Traduzione

Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Islamica del Pakistan per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito Conclusa il 21 marzo 2017 Approvata dall'Assemblea federale il ...1 Entrata in vigore mediante scambio di note il ...

Il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica Islamica del Pakistan, desiderosi di concludere una convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito, hanno convenuto quanto segue:

Capitolo I: Campo di applicazione della Convenzione Art. 1

Persone considerate

La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

Art. 2

Imposte considerate

1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito riscosse per conto di uno Stato contraente, delle sue suddivisioni politiche o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di riscossione.

2. Sono considerate imposte sul reddito le imposte riscosse sul reddito complessivo o su elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili nonché le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi.

3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare: a)

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per quanto concerne il Pakistan: (i) l'imposta sul reddito, (ii) le sovrimposte (super tax), e

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(iii) le addizionali (surcharge) (qui di seguito indicate come «imposta pakistana»); b)

per quanto concerne la Svizzera: le imposte federali, cantonali e comunali sul reddito (reddito complessivo, reddito del lavoro, reddito del patrimonio, utili industriali e commerciali, utili di capitale e altri redditi) (qui di seguito indicate come «imposta svizzera»).

4. La Convenzione si applica anche alle imposte di natura identica o analoga istituite dopo la firma della Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte attuali. Le autorità competenti degli Stati contraenti si comunicano le modifiche importanti apportate alle rispettive legislazioni fiscali.

Capitolo II: Definizioni Art. 3

Definizioni generali

l. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione: a)

il termine «Pakistan», in senso geografico, designa la Repubblica Islamica del Pakistan e comprende le zone al di fuori delle acque territoriali del Pakistan, le quali in base alla legislazione pakistana e conformemente al diritto internazionale costituiscono zone nelle quali il Pakistan può esercitare i diritti sovrani nonché l'esclusiva sovranità giurisdizionale con riguardo alle risorse naturali del fondo e del sottosuolo marino e delle acque soprastanti;

b)

il termine «Svizzera» designa il territorio della Confederazione Svizzera in accordo con il diritto internazionale e il suo diritto interno;

c)

le espressioni «uno Stato contraente» e «l'altro Stato contraente», designano, secondo il contesto, il Pakistan o la Svizzera;

d)

il termine «persona» comprende le persone fisiche, le società e ogni altra associazione di persone;

e)

il termine «società» designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione;

f)

le espressioni «impresa di uno Stato contraente» e «impresa dell'altro Stato contraente» designano rispettivamente un'impresa gestita da un residente di uno Stato contraente o un'impresa gestita da un residente dell'altro Stato contraente;

g)

per «traffico internazionale» si intende qualsiasi attività di trasporto effettuata per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un'impresa la cui sede di direzione effettiva è situata in uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra località situate nell'altro Stato contraente;

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h)

il termine «cittadino» designa: (i) le persone fisiche che hanno la cittadinanza di uno Stato contraente, (ii) le persone giuridiche, le società di persone o altre associazioni di persone costituite conformemente alla legislazione in vigore in questo Stato contraente;

i)

il termine «imposta» designa, secondo il contesto, un'imposta svizzera o pakistana;

j)

l'espressione «autorità competente» designa: (i) per quanto concerne il Pakistan, l'autorità fiscale federale (Federal Board of Revenue) o il suo rappresentante autorizzato, (ii) per quanto concerne la Svizzera, il capo del Dipartimento federale delle finanze o il suo rappresentante autorizzato.

2. Per l'applicazione delle disposizioni della Convenzione da parte di uno Stato contraente in qualsiasi momento, i termini ivi non definiti hanno il significato che ad essi è in quel momento attribuito dalla legislazione di detto Stato relativa alle imposte alle quali si applica la Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione, fermo restando che il significato attribuito dalle leggi fiscali prevarrà rispetto al significato attribuito da altre leggi dello Stato.

Art. 4

Residenza

1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione «residente di uno Stato contraente» designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è assoggettata a imposta nello stesso Stato a motivo del suo domicilio, della sua residenza permanente, della sede della sua direzione o di altro criterio di natura analoga e comprende pure questo Stato, le sue suddivisioni politiche e i suoi enti locali. Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono assoggettate a imposta in questo Stato soltanto per i redditi da fonti situate in detto Stato.

2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione è determinata nel seguente modo: a)

detta persona è considerata residente soltanto dello Stato nel quale ha un'abitazione permanente; se dispone di un'abitazione permanente in ciascuno degli Stati, essa è considerata residente soltanto dello Stato nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali);

b)

se non si può determinare lo Stato contraente nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha un'abitazione permanente in alcuno degli Stati contraenti, essa è considerata residente soltanto dello Stato contraente in cui soggiorna abitualmente;

c)

se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati o non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente soltanto dello Stato del quale ha la cittadinanza;

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d)

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se detta persona ha la cittadinanza di entrambi gli Stati o non ha la cittadinanza di nessuno di essi, le autorità competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo.

3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, si ritiene che essa sia residente soltanto dello Stato in cui è situata la sede della sua direzione effettiva.

Art. 5

Stabile organizzazione

1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione «stabile organizzazione» designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.

2. L'espressione «stabile organizzazione» comprende in particolare: a)

una sede di direzione;

b)

una succursale;

c)

un ufficio;

d)

un'officina;

e)

un laboratorio;

f)

un deposito in relazione a una persona che mette a disposizione di terzi le relative installazioni; e

g)

una miniera, un giacimento petrolifero o di gas, una cava o qualsiasi altro luogo di sfruttamento di risorse naturali.

