Termine di referendum: 12 ottobre 2000

Legge federale sulla Cassa pensioni della Confederazione (Legge sulla CPC) del 23 giugno 2000

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 111, 113 e 173 capoverso 2 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 1° marzo 19991, decreta:

Capitolo 1: Disposizioni generali Art. 1

Oggetto e campo d'applicazione

1

La presente legge disciplina la previdenza professionale contro le conseguenze economiche di vecchiaia, invalidità e morte per il personale:

1 2 3 4 5 6

a.

dell'Amministrazione federale secondo gli articoli 2 capoversi 1 e 2 della legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione2 (LOGA);

b.

dei servizi del Parlamento secondo l'articolo 8novies della legge del 23 marzo 19623 sui rapporti fra i Consigli;

c.

della Posta svizzera secondo la legge del 30 aprile 19974 sull'organizzazione delle poste, fintanto che assicura il suo personale presso la Cassa pensioni della Confederazione;

d.

delle unità amministrative decentrate secondo l'articolo 2 capoverso 3 della LOGA, sempre che le disposizioni legali speciali non prevedano diversamente;

e.

delle commissioni federali di ricorso e d'arbitrato secondo gli articoli 71a71c della legge sulla procedura amministrativa5;

f.

dei Tribunali federali secondo la legge federale sull'organizzazione giudiziaria6;

g.

delle organizzazioni affiliate secondo l'articolo 2.

FF 1999 4513 RS 172.010 RS 171.11 RS 783.1 RS 172.021 RS 173.110

1999-4581

3205

Cassa pensioni della Confederazione

2

La presente legge non si applica alle persone nominate dall'Assemblea federale conformemente all'articolo 168 capoverso 1 della Costituzione federale.

Art. 2

Organizzazioni affiliate

1

La Cassa pensioni della Confederazione può concludere contratti d'affiliazione con organizzazioni particolarmente vicine alla Confederazione.

2 La Commissione della Cassa è competente per la conclusione e la denuncia dei contratti d'affiliazione (art. 11). Le sue decisioni necessitano dell'approvazione del Consiglio federale.

3

Il Consiglio federale disciplina in un'ordinanza i dettagli, segnatamente le condizioni d'affiliazione, la denuncia del contratto e la tenuta di conti separati.

Art. 3

Datori di lavoro

Datori di lavoro ai sensi della presente legge sono: a.

il Consiglio federale per il personale di cui all'articolo 1 capoverso 1 lettere a, b, e nonché f, come pure per le unità amministrative decentrate senza personalità giuridica propria;

b.

la Posta svizzera, fintanto che assicura il suo personale presso la Cassa pensioni della Confederazione;

c.

le unità amministrative decentrate dotate di personalità giuridica propria;

d.

le organizzazioni affiliate.

Capitolo 2: Regime previdenziale Art. 4

Principi

1

I guadagni assicurati sino a concorrenza dell'importo limite superiore di cui all'articolo 8 capoverso 1 della legge federale del 25 giugno 19827 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) moltiplicato per due volte sono assicurati nel primato delle prestazioni (piano di base).

2 Ogni datore di lavoro stabilisce per il suo personale quali componenti del salario, che eccedono l'importo di cui al capoverso 1, sono assicurabili e in quale piano assicurativo, separato finanziariamente dal piano di base conformemente al capoverso 1, saranno assicurate; esso consulta preventivamente la Commissione della Cassa.

3 Per particolari categorie di persone e per componenti variabili del salario, il Consiglio federale può prevedere piani assicurativi diversi.

4 La Cassa pensioni della Confederazione può offrire alle organizzazioni affiliate ulteriori piani assicurativi.

7

RS 831.40

3206

Cassa pensioni della Confederazione

5

Il Consiglio federale può istituire una cassa di soccorso segnatamente nella forma di una fondazione di diritto pubblico. Esso ne disciplina lo scopo e il finanziamento.

Art. 5

Prestazioni

1

In caso di durata assicurativa completa e di età di pensionamento fissata dal Consiglio federale, la pensione ammonta nel piano di base: a.

al 60 per cento del guadagno assicurato per la pensione di vecchiaia e d'invalidità;

b.

a due terzi della pensione di vecchiaia o d'invalidità per la pensione del coniuge;

c.

a un sesto della pensione di vecchiaia o d'invalidità per la pensione per i figli e gli orfani.

2

Il Consiglio federale determina la durata assicurativa completa. Per le pensioni d'invalidità e per i superstiti, si considera la durata assicurativa che il membro avrebbe raggiunto al momento dell'età di pensionamento regolamentare.

3 Hanno diritto a una rendita di invalidità le persone che ai sensi dell'assicurazione federale per l'invalidità (AI) sono beneficiarie di rendite e che, nel momento in cui è sopraggiunta l'incapacità al lavoro che ha determinato l'invalidità, erano assicurate presso la Cassa pensioni della Confederazione.

4

Qualora il datore di lavoro assuma la totalità del finanziamento, in casi particolari possono anche essere accordate rendite di invalidità se un esame medico attesta solo un'invalidità professionale. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

5 L'ammontare della compensazione del rincaro sulle pensioni si determina in funzione del reddito patrimoniale sul capitale di copertura dei beneficiari. I datori di lavoro possono garantire ai loro beneficiari la compensazione integrale o parziale del rincaro. Nella misura in cui il reddito patrimoniale a disposizione per la compensazione del rincaro non copre la compensazione garantita, essi versano alla cassa pensioni la differenza corrispondente. I datori di lavoro di cui all'articolo 3 lettere ac garantiscono al loro personale una compensazione del rincaro pari al 50 per cento.

