Termine di referendum: 10 agosto 2017

Legge federale concernente il Fondo per le strade nazionali e il traffico d'agglomerato (LFOSTRA) del 30 settembre 2016

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 86 capoverso 1 della Costituzione federale (Cost.)1; visto il messaggio del Consiglio federale del 18 febbraio 20152, decreta:

Art. 1

Fondo

Il Fondo per le strade nazionali e il traffico d'agglomerato (Fondo) è un fondo giuridicamente non autonomo con contabilità propria.

1

La legge federale del 7 ottobre 20053 sulle finanze della Confederazione è applicabile a titolo sussidiario.

2

Art. 2

Scopo

I mezzi del Fondo servono a soddisfare in modo razionale e rispettoso dell'ambiente, in tutte le regioni del Paese, le esigenze di mobilità di una società e un'economia efficienti.

1

2

Nel pianificare gli investimenti si tiene conto dei Cantoni in modo equilibrato.

3

L'impiego dei mezzi è basato su una visione globale dei trasporti che: a.

includa tutti i modi e i mezzi di trasporto, considerandone vantaggi e svantaggi;

b.

dia la priorità ad alternative efficaci piuttosto che a nuove infrastrutture;

RS ...

1 RS 101 2 FF 2015 1717 3 RS 611.0 2014-3105

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Fondo per le strade nazionali e il traffico d'agglomerato. LF

FF 2017

c.

tenga conto della capacità di finanziamento a lungo termine e della situazione finanziaria dell'ente pubblico;

d.

includa la protezione dell'ambiente e il coordinamento con lo sviluppo degli insediamenti;

e.

includa il miglioramento del collegamento con le regioni di montagna e con le regioni turistiche.

Art. 3

Conto del Fondo

Il conto del Fondo si compone di un conto economico, di un bilancio e di un conto degli investimenti.

1

2

3

4

Il conto economico riporta almeno: a.

come ricavi: 1. i conferimenti sotto forma di entrate a destinazione vincolata, 2. i proventi realizzati attraverso la gestione delle strade nazionali da parte della Confederazione;

b.

come spese: 1. i prelievi destinati al finanziamento delle strade nazionali secondo l'articolo 7 capoverso 1 della legge federale del 22 marzo 19854 concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata e di altri mezzi a destinazione vincolata per il traffico stradale e aereo (LUMin) e i prelievi destinati ai contributi per le misure volte a migliorare l'infrastruttura dei trasporti nelle città e negli agglomerati (traffico d'agglomerato) secondo l'articolo 17a LUMin, purché non siano considerati come uscite attivabili ai sensi del capoverso 4, 2. la rettificazione di valore delle strade nazionali in costruzione e dei mutui per progetti ferroviari concernenti il traffico d'agglomerato.

Il bilancio riporta: a.

tra gli attivi: l'attivo circolante e l'attivo fisso;

b.

tra i passivi: il capitale di terzi e il capitale proprio.

Il conto degli investimenti riporta almeno: a.

gli investimenti per le strade nazionali in costruzione;

b.

gli importi dei mutui concessi per progetti ferroviari concernenti il traffico d'agglomerato.

Art. 4

Conferimenti

Nel quadro del preventivo, il Consiglio federale propone all'Assemblea federale l'importo dei mezzi finanziari da assegnare al Fondo, sempre che tale importo non sia stabilito nella Costituzione federale.

1

4

RS 725.116.2

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Il Consiglio federale verifica periodicamente se i mezzi del Fondo sono sufficienti a finanziare i compiti di cui all'articolo 86 capoverso 1 Cost. In caso contrario richiede un adeguamento dell'imposta di consumo (supplemento incluso) e dei contributi di cui all'articolo 86 capoverso 2 Cost.

2

Art. 5

Prelievi

L'Assemblea federale stabilisce con decreto federale semplice, contemporaneamente al decreto federale concernente il preventivo della Confederazione, gli importi dei mezzi prelevati annualmente dal Fondo. Tali mezzi sono ripartiti come segue: 1

a.

strade nazionali: 1. esercizio, manutenzione e sistemazione intesa come interventi di adeguamento, 2. potenziamento inteso come interventi di ampliamento della capacità (fasi di potenziamento) e grandi opere sulla rete delle strade nazionali esistente, 3. completamento;

b.

contributi per misure volte a migliorare il traffico d'agglomerato.

