Legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti
Disegno
(LAVS) Modifica del L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 5 giugno 2000 1, decreta: I La legge federale del 20 dicembre 19462 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti è modificata come segue: Art. 108 cpv. 1 1 L'attivo del Fondo di compensazione deve essere impiegato in modo che sia garantita la sua integrità e frutti un rendimento ottimale corrispondente al mercato. In ogni tempo, devono essere tenute a disposizione liquidità sufficienti per versare alle casse di compensazione i saldi dei conti a loro favore e per accordare loro anticipi.
II 1
La presente legge sottostà al referendum facoltativo
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Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.
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FF 2000 3447 RS 831.10
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2000-1233