3. L'espressione «stabile organizzazione» comprende inoltre: a)

un cantiere di costruzione o una catena di montaggio oppure un'attività di sorveglianza connessa, se la sua durata oltrepassa i nove mesi;

b)

la prestazione di servizi, compresi i servizi di consulenza, da parte di un'impresa che agisce per mezzo dei suoi salariati o di altro personale assunto a tale scopo, ma unicamente quando tali attività si protraggono nello Stato contraente, per lo stesso progetto o per progetti collegati, per un periodo o periodi che oltrepassano in totale i 183 giorni nell'arco di 12 mesi che iniziano o terminano durante l'anno fiscale considerato;

c)

un impianto o una struttura utilizzata per l'estrazione o lo sfruttamento delle risorse naturali per una durata che oltrepassa i 90 giorni;

4. Nonostante le disposizioni dei paragrafi precedenti, non si considera che vi sia «stabile organizzazione» se: a)

si fa uso di installazioni ai soli fini di deposito o di esposizione di merci appartenenti all'impresa;

b)

le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito o di esposizione;

c)

le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa;

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d)

una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni per l'impresa;

e)

una sede fissa di affari è utilizzata, per l'impresa, ai soli fini di pubblicità, di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di altre attività che abbiano carattere preparatorio o ausiliario.

5. Una persona ­ diversa da un agente che goda di uno statuto indipendente di cui al paragrafo 7 ­ che agisce in uno Stato contraente per conto di un'impresa dell'altro Stato contraente è considerata «stabile organizzazione» nel primo Stato se: a)

dispone in questo Stato di poteri che esercita abitualmente e che le permettono di concludere contratti in nome dell'impresa, salvo che queste attività non siano limitate all'acquisto di merci per l'impresa; o

b)

la persona non possiede tali poteri, ma essa o l'impresa dispone abitualmente nel primo Stato di un deposito di merci dal quale esegue regolarmente forniture per conto dell'impresa.

6. Nonostante le disposizioni dei paragrafi precedenti, un'impresa di assicurazione di uno Stato contraente, ad eccezione del settore riassicurativo, è considerata come se avesse una stabile organizzazione nell'altro Stato contraente nel caso in cui, sul territorio di questo altro Stato, percepisce premi o assicura rischi ivi esistenti per il tramite di una persona che non è un agente indipendente ai sensi del paragrafo 7.

7. Non si considera che un'impresa abbia una stabile organizzazione in uno Stato contraente per il solo fatto che essa vi eserciti la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro agente che goda di uno statuto indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attività. Tuttavia, se le attività di detto intermediario sono esercitate esclusivamente o pressoché esclusivamente per conto di questa impresa, egli non sarà considerato un intermediario indipendente ai fini del presente paragrafo.

8. Il fatto che una società residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata da una società residente dell'altro Stato contraente ovvero svolga la sua attività in quest'altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione che in altro modo) non costituisce di per sé motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell'altra.

Capitolo III: Imposizione dei redditi Art. 6

Redditi immobiliari

1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae da beni immobili (compresi i redditi delle attività agricole e forestali) situati nell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. L'espressione «beni immobili» ha il significato attribuitole dal diritto dello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati. L'espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte vive o morte delle aziende agricole e forestali, i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprietà fondiaria, 6429

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l'usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a pagamenti variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti e altre risorse naturali. Le navi e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.

3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dall'utilizzazione diretta, dalla locazione o dall'affitto nonché da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti da beni immobili di un'impresa nonché ai redditi dei beni immobili utilizzati per l'esercizio di una professione indipendente.

Art. 7

Utili delle imprese

1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in tale Stato, a meno che l'impresa non eserciti la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo la sua attività, gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato ma soltanto nella misura in cui sono attribuibili direttamente o indirettamente a detta stabile organizzazione.

2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, quando un'impresa di uno Stato contraente svolge la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente sono attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che essa avrebbe potuto conseguire se fosse stata un'impresa distinta svolgente attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e avesse trattato in piena indipendenza con l'impresa di cui è la stabile organizzazione.

3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le spese sostenute dall'impresa, comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione, che possono essere attribuite ragionevolmente alla stabile organizzazione e che sarebbero ammesse in deduzione qualora la stabile organizzazione fosse un'impresa indipendente, sia nello Stato in cui è situata la stabile organizzazione sia altrove.

4. Qualora uno degli Stati contraenti segua la prassi di determinare gli utili da attribuire a una stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi dell'impresa fra le diverse parti di essa o la legislazione di uno degli Stati contraenti preveda un metodo analogo, le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo non impediscono a detto Stato contraente di determinare gli utili imponibili secondo la ripartizione in uso; tuttavia, il metodo di riparto adottato dovrà essere tale che il risultato sia conforme ai principi contenuti nel presente articolo.

5. Nessun utile può essere attribuito a una stabile organizzazione per il solo fatto che essa ha acquistato merci per l'impresa.

6. Ai fini dell'applicazione dei paragrafi precedenti, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati annualmente con lo stesso metodo, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente.

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7. Qualora gli utili includano elementi di reddito disciplinati separatamente in altri articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non sono pregiudicate da quelle del presente articolo.

Art. 8

Navigazione marittima e aerea

1. Gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.

2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, gli utili derivanti dall'esercizio di navi in traffico internazionale sono imponibili nello Stato contraente in cui le navi sono esercitate; l'imposta prelevata non può però eccedere il 50 per cento dell'imposta che si sarebbe altrimenti prelevata secondo il diritto interno di questo Stato; 3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 si applicano parimenti alla partecipazione a un fondo comune («pool»), a un esercizio in comune o a un organismo internazionale di esercizio di ogni natura, da parte di imprese che esercitano navi o aeromobili in traffico internazionale.

4. Se la sede della direzione effettiva di un'impresa di navigazione è situata a bordo di una nave, detta sede si considera situata nello Stato contraente in cui si trova il porto di immatricolazione della nave, oppure, in mancanza di un porto di immatricolazione, nello Stato contraente di cui è residente l'esercente della nave.

