Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per il mestiere del falegname Proroga e modifica del 10 novembre 2017 Il Consiglio federale svizzero decreta: I La validità dei decreti del Consiglio federale del 24 aprile 2012, del 1° dicembre 2016 e del 17 febbraio 20171, che conferiscono carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro per il mestiere del falegname è prorogata fino al 31 dicembre 2020.

II I decreti del Consiglio federale del 24 aprile 2012 e del 1° dicembre 2016 menzionati alla cifra I sono modificati come segue (modifica del campo d'applicazione): Art. 2 cpv. 2 e 3 Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale sono valide per i datori di lavoro (aziende, reparti aziendali e gruppi di montaggio) che eseguono, montano o riparano prodotti di falegnameria o prodotti di rami professionali affini.

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Si considerano aziende di falegnameria o di rami professionali affini, le falegnamerie di serramenta e le fabbriche di mobili, le falegnamerie di arredamenti d'interni, di negozi e di laboratori, le fabbriche di finestre (legno, legno-metallo e materiali sintetici), i mobilifici, le fabbriche di mobili da cucina, le imprese per la costruzione delle saune, le aziende per la lavorazione delle superfici in legno, le aziende che eseguono lavori di falegnameria per rivestimenti di pareti e soffitti, nonché isolamento, le aziende che eseguono soltanto il montaggio di lavori di falegnameria (imprese di montaggio), le fabbriche di carri, di attrezzi in legno e di sci, le vetrerie, le tintorie del legno e le falegnamerie dell'antiquariato.

Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale sono valide per i lavoratori occupati nelle aziende o nei reparti aziendali di cui al capoverso 2. Le disposizioni 3

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FF 2012 4757, 2016 7831, 2017 1455

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sono valide segnatamente anche per i preposti alla preparazione del lavoro, gli addetti alla pianificazione, gli addetti al calcolo, i pianificatori CAD e i tecnici falegnami.

Sono esclusi: a)

i maestri falegnami diplomati, i direttori d'azienda, i maestri d'officina, i tecnici falegnami con funzioni direttive e i capi progettisti (definizione secondo l'Appendice IV CCL) e altri collaboratori che per posizione o responsabilità dispongono di ampio potere discrezionale o possono esercitare un'influenza determinante sui processi decisionali;

b)

il personale commerciale e di vendita;

c)

gli apprendisti ai sensi della legislazione federale sulla formazione professionale.

III Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro per il mestiere del falegname allegato ai decreti del Consiglio federale menzionati alla cifra I, sono dichiarate di obbligatorietà generale: Art. 10 cpv. 3 (Controllo dell'orario di lavoro e regolamentazione della compensazione delle ore di lavoro) Sul conto delle ore di lavoro del successivo periodo di 12 mesi possono essere riportate al massimo 83 ore in eccesso o 65 in difetto. Le ore in difetto in più decadono e non devono essere compensate, se queste non sono sorte per espresso desiderio del collaboratore. Le ore supplementari in eccesso vengono considerate come ore straordinarie ai sensi dell'articolo 13.

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Art. 27 cpv. 1 lett. a e b (Salario in caso di altre assenze) 1

Il lavoratore ha diritto all'indennità per le seguenti assenze: a)

matrimonio del lavoratore

2 giorni

b)

nascita di un figlio del lavoratore

4 giorni

Art. 28 cpv. 1 (Perfezionamento professionale) Per il perfezionamento professionale specifico del ramo il lavoratore ha diritto a tre giorni di lavoro rimunerato per ogni anno civile. È possibile riportare all'anno civile successivo solo un giorno di congedo di formazione.

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Art. 46 cpv. 4-10 (Pene convenzionali) A colui che non tiene la contabilità sulle ore di lavoro nell'impresa ai sensi del contratto collettivo di lavoro (...) sarà inflitta una pena convenzionale fino a 4'000 franchi. Nel caso di un controllo dell'orario di lavoro che risulta comprensibile, ma 4

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che non soddisfa tutte le condizioni del contratto collettivo di lavoro (...), la pena convenzionale può essere ridotta adeguatamente.

