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Termine di referendum: 6 ottobre 1974

Decreto federale sull'economia zuccheriera indigena # S T #

(Del 28 giugno 1974)

L'Assemblea federale della Confederazione Svìzzera, visti gli articoli 28, 31 bis capo verso 3 lettere b ed e nonché capo verso 4 e 'l'articolo 32 capoverso 3 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 7 novembre 1973 *>, decreta:

Art. l Princìpio 1 La Confederazione promuove, fino a 14000 ha, la coltura della barbabietola da zucchero e la relativa utilizzazione. In tal modo ossa si propone di mantenere coltivata a campo una superficie bastevole ad agevolare l'adattamento della produzione agricola indigena alle possibilità di smercio, a variare le colture e a intensificare tempestivamente, qualora le importazioni fossero intralciate, la coltura dei campi, e a rendere inoltre più sicuro l'approvvigionamento del Paese con zucchero.

2

Essa accorda allo zuccherificio e raffineria d'Aarberg SA nonché allo zuccherificio di Frauenfeld SA, entro i limiti delle disposizioni seguenti, prestazioni destinate a coprire le spese di produzione.

Art. 2 Quantità di barbabietole da zucchero; collaborazione fra gli zuccherifici 1

II Consiglio federale determina ogni anno, in considerazione della situazione economica vigente, la quantità di barbabietole da zucchero consegnabile ai prezzi da lui stabiliti nonché la ripartizione della produzione " FF 1973 II 985 1974 -- 460

163 bieticola sui due zuccherifici, tenendo conto delle possibilità finanziarie conformemente all'articolo 10 capoversi l e 2.

2

Ai due zuccherifici possono 'essere consegnate ali massimo 700 000 tonnellate di barbabietole l'anno.

3 Qualora, per rendite superiori alla media, si abbiano sorpassi nelle consegne, questi, sino a concorrenza del 10 per cento del limite massimo, serviranno a compensare eventuali consegne deficitarie rispetto al massimo dell'annata precedente.

4

1 due zuccherifici devono cooperare sul piano tecnico ed economico.

Art. 3

Provvedimenti contro la concorrenza ingiustificata 1

La Confederazione prende le misure necessario a impedire che i due zuccherifici facciano una concorrenza ingiustificata ad altre imprese svizzere. In particolare è vietata allo zuccherificio di Frauenf eid la raff inazione di zucchero greggio importato, ed è permessa a quello di Aarberg soltanto in ragione di 40 000 tonnellate l'anno.

2

Gli eventuali utili conseguiti dallo zuccherificio d'Aarberg, grazie alla raffinazione dello zucchero greggio. devono essere messi a disposizione dello zuccherificio d'i Frauenfeld, in ragione della quota da stabilirsi dalla Confederazione, qualora quest'ultimo 'sia altrimenti costretto a ricorrere alle prestazioni federali a norma dell'articolo 10, per coprire la differenza fra i costi di produzione e il ricavato.

Art. 4 Misure intese a proteggere la fabbricazione di formaggio a pasta dura I due zuccherifici applicheranno le misure prescritte dalla Confederazione per proteggere la fabbricazione di formaggio a pasta dura. In particolare essi non potranno imporre ai bieticoltori il ritiro di fettucce fresche di barbabietola, di melassa e di mangimi di melassa nelle regioni nelle quali l'insilamento è vietato.

Art. 5

Contratti di coltivazione I due zuccherifici concluderanno annualmente con i bieticoltori contratti di coltivazione uniformi sui quantitativi di barbabietole consegnabili, conformemente alle loro possibilità di lavorazione, e sulle altre condizioni relative al ritiro; restano riservate le restrizioni previste dall'articolo 4 concernenti i coltivatori delle regioni ove l'insilamento è vietato.

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Art. 6 Determinazione dei prezzi per le barbabietole da zucchero e lo zucchero 1

II Consiglio federale stabilisce ogni anno il prezzo delle barbabietole che i due zuccherifici devono acquistare in virtù dei contratti di coltivazione e le condizioni essenziali concernenti il ritiro.

2

Tale prezzo -deve corrispondere al costo medio di produzione delle barbabietole da zucchero, calcolato su parecchi anni, nelle aziende agricole condotte razionalmente e riprese a condizioni normali. Bisogna comunque tener conto delle possibilità finanziarie conformemente all'articolo 10 capoversi 1 e 2.

3 II Contìguo federale, prima di stabilire i prezzi, deve sentire la Commissione consultiva menzionata nell'articolo 3 della legge sull'agricoltura nonché le altre cerehie interessate.

4

1 due zuccherifici devono vendere il loro zucchero e i sottoprodotti a prezzi che si aggirano entro i limiti di quelli della mercé importata di qualità corrispondente. All'occorrenza, il prezzo di vendita viene stabilito dall'Ufficio federale per il controllo dei prezzi.

