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Messaggio del Consiglio federale all'Assemblea federale concernente sei accordi sui trasporti aerei regolari (Del 1° maggio 1974)

Onorevoli signori presidente e consiglieri,

1 Introduzione La Convenzione relativa alla navigazione aerea civile internationale, firmata a Chicago il 7 dicembre 1944, costituisce la base tecnico-giuridica indispensabile allo sviluppo dei trasporti aerei internazionali dopo il secondo conflitto mondiale. Essa è entrata in vigore per la Svizzera il 4 aprile 1947 (RU 1971 1299) ed è stata ratificata da 128 Stati. L'articolo primo della convenzione sancisce la sovranità assoluta ed esclusiva di ogni Stato sullo spazio aereo al di sopra del proprio territorio; l'articolo 6 precisa che nessun servizio aereo regolare internazionale può essere esercitato, al di sopra del territorio o all'interno di uno Stato contraente, senza un permesso speciale di questo. Ogni tentativo, sinora intrapreso onde ordinare su base multilaterale i diritti di traffico nel servizio internazionale regolare è fallito, pertanto gli Stati interessati s'attribuiscono reciprocamente i diritti di traffico necessari concludendo degli accordi bilaterali.

Le questioni da disciplinare, nella maggior parte dei casi, sono quasi sempre identiche; i negoziati si svolgono quindi sulla base di testi normalizzati sottoposti dall'una o dall'altra Parte contraente. Il testo normalizzato svizzero s'attiene alle linee direttive seguenti: -- normativa liberale dei diritti di traffico basata sul principio di possibilità concorrenziali equivalenti, senza predeterminazione dell'offerta 1974 -- 259

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di capacità ammessa (frequenza dei voli, tipo d'aereo, numero dei posti, ecc.); esonero reciproco dai dazi doganali per gli aeromobili impiegati; riconoscimento reciproco dei certificati di navigabilità, dei brevetti d'idoneità e delle licenze; approvazione reciproca delle tariffe applicabili; libero trasferimento degli introiti; composizione arbitrale delle controversie; applicabilità provvisoria dell'accordo dal giorno della firma del medesimo; possibilità d'adeguare l'accordo agli sviluppi futuri e ai bisogni, i particolari essendo regolati negli allegati.

I diritti di traffico -- definiti parimenti libertà del traffico aereo -- che le Parti contraenti s'attribuiscono reciprocamente possono dividersi in due categorie: le libertà dette tecniche e quelle commerciali. Le libertà tecniche autorizzano le Parti a sorvolare il territorio dello Stato partecipante senza atterrarvi (l a libertà) e ad effettuarvi degli scali tecnici senza scopo commerciale (2a libertà). Gli Stati contraenti s'attribuiscono reciprocamente dette due libertà nell'accordo concernente il transito dei servizi aerei internazionali del 7 dicembre 1944 (accordo sul transito), entrato in vigore per la Svizzera il 6 luglio 1945 (CS 13 601). Le libertà commerciali permettono di trasportare a titolo commerciale dei passeggeri, carico e invii postali dal proprio territorio in quello dello Stato partecipante o viceversa (3a e 4a libertà, traffico di vicinato), tuttavia permettono parimenti dei trasporti dal territorio di uno Stato terzo in quello dello Stato partecipante o viceversa (5a libertà, traffico intermedio).

La Svizzera figura tra gli Stati che hanno conchiuso il maggior numero d'accordi aeronautici. Sino ad ora ne sono stati conchiusi o siglati 80 di cui 67 in vigore, 9 firmati e 4 siglati. Tale politica attiva in materia di trasporti aerei ha contributo in modo decisivo ad assicurare al nostro Paese un posto preminente nel traffico internazionale. Attualmente 57 compagnie estere toccano gli aeroporti svizzeri, mentre Swissair assicura dei collegamenti nel mondo intero con 76 città e 58 Paesi diversi.

I sei accordi che sottoponiamo alla vostra approvazione col presente messaggio, contribuiscono parimenti a sviluppare il traffico aereo in partenza e a destinazione della Svizzera.

Si tratta dei sei accordi seguenti: -- Accordo firmato a Berna il 9 marzo 1973 con la Repubblica Centro Africana; -- Accordo firmato a Berna il 12 novembre 1973 con la Repubblica popolare di Cina;

1614 -- Accordo Burundi; -- Accordo Rwanda; -- Accordo Cuba; -- Accordo

firmato a Berna il 10 gennaio 1974 con la Repubblica del firmato a Berna il 21 gennaio 1974 con la Repubblica del firmato all'Avana il 14 febbraio 1974 con la Repubblica di firmato a Guatemala il 27 febbraio 1974 con il Guatemala.

2 Accordi 21 Accordo con la Repubblica Centro Africana 211 Genesi II Governo della Repubblica Centro Africana espresse già nel 1969 il desiderio d'aprire dei negoziati relativi ad un accordo aereo con la Svizzera.

Questi si svolsero a Berna dal 6 al 9 marzo 1973 e sfociarono nella firma d'un accordo.

212 Importanza Tale accordo costituisce per il momento una riserva di diritti di traffico. Era necessario, nella prospettiva d'una pianificazione a lungo termine, creare la base giuridica che permettesse in ogni momento d'aprire e sviluppare i servizi aerei tra i due Stati e oltre. Attualmente, Swissair non ha ancora progetti concreti quanto ad una prossima apertura dell'esercizio. La Repubblica Centro Africana non avendo firmato l'accordo sul transito, sono particolarmente importanti i diritti di sorvolo. Le tavole delle linee permettono alle imprese designate di stabilire un itinerario favorevole con tutti i diritti di traffico a destinazione del Compartecipe e oltre.

213 Diversità rispetto al testo normalizzato II testo normalizzato svizzero ha costituito la base per i negoziati e l'Accordo firmato non si allontana da tale quadro se non nel seguente punto: Articolo 3 numero 5: Quantunque la Repubblica Centro Africana avesse una propria impresa nazionale di trasporti aerei (Air Centrafrique) essa espresse il desiderio di poter, occorrendo, designare come propria un'impresa comune costituita con altri Stati, giusta gli articoli 77 e 7.9 della Convenzione di Chicago. Lo stesso disposto completivo si ritrova in altri accordi conchiusi dalla Svizzera con altri Stati africani (Camerun, Gabon, Costa d'Avorio).

1615 22 Accordo con la Repubblica popolare di Cina 221 Genesi Nel 1971 la Repubblica popolare di Cina ha espresso il desiderio d'estendere la propria collaborazione nell'ambito dell'aviazione civile. Le trattative preliminari si svolsero a Pechino dall'I 1 al 16 giugno 1972. I negoziati propriamente detti avvennero a Berna dal 31 ottobre al 12 novembre 1973 e sfociarono nella firma d'un accordo.

222 Importanza Tale accordo costituisce la base giuridica e funzionale, per l'organizzazione e lo sviluppo dei servizi aerei tra i due Paesi integrandoli nella rete mondiale delle linee Swissair. Prima d'esercitare detto servizio, che non inizierà comunque avanti il 1975, occorrerà disciplinare la questione relativa al tipo d'aereo che sarà impiegato. Il rendimento dipenderà anzitutto dallo sviluppo futuro delle relazioni commerciali tra la Svizzera e la Cina.

Non ci si dovrà attendere, all'inizio, un traffico considerevole a destinazione di detto Paese, in primo luogo perché il Governo cinese intende aprire le proprie porte solo progressivamente e con talune esitazioni, ed inoltre perché l'infrastruttura attuale non è adeguata al turismo di massa.

Un prolungamento della linea sino a Tokio dipende dall'attribuzione, da parte del Giappone, dei diritti di traffico necessari; non ci si dovrà aspettare di primo acchito ad una tale concessione.

223 Diversità rispetto al testo normalizzato Come base di lavoro, si ricorse ad un progetto d'accordo elaborato soprattutto per detti negoziati dalla delegazione cinese. È il caso di rilevare le importanti diversità rispetto al testo normalizzato svizzero: Articolo 2: II diritto di sorvolare liberamente il territorio cinese e d' effettuarvi scali tecnici giusta l'accordo sul transito (la e 2a libertà) non è stato accordato. Detto diritto si limita ai voli effettuati sulle linee 'indicate nell'allegato.

Articolo 4: La regolamentazione liberale della capacità di trasporto è limitata nel senso che le questioni concernenti l'esercizio sono oggetto d' accordi speciali conchiusi fra le imprese designate e sottoposte all'approvazione delle autorità aeronautiche. Ciò s'applica parimenti al tipo d'aereo utilizzato.

Artìcolo 11 e 12: Di norma, il personale delle rappresentanze e i membri d'equipaggio devono essere cittadini dell'una o dell'altra Parte contraente.

1616 Articolo 13: I nostri interlocutori non si son dichiarati d'accordo circa un regolamento arbitrale delle controversie relative all'interpretazione o all'applicazione dell'accordo.

Aillegato II: La Repubblica popolare di Cina non essendo ancora membro dell'OACI, si son dovute adottare tutte le misure tecniche richieste per la sicurezza dell'esercizio. In base a detto allegato, ciascuna delle Parti s'impegna a far beneficiare gli aeromobili dell'impresa designata dall'altra Parte di tutte le agevolazioni disponibili per le comunicazioni, la circolazione aerea e gli altri servizi necessari all'esercizio.

23 Accordo con la Repubblica del Burundi 231 Genesi Nell'ottobre 1972, le autorità della Repubblica del Burundi chiesero d'aprire dei negoziati con la Svizzera relativi a un accordo sui trasporti aerei. Esaminata la questione pertinente al volume del traffico nella regione e constatato che la conclusione di un accordo era quanto mai giustificata, si convennero dei negoziati che ebbero luogo a Berna dall'8 al 10 gennaio 1974.

232 Importanza La tavola delle linee svizzere permette d'esercitare una linea vantaggiosa attraverso tutti i punti intermedi in Africa a destinazione di Bujumbura e oltre, con tutti i diritti di traffico. I punti che non figurano nella tabella delle linee possono essere esercitati senza diritto di traffico. Swissair non ha ancora previsto, a titolo definitivo, d'effettuare dei servizi aerei con il Burundi.

233 Diversità rispetto al testo normalizzato II testo normalizzato svizzero è stato accettato nella sua totalità dal Compartecipe.

24 Accordo con la Repubblica del Rwanda 241 Genesi Nel settembre 1971, il Governo della Repubblica rwandese espresse il desiderio di conchiudere un accordo aereo con la Svizzera. I negoziati si svolsero a Berna dal 16 al 21 gennaio 1974.

1617 242 Importanza Le tavole delle linee menzionate nell'allegato permettono alle due imprese designate d'effettuare dei servizi interessanti attraverso tutti gli scali importanti a destinazione dei due Stati e oltre, con tutti i diritti di traffico.

Swissair non prospetta, per il momento, d'esercitare i diritti accordatile.

Negli anni a venire, tuttavia, Kigali potrà svilupparsi e rappresentare in tal modo, per l'impresa svizzera, un punto molto interessante nell'Africa orientale.

243 Diversità rispetto al testo normalizzato I negoziati si svolsero sulla base del testo normalizzato svizzero. Rileviamo nondimeno le divergenze seguenti: Articolo 1 lettera d: A richiesta della delegazione rwandese, il termine «tariffa» è stato oggetto d'una definizione.

Articolo 3 numero 5: La Repubblica del Rwanda, non possedendo ancora una propria compagnia nazionale, può, per l'esercizio dei servizi convenuti 'nell'allegato, designare, come propria, un'impresa comune di trasporti aerei, giusta gli articoli 77 e 79 della Convenzione di Chicago.

La stessa disposizione è contemplata negli accordi conchiusi con il Camerun, il Gabon e la Costa d'Avorio.

Articolo 3 numero 7: La delegazione rwandese ha insistito perché sia menzionato espressamente il diritto di ogni Parte contraente d'annullare la designazione di un'impresa per designarne un'altra. Tale disposizione è contemplata parimenti in altri accordi analoghi conchiusi dalla Svizzera.

Articolo 12: Siccome il testo normalizzato svizzero non comprende alcuna disposizione sull'approvazione usuale degli orari da parte delle autorità aeronautiche, è stata aggiunta una prescrizione in merito, a richiesta dei nostri interlocutori 25 Accordo con la Repubblica dì Cuba 251 Genesi Da vari anni ci sforziamo di consolidare i .nostri diritti di traffico nell' America centrale allo scopo di poter esercitare dei servizi aerei attraverso alcuni punti nei Caraibi a destinazione del Messico e di altri Paesi dell' America centrale e dell'America del Sud. Cuba rappresenta appunto uno di questi scali. Dopo trattative preliminari nella primavera del 1972, i negoziati si svolsero all'Avana dall'8 al 13 gennaio 1973. L'accordo fu siglato e firmato il 14 febbraio 1974.

1618 252 Importanza L'accordo riconosce a Swissair il diritto d'esercitare dei servizi interessanti verso Cuba e oltre nell'America centrale. Data l'attuale situazione non ci si dovrà attendere, in un prossimo avvenire, ad un volume di traffico importante.

253 Diversità rispetto al testo normalizzato II testo normalizzato svizzero ha costituito la base per i nego/iati e fu accettato salvo che in qualche punto: Articolo 11: A Cuba, il libero trasferimento, al saggio ufficiale di cambio, degli eccedenti d'introito, è autorizzato solo conformemente alla normativa sui cambi.

Articolo 15: La delegazione cubana dichiarò di non essere in misura d'accettare una disposizione sul regolamento arbitrale delle controversie. La delegazione svizzera dal canto suo ha accettato una regolamentazione che figura già nei diversi accordi conchiusi con alcuni Paesi dell'Est (Bulgaria, Polonia, Romania, Ungheria).

26 Accordo con il Guatemala 261 Genesi II Guatemala offre anch'esso la possibilità di un consolidamento dei diritti di traffico nell'America centrale. I sondaggi effettuati nel 1968, presso le autorità di detto Paese, rivelarono che questo era favorevole alla conclusione di un accordo. Nondimeno il testo normalizzato ch'esse ci sottoposero in seguito e che avrebbe dovuto servire di base ai negoziati, era inaccettabile in ragione delle disposizioni troppo restrittive, inconciliabili con la politica svizzera liberale in materia di traffico aereo. Nel 1973, le autorità guatemalesi annunciarono di aver riesaminato la loro politica in detto campo e si dichiararono disposte a negoziare sulla base del testo normalizzato svizzero. Detti negoziati si svolsero a Guatemala dal 26 novembre al 6 dicembre 1973. L'accordo fu siglato e firmato il 27 febbraio 1974.

262 Importanza L'accordo permette di stabilire una rotta vantaggiosa attraverso punti intermedi a destinazione di Guatemala e oltre verso dei punti in Messico.

Questioni di diritto costituzionale vietano tuttavia al Guatemala di applicare l'accordo prima che sia stato ratificato dalle due Parti contraenti. Un'apertura anticipata dell'esercizio sarebbe quindi possibile solo in virtù d'una concessione, nondimeno Swissair non prospetta d'esercitare i propri voli su dette linee in un prossimo avvenire.

1619 263 Diversità rispetto al testo normalizzato II testo normalizzato svizzero è stato interamente accettato ad una eccezione: essa concerne la disposizione di cui sopra, secondo la quale l'accordo è provvisoriamente applicabile dalla data della firma (vedi art. 19).

3 Costituzionalità La costituzionalità dell'allegato progetto è basata sull'articolo 8 della Costituzione federale, che conferisce alla Confederazione il diritto di conchiudere dei trattati con gli Stati esteri. L'Assemblea federale è competente per approvarli in virtù dell'articolo 85 cifra 5 della Costituzione. Siccome gli accordi di cui sopra possono essere denunciati in ogni momento, non saranno sottoposti a referendum, giusta l'articolo 89 capoverso 4 della Costituzione.

Abbiamo l'onore di proporvi d'adottare l'allegato progetto di decreto che approva gli accordi concernenti i trasporti aerei regolari.

