Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto nazionale mantello dell'edilizia e del genio civile Proroga e modifica del 6 giugno 2000

Il Consiglio federale svizzero ordina: I È prorogata la validità dei decreti del Consiglio federale dell'11 novembre 1998 e del 4 maggio 19991 che conferiscono obbligatorietà generale al contratto nazionale mantello (CNM) dell'edilizia e del genio civile.

II È conferita obbligatorietà generale alle seguenti disposizioni, stampate in grassetto, della convenzione addizionale 2000 del contratto nazionale mantello dell'edilizia e del genio civile2:

Convenzione addizionale del 16/27 marzo 2000 del contratto nazionale mantello 1998-2000 Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 5

In generale Adeguamento salariale 2000 Ore flessibili (modifica dell'art. 26 CNM «ore flessibili») Convenzione addizionale «carpenterie» (appendice 14)

III I datori di lavoro che hanno concesso, a contare dal 1o gennaio 2000, un aumento generale del salario possono computarlo sull'aumento salariale conformemente agli articoli 1 e 2 della convenzione addizionale 2000.

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FF 1998 4469/70/71, 1999 2934/35 Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'EDMZ, 3003 Berna.

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2000-1243

Contratto nazionale mantello dell'edilizia e del genio civile. DF

IV Il presente decreto entra in vigore il 1° luglio 2000 e ha effetto sino al 31 marzo 2002.

6 giugno 2000

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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