Art. 9

Imprese associate

Quando: a)

un'impresa di uno Stato contraente partecipa, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato contraente; o

b)

le medesime persone partecipano, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato contraente e di un'impresa dell'altro Stato contraente,

e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che in mancanza di tali condizioni sarebbero stati realizzati da una delle imprese ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza.

Art. 10

Dividendi

1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente a un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati anche nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente e in conformità alla legislazione di detto

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Stato, ma, se la persona che percepisce i dividendi ne è il beneficiario effettivo, l'imposta così applicata non può eccedere: a)

il 10 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi, se il beneficiario effettivo è una società (diversa da una società di persone) che detiene direttamente almeno il 20 per cento del capitale della società che paga i dividendi;

b)

il 20 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi, in tutti gli altri casi.

Le autorità competenti degli Stati contraenti regolano di comune accordo le modalità di applicazione delle limitazioni di cui al presente paragrafo.

Le disposizioni del presente paragrafo non pregiudicano l'imposizione della società per gli utili con i quali sono pagati i dividendi.

3. Ai fini del presente articolo il termine «dividendi» designa i redditi derivanti da azioni, azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondazione o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonché i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione dello Stato di cui è residente la società distributrice.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano se il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato contraente, esercita nell'altro Stato contraente, di cui è residente la società che paga i dividendi, un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata oppure una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricollega effettivamente a detta stabile organizzazione o base fissa. In tale ipotesi, sono applicabili, a seconda dei casi, le disposizioni dell'articolo 7 o dell'articolo 15.

5. Qualora una società residente di uno Stato contraente ritragga utili o redditi dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati a un residente di detto altro Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente a una stabile organizzazione o a una base fissa situata in detto altro Stato, né prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscono in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.

Art. 11

Interessi

1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente pagati a un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, tali interessi possono essere tassati anche nello Stato contraente dal quale essi provengono e in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se il beneficiario degli interessi ne è il beneficiario effettivo, l'imposta così applicata non può eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo degli interessi.

Le autorità competenti degli Stati contraenti regolano di comune accordo le modalità d'applicazione di dette limitazioni.

3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, gli interessi provenienti dal Pakistan pagati a un residente della Svizzera, sono esonerati dall'imposta pakistana, se nel 6432

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caso del mutuo o del debito, per il quale vengono pagati gli interessi, si tratta di un credito approvato. L'espressione «credito approvato» comprende tutti i mutui o altri debiti che sono stati approvati dal Governo del Pakistan.

4. Ai fini del presente articolo il termine «interessi» designa i redditi derivanti da crediti di ogni tipo, corredati o no di diritti di pegno su fondi o di una clausola di partecipazione agli utili del debitore, e i redditi derivanti da prestiti pubblici e obbligazioni di prestiti, compresi i premi e altri frutti relativi a detti titoli. Le penali per pagamento tardivo non sono considerate interessi ai sensi del presente articolo.

5. Le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano se il beneficiario effettivo degli interessi, residente di uno Stato contraente, esercita nell'altro Stato contraente, dal quale provengono gli interessi, un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata oppure una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e il credito generatore degli interessi si ricollega effettivamente a detta stabile organizzazione o base fissa. In tale ipotesi, sono applicabili, a seconda dei casi, le disposizioni dell'articolo 7 o dell'articolo 15.

6. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa per la quale è stato contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e questi sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, gli interessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.

7. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'importo degli interessi, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede l'importo che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo importo. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità alla legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

Art. 12

Canoni

1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati a un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, tali canoni possono essere tassati anche nello Stato contraente dal quale essi provengono e in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce i canoni ne è il beneficiario effettivo, l'imposta così applicata non può eccedere il 10 per cento dell'importo lordo dei canoni.

Le autorità competenti degli Stati contraenti regolano di comune accordo le modalità d'applicazione di dette limitazioni.

3. Ai fini del presente articolo il termine «canoni» designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso di un diritto d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, ivi compresi le pellicole cinematografiche o i lavori su film, i nastri di registrazione e altri mezzi di riproduzione usati per emissioni radiofoniche e televisive, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o 6433

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modelli, progetti, formule o procedimenti segreti oppure per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche oppure per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano se il beneficiario effettivo dei canoni, residente di uno Stato contraente, esercita nell'altro Stato contraente, dal quale provengono i canoni, un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata oppure una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata e i diritti o i beni generatori dei canoni si ricollegano effettivamente a detta stabile organizzazione o base fissa. In tale ipotesi, si applicano, a seconda dei casi, le disposizioni dell'articolo 7 o dell'articolo 15.

5. I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente anche quando il debitore è un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa per le cui necessità è stato contratto l'obbligo al pagamento dei canoni e tali canoni sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, i canoni stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.

6. Qualora, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'importo dei canoni pagati, tenuto conto della prestazione per la quale sono versati, ecceda l'importo che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di dette relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo importo. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità alla legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

Art. 13

Compensi per servizi tecnici

1. I compensi per servizi tecnici provenienti da uno Stato contraente e pagati a un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, tali compensi per servizi tecnici possono essere tassati anche nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce i compensi ne è il beneficiario effettivo, l'imposta così applicata non può eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo dei compensi.

3. Ai fini del presente articolo l'espressione «compensi per servizi tecnici» designa i compensi di qualsiasi natura (inclusi i compensi forfettari) corrisposti per lo svolgimento di compiti gestionali, di servizi tecnici o di servizi di consulenza (compresa la messa a disposizione del personale tecnico o altro personale da parte dell'impresa); tuttavia non comprende indennità per cantieri di costruzione, catene di montaggio o attività simili o compensi che rientrano nell'articolo 15.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei compensi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente, dal quale provengono i compensi, un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata oppure una professione indipen6434

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dente per mezzo di una base fissa ivi situata, e l'attività generatrice dei compensi si ricolleghi effettivamente a detta stabile organizzazione o base fissa. In tale ipotesi si applicano, a seconda dei casi, le disposizioni dell'articolo 7 o dell'articolo 15.