I mezzi per il finanziamento delle strade nazionali devono garantire prioritariamente quanto necessario all'esercizio e alla manutenzione delle stesse.

2

Se i lavori per le fasi di potenziamento e per le grandi opere sulla rete delle strade nazionali esistente procedono più rapidamente del previsto e il livello dei costi è in linea con la pianificazione, il Consiglio federale può aumentare del 15 per cento al massimo il relativo credito a preventivo stanziato per l'anno in corso.

3

Art. 6

Limite di spesa

Per i prelievi di cui all'articolo 5 capoverso 1 lettera a numero 1, il Consiglio federale propone di volta in volta all'Assemblea federale un limite di spesa quadriennale.

Art. 7

Crediti d'impegno

Il Consiglio federale propone all'Assemblea federale, di norma ogni quattro anni, un credito d'impegno per: a.

le fasi di potenziamento e le grandi opere sulla rete delle strade nazionali esistente di cui all'articolo 5 capoverso 1 lettera a numero 2;

b.

i contributi per le misure volte a migliorare il traffico d'agglomerato di cui all'articolo 5 capoverso 1 lettera b.

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Art. 8

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Rendiconto

Nell'ambito del messaggio concernente il limite di spesa e i crediti d'impegno, il Consiglio federale riferisce all'Assemblea federale: a.

sullo stato e sul grado di utilizzo delle strade nazionali;

b.

sullo stato di attuazione delle fasi di potenziamento e su quelle in programma;

c.

sullo stato di attuazione del programma nell'ambito del traffico d'agglomerato e sulle fasi successive previste.

Art. 9

Indebitamento, riserva e remunerazione

Il Fondo non può indebitarsi. Sono fatti salvi i prefinanziamenti secondo l'articolo 8a LUMin5.

1

2

Il Fondo costituisce una riserva adeguata.

3

I crediti del Fondo nei confronti della Confederazione non sono remunerati.

Art. 10

Approvazione del conto del Fondo e contezza della pianificazione finanziaria

Il Consiglio federale sottopone ogni anno il conto del Fondo all'approvazione dell'Assemblea federale.

1

Il Consiglio federale elabora, in relazione al Fondo, una pianificazione finanziaria dei tre anni successivi al preventivo e la trasmette per conoscenza all'Assemblea federale insieme al preventivo.

2

Art. 11

Abrogazione e modifica di altri atti normativi

L'abrogazione e la modifica di altri atti normativi sono disciplinate nell'allegato.

Art. 12

Disposizioni transitorie

All'entrata in vigore della presente legge, tutti gli attivi e i passivi del fondo infrastrutturale secondo la legge del 6 ottobre 20066 sul fondo infrastrutturale sono trasferiti al Fondo. La quota di accantonamenti del finanziamento speciale del traffico stradale di cui all'articolo 86 capoverso 3 Cost. (finanziamento speciale del traffico stradale) spettante al Fondo in base ai compiti conferitigli viene assegnata a quest'ultimo, tramite il conto della Confederazione, entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge.

1

All'entrata in vigore della presente legge, la quota di riserva di liquidità del fondo infrastrutturale spettante ai contributi per le strade principali nelle regioni di montagna e nelle regioni periferiche è contabilizzata come entrata nel conto della Confederazione e accreditata al finanziamento speciale del traffico stradale.

2

5 6

RS 725.116.2 RU 2007 6017, 2008 1889, 2010 5003, 2011 1753, 2012 6989

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I crediti d'impegno per le strade nazionali e il traffico d'agglomerato stanziati ai sensi dell'articolo 1 capoverso 2 lettere a­c del decreto federale del 4 ottobre 20067 concernente il credito complessivo per il fondo infrastrutturale prima dell'entrata in vigore della presente legge sono mantenuti. Le relative spese sono addebitate al Fondo.

3

Il credito d'impegno per i contributi alle strade principali nelle regioni di montagna e nelle regioni periferiche stanziato ai sensi dell'articolo 1 capoverso 2 lettera d del decreto federale del 4 ottobre 2006 concernente il credito complessivo per il fondo infrastrutturale prima dell'entrata in vigore della presente legge è mantenuto. Le relative spese sono addebitate al finanziamento speciale del traffico stradale.

