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Ad 9309

Parere del Consiglio federale all'Assemblea federale sul nuovo ordinamento della libertà di domicilio, art. 45 della Costituzione federale (Iniziativa parlamentare) (Dell'8 maggio 1974)

Onorevoli signori presidente e consiglieri, II 22 settembre 1965, il consigliere nazionale on. Waldner ha presentato un'iniziativa nel senso dell'articolo 93 della Costituzione federale intesa ad abrogare, le disposizioni dell'articolo 45 della Costituzione federale sulle restrizioni alla libertà di domicilio.

La commissione del Consiglio nazionale ha fondamentalmente approvato lo scopo dell'iniziativa. Tuttavia, nel rapporto sottoposto per parere al Consiglio federale conformemente all'articolo 21 della legge sui rapporti fra i Consigli, essa propone, di comune accordo con l'autore dell' iniziativa, un altro testo per l'articolo 45 e, simultaneamente, la revisione dell'articolo 48 della Costituzione federale (competenza in materia d'assistenza).

Il Dipartimento federale di giustizia e polizia ha collaborato strettamente all'esame dell'iniziativa, alla redazione del rapporto commissionale e all'elaborazione dei nuovi testi degli articoli 45 e 48 della Costituzione federale. La commissione ha dunque potuto esaminare i desideri e i suggerimenti del Dipartimento e persino tenerne conto. Ci associamo completamente alle conclusioni commissionali e pertanto ci limiteremo ad alcune osservazioni completive.

Nella risposta ai precedenti interventi parlamentari intesi ad abrogare o alleggerire le restrizioni alla libertà di domicilio, ci eravamo più volte 1974 -- 325

1376 espressi con una certa riserva, poiché ci attenevamo avantutto all'idea che una libertà di domicilio illimitata per i cittadini svizzeri avrebbe violato la sovranità cantonale, segnatamente quanto alla naturalizzazione e alla competenza in materia assistenziale. Non ritenevamo poi urgente la revisione proposta poiché, nella prassi, le autorità competenti facevano già un uso assai moderato delle restrizioni alla libertà di domicilio, nel solco in gran parte dei diversi interventi parlamentari volti a tal fine.

Nel frattempo, la situazione è mutata. Un'inchiesta presso i Cantoni ha permesso di accertare che la maggior parte di essi ritiene che le restrizioni alla libertà di domicilio previste dall'articolo 45 non rispondono più a un bisogno fondato e conseguentemente non trovano più sufficiente giustificazione. Per questi motivi non è più ora concepibile attendere una revisione totale della Costituzione federale per definire più esplicitamente questo diritto individuale in un disciplinamento nuovo che solo può avere un carattere giuridicamente vincolante. Ci associamo dunque alle proposte della Commissione del Consiglio nazionale e accettiamo di inserire nella Costituzione federale il principio di una libertà di domicilio illimitata, tanto più che, come posto in luce dalla commissione, le limitazioni di questa libertà offrono più inconvenienti per taluni che vantaggi per la collettività.

Occorre specialmente sottolineare l'importanza di una revisione simultanea dell'articolo 48 della Costituzione federale. L'unità della materia e la necessità di disciplinare contestualmente la libertà di domicilio e la competenza assistenziale sono state dimostrate pertinentemente e decisivamente nel rapporto commissionale. Secondo il disciplinamento proposto, l'assistenza incomberebbe per principio al Cantone di domicilio. Se una persona caduta nel bisogno dovesse essere assistita fuori di questo Cantone, le spese sarebbero rimborsate al Cantone di residenza. La legislazione federale potrebbe disporre che il Cantone di residenza ha, in una certa misura e a certe condizioni, un diritto di regresso contro il precedente Cantone di domicilio o contro il Cantone d'origine.

Con la grande maggioranza dei Cantoni, il Consiglio federale ritiene che si debba prevedere questa possibilità. Non si comprenderebbe infatti
che il diritto di regresso parziale o totale dei Cantoni di domicilio, instaurato con successo dal concordato sull'assistenza nel luogo di domicilio, venga ora abolito. Per questo motivo, il Dipartimento federale di giustizia e polizia ha presentato alla Commissione del Consiglio nazionale un disegno di legge tenente conto della disciplina concordataria, ma introducente, in rapporto a quest'ultima, notevoli agevolazioni amministrative. Si tratterà dunque ili attivare la messa in punto di un disegno di legge atto a fornire rapidamente una soddisfacente soluzione transitoria in caso di acccttazione dell'iniziativa parlamentare. Questo compito è stato affidato al Dipartimento federale di giustizia e polizia.

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Gradite, onorevoli signori presidente e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

Berna, 8 maggio 1974 In nome del Consiglio federale svizzero: II presidente della Confederazione, Brugger

II cancelliere della Confederazione, Huber

taglio federale 1974, Voi. I

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Parere del Consiglio federale all'Assemblea federale sul nuovo ordinamento della libertà di domicilio, art. 45 della Costituzione federale (Iniziativa parlamentare) (Dell'8 maggio 1974)

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04.06.1974

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