Art. 7 Gestione razionale degli zuccherifici 1 due zuccherifici devono essere amministrati razionalmente.

2 Essi tengono separatamente la registrazione della produzione zuccheriera indigena e degli altri rami commerciali.

3 L'investimento di fondi superiori alle spese correnti di manutenzione, l'apertura di altri rami d'esercizio e la determinazione del 'saggio d'ammortamento dovranno essere autorizzati dalla Confederazione.

4 Questioni fondamentali, come quelle menzionate al capoverso 3, necessitano la precedente presa di posizione dei due zuccherifici.

1

Art. 8 Vigilanza sugli zuccherifici 1 Al fine di preservare l'interesse pubblico, la Confederazione può delegare un proprio rappresentante in seno al Consiglio d'amministrazione degli zuccherifici.

2 Ogni armo, i due zuccherifici mettono a disposizione della Confederazione il loro rapporto di gestione, i loro conti annuali e il rapporto di revisione del loro organo di controllo. La Confederazione farà verificare la contabilità e i bilanci.

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Su richiesta, i due zuccherifici devono permettere agli organi e ai mandatari della Confederazione l'esame dei libri contabili, dei documenti e degli altri atti, devono fornire tutte le informazioni che occorressero e concedere l'accesso ai locali di fabbricazione e ai magazzini.

4 Le persone che la Confederazione avrà incaricato della vigilanza e del controllo sono tenute al segreto sugli accertamenti e le osservazioni fatte.

Esse possono dare informazioni soltanto ai servizi designati dalla Confederazione.

Art. 9

Dividendi; fondo di riserva speciale 1

II dividendo lordo da pagarsi agli azionisti dei due zuccherifici sul!'

eventuale utile netto, non deve superare il 5 per cento del capitale iniziale versato.

2

II sopravanzo dell'utile, dopo il pagamento del dividendo, sarà assegnato a un fondo di riserva speciale del quale 'si potrà disporre, 'riservate le disposizioni dell'articolo 10, unicamente con l'autorizzazione della Confederazione.

Art. 10

Copertura della differenza fra costi di produzione e ricavo 1

Se i controlli previsti 'dall'articolo 8 rivelano che, nonostante una gestione accurata e previa 'applicazione dell'articolo 3 capoverso 2, l'uno o ·l'altro oppure entrambi gii zuccherifici registrano differenze fra i costi di produzione e il ricavato delle vendite, queste vanno coperte: a. mediante eventuali riserve degli zuccherifici; b. mediante una prestazione anticipata della Confederazione che non deve superare complessivamente 20 milioni di franchi l'anno per ambedue gli zuccherifici.

2

Se i prevedibili disavanzi fra costi di produzione e ricavo dell'esercizio successivo eccedono la disponibilità di riserve che ci si può attendere dagli zuccherifici e la prestazione anticipata di 20 milioni di franchi della Confederazione, essi devono venir coperti con una prestazione federale supplementare di 10 milioni di franchi al massimo, con una tassa sullo zucchero importato e un 'contributo dei produttori. Per ogni milione di franchi di prestazione 'supplementare della Confederazione dev'essere prelevata, possibilmente nell'anno dell'esercizio deficitario, una tassa di fr. 1.-- per 100 kg di zucchero importato e riscosso dai produttori un contributo di 6 et per 100 kg di barbabietole da zucchero.

3 La tassa dev'essere pagata al momento dell'importazione anche per la mercé destinata al deposito privato con bolletta di cauzione, sullo- zucchero delle voci 1701.10 a 50, in base alla voce 1702.20 (eccettuato il latto-

166 sio) nonché sugli sciroppi di zucchero di barbabietola e di canna da zucchero, greggi o raffinati, della voce 1702.22 della tariffa doganale svizzera del 1959. Essa viene prelevata per 100 kg di peso di sdoganamento lordo.

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H Consiglio federale stabilisce prima dell'inizio di ogni nuova campagna l'eventuale tassa sullo zucchero importato nonché i contributi dei produttori.

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La Confederazione determina la ripartizione dei mezzi finanziari fra 1 due zuccherifici conformemente ai risultati dell'esercizio e le riserve disponibili, giusta i capoversi 1 lettera & e 2.

6 Qualora le 'spese di produzione non possano essere coperte interamente in questo modo, il disavanzo sarà riportato a nuovo. La differenza riportata a auovo deve pure essere coperta conformemente ai capoversi 1, 2 e 5 ove nella gestione successiva non potesse venir coperta interamente o parzialmente con il risultato dell'esercizio.

