripreso sulla base di uno scambio di note ma che è privo di oggetto dalla messa in esercizio del sistema. Il recepimento del regolamento (UE) 2016/93 equivale, per le decisioni del comitato esecutivo di Schengen, a un adeguamento dell'AAS (adeguamento dell'allegato A parte 3 AAS) e, per il regolamento del Consiglio relativo alle prove del SIS II, all'abrogazione di uno scambio di note.

B.

I motivi che hanno portato alla conclusione dello scambio di note si evincono dall'introduzione al capitolo.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 100 capoverso 2 lettera a LStr e articolo 7a capoverso 3 lettera a LOGA.

E.

Lo scambio di note è entrato in vigore il 18 febbraio 2016. Può essere denunciato alle condizioni previste negli articoli 7 e 17 AAS.

RS 0.362.380.065 Regolamento (UE) 2016/93 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 gennaio 2016 relativo all'abrogazione di alcuni atti dell'acquis di Schengen, GU L 26 del 2.2.2016, p. 1

4077

FF 2017

9.2

98 99

Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento del regolamento (UE) 2016/94 relativo all'abrogazione di alcuni atti dell'acquis di Schengen nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale, concluso il 18 febbraio 201698

A.

Lo scambio di note mira a snellire l'acquis di Schengen ai fini della chiarezza giuridica. Concretamente, il regolamento (UE) 2016/9499 abroga formalmente un certo numero di atti divenuti obsoleti. Si tratta di decisioni e dichiarazioni del comitato esecutivo di Schengen disciplinanti dettagli essenzialmente nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale, il cui contenuto è stato ripreso da atti più recenti che la Svizzera si è parimenti impegnata a rispettare. È parimenti abrogato il regolamento del Consiglio relativo alle prove del SIS II, che la Svizzera aveva ripreso sulla base di uno scambio di note ma che è privo di oggetto dalla messa in esercizio del sistema. Il recepimento del regolamento (UE) 2016/94 equivale, per le decisioni del comitato esecutivo di Schengen, a un adeguamento dell'AAS (adeguamento dell'allegato A parte 3 AAS) e, per il regolamento del Consiglio relativo alle prove del SIS II, all'abrogazione dello scambio di note dell'epoca.

B.

I motivi che hanno portato alla conclusione dello scambio di note si evincono dall'introduzione al capitolo.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 7a capoverso 3 lettera a LOGA.

E.

Lo scambio di note è entrato in vigore il 18 febbraio 2016. Può essere denunciato alle condizioni previste negli articoli 7 e 17 AAS.

RS 0.362.380.066 Regolamento (UE) 2016/94 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 gennaio 2016 relativo all'abrogazione di alcuni atti dell'acquis di Schengen nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale, GU L 26 del 2.2.2016, p. 6

4078

FF 2017

9.3

Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione di esecuzione C(2016) 966 definitivo che modifica la decisione di esecuzione C(2013) 4914 che stabilisce l'elenco dei documenti di viaggio che consentono al titolare di attraversare le frontiere esterne, concluso il 24 marzo 2016

A.

Lo scambio di note aggiorna l'elenco dei documenti di viaggio che consentono al titolare di attraversare le frontiere esterne e che possono essere muniti di un visto. Questo aggiornamento implica la modifica della decisione di esecuzione C(2013) 4914 in modo che il suo allegato è sostituito integralmente dall'allegato della decisione di esecuzione C(2016) 966 definitivo. I documenti di viaggio contenuti nell'elenco sono considerati riconosciuti fino a quando lo Stato Schengen interessato non comunica il non riconoscimento agli altri. In base a tale elenco le autorità di protezione delle frontiere e i servizi consolari sono in grado di verificare in maniera affidabile se un documento è riconosciuto come documento di viaggio ai sensi dell'articolo 6 del codice frontiere Schengen e può quindi essere munito di un visto Schengen.

Qualora un documento di viaggio non sia riconosciuto da uno Stato Schengen, al suo titolare è vietato accedere al territorio di tale Stato.

B.

I motivi che hanno portato alla conclusione dello scambio di note si evincono dall'introduzione al capitolo.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 100 capoverso 2 lettera a LStr.

E.

Lo scambio di note è entrato in vigore il 24 marzo 2016. Può essere denunciato alle condizioni di cui agli articoli 7 e 17 AAS.

4079

FF 2017

9.4

100

Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento del regolamento (UE) 2016/399 che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), concluso il 4 maggio 2016100

A.

Lo scambio di note riunisce in un nuovo atto giuridico unico il tenore del codice frontiere Schengen (regolamento (CE) n. 562/2006) e le modifiche di tale testo finora registrate (codificazione). Di conseguenza, il codice frontiere è dotato di un nuovo numero di riferimento e i suoi articoli sono oggetto di una nuova numerazione. Il codice non ha subito alcuna modifica materiale.

B.

I motivi che hanno portato alla conclusione dello scambio di note si evincono dall'introduzione al capitolo.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 100 capoverso 2 lettera a LStr.

E.

Lo scambio di note è entrato in vigore il 4 maggio 2016. Può essere denunciato alle condizioni di cui agli articoli 7 e 17 AAS.

RS 0.362.380.067

4080

FF 2017

9.5

Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione di esecuzione C(2016) 3347 definitivo che stabilisce l'elenco dei documenti giustificativi che i richiedenti il visto devono presentare in Iran, in Iraq e nella Federazione Russa, concluso il 7 luglio 2016

A.

Lo scambio di note stabilisce l'elenco dei documenti giustificativi che i richiedenti il visto devono presentare in Iran, in Iraq e nella Federazione russa per garantire un'applicazione uniforme della politica comune in materia di visti. I consolati sono tuttavia liberi di esentare, in casi particolari, dalla presentazione di uno o più documenti giustificativi tra quelli elencati i richiedenti loro noti per integrità e affidabilità. I consolati possono inoltre richiedere, nel corso dell'esame di una domanda, documenti giustificativi supplementari.

B.

I motivi che hanno portato alla conclusione dello scambio di note si evincono dall'introduzione al capitolo.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 100 capoverso 2 lettera a LStr.

E.

Lo scambio di note è entrato in vigore il 7 luglio 2016. Può essere denunciato alle condizioni di cui agli articoli 7 e 17 AAS.

4081

FF 2017

9.6

Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione di esecuzione C(2016) 5947 definitivo che stabilisce l'elenco dei documenti giustificativi che i richiedenti il visto devono presentare in Argentina, in Brasile, a Hong Kong e a Macao, nonché in Tanzania, concluso il 24 ottobre 2016

A.

Lo scambio di note stabilisce l'elenco dei documenti giustificativi che i richiedenti il visto devono presentare in Argentina, in Brasile, a Hong Kong, a Macao e in Tanzania per garantire un'applicazione uniforme della politica comune in materia di visti. I consolati sono tuttavia liberi di esentare, in casi particolari, dalla presentazione di uno o più documenti giustificativi tra quelli elencati i richiedenti loro noti per integrità e affidabilità. I consolati possono inoltre richiedere, nel corso dell'esame di una domanda, documenti giustificativi supplementari.

B.

I motivi che hanno portato alla conclusione dello scambio di note si evincono dall'introduzione al capitolo.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 100 capoverso 2 lettera a LStr.

E.

Lo scambio di note è entrato in vigore il 24 ottobre 2016. Può essere denunciato alle condizioni di cui agli articoli 7 e 17 AAS.

4082

FF 2017

9.7

Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione di esecuzione C(2016) 5927 definitivo che modifica la decisione di esecuzione C(2014) 6141 definitivo per quanto concerne l'elenco dei documenti giustificativi che i richiedenti il visto devono presentare in Algeria, concluso il 24 ottobre 2016

A.

Lo scambio di note modifica l'elenco dei documenti giustificativi che i richiedenti il visto devono presentare in Algeria, per garantire un'applicazione uniforme della politica comune in materia di visti. I consolati sono tuttavia liberi di esentare, in casi particolari, dalla presentazione di uno o più documenti giustificativi tra quelli elencati i richiedenti loro noti per integrità e affidabilità. I consolati possono inoltre richiedere, nel corso dell'esame di una domanda, documenti giustificativi supplementari.

B.

I motivi che hanno portato alla conclusione dello scambio di note si evincono dall'introduzione al capitolo.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 100 capoverso 2 lettera a LStr.

E.

Lo scambio di note è entrato in vigore il 24 ottobre 2016. Può essere denunciato alle condizioni di cui agli articoli 7 e 17 AAS.

4083

FF 2017

9.8

Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione di esecuzione (UE) 2016/1209 che sostituisce l'allegato della decisione di esecuzione 2013/115/UE riguardante il manuale SIRENE e altre disposizioni di attuazione del SIS II, concluso il 17 agosto 2016

A.

Lo scambio di note consente all'Ufficio SIRENE di utilizzare correttamente il sistema di informazioni Schengen di seconda generazione (SIS II). La presente decisione di esecuzione (UE) 2016/1209 interviene a modificare il Manuale SIRENE, disciplinante questioni tecnico-amministrative concernenti la gestione degli uffici SIRENE, nonché il trattamento delle iscrizioni nel SIS. Essa è rivolta in particolare ai collaboratori degli uffici SIRENE.

Finora il manuale prevedeva di non autorizzare le iscrizioni relative alla sorveglianza discreta e ai controlli mirati per ragioni diverse da quelle indicate.

Nella lotta contro il terrorismo, tali iscrizioni possono, per ragioni di sicurezza interna, in combinazione con altre iscrizioni (ad es. i divieti d'entrata), essere determinanti. Consentono infatti di opporsi ai tentativi di entrata, di soggiorno o di movimento nello spazio Schengen da parte di persone che mettono in pericolo la sicurezza e di giudicarle. Il Manuale SIRENE è stato completato al fine di legittimare queste nuove esigenze.

B.

I motivi che hanno portato alla conclusione dello scambio di note si evincono dall'introduzione al capitolo.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 7a capoverso 3 lettera c LOGA.

E.

Lo scambio di note è entrato in vigore il 17 agosto 2016. Può essere denunciato alle condizioni di cui agli articoli 7 e 17 AAS.

4084

FF 2017

9.9

Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione di esecuzione (UE) 2016/1345 relativa alle norme minime di qualità dei dati per le registrazioni di impronte digitali nel SIS II, concluso il 2 settembre 2016

A.

Lo scambio di note riprende le prescrizioni comuni affinché uno standard di qualità minimo sia assicurato al momento della registrazione di impronte digitali nel SIS II. Le prescrizioni sono definite nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/1345. Esse determinano in futuro quali criteri devono soddisfare le impronte digitali affinché esse possano essere registrate nel SIS II. Finora non vi era alcuna esigenza comune in merito agli standard di qualità che le impronte digitali dovevano soddisfare per essere registrate nel SIS II. La qualità, l'esattezza come pure il carattere completo delle impronte digitali assumono un ruolo essenziale per il successo delle ricerche SIS II.

Tale standard è parimenti importante per il progetto futuro di SIS-AFIS.

Quest'ultimo permette di registrare le impronte digitali non più soltanto come allegato e secondo formati diversi bensì di renderle disponibili in una banca di dati. In occasione di controlli di persone sarà quindi possibile procedere a confronti diretti nel sistema.

B.

I motivi che hanno portato alla conclusione dello scambio di note si evincono dall'introduzione al capitolo.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 7a capoverso 3 lettera c LOGA.

E.

Lo scambio di note è entrato in vigore il 2 settembre 2016. Può essere denunciato alle condizioni di cui agli articoli 7 e 17 AAS.

4085

FF 2017

9.10

Scambio di note tra la Svizzera e la Germania concernente la rappresentanza reciproca nella procedura di rilascio dei visti, concluso il 24 maggio 2016

A.

Lo scambio di note prevede che la Germania rappresenti la Svizzera nel rilascio di visti Schengen a Gaborone (Botswana).

B.

Il codice dei visti conferisce agli Stati membri del regime Schengen la possibilità di rappresentarsi reciprocamente nella procedura di rilascio dei visti.

Le modalità di tale rappresentanza sono definite nell'ambito di un accordo bilaterale concluso tra gli Stati interessati. In virtù di tale accordo la Germania rappresenta gli interessi della Svizzera in materia di rilascio dei visti a Gaborone (Botswana) a partire dal 1° giugno 2016. Da tale data, i richiedenti il visto nel Botswana possono presentare la loro domanda di visto per un soggiorno di breve durata in Svizzera presso l'ambasciata di Germania a Gaborone.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 100 capoverso 2 lettera a LStr.

E.

Lo scambio di note è entrato in vigore il 1° giugno 2016 per una durata indeterminata. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 90 giorni.

4086

FF 2017

9.11

Scambio di note tra la Svizzera e la Finlandia concernente la rappresentanza nella procedura del rilascio dei visti, concluso il 4 maggio 2016

A.

Lo scambio di note prevede che la Svizzera rappresenti la Finlandia nel rilascio dei visti Schengen a Bishkek (Kirghizistan) e conferma le altre rappresentanze in materia di visti Schengen a Vancouver, Montréal e Ottawa (Canada).

B.

Il codice dei visti conferisce agli Stati membri del regime Schengen la possibilità di rappresentarsi reciprocamente nella procedura di rilascio dei visti.

Le modalità di tale rappresentanza sono definite nell'ambito di un accordo bilaterale concluso tra gli Stati interessati. In virtù di tale accordo, la Svizzera rappresenta gli interessi della Finlandia in materia di visti a Bishkek (Kirghizistan) a partire dal 1° giugno 2016. Da tale data, i richiedenti il visto provenienti dal Kirghizistan possono presentare la loro domanda per un soggiorno di breve durata in Finlandia presso l'ambasciata di Svizzera a Bishkek.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 100 capoverso 2 lettera a LStr.

E.

Lo scambio di note è entrato in vigore il 1° giugno 2016 per una durata indeterminata. Esso può essere denunciato con un preavviso di 90 giorni.

4087

FF 2017

9.12

Scambio di note tra la Svizzera e la Francia concernente la rappresentanza nella procedura del rilascio dei visti, concluso il 30 maggio 2016

A.

Lo scambio di note prevede che la Svizzera rappresenti la Francia nel rilascio di visti Schengen a Bishkek (Kirghizistan).

B.

Il codice dei visti conferisce agli Stati membri del regime Schengen la possibilità di rappresentarsi reciprocamente nella procedura di rilascio dei visti.

Le modalità di tale rappresentanza sono definite nell'ambito di un accordo bilaterale concluso tra gli Stati interessati. In virtù di tale accordo, la Svizzera rappresenta gli interessi della Francia in materia di rilascio di visti a Bishkek (Kirghizistan) a partire dal 1° giugno 2016. Da tale data, i richiedenti il visto provenienti dal Kirghizistan possono depositare la loro domanda di visto per un soggiorno di breve durata in Francia presso la rappresentanza svizzera a Bishkek.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 100 capoverso 2 lettera a LStr.

E.

Lo scambio di note è entrato in vigore il 1° giugno 2016 per una durata indeterminata. Esso può essere denunciato con un preavviso di 90 giorni.

4088

FF 2017

9.13

Accordo tra la Svizzera e la Lettonia concernente la rappresentanza reciproca nella procedura del rilascio dei visti, concluso il 14 luglio 2016

A.

L'accordo prevede che la Svizzera e la Lettonia si rappresentino reciprocamente in taluni luoghi nel rilascio di visti Schengen.

B.

Il codice dei visti conferisce agli Stati membri del regime Schengen la possibilità di rappresentarsi reciprocamente nella procedura di rilascio dei visti. Le modalità di tale rappresentanza sono definite nell'ambito di un accordo bilaterale concluso tra gli Stati interessati. In virtù di questo accordo, dal 1° luglio 2015 la Svizzera rappresenta gli interessi della Lettonia in materia di visti a Ramallah (Cisgiordania e Gerusalemme Est), Accra (Ghana), Dakar (Senegal); e, a partire dal 2 agosto 2016, anche a Biskek (Kirghizistan), Quito (Ecuador) e Kathmandu (Nepal). La Lettonia rappresenta invece la Svizzera dal 2 agosto 2016 a Kaliningrad (Russia) e Tashkent (Uzbekistan). Da questa data i richiedenti il visto di Cisgiordania, Gerusalemme Est, Ghana, Senegal, Kirghizistan, Ecuador, Nepal, la regione di Kaliningrad e Uzbekistan possono presentare la loro domanda di visto per un soggiorno di breve durata in Lettonia o in Svizzera presso le rispettive rappresentanze svizzere o lettoni all'estero.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 100 capoverso 2 lettera a LStr.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 2 agosto 2016 per una durata indeterminata.