5. I compensi per servizi tecnici si considerano provenienti da uno Stato contraente anche quando il debitore è un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore dei compensi per servizi tecnici, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa per le cui necessità è stato contratto l'obbligo di fornire i servizi e i compensi sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, i compensi stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.

6. Qualora, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei compensi per servizi tecnici, tenuto conto della prestazione per la quale sono versati, ecceda l'ammontare che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di dette relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità alla legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

Art. 14

Utili di capitale

1. Gli utili che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'alienazione di beni immobili secondo la definizione di cui all'articolo 6 e situati nell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili facenti parte del patrimonio aziendale di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente possiede nell'altro Stato contraente, oppure di beni mobili appartenenti a una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato contraente nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una professione indipendente, compresi gli utili derivanti dall'alienazione di detta stabile organizzazione (da sola o con l'intera impresa) o di detta base fissa, sono imponibili in detto altro Stato.

3. Gli utili derivanti dall'alienazione di navi o aeromobili impiegati nel traffico internazionale o di beni mobili adibiti al loro esercizio sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.

4. Gli utili che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'alienazione di partecipazioni al capitale di un'impresa, il cui valore supera direttamente o indirettamente il 50 per cento dei beni immobili situati nell'altro Stato contraente, sono imponibili in detto altro Stato. Le disposizioni del periodo precedente non si applicano agli utili derivanti: a)

dall'alienazione di partecipazioni, quotate in una borsa di uno Stato contraente o in una borsa riconosciuta come tale in virtù di un accordo tra le autorità competenti degli Stati contraenti; o

b)

dall'alienazione di partecipazioni a una società il cui valore consiste per oltre il 50 per cento in beni immobili in cui l'impresa esercita la propria attività commerciale o industriale.

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5. Gli utili derivanti dall'alienazione di ogni altro bene diverso da quelli indicati nei paragrafi 1, 2, 3 e 4 sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante è residente.

Art. 15

Professioni indipendenti

1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di una libera professione o di altre attività indipendenti sono imponibili soltanto in detto Stato; essi sono imponibili anche nell'altro Stato contraente nei casi in cui è adempiuta una delle seguenti condizioni: a)

il residente dispone abitualmente di una base fissa nell'altro Stato contraente per l'esercizio della propria attività; in questo caso, i redditi sono imponibili nell'altro Stato contraente, ma unicamente nella misura in cui essi siano imputabili a detta base fissa; o

b)

il residente soggiorna nell'altro Stato contraente per un periodo o periodi che raggiungono od oltrepassano in totale i 183 giorni nel corso dell'anno fiscale considerato; in tal caso, sono imponibili nell'altro Stato unicamente i redditi derivanti dall'attività ivi esercitata.

2. L'espressione «libera professione» comprende, in particolare, le attività indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonché le attività indipendenti di medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.

Art. 16

Lavoro subordinato

1. Fatte salve le disposizioni degli articoli 17, 19, 20 e 21, gli stipendi, i salari, e le altre rimunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un lavoro subordinato sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l'attività non sia svolta nell'altro Stato contraente. Se l'attività è quivi svolta, le rimunerazioni percepite a tale titolo sono imponibili in detto altro Stato.

2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le rimunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un lavoro subordinato svolto nell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se: a)

il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo che non oltrepassa in totale i 183 giorni durante l'anno fiscale considerato; e

b)

le rimunerazioni sono pagate da, o per conto di, un datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato; e

c)

l'onere delle rimunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro possiede nell'altro Stato.

3. Nonostante le disposizioni dei precedenti paragrafi, le rimunerazioni percepite in corrispettivo di un lavoro subordinato svolto a bordo di navi o aeromobili impiegati nel traffico internazionale sono imponibili nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.

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Art. 17

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Compensi per membri di consigli di amministrazione o di vigilanza

I compensi e altre retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve come membro del consiglio di amministrazione o di vigilanza di una società residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

Art. 18

Artisti e sportivi

1. Nonostante le disposizioni degli articoli 15 e 16, i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dalle sue prestazioni personali esercitate nell'altro Stato contraente in qualità di artista dello spettacolo, come artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione, o in qualità di musicista o di sportivo sono imponibili in detto altro Stato.

2. Quando il reddito proveniente da prestazioni personali esercitate da un artista o da uno sportivo in tale qualità è attribuito a una persona diversa dall'artista o dallo sportivo medesimo, detto reddito è imponibile nello Stato contraente dove tali prestazioni sono fornite, nonostante le disposizioni degli articoli 7, 15 e 16.

Art. 19

Pensioni

Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 20, le pensioni e altre rimunerazioni analoghe pagate a un residente di uno Stato contraente in corrispettivo di un impiego anteriore sono imponibili soltanto in detto Stato. Tuttavia, se tali pensioni e rimunerazioni analoghe provenienti dall'altro Stato contraente non sono tassate nello Stato di residenza, esse sono imponibili nell'altro Stato contraente.

Art. 20

Funzioni pubbliche

1. a)

Stipendi, salari e rimunerazioni analoghe, fatte salve le pensioni, pagati da uno Stato contraente, da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a tale Stato, suddivisione o ente locale, sono imponibili soltanto in detto Stato.

b)

Tuttavia, tali stipendi, salari e rimunerazioni analoghe sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora i servizi siano resi in detto Stato e la persona fisica sia un residente di detto altro Stato contraente e: (i) abbia la cittadinanza di detto Stato; o (ii) non sia divenuta residente di detto Stato al solo scopo di rendervi i servizi.