4

Art. 13 1

Referendum ed entrata in vigore

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

Il Consiglio federale pubblicherà la presente legge nel Foglio federale non appena il Popolo e i Cantoni avranno approvato il decreto federale del 30 settembre 2016 8 concernente la creazione di un fondo per le strade nazionali e il traffico d'agglomerato.

2

Fatti salvi i capoversi 4­6, il Consiglio federale pone in vigore la presente legge simultaneamente al decreto federale del 30 settembre 2016 concernente la creazione di un fondo per le strade nazionali e il traffico d'agglomerato.

3

Il Consiglio federale pone in vigore la modifica della legge federale del 21 giugno 19969 sull'imposizione degli oli minerali (n. 1 dell'allegato) come segue: 4

a.

l'articolo 12 capoverso 2, nell'anno che precede quello in cui la riserva del Fondo scende al di sotto dell'importo di 500 milioni di franchi;

b.

l'articolo 12f, contemporaneamente al primo adeguamento del supplemento fiscale sugli oli minerali successivo all'entrata in vigore dell'articolo 12 capoverso 2.

Pone in vigore la modifica dell'articolo 5 LUMin10 (n. 5 dell'allegato) due anni dopo l'entrata in vigore del decreto federale del 30 settembre 2016 concernente la creazione di un fondo per le strade nazionali e il traffico d'agglomerato.

5

7 8 9 10

FF 2007 7705 FF 2016 6825, 2017 2961 RS 641.61 RS 725.116.2

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Pone in vigore la modifica dell'articolo 2 della legge del 19 marzo 2010 11 sul contrassegno stradale (n. 6 dell'allegato) due anni dopo l'entrata in vigore del decreto federale del 30 settembre 2016 concernente la creazione di un fondo per le strade nazionali e il traffico d'agglomerato.

6

Consiglio degli Stati, 30 settembre 2016

Consiglio nazionale, 30 settembre 2016

Il presidente: Raphaël Comte La segretaria: Martina Buol

La presidente: Christa Markwalder Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Data della pubblicazione: 2 maggio 201712 Termine di referendum: 10 agosto 2017

11 12

RS 741.71 FF 2017 2945

2950

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Allegato (art. 11)

Abrogazione e modifica di altri atti normativi I La legge del 6 ottobre 200613 sul fondo infrastrutturale è abrogata.

II Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge federale del 21 giugno 199614 sull'imposizione degli oli minerali Art. 12 cpv. 2 Il supplemento fiscale sugli oli minerali è fissato a 340 franchi per 1000 litri a 15 °C.

2

Art. 12f

Compensazione del rincaro

Previa consultazione delle competenti commissioni parlamentari, il Consiglio federale può aumentare la tariffa d'imposta di cui all'articolo 12 nella misura del rincaro, se: a.

dall'ultimo adeguamento o dall'ultima compensazione del rincaro della tariffa applicabile, l'indice dei prezzi delle costruzioni nel genio civile è aumentato di almeno il 3 per cento; e

b.

ne è comprovata la necessità.

2. Legge del 23 dicembre 201115 sul CO2 Art. 37

Versamento dei proventi della sanzione

I proventi della sanzione di cui all'articolo 13 sono versati al fondo per le strade nazionali e il traffico d'agglomerato.

13 14 15

RU 2007 6017, 2008 1889, 2010 5003, 2011 1753, 2012 6989 RS 641.61 RS 641.71

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3. Legge del 19 dicembre 199716 sul traffico pesante Art. 19, rubrica Impiego della tassa da parte della Confederazione e dei Cantoni Art. 19a

Impiego dei mezzi ricavati dall'aumento della tassa a partire dal 2008

I mezzi supplementari che dal 2008 spettano ai Cantoni in seguito all'aumento della tassa sono impiegati per versare contributi per il mantenimento del sostrato qualitativo delle strade principali nelle regioni di montagna e nelle regioni periferiche secondo l'articolo 14 della legge federale del 22 marzo 198517 concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata e di altri mezzi a destinazione vincolata per il traffico stradale e aereo.

4. Legge federale dell'8 marzo 196018 sulle strade nazionali Art. 7 cpv. 1 Dove l'accesso laterale alle strade nazionali è vietato, possono essere stabilite nella zona stradale, secondo i bisogni del traffico, stazioni di distribuzione di carburanti, lubrificanti ed elettricità che siano inoltre in grado di offrire agli utenti della strada il rifornimento, il vitto e l'alloggio.