Può essere denunciato mediante un preavviso di 90 giorni.

4089

FF 2017

9.14

Scambio di note tra la Svizzera e il Portogallo concernente una rappresentanza nella procedura di rilascio dei visti, concluso il 18 febbraio 2016

A.

Lo scambio di note prevede che il Portogallo rappresenti la Svizzera nel rilascio di visti Schengen a Bissau (Guinea-Bissau) e a São Tomé (São Tomé e Príncipe).

B.

Il codice dei visti conferisce agli Stati membri del regime Schengen la possibilità di rappresentarsi reciprocamente nella procedura di rilascio dei visti.

Le modalità di tale rappresentanza sono definite nell'ambito di un accordo bilaterale concluso tra gli Stati interessati. In virtù di questo accordo dal 29 febbraio 2016 il Portogallo rappresenta gli interessi della Svizzera in materia di rilascio dei visti a Bissau (Guinea Bissau) e São Tomé (São Tomé e Príncipe). Da tale data, i richiedenti il visto in Guinea-Bissau e São Tomé e Príncipe possono presentare la loro domanda di visto per un soggiorno di breve durata presso la rispettiva ambasciata del Portogallo.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 100 capoverso 2 lettera a LStr.

E.

Lo scambio di note è entrato in vigore il 29 febbraio 2016 per una durata indeterminata. Può essere denunciato mediante un preavviso di 90 giorni.

4090

FF 2017

9.15

Accordo tra la Svizzera e la Svezia concernente la rappresentanza nella procedura di rilascio dei visti, concluso il 16 novembre 2016

A.

L'accordo prevede che la Svezia rappresenti la Svizzera nel rilascio di visti Schengen a Lusaka (Zambia).

B.

Il codice dei visti conferisce agli Stati membri del regime Schengen la possibilità di rappresentarsi reciprocamente nella procedura del rilascio dei visti.

Le modalità di tale rappresentanza vengono definite nell'ambito di un accordo bilaterale tra gli Stati interessati. Un accordo su una rappresentanza in materia di visti Schengen è stato concluso con la Svezia il 16 novembre 2016 in forma di scambio di note. In virtù di tale accordo, la Svezia rappresenta gli interessi della Svizzera in materia di visti a Lusaka (Zambia) a partire dal 1° gennaio 2017. Da tale data, i richiedenti il visto in Zambia possono presentare la loro domanda di visto per un soggiorno di breve durata in Svizzera presso l'ambasciata di Svezia.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 100 capoverso 2 lettera a LStr.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 1° gennaio 2017 per una durata indeterminata. Può essere denunciato con un preavviso di 90 giorni.

4091

FF 2017

10

Rendiconto delle modifiche di trattati per dipartimento

10.1

Dipartimento federale degli affari esteri



Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)

Data

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

10.1.1

Germania Contributo al Fondo regionale aperto per la modernizzazione dei servizi comunali, 29 novembre 2013

22.04.2016

Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1; di seguito: RS 974.1)

Terzo complemento: proroga fino al 30.09.2016.

­

10.1.2

Bulgaria Sostegno all'introduzione di un sistema di formazione professionale duale, 30 aprile 2015

22.01.2016

Articolo 13 capoverso 2 RS 974.1

I fondi sono stati ridistribuiti.

I partner che collaborano alla realizzazione del progetto da parte svizzera e i loro compiti sono stati ridefiniti.

­

10.1.3

Cipro Ammodernamento della formazione professionale tecnica, 29 settembre 2010

31.10.2016

Articolo 13 capoverso 2 RS 974.1

Proroga fino al 30.04.2017.

Le modalità del rapporto finale e della chiusura sono state adeguate.

­

10.1.4

Cipro Costruzione di un impianto per il trattamento di fanghi da depurazione e di scarichi industriali a Limassol, 8 giugno 2012

14.12.2016

Articolo 13 capoverso 2 RS 974.1

Proroga fino al 13.06.2017.

­

10.1.5

Ungheria Risanamento della diga del bacino idrico di Rakaca, 10 luglio 2012

22.12.2015

Articolo 13 capoverso 2 RS 974.1

Terzo complemento: proroga fino al 30.09.2016. Sono state adattate le modalità di rapporto e di pagamento.

­

4092

FF 2017



Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)

Data

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

10.1.6

Ungheria Risanamento della diga del bacino idrico di Rakaca, 10 luglio 2012

15.02.2016

Articolo 13 capoverso 2 RS 974.1

Quarto complemento: sono state adattate le modalità di rapporto e di pagamento.

­

10.1.7

Ungheria Risanamento della diga del bacino idrico di Rakaca, 10 luglio 2012

09.06.2016

Articolo 13 capoverso 2 RS 974.1

Quinto complemento: proroga fino al 30.11.2016. I fondi sono stati ridistribuiti.

­

10.1.8

Ungheria Creazione di nuovi posti di lavoro nella regione di Kazincbarcika, 2 marzo 2012

25.01.2016

Articolo 13 capoverso 2 RS 974.1

Secondo complemento: proroga fino al 15.01.2017.

Sono state adattate le modalità di rapporto e di pagamento.

­

10.1.9

Ungheria Creazione di nuovi posti di lavoro nella regione di Kazincbarcika, 2 marzo 2012

22.12.2016

Articolo 13 capoverso 2 RS 974.1

Terzo complemento: proroga fino al 31.05.2017.

­

10.1.10

Ungheria Valutazione della situazione al fine di una migliore protezione di specie animali e vegetali minacciate nelle zone Natura 2000, 9 maggio 2012

12.02.2016

Articolo 13 capoverso 2 RS 974.1

Primo complemento: proroga fino al 31.10.2016. Sono state adattate le modalità di rapporto e di pagamento.

­

10.1.11

Ungheria Miglioramento dei piani di utilizzazione di zone forestali per promuovere la biodiversità, 9 maggio 2012

06.04.2016

Articolo 13 capoverso 2 RS 974.1

Primo complemento: proroga fino al 30.11.2016.

­

10.1.12

Ungheria Miglioramento dei piani di utilizzazione di zone forestali per promuovere la biodiversità, 9 maggio 2012

24.10.2016

Articolo 13 capoverso 2 RS 974.1

Secondo complemento: proroga fino al 31.03.2017.

­

4093

FF 2017



Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)

Data

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

10.1.13

Ungheria Sostegno alla pedagogia forestale, 9 maggio 2012

03.05.2016

Articolo 13 capoverso 2 RS 974.1

Secondo complemento: proroga fino al 31.10.2016.

Sono state adattate le modalità di rapporto e di pagamento.

­

10.1.14

Ungheria Sostegno alla pedagogia forestale, 9 maggio 2012

20.10.2016

Articolo 13 capoverso 2 RS 974.1

Terzo complemento: proroga fino al 31.12.2016. I fondi sono stati ridistribuiti.

­

10.1.15

Ungheria Valutazione della situazione al fine di una migliore protezione delle specie animali minacciate nelle regioni di Vas, Zala e Somogy, 9 maggio 2012

09.06.2016

Articolo 13 capoverso 2 RS 974.1

Primo complemento: proroga fino al 31.12.2016. Sono state adattate le modalità di rapporto e di pagamento.

­

10.1.16

Ungheria Sostegno di un corpo di polizia di prossimità, 2 luglio 2012

09.06.2016

Articolo 13 capoverso 2 RS 974.1

Secondo complemento: sono state adattate le modalità di rapporto.

­

10.1.17

Ungheria Risanamento della diga del bacino idrico di Lázbérc, 10 luglio 2012

09.06.2016

Articolo 13 capoverso 2 RS 974.1

Quarto complemento: proroga fino al 31.12.2016.

Sono state adattate le modalità di rapporto e di pagamento.

I fondi sono stati ridistribuiti.

­

10.1.18

Ungheria Risanamento della diga del bacino idrico di Lázbérc, 10 luglio 2012

22.12.2016

Articolo 13 capoverso 2 RS 974.1

Quinto complemento: proroga fino al 20.03.2017.

­

4094

FF 2017



Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)

Data

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

10.1.19

Ungheria Educazione ambientale nelle scuole e nelle scuole dell'infanzia, 9 maggio 2012

21.06.2016

Articolo 13 capoverso 2 RS 974.1

Primo complemento: proroga fino al 30.11.2016. Sono state adattate le modalità di rapporto e di pagamento.

­

10.1.20

Ungheria Educazione ambientale nelle scuole e nelle scuole dell'infanzia, 9 maggio 2012

25.11.2016

Articolo 13 capoverso 2 RS 974.1

Secondo complemento: proroga fino al 31.12.2016.

­

10.1.21

Ungheria Creazione di posti di lavoro nella regione di Sátoraljaújhely, 9 luglio 2012

21.06.2016

Articolo 13 capoverso 2 RS 974.1

Quinto complemento: proroga fino al 31.12.2016.

Sono state adattate le modalità di pagamento.

­

10.1.22

Ungheria Miglioramento dei servizi della sanità nelle regioni sfavorite, 12 luglio 2012

23.06.2016

Articolo 13 capoverso 2 RS 974.1

Primo complemento: proroga fino al 28.02.2017. Sono state adattate le modalità di rapporto e di pagamento.

­

10.1.23

Ungheria Fondo per partenariati e gemellaggi tra città, 15 dicembre 2010

30.12.2016

Articolo 13 capoverso 2 RS 974.1

Terzo complemento: proroga fino al 30.04.2017. Sono state adattate le modalità di rapporto e di pagamento.

­

10.1.24

Polonia Miglioramento della qualità dei servizi sociali nella regione di Piccola Polonia, 21 dicembre 2011

18.12.2015

Articolo 13 capoverso 2 RS 974.1

Sesto complemento: proroga fino al 31.10.2016. È stato adattato il piano di attuazione.

I fondi sono stati ridistribuiti.

­

4095

FF 2017



Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)

Data

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

10.1.25

Polonia Prevenzione del sovrappeso e dell'obesità, 15 giugno 2011

12.01.2016

Articolo 13 capoverso 2 RS 974.1

Terzo complemento: sono state adattate le modalità di attuazione. I fondi sono stati ridistribuiti. I termini per l'allestimento del rapporto finale sono stati precisati.

­

10.1.26

Polonia Prevenzione del sovrappeso e dell'obesità, 15 giugno 2011

07.09.2016

Articolo 13 capoverso 2 RS 974.1

Quarto complemento: I fondi sono stati ridistribuiti.

­

10.1.27

Polonia Prevenzione del sovrappeso e dell'obesità, 15 giugno 2011

15.11.2016

Articolo 13 capoverso 2 RS 974.1

Quinto complemento: proroga fino al 31.03.2017.

­

10.1.28

Polonia Prodotti locali nella regione della Piccola Polonia, 4 agosto 2011

18.02.2016

Articolo 13 capoverso 2 RS 974.1

Terzo complemento proroga fino al 14.06.2017. Sono state adattate le modalità di attuazione. I fondi sono stati ridistribuiti. I termini per l'allestimento del rapporto finale sono stati precisati.

­

10.1.29

Polonia 07.12.2016 Prodotti locali nella regione della Piccola Polonia, 4 agosto 2011

Articolo 13 capoverso 2 RS 974.1

Quarto complemento: i fondi sono stati ridistribuiti. Sono state precisate le modalità del rapporto finale.

­

4096

FF 2017



Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)

Data

Base legale

Contenuto della modifica

10.1.30

Polonia Un ponte fra le Alpi e i Carpazi, 4 agosto 2011

18.02.2016

Articolo 13 capoverso 2 RS 974.1

Quarto complemento: proroga ­ fino al 30.09.2016. Sono state adattate le modalità di attuazione.

I fondi sono stati ridistribuiti. I termini per l'allestimento del rapporto finale sono stati precisati.

10.1.31

Polonia Preservazione della biodiversità e degli ecosistemi naturali nel voivoidato di Lublino, 4 agosto 2011

24.02.2016

Articolo 13 capoverso 2 RS 974.1

Secondo complemento: sono ­ state adattate le modalità di attuazione. I fondi sono stati ridistribuiti. I termini per l'allestimento del rapporto finale sono stati precisati.

10.1.32

Polonia Preservazione della biodiversità e degli ecosistemi naturali nel voivoidato di Lublino, 4 agosto 2011

23.12.2016

Articolo 13 capoverso 2 RS 974.1

Terzo complemento: il proget­ to è stato prorogato fino al 28.02.2017. Sono state operate modifiche nel quadro del preventivo disponibile.

10.1.33

Polonia Fondo per partenariati, 8 dicembre 2010

22.03.2016

Articolo 13 capoverso 2 RS 974.1

Settimo complemento: i termini per l'allestimento del rapporto finale sono stati precisati.

­

10.1.34

Polonia Miglioramento dell'efficacia del sistema di gestione delle migrazioni, 1° giugno 2012

31.03.2016

Articolo 13 capoverso 2 RS 974.1

Terzo complemento: proroga fino al 31.12.2016. Sono state definite le modalità concernenti l'attribuzione dei fondi residui.

­

10.1.35

Polonia Miglioramento dell'efficacia del sistema di gestione delle migrazioni, 1° giugno 2012

21.12.2016

Articolo 13 capoverso 2 RS 974.1

Quarto complemento: proroga fino al 31.03.2017.

­

4097

Conseguenze finanziarie

FF 2017



Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)

Data

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

10.1.36

Polonia Guardie di confine mobili, 5 maggio 2011

19.05.2016

Articolo 13 capoverso 2 RS 974.1

Sesto complemento: è stato adattato il piano di attuazione.

­

10.1.37

Polonia Prevenzione dell'alcolismo, del tabagismo e della tossicodipendenza per donne in età fertile, 1° giugno 2012

14.07.2016

Articolo 13 capoverso 2 RS 974.1

Terzo complemento: è stato ­ adattato il piano di attuazione.

I fondi sono stati ridistribuiti.

Sono stati precisati i termini per l'allestimento del rapporto finale.

10.1.38

Polonia Protezione della fauna forestale dei Carpazi, 22 dicembre 2011

18.07.2016

Articolo 13 capoverso 2 RS 974.1

Terzo complemento: è stato adattato il piano di attuazione.

I fondi sono stati ridistribuiti.

­

10.1.39

Polonia Protezione della fauna forestale dei Carpazi, 22 dicembre 2011

22.12.2016

Articolo 13 capoverso 2 RS 974.1

Quarto complemento: i fondi sono stati ridistribuiti.

­

10.1.40

Polonia 10.08.2016 Miglioramento della qualità delle istituzioni sociali nella regione di Swietokrzyskie, 21 dicembre 2011

Articolo 13 capoverso 2 RS 974.1

Quarto complemento: i fondi sono stati ridistribuiti. Sono state precisate le modalità del rapporto finale.

­

10.1.41

Polonia Promovimento della gestione delle piccole e medie imprese nella regione di Lublino, 28 settembre 2011

28.09.2016

Articolo 13 capoverso 2 RS 974.1

Quarto complemento: proroga fino al 31.12.2016. I fondi sono stati ridistribuiti.

­

10.1.42

Polonia Conservazione di specie d'uccelli nei Carpazi polacchi, 5 maggio 2011

30.09.2016

Articolo 13 capoverso 2 RS 974.1

Quarto complemento: proroga fino al 31.12.2016. È stato adattato il piano di attuazione.

­

4098

FF 2017



Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)

Data

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

10.1.43

Polonia Prevenzione dentale per bambini in età prescolare, 14 giugno 2012

06.12.2016

Articolo 13 capoverso 2 RS 974.1

Quarto complemento: proroga fino al 31.03.2017.

­

10.1.44

Polonia Dolin Karpia (la valle delle carpe), un'opportunità per il futuro, 7 settembre 2011

19.12.2016

Articolo 13 capoverso 2 RS 974.1

Quinto complemento: proroga fino al 31.05.2017. Sono state adattate le modalità del rapporto finale.

­

10.1.45

Polonia Le montagne nella regione di Swietokrzyskie ­ il nostro futuro, 3 ottobre 2011

19.12.2016

Articolo 13 capoverso 2 RS 974.1

Sesto complemento: il progetto è stato prorogato fino al 31.03.2017. Sono state adattate le modalità del rapporto finale.

­

10.1.46

Polonia Programma di prevenzione dell'epatite C, 9 maggio 2012

21.12.2016

Articolo 13 capoverso 2 RS 974.1

Quarto complemento: proroga fino al 31.05.2017.