Cogliamo l'occasione, onorevoli signori presidente e consiglieri, per rinnovarvi l'assicurazione della nostra massima stima.

Berna, 1° maggio 1974 In nome del Consiglio federale svizzero: II presidente della Confederazione, Brugger II cancelliere della Confederazione, Huber

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(Disegno)

Decreto del Consiglio federale che approva sei accordi sui trasporti aerei regolari L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 8 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 1° maggio 19741), decreta: Art. l Sono approvati i seguenti accordi sui trasporti aerei regolari: Accordo conchiuso il 9 marzo 1973 con la Repubblica Centro Africana; Accordo conchiuso il 12 novembre 1973 con la Repubblica popolare di Cina; Accordo conchiuso il 10 gennaio 1974 con la Repubblica del Burundi; Accordo conchiuso il 21 gennaio 1974 con la Repubblica del Rwanda; Accordo conchiuso il 14 febbraio 1974 con la Repubblica di Cuba; Accordo conchiuso il 27 febbraio 1974 con il Guatemala.

1

a.

b.

e.

d.

e.

/.

2

li Consiglio federale è autorizzato a ratificare detti accordi.

Art. 2 II presente decreto non è sottoposto al referendum in materia di trattati internazionali.

1

FF 1974 I . . .

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Traduzione dal testo originale francese

1)

Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Centro Africana concernente i trasporti aerei regolari // Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica Centro Africana, considerato che la Svizzera e la Repubblica Centro Africana fanno parte della Convenzione relativa alla navigazione aerea civile internazionale aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944, animati dal desiderio di sviluppare la cooperazione internazionale nel settore dei trasporti aerei, e animati dal desiderio di conchiudere un accordo inteso a stabilire dei servizi regolari tra i territori dei due Paesi e oltre, hanno designato i loro plenipotenziari che, debitamente autorizzati, hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 Per l'applicazione del presente accordo e dell'allegato: a. Il termine «Convenzione» indica la Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944; b. L'espressione «autorità aeronautiche» indica, per la Svizzera, l'Ufficio aeronautico federale e, per la Repubblica Centro Africana, il Ministero dell'aviazione civile o, in ambedue i casi, qualsiasi ente o persona autorizzata ad assumere le funzioni attualmente esercitate da dette autorità; e. L'espressione «impresa designata» indica un'impresa di trasporti aerei che una Parte ha designato conformemente all'articolo 3 del presente accordo, per svolgere i servizi aerei convenuti.

Articolo 2 1. Le Parti s'accordano l'un l'altra i diritti specificati nel presente accordo per l'apertura dei servizi aerei sulle linee stabilite nell'allegato. Detti 1}

II testo originale è pubblicato nel FF 1974 I, ediz. franc., a pag. 0000

Foglio federale 1974, Voi. I

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1622 servizi e linee sono qui di seguito designati con le espressioni «servizi convenuti» e «linee indicate».

2. Salve restando le disposizioni del presente accordo, l'impresa designata da ciascuna Parte fruisce nell'esercizio dei servizi internazionali: a. del diritto di sorvolare, senza atterrarvi, il territorio dell'altra Parte; b. del diritto di effettuare, su detto territorio, scali non commerciali; e. del diritto d'imbarcare e sbarcare in traffico internazionale, su detto territorio e nei punti specificati nell'allegato, passeggeri, merci e posta.

Articolo 3 1. Ciascuna Parte ha il diritto di designare un'impresa di trasporti aerei per l'esercizio dei servizi convenuti. La designazione avviene per scritto fra le autorità aeronautiche delle due Parti.

2. Appena informata della designazione, l'altra Parte accorda senza indugio all'impresa designata l'autorizzazione d'esercizio, salvo le disposizioni dei numeri 3 e 4 del presente articolo.

3. Le autorità aeronautiche di una Parte possono esigere dall'impresa designata dall'altra di fornire la prova che essa soddisfa alle condizioni stabilite dalle leggi e dai regolamenti da loro normalmente applicati, conformemente alle disposizioni della Convenzione, per l'esercizio dei servizi aerei internazionali.

4. Ciascuna Parte può rifiutare l'autorizzazione d'esercizio, di cui al paragrafo 2 del presente articolo, oppure condizionare l'attuazione, ad opera dell'impresa designata, dei diritti definiti nell'articolo 2 del presente accordo, qualora non avesse la prova che una quota preminente della proprietà nonché il contrôlé) effettivo dell'impresa stessa appartengono alla Parte che l'ha designata o ai suoi cittadini.

5. Nonostante le disposizioni del presente articolo e dell'articolo 4, una delle Parti può designare un'impresa comune di trasporti aerei costituita conformemente agli articoli 77 e 79 della Convenzione, e detta impresa verrà riconosciuta dall'altra Parte.

6. Ricevuta che sia l'autorizzazione d'esercitare, prevista nel paragrafo 2 del presente articolo, l'impresa così designata può iniziare, in ogni momento, ad esercitare i servizi convenuti, sempreché sia entrata in vigore, per i servizi in questione, la tariffa stabilita conformemente alle disposizioni dell' articolo 10.

Articolo 4 1. Ciascuna Parte ha il diritto di revocare un'autorizzazione d'esercizio o di sospendere l'esercizio, ad opera dell'impresa designata dall'altra, dei

1623 diritti menzionati nell'articolo 2, oppure di sottoporne l'attuazione alle condizioni ch'essa reputa necessarie se: a. non ha la prova che una quota preminente della proprietà nonché il controllo effettivo dell'impresa appartengono alla Parte che l'ha designata o ai suoi cittadini, o se b. l'impresa in questione non si è conformata alle leggi e ai regolamenti della Parte che ha accordato i diritti, o se e. l'impresa non svolge i servizi convenuti conformemente alle condizioni prescritte nel presente Accordo e suo Allegato.

2. Tranne ove la revoca, la sospensione o il condizionamento di cui al numero 1 del presente articolo risultassero urgenti per evitare altre infrazioni a leggi e regolamenti, tale diritto potrà essere esercitato solamente dopo consultazione con l'altra Parte.

Articolo 5 1. Le imprese designate delle Parti fruiscono di possibilità pari ed eque per l'esercizio dei servizi convenuti.

2. L'impresa designata di ciascuna Parte deve tener conto degli interessi dell'impresa designata dell'altra Parte, al fine di non pregiudicarne jndebitamente i servizi convenuti.

3. La capacità di trasporto offerta dalle imprese designate dev'essere adeguata alla domanda di traffico.

4. I servizi convenuti mirano essenzialmente a offrire una capacità di trasporto corrispondente alla richiesta di traffico fra il territorio della Parte che ha designato l'impresa e i punti serviti sulle linee indicate.

5. Il diritto di ciascuna impresa designata, di effettuare dei trasporti nel traffico internazionale fra il territorio dell'altra Parte e Paesi terzi, deve essere esercitato giusta i principi generali di sviluppo normale ammessi dalle due Parti e con la condizione che la capacità sia adeguata: a. alla richiesta di traffico da e verso il territorio della Parte che ha designato l'impresa; b. alla richiesta di traffico delle regioni attraversate, considerati i servizi locali e regionali; e. alle esigenze d'uno svolgimento economico dei servizi convenuti.

Articolo 6 1. Gli aeromobili impiegati in servizio internazionale dall'impresa designata dell'una o dell'altra delle Parti, come anche le loro attrezzature normali, riserve di carburanti e lubrificanti e loro provviste di bordo (comprese

1624 le derrate alimentari, bevande e tabacco) saranno, all'entrata nel territorio dell'altra Parte, esonerati da ogni diritto doganale, spese d'ispezione e altri diritti o tasse, alla condizione che detti equipaggiamenti e riserve rimangano a bordo degli aeromobili sino a riesportazione avvenuta.

2. Vanno parimente esonerati (eccetto le tasse per servizi prestati): a. le provviste di bordo prese sul territorio dell'una o dell'altra Parte, nei limiti stabiliti dalle autorità della rispettiva Parte, per essere consumate a bordo degli aeromobili impiegati nel servizio internazionale dall'impresa designata dell'altra Parte; b. i pezzi di ricambio e le attrezzature normali di bordo importati sul territorio dell'una o dell'altra Parte per la manutenzione o la riparazione degli aeromobili impiegati nel servizio internazionale; e. i carburanti e lubrificanti per l'approvvigionamento degli aeromobili impiegati nel servizio internazionale dall'impresa designata dell'altra Parte, anche se detti approvvigionamenti vanno utilizzati dagli aeromobili in volo sopra il territorio della Parte ove furono imbarcati.

3. L'attrezzatura normale di bordo, come anche i prodotti e approvvigionamenti a bordo degli aeromobili di una Parte, potranno essere sbarcati sul territorio dell'altra Parte solamente con l'autorizzazione delle autorità doganali di questa. In tal caso essi saranno posti sotto la vigilanza di dette autorità fintanto che non siano riesportati o adibiti ad altro uso, conformemente ai regolamenti doganali.

Articolo 7 I passeggeri, i bagagli e le merci in transito sul territorio di una Parte contraente e che rimangono nella zona dell'aeroporto loro riservata, sono sottoposti a un controllo semplificato. I bagagli e le merci in transito diretto sono esenti da dazi e tasse analoghe.

Articolo 8 1. Le leggi e i regolamenti che disciplinano, sul territorio di una delle Parti, l'entrata e l'uscita degli aeromobili adibiti alla navigazione aurea internazionale, o i loro voli sopra detto territorio, sono pure applicabili ali' impresa designata dall'altra Parte.

2. Le leggi e i regolamenti che disciplinano, sul territorio di una delle Parti, l'entrata, la permanenza e l'uscita di passeggeri, equipaggi, posta e merci, segnatamente le modalità d'entrata, d'uscita, d'emigrazione e d'immigrazione, la dogana e i
provvedimenti sanitari, sono applicabili ai passeggeri, equipaggi, colli postali e merci, trasportati dagli aeromobili dell'impresa designata dall'altra Parte quando questi aeromobili si trovano su detto territorio.

1625 3. Ciascuna Parte si obbliga a non favorire le proprie imprese rispetto a quella designata dall'altra quanto all'applicazione delle leggi e dei regolamenti indicati nel presente articolo.

4. Per l'impiego degli aeroporti ed altre agevolazioni offerti da una Parte, l'impresa designata dall'altra non dovrà pagare tasse superiori a quelle riscotibili per gli aeroporti nazionali adibiti ai servizi internazionali regolari.

5. L'impresa designata di una Parte avrà il diritto di tenere delle rappresentanze sul territorio dell'altra. Le rappresentanze potranno includere personale commerciale, operativo e tecnico.

Articolo 9 1. I certificati di navigabilità, i brevetti e le licenze rilasciati o convalidati dall'una delle Parti devono essere riconosciuti, durante la loro validità, dall'altra Parte.

2. Tuttavia ogni Parte si riserva il diritto di non riconoscere, per la circolazione sul proprio territorio, i brevetti d'idoneità e le licenze rilasciati o convalidati ai suoi cittadini dall'altra Parte o da uno Stato terzo.

Articolo 10 1. Le tariffe dei servizi convenuti sono fissate a prezzi ragionevoli, tenendo conto di tutti gli elementi di valutazione e, in particolare, delle spese d'esercizio, della realizzazione d'un utile normale, delle tariffe in uso presso le altre imprese di trasporti aerei e delle caratteristiche presentate da ogni singolo servizio.

2. Le tariffe, di cui al numero 1, sono fissate, per quanto possibile, mediante intesa fra le imprese designate e dopo consultazione delle altre imprese di aerotrasporti che servono, completamente o parzialmente, le stesse linee. Le imprese designate devono, per quanto possibile, attuare tale intesa secondo la procedura d'allestimento delle tariffe definita dall'organismo internazionale consulente in materia.

3. Le tariffe così fissate saranno sottoposte all'approvazione delle autorità aeronautiche delle Parti almeno 30 giorni prima della loro entrata in vigore. Questo termine può essere ridotto in casi speciali, con riserva del consenso di dette autorità.

4. Se le imprese designate non possono intendersi o se le autorità aeronautiche d'una delle Parti non approvassero la tariffa, le autorità aeronautiche delle due Parti cercheranno di compilare la tariffa esse stesse, di comune intesa.

5. Persistendo il disaccordo, la controversia è sottoposta alla procedura arbitrale conformemente all'articolo 15.

1626 6. Le tariffe già stabilite resteranno nondimeno in vigore fino a quando, giusta il presente articolo o l'articolo 15, saranno state fissate nuove tariffe, tuttavia non oltre 12 mesi a contare dal giorno della negata approvazione delle autorità aeronautiche di una delle Parti.

Articolo 11 Ciascuna Parte s'impegna di accordare, all'impresa designata dell'altra, il libero trasferimento, al saggio ufficiale di cambio, delle eccedenze d'introito realizzate sul proprio territorio col trasporto di passeggeri, bagagli, merci e posta, effettuato da essa impresa. Se il servizio dei pagamenti tra le Parti è disciplinato da un accordo speciale, questo sarà applicabile.

Articolo 12 Le autorità aeronautiche delle Parti si comunicheranno, a domanda, statistiche periodiche ed altri dati analoghi, concernenti il volume di traffico sui servizi convenuti.

Articolo 13 1. Le Parti, o le loro autorità aeronautiche, potranno in ogni momento chiedere reciproche consultazioni.

2. La consultazione, chiesta da una Parte o dalle sue autorità aeronautiche, dovrà iniziare entro 60 giorni dalla data di ricezione della relativa domanda.

Articolo 14 1. Qualsiasi modificazione del presente accordo entrerà in vigore non appena le Parti si saranno reciprocamente notificato l'adempimento delle loro formalità costituzionali, concernenti la conclusione e l'entrata in vigore di tali atti negoziali.

2. Ogni modificazione dell'allegato può essere convenuta direttamente fra le autorità aeronautiche delle Parti. Essa entrerà in vigore dopo essere stata confermata mediante uno scambio di note diplomatiche.

Articolo 15 1. Qualsiasi controversia fra le Parti inerente all'interpretazione o ali' applicazione del presente accordo, se non può essere composta mediante negoziati diretti o per via diplomatica, sarà sottoposta, su domanda d'una delle Parti, a un tribunale arbitrale trimembre.

2. In tal caso, ciascuna Parte designerà un arbitro e i due arbitri procederanno a cooptarne un terzo, cittadino d'un altro Stato, come presidente. Se, dopo due mesi a contare dalla data in cui una Parte ha designato un arbitro, l'altra Parte non avrà designato il proprio oppure se, dopo un

1627 mese dalla designazione di due arbitri, questi ultimi non avranno ancora cooptato il presidente, ciascuna Parte potrà chiedere al presidente del Consiglio dell'OACI di procedere alle designazioni necessarie.

3. Il tribunale arbitrale stabilità la propria procedura e deciderà circa la ripartizione delle relative spese.

4. Le Parti s'impegnano di conformarsi a qualsiasi decisione presa in applicazione del presente articolo.

Articolo 16 II presente accordo come anche i suoi emendamenti saranno registrati presso l'OACI.

Articolo 17 II presente accordo e il suo allegato devono essere messi in concordanza con qualsiasi convenzione di carattere multilaterale che fosse ratificata dalle Parti contraenti.

Articolo 18 1. Ciascuna Parte può, in ogni momento, notificare all'altra l'intenzione di disdire il presente accordo. La notifica va fatta simultaneamente all'OACI.

2. La disdetta diverrà effettiva alla fine di quel periodo d'orario nel corso del quale sarà giunto a scadenza un termine di 12 mesi, sempreché la 'disdetta stessa non sia stata frattanto revocata di comune intesa.

3. Qualora l'altra Parte non riscontrasse la notifica, si reputa l'abbia ricevuta 14 giorni dopo la ricezione da parte dell'OACI.

Articolo 19 11 presente accordo sarà applicato provvisoriamente dal giorno della firma; esso entrerà in vigore non appena le due Parti si saranno notificate l'adempimento delle rispettive formalità costituzionali concernenti la conclusione e l'entrata in vigore di tali atti.