1

Art. 7a 3. Aree di sosta

Le aree di sosta sono zone destinate agli utenti della strada che desiderano fare una pausa di breve durata. Possono essere provviste di stazioni di distribuzione di carburanti alternativi, in particolare di elettricità, nonché di impianti mobili di piccoli dimensioni per il rifornimento e il vitto.

1

La costruzione di stazioni di distribuzione di carburanti alternativi è retta dal diritto cantonale. La Confederazione non partecipa alle spese di costruzione e di esercizio di tali stazioni.

2

3

16 17 18

La Confederazione definisce i principi applicabili alle aree di sosta.

RS 641.81 RS 725.116.2 RS 725.11

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Titolo prima dell'art. 9

Capo secondo: Costruzione A. Pianificazione, programma di sviluppo strategico e progetti generali Art. 9 I. Pianificazione 1. Oggetto

La pianificazione determina le regioni da collegare mediante strade nazionali, i tracciati generali e le specie di strada confacenti.

Art. 10

2. Competenza

La pianificazione è curata dall'Ufficio competente (Ufficio), con la collaborazione dei servizi federali e dei Cantoni interessati.

Art. 11a

Ibis. Programma di sviluppo strategico

Le strade nazionali sono potenziate gradualmente nell'ambito di un programma di sviluppo strategico. A tale riguardo, il Consiglio federale tiene conto in particolare dei moduli 1­4 del programma per l'eliminazione dei problemi di capacità sulla rete delle strade nazionali19.

1

Ogni quattro anni il Consiglio federale sottopone all'Assemblea federale un rapporto sullo stato di avanzamento dei lavori, sui necessari adeguamenti del programma di sviluppo strategico e sulla successiva fase di potenziamento prevista.

2

Art. 11b Iter. Fasi di potenziamento della rete delle strade nazionali

Gli atti normativi sulle singole fasi di potenziamento sono emanati sotto forma di decreto federale. Tali decreti sottostanno a referendum facoltativo.

1

Nei messaggi relativi alle fasi di potenziamento il Consiglio federale illustra in particolare i costi successivi.

2

19

FF 2014 2205

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Art. 63 Disposizione transitoria relativa alla modifica del 30 settembre 2016

In deroga all'articolo 28 capoverso 3, i permessi di costruire concernenti i progetti ripresi dalla Confederazione, vale a dire la tangenziale di Näfels della N17 Niederurnen­Glarus e le tangenziali di Le Locle e La Chaux-de-Fonds della N20 Le Locle (frontière)­La Chaux-deFonds­Tunnel de la Vue des Alpes­Neuchâtel e Thielle­Murten, sono da ritenersi validi anche nel caso in cui la loro durata di validità sia scaduta all'entrata in vigore del decreto federale del 10 dicembre 201220 concernente la rete delle strade nazionali.

5. Legge federale del 22 marzo 198521 concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata e della tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali Titolo Legge federale concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata e di altri mezzi a destinazione vincolata per il traffico stradale e aereo (LUMin) Ingresso visti gli articoli 82, 83, 85a, 86 e 87b della Costituzione federale (Cost.)22; Sostituzione di un'espressione Concerne soltanto il testo francese Art. 1

Oggetto

La presente legge disciplina l'utilizzazione della quota a destinazione vincolata del prodotto netto dei seguenti mezzi per compiti e spese connessi alla circolazione stradale: 1

20 21 22

a.

l'imposta di consumo riscossa sui carburanti, eccetto i carburanti per l'aviazione;

b.

i supplementi riscossi sui carburanti di cui alla lettera a;

c.

la tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali;

d.

l'imposta di consumo sulle automobili e le loro parti costitutive;

FF 2013 2257, 2016 7465 RS 725.116.2 RS 101

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e.

l'imposta di cui all'articolo 131 capoverso 2 lettera b Cost.;

f.

la sanzione di cui all'articolo 13 della legge del 23 dicembre 201123 sul CO2.

Essa disciplina l'utilizzazione della quota a destinazione vincolata del prodotto netto dei seguenti mezzi per le spese connesse al traffico aereo: 2

a.

l'imposta di consumo riscossa sui carburanti per l'aviazione;

b.

i supplementi riscossi sui carburanti per l'aviazione.