­

10.1.47

Polonia Le aree di riproduzione della valle del fiume Raba superiore, 20 dicembre 2011

22.12.2016

Articolo 13 capoverso 2 RS 974.1

Terzo complemento: i fondi sono stati ridistribuiti.

­

10.1.48

Polonia Attuazione della Convenzione dei Carpazi, 22 dicembre 2011

23.12.2016

Articolo 13 capoverso 2 RS 974.1

Terzo complemento: sono state operate modifiche nel quadro del preventivo disponibile.

­

10.1.49

Slovacchia Miglioramento della formazione professionale e della preparazione al mercato del lavoro, 26 gennaio 2012

22.11.2016

Articolo 13 capoverso 2 RS 974.1

Secondo complemento: proroga fino al 31.03.2017.

­

4099

FF 2017



Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)

Data

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

10.1.50

Slovacchia Rafforzamento della disponibilità operativa delle squadre di salvataggio, 2 agosto 2011

15.12.2016

Articolo 13 capoverso 2 RS 974.1

Secondo complemento: proroga fino al 31.03.2017.

­

10.1.51

Cechia Formazione ed equipaggiamento di una squadra della polizia ceca incaricata di identificare le vittime di catastrofi, 6 giugno 2012

09.03.2016

Articolo 13 capoverso 2 RS 974.1

Secondo complemento: proroga fino al 30.11.2016.

­

10.1.52

Cechia Formazione ed equipaggiamento di una squadra della polizia ceca incaricata di identificare le vittime di catastrofi, 6 giugno 2012

10.11.2016

Articolo 13 capoverso 2 RS 974.1

Terzo complemento: proroga fino al 31.12.2016.

­

10.1.53

Cechia Migliorare l'efficacia nella lotta contro il commercio internazionale di droga, 12 settembre 2012

09.03.2016

Articolo 13 capoverso 2 RS 974.1

Secondo complemento: proroga fino al 31.12.2016.

­

10.1.54

Cechia Miglioramento delle infrastrutture della casa di cura per anziani di Ostrava, 12 ottobre 2012

09.03.2016

Articolo 13 capoverso 2 RS 974.1

Secondo complemento proroga fino al 31.10.2016.

­

10.1.55

Cechia Miglioramento del lavoro della polizia nell'ambito della lotta alla criminalità economica e finanziaria, 19 dicembre 2012

31.05.2016

Articolo 13 capoverso 2 RS 974.1

Secondo complemento: proroga fino al 31.12.2016.

La realizzazione di attività supplementari è stata convenuta nel quadro del preventivo disponibile.

­

4100

FF 2017



Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)

Data

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

10.1.56

Cechia Fondo per la promozione di partenariati tra le corporazioni svizzere e quelle ceche nel quadro del contributo svizzero all'allargamento, 25 giugno 2009

21.06.2016

Articolo 13 capoverso 2 RS 974.1

Secondo complemento: proroga fino al 14.06.2017.

­

10.1.57

Cechia Programmi di libertà condizionale e reintegrazione per delinquenti, 16 febbraio 2011

21.06.2016

Articolo 13 capoverso 2 RS 974.1

Secondo complemento: proroga fino al 31.10.2016.

­

10.1.58

Cechia Acquisto di un equipaggiamento di protezione di alta qualità per unità speciali della polizia ceca, 16 agosto 2012

21.06.2016

Articolo 13 capoverso 2 RS 974.1

Secondo complemento: proroga fino al 31.12.2016.

­

10.1.59

Cechia Acquisto di un equipaggiamento di protezione di alta qualità per unità speciali della polizia ceca, 16 agosto 2012

09.12.2016

Articolo 13 capoverso 2 RS 974.1

Terzo complemento: proroga fino al 28.02.2017.

­

10.1.60

Cechia Miglioramento delle infrastrutture della casa di cura per anziani Frydlant nad Ostravici, 18 ottobre 2012

15.07.2016

Articolo 13 capoverso 2 RS 974.1

Primo complemento: proroga fino al 31.12.2016.

­

10.1.61

Cechia Miglioramento delle infrastrutture della casa di cura per anziani Frydlant nad Ostravici, 18 ottobre 2012

09.12.2016

Articolo 13 capoverso 2 RS 974.1

Secondo complemento: proroga fino al 30.03.2017.

­

4101

FF 2017



Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)

Data

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

10.1.62

Cechia Miglioramento delle infrastrutture della casa di cura per anziani Ohrada, 28 novembre 2012

15.07.2016

Articolo 13 capoverso 2 RS 974.1

Primo complemento: proroga fino al 31.12.2016.

­

10.1.63

Cechia Miglioramento delle infrastrutture della casa di cura per anziani Ostrava, 12 ottobre 2012

07.10.2016

Articolo 13 capoverso 2 RS 974.1

Terzo complemento: proroga fino al 31.12.2016.

­

10.1.64

Cechia Miglioramento della protezione della popolazione contro il terrorismo e l'estremismo, 21 dicembre 2012

10.11.2016

Articolo 13 capoverso 2 RS 974.1

Secondo complemento: proroga fino al 31.03.2017.

­

10.1.65

Cechia Lotta contro il crimine organizzato e il terrorismo, 20 dicembre 2012

10.11.2016

Articolo 13 capoverso 2 RS 974.1

Secondo complemento: proroga fino al 30.04.2017.

­

10.1.66

Cechia Attuazione di una collaborazione tra la Svizzera e la Cechia nel settore della salute, 23 luglio 2012

05.12.2016

Articolo 13 capoverso 2 RS 974.1

Primo complemento: proroga fino al 28.02.2017.

­

10.1.67

Cechia Miglioramento delle infrastrutture della casa di cura per anziani di Bilovec, 23 novembre 2012

19.12.2016

Articolo 13 capoverso 2 RS 974.1

Secondo complemento: proroga fino al 30.04.2016.

­

10.1.68

Cechia Miglioramento delle infrastrutture della casa di cura per anziani di St. Elisabeth, 28 novembre 2012

09.12.2016

Articolo 13 capoverso 2 RS 974.1

Terzo complemento proroga fino al 30.04.2017.

­

4102

FF 2017



Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)

Data

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

10.1.69

Cechia Miglioramento delle infrastrutture della casa di cura per anziani di St. Wencelas, 28 novembre 2012

09.12.2016

Articolo 13 capoverso 2 RS 974.1

Terzo complemento: proroga fino al 30.04.2017.

­

10.1.70

Cechia Miglioramento delle prestazioni di aiuto a domicilio nella regione situata alla frontiera della Slovacchia, 4 dicembre 2012

12.12.2016

Articolo 13 capoverso 2 RS 974.1

Quarto complemento: proroga fino al 28.02.2017.

­

10.1.71

Bosnia ed Erzegovina Fondazione dell'istituto di psichiatria forense a Sokolac, 5 novembre 2012

27.04.2016

Articolo 13 capoverso 2 RS 974.1

Quarto complemento: proroga fino al 31.12.2016.

I fondi sono stati ridistribuiti e le modalità di pagamento e di consegna dei rapporti sono state adattate.

­

10.1.72

Bosnia ed Erzegovina, OIM, Sostegno al sistema di gestione dell'immigrazione e dell'asilo, 22 luglio 2013

02.06.2016

Articolo 13 capoverso 2 RS 974.1

Secondo complemento: i fondi sono stati ridistribuiti.

­

10.1.73

Bosnia ed Erzegovina Prevenzione della migrazione irregolare nella regione e sostegno nel rimpatrio volontario, 8 aprile 2013

21.06.2016

Articolo 13 capoverso 2 RS 974.1

Secondo complemento: proroga fino al 09.04.2017.

­

10.1.74

BIRS Riduzione dei fattori di rischio sanitari in Bosnia ed Erzegovina, 18 luglio 2014

02.08.2016

Articolo 13 capoverso 2 RS 974.1

Primo complemento: sono stati ridistribuiti i fondi e sono state adattate le modalità di pagamento.

­

4103

FF 2017



Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)

Data

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

10.1.75

BM Cofinanziamento di un progetto di gestione delle risorse idriche nazionali in Kirghizistan, 28 novembre 2013

14.07.2016

Articolo 13 capoverso 2 RS 974.1

Complemento: modifica del piano di pagamento.

­

10.1.76

Consiglio d'Europa Rafforzamento del governo locale e regionale e della cooperazione dei funzionari locali in Albania (fase 2), 26 settembre 2012

07.12.2015

Articolo 13 capoverso 2 RS 974.1

Secondo complemento: proroga fino al 30.06.2017.

529 203 euro.

Aiuto pubblico allo sviluppo

10.1.77

OMS Riduzione dei fattori di rischio sanitari in Bosnia ed Erzegovina, 21 ottobre 2013

09.11.2015

Articolo 13 capoverso 2 RS 974.1

Primo complemento: proroga fino al 31.10.2017 e aumento del contributo.

2,280 milioni di dollari americani.

Aiuto pubblico allo sviluppo

10.1.78

OMS Riduzione dei fattori di rischio sanitari in Bosnia ed Erzegovina, 21 ottobre 2013

17.10.2016

Articolo 13 capoverso 2 RS 974.1

Secondo complemento: la durata del progetto è stata prorogata fino al 31.12.2018.

­

10.1.79

PNUS Sostegno delle riforme regionali e amministrative, 16 dicembre 2014

12.02.2016

Articolo 13 capoverso 2 RS 974.1

Primo complemento: proroga fino al 30.06.2018.

­

10.1.80

PNUS Miglioramento dei metodi atti a garantire processi elettorali democratici in Kirghizistan, 19 marzo 2015

30.09.2016

Articolo 13 capoverso 2 RS 974.1

Terzo complemento: aumento del contributo e proroga fino al 31.10.2017.

315 790 dollari americani.

Aiuto pubblico allo sviluppo

10.1.81

UNICEF Riforma delle prestazioni di assistenza in Albania (2012­2016), 26 settembre 2012

11.07.2016

Articolo 13 capoverso 2 RS 974.1

Secondo complemento: proroga fino al 31.12.2016.

­

4104

FF 2017



Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)

Data

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

10.1.82

Benin Programma di sostegno al buongoverno locale ­ decentralizzazione (fase 2), 6 maggio 2013

16.03.2016

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0; di seguito RS 974.0).

Primo complemento: proroga fino al 31.12. 2016 e aumento del contributo.

200 000 franchi.

Aiuto pubblico allo sviluppo

10.1.83

Benin Contributo al fondo di sostegno allo sviluppo dei Comuni, 2014-2015, 15 ottobre 2014

31.05.2016

Articolo 10 RS 974.0.

Complemento: proroga fino al 31.12.2016.

500 000 franchi.

Aiuto pubblico allo sviluppo

10.1.84

Bhutan Programma di buon governo, 17 settembre 2013

28.06.2016

Articolo 10 RS 974.0

Primo complemento: proroga fino al 30.06.2017.

­

10.1.85

Bhutan Sostegno al sistema giudiziario, 8 dicembre 2014

28.06.2016

Articolo 10 RS 974.0

Primo complemento: proroga fino al 31.10.2016.

­

10.1.86

Bolivia Rafforzamento integrale del Servizio nazionale della difesa pubblica del progetto «Accesso alla giustizia», 27 agosto 2013

31.03.2016

Articolo 10 RS 974.0

Complemento: riduzione del preventivo per gli anni 2016 e 2017.

­187 000 franchi.

Aiuto pubblico allo sviluppo

10.1.87

Bolivia Cooperazione in materia di sviluppo, 1° luglio 2013

29.09.2016

Articolo 10 RS 974.0

Primo complemento: aumento del contributo.

100 000 franchi.

Aiuto pubblico allo sviluppo

10.1.88

Bolivia Progetto parziale di gestione dei rischi nell'ambito del progetto di prevenzione delle catastrofi (Ambiente e Acqua), 16 gennaio 2015

01.11.2016

Articolo 10 RS 974.0

Primo complemento: proroga fino al 31.12.2016.

­

4105

FF 2017



Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)

Data

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

10.1.89

Bolivia Progetto parziale di gestione dei rischi nell'ambito del progetto di prevenzione delle catastrofi (Sviluppo rurale), 16 gennaio 2015

01.11.2016

Articolo 10 RS 974.0

Primo complemento: proroga fino al 31.12.2016.

­

10.1.90

Bolivia Creazione di servizi integrati di giustizia a La Ceja de El Alto e loro potenziamento a Plan 3000 de Santa Cruz nel quadro del progetto «Accesso alla giustizia», 1° luglio 2015

16.12.2016

Articolo 10 RS 974.0

Primo complemento: aumento del contributo.

64 900 franchi.

Aiuto pubblico allo sviluppo

10.1.91

Burkina Faso Sostegno alla formazione professionale, 15 novembre 2012

24.03.2016

Articolo 10 RS 974.0

Secondo complemento: proroga fino al 31.12.2016.

­

10.1.92

Burkina Faso Sostegno alla formazione professionale, 15 novembre 2012

05.10.2016

Articolo 10 RS 974.0

Terzo complemento: proroga fino al 31.08.2017.

­

10.1.93

Burkina Faso Riduzione dell'isolamento e costruzione di piste rurali nell'est del Burkina Faso, 1° luglio 2011

05.10.2016

Articolo 10 RS 974.0

Secondo complemento: proroga fino al 30.06.2017.

­

10.1.94

Burkina Faso Sostegno all'educazione di base, 27 dicembre 2012

05.10.2016

Articolo 10 RS 974.0

Secondo complemento: proroga fino al 31.08.2017

­

10.1.95

Laos Contributo alle misure di riforma intraprese dall'Istituto tecnico di agricoltura e selvicoltura Luang Prabang, 17 dicembre 2012

30.12.2016

Articolo 10 RS 974.0

Primo complemento: proroga fino al 28.02.2017

­

4106

FF 2017



Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)

Data

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

10.1.96

Liberia Contributo destinato a migliorare in modo sostenibile la sicurezza alimentare e i mezzi di sussistenza delle comunità rurali della Contea di Lofa, 28 marzo 2016

06.05.2016

Articolo 10 RS 974.0

Primo complemento: aumento del contributo.

28 959 dollari americani.

Aiuto pubblico allo sviluppo

10.1.97

Nepal Sviluppo del servizio e dei mercati agricoli, 20 gennaio 2016

12.05.2016

Articolo 10 RS 974.0

Scambio di lettere: riduzione del contributo a 15,8 milioni di franchi.

­2,54 milioni di franchi.

Aiuto pubblico allo sviluppo

10.1.98

Nepal Contributo al sottosettore «Ponti sospesi, fase IV», 25 novembre 2014

06.11.2016

Articolo 10 RS 974.0

Scambio di lettere: aumento del contributo a 10,998 milioni di franchi per un sostegno alla ricostruzione in seguito al terremoto nel 2015.

1 milione di franchi.

Aiuto pubblico allo sviluppo

10.1.99

Nepal Migrazione più sicura, fase 2, 5 luglio 2013

09.11.2015

Articolo 10 RS 974.0

Primo complemento: aumento del contributo a 10,976 milioni di franchi.

1,981 milioni di franchi.

Aiuto pubblico allo sviluppo

10.1.100 Nepal Fondo Impiego, 18 settembre 2011

26.12.2016

Articolo 10 RS 974.0

Scambio di lettere: aumento del contributo a 8,925 milioni di franchi. Proroga fino al 31.12.2017.

464 000 franchi.

Aiuto pubblico allo sviluppo

10.1.101 Nicaragua Miglioramento dell'organizzazione e della capacità di produzione dei produttori di cacao nel triangolo minerario, 14 ottobre 2014

15.12.2016

Articolo 10 RS 974.0

Primo complemento: aumento del contributo.

671 500 franchi.

Aiuto pubblico allo sviluppo

4107

FF 2017



Data

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

10.1.102 Regno Unito Emancipazione economica delle persone più povere in Bangladesh, 25 settembre 2013.

07.04.2016

Articolo 10 RS 974.0

Primo complemento: riduzione del contributo.

Proroga fino al 31.05.2016.

­1 270 franchi.

Aiuto pubblico allo sviluppo

10.1.103 Regno Unito Formazione professionale e impiego in Bangladesh, 21 aprile 2015

22.08.2016

Articolo 10 RS 974.0

Riduzione del contributo.

­2,927 milioni di euro.

Aiuto pubblico allo sviluppo

10.1.104 Svezia, Paesi Bassi, Bolivia Cofinanziamento del piano strategico quinquennale dell'Ufficio del difensore civico in Bolivia, 30 ottobre 2012

30.12.2016

Articolo 10 RS 974.0

Terzo complemento: proroga fino al 30 giugno 2017.