A colui che non conserva i documenti aziendali per 5 anni sarà inflitta una pena convenzionale fino a 20'000 franchi.

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A colui che, in occasione di un controllo, non presenta i documenti necessari e richiesti in anticipo per scritto dall'organo di controllo incaricato, impedendo così un regolare controllo, sarà inflitta una pena convenzionale fino a 20'000 franchi.

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In casi meno gravi CPC e CPR possono anche rinunciare a una pena convenzionale e ammonire il colpevole.

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Sia la CPC sia le CPR possono imporre ai datori di lavoro o ai lavoratori che sono stati sottoposti a un controllo e che sono venuti meno agli obblighi contrattuali, oltre al pagamento della pena convenzionale, anche il versamento delle spese di controllo che si sono verificate e che possono essere provate (per spese sostenute sia da parte del mandatario sia da parte della CPC e delle CPR).

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La CPC e le CPR possono ingiungere ai datori di lavoro e/o ai lavoratori che violano le disposizioni del Contratto collettivo di lavoro il pagamento delle spese procedurali.

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Le pene convenzionali vengono utilizzate per i costi di esecuzione del Contratto collettivo di lavoro e le eventuali eccedenze vengono utilizzate ai fini del perfezionamento professionale e a scopo sociale, una volta decorso il termine della dichiarazione di obbligatorietà generale.

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Art. 48 cpv. 1 lett. 2 (Ammontare del contributo ai costi d'esecuzione) 1

Il contributo ai costi d'esecuzione ammonta a: (...)

2.

Per il lavoratore: A)

B)

Contributo ai costi d'esecuzione per il presente CCL:

Qualora l'obbligatorietà generale sia stata conferita anche al CCL concernente il perfezionamento professionale e la protezione della salute, il contributo complessivo per i due CCL ammonta a

Per lavoratori qualificati, addetti alla pianificazione, quadri medi, falegnami CFP, lavoratori non specializzati con perfezionamento professionale, montatori specializzati e montatori: Fr. 10.­ al mese

Fr. 24.­ al mese

Per montatori ausiliari e lavoratori ausiliari

Fr. 19.­ al mese

Fr. 10.­ al mese

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Apendice II

Giorni festivi assoggettati al pagamento di indennità ai sensi dell'articolo 37 capoverso 1 CCL Cantone Soletta Capodanno, Venerdì Santo, Ascensione, Corpus Domini, 1° agosto, Assunzione, Ognissanti, Natale, Santo Stefano.

Distretto di Bucheggberg: Capodanno, San Bertoldo, Venerdì Santo, Lunedì di Pasqua, Ascensione, Lunedì di Pentecoste, 1° agosto, Natale, Santo Stefano.

(Il resto della tabella rimane invariato) Appendice IV

Definizione di capo progettista (cfr. art. 2 cpv. 3 lett. a del campo d'applicazione): Sono considerati capi progettisti i collaboratori in possesso imperativamente ­

di un diploma di falegname AFC o di un diploma professionale equivalente e di almeno 5 anni di esperienza

­

e che hanno terminato l'esame professionale di capo progettista con attestato professionale federale o una formazione equivalente o che soddisfano da almeno 5 anni due delle condizioni sotto elencate: ­ hanno una funzione chiave nell'impresa, durante il cui esercizio essi progettano, assistono e coordinano i progetti, dalla stesura delle necessità alla preparazione dei documenti di produzione fino all'organizzazione del montaggio; ­ fungono da interlocutori per gli architetti, i committenti, i fornitori e altri artigiani che partecipano a un ordine; ­ svolgono compiti di progettazione all'attenzione della produzione, eseguono calcoli dei costi riguardo all'ordine e accompagnano l'esecuzione fino al montaggio e alla preparazione del conteggio finale.

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IV Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2018 e ha effetto sino al 31 dicembre 2020.

10 novembre 2017

In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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