Salvo laddove diversamente stabilito da altre disposizioni federali, per prodotto netto si intende il prodotto al netto dei compensi per la riscossione di tasse e imposte.

3

Art. 2

Rapporto

Il Consiglio federale presenta all'Assemblea federale, insieme al preventivo e al consuntivo, un rapporto relativo all'utilizzazione dei mezzi di cui all'articolo 1.

Titolo prima dell'art. 3

Titolo 2: Compiti e spese connessi alla circolazione stradale Capitolo 1: Disposizioni generali Art. 3 Abrogato Art. 4

Ripartizione tra i singoli settori di compiti

Nell'ambito del preventivo, l'Assemblea federale ripartisce i mezzi di cui all'articolo 1 capoverso 1 tra i singoli settori di compiti menzionati all'articolo 86 capoversi 1 e 3 Cost.

1

La quota per i contributi di cui all'articolo 86 capoverso 3 lettere d ed e Cost.

(contributi non direttamente vincolati alle opere) è stabilita di volta in volta per quattro anni; essa ammonta ad almeno il 27 per cento della metà del prodotto netto dell'imposta di consumo sui carburanti, eccetto i carburanti per l'aviazione, di cui all'articolo 131 capoverso 1 lettera e Cost.

2

Nel finanziamento speciale per il traffico stradale di cui all'articolo 86 capoverso 3 Cost. è prevista una riserva adeguata per assicurare un'evoluzione equilibrata delle entrate e delle uscite. Le uscite non possono superare i mezzi a destinazione vincolata.

3

23

RS 641.71

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Art. 5

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Compensazione delle spese supplementari derivanti dall'integrazione di nuove tratte nella rete delle strade nazionali

Al fondo di cui all'articolo 86 capoverso 1 Cost. sono attribuiti 60 milioni di franchi all'anno per compensare le spese supplementari derivanti dall'integrazione di nuove tratte nella rete delle strade nazionali operata con l'entrata in vigore del decreto federale del 10 dicembre 201224 concernente la rete delle strade nazionali.

1

I relativi mezzi sono versati dai Cantoni che cedono strade alla Confederazione. La loro quota è determinata in funzione delle tratte riprese.

2

3

I mezzi di cui al capoverso 1 sono ottenuti come segue: a.

mediante la riduzione proporzionale dei contributi alle spese per le strade principali operata dall'Assemblea federale nel decreto federale concernente il preventivo, fermo restando che tale riduzione è operata in funzione delle strade principali cedute;

b.

i mezzi eventualmente mancanti sono ottenuti riducendo in modo corrispondente i contributi non vincolati alle opere destinati al Cantone in questione e fatturando a quest'ultimo l'importo residuo di cui la Confederazione è creditrice.

L'importo di cui al capoverso 1 è aumentato in proporzione dell'incremento dei contributi alle spese per le strade principali.

4

Art. 8 cpv. 3 e 4 Le spese di costruzione e di sistemazione di impianti ai sensi dell'articolo 6 LSN 25 che sono costruiti su domanda dei Cantoni o di terzi e che rispondono prevalentemente a interessi cantonali, regionali o locali sono a carico dei Cantoni o dei terzi in questione. Le spese della futura manutenzione corrente devono essere incluse.

3

La Confederazione può partecipare alle spese computabili. Il Consiglio federale ne determina la partecipazione caso per caso, tenendo conto che: 4

a.

per le fasi di potenziamento di cui all'articolo 5 capoverso 1 lettera a numero 2 della legge federale del 30 settembre 201626 concernente il Fondo per le strade nazionali e il traffico d'agglomerato, essa non può superare il 60 per cento delle spese supplementari derivanti dalla realizzazione di misure alternative quali altri tracciati e varianti in galleria;

b.

negli altri casi, non può superare il 30 per cento delle spese.

Art. 8a

Prefinanziamento

Se un progetto figura in un decreto federale di cui all'articolo 11b LSN27, l'USTRA può anticiparne la realizzazione nell'ambito di una fase di potenziamento qualora il Cantone ne assicuri il prefinanziamento. La capacità della rete stradale 1

24 25 26 27

FF 2013 2257, 2016 7465 RS 725.11 RS ...; FF 2017 2945 RS 725.11

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non può tuttavia risultarne ridotta in misura maggiore di quanto inizialmente previsto.