In fede di che, i plenipotenziari delle due Parti contraenti hanno firmato il presente accordo.

Fatto a Berna il 9 marzo 1973, in doppio esemplare, in lingua francese.

(Si omettono le firme)

1628 Allegato

Tavola delle linee I Linee sulle quali l'impresa designata dalla Svizzera può esercitare servizi aerei: Punti di partenza

Punti intermedi

Punti sul territorio della Repubblica Centro Africana

Punti oltre

Punto in Svizzera

Algeri Tunisi Trìpoli Kano

Bangui

Douala Kinshasa Kigali Bujumbura Entebbe Nairobi Dar-es-Salaam Mombasa Lusaka

II Linee sulle quali l'impresa designata dalla Repubblica Centro Africana può esercitare servizi aerei: Punti di partenza

Punti intermedi

Punti in Svizzera

Punti oltre

Punti nella Repubblica Centro Africana

Fort Lamy Addis Abeba Belgrado Roma.

Un punto in Svizzera

Parigi Londra Bruxelles Amsterdam Franco forte Copenhagen Stoccolma Varsavia Praga Mosca

B 1. A scelta delle imprese designate, possono essere tralasciati, totalmente o parzialmente, i punti lungo le linee indicate, durante tutti o taluni voli.

2. L'impresa designata di ciascuna Parte ha il diritto di terminare qualsiasi suo servizio nel territorio dell'altra Parte contraente.

3. Ciascuna impresa designata ha il diritto di servire degli scali non menzionati, alla condizione di non esercitare il diritto di traffico tra detti punti e il territorio dell'altra Parte.

1629

Traduzione dal testo originale francese l)

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica popolare di Cina concernente i trasporti aerei civili // Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica popolare di Cina, animati dal desiderio di facilitare i contatti amicali tra la Svizzera e la Cina, di sviluppare le reciproche relazioni tra i due Paesi in materia di trasporti aerei, in concordanza con i principi del mutuo rispetto, dell'indipendenza e della sovranità, della non ingerenza negli affari interni dell'altra Parte, dell'uguaglianza e del vicendevole beneficio nonché della cooperazione amichevole, hanno convenuto di stabilire e d'esercitare servizi aerei regolari tra i territori dei due Paesi e oltre come segue:

a.

b.

e.

d.

11

Articolo 1 Per l'applicazione del presente accordo e degli allegati: l'espressione «autorità aeronautiche» indica, per la Svizzera, l'Ufficio aeronautico federale e, per la Repubblica popolare di Cina, l'Amministrazione generale dell'aviazione civile di Cina o, in ambedue i casi, qualsiasi ente o persona autorizzata ad assumere le funzioni attualmente esercitate da dette autorità; l'espressione «impresa designata» indica un'impresa di trasporti aerei che una Parte ha designato, conformemente all'articolo 3 del presente accordo, per svolgere i servizi aerei convenuti; .

l'espressione «servizi aerei» indica qualsiasi servizio aereo regolare assicurato dagli aeromobili per il trasporto pubblico di passeggeri, merci e posta; l'espressione «servizio aereo internazionale» indica un servizio aereo attraversante lo spazio aereo al di sopra del territorio di due o più Stati;

II testo originale è pubblicato nel FF 1974 I, ediz. franc., a pag. 0000

1630 e. l'espressione «impresa di trasporti aerei» indica qualsiasi impresa di trasporti aerei che offre o gestisce un servizio aereo internazionale; /. l'espressione «scalo non commerciale» indica un atterraggio con scopo diverso dall'imbarco o sbarco di passeggeri, merci e posta.

Articolo 2 1. Le Parti s'accordano l'un l'altra il diritto d'esercitare i servizi aerei regolari (qui di seguito «servizi convenuti») sulle linee stabilite nell'allegato 1 (qui di seguito «linee indicate») per il trasporto in traffico internazionale, di passeggeri, bagagli, merci e posta.

2. L'impresa designata di ciascuna Parte, nell'esercizio dei servizi convenuti sulle linee indicate, ha il diritto di sorvolare senza atterrarvi il territorio dell'altra Parte dopo che le autorità aeronautiche di una Parte avranno approvato l'orario stagionale dell'altra.

3. Salve restando le disposizioni del presente accordo, l'impresa designata di ciascuna Parte fruisce, nell'esercizio dei servizi convenuti sulle linee indicate, dei seguenti diritti: a. con riserva dell'approvazione dalle autorità aeronautiche dell'altra Parte, di effettuare scali non commerciali in punti delle linee indicate sul territorio di quest'altra Parte; b. di effettuare scali in punti delle linee indicate nel territorio dell'altra Parte, allo scopo d'imbarcare e sbarcare, in traffico internazionale, passeggeri, bagagli, merci e posta.

4. L'impresa designata d'una Parte non ha il diritto d'effettuare trasporti rimunerati o contrattuali di passeggeri, bagagli, merci e posta, provenienti da o toccanti un punto sito nel territorio dell'altra Parte e diretti in un altro punto sullo stesso territorio, tranne ove trattisi di membri del proprio personale, dei loro familiari e dei loro bagagli.

Articolo 3 1. Ciascuna Parte ha il diritto di designare, per via diplomatica, un' impresa di trasporti aerei per l'esercizio dei servizi convenuti sulle linee indicate nell'allegato I.

2. Appena informata della designazione, l'altra Parte accorda senza indugio all'impresa designata l'autorizzazione d'esercizio, salvo le disposizioni dei paragrafi 3 e 4 del presente articolo.

3. Ricevuta che sia l'autorizzazione d'esercitare, prevista nel paragrafo 2 del presente articolo, l'impresa così designata può iniziare, in ogni mo-

1631 mento, ad esercitare i servizi convenuti, sempreché la prima Parte abbia notificato all'altra Parte, almeno 60 giorni prima, l'inaugurazione di tali servizi.

4. Una quota preminente della proprietà e di controllo effettivo dell' impresa stessa devono appartenere alla Parte che l'ha designata o ai suoi cittadini.

5. Ciascuna Parte ha il diritto di revocare un'autorizzazione d'esercizio o di sospendere l'esercizio dei diritti definiti nell'articolo 2 del presente accordo, ad opera dell'impresa designata dell'altra Parte, oppure sottoporre l'esercizio di tali diritti alle condizioni ch'essa reputerà necessarie, qualora detta impresa designata disattenda le leggi e i regolamenti della prima oppure non eserciti i servizi convenuti nel quadro normativo del presente accordo e dei suoi allegati. Tuttavia, tranne ove torni necessaria un'azione preventiva immediata, detto diritto potrà essere normalmente esercitato solo previa consultazione dell'altra Parte.

Articolo 4 1. Le imprese designate delle Parti fruiscono di possibilità pari ed eque per l'esercizio dei servizi convenuti sulle linee indicate.

2. Nell'esercitare i servizi convenuti, l'impresa designata di ciascuna Parte deve tener conto degli interessi dell'impresa designata dell'altra Parte, al fine di non pregiudicare indebitamente i servizi che essa offre su tutte o su alcune linee indicate.

3. I servizi convenuti gestiti dalle imprese designate dalle due Parti devono risultare in stretta rispondenza coi bisogni di trasporto sulle linee indicate e devono primamente tendere a soddisfare i bisogni attuali, o ragionalmente prospettabili, di trasporto per passeggeri, bagagli, merci e posta con provenienza o destinazione sul territorio della Parte designante. L'offerta di trasporto di passeggeri, bagagli, merci e posta, imbarcati o sbarcati in punti delle linee indicate, siti sul territorio d'un terzo Paese, dovrà tener conto della massima che la capacità va adeguata: a. ai bisogni di traffico da o verso il territorio della Parte che ha designato l'impresa, b. ai bisogni di traffico della regione attraversata dai servizi convenuti, considerati gli altri servizi aerei gestiti dalle compagnie aeree degli altri Stati operanti nella regione e e. ai requisiti d'impiego degli apparecchi di lungo corso da parte delle compagnie.

4. Le questioni
concernenti l'esercizio dei servizi convenuti saranno oggetto di un'intesa tra le imprese designate delle due Parti indi sottoposta all'approvazione delle rispettive autorità aeronautiche.

1632 5. In caso di disaccordo tra le imprese designate delle Parti, le questioni menzionate nel paragrafo 4 saranno risolte dalle rispettive autorità aeronautiche.

Articolo 5 1. Ciascuna Parte designerà sul proprio territorio uno o più aeroporti principali e uno o più aeroporti suppletivi ad uso dell'impresa designata dell'altra Parte per l'esercizio delle linee indicate e fornirà, sul proprio territorio, a detta impresa, le prestazioni comunicazionali, navigazionali, meteoralogiche ed ausiliario richieste dai servizi convenuti. Intese particolareggiate su quanto precede saranno definite nell'allegato II del presente Accordo.

2. L'impresa designata di ciascuna Parte contraente non dovrà pagare, per l'uso di aeroporti, attrezzature e servizi tecnici dell'altra Parte, tasse superiori a quelle pagate da imprese di trasporti aerei di altri Stati.

Articolo 6 1. Gli aeromobili impiegati sulle linee indicate dalle imprese designate dell'una o dell'altra delle Parti, come anche le loro attrezzature normali, pezzi di ricambio, carburanti, lubrificanti, olii, e loro provviste di bordo (comprese le derrate alimentari, bevande e tabacco) saranno, su una base di reciprocità, esonerati da ogni diritto doganale, spese d'ispezione e altre spese all'entrata nel territorio dell'altra Parte e alla partenza dal detto territorio.

2. Vanno parimenti esonerati (eccetto le tasse per i servizi prestati): a. le provviste di bordo prese sul territorio dell'una o dell'altra Parte, nei limiti stabiliti dalle autorità della rispettiva Parte, per essere consumate a bordo degli aeromobili impiegati nei servizi convenuti dall'impresa designata dell'altra Parte; b. le provviste di bordo, olii, lubrificanti e pezzi di ricambio importati sul territorio di ciascuna Parte per l'esercizio dei servizi convenuti dall'impresa designata dell'altra Parte; essi saranno tuttavia posti sotto il controllo e la vigilanza delle Autorità doganali di una Parte e soggetti a tasse di deposito; e. i carburanti e lubrificanti per l'approvvigionamento degli aeromobili impiegati nel servizio internazionale dall'impresa designata dell'altra Parte, anche se detti approvvigionamenti vanno utilizzati dagli aeromobili in volo sopra il territorio della Parte ove furono imbarcati.

3. L'attrezzatura normale di bordo, come anche i materiali e approvvigionamenti
a bordo degli aeromobili dell'impresa designata di una Parte potranno essere sbarcati sul territorio dell'altra Parte solamente con l'autorizzazione delle autorità doganali di questa. In tal caso essi saranno posti

1633 sotto la vigilanza di dette, autorità, soggetti alle spese di deposito, fintanto che non siano riesportati o adibiti ad altro uso, conformemente ai regolamenti doganali.

Articolo 7 Le leggi e i regolamenti che disciplinano, sul territorio di una delle Parti, l'entrata, la permanenza, la partenza e la navigazione degli aeromobili adibiti all'esercizio dei servizi aerei internazionali, come anche le leggi e i regolamenti che disciplinano sul suo territorio, l'entrata, la permanenza e la partenza di passeggeri, equipaggi, bagagli, merci e posta sono applicabili agli aeromobili dell'impresa designata dell'altra Parte, nonché agli equipaggi, passeggeri, bagagli, posta e merci, da essi trasportati, quando questi aeromobili si trovano sul detto territorio. Ciascuna Parte comunicherà per tempo all'altra Parte le informazioni concernenti le leggi e i regolamenti summenzionati.

Articolo 8 I passeggeri, i bagagli e le merci in transito sul territorio di una Parte contraente e che rimangono nella zona dell'aeroporto loro riservata, sono sottoposti solo a un controllo molto semplificato. I bagagli e le merci in transito diretto vanno esenti da dazi e tasse simili.

Articolo 9 II reddito lucrato dall'impresa designata di una Parte sul territorio dell'altra sarà esente d'imposta sul reddito sul detto territorio e il suo trasferimento sarà autorizzato al saggio ufficiale di cambio.

Se il servizio dei pagamenti tra le Parti è disciplinato da un accordo speciale, questo sarà applicabile.

Articolo 10 1. Le tariffe riscosse, per i servizi convenuti, dalle imprese designate delle Parti sono fissate a prezzi ragionevoli, tenendo conto di tutti gli elementi di valutazione comprendenti le spese di esercizio, la realizzazione di un utile normale, le caratteristiche presentate da ogni singolo servizio e le tariffe in uso presso le altre imprese esercitanti i servizi aerei regolari su tutta o parte delle stesse rotte o rotte equivalenti.

2. Le tariffe così fissate saranno oggetto di un'intesa tra le imprese designate e sottoposte all'approvazione delle autorità aeronautiche delle Parti almeno trenta giorni prima della loro entrata in vigore. Questo termine può essere ridotto in casi speciali, con riserva del consenso di dette autorità. Se le imprese designate non possono intendersi o se le autorità aeronautiche d'una delle Parti non trovassero soddisfacente nessuna delle

1634 tariffe definite dalle imprese, le autorità aeronautiche delle due Parti cercheranno di compilare la tariffa esse stesse, di comune intesa.

3. Una tariffa, stabilita giusta le disposizioni del presente articolo, resterà nondimeno in vigore fino a quando sarà stata fissata una nuova tariffa. Tuttavia nessuna tariffa sarà prorogata, in virtù del presente paragrafo, per più di dodici mesi successivi alla data in cui avrebbe dovuto normalmente scadere.

Articolo 11 1. L'impresa designata di una Parte avrà il diritto, su una base di reciprocità, di tenere una o più rappresentanze in uno o più punti di scalo sul territorio dell'altra Parte lungo le linee indicate. Tali rappresentan/.e potranno includere personale commerciale, operativo e tecnico. L'effettivo del personale sarà oggetto d'accordo negoziato tra le imprese designate nonché d'approvazione delle autorità aeronautiche delle due Parti.

2. Salva contraria intesa, il personale della rappresentanza sarà composto di cittadini sia della Confederazione Svizzera sia della Repubblica popolare di Cina.

3. Detto personale dovrà attenersi alle leggi e ai regolamenti del Paese di sede.

4. Ogni Parte accorderà assistenza e agevolazioni alle rappresentanze e al personale dell'impresa designata dall'altra Parte.

5. Ogni Parte si sforzerà di garantire, entro il proprio territorio e per quanto possibile, la sicurezza d'esercizio per le imprese d'aerotrasporti dell' altra Parte.

Articolo 12 1. Gli aeromobili dell'impresa designata di ciascuna Parte, esercitati sulle linee indicate, recheranno i contrassegni di nazionalità e d'immatricolazione.

2. I certificati di navigabilità, i brevetti d'idoneità e le licenze rilasciati o convalidati dall'una delle Parti devono essere riconosciuti, durante la loro validità, dall'altra Parte.

3. Tuttavia ogni Parte si riserva il diritto di non riconoscere, per la circolazione sul proprio territorio, i brevetti d'idoneità e le licenze rilasciati o convalidati ai suoi cittadini dall'altra Parte o da uno Stato terzo.

4. Gli aeromobili dell'impresa designata di ciascuna Parte nell'esercizio sulle linee indicate avranno al loro bordo i documenti enumerati nell'allegato II.

1635 5. I regolamenti e le procedure relative all'esercizio e alla sicurezza dei voli, come anche le questioni d'assistenza agli aeromobili pericolanti o infortunati, saranno stabiliti nell'allegato II.

6. I membri d'equipaggio dell'impresa designata di una Parte naviganti sulle linee indicate dovranno essere cittadini di detta Parte.

Se l'impresa designata di una Parte reputa auspicabile impiegare membri d'equipaggio d'altre nazionalità per l'esercizio dei suoi aeromobili lungo le linee indicate, dovrà richiedere l'approvazione dell'altra Parte.