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Se tutte queste possibilità di copertura risultano insufficienti e di conseguenza esiste pericolo di una perdita di capitale o d'insolvenza ai sensi dell'articolo 725 del Codice delle obbigazioni, indipendentemente dalle misure in esso previste, ne sarà data subito notizia alla Confederazione che adotterà i provvedimenti necessari per ripristinare l'equilibrio finanziario. Per sanare la situazione essa può, con l'approvazione delle Camere federali, aprire un credito di transizione rifondibile.

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Per le merci esportate, fabbricate con zucchero gravato di tassa, la Confederazione accorda la restituzione della stessa.

Art. 11 Adeguamento dei prezzi di vendita alla tassa sulle importazioni 1

Al momento in cui viene applicata, aumentata, diminuita o soppressa una tassa sulle importazioni, gli zuccherifici devono adeguare nella stessa misura i loro prezzi di vendita a tutte le forniture.

2

Lo zuccherificio di Aarberg deve effettuare questo adeguamento anche per lo zucchero importato allo stato greggio sotto la voce di tariffa 1701.10 e trasformato in zucchero raffinato.

3

In tutti i contratti conclusi con gli acquirenti, gli zuccherifici includeranno la riserva sulla variazione di prezzo dovuta alla tassa sullo zucchero importato.

4

Gli zuccherifici devono registrare su un conto speciale il maggior ricavo ottenuto, grazie alla tassa d'importazione, sulle loro vendite complessive di zucchero. Il Consiglio federale regola i dettagli relativi all'utilizzazione di questi ricavi.

167 Art. 12

Gestione trascurata 1

Qualora risultasse un disavanzo per effetto d'una violazione degli obblighi attenenti a una gestione accurato e non potesse essere coperto con i mezzi disponibili dalla società, questa deve chiedere alla Confederazione l'autorizzazione di attingere dal fondo di riserva speciale (art. 9 cpv. 2).

Restano riservate le rivendicazioni della società nei confranti dei suoi organi e dipendenti responsabili.

2

Se il disavanzo non potrà essere coperto interamente in tale maniera, il rimanente sarà riportato a nuovo. Qualora esistesse pericolo di' perdita di capitale o d'insolvenza ai sensi dell'articolo 725 del Codice delle obbligazioni, la Confederazione esaminerà se e a quali condizioni, previa concessione delle prestazioni ordinarie all'altro zuccherificio (art. 10), l'interesse generale giustifica ancora un aiuto. Tali prestazioni straordinarie necessitano l'approvazione dell'Assemblea federale.

Art. 13

Anticipi, crediti d'esercizio La Confederazione può accordare ai due zuccherifici degli anticipi entro i limiti della differenza prevista fra i costi di produzione e il ricavo dalle vendite nonché concedere loro 'crediti d'esercizio appropriati.

Art. 14

Restituzione Le prestazioni ricevute a torto vanno restituite indipendentemente dall' applicazione delle disposizioni penali.

Art. 15

Prescrizione del diritto alla restituzione 1

1 diritti della 'Confederazione alla restituzione delle prestazioni si prescrivono con lo spirare di un anno, a contare dal giorno in cui gli organi federali competenti hanno avuto notizia dei fatti, in ogni caso però, in dieci anni, a contare dal giorno in cui sono sorti. Se però la pretesa deriva da un reato per il quale il Codice penale prevede un termine di prescrizione più lungo, è applicabile quest'ultimo.

2

II -corso della prescrizione è interrotto da qualsiasi atto di esazione.

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Art. 16 Protezione giuridica La procedura di ricorso è retta dalle disposizioni generali della giustizia amministrativa federale.

Art. 17 Esecuzione 1

II Consiglio federale è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Esso può autorizzare la Divisione dell'agricoltura a emanare istruzioni concernenti l'accettazione di barbabietole da parte degli zuccherifici (condizioni secondarie quali deduzioni per residui di terra, fornitura di fettucce, ecc.).

2 II Consiglio federale può ricorrere alle ditte e alle organizzazioni per un'appropriata collaborazione nell'esecuzione del presente decreto.

Art. 18 Referendum, durata d'applicazione e entrata in vigore 1

II presente decreto, di obbligatorietà generale, soggiace al referendum facoltativo.

2 3

Esso resta in vigore fino al 30 settembre 1979.

II Consiglio federale stabilisce la data dell'entrata in vigore.

Così decretato dal Consiglio nazionale Berna, 28 giugno 1974 II presidente, Muheim II segretario, Hufschmid Così decretato dal Consiglio degli Stati Berna, 28 giugno 1974 II presidente, Bächtold II segretario, Sauvant

Data di pubblicazione: 8 luglio 1974 Termine di referendum: 6 ottobre 1974

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Decreto federale sull'economia zuccheriera indigena (Del 28 giugno 1974)

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1974

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27

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Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

08.07.1974

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10 111 275

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