2

Possono essere prefinanziati sia i costi di progettazione, sia quelli di costruzione.

La Confederazione non deve alcun interesse sull'importo prefinanziato. Il rimborso ha luogo a decorrere dalla data in cui era prevista la realizzazione del progetto.

3

4

L'USTRA concorda con il Cantone lo scadenzario, il finanziamento e il rimborso.

Art. 9 cpv. 2 Gli interventi di manutenzione edile sottoposti a progettazione e i lavori di rinnovamento delle strade nazionali comprendono i lavori necessari alla conservazione della strada e delle sue installazioni tecniche.

2

Art. 13 cpv. 3 Il Consiglio federale pondera i criteri di cui al capoverso 2 e determina le aliquote percentuali dei Cantoni nel credito annuale. Nel determinare tali aliquote, conferisce al fattore altitudine e al carattere di strada di montagna un peso pari a quattro volte gli altri fattori. Consulta i Cantoni prima di emanare le disposizioni d'esecuzione.

3

Art. 14

Contributi forfettari in favore delle strade principali nelle regioni di montagna e nelle regioni periferiche

La Confederazione accorda contributi forfettari in favore delle strade principali nelle regioni di montagna e nelle regioni periferiche. Tali contributi sono calcolati in funzione della lunghezza delle strade.

1

2

Il Consiglio federale designa i Cantoni beneficiari.

Art. 17a cpv. 2 e 2bis I contributi sono versati per misure infrastrutturali in favore del traffico stradale e ferroviario, nonché del traffico lento, se tali misure comportano un miglioramento del traffico d'agglomerato e se il loro finanziamento mediante altri mezzi della Confederazione è escluso.

2

Se l'utilizzazione di materiale rotabile speciale destinato al collegamento capillare permette di realizzare considerevoli risparmi in termini di misure infrastrutturali, possono essere versati anche contributi per coprire i corrispondenti costi supplementari del materiale rotabile.

2bis

Art. 17b cpv. 2, secondo periodo 2

... A tal fine, si basa sulla classificazione dell'Ufficio federale di statistica.

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Art. 17d cpv. 4 Si tiene debitamente conto di tutte le regioni del Paese nonché delle aree urbane di piccole e medie dimensioni e dei capoluoghi.

4

Art. 17e

Aliquote di contribuzione

L'aliquota di contribuzione fissata per un programma d'agglomerato si applica anche alle singole misure finanziate con il Fondo per le strade nazionali e il traffico d'agglomerato.

1

Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) stabilisce i termini per l'avvio dell'esecuzione dei progetti di costruzione. Il diritto ai contributi destinati a una misura si estingue se i lavori di costruzione non sono avviati entro il termine stabilito.

2

Art. 17f

Mezzi destinati al traffico d'agglomerato

I contributi iscritti nel preventivo concernenti provvedimenti volti a migliorare l'infrastruttura dei trasporti nelle città e negli agglomerati si basano sui relativi crediti d'impegno e ammontano di norma al 9­12 per cento delle spese previste dal fondo per le strade nazionali e il traffico d'agglomerato.

Art. 37 cpv. 2 2

Il DATEC disciplina la procedura per il promovimento della ricerca nel settore stradale.

Titolo prima dell'art. 37a

Titolo 3: Spese connesse al traffico aereo Capitolo 1: Disposizioni generali Art. 37a cpv. 1, frase introduttiva La Confederazione impiega i mezzi a destinazione vincolata assegnati al traffico aereo conformemente all'articolo 1 capoverso 2 secondo la seguente chiave di ripartizione: 1

Art. 38 cpv. 2 Le spese per l'esecuzione della presente legge sono addebitate ai finanziamenti speciali secondo gli articoli 86 capoverso 3 e 87b Cost.

2

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6. Legge federale del 19 marzo 201028 sul contrassegno stradale Art. 2

Campo d'applicazione

Sono soggette alla tassa per la loro utilizzazione (strade nazionali assoggettate alla tassa) le strade nazionali di prima e di seconda classe menzionate nel decreto federale del 10 dicembre 201229 concernente la rete delle strade nazionali.

28 29

RS 741.71 FF 2013 2257, 2016 7465

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