Articolo 13 Le due Parti contraenti assicureranno l'applicazione corretta del presente accordo in uno spirito di stretta collaborazione e reciproco aiuto. Qualsiasi controversia quanto all'applicazione o all'interpretazione del presente accordo sarà composta mediante consultazioni tra le rispettive autorità aeronautiche. Mancando ogni intesa, le Parti seguiranno la via diplomatica.

Articolo 14 Le autorità aeronautiche delle Parti si comunicheranno, a domanda, statistiche periodiche ed altri dati analoghi, concernenti il volume di traffico sui servizi convenuti.

Articolo 15 1. Se l'una o l'altra delle Parti o le sue autorità aeronautiche giudicano auspicabile modificare o emendare qualsiasi disposizione del presente accordo, esse potranno in ogni momento chiedere una consultazione con l'altra Parte o con le sue autorità aeronautiche; la consultazione chiesta dovrà iniziare entro sessanta giorni 'dalla data della relativa domanda.

Qualsiasi modificazione del presente accordo entrerà in vigore non appena le Parti si saranno reciprocamente notificato l'adempimento delle loro formalità legali, concernenti la conclusione e l'entrata in vigore degli accordi internazionali.

2. Ogni modificazione dell'allegato può essere convenuta direttamente fra le autorità aeronautiche delle Parti. Essa entrerà in vigore dopo essere stata confermata mediante reciproca notifica di dette autorità.

Articolo 16 Ciascuna Parte può, in ogni momento, notificare all'altra l'intenzione di disdire il presente accordo; esso scadrà dodici mesi dopo il riscontro dato dall'altra Parte.

1636 Qualora la prima Parte desideri revocare la notifica prima dello scadere di detto termine, il presente accordo resterà in vigore previo consenso dell'altra Parte.

Articolo 17 D presente accordo sarà applicato provvisoriamente dal giorno della firma; esso entrerà in vigore non appena le due Parti si saranno notificato l'adempimento delle rispettive formalità legali concernenti la conclusione e l'entrata in vigore degli accordi internazionali.

Fatto a Berna, il 12 novembre 1973, in doppio esemplare, nelle lingue francese, cinese e inglese, i tre testi facendo egualmente fede. In caso di disaccordo concernente l'interpretazione, prevarrà il testo inglese.

(5i omettono le firme)

1637

Allegato I 1. Linee sulle quali l'impresa designata dalla Svizzera può esercitare servizi aerei: Punti in Svizzera: Vienna o Belgrado o Atene o Istanbul - Beyrouth o II Cairo o Teheran o Kuwait - Kandahar o Karachi o Rawalpindi Bombay o Delhi - Rangoon - Changhai e/o Pechino - Tokyo - due punti oltre nelle due direzioni da convenire tra le autorità aeronautiche delle due Parti.

2. Linee sulle quali l'impresa designata dalla Repubblica popolare di Cina può esercitare servizi aerei: Punti in Cina - Karachi o Kandahar o Teheran - Bagdad o Damasco o Beyrouth - Ankara o II Cairo - Atene o Tirana o Bucarest - Roma o Belgrado o Vienna - Zurigo e/o Ginevra - Parigi - due punti oltre nelle due direzioni da convenire tra le autorità aeronautiche delle due Parti.

3. A scelta delle imprese designate, possono essere tralasciati, totalmente o in parte, sulle linee indicate, i punti, i punti intermedi o i puntioltre, durante taluni o tutti i voli. In tal caso, le autorità aeronautiche delle Parti riceveranno inanticipo una notificazione in merito.

4. Ove l'impresa designata di una Parte desiderasse esercitare dei voli speciali e contrattuali da o verso il territorio dell'altra Parte, le autorità aeronautiche della prima Parte sottoporranno la domanda alle autorità aeronautiche dell'altra Parte che l'accoglieranno in modo favorevole e si occuperanno delle formalità d'autorizzazione dando una risposta ai primi designati.

5. Ove l'impresa designata da ciascuna Parte desiderasse esercitare dei voli suppletivi sulle linee indicate, dovrà di norma notificarlo alle autorità aeronautiche dell'altra Parte almeno quarantotto ore prima della partenza dell'aeromobile in questione, e il volo potrà essere effettuato solo dopo ricezione dell'approvazione.

Foglio federale 1974, (Voi. I

105

1638

Allegato n I. Disposizioni generali Le autorità aeronautiche delle Parti forniranno agli aeromobili dell' impresa designata dall'altra le comunicazioni, l'assistenza di navigazione aerea e le altre prestazioni necessarie all'esercizio dei servizi convenuti sul territorio della prima Parte.

u. Documenti di bordo degli aeromobili Gli aeromobili dell'impresa designata di ciascuna Parte esercitati sulle linee indicate avranno a bordo i documenti seguenti: 1. certificato d'immatricolazione; 2. certificato di navigabilità; 3. libretto di rotta; 4. licenza della stazione radio dell'aeromobile; 5. licenza o certificato per ogni membro d'equipaggio; 6. elenco dei passeggeri indicante i punti di partenza e di destinazione; 7. prospetto delle merci e della posta; 8. dichiarazione generale.

Ciascuna delle Parti riconoscerà i summenzionati documenti convalidati dall'altra Parte.

lu. Servizio d'informazione aeronautica 1. Le autorità aeronautiche d'ogni Parte forniranno, all'impresa designata dall'altra, le informazioni aeronautiche seguenti, necessarie all'esercizio degli aeromobili circa i servizi convenuti sul territorio della prima Parte contraente: 1. informazioni sulle rotte aeree; 2. informazioni sugli aeroporti di destinazione e loro aeroporti suppletivi; 3. informazioni sulle comunicazioni radio e sull'assistenza alla navigazione; 4. regolamenti aeronautici.

2. I cambiamenti o complementi arrecati alle informazioni summenzionate saranno inviati a tempo sotto forma di NOTAM all'impresa designata dall'altra Parte. Le NOTAM urgenti saranno trasmesse in maniera adeguata e, in caso di necessità, direttamente via radio all'aeromobile dell'

1639 impresa designata dall'altra Parte; esse saranno, susseguentemente, confermate per iscritto.

3. Le informazioni aeronautiche e le NOTAM dovranno essere disponibili in lingua inglese. Il codice NOTAM ad uso internazionale sarà impiegato per la trasmissione delle NOTAM.

IV. Servizio meteorologico 1. Durante i voli effettuati da un aeromobile dell'impresa designata di una Parte dal proprio territorio a destinazione del territorio dell'altra Parte sulle linee indicate, le autorità aeronautiche dell'altra Parte s'impegnano a fornire le informazioni meteorologiche seguenti all'interno del proprio territorio alla prima Parte contraente tre ore prima della partenza di detto aeromobile dall'ultimo punto di contatto fuori del territorio dell'altra Parte: 1. previsioni meteorologiche e messaggi d'osservazione meteorologica dell'aerodromo di destinazione; 2. previsioni meteorologiche di rotta dalla linea di confine sino all'aerodromo di destinazione; 3. previsioni meteorologiche e messaggi d'osservazione meteorologica degli aerodromi suppletivi.

Occorrendo, le autorità aeronautiche dell'altra Parte comunicheranno all'aeromobile le informazioni SIGMET durante il suo volo sul territorio dell'altra Parte.

2. Durante i voli effettuati da un aeromobile dell'impresa designata di ciascuna Parte in partenza dal territorio dell'altra Parte sulle linee indicate, le autorità aeronautiche dell'altra Parte s'impegnano a fornire le informazioni meteorologiche seguenti all'interno del proprio territorio alla prima Parte tre ore prima della partenza di detto aeromobile: 1. previsioni meteorologiche e messaggi d'osservazione meteorologica dell' aerodromo di partenza; 2. previsioni meteorologiche di tutta la rotta dall'aerodromo di partenza all'aerodromo di destinazione; 3. previsioni meteorologiche e messaggi d'osservazione meteorologica degli aerodromi di destinazione, degli aerodromi intermedi importanti e degli aerodromi suppletivi.

Occorrendo, le autorità aeronautiche dell'altra Parte comunicheranno all'aeromobile le informazioni SIGMET durante il suo volo sul territorio dell'altra Parte.

3. Per l'elaborazione delle informazioni meteorologiche, le autorità aeronautiche delle due Parti utilizzeranno i codici meteorologici d'uso internazionale, in lingua inglese, in chiaro.

1640 4. Prima della partenza di ogni volo, l'ufficio meteorologico dell'aerodromo di partenza fornirà al pilota comandante di bordo o al suo rappresentante un esposto verbale meteorologico e una documentazione sulle previsioni di volo.

V. Controllo della circolazione aerea 1. I membri d'equipaggio degli aeromobili dell'impresa designata di ciascuna Parte naviganti sulle linee indicate, dovranno essere al corrente delle procedure di controllo della circolazione aerea dell'altra Parte e con formarvisi rigorosamente.

2. Prima della partenza, il pilota comandante di bordo o il suo rappresentante dovrà depositare per approvazione un piano di volo presso il servizio di controllo della circolazione aerea dell'aerodromo di partenza, e il volo dovrà effettuarsi secondo il piano di volo approvato. Deroghe al piano di volo saranno permesse solo previa autorizzazione del servizio interessato del controllo della circolazione aerea; nei casi urgenti ove è richiesta una deroga immediata al piano di volo ma manca al comandante di bordo il tempo necessario per l'ottenimento dell'autorizzazione di cui sopì a, il comandante avrà il diritto di derogare al proprio piano di volo annunciando simultaneamente detta deroga a! servizio interessato .del controllo della circolazione aerea, il quale farà del suo meglio per cooperare, il pilota comandante restando nondimeno responsabile di tutte le conseguenze.

3. Prima di ogni volo, il servizio del controllo della circolazione aerea delle autorità aeronautiche di ciascuna Parte dovrà, tramite le informazioni disponibili, fornire al pilota comandante di bordo dell'aeromobile delle istruzioni relative agli ultimi NOTAM, sull'aerodromo di partenza, l'aerodromo di prima destinazione e gli aerodromi suppletivi sulle linee indicate, comprese le comunicazioni radio, l'assistenza alla navigazione e altre informazioni che potessero essere richieste per la sicurezza del volo.

VI. Servizi radiocomunicazioni e radionavigazione 1. Gli accordi e procedure per la trasmissione dei messaggi tra i due Paesi per l'esercizio delle linee indicate saranno convenuti tra le autorità aeronautiche delle due Parti.

2. Gli aeromobili impiegati per l'esercizio delle linee indicate dall'impresa designata di ciascuna Parte dovranno essere muniti di un'attrezzatura quanto possibile idonea al mantenimento del contatto radio ed all'uso dell' assistenza di navigazione, messi a disposizione nel territorio dell'altra Parte.

1641 3. Gli aeromobili impiegati per l'esercizio delle linee indicate dovranno usufruire delle frequenze radio necessarie per stabilire le radiocomunicazioni e utilizzare l'assistenza di navigazione al suolo.

4. Il pilota comandante di bordo manterrà una comunicazione bilaterale costante sulla frequenza specificata con il servizio del controllo della circolazione aerea designato.

5. La lingua inglese e il codice aeronautico Q d'uso internazionale saranno utilizzati dalle due Parti nelle radiocomunicazioni aria-suolo e punto a punto.

VII. Aeromobili in pericolo Ove un aeromobile dell'impresa designata di una Parte fosse in pericolo o subisse un infortunio nel territorio dell'altra Parte, quest'ultima darà le istruzioni alle pertinenti autorità per: 1. informare senza indugio la prima Parte dell'infortunio; 2. avviare immediatamente un'operazione di ricerche e di salvataggio; 3. dare assistenza e soccorso ai passeggeri e all'equipaggio; 4. adottare tutte le misure di sicurezza per l'aeromobile e il suo contenuto; 5. condurre un'inchiesta sull'infortunio; 6. permettere ai rappresentanti e ai periti della prima Parte d'accedere all'aeromobile e partecipare all'inchiesta; 7. liberare l'aeromobile e il contenuto non appena più non siano necessari all'inchiesta; 8. comunicare per iscritto alla prima Parte i risultati dell'inchiesta.

1642 Traduzione dal testo originale francese

1J

Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica del Burundi concernente i trasporti aerei regolari // Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica del Burundi, considerato che la Svizzera e il Burundi fanno parte della Convenzione relativa alla navigazione aerea civile internazionale aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944, animati dal desiderio di sviluppare la cooperazione internazionale nel settore dei trasporti aerei, animati dal desiderio di conchiudere un accordo inteso a stabilire dei servizi regolari tra i territori dei due Paesi e oltre, hanno designato i loro plenipotenziari che, debitamente autorizzati, hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 Per l'applicazione del presente accordo e dell'allegato: a. il termine «Convenzione» indica la Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944; b. l'espressione «autorità aeronautiche» indica, per la Svizzera, l'Ufficio aeronautico federale e, per il Burundi, il Ministero nel cui ambito di competenza rientra l'aeronautica o, in ambedue i casi, qualsiasi ente o persona autorizzata ad assumere le funzioni attualmente esercitate da dette autorità; e. l'espressione «impresa designata» indica un'impresa di trasporti aerei che una Parte ha designato, conformemente all'articolo 3 del presente accordo, per svolgere i servizi aerei convenuti.

Articolo 2 1. Le Parti s'accordano l'un l'altra i diritti specificati nel presente accordo per l'apertura dei servizi aerei sulle linee stabilite nell'allegato.

11

II testo originale è pubblicato nel FF 1974 I, ediz. franc., a pag. 0000

1643 Detti servizi e lineee sono qui di seguito designati con le espressioni «servizi convenuti» e «linee indicate».

2. Salve restando le disposizioni del presente accordo, l'impresa designata di ciascuna Parte fruisce, nell'esercizio di servizi internazionali, dei seguenti diritti: a. del diritto di sorvolare, senza atterrarvi, il territorio dell'altra Parte; b. del diritto di effettuare, su detto territorio, scali non commerciali; e. del diritto d'imbarcare e sbarcare in traffico internazionale, su detto territorio e nei punti specificati nell'allegato, passeggeri, merci e posta.

Articolo 3 1. Ciascuna Parte ha il diritto di designare un'impresa di trasporti aerei per l'esercizio dei servizi convenuti. La designazione avviene per scritto fra le autorità aeronautiche delle due Parti.

2. Appena informata della designazione, l'altra Parte accorda senza indugio all'impresa designata l'autorizzazione d'esercizio, salvo le disposizioni dei numeri 3 e 4 del presente articolo.

3. Le autorità aeronautiche di una Parte possono esigere dall'impresa designata dall'altra di fornire la prova che essa soddisfa alle condizioni stabilite dalle leggi e dai regolamenti da loro normalmente applicati, conformemente alle disposizioni della Convenzione, per l'esercizio dei servizi aerei internazionali.

4. Ciascuna Parte può rifiutare l'autorizzazione d'esercizio, di cui al paragrafo 2 del presente articolo, oppure condizionare l'attuazione, ad opera dell'impresa designata, dei diritti definiti nell'articolo 2 del presente accordo, qualora non avesse la prova che una quota preminente della proprietà nonché il controllo effettivo dell'impresa stessa appartengono alla Parte che l'ha designata o ai suoi cittadini.

5. Ricevuta che sia l'autorizzazione d'esercitare, prevista nel paragrafo 2 del presente articolo, l'impresa così designata può iniziare, in ogni momento, ad esercitare i servizi convenuti, sempreché sia entrata in vigore, per i servizi in questione, la tariffa stabilita conformemente alle disposizioni dell'articolo 10.

Articolo 4 1. Ciascuna Parte ha il diritto di revocare un'autorizzazione d'esercizio o di sospendere l'esercizio, ad opera dell'impresa designata dall'altra, dei diritti menzionati nell'articolo 2, oppure di sottoporne l'attuazione alle condizioni ch'essa reputa necessarie se: a. non ha la prova che una quota preminente della proprietà nonché il

1644 controllo effettivo dell'impresa appartengono alla Parte che l'ha designata o ai suoi cittadini, o se b. l'impresa in questione non si è conformata alle leggi e ai regolamenti della Parte che ha accordato i diritti, o se e. l'impresa non svolge i servizi convenuti conformemente alle condizioni prescritte nel presente Accordo e suo Allegato.