­

10.1.105 AIS Fondo fiduciario di donatori per la ricostruzione in seguito al terremoto in Nepal, 17 dicembre 2015

24.08.2016

Articolo 10 RS 974.0

Primo complemento: aumento del contributo a 7 milioni di franchi per un sostegno alla ricostruzione in seguito al terremoto nel 2015.

2,5 milioni di franchi.

Aiuto pubblico allo sviluppo

10.1.106 Banca asiatica di sviluppo Alfabetizzazione e formazione in Bangladesh (fase 2), 29 novembre 2006

25.01.2016

Articolo 10 RS 974.0

Terzo complemento: attualizzazione del contributo e modifica del piano di pagamento. Attualizzazione della clausola per la prevenzione della corruzione.

2,5 milioni di dollari americani.

Aiuto pubblico allo sviluppo

10.1.107 OCHA Progetto destinato a rendere accessibile alle donne, agli uomini e ai bambini un aiuto umanitario orientato ai bisogni, in tempi utili e in maniera coordinata in Somalia, 6 ottobre 2001

19.04.2016

Articolo 10 RS 974.0

Undicesimo complemento: aumento del contributo.

1,5 milioni di franchi.

Aiuto pubblico allo sviluppo

4108

Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)

FF 2017



Data

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

10.1.108 OCHA Contributo in favore di GenCap 2016, 19 maggio 2016

17.11.2016

Articolo 10 RS 974.0

Primo complemento: aumento del contributo.

101 000 franchi.

Aiuto pubblico allo sviluppo

10.1.109 OCHA Contributo al Fondo umanitario comune per la Palestina, 2016­2017, 16 dicembre 2015

25.10.2016

Articolo 10 RS 974.0

Primo complemento: aumento del contributo.

400 000 franchi.

Aiuto pubblico allo sviluppo

10.1.110 OCHA Progetto destinato a rendere accessibile alle donne, agli uomini e ai bambini un aiuto umanitario orientato ai bisogni, in tempi utili e in maniera coordinata in Etiopia, 8 marzo 2016

20.12.2016

Articolo 10 RS 974.0

Primo complemento: aumento del contributo.

650 000 franchi.

Aiuto pubblico allo sviluppo

10.1.111 BIS AquaFund, 2 dicembre 2014

24.06.2016

Articolo 10 RS 974.0

Primo complemento: la responsabilità principale è trasferita alla BIS e all'Investment Corporation.

­

10.1.112 BIRS Approvvigionamento idrico ed evacuazione delle acque di scarico, 25 aprile 2012

09.05.2016

Articolo 10 RS 974.0

Secondo complemento: proroga fino al 30.06.2017.

­

10.1.113 BIRS Fondo fiduciario per il Fondo verde per il clima, 14 aprile 2015

11.02.2016

Articolo 10 RS 974.0

Primo complemento: proroga fino al 31.12.2017, aumento del contributo.

70 milioni di dollari americani.

Aiuto pubblico allo sviluppo

4109

Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)

FF 2017



Data

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

10.1.114 BIRS/AIS Fondo fiduciario multidonatori per i centri di ricerca del Gruppo consultivo per la ricerca agraria internazionale, 22 settembre 2011

21.07.2016

Articolo 10 RS 974.0

Terzo complemento: aumento del contributo per l'anno 2016.

16,8 milioni di franchi.

Aiuto pubblico allo sviluppo

10.1.115 BM Contributo al Fondo fiduciario tematico multidonatori per la riduzione dei rischi di catastrofe, 25 novembre 2014

19.12.2016

Articolo 10 RS 974.0

Complemento: aumento del contributo.

1 milione di franchi.

Aiuto pubblico allo sviluppo

10.1.116 BM Fondo Partenariato Mondiale per l'Istruzione, 1° marzo 2012

20.12.2016

Articolo 10 RS 974.0

Complemento: aumento del contributo da versare in una rata entro il 31 dicembre 2016.

10 milioni di franchi.

Aiuto pubblico allo sviluppo

10.1.117 Centro internazionale per lo sviluppo delle politiche migratorie Piattaforma Africa-Europa, 9 settembre 2014

25.10.2016

Articolo 10 RS 974.0

Secondo complemento: sono stati adattati i termini di consegna dei rapporti dovuti.

­

10.1.118 Commissione economica delle Nazioni Unite per l'Africa Sostegno dell'iniziativa di politica fondiaria (Land Policy Initiative, LPI) dell'Autorità intergovernativa per lo sviluppo volta a migliorare il buon governo fondiario nella regione, 15 ottobre 2014

19.08.2016

Articolo 10 RS 974.0

Primo complemento: proroga fino al 31.12.2018.

­

10.1.119 FAO Gestione integrata del ciclo idrologico nel Libano, 9 ottobre 2015

23.12.2015

Articolo 10 RS 974.0

Primo complemento: proroga fino al 22.02.2016.

­

4110

Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)

FF 2017



Data

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

10.1.120 FAO Gestione integrata del ciclo idrologico nel Libano, 9 ottobre 2015

21.07.2016

Articolo 10 RS 974.0

Secondo complemento: proroga fino al 15.08.2016.

­

10.1.121 FAO Miglioramento della situazione alimentare e della resilienza a Warrap nel Sudan del Sud, 26 agosto 2014

31.12.2015

Articolo 10 RS 974.0

Proroga fino al 30.06.2016.

­

10.1.122 FAO Aumento dell'efficienza e della produttività idrica in ambito agricolo in Africa e nel mondo, 14 aprile 2014

01.04.2016

Articolo 10 RS 974.0

Complemento: adattamento del piano dei pagamenti.

­

10.1.123 FAO Costituzione di un gruppo di lavoro ad alto livello delle Nazioni Unite per la crisi mondiale della sicurezza alimentare, 2 dicembre 2014

06.04.2016

Articolo 10 RS 974.0

Complemento: proroga fino al 31.12.2016.

­

10.1.124 FAO Costituzione di un gruppo di lavoro ad alto livello delle Nazioni Unite per la crisi mondiale della sicurezza alimentare, 2 dicembre 2014

27.12.2016

Articolo 10 RS 974.0

Secondo complemento: proroga fino al 31.12.2017.

­

10.1.125 FAO Sostegno all'attuazione delle Direttive volontarie per una governance responsabile dei regimi fondiari applicabile alle terre, alle peschiere e alle foreste, nel contesto della sicurezza alimentare nazionale, 4 dicembre 2012

17.10.2016

Articolo 10 RS 974.0

Quarto complemento: aumento del contributo per una seconda fase di cooperazione al fine di sostenere l'attuazione di tali direttive in più Stati dell'Africa occidentale e dell'Asia orientale.

Proroga fino al 30.06.2020.

4,7 milioni di franchi.

Aiuto pubblico allo sviluppo

4111

Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)

FF 2017



Data

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

10.1.126 OIM Valutazione degli eventuali cambiamenti nelle abitudini migratorie degli abitanti del Laos e il loro possibile impatto (sociale ed economico) sulla Thailandia e il Laos, 15 luglio 2015

18.03.2016

Articolo 10 RS 974.0

Primo complemento: proroga fino al 31.03.2016.

­

10.1.127 OIM, Valutazione degli eventuali cambiamenti nelle abitudini migratorie degli abitanti del Laos e il loro possibile impatto (sociale ed economico) sulla Thailandia e il Laos, 15 luglio 2015

31.05.2016

Articolo 10 RS 974.0

Secondo complemento: proroga fino al 31.03.2017.

­

10.1.128 OIM Progetto «Ashshash» per gli uomini e le donne sfuggiti alla tratta di esseri umani in Bangladesh, 27 settembre 2015

12.09.2016

Articolo 10 RS 974.0

Primo complemento: proroga fino al 31.12.2016.

­

10.1.129 OIM Riduzione della povertà mediante la formazione professionale nel quadro di una migrazione sicura e regolare in Cambogia, Laos, Myanmar, Thailandia e Vietnam, 6 novembre 2015

31.10.2016

Articolo 10 RS 974.0

Complemento: proroga fino al 31.03.2017

­

10.1.130 OIM Appello all'aiuto in favore dei cittadini afghani senza documenti di rientro in Afghanistan, 3 ottobre 2016

31.10.2016

Articolo 10 RS 974.0

Complemento: proroga fino al 31.03.2017.

­

10.1.131 OIL Miglioramento de buon governo e della protezione dei lavoratori migranti in Tunisia, Marocco Libia ed Egitto, 11 dicembre 2012

17.11.2016

Articolo 10 RS 974.0

Terzo complemento: proroga fino al 31.05.2017.

­

4112

Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)

FF 2017



Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

10.1.132 UN-Women 12.06.2016 Valutazione di UN-Women e promozione della gestione in considerazione degli obiettivi e dei risultati dell'organizzazione, 26 febbraio 2014

Articolo 10 RS 974.0

Secondo complemento: proroga fino al 30.06.2017.

­

10.1.133 UN-Women Rafforzamento della gestione basata sui risultati all'interno di UN Women, 21 ottobre 2014

22.08.2016

Articolo 10 RS 974.0

Primo complemento: proroga fino al 30.06.2017.

­

10.1.134 UN-Women Attuazione del piano d'azione sistemico dell'ONU per l'uguaglianza di genere e l'emancipazione femminile, 15 ottobre 2014

06.10.2016

Articolo 10 RS 974.0

Primo complemento: proroga fino al 30.06.2017.

­

10.1.135 UN-Women Programma regionale volto a rafforzare le possibilità di partecipazione di lavoratrici migranti in Asia, 30 aprile 2015

28.12.2016

Articolo 10 RS 974.0

Primo complemento: aumento del contributo.

278 731 dollari americani.

Aiuto pubblico allo sviluppo

10.1.136 UN-Habitat Partecipazione dei cittadini alla pianificazione del territorio a Gaza, 3 dicembre 2015

08.08.2016

Articolo 10 RS 974.0

Primo complemento: aumento del contributo.

171 200 dollari americani.

Aiuto pubblico allo sviluppo

10.1.137 UN-Habitat Contributo mirato alla rete mondiale per i diritti fondiari delle popolazioni povere (fase 2), 30 giugno 2015

01.11.2016

Articolo 10 RS 974.0

Primo complemento: proroga fino al 31.01.2017.

­

10.1.138 PAM Contributo alla rete di gestione dei rischi per l'Africa, 6 dicembre 2012

08.09.2016

Articolo 10 RS 974.0

Quarto complemento: proroga fino al 31.10.2016.

­

4113

Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)

Data

FF 2017



Data

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

10.1.139 PNUS Sostegno al Fondo per la legge e l'ordine in Afghanistan, 29 settembre 2010

11.04.2016

Articolo 10 RS 974.0

Quinto complemento: proroga fino al 31.12.2016.

­

10.1.140 PNUS Sostegno al Fondo per la legge e l'ordine in Afghanistan, 29 settembre 2010

15.12.2016

Articolo 10 RS 974.0

Sesto complemento: proroga fino al 31.12.2017.

­

10.1.141 PNUS Sostegno al Fondo per la legge e l'ordine in Afghanistan, 28 ottobre 2015

11.04.2016

Articolo 10 RS 974.0

Primo complemento: riduzione del contributo.

­831 880 franchi.

Aiuto pubblico allo sviluppo

10.1.142 PNUS Sostegno al Fondo per la legge e l'ordine in Afghanistan, 28 ottobre 2015

15.12.2016

Articolo 10 RS 974.0

Secondo complemento: proroga fino al 31.12.2017

­

10.1.143 PNUS Iniziativa povertà e ambiente nel Laos, 1° agosto 2012

23.02.2016

Articolo 10 RS 974.0

Secondo complemento: aumento dei costi dei servizi di gestione generale dal 7 all'8%.

­

10.1.144 PNUS Integrazione della migrazione nelle strategie nazionali di sviluppo, 10 febbraio 2014

15.03.2016

Articolo 10 RS 974.0

Primo complemento: cambiamento del numero di progetto da parte del PNUS.

­

10.1.145 PNUS Progetto di buon governo Upazila nel Bangladesh, 24 novembre 2011

12.04.2016

Articolo 10 RS 974.0

Secondo complemento: proroga fino al 31.12.2016.

­

4114

Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)

FF 2017



Data

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

10.1.146 PNUS «Migrazione come strategia di sviluppo regionale e locale nella regione delle Visayas occidentali, Filippine, 2 luglio 2014

29.04.2016

Articolo 10 RS 974.0

Primo complemento: proroga fino al 30.06.2016.

­

10.1.147 PNUS Sostegno al segretariato del programma «Buon governo nazionale e amministrazione pubblica», 13 marzo 2012

23.06.2016

Articolo 10 RS 974.0

Secondo complemento: proroga fino al 31.12.2016.

­

10.1.148 PNUS Iniziativa intesa a rafforzare la dimensione locale della migrazione e dello sviluppo, 15 novembre 2012

06.07.2016

Articolo 10 RS 974.0

Primo complemento: proroga fino al 30.04.2017 e aumento del contributo.

1,044 milioni di dollari americani.

Aiuto pubblico allo sviluppo

10.1.149 PNUS Progetto inteso a creare un margine di manovra maggiore e ad aumentare la capacità di destinare in modo mirato fondi per rispondere alle esigenze più critiche nella Repubblica Centrafricana, 14 aprile 2014

15.09.2016

Articolo 10 RS 974.0

Quinto complemento: aumento del contributo.

600 000 franchi.

Aiuto pubblico allo sviluppo

10.1.150 PNUS Miglioramento delle condizioni di vita negli insediamenti palestinesi, 7 dicembre 2015

04.11.2016

Articolo 10 RS 974.0

Primo complemento: adattamento dei termini di pagamento.

­

10.1.151 PNUS Potenziamento dei parlamenti comunali in Mongolia, 1° maggio 2013

04.11.2016

Articolo 10 RS 974.0

Complemento: chiarimento dei termini dei rapporti.

­

4115

Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)

FF 2017



Data

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

10.1.152 PNUS Sostegno al Partenariato mondiale per una cooperazione allo sviluppo efficace, 25 maggio 2015

11.11.2016

Articolo 10 RS 974.0

Primo complemento: contributo per l'incontro ai vertici del Partenariato globale per una cooperazione allo sviluppo efficace tenutosi a Nairobi dal 28.11.2016 al 01.12.2016.

50 000 franchi.

Aiuto pubblico allo sviluppo

10.1.153 PNUS Creazione d'impieghi per i giovani in Palestina, 12 marzo 2015

22.11.2016

Articolo 10 RS 974.0

Secondo complemento: aumento del contributo.

570 000 dollari americani.

Aiuto pubblico allo sviluppo

10.1.154 PNUS Sostegno delle attività del Fondo umanitario generale dell'OCHA a sostegno della popolazione bisognosa nella Repubblica Centrafricana, 14 aprile 2014

02.12.2016

Articolo 10 RS 974.0

Quarto complemento: aumento del contributo.

500 000 franchi.

Aiuto pubblico allo sviluppo

10.1.155 PNUS Progetto di sostegno strategico all'Assemblea nazionale del Laos al fine di intensificare il dialogo tra l'Assemblea nazionale e i cittadini per rafforzare la partecipazione di questi ultimi al processo decisionale, 30 giugno 2014

16.12.2016

Articolo 10 RS 974.0

Secondo complemento: proroga fino al 31.03.2017.

­

10.1.156 PNUS Sostegno al Partenariato globale per una cooperazione allo sviluppo efficace, 25 maggio 2015

23.12.2016

Articolo 10 RS 974.0

Scambio di lettere: proroga fino al 31.03.2017.

­

4116

Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)

FF 2017



Data

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

10.1.157 Società finanziaria internazionale Contributo generale a «2030 ­ Water Resources Group», 3 dicembre 2012

12.09.2016

Articolo 10 RS 974.0

Quarto complemento: aumento del contributo a 4,238 milioni di dollari americani e proroga fino al 30.06.2017.

735 000 dollari americani.

Aiuto pubblico allo sviluppo

10.1.158 Società finanziaria internazionale «Donor Committee for Enterprise Development», 6 novembre 2006

02.12.2016

Articolo 10 RS 974.0

Quarto complemento: aumento del contributo.

30 000 dollari americani.

Aiuto pubblico allo sviluppo

10.1.159 UNCCD Contributo volto a sostenere i meccanismi di coinvolgimento e collaborazione con le organizzazioni della società civile nella lotta contro la desertificazione, 19 febbraio 2014

22.01.2016

Articolo 10 RS 974.0

Primo complemento: proroga fino al 31.12.2016.

­

10.1.160 UNCCD Contributo volontario, 9 luglio 2014

22.01.2016

Articolo 10 RS 974.0

Primo complemento: proroga fino al 31.12.2016.