2. a)

Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le pensioni e rimunerazioni analoghe pagate da uno Stato contraente, da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale, direttamente o mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, a una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a tale Stato, suddivisione o ente locale, sono imponibili soltanto in questo Stato.

b)

Tuttavia, tali pensioni e rimunerazioni analoghe sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora la persona fisica sia un residente di questo Stato e ne abbia la cittadinanza.

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Doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito. Conv. con il Pakistan

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3. Le disposizioni degli articoli 16, 17 e 19 si applicano alle rimunerazioni e alle pensioni pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di un'attività commerciale o industriale esercitata da uno Stato contraente, da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale.

Art. 21

Studenti

1. Le somme che uno studente, un praticante o un apprendista, il quale è o era, immediatamente prima di recarsi in uno Stato contraente, residente dell'altro Stato contraente e che soggiorna nel primo Stato al solo scopo di compiervi i suoi studi o di attendere alla propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, di studio o di formazione professionale non sono imponibili nel primo Stato.

2. Una persona fisica che è o era, immediatamente prima di recarsi in uno Stato contraente, residente dell'altro Stato contraente e che soggiorna nel primo Stato al solo scopo di proseguire gli studi, le ricerche o la formazione professionale oppure per acquisire un'esperienza tecnica, professionale o commerciale, è esente in questo Stato dall'imposta per le rimunerazioni a titolo di lavoro subordinato esercitato in tale Stato, durante un periodo o periodi non superiori complessivamente a 12 mesi, a condizione che tale lavoro sia direttamente connesso con lo studio, la ricerca, la formazione professionale o l'acquisizione di esperienza e che le rimunerazioni provenienti da tale lavoro non siano superiori a 18 000 franchi svizzeri o a una somma equivalente in valuta pakistana al tasso di cambio ufficiale.

Capitolo IV: Metodi per eliminare la doppia imposizione Art. 22

Eliminazione della doppia imposizione

1. Per quanto concerne il Pakistan, la doppia imposizione sarà evitata nel modo seguente: conformemente al diritto del Pakistan concernente il computo nell'imposta pakistana, l'importo dell'imposta svizzera pagabile direttamente o in via di ritenuta, in virtù della legislazione svizzera e della presente Convezione, da un residente del Pakistan a titolo di redditi di fonte svizzera assoggettati all'imposta sia in Pakistan sia in Svizzera, è computato nell'imposta pakistana su tali redditi, ma per un ammontare che non ecceda la frazione dell'imposta pakistana corrispondente al rapporto esistente tra questo reddito e il reddito totale assoggettato all'imposta pakistana.

2. Per quanto concerne la Svizzera, la doppia imposizione sarà evitata nel modo seguente: a)

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se un residente della Svizzera ritrae redditi che, giusta le disposizioni della presente Convenzione, sono imponibili in Pakistan, la Svizzera esenta da imposta detti redditi, salve le disposizioni della lettera b, ma può, per determinare l'imposta afferente al rimanente reddito di questo residente, applicare l'aliquota corrispondente all'intero reddito, senza tener conto dell'esenzione; per contro se un residente della Svizzera riceve utili provenienti da fonti

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situate in Pakistan, che, secondo le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 8, sono imponibili in Pakistan, l'imposta svizzera riscossa su questi utili sarà ridotta della metà. Tuttavia, questa esenzione si applica agli utili di cui al paragrafo 4 dell'articolo 14 unicamente se ne è comprovata l'effettiva imposizione in Pakistan; b)

se un residente della Svizzera percepisce dividendi, interessi, canoni o compensi per servizi tecnici che, secondo le disposizioni degli articoli 10, 11, 12 o 13, sono imponibili in Pakistan, la Svizzera concede, su specifica richiesta del residente, uno sgravio fiscale. Detto sgravio può assumere le seguenti forme: (i) computo dell'imposta pagata in Pakistan, secondo le disposizioni dell'articolo 10, 11, 12 o 13, sull'imposta svizzera sul reddito di suddetto residente; l'ammontare così computato non può tuttavia eccedere la frazione dell'imposta svizzera, calcolata prima del computo, che corrisponde al reddito imponibile in Pakistan, (ii) riduzione globale dell'imposta svizzera, calcolata secondo norme prestabilite, che tenga conto dei principi di sgravio di cui al numero i precedente, o (iii) esenzione parziale dall'imposta svizzera dei dividendi, degli interessi, dei canoni o dei compensi per servizi tecnici di cui si tratta, pari almeno all'imposta prelevata in Pakistan sull'ammontare lordo dei dividendi, degli interessi, dei canoni o dei compensi per servizi tecnici; la Svizzera determina il tipo di sgravio applicabile e regola la procedura conformemente alle prescrizioni svizzere sull'applicazione delle convenzioni internazionali stipulate dalla Confederazione Svizzera per evitare le doppie imposizioni.

c)

se riceve dividendi da una società residente del Pakistan, una società residente della Svizzera fruisce, per quanto riguarda la riscossione dell'imposta svizzera afferente a detti dividendi, dei medesimi vantaggi di cui beneficerebbe se la società che paga i dividendi fosse un residente della Svizzera.

Capitolo V: Disposizioni particolari Art. 23

Non discriminazione

1. I cittadini di uno Stato contraente non sono assoggettati nell'altro Stato contraente ad alcuna imposizione né ad alcun obbligo a essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i cittadini di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione, in particolare in relazione alla residenza. Nonostante le disposizioni dell'articolo 1, il presente paragrafo si applica parimenti alle persone che non sono residenti di nessuno dei due Stati contraenti.