2. Tranne ove la revoca, la sospensione o il condizionamento di cui al numero 1 del presente articolo risultassero urgenti per evitare altre infrazioni a leggi e regolamenti, tale diritto potrà essere esercitato solamente dopo consultazione con l'altra Parte.

Articolo 5 1. Le imprese designate delle Parti fruiscono di possibilità pari ed eque per l'esercizio dei servizi convenuti.

2. L'impresa designata di ciascuna Parte deve tener conto degli interessi dell'impresa designata dell'altra Parte, al fine di non pregiudicarne indebitamente i servizi convenuti.

3. La capacità di trasporto offerta dalle imprese designate dev'essere adeguata alla domanda di traffico.

4. I servi/i convenuti mirano essenzialmente a offrire una capacità di trasporto corrispondente alla richiesta di traffico fra il territorio della Parte che ha designato l'impresa e i punti serviti sulle linee indicate.

5. Il diritto di ciascuna impresa designata, di effettuare dei trasporti nel traffico internazionale fra il territorio dell'altra Parte e Paesi terzi, deve essere esercitato giusta i principi generali di sviluppo normale ammessi dalle due Parti e con la condizione che la capacità sia adeguata: a. alla richiesta di traffico da e verso il territorio della Parte che ha designato l'impresa; b. alla richiesta di traffico delle regioni attraversate, considerati i servizi locali e regionali; e. alle esigenze d'uno svolgimento economico dei servizi convenuti.

Articolo 6 1. Gli aeromobili impiegati in servizio internazionale dall'impresa designata dell'una o dell'altra delle Parti, come anche le loro attrezzature normali, riserve di carburanti e lubrificanti e loro provviste di bordo (comprese le derrate alimentari, bevande e tabacco) saranno, all'entrata nel territorio dell'altra Parte, esonerati da ogni diritto doganale, spese d'ispezione e altri diritti o tasse, alla condizione che detti equipaggiamenti e riserve rimangano a bordo degli aeromobili sino a riesportazione avvenuta.

1645 2. Vanno parimente esonerati (eccetto le tasse per servizi prestati): a. le provviste di bordo prese sul territorio dell'una o dell'altra Parte, nei limiti stabiliti dalle autorità della rispettiva Parte, per essere consumate a bordo degli aeromobili impiegati nel servizio internazionale dall'impresa designata dell'altra Parte; b. i pezzi di ricambio e l'attrezzatura normale di bordo importati sul territorio dell'una o dell'altra Parte per la manutenzione o la riparazione degli aeromobili impiegati nel servizio internazionale; e. i carburanti e lubrificanti per l'approvvigionamento degli aeromobili impiegati nel servizio internazionale dall'impresa designata dell'altra Parte, anche se detti approvvigionamenti vanno utilizzati dagli aeromobili in volo sopra il territorio della Parte ove furono imbarcati.

3. L'attrezzatura normale di bordo, come anche i prodotti e approvvigionamenti a bordo degli aeromobili di una Parte, potranno essere sbarcati sul territorio dell'altra Parte solamente con l'autorizzazione delle autorità doganali di questa. In tal caso essi saranno posti sotto la vigilanza di dette autorità fintanto che non siano riesportati o adibiti ad altro uso, conformemente ai regolamenti doganali.

Articolo 7 I passeggeri, i bagagli e le merci in transito sul territorio di una Parte contraente e che rimangono nella zona dell'aeroporto loro riservata, sono sottoposti a un controllo semplificato. I bagagli e le merci in transito diretto sono esenti da dazi e tasse simili.

Articolo 8 1. Le leggi e i regolamenti che disciplinano, sul territorio di una delle Parti, l'entrata e l'uscita degli aeromobili adibiti alla navigazione aerea internazionale, o i loro voli sopra detto territorio, sono pure applicabili all' impresa designata dell'altra Parte.

2. Le leggi e i regolamenti che disciplinano, sul territorio di una delle Parti, l'entrata, la permanenza e l'uscita di passeggeri, equipaggi, posta e merci, segnatamente le modalità d'entrata, d'uscita, d'emigrazione e d'immigraziohe, la dogana e i provvedimenti sanitari, sono applicabili ai passeggeri, equipaggi, colli postali e merci, trasportati dagli aeromobili dell'impresa designata dell'altra Parte quando questi aeromobili si trovano su detto territorio.

3. Ciascuna Parte si obbliga a non favorire le proprie imprese rispetto a quella designata dall'altra quanto all'applicazione delle leggi e dei regolamenti indicati nel presente articolo.

1646 4. Per l'impiego degli aeroporti ed altre attrezzature offerte da una Parte, l'impresa designata dall'altra non dovrà pagare tasse superiori a quelle riscotibili per gli aeromobili nazionali adibiti ai servizi interna/ionali regolari.

5. L'impresa designata di una Parte avrà il 'diritto di tenere delle rappresentanze sul territorio dell'altra. Le rappresentanze potranno includere personale commerciale, operativo e tecnico.

Art. 9 1. I certificati di navigabilità, i brevetti e le licenze rilasciati o convalidati dall'una delle Parti devono essere riconosciuti, durante la loro validità, dall'altra Parte.

2. Tuttavia ogni Parte si riserva il diritto di non riconoscere, per la circolazione sul proprio territorio, i brevetti d'idoneità e le licenze rilasciati o convalidati ai suoi cittadini dall'altra Parte o da uno Stato terzo.

Art. 10 1. Le tariffe dei servizi convenuti sono fissate a prezzi ragionevoli, tenendo conto di tutti gli elementi di valutazione e, in particolare, delle spese d'esercizio, della realizzazione d'un utile normale, delle tariffe in uso presso le altre imprese di trasporti aerei e delle caratteristiche presentate da ogni singolo servizio.

2. Le tariffe, di cui al numero 1, sono fissate, per quanto possibile, mediante intesa fra le imprese designate e dopo consultazione delle altre imprese di aerotrasporti che servono, completamente o parzialmente, le stesse linee. Le imprese designate devono, per quanto possibile, attuare tale intesa secondo la procedura d'allestimento delle tariffe definita dall'organismo internazionale consulente in materia.

3. Le tariffe così fissate saranno sottoposte all'approvazione delle autorità aeronautiche delle Parti almeno 30 giorni prima della loro entrata in vigore. Questo termine può essere ridotto in casi speciali, con riserva del consenso di dette autorità.

4. Se le imprese designate non possono intendersi o se le autorità aeronautiche d'una delle Parti non approvassero la tariffa, le autorità aeronautiche delle due Parti cercheranno di compilare la tariffa esse stesse, di comune intesa.

5. Persistendo il disaccordo, la controversia è sottoposta alla procedura arbitrale conformemente all'articolo 15.

6. Le tariffe già stabilite resteranno nondimeno in vigore fino a quando, giusta il presente articolo o l'articolo 15, saranno state fissate nuove

1647 tariffe, tuttavia non oltre 12 mesi a contare dal giorno della negata approvazione delle autorità aeronautiche di una delle Parti.

Art. 11 Ciascuna Parte s'impegna di accordare, all'impresa designata dell'altra, il libero trasferimento, al saggio ufficiale di cambio, delle eccedenze d'introito realizzate sul proprio territorio col trasporto di passeggeri, bagagli, merci e posta, effettuato da essa impresa. Se il servizio dei pagamenti tra le Parti è disciplinato da un accordo speciale, questo sarà applicabile.

Art. 12 Le autorità aeronautiche delle Parti si comunicheranno, a domanda, statistiche periodiche ed altri dati analoghi, concernenti il volume di traffico sui servizi convenuti.

Art. 13 1. Le Parti, o le loro autorità aeronautiche, potranno in ogni momento chiedere reciproche consultazioni.

2. La consultazione, chiesta da una Parte o dalle sue autorità aeronautiche, dovrà iniziare entro 60 giorni dalla data di ricezione della relativa domanda.

Art. 14 1. Qualsiasi modificazione del presente accordo entrerà in vigore non appena le Parti si saranno reciprocamente notificato l'adempimento delle loro formalità costituzionali, concernenti la conclusione e l'entrata in vigore di tali atti negoziali.

2. Ogni modificazione dell'allegato può essere convenuta direttamente fra le autorità aeronautiche delle Parti. Essa entrerà in vigore dopo essere stata confermata mediante uno scambio di note diplomatiche.

Art. 15 1. Qualsiasi controversia fra le Parti inerente all'interpretazione o ali' applicazione del presente accordo, se non può essere composta mediante negoziati diretti o per via diplomatica, sarà sottoposta, su domanda d'una delle Parti, a un tribunale arbitrale trimembre.

2. In tal caso, ciascuna Parte designerà un arbitro e i due arbitri procederanno a cooptarne un terzo, cittadino d'un altro Stato, come presidente. Se, dopo due mesi a contare dalla data in cui una Parte ha designato un arbitro, l'altra Parte non avrà designato il proprio oppure se, dopo un mese dalla designazione dei due arbitri, questi ultimi non avranno ancora

1648 cooptato il presidente, ciascuna Parte potrà chiedere al presidente del Consiglio dell'OACI di procedere alle designazioni necessarie.

3. Il tribunale arbitrale stabilirà la propria procedura e deciderà circa la ripartizione delle relative spese.

4. Le Parti s'impegnano di conformarsi a qualsiasi decisione presa in applicazione del presente articolo.

Art. 16 II presente accordo come anche i suoi emendamenti saranno registrati presso l'OACI.

Art. 17 Il presente accordo e il suo allegato devono essere messi in concordanza con qualsiasi convenzione di carattere multilaterale che fosse ratificata dalle Parti contraenti.

Art. 18 1. Ciascuna Parte può, in ogni momento, notificare all'altra l'intenzione di disdire il presente accordo. La notifica va fatta simultaneamente all'OACI.

2. La disdetta diverrà effettiva alla fine di quel periodo d'orario, nel corso del quale sarà giunto a scadenza un termine di 12 mesi, sempreché la disdetta stessa non sia stata frattanto revocata di comune intesa.

3. Qualora l'altra Parte non riscontrasse la notifica, si reputa l'abbia ricevuta 14 giorni dopo la ricezione da parte dell'OACI.

Art. 19 II presente accordo sarà applicato provvisoriamente dal giorno della firma; esso entrerà in vigore non appena le due Parti si saranno notificate l'adempimento delle rispettive formalità costituzionali concernenti la conclusione e l'entrata in vigore dì tali atti.

In fede di che, i plenipotenziari delle due Parti contraenti hanno firmato il presente accordo.

Fatto a Berna il 10 gennaio 1974, in doppio esemplare, in lingua francese, i due testi facendo parimente fede.

(Si omettono le firme)

1649

Allegato Tavola delle linee Tavola I Linee sulle quali l'impresa designata dalla Svizzera può esercitare servizi aerei: Punti di partenza

Punti intermedi

Punti in Svizzera

Algeri Bujumbura Tunisi Tripoli Bengasi II Cairo Khartoum Addis Abeba Kano Niamey Lomé Cotonou Accra Lagos Douala N'Dj amena Bangui Libreville Nairobi o Entebbe Kisangani

Punti nel Burundi

Punti oltre il Burundi

Dar-es-Salaam Mombasa Lusaka Lubumbashi Ndola Brazzaville Blantrye Tananarive Isola Mauritius Isola della Riunione

Tavola II Linee sulle quali l'impresa designata dalla Repubblica del Burundi può esercitare servizi aerei: Punti di partenza

Punti intermedi

Punti in Svizzera

Punti oltre la Svizzera

Punti nel Burundi

Lusaka Lubumbashi Kigali Kisangani Entebbe Nairobi Dar-es-Salaam Kinshasa Brazzaville Libreville

Basilea o Ginevra o Zurigo

Bruxelles Parigi Londra Francoforte Copenhagen Stoccolma Oslo Praga Bucarest Mosca

1650 Punti di partenza

Punti intermedi

Punti in Svizzera

Punti oltre la Svizzera

Bangui N'Djamena Douala Lagos Accra Cotonou Niamey Addis Abeba H Cairo Tripoli Tunisi Algeri Atene Roma Note 1. A scelta delle imprese designate, possono essere tralasciati, totalmente o parzialmente, i punti lungo le linee indicate, durante tutti o taluni voli.

2. Gli scali sulle linee indicate non devono necessariamente essere serviti nell'ordine in cui sono stati enumerati.

3. L'impresa designata di ciascuna Parte ha il diritto di terminare qualsiasi suo servizio nel territorio dell'altra Parte contraente.

4. Ciascuna impresa designata ha il diritto di servire degli scali non menzionati, alla condizione di non esercitare il diritto di traffico fra detti punti e il territorio dell'altra Parte.

5. Qualsiasi servizio sarà esercitato seguendo una rotta ragionevolmente diretta.

1651

Traduzione dal testo originale francese

X)

Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Rwandese concernente i trasporti aerei regolari // Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica Rwandese, considerato che la Svizzera e il Rwanda fanno parte della convenzione relativa alla navigazione aerea civile internazionale aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944, animati dal desiderio di sviluppare la cooperazione internazionale nel settore dei trasporti aerei, e animati dal desiderio di conchiudere un accordo inteso a stabilire dei servizi regolari tra i territori dei due Paesi e oltre, hanno designato i loro plenipotenziari che, debitamente autorizzati, hanno convenuto quanto segue:

a.

b.

e.

d.

11

Articolo 1 Per l'applicazione del presente accordo e dell'allegato: Il termine «Convenzione» indica la Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944; l'espressione «autorità aeronautiche» indica, per la Svizzera, l'Ufficio aeronautico federale e, per il Rwanda, il Ministero nel cui ambito di competenza rientra l'aviazione civile o, in ambedue i casi, qualsiasi ente o persona autorizzata ad assumere le funzioni attualmente esercitate da dette autorità; l'espressione «impresa designata» indica un'impresa di trasporti aerei che una Parte ha designato, conformemente all'articolo 3 del presente accordo, per svolgere i servizi aerei convenuti ; il termine «tariffa» indica i prezzi per il trasporto dei passeggeri, dei bagagli e delle merci, con le condizioni d'applicazione, nonché i prezzi e le condizioni relativi ai servizi d'agenzie e altri servizi ausiliari, ad

II testo originale è pubblicato nel FF 1974 I, ediz. franc., a pag. 0000

1652 eccezione tuttavia delle rimunerazioni e condizioni concernenti il trasporto della posta.

Articolo 2 1. Le Parti s'accordano l'un l'altra i diritti specificati nel presente accordo per l'apertura dei servizi aerei sulle linee stabilite nell'allegato. Detti servizi e linee sono qui di seguito designati con le espressioni «servizi convenuti» e «linee indicate».

2. Salve restando le disposizioni del presente accordo, l'impresa designata di ciascuna Parte fruisce, nell'esercizio di servizi internazionali, dei seguenti diritti: a. del diritto di sorvolare, senza atterrarvi, il territorio dell'altra Parte; b. del diritto di effettuare, su detto territorio, scali non commerciali; e. del diritto d'imbarcare e sbarcare in traffico internazionale, su detto territorio e nei punti specificati nell'allegato, passeggeri, merci e posta.

Articolo 3 1. Ciascuna Parte ha il diritto di designare un'impresa di trasporti aerei per l'esercizio dei servizi convenuti. La designazione avviene per scritto fra le autorità aeronautiche delle due Parti.

2. Appena informata della designazione l'altra Parte accorda senxa indugio all'impresa designata l'autorizzazione d'esercizio, salvo le disposizioni dei numeri 3 e 4 del presente articolo.

3. Le autorità aeronautiche di una Parte possono esigere dall'impresa designata dall'altra di fornire la prova che essa soddisfa alle condìzioni stabilite dalle leggi e dai regolamenti da loro normalmente applicati, conformemente aile disposizioni della Convenzione, per l'esercizio dei servizi aerei internazionali.