­

10.1.161 UNICEF Ricostruzione di scuole primarie in Stati in conflitto e in regioni vulnerabili del Sud-Est del Myanmar, 18 dicembre 2012

23.11.2016

Articolo 10 RS 974.0

Terzo complemento: aumento del contributo a 3,351 milioni di dollari americani per la costruzione di 4­5 scuole supplementari.

296 000 dollari americani.

Aiuto pubblico allo sviluppo

10.1.162 UNOPS Monitoraggio, analisi e influsso politico del settore idrico e delle strutture igienico sanitarie, 14 settembre 2011

06.04.2016

Articolo 10 RS 974.0

Complemento: proroga fino al 30.06.2016 a causa di ritardi intervenuti nell'attuazione del progetto.

­

4117

Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)

FF 2017



Data

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

10.1.163 UNOPS Monitoraggio integrato dell'obiettivo 6 (garantire la disponibilità e la gestione sostenibile di acqua e servizi igienici per tutti) e dei relativi obiettivi dell'Agenda 2030 per uno sviluppo sostenibile, 20 ottobre 2015

05.08.2016

Articolo 10 RS 974.0

Primo complemento: aumento del contributo al progetto di de UNICEF/OMS/UN-Water per il monitoraggio e l'analisi dei progressi realizzati in materia di approvvigionamento idrico e delle strutture igienicosanitarie a livello globale.

800 000 franchi.

Aiuto pubblico allo sviluppo

10.1.164 UNOPS Sostegno al fondo a favore dei tre obiettivi di sviluppo del Millennio nel settore della salute: salute di madri e bambini nonché riduzione di HIV/AIDS nel Myanmar, 9 dicembre 2013

30.11.2016

Articolo 10 RS 974.0

Primo complemento: proroga fino al 30.06.2018 e aumento del contributo.

3 milioni di franchi.

Aiuto pubblico allo sviluppo

10.1.165 OMS Promozione della salute quale diritto umano fondamentale, 6 giugno 2013

04.05.2016

Articolo 10 RS 974.0

Primo emendamento proroga fino al 31.08.2016.

­

10.1.166 OMS Promozione della salute quale diritto umano fondamentale, 6 giugno 2013

16.08.2016

Articolo 10 RS 974.0

Secondo emendamento: proroga fino al 30.11.2016.

­

10.1.167 OMS Promozione della salute quale diritto umano fondamentale, 6 giugno 2013

01.12.2016

Articolo 10 RS 974.0

Terzo emendamento: proroga fino al 31.05.2017.

Aumento del contributo.

200 000 dollari americani.

Aiuto pubblico allo sviluppo

10.1.168 UNRWA Contributo al Fondo generale 2016, 12 gennaio 2016

08.09.2016

Articolo 10 RS 974.0

Primo emendamento: Aumento del contributo.

1,5 milioni di franchi.

Aiuto pubblico allo sviluppo

4118

Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)

FF 2017



Data

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

10.1.169 UNRWA Contributo al bilancio del programma 2017, 12 gennaio 2016

24.12.2016

Articolo 10 RS 974.0

Secondo emendamento: proroga fino al 31.01.2017.

Aumento del contributo.

2 milioni di franchi.

Aiuto pubblico allo sviluppo

10.1.170 Mali Sostegno al processo di pace maliano: dispositivo di dialogo inclusivo per l'attuazione dell'Accordo per la pace e la riconciliazione, 2 settembre 2015

24.08.2016

Articolo 8 della legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo (RS 193.9), di seguito: RS 193.9

Proroga della durata di validità dell'accordo fino al 30.06.2017.

­

10.1.171 Niger Promozione della partecipazione dei cittadini e consolidamento della pace nella regione di Diffa, 18 settembre 2015

11.07.2016

Articolo 8 RS 193.9

Proroga della durata di validità dell'accordo fino al 30.09.2016.

­

10.1.172 Filippine rappresentate dall'Autorità di ricorso incaricata delle vittime di violazioni dei diritti umani, 26 novembre 2015

06.10.2016

Articolo 8 RS 193.9

Proroga della durata di validità dell'accordo fino al 31.12.2016.

­

10.1.173 Segretariato generale del Consiglio d'Europa Sostegno alla riforma della creazione della figura dell'ombudsman in Kosovo, 12 novembre 2015

13.07.2016

Articolo 8 RS 193.9

Proroga della durata di validità dell'accordo fino al 28.02.2017.

­

10.1.174 Segretariato generale dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa Campagna parlamentare per porre fine al trattenimento di bambini migranti, 28 settembre 2015

27.09.2016

Articolo 8 RS 193.9

Proroga della durata di validità dell'accordo fino al 31.10.2016.

­

4119

Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)

FF 2017



Data

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

10.1.175 HCDH Cortometraggio sui diritti umani dei migranti illegali impiegati come lavoratori domestici, 12 maggio 2014

18.04.2016

Articolo 8 RS 193.9

Proroga della durata di validità dell'accordo fino al 30.04.2016.

­

10.1.176 HCDH Sostegno dell'unità mediatica dell'OHCHR, 30 dicembre 2014

26.04.2016

Articolo 8 RS 193.9

Proroga della durata di validità dell'accordo fino al 31.07.2016.

­

10.1.177 HCDH Contributo finanziario non vincolato della Svizzera all'ACNUDU per l'anno 2016, 23 giugno 2016

13.12.2016

Articolo 8 RS 193.9

Aumento del preventivo e proroga fino al 31.12.2017.

1,5 milioni di franchi.

Aiuto pubblico allo sviluppo

10.1.178 OIM Contributo per la prevenzione e la lotta contro la tratta di esseri umani, mediante l'organizzazione di tavole rotonde internazionali, 6 marzo 2015

08.08.2016

Articolo 8 RS 193.9

Aumento del contributo della Svizzera, per un preventivo totale di 171 446 franchi.

17 401 franchi.

Aiuto pubblico allo sviluppo

10.1.179 OIM Workshop sullo sviluppo di linee direttive per i visti umanitari e lo statuto di protezione temporanea in caso di catastrofe, 23 novembre 2014

16.03.2016

Articolo 8 RS 193.9

Proroga della durata di validità dell'accordo fino al 31.07.2016.

­

10.1.180 OIM Workshop sullo sviluppo di linee direttive per i visti umanitari e lo statuto di protezione temporanea in caso di catastrofe, 23 novembre 2014

01.12.2016

Articolo 8 RS 193.9

Proroga della durata di validità dell'accordo fino al 30.11.2016.

­

4120

Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)

FF 2017



Data

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

10.1.181 UN-Women Rafforzare il ruolo delle donne libiche quali ambasciatrici di pace, 13 luglio 2015

17.05.2016

Articolo 8 RS 193.9

Proroga della durata di validità dell'accordo fino al 31.07.2016.

­

10.1.182 ONUDC Elaborazione di un documento tecnico che proponga linee guida e principi basati sulle principali nozioni di cui all'articolo 6 del Protocollo contro il traffico illecito di migranti, 6 ottobre 2015

20.09.2016

Articolo 8 RS 193.9

Proroga della durata di validità dell'accordo fino al 31.12.2016.

­

10.1.183 ONUDC Attuare con maggiore vigore tre note di riflessione relative alle principali nozioni stabilite dal Protocollo sulla tratta di esseri umani, 6 ottobre 2015

27.09.2016

Articolo 8 RS 193.9

Proroga della durata di validità dell'accordo fino al 30.04.2018.

­

10.1.184 OSCE Garanzia di un trattamento efficace dei crimini di guerra in Bosnia ed Erzegovina grazie allo sviluppo delle capacità, 1° dicembre 2014

07.07.2016

Articolo 8 RS 193.9

Aumento del contributo della Svizzera, per un preventivo totale di 125 468 euro.

35 000 euro.

Aiuto pubblico allo sviluppo

10.1.185 OSCE Rafforzamento del dialogo tra la società civile e i principali attori statali in Ucraina sulle questioni inerenti alla dimensione umana, 20 gennaio 2015

15.04.2016

Articolo 8 RS 193.9

Proroga della durata di validità dell'accordo fino al 31.07.2016.

­

10.1.186 OSCE Elaborazione di linee direttive per la libertà di associazione, 12 dicembre 2013

22.07.2016

Articolo 8 RS 193.9

Modifica dell'articolo 3.2: Proroga della durata di validità dell'accordo fino al 30.09.2015.

­

4121

Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)

FF 2017



Data

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

10.1.187 OSCE Gruppo di personalità eminenti sulla sicurezza europea quale progetto comune, 26 marzo 2015

12.09.2016

Articolo 8 RS 193.9

Proroga della durata di validità dell'accordo fino al 31.12.2016.

­

10.1.188 OSCE Conferenza e seminario regionale di esperti sul tema della tracciabilità delle armi illegali, 2 maggio 2013

23.06.2016

Articolo 8 RS 193.9

Modifica delle condizioni di pagamento per l'ultima rata.

­

10.1.189 OSCE Contributo alla fase 4 del progetto mirante a proseguire il sostegno apportato nella Serbia sudoccidentale, 11 luglio 2014

03.02.2016

Articolo 8 RS 193.9

Proroga della durata di validità dell'accordo fino al 31.12.2015.

­

10.1.190 PNUS Sviluppo di capacità a favore della Commissione elettorale dello Zimbabwe, 1° dicembre 2015

11.04.2016

Articolo 8 RS 193.9

Proroga della durata di validità dell'accordo fino al 30.06.2016.

­

10.1.191 PNUS Introduzione di misure di sostegno alle vittime e ai testimoni a Mostar e a Brcko, in Bosnia ed Erzegovina, 6 giugno 2013

30.06.2016

Articolo 8 RS 193.9

Proroga della durata di validità dell'accordo fino al 30.06.2016.

­

10.1.192 PNUS Comitato di dialogo libano-palestinese ­ Piano strategico, 1a fase, 16 ottobre 2015

25.11.2016

Articolo 8 RS 193.9

Proroga della durata di validità dell'accordo fino al 31.07.2017.

­

10.1.193 ACNUR Sviluppo delle capacità in Tunisia per rispondere alle necessità delle persone salvate in mare, 14 agosto 2014

01.02.2016

Articolo 8 RS 193.9

Proroga della durata di validità dell'accordo fino al 31.07.2016.

­

4122

Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)

FF 2017



Data

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

10.1.194 ACNUR Sviluppo delle capacità in Tunisia per rispondere alle necessità delle persone salvate in mare, 14 agosto 2014

16.11.2016

Articolo 8 RS 193.9

Proroga della durata di validità dell'accordo fino al 31.10.2016.

­

10.1.195 Tunisia Programma di sostegno alla transizione in Tunisia, 22 luglio 2011

08.11.2016

Articolo 8 RS 193.9

Estensione del Protocollo fino al 31.12.2020.

24 milioni di franchi

10.1.196 UNODA Sviluppo delle capacità a favore del disarmo e della sicurezza internazionale per i funzionari della Repubblica popolare democratica di Corea, 30 novembre 2015

18.05.2016

Articolo 8 RS 193.9

Proroga della durata di validità dell'accordo fino al 31.10.2017.

­

10.1.197 Norvegia e l'UNOPS concernente il segretariato dell'iniziativa Nansen, 16 novembre 2012

25.04.2016

Articolo 8 RS 193.9

Proroga della durata di validità dell'accordo fino al 30.06.2016.

­

10.1.198 OIF Favorire la partecipazione più attiva dei giovani alle istanze della Francofonia, 2 settembre 2016

14.09.2016

Articolo 7a capoverso 3 lettera c LOGA

Modifica delle modalità del contributo: il DFAE mette a disposizione dell'OIF 64 000 euro e non 80 000 euro.

­

10.1.199 UNRISD Finanziamento di base a favore del funzionamento generale dell'UNRISD nel 2016, 25 aprile 2016

07.11.2016

Articolo 7a capoverso 3 lettera c LOGA

Versamento di un contributo volontario supplementare.

190 000 dollari americani

4123

Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)

FF 2017



Data

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

10.1.200 Agenzia mondiale antidoping Statuto fiscale dell'Agenzia e del suo personale in Svizzera, 5 marzo 2001 (RS 0.192.120.240)

15.04.2016

Articolo 26 capoverso 1 lettera a LSO

Esenzione dalle disposizioni in materia di soggiorno in Svizzera per i membri del personale senza cittadinanza svizzera.

­

10.1.201 Organizzazione internazionale di normazione Statuto fiscale dell'Organizzazione e del suo personale in Svizzera, 29 giugno 2006 (RS 0.192.120.263.21)

15.04.2016

Articolo 26 capoverso 1 lettera a LSO

Esenzione dalle disposizioni in materia di soggiorno in Svizzera per i membri del personale senza cittadinanza svizzera.

­

10.1.202 Unione internazionale per la conservazione della natura e delle sue risorse (UNICN) Statuto fiscale dell'Unione e del suo personale in Svizzera, 17 dicembre 1986 (RS 0.192.122.451)

08.11.2016

Articolo 26 capoverso 1 lettera a LSO

Esenzione dalle disposizioni in materia di soggiorno in Svizzera per i membri del personale senza cittadinanza svizzera.

­

10.1.203 OIF Contributo alla traduzione in francese della descrizione degli sport olimpici e di un'applicazione sul patrimonio africano di Rio, 2 maggio 2016

10.10.2016

Articolo 7a capoverso 3 lettera c LOGA

Questo complemento definisce le modalità di ridistribuzione dell'importo residuo del contributo svizzero ai costi di traduzione in francese delle attività durante i Giochi di Rio in Brasile nell'estate 2016.

­

4124

Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)

FF 2017



Data

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

10.1.204 UNITAR Dodicesimo seminario per i rappresentanti e gli inviati speciali e personali del Segretario generale dell'ONU, 15 dicembre 2015

30.05.2016

Articolo 7a capoverso 3 lettera c LOGA

A seguito alla desistenza di un contribuente il preventivo globale è diminuito di 181 790 dollari americani.

Di conseguenza la percentuale del contributo svizzero di 225 000 franchi è aumentato dal 46% al 56%.

­

10.1.205 Francia Rappresentanza nella procedura di rilascio dei visti, 30 dicembre 2013

08.04.2015

Articolo 100 capoverso 2 lettera a LStr

A partire dal 31.05.2015 la Francia non è più in grado di assicurare la rappresentanza della Svizzera a Kingston (Giamaica).

­

10.1.206 Francia Rappresentanza nella procedura di rilascio dei visti, 30 dicembre 2013

23.07.2015

Articolo 100 capoverso 2 lettera a LStr

A partire dal 31.07.2015 la Francia non è più in grado di assicurare la rappresentanza della Svizzera a Port Moresby (Papuasia-Nuova Guinea).

­

10.1.207 Francia Rappresentanza nella procedura di rilascio dei visti, 30 dicembre 2013

21.07.2015

Articolo 100 capoverso 2 lettera a LStr

A partire dal 01.07.2015 la Svizzera non è più in grado di assicurare la propria rappresentanza a Phnom Penh (Cambogia).

­

10.1.208 Francia Rappresentanza nella procedura di rilascio dei visti, 30 dicembre 2013

07.04.2016

Articolo 100 capoverso 2 lettera a LStr

A partire dal 01.06. 2016 la Francia non è più in grado di assicurare la rappresentanza della Svizzera a Gaborone (Botswana).

­

4125

Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)

FF 2017



Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)

10.1.209 Cechia Rappresentanza nella procedura di rilascio dei visti, 30 ottobre 2014

4126

Data

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

18.12.2015

Articolo 100 capoverso 2 lettera a LStr

A partire dal 01.01.2016 la Svizzera non assicura più la rappresentanza della Repubblica Ceca a Cape Town (Sudafrica) e la Repubblica Ceca rappresenta la Svizzera a Ulaanbaatar (Mongolia).

­

FF 2017

10.2

Dipartimento federale dell'interno



Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)

Data

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

10.2.1

Convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione, 3 marzo 1973 (RS 0.453)

05.10.2016

Articolo 4 capoverso 2 LF-CITES (RU 453)

­ Modifica degli allegati I­II: modifica del grado di protezione di talune specie.

­ Riserva della Svizzera concernente Beaucarnea spp.

­

10.2.2

Convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione, 3 marzo 1973 (RS 0.453)

09.02.2016 e 23.08.2016

Articolo XVI CITES

Modifica dell'allegato III.

