Termine di referendum: 6 luglio 2017

Legge federale concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero (Legge contro il lavoro nero, LLN) Modifica del 17 marzo 2017 L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 18 dicembre 20151, decreta: I La legge del 17 giugno 20052 contro il lavoro nero è modificata come segue: Art. 2

Campo d'applicazione

Per i lavoratori occupati nella sua azienda il datore di lavoro può conteggiare gli stipendi secondo la procedura semplificata di cui all'articolo 3, purché: 1

2

1 2 3

a.

il singolo stipendio non superi l'importo limite di cui all'articolo 7 della legge federale del 25 giugno 19823 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità;

b.

la somma totale annua dei salari di tutti i lavoratori non superi il doppio della rendita annua massima di vecchiaia dell'AVS; e

c.

i salari di tutti i lavoratori siano conteggiati in procedura semplificata.

La procedura semplificata di cui all'articolo 3 non è applicabile: a.

alle società di capitali e alle società cooperative;

b.

al coniuge e ai figli del datore di lavoro occupati nell'azienda.

FF 2016 125 RS 822.41 RS 831.40

2015-0289

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L contro il lavoro nero

FF 2017

Art. 3 cpv. 1 Il datore di lavoro annuncia i lavoratori alla cassa di compensazione AVS per quanto concerne l'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità, l'ordinamento delle indennità di perdita di guadagno, l'assicurazione contro la disoccupazione, gli assegni familiari, l'assicurazione contro gli infortuni e le imposte conformemente all'articolo 37a della legge federale del 14 dicembre 19904 sull'imposta federale diretta (LIFD) e all'articolo 11 capoverso 4 della legge federale del 14 dicembre 19905 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID).

1

Art. 7 cpv. 1 lett. a 1

Le persone incaricate dei controlli possono: a.

accedere alle aziende e agli altri luoghi di lavoro durante l'orario di lavoro delle persone che vi sono occupate;

Art. 9

Verbali

Le persone incaricate dei controlli annotano in un verbale gli accertamenti fatti. A verbale sono riportati soltanto gli accertamenti fatti in relazione all'oggetto del controllo secondo l'articolo 6. Le eventuali riproduzioni di documenti sono allegate al verbale.

1

Le persone incaricate dei controlli fanno firmare il verbale seduta stante alle persone controllate.

2

3

Le persone incaricate dei controlli: a.

trasmettono il verbale alle autorità e organizzazioni che sono competenti per indagare e decidere in merito agli indizi d'infrazione accertati nell'ambito dei controlli;

b.

inviano alle persone e aziende controllate una copia del verbale;

c.

inviano alle persone che hanno fornito informazioni, se ne fanno richiesta, un estratto del verbale con le loro deposizioni.

Le persone incaricate dei controlli informano le persone interessate del loro diritto di ottenere una copia o un estratto del verbale.

4

Art. 10 Le autorità competenti per le sanzioni e i provvedimenti amministrativi in relazione con l'oggetto del controllo secondo l'articolo 6 informano delle loro decisioni e sentenze passate in giudicato:

4 5

a.

l'autorità cantonale competente secondo l'articolo 13 capoverso 1;

b.

l'organo cantonale di controllo, se ha partecipato all'accertamento dei fatti.

RS 642.11 RS 642.14

2150

L contro il lavoro nero

FF 2017

Art. 11 cpv. 1 e 3 Le autorità comunali, cantonali o federali competenti in materia d'ispezione del lavoro, di mercato del lavoro e assicurazione contro la disoccupazione, di occupazione, di aiuto sociale, di polizia, di rifugiati, di polizia degli stranieri, di controllo degli abitanti, di stato civile e di fiscalità e il Corpo delle guardie di confine collaborano con gli organi cantonali di controllo; lo stesso vale per le autorità cantonali o federali e le organizzazioni private incaricate di applicare la legislazione in materia di assicurazioni sociali.

1

Le autorità e le organizzazioni di cui al capoverso 1 e l'organo cantonale di controllo si informano vicendevolmente sul seguito delle procedure.

3

Art. 12 cpv. 2 lett. a, 4 lett. a, 6 e 7 Le autorità cantonali e federali competenti in materia d'assicurazione contro la disoccupazione o per l'esecuzione della legislazione in materia di assicurazioni sociali e le organizzazioni private competenti in tali materie comunicano i risultati dei loro controlli alle autorità competenti in materia d'asilo e di stranieri se: 2

a.

4

la persona scoperta nell'ambito dei controlli ha ottenuto un reddito da un'attività lucrativa dipendente o indipendente sul quale non sono stati pagati i contributi all'AVS, all'AI, alle IPG o all'AD o gli assegni familiari; e

Per autorità eventualmente interessate nel caso specifico s'intendono: a.

le casse di compensazione AVS e le casse di compensazione per assegni familiari;

L'organo cantonale di controllo o i terzi ai quali i Cantoni hanno delegato attività di controllo informano le autorità od organi competenti se nell'ambito dei controlli secondo l'articolo 6 risultano indizi d'infrazione: 6

7

a.

alla legge del 12 giugno 20096 sull'IVA;

b.

alla legge dell'8 ottobre 19997 sui lavoratori distaccati;

c.

alla legge del 13 marzo 19648 sul lavoro;

d.

al diritto cantonale in materia di aiuto sociale;

e.

alla LIFD9, alla LAID10 o a una legge fiscale cantonale concernente le imposte dirette; o

f.

a un contratto collettivo di lavoro di obbligatorietà generale.

L'autorità od organo competente svolge un'inchiesta e pronuncia una decisione.

6 7 8 9 10

RS 641.20 RS 823.20 RS 822.11 RS 642.11 RS 642.14

2151

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Art. 16 cpv. 2 La parte delle spese salariali per gli ispettori non coperta con emolumenti secondo il capoverso 1 né compensata dalle multe è a carico per metà della Confederazione e per metà dei Cantoni.

2

II Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge federale del 20 dicembre 194611 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti Art. 87, nuovo comma, da inserire tra il secondo e il terzo comma ...

chiunque, nella sua qualità di datore di lavoro, omette di affiliarsi a una cassa di compensazione e di conteggiare i salari soggetti a contribuzione dei suoi lavoratori nel termine stabilito dal Consiglio federale in virtù dell'articolo 14, ...

2. Legge del 24 marzo 200612 sugli assegni familiari Art. 25, frase introduttiva (concerne soltanto il testo francese), nonché lett. ebis ed eter Le disposizioni della legislazione sull'AVS, con le loro eventuali deroghe alla LPGA13, si applicano per analogia: ebis. alla riduzione e al condono dei contributi (art. 11 LAVS); eter. alla riscossione dei contributi (art. 14­16 LAVS);

11 12 13

RS 831.10 RS 836.2 RS 830.1

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FF 2017

III 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 17 marzo 2017

Consiglio degli Stati, 17 marzo 2017

Il presidente: Jürg Stahl Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Il presidente: Ivo Bischofberger La segretaria: Martina Buol

Data della pubblicazione: 28 marzo 201714 Termine di referendum: 6 luglio 2017

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