4. Ciascuna Parte può rifiutare l'autorizzazione d'esercizio, di cui al paragrafo 2 del presente articolo, oppure condizionare l'attuazione, ad opera dell'impresa designata, dei diritti definiti nell'articolo 2 del presente accordo, qualora non avesse la prova che una quota preminente della proprietà nonché il controllo effettivo dell'impresa stessa appartengono alla Parte che l'ha designata o ai suoi cittadini.

5. Nonostante le disposizioni del presente articolo e dell'articolo 4, una delle Parti può designare un'impresa comune di trasporti aerei costituita giusta gli articoli 77 e 79 della Convenzione, e detta impresa verrà riconosciuta dall'altra Parte.

6. Ricevuta che sia l'autorizzazione d'esercitare, prevista nel paragrafo 2 del presente articolo, l'impresa così designata può iniziare, in ogni momento, ad esercitare i servizi convenuti, sempreché sia entrata in vigore, per

1653 i servizi in questione, la tariffa stabilita conformemente alle disposizioni dell'articolo 10.

7. Ciascuna Parte ha il diritto d'annullare la designazione di un'impresa di trasporti aerei designandone un'altra, alle condizioni previste nel presente articolo.

Articolo 4 1. Ciascuna Parte ha il diritto di revocare un'autorizzazione d'esercizio o di sospendere l'esercizio, ad opera dell'impresa designata dall'altra, dei diritti menzionati nell'articolo 2, oppure di sottoporre l'attuazione alle condizioni ch'essa reputa necessarie se: a. con riserva delle disposizioni di cui all'articolo 3 paragrafo 5, non ha la prova che una quota preminente della proprietà nonché il controllo effettivo dell'impresa appartengono alla Parte che l'ha designata o- ai suoi cittadini, o se b. l'impresa in questione non si è conformata alle leggi e ai regolamenti della Parte che ha accordato i diritti, o se e. l'impresa non svolge i servizi convenuti conformemente alle condizioni prescritte nel presente Accordo e suo Allegato.

2. Tranne ove la revoca, la sospensione o il condizionamento di cui al numero 1 del presente articolo risultassero urgenti per evitare altre infrazioni a leggi e regolamenti, tale diritto potrà essere esercitato solamente dopo consultazione con l'altra Parte.

Articolo 5 1. Le imprese designate delle Parti fruiscono di possibilità pari ed eque per l'esercizio dei servizi convenuti.

2. L'impresa designata di ciascuna Parte deve tener conto degli interessi dell'impresa designata dell'altra Parte, al fine di non pregiudicarne indebitamente i servizi convenuti.

3: La capacità di trasporto offerta dalle imprese designate dev'essere adeguata alla domanda di traffico.

4. I servizi convenuti mirano essenzialmente a offrire una capacità di trasporto corrispondente alla richiesta di traffico fra il territorio della Parte che ha designato l'impresa e i punti serviti sulle linee indicate.

5. Il diritto 'di ciascuna impresa designata, di effettuare dei trasporti nel traffico internazionale fra il territorio dell'altra Parte e Paesi terzi, deve essere esercitato giusta i principi generali di sviluppo normale ammessi dalle due Parti e con la condizione che la capacità sia adeguata: a. alla richiesta di traffico da e verso il territorio della Parte che ha designato l'impresa; Foglio federale 1974, Voi. I

106

1654 b. alla richiesta di traffico delle regioni attraversate, considerati i servi/.i locali e regionali; e. alle esigenze d'uno svolgimento economico dei servizi convenuti.

Articolo 6 1. Gli aeromobili impiegati in servizio internazionale dall'impresa designata dell'una o dell'altra delle Parti come anche le loro attrezzature normali, riserve di carburanti e lubrificanti e loro provviste di bordo (comprese le derrate alimentari, bevande e tabacco) saranno, all'entrata nel territorio dell'altra Parte, esonerati da ogni diritto doganale, spese d'ispezione e altri diritti o tasse, alla condizione che detti equipaggiamenti e riserve rimangano a bordo degli aeromobili sino a riesportazione avvenuta.

2. Vanno parimente esonerati (eccetto' le tasse per servizi prestati): a. le provviste di bordo prese sul territorio dell'una o dell'altra Parte, nei limiti stabiliti dalle autorità della rispettiva Parte, per essere consumate a bordo degli aeromobili impiegati nel servizio internazionale dall'impresa designata dell'altra Parte; b. i pezzi di ricambio e l'attrezzatura normale di bordo, importati sul territorio dell'una o dell'altra Parte per la manutenzione o la riparazione degli aeromobili impiegati nel servizio internazionale; e. i carburanti e lubrificanti per l'approvvigionamento degli aeromobili impiegati nel servizio internazionale dall'impresa designata dell'altra Parte, anche se detti approvvigionamenti vanno utilizzati dagli aeromobili in volo sopra il territorio della Parte ove furono imbarcati.

3. L'attrezzatura aormale di bordo, come anche i prodotti e approvvigionamenti a bordo degli aeromobili di una Parte, potranno essere sbarcati sul territorio dell'altra Parte solamente con l'autorizzazione delle autorità doganali di questa. In tal caso essi saranno posti sotto la vigilanza di dette autorità fintanto che non siano riesportati o adibiti al altro uso, conformemente ai regolamenti doganali.

Articolo 7 I passeggeri, i bagagli e le merci in transito sul territorio di una Parte contraente e che rimangono nella zona dell'aeroporto loro riservata, sono sottoposti a un controllo semplificato. I bagagli e le merci in transito diretto sono esenti da dazi e tasse simili.

Articolo 8 1. Le leggi, i regolamenti che disciplinano, sul territorio di una delle Parti, l'entrata e l'uscita degli aeromobili adibiti alla navigazione aerea internazionale, o i loro voli sopra detto territorio, sono pure applicabili all'impresa designata dall'altra Parte.

1655 2. Le leggi e i regolamenti che disciplinano, sul territorio di una delle Parti, l'entrata, la permanenza e l'uscita di passeggeri, equipaggi, posta e merci, segnatamente le modalità d'entrata, d'uscita, d'emigra/ione e d'immigrazione, la dogana e i provvedimenti sanatari, sono applicabili ai passeggeri, equipaggi, colli postali e merci, trasportati dagli aeromobili dell' impresa designata dall'altra Parte quando questi aeromobili si trovano su detto territorio.

3. Ciascuna Parte si obbliga a non favorire le proprie imprese rispetto a quella designata dall'altra quanto all'applicazione delle leggi e dei regolamenti indicati nel presente articolo.

4. Per l'impiego degli aeroporti ed altre attrezzature offerti da una Parte, l'impresa designata dall'altra non dovrà pagare tasse superiori a quelle riscotibili per gli aeroporti nazionali adibiti ai servizi internazionali regolari.

5. L'impresa designata di una Parte avrà il diritto di tenere delle rappresentanze sul territorio dell'altra. Le rappresentanze potranno includere personale commerciale, operativo e tecnico.

Articolo 9 1. I certificati di navigabilità, i brevetti e le licenze rilasciati o convalidati dall'una delle Parti devono essere riconosciuti, durante la loro validità, dall'altra Parte.

2. Tuttavia ogni Parte si riserva il diritto di non. riconoscere, per la circolazione sul proprio territorio, i brevetti d'idoneità e le licenze rilasciati o convalidati ai suoi cittadini dall'altra Parte o da uno Stato terzo.

Articolo 10 1. Le tariffe dei servizi convenuti sono fissate a prezzi ragionevoli, tenendo conto di tutti gli elementi di valutazione e, in particolare, delle spese d'esercizio, della realizzazione d'un utile normale, delle tariffe in uso presso le altre imprese .di trasporti aerei e delle caratteristiche presentate da ogni singolo servizio.

'.

2. Le tariffe di cui al numero 1, sono fissate, per quanto possibile, mediante intesa fra le imprese designate e dopo consultazione delle altre imprese di aerotrasporti che servono, completamente o parzialmente, le stesse linee. Le imprese designate devono, per quanto possibile, attuare tale intesa secondo la procedura d'allestimento delle tariffe definita dall'organismo internazionale, consulente in materia.

3. Le tariffe così fissate saranno sottoposte all'approvazione delle autorità aeronautiche delle Parti almeno 30 giorni prima della loro entrata in

1656 vigore. Questo termine può essere ridotto in casi speciali, con riserva del consenso di dette autorità.

4. Se le imprese designate non possono intendersi o se le autorità aeronautiche d'una delle Parti non approvassero la tariffa, le autorità aeronautiche delle due Parti cercheranno di compilare la tariffa esse stesse, di comune intesa.

5. Persistendo il disaccordo, la controversia è sottoposta alla procedura arbitrale conformemente all'articolo 15.

6. Le tariffe già stabilite resteranno nondimeno in vigore fino a quando, giusta il presente articolo o l'articolo 15, saranno state fissate nuove tariffe, tuttavia non oltre 12 mesi a contare dal giorno della negata approva/ione delle autorità aeronautiche di una delle Parti.

Articolo 11 Ciascuna Parte s'impegna di accordare, all'impresa designata dell'altra, il libero trasferimento, al saggio ufficiale di cambio, delle eccedenze d'introito realizzate sul proprio territorio col trasporto di passeggeri, bagagli, merci e posta, effettuato da essa impresa. Se il servizio dei pagamenti tra le Parti è disciplinato da un accordo speciale, questo sarà applicabile.

Articolo 12 1. Ogni impresa designata di una Parte indica alle autorità aeronautiche dell'altra, almeno trenta giorni prima dell'inizio dei servizi convenuti, gli orari prospettati conformi ai principi enunciati nell'articolo 5 del presente accordo. La norma vale analogicamente anche per i successivi eventuali cambiamenti.

2. Le autorità aeronautiche delle Parti si comunicheranno, a domanda, statistiche periodiche ed altri dati analoghi, concernenti il volume di traffico sui servizi convenuti.

Articolo 13 1. Le Parti, o le loro autorità aeronautiche, potranno in ogni momento chiedere reciproche consultazioni.

2. La consultazione, chiesta da una Parte o dalle sue autorità aeronautiche, dovrà iniziare entro 60 giorni dalla data di ricezione della relativa domanda.

Articolo 14 1. Qualsiasi modificazione del presente accordo entrerà in vigore non appena le Parti si saranno reciprocamente notificato l'adempimento delle

1657 loro formalità costituzionali, concernenti la conclusione e l'entrata lin vigore degli accordi internazionali.

2. Ogni modificazione dell'allegato può essere convenuta direttamente fra le autorità aeronautiche delle Parti. Essa entrerà (in vigore dopo essere stata confermata mediante uno scambio di note diplomatiche.

Articolo 15 1. Qualsiasi controversia fra le Parti inerente all'interpretazione o ali' applicazione del presente accordo, se non può essere composta mediante negoziati diretti o per via diplomatica, sarà sottoposta, su domanda d'una delle Parti, a un tribunale arbitrale trimembre.

2. In tal caso, ciascuna Parte designerà un arbitro e i due arbitri procederanno a cooptarne un terzo, cittadino d'un altro Stato, come presidente.

Se, dopo due mesi a contare dalla data in cui una Parte ha designato un arbitro, l'altra Parte non avrà designato il proprio oppure se, dopo un mese dalla designazione dei due arbitri, questi ultimi non avranno ancora cooptato il presidente, ciascuna; Parte potrà chiedere al presidente del Consiglio dell'OACI di procedere alle designazioni necessafie.

3. 11 tribunale arbitrale stabilirà la propria procedura e deciderà circa la ripartizione delle relative spese.

4. Le Parti s'impegnano di conformarsi a qualsiasi decisione presa in applicazione del presente articolo.

Articolo 16 II presente accordo come anche i suoi emendamenti saranno registrati presso l'OACI.

Articolo 17 II presente accordo e il suo allegato devono essere messi in concordanza con qualsiasi convenzione di carattere multilaterale che vincolasse le Parti contraenti.

Articolo 18 1. Ciascuna Parte può, in ogni momento, notificare all'altra l'intenzione di disdire il presente accordo. La notifica va fatta simultaneamente all'OACI.

2. La disdetta diverrà effettiva alla fine di quel periodo d'orario, nel corso del quale sarà giunto a scadenza un termine di 12 mesi, sempreché la disdetta stessa non sia stata frattanto revocata di comune intesa.

3. Qualora l'altra Parte non riscontrasse la notifica, si reputa l'abbia ricevuta 14 giorni dopo la ricezione da parte dell'OACI.

1658 Articolo 19 11 presente accordo sarà applicato provvisoriamente dal giorno della firma; esso entrerà in vigore non appena le due Parti si saranno notificate l'adempimento delle rispettive formalità costituzionali concernenti la conclusione e l'entrata in vigore degli accordi internazionali.

In fede di che, i plenipotenziari delle due Parti hanno firmato il presente accordo.

Fatto a Berna, il 21 gennaio 1974, in doppio esemplare, in lingua francese.

(Si omettono le firme)

1659

Allegato

Tavola delle lìnee Tavola I Linee sulle quali l'impresa designata dalla Svizzera può esercitare servizi aerei: · Punti di partenza

Punti intermedi

Punti in Svizzera

Atene Kigali Algeri Tunisi Tripoli Bengasi II Cairo Khartoum Addis Abeba Kam o Niamey Lome Cotonou Accra Lagos Douala N'Djamena (Ft. Lamy) Libreville Bangui Nairobi Entebbe Kisangani

Punti nel Rwanda

Punti oltre il Rwanda

Dar-es-Salaam Mombasa Lusaka Lubumbashi Ndola Blantyre Tananarive Windhoek Isola Mauritius Johannesbourg Isola della Réunion

Tavola II Linee sulle quali l'impresa designata dal Rwanda può esercitare servizi aerei: Punti di partenza

Punti intermedi

Punti in Svizzera

Punti oltre la Svizzera

Punti nel Rwanda

Kisangani Entebbe Nairobi Bangui

Un punto in Svizzera

Londra Parigi Bruxelles Amsterdam

1660 Punti di partenza

Punti intermedi

Punti in Svizzera

Libreville N'Djamena (Ft. Lamy) Douala Lagos Accra Cotonou Lomé Niamey Kano Addis Abeba Khartoum II Cairo Bengasi Tripoli Tunisù Algeri Atene Madrid Roma Belgrado

Putiti oltre la Svizzera

Francoforte Praga Vienna Mosca

Note 1. A scelta delle imprese designate, possono essere tralasciati, totalmente o parzialmente, i punti lungo le linee indicate, durante tutti o taluni voli.

2. Gli scali sulle linee indicate non devono necessariamente essere serviti nell'ordine in cui sono stati enumerati.

3. L'impresa designata di ciascuna Parte ha il diritto di terminare qualsiasi suo servizio nel territorio dell'altra Parte contraente.

4. Ciascuna impresa designata ha il diritto di servire degli scali non menzionati, alla condizione di non esercitare il diritto di traffico tra detti punti e il territorio dell'altra Parte. Sono esclusi i punti situati nei tcrritori o Stati non riconosciuti diplomaticamente da quest'ultima Parte.

1661

Traduzione dal testo originale francese

1J

Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Cuba concernente i trasporti aerei regolari // Consiglio federale svizzero e il Governo Rivoluzionario della Repubblica di Cuba, considerato che la Svizzera e Cuba fanno parte della convenzione relativa alla navigazione aerea civile internazionale aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944, animati dal desiderio di sviluppare la cooperazione internazionale nel settore dei trasporti aerei, e animati dal desiderio di conchiudere un accordo inteso a stabilire dei servizi regolari tra i territori dei due Paesi e oltre, hanno designato i loro plenipotenziari che, debitamente autorizzati, hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 Per l'applicazione del presente accordo e dell'allegato: a. il termine «Convenzione» indica la Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944; b. l'espressione «autorità aeronautiche» indica, per la Svizzera, l'Ufficio aeronautico federale e, per Cuba, l'Istituto dell'aviazione civile di Cuba 0, in ambedue i casi, qualsiasi ente o persona autorizzata ad assumere le funzioni attualmente esercitate da dette autorità; e. l'espressione «impresa designata» indica un'impresa di trasporti aerei che una Parte ha designato, conformemente all'articolo 3 del presente accordo, per svolgere i servizi aerei convenuti.