­

4127

FF 2017

10.3

Dipartimento federale di giustizia e polizia



Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)

Data

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

10.3.1

Regolamento d'esecuzione del Trattato di cooperazione in materia di brevetti, 19 giugno 1970 (RS 0.232.141.11)

11.10.2016

Articolo 58 paragrafo 2 del Trattato di cooperazione in materia di brevetti (RS 0.232.141.1)

Regola 4: Richiesta (contenuto).

Regola 23bis: Trasmissione di documenti relativi a una ricerca o a una classificazione precedenti.

Regola 45bis: Ricerche internazionali supplementari.

Regola 51bis: Talune esigenze nazionali ammesse in virtù dell'articolo 27.

­

10.3.2

Regolamento di esecuzione comune all'Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi ed al Protocollo relativo a tale Accordo, 18 gennaio 1996 (RS 0.232.112.21)

11.10.2016

Articolo 10 paragrafo 2 lettera a) iii) dell'Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi riveduto a Stoccolma 1967 (RS 0.232.112.3); Protocollo del 27 giugno 1989 relativo all'Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi (RS 0.232.112.4)

Regola 12: Irregolarità relative ­ alla classificazione dei prodotti e dei servizi.

Regola 25: Domanda di iscrizione.

Regola 27: Iscrizione e notifica relative alla regola 25; fusione di registrazioni internazionali; dichiarazione per cui un cambiamento di titolare o una limitazione è privo di effetto.

Regola 32: Bollettino.

4128

FF 2017



Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)

Data

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

10.3.3

Regolamento di esecuzione comune all'Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi ed al Protocollo relativo a tale Accordo, 18 gennaio 1996 (RS 0.232.112.21)

11.10.2016

Articolo 10 paragrafo 2 lettera a) iii) dell'Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi riveduto a Stoccolma 1967 (RS 0.232.112.3); Protocollo del 27 giugno 1989 relativo all'Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi (RS 0.232.112.4)

Regola 26: Irregolarità nelle domande di iscrizione.

­

4129

FF 2017



Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)

Data

Base legale

Contenuto della modifica

10.3.4

Regolamento di esecuzione comune all'Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi ed al Protocollo relativo a tale Accordo, 18 gennaio 1996 (RS 0.232.112.21)

11.10.2016

Articolo 10 paragrafo 2 lettera a) iii) dell'Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi riveduto a Stoccolma 1967 (RS 0.232.112.3); Protocollo del 27 giugno 1989 relativo all'Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi (RS 0.232.112.4)

Regola 3: Rappresentanza ­ dinanzi all'Ufficio internazionale.

Regola 18ter: Decisione finale concernente la situazione del marchio in una parte contraente designata.

Regola 22: Cessazione degli effetti della domanda di base, della registrazione che ne risulta, o della registrazione di base.

Regola 23bis: Comunicazioni degli uffici delle parti contraenti inviate tramite l'Ufficio internazionale.

Regola 25: Domanda di iscrizione di una modifica; domanda di iscrizione di una radiazione.

Regola 27: Iscrizione e notifica di una modifica o di una radiazione; fusione di registrazioni internazionali; dichiarazione per cui un cambiamento di titolare o una limitazione è privo di effetto.

Regola 32: Bollettino.

4130

Conseguenze finanziarie

FF 2017



Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)

Data

Base legale

Contenuto della modifica

10.3.5

Regolamento di esecuzione comune all'Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi ed al Protocollo relativo a tale Accordo, 18 gennaio 1996 (RS 0.232.112.21)

11.10.2016

Articolo 10 paragrafo 2 lettera a) iii) dell'Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi riveduto a Stoccolma 1967 (RS 0.232.112.3); Protocollo del 27 giugno 1989 relativo all'Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi (RS 0.232.112.4)

Regola 22: Cessazione degli ­ effetti della domanda di base, della registrazione che ne risulta o della registrazione di base.

Regola 27: Iscrizione e notifica di una modifica o di una radiazione; dichiarazione per cui un cambiamento di titolare o una limitazione è privo di effetto.

Regola 27bis: Divisione di una registrazione internazionale.

Regola 27ter: Fusione di registrazioni internazionali.

Regola 32: Bollettino.

Regola 40: Entrata in vigore; disposizioni transitorie.

10.3.6

Regolamento d'esecuzione comune all'Atto del 1999 e all'Atto del 1960 relativi all'Accordo dell'Aja, 30 settembre 2003 (RS 0.232.121.42)

11.10.2016

Articolo 2 paragrafo 2 lettera a) iv dell'Atto di Ginevra del 2 luglio 1999 relativo all'Accordo dell'Aja concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali (RS 0.232.121.4)

Regola 5: Giustificazione dei ­ ritardi nell'osservanza dei termini.

10.3.7

Liechtenstein Cooperazione nell'ambito dei sistemi d'informazione svizzeri per le impronte digitali e per i profili del DNA, 15 dicembre 2004 (RS 0.360.514.1)

20.05.2016

Articolo 7a capoverso 3 lettera a LOGA

Adeguamento degli articoli 8 e 13 del titolo intermedio B in relazione con l'articolo14 nonché modifica dell'allegato.

4131

Conseguenze finanziarie

­

FF 2017

10.4

Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport



Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)

Data

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

10.4.1

Francia Settore d'allenamento transfrontaliero delle Forze aeree EUC 25, 25 febbraio 2015

12.10.2016

Articolo 7a capoverso 3 lettera c LOGA

Correzione delle coordinate dell'angolo sud-ovest della zona aerea di allenamento.

­

10.4.2

Convenzione contro il doping, 16 novembre 1989 (RS 0.812.122.1)

20.05.2016

Articolo 11 paragrafo 1 lettere a e b della Convenzione

S2. Ormoni peptidici: alcune ­ sostanze destinate alla stimolazione diretta o indiretta delle eritropoietine sono state aggiunte all'elenco.

S4. Modulatori ormonali: un altro esempio di inibitore dell'aromatasi è stato aggiunto all'elenco.

M1. Metodi vietati: è precisato che l'inalazione di ossigeno non è considerata come un metodo vietato.

S6. Stimolanti: la lisdexamfetamina figura ormai esplicitamente nell'elenco come stimolante non specifico.

S7. Narcotici: la nicomorfina compare nell'elenco dei divieti.

4132

FF 2017

10.5

Dipartimento federale delle finanze



Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)

Data

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

10.5.1

Convenzione relativa ad un regime comune di transito, 20 maggio 1987 (RS 0.631.242.04)

26.11.2015

Articolo 15 paragrafo 3 lettera a della Convenzione

Modifica dell'appendice III (Adesione della Repubblica di Serbia alla Convenzione).

­

10.5.2

Convenzione relativa ad un regime comune di transito, 20 mai 1987 (RS 0.631.242.04)

28.04.2016

Articolo 15 paragrafo 3 lettera a della Convenzione

Modifica degli articoli 1­3, 7, 9, 11­13 e 20 nonché modifica delle appendici I-IV in relazione con l'applicazione del Codice delle dogane dell'UE.

­

10.5.3

Convenzione doganale concernente il trasporto internazionale di merci con libretti TIR (Convenzione TIR), 14 novembre 1975 (RS 0.631.252.512)

01.10.2016

Articolo 241 numero 8 OD (RS 631.01)

Modifica delle appendici 2, 6 e 7 della Convenzione TIR (adattamento dal profilo della sicurezza doganale).

­

10.5.4

Liechtenstein Tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni nel Principato del Liechtenstein, 11 aprile 2000 (RS 0.641.851.41)

21.03.2016

Articolo 1 paragrafo 2 del Trattato e Articolo 7a capoverso 3 lettera c LOGA

Modifica dell'Appendice IV numero 3; nuovo calcolo dell'aliquota percentuale del Liechtenstein ai quattro criteri: «Lunghezza delle strade», «Popolazione residente», «Veicoli per il traffico pesante» e «Rapporto ponderale importazione-esportazione dirette».

400 000 franchi aggiuntivi annui rispetto a prima.

­

4133

FF 2017



Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)

Data

Base legale

Contenuto della modifica

10.5.5

Regno Unito Collaborazione in materia di fiscalità, 6 ottobre 2011 (RS 0.672.936.74)

27.01.2016

Articolo 19 della legge federale del 15 giugno 2012 sull'imposizione alla fonte in ambito internazionale (LIFI; RS 672.4)

Modifica delle aliquote d'im­ posta di cui all'articolo 19 paragrafo 1 lettera b e 3 lettera b.

10.5.6

Austria Collaborazione in ambito di fiscalità e di mercati finanziari, 13 aprile 2012 (RS 0.672.916.33)

12.08.2015

Articolo 19 LIFI (RS 672.4)

Modifica dell'aliquota d'imposta menzionata all'articolo 17 paragrafo 2.

4134

Conseguenze finanziarie

­

FF 2017

10.6

Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca



Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)

Date

Base legale

Contenuto della modifica

10.6.1

CE Commercio di prodotti agricoli, 21 giugno 1999 (RS 0.916.026.81)

16.11.2016

Articolo 177a capoverso 2 LAgr

Modifica dell'articolo 1 ­ dell'allegato 10 relativo al riconoscimento dei controlli di conformità delle norme di commercializzazione per la frutta e i legumi freschi (attualizzazione del riferimento alla legislazione dell'UE e inclusione degli agrumi nel campo di applicazione dell'allegato).

10.6.2

Convenzione sulla costruzione e sulla gestione di un laboratorio europeo di radiazione di sincrotrone, 16 dicembre 1988 (RS 0.424.10)

23.06.2014

Art. 31 capoverso 1 LPRI

Partecipazione della Russia all'organizzazione di ricerca internazionale ESRF in qualità di Stato membro.

10.6.3

Liechtenstein Disciplinamento della partecipazione del Liechtenstein alle misure di sostegno del mercato e dei prezzi della politica agricola svizzera, 31 gennaio 2003 (RS 0.916.051.41)

06.07.2016

Articolo 177a capoverso 2 LAgr

In virtù dell'articolo 6.1 ­ dell'Accordo, le competenti autorità svizzere e del Liechtenstein hanno aggiornato le prescrizioni federali sulle quali si fonda l'inclusione dei produttori, dei trasformatori e dei commercianti del Liechtenstein nelle misure della politica agricola svizzera.

10.6.4

Cuba Accordo commerciale, 30 marzo 1954 (RS 0.946.292.941)

27.09.2016

Articolo 7a capoverso 3 lettera a LOGA

Proroga per gli anni 2017­2019.

4135

Conseguenze finanziarie

­

­

FF 2017



Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)

Date

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

10.6.5

Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e il Cile, 26 giugno 2003 (RS 0.632.312.451)

31.12.2013

Articolo 7a capoverso 3 lettera c LOGA

Modifica delle appendici 1 e 2 dell'allegato I relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa.

­

10.6.6

Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e l'Egitto, 27 gennaio 2007 (RS 0.632.313.211)

16.06.2016

Articolo 7a capoverso 3 lettera c LOGA

Modifiche al Protocollo B sulle regole d'origine e sui metodi di cooperazione amministrativa.

­

10.6.7

Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e gli Stati dell'America centrale, 24 giugno 2013 (RS 0.632.312.851)

22.06.2015

Articolo 7a capoverso 3 lettera a LOGA

Decisione 1/2015 del comitato misto ­ riguardante l'adesione del Guatemala all'accordo (concluso con il Costa Rica e Panama).

­

10.6.8

Accordo tra la Svizzera e la Comunità economica europea, 22 luglio 1972 (RS 0.632.401)

20.03.2015

Articolo 7a capoverso 3 lettera c LOGA

Aggiornamento dei prezzi di riferimento e degli importi di cui alle tabelle III e IV b) del Protocollo n. 2 all'accordo.

­

10.6.9

Accordo tra la Svizzera e la Comunità economica europea, 22 luglio 1972 (RS 0.632.401)

03.12.2015

Articolo 7a capoverso 3 lettera c LOGA

Modifica del Protocollo n. 3 all'accordo.

­

10.6.10

Liechtenstein Riconoscimento reciproco di attestati di capacità e certificati di formazione pratica della formazione professionale di base, 30 ottobre 2014 (RS 0.412.151.4)

01.01.2016

Articolo 28 capoverso 2 della legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (RS 412.10)

Modifica dell'Allegato (articolo 4 paragrafo 1).

­

4136

FF 2017



Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)

Date

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

10.6.11

Liechtenstein Riconoscimento reciproco di attestati di capacità e certificati di formazione pratica della formazione professionale di base, 30 ottobre 2014 (RS 0.412.151.4)

01.01.2017

Articolo 28 capoverso 2 LFPr (RS 412.10)

Modifica dell'Allegato (articolo 4 paragrafo 2).

­

10.6.12

Bosnia ed Erzegovina Progetto «Water and Sewerage Programme in Bosnia and Herzegovina II», 15 ottobre 2014

18.07.2016

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0), di seguito: RS 974.0

Aumento del budget del progetto per misure di protezione contro le inondazioni.

2,5 milioni di euro

10.6.13

Colombia Contributo svizzero all'implementazione delle riforme nel settore delle finanze pubbliche, 14 giugno 2013

03.03.2016

Articolo 10 RS 974.0

Una sesta parte contraente è stata aggiunta.

­

10.6.14

Colombia Progetto «Approvvigionamento energetico in Colombia», 6 novembre 2013

01.03.2016

Articolo 10 RS 974.0

Adattamento della ripartizione dei compiti tra le parti.

­

10.6.15

Agenzia norvegese di cooperazione allo 18.12.2015 sviluppo e OIL Progetto «Sustaining Competitive and Responsible Enterprises Phase II 2013­2017, SCORE II», 7 ottobre 2013

Articolo 10 RS 974.0

Trasferimento dei fondi non utilizzati da SCORE Phase I a SCORE Phase II, compreso l'adattamento del budget di SCORE Phase II.

­

10.6.16

Agenzia norvegese di cooperazione allo 29.11.2016 sviluppo e OIL Progetto «Sustaining Competitive and Responsible Enterprises Phase II 2013­2017, SCORE II», 7 ottobre 2013

Articolo 10 RS 974.0

Riduzione della durata del progetto di tre mesi.

­

4137

FF 2017



Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)

Date

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

10.6.17

Tagikistan Progetto «North Tajik Water Rehabilitation», 23 dicembre 2011

06.04.2016

Articolo 10 RS 974.0

Aumento del budget del progetto.

110 000 dollari americani

10.6.18

Vietnam, Governo della provincia di Ba Ria-Vung Tau, Progetto di risanamento a Ba Ria, 18 luglio 2007

04.12.2015

Articolo 10 RS 974.0

Aumento del budget e ristrutturazione del progetto.

780 000 franchi

10.6.19

BIS Fondo per l'energia sostenibile e il cambiamento climatico (SECCI), 8 dicembre 2014

23.06.2016

Articolo 10 RS 974.0

Adattamento linguistico dei termini e delle condizioni riguardanti il fondo nell'ambito delle operazioni del settore privato.

­

10.6.20

BIRS Contributo al CF Assist Trust Fund, 19 dicembre 2005

08.12.2015

Articolo 10 RS 974.0

Aumento del budget.

3 milioni di franchi

10.6.21

BIRS Contributo al «Commodity Price Risk Management Trust Fund», 10 maggio 2002

16.06.2016

Articolo 10 RS 974.0

La Svizzera si ritira da questo fondo fiduciario a partire dal 31.12.2016.

­

10.6.22

BIRS Fondo fiduciario multidonatori per il finanziamento del progetto di riforma del settore finanziario del Sudafrica, 22 luglio 2014

15.03.2016

Articolo 10 RS 974.0

Aumento del budget.

500 000 di dollari americani

10.6.23

BIRS Finanziamento di una valutazione PEFA in Colombia, (spese pubbliche e responsabilità finanziaria), 15 ottobre 2015

17.03.2016

Articolo 10 RS 974.0

Risorse supplementari e un periodo più lungo.

Proroga dell'accordo fino al 30.06.2016.

15 000 franchi

.

4138

FF 2017



Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)

Date

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

10.6.24

BIRS Finanziamento di una valutazione PEFA in Colombia, (spese pubbliche e responsabilità finanziaria), 15 ottobre 2015

31.05.2016

Articolo 10 RS 974.0

Proroga della durata dell'accordo fino al 30.09.2016.

-

10.6.25

BIRS Fondo fiduciario multidonatori per l'attuazione del programma di riforma del settore finanziario in Indonesia, 6 dicembre 2012

27.07.2016

Articolo 10 RS 974.0

Proroga di 12 mesi dell'accordo.

­

10.6.26

BIRS Fondo multidonatori per il progetto «Indonesia urbanizzazione sostenibile», 11 maggio 2016

26.05.2016

Articolo 10 RS 974.0

Disciplinamento dell'attribuzione di eventuali redditi generati.

