Termine di referendum: 6 luglio 2017

Legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (LAI) Modifica del 17 marzo 2017 L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale del 7 luglio 20161; visto il parere del Consiglio federale del 19 ottobre 20162, decreta: I La legge federale del 19 giugno 19593 sull'assicurazione per l'invalidità è modificata come segue: Art. 42ter cpv. 3, secondo periodo ... Il supplemento ammonta, se il bisogno di assistenza dovuto all'invalidità è di almeno 8 ore al giorno, al 100 per cento, in caso di un bisogno di almeno 6 ore al giorno, al 70 per cento e, in caso di un bisogno di almeno 4 ore al giorno, al 40 per cento dell'importo massimo della rendita di vecchiaia secondo l'articolo 34 capoversi 3 e 5 LAVS. ...

3

Art. 42sexies cpv. 1 lett. a Il calcolo del contributo per l'assistenza si basa sul tempo necessario per fornire le prestazioni d'aiuto. Da questo valore è dedotto il tempo che corrisponde alle prestazioni seguenti: 1

a.

1 2 3

l'assegno per grandi invalidi di cui agli articoli 42­42ter, ad eccezione del supplemento per cure intensive di cui all'articolo 42ter capoverso 3;

FF 2016 6459 FF 2016 7323 RS 831.20

2016-2084

2069

Assicurazione per l'invalidità. LF

FF 2017

II 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 17 marzo 2017

Consiglio degli Stati, 17 marzo 2017

Il presidente: Jürg Stahl Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Il presidente: Ivo Bischofberger La segretaria: Martina Buol

Data della pubblicazione: 28 marzo 20174 Termine di referendum: 6 luglio 2017

4

FF 2017 2069

2070