Articolo 2 1. Le Parti s'accordano l'un l'altra i diritti specificati nel presente accordo per l'apertura dei servizi aerei sulle linee stabilite nell'allegato. Detti " II testo originale è pubblicato nel FF 1974 I, ediz. franc., a pag. 0000

1662 servizi e linee sono qui di seguito designati con le espressioni «servizi convenuti» e «linee indicate».

2. Salve restando le disposizioni del presente accordo, l'impresa designata di ciascuna Parte fruisce, nell'esercizio di servizi internazionali, dei seguenti diritti: a. del diritto di sorvolare, senza atterrarvi, il territorio dell'altra Parte; b. del diritto di effettuare, su detto territorio, scali non commerciali; e. del diritto d'imbarcare e sbarcare in traffico internazionale, su detto territorio e nei punti specificati nell'allegato, passeggeri, merci e posta.

Articolo 3 1. Ciascuna Parte ha il diritto di designare all'altra Parte un'impresa di trasporti aerei per l'esercizio dei servizi convenuti. La designazione avviene per scritto fra le autorità aeronautiche delle due Parti.

2. Appena informata della designazione l'altra Parte accorda senza indugio all'impresa designata l'autorizzazione d'esercizio, salvo le disposizioni dei numeri 3 e 4 del presente articolo.

3. Le autorità aeronautiche di una Parte possono esigere dall'impresa designata dall'altra di fornire la prova che essa soddisfa alle condizioni stabilite dalle leggi e dai regolamenti da loro normalmente applicati, conformemente alle disposizioni della Convenzione, per l'esercizio dei servi/i aerei internazionali.

4. Ciascuna Parte può rifiutare l'autorizzazione d'esercizio, di cui al paragrafo 2 del presente articolo, oppure condizionare l'attuazione, ad opera dell'impresa designata, dei diritti definiti nell'articolo 2 del presente accordo, qualora non avesse la prova che una quota preminente della proprietà nonché il controllo effettivo dell'impresa stessa appartengono alla Parte che l'ha designata o ai suoi cittadini.

5. Ricevuta che sia l'autorizzazione d'esercitare, prevista nel paragrafo 2 del presente articolo, l'impresa così designata può iniziare, in ogni momento, ad esercitare i servizi convenuti, sempreché sia entrata in vigore, per i servizi in questione, la tariffa stabilita conformemente alle disposizioni dell' articolo 10.

Articolo 4 1. Ciascuna Parte ha il diritto di revocare un'autorizzazione d'esercizio o di sospendere l'esercizio, ad opera dell'impresa designata dall'altra, dei diritti menzionati nell'articolo 2, oppure di sottoporre l'attuazione alle condizioni ch'essa reputa necessarie se: a. non ha la prova che una quota preminente della proprietà nonché il

1663 controllo effettivo dell'impresa appartengono alla Parte che l'ha designata o ai suoi cittadini, o se b. l'impresa in questione non si è conformata alle leggi e ai regolamenti della Parte che ha accordato i diritti, o se e. l'impresa non svolge i servizi convenuti conformemente alle condizioni prescritte nel presente Accordo e suo Allegato.

2. Tranne ove la revoca, la sospensione o il condizionamento di cui al numero 1 del presente articolo risultassero urgenti per evitare altre infrazioni a leggi e regolamenti, tale diritto potrà essere esercitato solamente dopo consultazione con l'altra Parte.

Articolo 5 1. Le imprese designate delle Parti fruiscono di possibilità pari ed eque per l'esercizio dei servizi convenuti.

2. L'impresa designata di ciascuna Parte deve tener conto degli interessi dell'impresa designata dell'altra Parte, al fine di non pregiudicarne indebitamente i servizi convenuti.

3. La capacità di trasporto offerta dalle imprese designate dev'essere adeguata alla domanda di traffico.

4. I servizi convenuti mirano essenzialmente a offrire una capacità di trasporto corrispondente alla richiesta di traffico fra il territorio della Parte che ha designato l'impresa e i punti serviti sulle linee indicate.

5. La capacità offerta giusta il paragrafo 4 del presente articolo potrà essere aumentata d'una capacità completiva corrispondente ai trasporti aerei internazionali tra i punti delle linee indicate, situate nel territorio di Stati terzi. Tale capacità di trasporto dovrà essere adeguata alle necessità di trasporto delle regioni attraversate, in considerazione della situazione particolare dei servizi aerei stabiliti dalle imprese di detti Stati, nella misura in cui esse trasportano, su tutte o parte delle linee indicate, del traffico aereo internazionale proveniente o a destinazione del loro territorio.

Articolo 6 1. Gli aeromobili impiegati in servizio internazionale dall'impresa designata dell'una o dell'altra delle Parti come anche le loro attrezzature normali, riserve di carburanti e lubrificanti e loro provviste di bordo (comprese le derrate alimentari, bevande e tabacco) saranno, all'entrata nel territorio dell'altra Parte, esonerati da ogni diritto doganale, spese d'ispezione e altri diritti o tasse, alla condizione che detti equipaggiamenti e riserve rimangano a bordo degli aeromobili sino a riesportazione avvenuta.

1664 2. Vanno parimente esonerati (eccetto le tasse per servizi prestati): a. le provviste di bordo prese sul territorio dell'una o dell'altra Parte, nei limiti stabiliti dalle autorità della rispettiva Parte, per essere consumate a bordo degli aeromobili impiegati nel servizio internazionale dall'impresa designata dell'altra Parte; b. i pezzi di ricambio e l'attrezzatura normale di bordo, importati sul territorio dell'una o dell'altra Parte per la manutenzione o la ripara/ione degli aeromobili impiegati nel servizio internazionale; e. i carburanti e lubrificanti per l'approvvigionamento degli aeromobili impiegati nel servizio internazionale dall'impresa designata dell'altra Parte, anche se detti approvvigionamenti vanno utilizzati dagli aeromobili in volo sopra il territorio della Parte ove furono imbarcati.

3. L'attrezzatura normale di bordo, come anche i prodotti e approvvigionamenti a bordo degli aeromobili di una Parte, potranno essere sbarcati sul territorio dell'altra Parte solamente con l'autorizzazione delle autorità doganali di questa. In tal caso essi saranno posti sotto la vigilanza di dette autorità fintante che non siano riesportati o adibiti ad altro uso, conformemente ai regolamenti doganali.

Articolo 7 I passeggeri, i bagagli e le merci in transito sul territorio di una Parte contraente e che rimangono nella zona dell'aeroporto loro riservata, sono sottoposti a un controllo semplificato. I bagagli e le merci in transito diretto sono esenti da dazi e tasse simili.

Articolo 8 1. Le leggi, i regolamenti e le procedure che disciplinano, sul territorio di una delle Parti, l'entrata e l'uscita degli aeromobili adibiti alla navigazione aerea internazionale, o i loro voli sopra detto territorio, sono pure applicabili all'impresa designata dall'altra Parte.

2. Le leggi e i regolamenti che disciplinano, sul territorio di una delle Parti, l'entrata, la permanenza e l'uscita di passeggeri, equipaggi, posta e merci, segnatamente le modalità d'entrata, d'uscita, d'emigrazione e d'immigrazione, la dogana e i provvedimenti sanitari, sono applicabili ai passeggeri, equipaggi, colli postali e merci, trasportati dagli aeromobili dell'impresa designata dall'altra Parte quando questi aeromobili si trovano su detto territorio.

3. Ciascuna Parte si obbliga a non favorire le proprie imprese rispetto a quella designata dall'altra quanto all'applicazione delle leggi e dei regolamenti indicati nel presente articolo.

1665 4. Per l'impiego degli aeroporti ed altre attrezzature offerti da una Parte, l'impresa designata dall'altra non dovrà pagare tasse superiori a quelle rsicotibili per gli aeroporti nazionali adibiti ai servizi internazionali regolari.

5. L'impresa designata da una Parte avrà il diritto di tenere delle rappresentanze sul territorio dell'altra. Le rappresentanze potranno includere personale commerciale, operativo e tecnico.

Articolo 9 1. I certificati di navigabilità, i brevetti e le licenze rilasciati o convalidati dall'una delle Parti devono essere riconosciuti, durante la loro validità, dall'altra Parte.

2. Tuttavia ogni Parte si riserva il diritto di non riconoscere, per la circolazione sul proprio territorio, i brevetti d'idoneità e le licenze rilasciati o convalidati ai suoi cittadini dall'altra Parte o da uno Stato terzo.

Articolo 10 1. Le tariffe dei servizi convenuti sono fissate a prezzi ragionevoli, tenendo conto di tutti gli elementi di valutazione e, in particolare, delle spese d'esercizio, 'della realizzazione d'un utile normale, delle tariffe in uso presso le altre imprese di trasporti aerei e delle caratteristiche presentate da ogni singolo servizio.

2. Le tariffe, di cui al numero 1, sono fissate, per quanto possibile, mediante intesa fra le imprese designate e dopo consultazione delle altre imprese di aerotrasporti che servono, completamente o parzialmente, le stesse linee. Le imprese designate devono, per quanto possibile, attuare tale intesa secondo la procedura d'allestimento delle tariffe definita dall'organismo internazionale riconosciuto dalle due Parti come consulente in materia.

3. Le tariffe così fissate saranno sottoposte all'approvazione delle autorità aeronautiche delle Parti almeno 30 giorni prima della loro entrata in vigore. Questo termine può essere ridotto in casi speciali, con riserva del consenso di dette autorità.

4. Se le imprese designate non possono intendersi o se le autorità aeronautiche d'una delle Parti non approvassero la tariffa, le autorità aeronautiche delle due Parti cercheranno di compilare la tariffa esse stesse, di comune intesa.

5. Persistendo il disaccordo, la controversia è sottoposta alla procedura arbitrale conformemente all'articolo 15.

1666 6. Le tariffe già stabilite resteranno nondimeno in vigore fino a quando, giusta il presente articolo o l'articolo 15, saranno state fissate nuove tariffe, tuttavia non oltre 12 mesi a contare dal giorno della negata approvazione delle autorità aeronautiche di una delle Parti.

Articolo 11 Ciascuna Parte s'impegna di accordare, all'impresa designata dell'altra, il libero trasferimento, al saggio ufficiale di cambio, delle eccedenze d'introito realizzate sul proprio territorio col trasporto di passeggeri, bagagli, merci e posta, effettuato da essa impresa. Se il servizio dei pagamenti tra le Parti è disciplinato da un accordo speciale, questo sarà applicabile.

Articolo 12 Le autorità aeronautiche delle Parti si comunicheranno, a domanda, statistiche periodiche ed altri dati analoghi, concernenti il volume di traffico sui servizi convenuti.

Articolo 13 1. Ciascuna Parte, o la sua autorità aeronautica, potrà chiedere all'altra Parte, o alla sua autorità aeronautica, d'intraprendere consultazioni per modificare qualsiasi disposizione del presente accordo o, in ogni momento, chiedere una semplice consultazione con l'altra Parte o con la sua autorità aeronautica.

2. La consultazione, chiesta da una Parte o dalle sue autorità aeronautiche, dovrà iniziare entro 60 giorni dalla data di ricezione della relativa domanda.

Articolo 14 1. Qualsiasi modificazione del presente accordo entrerà in vigore non appena le Parti si saranno reciprocamente notificato l'adempimento delle loro formalità costituzionali, concernenti la conclusione e l'entrata in vigore di tali atti negoziali.

2. Ogni modificazione dell'allegato può essere convenuta direttamente fra le autorità aeronautiche delle Parti. Essa entrerà in vigore dopo essere stata confermata mediante uno scambio di note diplomatiche.

Articolo 15 Qualsiasi controversia fra le Parti inerente all'interpretazione o ali' applicazione del presente accordo o del suo allegato sarà in primo luogo oggetto di consultazioni dirette tra le autorità aeronautiche. Se non può essere così composta, la controversia sarà risolta per via diplomatica.

1667 Articolo 16 II presente accordo come anche i suoi emendamenti saranno registrati presso l'OACI.

Articolo 17 Se entra in vigore una convenzione multilaterale sui trasporti aerei, accettata dalle due Parti, il presente accordo sarà modificato in modo da essere adeguato alle disposizioni della medesima.

*

Articolo 18

1. Ciascuna Parte può, in ogni momento, notificare all'altra l'intenzione di disdire il presente accordo. La notifica va fatta simultaneamente all'OACI.

2. La disdetta diverrà effettiva alla fine di quel periodo d'orario, nel corso del quale sarà giunto a scadenza un termine di 12 mesi, sempreché la disdetta stessa non sia stata frattanto revocata di comune intesa.

3. Qualora l'altra Parte non riscontrasse la notifica, si reputa l'abbia ricevuta 14 giorni dopo la ricezione da parte dell'OACI.

Articolo 19 II presente accordo sarà applicato provvisoriamente dal giorno della firma; esso entrerà in vigore non appena le due Parti si saranno notìficate l'adempimento delle rispettive formalità costituzionali concernenti la conclusione e l'entrata in vigore di tali atti.

In fede di che, i plenipotenziari delle due Parti contraenti hanno firmato il presente accordo.

Fatto all'Avana, il 14 febbraio 1974, in doppio esemplare, nelle lingue francese e spagnola, i due testi facendo parimente fede.

(5; omettono le firme)

1668

Allegato

Tavola delle linee

I Linee sulle quali l'impresa designata dalla Svizzera può esercitare servizi aerei: Punti a Cuba

Punti di partenza

Punti intermedi

Punti in Svizzera

Amsterdam La Havane Bruxelles Londra Lisbona Sta. Maria Hamilton (Bermuda) Nassau (Bahamas)

Punti oltre

Acapulco Panama Bogota Quito o Guayaquil

n Linee sulle quali l'impresa designata da Cuba può esercitare servizi aerei: Punti di partenza

Punti intermedi

Punti a Cuba

Nassau (Bahamas) Un punto Hamilton (Bermuda) in Svizzera Sta. Maria Lisbona Londra Bruxelles Amsterdam

Punto in Svizzera

Punti oltre

Stoccolma o Copenhagen Berlino (RDA) Varsavia Budapest Sofia

B 1. A scelta delle imprese designate, possono essere tralasciati, totalmente o parzialmente, i punti lungo le linee indicate, durante tutti o taluni voli.

1669 2. L'impresa designata di ciascuna Parte ha il diritto di terminare qualsiasi suo servizio nel territorio dell'altra Parte contraente, senza continuare verso i punti oltre.

3. Ciascuna impresa designata ha il diritto di servire degli scali non menzionati, alla condizione di non esercitare il diritto di traffico tra detti punti e il territorio dell'altra Parte contraente.

Foglio federale 1974, Vol. l

107

1670

Traduzione dal testo originale francese *>

Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica del Guatemala concernente i trasporti aerei regolari internazionali "ov // Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica del Guatemala, considerato che la Svizzera e il Guatemala fanno parte della Convenzione relativa alla navigazione aerea civile internazionale aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944, animati dal desiderio di sviluppare la cooperazione internazionale nel settore dei trasporti aerei, animati dal desiderio di conchiudere un accordo inteso a stabilire dei servizi regolari tra i territori dei due Paesi e oltre, hanno designato i loro plenipotenziari che, debitamente autorizzati, hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 Per l'applicazione del presente accordo e dell'allegato: a. il termine «Convenzione» indica la Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944; b. l'espressione «autorità aeronautiche» indica, per la Svizzera, l'Ufficio aeronautico federale e, per il Guatemala, il Ministro delle Comunicazioni e Lavori Pubblici o, in ambedue i casi, qualsiasi ente o persona autorizzata ad assumere le funzioni attualmente esercitate da dette autorità; e. l'espressione «impresa designata» indica un'impresa di trasporti aerei che una Parte ha designato, conformemente all'articolo 3 del presente accordo, per svolgere i servizi aerei convenuti.