­

10.6.27

BIRS Progetto «The North Tajik, Osh and Jalal-Abad Water Rehabilitation», 18 novembre 2011

16.03.2016

Articolo 10 RS 974.0

Aumento del budget del progetto.

113 402 dollari americani

10.6.28

BIRS Contributo al fondo sullo sviluppo urbano sostenibile, 9 luglio 2013

28.06.2016

Articolo 10 RS 974.0

Proroga fino al 31.12.2018.

­

10.6.29

BIRS Sviluppo dell'energia rinnovabile in Vietman, 26 ottobre 2010

25.07.2016

Articolo 10 RS 974.0

Proroga fino al 31.12.2017.

­

10.6.30

BM Fondo per la consulenza su Partenariati pubblicoprivati PPP nelle infrastrutture (PPIAF), specialmente l'integrazione del cambiamento climatico con i PPP, 3 dicembre 2014

04.12.2015

Articolo 10 RS 974.0

Proroga della data di conclusione al 30.06.2018.

­

4139

FF 2017



Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)

Date

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

10.6.31

BM (BIRS/AIS) Fondo multidonatori per il programma del partenariato sull'acqua, 10 ottobre 2015

13.05.2016

Articolo 10 RS 974.0

Fusione del fondo fiduciario correlato all'accordo con un altro fondo.

­

10.6.32

BM (BIRS/AIS) Fondo multidonatori per il rafforzamento della gestione economica e della competitività, 6 novembre 2013

17.03.2016

Articolo 10 RS 974.0

Estensione della durata dell'accordo fino al 31.07.2017.

­

10.6.33

BIRS/AIS 11.03.2015 Fondo fiduciario per il finanziamento esterno di un consulente per il direttore esecutivo svizzero, 19 febbraio 2006

Articolo 10 RS 974.0

Contributo supplementare.

674 250 dollari americani

10.6.34

BIRS/AIS Sostegno per il «Multi-Donor Trust Fund for the Debt Management Facility for Low Income Countries»», 23 aprile 2009

21.07.2015

Articolo 10 RS 974.0

Proroga della durata dell'accordo fino al 30.06.2017.

­

10.6.35

BIRS/AIS Fondo per il rimborso del debito pubblico e la gestione dei rischi, 21 giugno 2011

25.07.2016

Articolo 10 RS 974.0

Estensione del budget e proroga della durata dell'accordo fino al 30.12.2017.

400 000 dollari americani

10.6.36

BIRS/AIS Fondo destinato a finanziare e assicurare i rischi di catastrofe, 21 giugno 2011

25.07.2016

Articolo 10 RS 974.0

Proroga fino al 30.06.2017 allo scopo di finalizzare talune attività in seguito a ritardi nell'attuazione riconducibili alla situazione politica mutevole in taluni Paesi.

­

4140

FF 2017



Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)

Date

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

10.6.37

BIRS/AIS Fondo multidonatori per l'iniziativa riguardante la riforma e il consolidamento del settore finanziario (FIRST) per i Paesi a basso reddito, 29 agosto 2007

09.11.2016

Articolo 10 RS 974.0

Aumento del contributo svizzero.

1,75 milioni di franchi

10.6.38

BIRS e AIS Fondo di multidonatori per l'iniziativa riguardante la riforma e il consolidamento del settore finanziario (FIRST) per i Paesi a medio reddito, 29 agosto 2007

09.11.2016

Articolo 10 RS 974.0

Aumento del contributo svizzero.

1,75 milioni di franchi

10.6.39

BIRS/AIS Finanziamento del progetto per il rafforzamento delle finanze pubbliche e del settore finanziario della Tunisia, 3 settembre 2014

02.11.2016

Articolo 10 RS 974.0

Proroga della durata fino al ­ 31.12.2020. Adattamenti tematici e strutturali del fondo in seguito a nuovi donatori aggiuntisi.

10.6.40

BIRS/AIS Finanziamento del progetto per il rafforzamento delle finanze pubbliche e del settore finanziario della Tunisia, 3 settembre 2014

24.11.2016

Articolo 10 RS 974.0

Estensione del budget.

5 milioni di franchi

10.6.41

FMI Fondo fiduciario per lottare contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, 25 febbraio 2014

12.05.2016

Articolo 10 RS 974.0

Estensione del contributo.

1 milione di franchi

10.6.42

CCI Fondo per il progetto «Ethical Fashion Initiative Ghana», 30 novembre 2011

22.12.2015

Articolo 10 RS 974.0

Proroga dell'accordo fino al 31.03.2016; le attività pianificate potranno essere finalizzate.

­

4141

FF 2017



Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)

Date

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

10.6.43

PNUS Progetto «Partenariato per lo sviluppo dell'economia verde», 6 gennaio 2015

10.06.2016

Articolo 10 RS 974.0

Aumento del budget.

70 000 franchi

10.6.44

UNOPS Progetto «Enhanced Integrated Framework», 11 dicembre 2015

15.11.2016

Articolo 10 RS 974.0

Le disposizioni generali dell'accordo sono state adattate per tutti i donatori dell'«Enhanced Integrated Framework» e d'intesa con gli stessi.

­

10.6.45

Albania Assistenza finanziaria al progetto «Sicurezza delle dighe sui fiumi Drina e Mat», 24 maggio 2011

19.05.2016

Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1), di seguito: RS 974.1

Nuova definizione di una sottocomponente del progetto.

­

10.6.46

Bulgaria Progetti pilota per la raccolta rispettosa dell'ambiente e l'immagazzinamento temporaneo dei rifiuti domestici pericolosi, 21 aprile 2015

26.02.2016

Articolo 13 RS 974.1

Introduzione di nuove attività e modifica degli allegati.

­

10.6.47

Estonia Efficienza energetica negli edifici pubblici, 25 maggio 2012

06.06.2016

Articolo 13 RS 974.1

Proroga dell'accordo fino al 30.11.2016 e finanziamento di nuove attività.

­

10.6.48

Lettonia Riabilitazione dei rifiuti tossici del porto di Riga, 17 marzo 2011

07.01.2016

Articolo 13 RS 974.1

Finanziamento di nuove attività.

­

10.6.49

Lettonia Assistenza tecnica nel settore della contabilità e della revisione dei conti, 11 agosto 2009

21.04.2016

Articolo 13 RS 974.1

Proroga dell'accordo fino al 13.06.2017 e finanziamento di nuove attività.

­

4142

FF 2017



Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)

Date

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

10.6.50

Lettonia Riabilitazione dei rifiuti tossici del porto industriale di Riga, 17 marzo 2011

21.11.2016

Articolo 13 RS 974.1

Proroga dell'accordo fino al 13.06.2017 e introduzione di nuove attività.

­

10.6.51

Lituania Introduzione di tecnologie efficaci dal profilo energetico in ospedali con un reparto maternità, 20 dicembre 2011

08.06.2016

Articolo 13 RS 974.1

Proroga dell'accordo fino al 30.04.2017 e finanziamento di nuove attività.

­

10.6.52

CCI e Kirghizistan Supporto finanziario e tecnico del progetto «Promozione commerciale nel settore tessile e dell'abbigliamento», 22 maggio 2014

06.10.2016

Articolo 13 RS 974.1

Proroga dell'accordo fino al 30.06.2017.

­

10.6.53

Tagikistan Sostegno finanziario per il progetto di trattamento delle acque di scarico III a Khujand, 13 marzo 2014

01.11.2016

Articolo 13 RS 974.1

Aumento del budget.

383 546 dollari americani

10.6.54

CCI e Tagikistan Supporto finanziario e tecnico del progetto «Programma di cooperazione commerciale IV, Parte 1», 30 aprile 2012

08.07.2016

Articolo 13 RS 974.1

Proroga dell'accordo fino al 31.12.2017.

­

10.6.55

CCI e Tagikistan Supporto finanziario e tecnico del progetto «Programma di cooperazione commerciale IV Parte 4», 6 settembre 2013

10.10.2016

Articolo 13 RS 974.1

Proroga dell'accordo fino al 31.12.2017.

­

10.6.56

BIRS Programma di sviluppo del settore idrico in Asia centrale, 17 aprile 2013

25.10.2016

Articolo 13 RS 974.1

Proroga dell'accordo fino al 31.12.2017.

­

4143

FF 2017



Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)

Date

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

10.6.57

BIRS/AIS Fondo fiduciario per il «Strengthening Accountability and the Fiduciary Environment» in Europa sudorientale e in Asia centrale, 15 febbraio 2010

19.08.2015

Articolo 13 RS 974.1

Chiarimento delle questioni relative ai costi amministrativi del fondo fiduciario.

­

10.6.58

BIRS/AIS Fondo fiduciario per il «Strengthening Accountability and the Fiduciary Environment» in Europa sudorientale e in Asia centrale, 15 febbraio 2010

18.12.2015

Articolo 13 RS 974.1

Componente aggiuntiva per riforme nel settore contabilità pubblica e risorse supplementari.

1,5 milioni di franchi

10.6.59

BIRS/AIS Fondo fiduciario per il «Strengthening Accountability and the Fiduciary Environment» in Europa sudorientale e in Asia centrale, 15 febbraio 2010

15.03.2016

Articolo 13 RS 974.1

Proroga dell'accordo fino al 31.12.2020.

­

10.6.60

BIRS/AIS Fondo fiduciario per il «Strengthening Accountability and the Fiduciary Environment» in Europa sudorientale e in Asia centrale, 15 febbraio 2010

15.11.2016

Articolo 13 RS 974.1

Modifica relativa ai costi di gestione del fondo.

­

10.6.61

BIRS/AIS Fondo fiduciario per il «Strengthening Accountability and the Fiduciary Environment» in Europa sudorientale e in Asia centrale, 15 febbraio 2010

21.11.2016

Articolo 13 RS 974.1

Risorse supplementari per riforme 1,4 milioni di nel settore contabilità e risorse franchi supplementari.

4144

FF 2017



Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)

Date

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

10.6.62

BIRS Sviluppo e rafforzamento delle capacità dell'autorità di vigilanza finanziaria albanese, 22 dicembre 2014

29.12.2015

Articolo 13 RS 974.1

Proroga dell'accordo fino al 31.12.2019.

­

10.6.63

BM (BIRS/AIS) «Responsible Financial Inclusion and Financial Infrastructure», 6 gennaio 2015

31.03.2016

Articolo 13 RS 974.1

Estensione della data per l'ultimo pagamento possibile al 31.12.2020.

­

10.6.64

BM (BIRS/AIS) Finanziamento misto di un progetto di riforma del settore finanziario della BM, 14 agosto 2013

23.12.2015

Articolo 13 RS 974.1

Completamento dell'accordo per una componente aggiuntiva.

­

10.6.65

UNIDO Promozione e applicazione della produzione pulita ed efficiente mediante l'istituzione e la gestione di un «Cleaner Production Center» in Ucraina, 18 novembre 2011

11.07.2016

Articolo 13 RS 974.1

Modifica del periodo di pagamento fino al 31.12.2018.

­

10.6.66

Ungheria Riabilitazione dell'approvvigionamento di acqua potabile della città di Ózd, 10 novembre 2010

11.12.2015

Articolo 13 RS 974.1

Proroga fino al 31.12.2016.

Adattamento temporale dell'ammissibilità dei costi, della trasmissione del rapporto finale e dell'audit finale. Introduzione della possibilità di modificare l'approvazione dei rapporti intermedi.

­

4145

FF 2017



Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)

Date

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

10.6.67

Ungheria Riabilitazione dell'approvvigionamento di acqua potabile della città di Ózd, 10 novembre 2010

01.07.2016

Articolo 13 RS 974.1

Proroga dell'accordo fino al 31.05.2017. Adattamento temporale dell'ammissibilità dei costi e trasmissione del rapporto finale e dell'audit finale.

­

10.6.68

Ungheria Riabilitazione dell'approvvigionamento di acqua potabile della città di Balassagyarmat, 10 novembre 2010

20.07.2016

Articolo 13 RS 974.1

Proroga dell'accordo fino al 31.05.2017. Adattamento temporale dell'ammissibilità dei costi e trasmissione del rapporto finale e dell'audit finale.

­

10.6.69

Ungheria Riabilitazione dell'approvvigionamento di acqua potabile della microregione di Borsod-AbaújZemplén, 10 novembre 2010

12.02.2016

Articolo 13 RS 974.1

Proroga fino al 31.12.2016.

Adattamento temporale dell'ammissibilità dei costi e trasmissione del rapporto finale e dell'audit finale. Introduzione della possibilità di modificare la periodicità in casi straordinari e approvazione dei rapporti intermedi.

­

10.6.70

Ungheria Espansione della rete di verifica ungherese per la vigilanza della qualità dell'aria, 20 gennaio 2011

15.04.2016

Articolo 13 RS 974.1

Proroga dell'accordo fino al ­ 30.09.2016. Adattamento temporale dell'ammissibilità dei costi e trasmissione del rapporto finale e dell'audit finale.

Introduzione della possibilità di modificare la periodicità dei rapporti intermedi in casi straordinari.

4146

FF 2017



Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)

Date

Base legale

Contenuto della modifica

10.6.71

Ungheria Risanamento energetico degli edifici connessi alla sicurezza, 10 agosto 2012

21.06.2016

Articolo 13 RS 974.1

Proroga dell'accordo fino al ­ 31.03.2017. Adattamento temporale dell'ammissibilità dei costi e trasmissione del rapporto finale e dell'audit finale.

Introduzione della possibilità di modificare la periodicità dei rapporti intermedi in casi straordinari.

10.6.72

Ungheria Finanziamento di apparecchiature di sicurezza e informatiche, 12 luglio 2012

21.06.2016

Articolo 13 RS 974.1

Proroga dell'accordo fino al ­ 31.12.2016. Adattamento temporale dell'ammissibilità dei costi e trasmissione del rapporto finale e dell'audit finale.

Introduzione della possibilità di modificare la periodicità dei rapporti intermedi in casi straordinari.

10.6.73

Ungheria Controllo e riduzione delle emissioni di sostanze inquinanti nella valle centrale del Danubio, 20 gennaio 2011

29.07.2016

Articolo 13 RS 974.1

Adattamento dell'allegato 2 (budget).

10.6.74

Ungheria Finanziamento di apparecchiature di sicurezza e informatiche, 12 luglio 2012

24.10.2016

Articolo 13 RS 974.1

Proroga dell'accordo fino al ­ 31.03.2017. Adattamento temporale dell'ammissibilità dei costi e trasmissione del rapporto finale e dell'audit finale.

4147

Conseguenze finanziarie

­

FF 2017



Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)

Date

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

10.6.75

Ungheria Risanamento energetico degli edifici connessi alla sicurezza, 10 agosto 2012

11.12.2015

Articolo 13 RS 974.1

Proroga dell'accordo fino al 31.01.2017. Introduzione di nuove attività e adattamento del budget.

­

10.6.76

Polonia Costruzione di una centrale termoelettrica a blocco a Lebork, 1° giugno 2012

02.03.2016

Articolo 13 RS 974.1

Cambiamento di attività, proroga della durata operativa del progetto fino al 31.12.2016, modifiche degli allegati 3 (budget) e 4 (quadro logico).

­

10.6.77

Polonia Costruzione di una centrale termoelettrica a blocco a Lebork, 1° giugno 2012

07.09.2016

Articolo 13 RS 974.1

Cambiamento di attività e modifiche dell'allegato 3 (budget).

­

10.6.78

Polonia Promozione dei trasporti pubblici a Varsavia, 1° giugno 2012

24.02.2016

Articolo 13 RS 974.1

Aumento del cofinanziamento della Svizzera, finanziamento di nuove attività, proroga della durata operativa del progetto fino al 31.03.2017, modifiche degli allegati 3 (budget) e 4 (quadro logico).

­

10.6.79

Polonia Promozione dei trasporti pubblici a Varsavia, 1° giugno 2012

23.06.2016

Articolo 13 RS 974.1

Finanziamento di nuove attività, proroga della durata operativa del progetto fino al 28.02.2017, proroga della durata amministrativa del progetto fino al 31.05.2017, modifiche degli allegati 3 (budget) e 4 (quadro logico).

­

4148

FF 2017



Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)

Date

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

10.6.80

Polonia Promozione delle energie rinnovabili nella regione di Busko, 16 gennaio 2012

19.09.2016

Articolo 13 RS 974.1

Finanziamento di nuove attività, proroga della durata operativa del progetto fino al 31.03.2017, modifiche degli allegati 3 (budget) e 4 (quadro logico).