2. L'imposizione di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente possiede nell'altro Stato contraente non può essere in questo altro Stato meno favorevole dell'imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono 6439

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la medesima attività. La presente disposizione non può essere interpretata nel senso che faccia obbligo a uno Stato contraente di accordare ai residenti dell'altro Stato contraente le deduzioni personali, le esenzioni e le deduzioni d'imposta che esso accorda ai propri residenti in relazione alla loro situazione o ai loro oneri familiari.

3. A meno che non siano applicabili le disposizioni dell'articolo 9, del paragrafo 7 dell'articolo 11, del paragrafo 6 dell'articolo 12 o del paragrafo 6 dell'articolo 13, gli interessi, i canoni, i compensi per servizi tecnici e altri compensi pagati da un'impresa di uno Stato contraente a un residente dell'altro Stato contraente sono deducibili, ai fini della determinazione degli utili imponibili di tale impresa, come se fossero pagati a un residente del primo Stato contraente.

4. Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale è, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell'altro Stato contraente, non sono assoggettate nel primo Stato contraente ad alcuna imposizione o ad alcun obbligo a essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese della stessa natura del primo Stato.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle imposte di ogni natura e denominazione nonostante le disposizioni dell'articolo 2.

Art. 24

Procedura amichevole

1. Quando ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportino o comporteranno per lei un'imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione, una persona può, indipendentemente dai mezzi giuridici previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il suo caso all'autorità competente di uno Stato contraente. Il caso deve essere sottoposto entro i tre anni che seguono la prima notificazione del provvedimento che comporta un'imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione.

2. Se considera il reclamo fondato e non è in grado di giungere a una soluzione soddisfacente, l'autorità competente si adopera per regolare il caso per via di amichevole composizione con l'autorità competente dell'altro Stato contraente, al fine di evitare un'imposizione non conforme alla Convenzione.

3. Le autorità competenti degli Stati contraenti si adoperano per risolvere in via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione. Esse potranno altresì consultarsi al fine di eliminare la doppia imposizione nei casi non previsti dalla Convenzione.

4. Le autorità competenti degli Stati contraenti possono conferire direttamente fra loro per giungere a un accordo ai sensi dei paragrafi precedenti.

5. Quando: a)

6440

ai sensi del paragrafo 1, una persona ha sottoposto un caso all'autorità competente di uno Stato contraente adducendo che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti hanno comportato per lei un'imposizione non conforme alla presente Convenzione; e

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b)

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le autorità competenti non sono in grado di giungere a un accordo per risolvere il caso ai sensi del paragrafo 2 entro tre anni dalla presentazione del caso all'autorità competente dell'altro Stato contraente,

ogni questione irrisolta risultante dal caso deve essere sottoposta a procedura arbitrale se la persona lo richiede. A meno che una persona direttamente interessata dal caso rifiuti l'accordo amichevole che attua il lodo arbitrale o se le autorità competenti e le persone direttamente interessate non giungono a un'altra soluzione entro sei mesi dalla notifica del lodo arbitrale, tale lodo sarà vincolante per entrambi gli Stati contraenti e sarà attuato a prescindere dai termini previsti dalle loro legislazioni nazionali. Le autorità competenti degli Stati contraenti regolano di comune accordo le modalità di applicazione del presente paragrafo.

6. Gli Stati contraenti possono mettere a disposizione del tribunale arbitrale costituito secondo il paragrafo 5 le informazioni necessarie per l'esecuzione della procedura arbitrale. I membri di questo tribunale sono vincolati alle prescrizioni del segreto d'ufficio menzionate nel paragrafo 2 articolo 25.

Art. 25

Scambio di informazioni

1. Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambiano le informazioni verosimilmente rilevanti per l'esecuzione della presente Convenzione oppure per l'applicazione o l'esecuzione del diritto interno relativo alle imposte di ogni natura e denominazione prelevate per conto degli Stati contraenti, delle loro suddivisioni politiche o dei loro enti locali nella misura in cui l'imposizione prevista da tale legislazione non sia contraria alla Convenzione. Lo scambio di informazioni non è limitato dagli articoli 1 e 2.

2. Le informazioni ottenute in virtù del paragrafo 1 da uno Stato contraente sono tenute segrete allo stesso modo di quelle ottenute in applicazione della legislazione di questo Stato e sono accessibili soltanto alle persone o autorità (comprese le autorità giudiziarie o gli organi amministrativi) incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte di cui al paragrafo 1, dell'esecuzione o del perseguimento penale relativi a tali imposte oppure della decisione in merito a ricorsi concernenti tali imposte o della vigilanza di queste persone o autorità. Dette persone o autorità possono utilizzare le informazioni unicamente per questi fini. Possono rivelarle nell'ambito di una procedura giudiziaria pubblica o in una decisione giudiziaria.

Nonostante le disposizioni precedenti, uno Stato contraente può utilizzare ad altri fini le informazioni ricevute, se ciò è previsto dalla legislazione di entrambi gli Stati e se l'autorità competente dello Stato richiesto ne ha approvato l'impiego.

3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non possono essere interpretate nel senso che facciano obbligo a uno Stato contraente di: a)

eseguire misure amministrative in deroga alla sua legislazione e alla sua prassi amministrativa o a quelle dell'altro Stato contraente;

b)

fornire informazioni che non possono essere ottenute in virtù della sua legislazione o nell'ambito della sua normale prassi amministrativa oppure di quelle dell'altro Stato contraente;

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Doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito. Conv. con il Pakistan

c)

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fornire informazioni che potrebbero rivelare segreti commerciali o d'affari, industriali o professionali oppure metodi commerciali o informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.