" II testo originale è pubblicato nel FF 1974 I, ediz. franc., a pag. 0000

1671 Articolo 2 1. Le Parti s'accordano l'un l'altra i diritti specificati nel presente accordo per l'apertura dei servizi aerei sulle linee stabilite nell'allegato. Detti servizi e linee sono qui di seguito designati con le espressioni «servizi convenuti» e «linee indicate».

2. Salve restando le disposizioni del presente accordo, l'impresa designata di ciascuna Parte fruisce, nell'esercizio di servizi internazionali, dei seguenti diritti: a. del diritto di sorvolare, senza atterrarvi, il territorio dell'altra Parte; b. del diritto di effettuare, su detto territorio, scali non commerciali; e. del diritto d'imbarcare e sbarcare in traffico internazionale, su detto territorio e nei punti specificati nell'allegato, passeggeri, merci e posta.

Articolo 3 1. Ciascuna Parte ha il diritto di designare un'impresa di trasporti aerei per l'esercizio dei servizi convenuti. La designazione avviene per scritto fra le autorità aeronautiche delle due Parti.

2. Appena informata della designazione l'altra Parte accorda senza indugio all'impresa designata l'autorizzazione d'esercizio, salvo le disposizioni dei numeri 3 e 4 del presente articolo.

3. Le autorità aeronautiche di una Parte possono esigere dall'impresa designata dall'altra di fornire la prova che essa soddisfa alle condizioni stabilite dalle leggi e dai regolamenti da loro normalmente applicati, conformemente alle disposizioni della Convenzione, per l'esercizio dei servizi aerei internazionali.

4. Ciascuna Parte può rifiutare l'autorizzazione d'esercizio, di cui al paragrafo 2 del presente articolo, oppure condizionare l'attuazione, ad opera dell'impresa designata, dei diritti definiti nell'articolo 2 del presente accordo, qualora non avesse la prova che una quota preminente della proprietà nonché il controllo effettivo dell'impresa stessa appartengono alla Parte che l'ha designata o ai suoi cittadini.

5. Ricevuta che sia l'autorizzazione d'esercitare, prevista nel paragrafo 2 del presente articolo, l'impresa così designata può iniziare, in ogni momento, ad esercitare i servizi convenuti, sempreché sia entrata in vigore, per i servizi in questione, la tariffa stabilita conformemente alle disposizioni dell'articolo 10.

Articolo 4 1. Ciascuna Parte ha il diritto di revocare un'autorizzazione d'esercizio o di sospendere l'esercizio, ad opera dell'impresa designata dall'altra, dei

1672 diritti menzionati nell'articolo 2, oppure di sottoporre l'attuazione alle condizioni ch'essa reputa necessarie se: a. non ha la prova che una quota preminente della proprietà nonché il controllo effettivo dell'impresa appartengono alla Parte che l'ha designata o ai suoi cittadini, o se b. l'impresa in questione non si è conformata alle leggi e ai regolamenti della Parte che ha accordato i diritti, o se e. l'impresa non svolge i servizi convenuti conformemente alle condizioni prescritte nel presente Accordo e suo Allegato.

2. Tranne ove la revoca, la sospensione o il condizionamento di cui al numero 1 del presente articolo risultassero urgenti per evitare altre infrazioni a leggi e regolamenti, tale diritto potrà essere esercitato solamente dopo consultazione con l'altra Parte.

Articolo 5 1. Le imprese designate delle Parti fruiscono di possibilità pari ed eque per l'esercizio dei servizi convenuti.

2. L'impresa designata di ciascuna Parte deve tener conto degli interessi dell'impresa designata dell'altra Parte, al fine di non pregiudicarne indebitamente i servizi convenuti.

3. La capacità di trasporto offerta dalle imprese designate dev'essere adeguata alla domanda di traffico.

4. I servi/i convenuti mirano essenzialmente a offrire una capacità di trasporto corrispondente alla richiesta di traffico fra il territorio della Parte che ha designato l'impresa e i punti serviti sulle linee indicate.

5. Il diritto di ciascuna impresa designata, di effettuare dei trasporti nel traffico internazionale fra il territorio dell'altra Parte e Paesi terzi, deve essere esercitato giusta i principi generali di sviluppo normale ammessi dalle due Parti e con la condizione che la capacità sia adeguata: a. alla richiesta di traffico da e verso il territorio della Parte che ha designato l'impresa; b. alla richiesta di traffico delle regioni attraversate, considerati i servizi locali e regionali; e. alle esigenze d'uno svolgimento economico dei servizi convenuti.

Articolo 6 1. Gli aeromobili impiegati in servizio internazionale dall'impresa designata dell'una o dell'altra delle Parti come anche le loro attrezzature normali, riserve di carburanti e lubrificanti e loro provviste di bordo (comprese

1673 le derrate alimentari, bevande e tabacco) saranno, all'entrata nel territorio dell'altra Parte, esonerati da ogni diritto doganale, spese d'ispezione e altri diritti o tasse, alla condizione che detti equipaggiamenti e riserve rimangano a bordo degli aeromobili sino a riesportazione avvenuta.

2. Vanno parimente esonerati (eccetto le tasse per servizi prestati): a. le provviste di bordo prese sul territorio dell'una o dell'altra Parte, nei limiti stabiliti dalle autorità della rispettiva Parte, per essere consumate a bordo degli aeromobili impiegati nel servizio internazionale dall'impresa designata dell'altra Parte; b. i pezzi di ricambio e l'attrezzatura normale di bordo, importati sul territorio dell'una o dell'altra Parte per la manutenzione o la riparazione degli aeromobili impiegati nel servizio internazionale; e. i carburanti e lubrificanti per l'approvvigionamento degli aeromobili impiegati nel servizio internazionale dall'impresa designata dell'altra Parte, anche se detti approvvigionamenti vanno utilizzati dagli aeromobili in vólo sopra il territorio della Parte ove furono imbarcati.

3. L'attrezzatura normale di bordo, come anche i prodotti e approvvigionamenti a bordo degli aeromobili di una Parte, potranno essere sbarcati sul territorio dell'altra Parte solamente con l'autorizzazione delle autorità doganali di questa. In tal caso essi saranno posti sotto la vigilanza di dette autorità fintanto che non siano riesportati o adibiti ad altro uso, conformemente ai regolamenti doganali.

Articolo 7 I passeggeri, i bagagli e le merci in transito sul territorio di una Parte contraente e che rimangono nella zona dell'aeroporto loro riservata, sono sottoposti a un controllo semplificato. I bagagli e le merci in transito diretto sono esenti da dazi e tasse simili.

Articolo 8 1. Le leggi e i regolamenti che disciplinano, sul territorio di una delle Parti, l'entrata e l'uscita degli aeromobili adibiti alla navigazione aerea internazionale, o d loro voli sopra detto territorio, sono pure applicabili all'impresa designata dall'altra Parte.

2. Le leggi e i regolamenti che disciplinano, sul territorio di una delle Parti, l'entrata, la permanenza e l'uscita di passeggeri, equipaggi, posta e merci, segnatamente le modalità d'entrata, d'uscita, d'emigrazione e d'immigrazione, la dogana e i
provvedimenti sanatari, sono applicabili ai passeggeri, equipaggi, colli postali e merci, trasportati dagli aeromobili dell'impresa designata dell'altra Parte quando questi aeromobili si trovano su detto territorio.

1674 3. Ciascuna Parte si obbliga a non favorire le proprie imprese rispetto a quella designata dall'altra quanto all'applicazione delle leggi e dei regolamenti indicati nel presente articolo.

4. Per l'impiego degli aeroporti ed altre attrezzature offerti da una Parte, l'impresa designata dall'altra non dovrà pagare tasse superiori a quelle riscotibili per gli aeroporti nazionali adibiti ai servizi internazionali regolari.

5. L'impresa designata di una Parte avrà il diritto di tenere delle rappresentanze sul territorio dell'altra. Le rappresentanze potranno includere personale commerciale, operativo e tecnico.

Articolo 9 1. I certificati di navigabilità, i brevetti e le licenze rilasciati o convalidati dall'una delle Parti devono essere riconosciuti, durante la loro validità, dall'altra Parte.

2. Tuttavia ogni Parte si riserva il diritto di non riconoscere, per la circolazione sul proprio territorio, i brevetti d'idoneità e le licenze rilasciati o convalidati ai suoi cittadini dall'altra Parte o da uno Stato terzo.

Articolo 10 1. Le tariffe dei servizi convenuti sono fissate a prezzi ragionevoli, tenendo conto di tutti gli elementi di valutazione e, in particolare, delle spese d'esercizio, della realizzazione d'un utile normale, delle tariffe in uso presso le altre imprese di trasporti aerei e delle caratteristiche presentate da ogni singolo servizio.

2. Le tariffe, di cui al numero 1, sono fissate, per quanto possibile, mediante intesa fra le imprese designate e dopo consultazione delle altre imprese di aerotrasporti che servono, completamente o parzialmente, le stesse linee. Le imprese designate devono, per quanto possibile, attuare tale intesa secondo la procedura d'allestimento delle tariffe definita dall'organismo internazionale consulente in materia.

3. Le tariffe così fissate saranno sottoposte all'approvazione delle autorità aeronautiche delle Parti almeno 30 giorni prima della loro entrata in vigore. Questo termine può essere ridotto in casi speciali, con riserva del consenso di dette autorità.

4. Se le imprese designate non possono intendersi o se le autorità aeronautiche d'una delle Parti non approvassero la tariffa, le autorità aeronautiche delle due Parti cercheranno di compilare la tariffa esse stesse, di comune intesa.

5. Persistendo il disaccordo, la controversia è sottoposta alla procedura arbitrale conformemente all'articolo 15.

1675 6. Le tariffe già stabilite resteranno nondimeno in vigore fino a quando, giusta il presente articolo o l'articolo 15, saranno state fissate nuove tariffe, tuttavia non oltre 12 mesi a contare dal giorno della negata approvazione delle autorità aeronautiche di una delle Parti.

Articolo 11 Ciascuna Parte s'impegna di accordare, .all'impresa designata dell'altra, il libero trasferimento, al saggio ufficiale di cambio, delle eccedenze d'introito realizzate sul proprio territorio col trasporto di passeggeri, bagagli, merci e posta, effettuato da essa impresa. Se il servizio dei pagamenti tra le Parti è disciplinato da un accordo speciale, questo sarà applicabile.

Articolo 12 Le autorità aeronautiche delle Parti si comunicheranno, a domanda, statistiche periodiche ed altri dati analoghi, concernenti il volume di traffico sui servizi convenuti.

Articolo 13 1. Le Parti, o le loro autorità aeronautiche, potranno in ogni momento chiedere reciproche consultazioni concernenti l'interpretazione, l'applicazione o modificazione del presente accordo.

2. La consultazione, chiesta da una Parte o dalle sue autorità aeronautiche, dovrà iniziare entro 60 giorni dalla data di ricezione della relativa domanda.

Articolo 14 1. Qualsiasi modificazione del presente accordo entrerà in vigore non appena le Parti si saranno reciprocamente notificato l'adempimento delle loro formalità costituzionali, concernenti la conclusione e l'entrata in vigore degli accordi internazionali.

2. Ogni modificazione dell'allegato può essere convenuta direttamente fra le autorità aeronautiche delle Parti. Essa entrerà in vigore dopo essere stata confermata mediante uno scambio di note diplomatiche.

Articolo 15 1. Qualsiasi controversia fra le Parti inerente all'interpretazione o ali' applicazione del presente accordo, se non può essere composta mediante negoziati diretti o per via diplomatica, sarà sottoposta, su domanda d'una delle Parti, a un tribunale arbitrale trimembre.

2. In tal caso, ciascuna Parte designerà un arbitro e i due arbitri procederanno a cooptarne un terzo, cittadino d'un altro Stato, come presidente.

Se, dopo due mesi a contare dalla data in cui una Parte ha designato un

1676 arbitro, l'altra Parte non avrà designato il proprio oppure se, dopo un mese dalla designazione dei due arbitri, questi ultimi non avranno ancora cooptato il presidente, ciascuna Parte potrà chiedere al presidente del Consiglio dell'OACI di procedere alle designazioni necessarie.

3. Il tribunale arbitrale stabilirà la propria procedura e deciderà circa la ripartizione delle relative spese.

4. Le Parti s'impegnano di conformarsi a qualsiasi decisione presa in applicazione del presente articolo.

Articolo 16 II presente accordo come anche i suoi emendamenti saranno registrati presso l'OACI.

Articolo 17 II presente accordo e il suo allegato devono essere messi in concordanza con qualsiasi convenzione di carattere multilaterale che vincolasse le Parti contraenti.

Articolo 18 1. Ciascuna Parte può, in ogni momento, notificare all'altra l'intenzione di disdire il presente accordo. La notifica va fatta simultaneamente all'OACI.

2. La disdetta diverrà effettiva alla fine di quel periodo orario, nel corso del quale sarà giunto a scadenza un termine di 12 mesi, sempreché la disdetta stessa non sia stata frattanto revocata di comune intesa.

3. Qualora l'altra Parte non riscontrasse la notifica, si reputa l'abbia ricevuta 14 giorni dopo la ricezione da parte dell'OACI.

Articolo 19 II presente accordo entrerà in vigore non appena le due Parti si saranno notificate l'adempimento delle rispettive formalità costituzionali concernenti la conclusione e l'entrata in vigore degli accordi internazionali.

In fede di che, i plenipotenziari delle due Parti hanno firmato il presente accordo.

Fatto a Guatemala, il 27 febbraio 1974, in doppio esemplare, nelle lingue francese e spagnola, i due testi facendo parimente fede.

(Si omettono le firme)

1677

Allegato

Tavola delle linee I

Linee sulle quali l'impresa designata dalla Svizzera può esercitare servizi aerei: Punti di partenza

Punti intermedi

Punti in Svizzera

Amsterdam Città di Guatemala Flores (Petén) Bruxelles Parigi Londra Shannon Madrid Lisbona Malaga Casablanca Las Palmas Santa Maria Hamilton (Bermuda) Montréal Boston Nassau Port-au-Prince Saint-Domingue Montego Bay Kingston Port of Spain Caracas Barranquilla

Punti a destinazione del Guatemala

Punti oltre

Acapulco Guadalajara

II

Linee sulle quali l'impresa designata dal Guatemala può esercitare servizi aerei:

1678 Punti di partenza

Punti intermedi

Punti a destinazione della Svizzera

Punti nel Guatemala San Salvador Due punti Managua in Svizzera: San José Basilea o Panama Ginevra o Barranquilla Zurigo Caracas Port of Spain Kingston Monego Bay San Juan Saint-Domingue o Port-au-Prince o Antigua Fort de France o Point à Pitre San Pedro Sula Nassau Miami Montréal Hamilton (Bermuda) Santa Maria o Las Palmas Casablanca Lisbona Malaga o Madrid Londra Parigi Bruxelles Amsterdam

Punti oltre

Francoforte Amburgo -Copenhagen o Stoccolma Praga Vienna Roma

B

Note 1. A scelta delle imprese designate, possono essere tralasciati totalmente o parzialmente, i punti lungo le linee indicate, durante tutti o taluni voli.

2. Ciascuna impresa designata ha il diritto di servire degli scali non menzionati senza tuttavia diritto di traffico tra detti punti e il territorio dell' altra Parte contraente.

3. I punti menzionati nelle tavole delle linee come punti intermedi possono, a scelta delle imprese designate, essere serviti come punti oltre e parimenti i punti oltre come punti intermedi, alla condizione che la rotta esercitata sia ragionevolmente diretta.

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Messaggio del Consiglio federale all'Assemblea federale concernente sei accordi sui trasporti aerei regolari (Del 1° maggio 1974)

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1974

Année Anno Band

1

Volume Volume Heft

24

Cahier Numero Geschäftsnummer

11993

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

17.06.1974

Date Data Seite

1612-1678

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10 111 251

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