­

10.6.81

Polonia Promozione delle fonti di energia rinnovabili nella regione del bacino del fiume Parseta, 30 novembre 2011

10.06.2016

Articolo 13 RS 974.1

Finanziamento di attività supple- ­ mentari, proroga della durata operativa del progetto fino al 31.12.2016, riduzione della durata amministrativa del progetto fino al 31.03.2017 e modifiche degli allegati 3 (budget) e 4 (quadro logico).

10.6.82

Polonia Smaltimento di materiali di rifiuto contenenti amianto nella Piccola Polonia, 14 giugno 2012

30.03.2016

Articolo 13 RS 974.1

Finanziamento di attività supplementari, modifiche degli allegati 3 (budget) e 4 (quadro logico).

­

10.6.83

Polonia Smaltimento di materiali di rifiuto contenenti amianto a Lubartow, 27 aprile 2012

17.02.2016

Articolo 13 RS 974.1

Finanziamento di attività supplementari, proroga della durata operativa del progetto fino al 31.03.2017 e modifiche degli allegati 3 (budget) e 4 (quadro logico).

­

4149

FF 2017



Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)

Date

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

10.6.84

Polonia Modernizzazione della rete di teleriscaldamento di Varsavia, 9 maggio 2012

17.12.2015

Articolo 13 RS 974.1

Aumento del cofinanziamento della Svizzera, finanziamento di nuove attività, proroga della durata operativa del progetto fino al 31.03.2017, modifiche degli allegati 3 (budget) e 4 (quadro logico).

­

10.6.85

Polonia Attuazione di prescrizioni in materia di chiusura dei conti e controllo della contabilità, 11 dicembre 2009

27.09.2016

Articolo 13 RS 974.1

Ridistribuzione dei budget superiori al 15%, modifica degli allegati 3 (budget) e 4 (quadro logico).

­

10.6.86

Polonia Capitale di rischio per le PMI, 16 dicembre 2009

28.11.2016

Articolo 13 RS 974.1

Proroga dell'accordo fino al 31.03.2017 e introduzione di nuove attività.

­

10.6.87

Polonia Promozione della competitività regionale mediante misure legate alla responsabilità sociale delle imprese, 4 agosto 2011

14.11.2016

Articolo 13 RS 974.1

Proroga dell'accordo fino al 28.02.2017 e introduzione di nuove attività.

­

10.6.88

Polonia Promozione delle energie rinnovabili nei Comuni rivieraschi del fiume Wisloka, 1° giugno 2012

27.10.2016

Articolo 13 RS 974.1

Proroga dell'accordo fino al 31.03.2017 e introduzione di nuove attività.

­

10.6.89

Polonia Promozione delle energie rinnovabili, 1° dicembre 2011

30.11.2016

Articolo 13 RS 974.1

Proroga dell'accordo fino al 31.03.2017 e introduzione di nuove attività.

­

4150

FF 2017



Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)

Date

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

10.6.90

Cechia Nodo di trasporto multimodale a Pardubice, 7 novembre 2012

16.12.2015

Articolo 13 RS 974.1

Proroga del progetto fino al 31.12.2016.

­

10.6.91

Cechia Fondo per la perizia ambientale, 4 aprile 2011

09.03.2016

Articolo 13 RS 974.1

Proroga del progetto fino al 31.12.2016.

­

10.6.92

Cechia Linea tranviaria Nove Sady a Olomouc, 14 settembre 2012

08.04.2016

Articolo 13 RS 974.1

Proroga del progetto fino al 31.12.2016.

­

10.6.93

Cechia Città di Beroun: trasporti pubblici per tutti, 6 settembre 2012

11.05.2016

Articolo 13 RS 974.1

Proroga del progetto fino al 30.11.2016.

­

10.6.94

Cechia Città di Beroun: transporti pubblici per tutti, 6 settembre 2012 Cechia Miglioramento dell'infrastruttura tranviaria a Ostrava, 5 settembre 2012

24.11.2016

Articolo 13 RS 974.1

Proroga dell'accordo fino al 31.01.2017.

­

21.04.2016

Articolo 13 RS 974.1

Proroga del progetto fino al 31.12.2016.

­

10.6.96

Cechia Terminal di trasporto Uhersky Brod (fase II), 12 settembre 2012

21.06.2016

Articolo 13 RS 974.1

Proroga del progetto fino al 31.12.2016.

­

10.6.97

Cechia Nodo di trasporto multimodale a Pardubice, 7 novembre 2012

24.10.2016

Articolo 13 RS 974.1

Proroga dell'accordo fino al 14.06.2017.

­

10.6.95

4151

FF 2017



Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)

Date

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

10.6.98

Cechia Costruzione di una linea di filobus a Ostrava con collegamento al Terminal Hranecnik, 5 settembre 2012

10.11.2016

Articolo 13 RS 974.1

Proroga dell'accordo fino al 28.02.2017.

­

10.6.99

Romania Modernizzazione dell'illuminazione pubblica con lampade LED nella città rumena di Arad, 28 maggio 2015

08.02.2016

Articolo 13 RS 974.1

Cambiamento dell'estensione del progetto, complemento dell'allegato 2 (documentazione completa del progetto), modifica degli allegati 3 (budget e calendario indicativo) e 4 (quadro logico).

­

10.6.100 Romania Ripristino della rete di riscaldamento urbano nella città rumena di Arad, 16 luglio 2015

12.07.2016

Articolo 13 RS 974.1

Cambiamento dell'estensione del progetto, complemento dell'allegato 2 (documentazione completa del progetto), modifica degli allegati 3 (budget e calendario indicativo) e 4 (quadro logico) e 5 (piano di pagamento).

­

10.6.101 Romania Studi di fattibilità per l'estensione della linea di metrò 4 tra la «Gara de Nord» e la «Gara Progresu, 24 settembre 2013

23.03.2016

Articolo 13 RS 974.1

Proroga dell'accordo fino al ­ 24.02.2019, modifica degli allegati 4 (budget e calendario indicativo) e 6 (piano di pagamento).

10.6.102 Romania Gestione moderna ed efficace dell'illuminazione dell'infrastruttura pubblica nella città rumena di Suceava, 2 aprile 2015

11.04.2016

Articolo 13 RS 974.1

Proroga dell'accordo fino al ­ 02.08.2017, modifica degli allegati 3 (budget e calendario indicativo) e 5 (piano di pagamento).

4152

FF 2017



Date

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

10.6.103 Romania Gestione moderna ed efficace dell'illuminazione dell'infrastruttura pubblica nella città rumena di Suceava, 2 aprile 2015

28.10.2016

Articolo 13 RS 974.1

Proroga dell'accordo fino al 02.10.2017, modifica degli allegati 3.2 (calendario indicativo) e 5 (piano di pagamento indicativo).

­

10.6.104 Romania Programma svizzero-rumeno per le PMI, 16 gennaio 2014

27.10.2016

Articolo 13 RS 974.1

Complemento del contenuto del progetto mediante l'aumento dell'importo massimo di indennità per i crediti PMI a 150 000 franchi e aggiunta di due settori supplementari. Complemento dell'allegato 1 (approvazione del progetto) e modifica degli allegati 3 (budget) e 4 (quadro logico).

­

10.6.105 Slovacchia Sistema di canalizzazione e impianto di depurazione di Dvorniky, 12 giugno 2012

15.02.2016

Articolo 13 RS 974.1

Proroga del progetto fino al 30.11.2016.

­

10.6.106 Slovacchia Sistema di canalizzazione e impianto di depurazione di Dvorniky, 12 giugno 2012

23.11.2016

Articolo 13 RS 974.1

Proroga dell'accordo fino al 28.02.2017.

­

10.6.107 Slovacchia Sistema di canalizzazione Gemerská Poloma (fasi I e II), 12 giugno 2012

15.02.2016

Articolo 13 RS 974.1

Proroga del progetto fino al 30.11.2016.

­

4153

Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)

FF 2017

10.7

Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e della comunicazione



Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)

Data

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

10.7.1

CE Trasporto aereo 21giugno 1999 (RS 0.748.127.192.68)

11.04.2016

Articolo 3a capoverso 1 lettere b e c LNA e articolo 7a capoverso 3 lettera b LOGA

Modifica dell'allegato dell'accordo riguardo alle norme applicabili alla sicurezza e alla protezione dell'aviazione.

­

10.7.2

CE Trasporto aereo 21 giugno 1999 (RS 0.748.127.192.68)

08.12.2016

Articolo 3a capoverso 1 lettere b e c LNA e articolo 7a capoverso 3 lettera b LOGA

Modifica dell'allegato dell'accordo riguardo alle norme applicabili alla gestione del traffico aereo, alla sicurezza e alla protezione dell'aviazione.

­

10.7.3

Stati Uniti d'America Promozione della sicurezza di volo, 26 settembre 1996 (RS 0.748.213.183.36)

14.06.2016

Articolo 3b LNA

Revisione dell'allegato: Modifica della procedura di attuazione per il riconoscimento reciproco di certificati e di controlli di prodotti aeronautici.

­

10.7.4

Accordo europeo concernente il trasporto internazionale su strada delle merci pericolose (ADR), 30 settembre 1957 (RS 0.741.621)

26.09.2016

Articolo 30 capoverso 5 e 106a capoverso 2 LCStr (RS 741.01)

Modifica degli allegati A e B concernenti varie disposizioni del diritto in materia di trasporti il cui recepimento è essenziale per il trasporto internazionale dei prodotti pericolosi.

­

4154

FF 2017



Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)

Data

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

10.7.5

Accordo europeo concernente le prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada, 1° luglio 1970 (AETR; RS 0.822.725.22)

05.04.2016

Articolo 1 della legge federale dell'8 ottobre 1999 che autorizza il Consiglio federale ad approvare emendamenti all'Accordo europeo del 1° luglio 1970 nonché al suo allegato (RS 822.22)

Modifica dell'articolo 14.

D'ora in poi gli Stati non membri dell'UNECE potranno essere inclusi. In un primo tempo, tale possibilità sarà tuttavia offerta soltanto all'Algeria, alla Giordania, al Marocco e alla Tunisia.

­

10.7.6

Francia Impianto idroelettrico di Emosson, 23 agosto 1963 (RS 0.721.809.349.1)

16.03.2016

Articolo 49 capoverso 1 della legge federale del 22 dicembre 1916 sull'utilizzazione delle forze idriche (Legge sulle forze idriche, LUFI; RS 721.80)

Accordo concernente gli oneri derivanti dal canone per i diritti d'acqua nell'utilizzazione dell'impianto idroelettrico di Emosson.

­

10.7.7

CE Trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia, 21 giugno 1999 (RS 0.740.72)

10.06.2016

Articolo 7a capoverso 3 lettera b LOGA

Modifica concernente il sistema di tariffazione sui veicoli applicabile in Svizzera a partire dal 01.01.2017.

­

10.7.8

CE Trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia, 21 giugno 1999 (RS 0.740.72)

10.06.2016

Articolo 7a capoverso 3 lettera b LOGA

Modifica (allegato 1) concernente le licenze sulle imprese ferroviarie, il calcolo del prezzo dei tracciati e la certificazione per i macchinisti.

­

10.7.9

Moldavia Trasporti internazionali su strada di persone e merci, 26 maggio 1998 (RS 0.741.619.565)

19.05.2016

Articolo 3a capoverso 1 della legge federale del 20 marzo 2009 sull'accesso alle professioni di trasportatore su strada (LPTS; RS 744.10)

Adattamento liberalizzazione dei trasporti internazionali di merci su strada.

­

4155

FF 2017



Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)

Data

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

10.7.10

Ucraina Trasporti internazionali su strada di persone e merci, 30 ottobre 2000 (RS 0.741.619.767)

19.05.2016

Articolo 3a capoverso 1 della legge federale del 20 marzo 2009 sull'accesso alle professioni di trasportatore su strada (LPTS; RS 744.10)

Adattamento liberalizzazione del trasporto internazionale di merci su strada.

­

10.7.11

Accordo concernente l'accettazione di prescrizioni tecniche uniformi per i veicoli a ruote, gli equipaggiamenti e i pezzi che possono essere installati o usati in veicoli a ruote, nonché le condizioni per il riconoscimento reciproco di omologazioni, rilasciate sulla base di tali prescrizioni, 20 marzo 1958 (RS 0.741.411)

20.01.2016

Articolo 106a capoverso 2 LCStr

Prescrizioni relative alle esigenze di sicurezza per motocicli e veicoli simili a tre o a quattro ruote per quanto riguarda gli impianti a propulsione elettrica.

­

10.7.12

Accordo concernente l'accettazione di prescrizioni tecniche uniformi per i veicoli a ruote, gli equipaggiamenti e i pezzi che possono essere installati o usati in veicoli a ruote, nonché le condizioni per il riconoscimento reciproco di omologazioni, rilasciate sulla base di tali prescrizioni, 20 marzo 1958 (RS 0.741.411)

09.06.2016

Articolo 106a capoverso 2 LCStr

Prescrizioni sul comportamento dei veicoli particolari in caso di collisione frontale con barriera rigida sull'intera larghezza e le esigenze per quanto riguarda i sistemi di appoggio prescritti per gli occupanti.

­

10.7.13

Accordo concernente l'accettazione di prescrizioni tecniche uniformi per i veicoli a ruote, gli equipaggiamenti e i pezzi che possono essere installati o usati in veicoli a ruote, nonché le condizioni per il riconoscimento reciproco di omologazioni, rilasciate sulla base di tali prescrizioni, 20 marzo 1958 (RS 0.741.411)

05.10.2016

Articolo 106a capoverso 2 LCStr

Prescrizioni sugli avvisatori acustici per veicoli stradali a propulsione elettrica.

­

4156

FF 2017



Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)

Data

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

10.7.14

Accordo europeo sulle grandi linee internazionali di trasporto combinato e sulle installazioni connesse 1° febbraio 1991 (AGTC; RS 0.740.81)

23.09.2016

Articolo 7a capoverso 3 LOGA

Modifiche di una linea in Polonia e di un parametro d'infrastruttura delle grandi linee di trasporto combinato.

­

10.7.15

Accordo europeo sulle grandi linee internazionali di trasporto combinato e sulle installazioni connesse 1° febbraio 1991 (AGTC; RS 0.740.81)

13.11.2015

Articolo 7a capoverso 3 LOGA

Modifiche di linee nel Kazakistan.

­

10.7.16

Protocollo aggiuntivo all'Accordo europeo del 1991 sulle grandi linee internazionali di trasporto combinato e sulle installazioni connesse (AGTC) concernente il trasporto combinato per idrovia 17 gennaio 1997 (RS 0.740.811)

23.09.2016

Articolo 7a capoverso 3 LOGA

Modifiche della lista delle idro­ vie importanti per il trasporto combinato e della lista dei terminali dei porti.

4157

FF 2017



Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)

Data

Base legale

Contenuto della modifica

10.7.17

Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale, 7 dicembre 1944 (RS 0.748.0)

11.07.2016

Articolo 3a e 6a LNA

Allegato 2: Emendamento delle ­ norme relative alle regole dell'aria; Allegato 3: Emendamento alle norme relative ai servizi di meteorologia; Allegato 4: Emendamento delle norme relative alle carte aeronautiche; Allegato 6: Emendamento delle norme tecniche relative all'esercizio degli aeromobili; Allegato 8: Emendamento delle norme relative all'aeronavigabilità degli aeromobili; Allegato 10: Emendamento delle norme relative alle telecomunicazioni aeronautiche; Allegato 11: Emendamento delle norme relative ai servizi del traffico aereo; Allegato 13: Emendamento delle norme relative alle inchieste sugli incidenti aeronautici; Allegato 14: Emendamento delle norme relative agli aerodromi; Allegato 15: Emendamento delle norme relative al servizio di informazioni aeronautiche.

4158

Conseguenze finanziarie

FF 2017



Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)

Data

Base legale

Contenuto della modifica

Conseguenze finanziarie

10.7.18

Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale 7 dicembre 1944 (RS 0.748.0)

25.10.2015

Articolo 3a e 6a LNA

Allegato 9: Emendamento delle norme relative alle facilitazioni.

­

10.7.19

Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti 15.05.2015 organici persistenti, 22 maggio 2001 (Convenzione POP, RS 0.814.03)

Articolo 39 capoverso 2 lettera abis della legge federale sulla protezione dell'ambiente (LPAmb; RS 814.01)

Iscrizione dell'esaclorobutadiene e del pentaclorofenolo con i relativi sali ed esteri nell'allegato A; iscrizione dei policloronaftaleni negli allegati A e C.

­

4159

FF 2017

4160