4. Qualora, ai sensi del presente articolo, uno Stato contraente chieda informazioni, l'altro Stato contraente usa i poteri a sua disposizione al fine di ottenere le informazioni richieste, anche qualora queste informazioni non gli siano utili a fini fiscali propri. L'obbligo di cui al periodo precedente è soggetto alle limitazioni previste nel paragrafo 3, ma tali limitazioni non possono essere in nessun caso interpretate nel senso che uno Stato contraente possa rifiutare di fornire informazioni solo perché, per tali informazioni, non sussiste alcun interesse di rilevanza nazionale.

5. In nessun caso le disposizioni del paragrafo 3 devono essere interpretate nel senso che permettono a uno Stato contraente di rifiutare di comunicare informazioni unicamente perché queste sono detenute da una banca, un altro istituto finanziario, un mandatario o una persona operante come agente o fiduciario oppure perché dette informazioni si rifanno ai diritti di proprietà di una persona.

Art. 26

Diritto ai benefici

1. Nonostante le altre disposizioni della presente Convenzione, un beneficio ai sensi della presente Convenzione non può essere concesso in relazione a redditi, se è ragionevole concludere, tenuti presenti tutti i fatti e tutte le circostanze determinanti, che l'ottenimento di tale beneficio era uno degli scopi principali di qualsiasi struttura od operazione che ha portato direttamente o indirettamente a tale beneficio, a meno che non sia provato che la concessione di tale beneficio in queste circostanze sarebbe conforme con l'oggetto e lo scopo delle pertinenti disposizioni della presente Convenzione.

2. Qualora in virtù del paragrafo 1 a una persona non è concesso un beneficio previsto dalla presente Convenzione, l'autorità competente dello Stato contraente che avrebbe altrimenti concesso tale beneficio deve considerare tale persona come avente diritto a questo o ad altri benefici in relazione a specifici redditi, se essa conclude, su richiesta della persona interessata e dopo aver valutato i fatti e le circostanze determinanti, che tali benefici sarebbero stati concessi a tale persona o a un'altra persona in assenza della struttura o dell'operazione di cui al paragrafo 1. L'autorità competente dello Stato contraente a cui è stata indirizzata la richiesta consulta l'autorità competente dell'altro Stato contraente prima di respingere una richiesta presentata da un residente di detto altro Stato in virtù del presente paragrafo.

Art. 27

Agenti diplomatici e funzionari consolari

Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano i membri di missioni diplomatiche e di rappresentanze consolari in virtù delle regole generali del diritto internazionale o di accordi particolari.

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Capitolo VI: Disposizioni finali Art. 28

Entrata in vigore

1. La presente Convenzione deve essere ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati il più presto possibile.

2. La Convenzione entrerà in vigore con lo scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni saranno applicabili: a)

per quanto concerne il Pakistan, agli anni fiscali che iniziano il 1° luglio dell'anno civile successivo a quello nel corso del quale la presente Convenzione è entrata in vigore, o dopo tale data;

b)

per quanto concerne la Svizzera, agli anni fiscali che iniziano il 1° gennaio dell'anno civile successivo a quello nel corso del quale la presente Convenzione è entrata in vigore, o dopo tale data;

c)

con riferimento all'articolo 25, alle informazioni sui fatti relativi agli anni fiscali che iniziano il 1° gennaio dell'anno civile successivo alla firma della presente Convenzione, o dopo tale data;

d)

con riferimento al paragrafo 5 dell'articolo 24, alle procedure amichevoli, (i) pendenti tra le autorità competenti degli Stati contraenti all'entrata in vigore del Protocollo (in questo caso si considera come inizio del termine di tre anni la data dell'entrata in vigore della presente Convenzione), o (ii) avviate dopo tale data.

3. L'Accordo del 19 luglio 20052 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Islamica del Pakistan intesa a evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito, entrato in vigore il 24 novembre 2008, è abrogato con l'entrata in vigore della presente Convenzione e le sue disposizioni non saranno più applicabili a contare dall'anno fiscale successivo all'anno dell'entrata in vigore della presente Convenzione.

Art. 29

Denuncia

La presente Convenzione rimane in vigore sino alla denuncia da parte di uno Stato contraente. Ciascuno Stato contraente può denunciare la Convenzione dopo la sua entrata in vigore per via diplomatica con un preavviso minimo di sei mesi prima della fine di ogni anno civile. In tal caso, la Convenzione cessa di essere applicabile:

2

a)

per quanto concerne il Pakistan, agli anni fiscali che iniziano il 1° luglio dell'anno civile successivo a quello nel corso del quale è stata notificata la denuncia, o dopo tale data;

b)

per quanto concerne la Svizzera, agli anni fiscali che iniziano il 1° gennaio dell'anno civile successivo a quello nel corso del quale è stata notificata la denuncia, o dopo tale data.

RU 2009 307

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In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto in doppio esemplare a Islamabad, il 21 marzo 2017, in lingua tedesca e inglese, ciascun testo facente egualmente fede.

Per il Consiglio federale svizzero:

Per il Governo della Repubblica Islamica del Pakistan:

Marc George Ambasciatore di Svizzera in Pakistan

Dr. Muhammad Irshad Capo del Federal Board of Revenue

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Protocollo

Il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica Islamica del Pakistan, all'atto della firma della Convenzione fra i due Stati per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito hanno convenuto le seguenti disposizioni che formano parte integrante della presente Convenzione: 1. Ad art. 5 Con riferimento alle lettere a e b del paragrafo 4, resta inteso che le merci destinate alla consegna o le installazioni che servono alla consegna di merci non costituiscono una stabile organizzazione fintanto che non siano adempiute le condizioni di cui alla lettera b del paragrafo 5.

