Termine di referendum: 12 ottobre 2000

Legge federale sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invaliditā (LPC) Modifica del 23 giugno 2000

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 24 novembre 1999 1, decreta: I La legge federale del 19 marzo 19652 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invaliditā č modificata come segue: Ingresso visto l'articolo 34quater capoverso 7 della Costituzione federale e l'articolo 11 capoverso 1 delle disposizioni transitorie della medesima3, ...

Art. 13

Applicabilitā delle disposizioni della LAVS

Le disposizioni della LAVS4 concernenti il trattamento e la comunicazione di dati personali, la consultazione degli atti, l'obbligo del segreto e l'assistenza amministrativa si applicano per analogia.

II 1

La presente legge sottostā al referendum facoltativo.

2

Entra in vigore il 1° gennaio 2001.

1 2 3 4

FF 2000 205 RS 831.30 Queste disposizioni corrispondono agli articoli 112 capoverso 6 e 196 numero 10 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RU 1999 2556).

RS 831.10

3162

1999-5685

Prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invaliditā

Consiglio degli Stati, 23 giugno 2000

Consiglio nazionale, 23 giugno 2000

Il presidente: Schmid Carlo Il segretario: Lanz

Il presidente: Seiler Il segretario: Anliker

Data di pubblicazione: 4 luglio 2000 5 Termine di referendum: 12 ottobre 2000 1834

5

FF 2000 3162

3163