2. Ad art. 7 Fatte salve le disposizioni dell'articolo 26: a)

resta inteso che l'espressione «direttamente o indirettamente» di cui al paragrafo 1 dell'articolo 7 significa che nei casi in cui una stabile organizzazione partecipa attivamente alla negoziazione, alla conclusione o all'adempimento di contratti, stipulati dall'impresa, a detta stabile organizzazione è imputata la parte di utili dell'impresa conseguiti in ragione di detti contratti ­ anche qualora altre unità dell'impresa abbiano partecipato a tali operazioni ­ in base al rapporto tra le operazioni effettuate dalla stabile organizzazione e quelle effettuate dall'impresa nella sua totalità. Resta inoltre inteso che gli utili sono pure imputati alla stabile organizzazione, nella stessa misura di cui al periodo precedente, allorquando i contratti sono conclusi direttamente con la sede dell'impresa anziché con la stabile organizzazione;

b)

nei casi di contratti di pianificazione, fornitura, montaggio o costruzione di equipaggiamenti o di impianti industriali, commerciali o scientifici, oppure di opere pubbliche, qualora l'impresa abbia una stabile organizzazione ai sensi del paragrafo 3 dell'articolo 5, gli utili di questa stabile organizzazione non sono determinati sulla base dell'importo complessivo del contratto, bensì unicamente sulla base della parte del contratto effettivamente eseguita dalla stabile organizzazione nello Stato contraente in cui essa è situata. Gli utili afferenti alla parte del contratto eseguita dalla sede principale dell'impresa sono imponibili soltanto nello Stato di cui quest'impresa è residente;

c)

con riferimento al paragrafo 3 dell'articolo 7, resta inteso che gli Stati contraenti applicheranno i principi elencati nei numeri 17 e 18 del commentario relativo al Modello di convenzione dell'OCSE del 1977 e ripetuti nel Modello di convenzione dell'ONU del 1980.

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3. Ad art. 9 Con riferimento all'articolo 9, resta inteso che le autorità competenti degli Stati contraenti possono consultarsi per raggiungere un accordo sugli adeguamenti da apportare agli utili in entrambi gli Stati contraenti, qualora in uno Stato contraente vengano imputati a un'impresa di detto Stato utili ­ e quindi tassati ­ sui quali un'impresa dell'altro Stato contraente è stata tassata in detto altro Stato e gli utili così inclusi sarebbero stati conseguiti dall'impresa del primo Stato se le condizioni convenute tra le due imprese fossero state quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti.

4. Ad art. 13 Fintanto che la Svizzera in base alla sua legislazione interna non preleva alcuna imposta alla fonte sui compensi per servizi tecnici, nonostante le disposizioni del paragrafo 2 l'imposta su tali compensi non può eccedere il 7 per cento.

5. Ad art. 19 e 20 Resta inteso che il termine «pensioni» di cui agli articoli 19 e 20 non comprende soltanto i pagamenti ricorrenti, ma anche prestazioni in capitale.

6. Ad art. 24 par. 5 a)

Resta inteso che i costi della procedura arbitrale sono sostenuti in ogni caso dalla persona che ha richiesto la procedura.

b)

Le autorità competenti degli Stati contraenti si adopereranno per concordare quanto prima le modalità di applicazione del paragrafo 5 mediante provvedimenti adeguati.

7. Ad art. 25 a)

Resta inteso che lo Stato richiedente domanda uno scambio di informazioni solo dopo aver esaurito le fonti di informazione usuali secondo la sua procedura fiscale interna.

b)

Resta inteso che nella domanda di assistenza amministrativa ai sensi dell'articolo 25 le autorità fiscali dello Stato richiedente forniscono le seguenti informazioni alle autorità fiscali dello Stato richiesto: (i) l'identità della persona oggetto della verifica o dell'inchiesta; (ii) il periodo oggetto della domanda; (iii) la descrizione delle informazioni richieste, nonché indicazioni sulla forma nella quale lo Stato richiedente desidera ricevere tali informazioni dallo Stato richiesto; (iv) lo scopo fiscale per cui le informazioni sono richieste; (v) se sono noti, il nome e l'indirizzo del detentore presunto delle informazioni richieste.

c)

Resta inteso che il riferimento alle informazioni «verosimilmente rilevanti» ha lo scopo di garantire uno scambio di informazioni in materia fiscale il più ampio possibile, senza tuttavia consentire agli Stati contraenti di intraprendere una ricerca generalizzata e indiscriminata di informazioni («fishing

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expedition») o di domandare informazioni la cui rilevanza in merito agli affari fiscali di un determinato contribuente non è verosimile. Sebbene la lettera b contenga importanti requisiti procedurali volti a impedire la «fishing expedition», i numeri i­v devono essere interpretati in modo da non ostacolare lo scambio effettivo di informazioni.

d)

Resta inteso che l'articolo 25 non impone agli Stati contraenti di procedere a uno scambio di informazioni spontaneo o automatico; non esclude nemmeno queste forme di scambio di informazioni se gli Stati contraenti dovessero adottarle mediante accordo successivo.

e)

Resta inteso che nel caso di uno scambio di informazioni si applicano le norme di procedura amministrativa relative ai diritti del contribuente in vigore nello Stato richiesto. Resta inoltre inteso che queste norme servono a garantire al contribuente una procedura regolare e non mirano a ostacolare o ritardare indebitamente lo scambio di informazioni.

8. Ad art. 28 Resta inteso che l'espressione «fatti» di cui all'articolo 28 designa, ad esempio, un saldo contabilizzato a una data specifica, un trasferimento del reddito accumulato, pagato o accreditato, oppure dei beni alienati, che si riferiscono agli anni fiscali secondo la lettera c del paragrafo 2.

Fatto in duplice copia a Islamabad, il 21 marzo 2017, in lingua tedesca e inglese, ciascun testo facente egualmente fede.

Per il Consiglio federale svizzero:

Per il Governo della Repubblica Islamica del Pakistan:

Marc George Ambasciatore di Svizzera in Pakistan

Dr. Muhammad Irshad Capo del Federal Board of Revenue

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