6

Fintanto che non è percepita una rendita di vecchiaia AVS, ma al più tardi sino al raggiungimento dell'età di pensionamento ordinaria, la Cassa pensioni della Confederazione versa, su richiesta, una pensione transitoria ai beneficiari di una pensione di vecchiaia. La pensione transitoria è interamente o parzialmente rimborsabile.

7

Qualora la Cassa pensioni accordi una rendita di invalidità secondo il capoverso 4 e il datore di lavoro assuma la totalità del finanziamento, i beneficiari ottengono un supplemento fisso al più tardi sino al momento in cui sorge il diritto a una rendita intera dell'AI o dell'AVS. Il supplemento fisso non dev'essere rimborsato dagli assicurati.

Art. 6

Contributi

1

I contributi sono stabiliti in modo tale che le prestazioni di cui agli articoli 4 e 5 possano essere finanziate secondo la tecnica assicurativa.

3207

Cassa pensioni della Confederazione

2

I contributi periodici volti a finanziare le prestazioni secondo l'articolo 4 capoverso 1 sono finanziati per metà ciascuno, dall'assicurato e dal datore di lavoro. Essi sono scaglionati secondo l'età.

3

Se, con un grado d'occupazione invariato, il guadagno assicurato aumenta, gli assicurati versano un contributo unico fissato in funzione dell'età. I datori di lavoro sono obbligati a versare contributi pari almeno ai contributi complessivi di tutti i salariati. Qualora l'importo ulteriormente necessario per compensare l'onere residuo del capitale di copertura non possa essere finanziato da utili destinati a tale scopo, tale importo è pagato dai datori di lavoro al momento dell'aumento del guadagno assicurato.

Art. 7

Contributi volontari dei datori di lavoro

I datori di lavoro possono versare contributi per scopi speciali.

Capitolo 3: Esecuzione della previdenza professionale Sezione 1: Cassa pensioni della Confederazione e altri istituti di previdenza Art. 8

Cassa pensioni della Confederazione

1

La Cassa pensioni della Confederazione è un istituto di diritto pubblico della Confederazione dotato di personalità giuridica. Può essere iscritta nel registro di commercio.

2

Il Consiglio federale ne stabilisce la ragione sociale e la sede sociale.

3

La Cassa pensioni della Confederazione attua per i suoi membri la previdenza professionale conformemente alla presente legge. Essa è vincolata alle disposizioni cogenti della LPP8 e della legge del 17 dicembre 19939 sul libero passaggio ed è iscritta nel registro della previdenza professionale.

4

Il Consiglio federale può affidare alla Cassa pensioni della Confederazione altri compiti, sempre che questi abbiano un nesso materiale con quelli previsti nella presente legge. La Confederazione assume le relative spese.

5

La Cassa pensioni della Confederazione può affidare a terzi l'adempimento di compiti conformemente alla presente legge. Ne sono esclusi i compiti di cui agli articoli 11 capoverso 1 e 20 capoverso 3.

Art. 9 1

Altri istituti di previdenza

Purché disposizioni legali speciali non dispongano diversamente, il Consiglio federale può autorizzare alcune unità amministrative decentrate dotate di personalità giuridica propria a:

8 9

RS 831.40 RS 831.42

3208

Cassa pensioni della Confederazione

a.

gestire una propria Cassa pensioni; o

b.

assicurare il proprio personale presso una Cassa pensioni di terzi.

2

Con tale autorizzazione, il Consiglio federale decide se il regime previdenziale definito nella presente legge si applica all'assicurazione del personale interessato.

Sezione 2: Organizzazione della Cassa pensioni della Confederazione Art. 10

Organi

Gli organi della Cassa pensioni della Confederazione sono: a.

la Commissione della Cassa;

b.

la direzione.

Art. 11

Commissione della Cassa

1

La Commissione della Cassa esercita la direzione suprema come pure la vigilanza e il controllo sulla gestione della Cassa pensioni. Adempie fra l'altro i seguenti compiti: a.

nomina la direzione della Cassa pensioni;

b.

nomina l'ufficio di controllo e gli esperti riconosciuti per la previdenza professionale;

c.

approva il conto annuale;

d.

emana gli statuti e i regolamenti.

2

La Commissione della Cassa è composta in modo paritetico. Il Consiglio federale determina la composizione e la ripartizione dei seggi. Disciplina, su proposta della Commissione della Cassa, la procedura d'elezione della rappresentanza dei datori di lavoro in seno alla Commissione della Cassa.

3

Per il resto la Commissione della Cassa si costituisce autonomamente. Può farsi affiancare da specialisti e istituire comitati, i cui membri non devono necessariamente appartenere alla Commissione della Cassa.

Art. 12

Direzione

1

La direzione tratta gli affari correnti della Cassa pensioni e partecipa con voto consultivo a tutte le sedute della Commissione della Cassa e dei suoi comitati.

2

Essa nomina il personale della Cassa pensioni.

3

La direzione e il personale della Cassa pensioni sottostanno alla legislazione applicabile al personale federale. Nell'ambito della previdenza professionale, sono assicurati presso la Cassa pensioni della Confederazione.

3209

Cassa pensioni della Confederazione

Art. 13

Responsabilità

La responsabilità delle persone incaricate della gestione degli affari, dell'amministrazione e del controllo della Cassa pensioni è disciplinata conformemente alla LPP10.

Art. 14

Trattamento di dati

1

La Cassa pensioni tratta i dati personali degli assicurati e dei loro congiunti che sono necessari all'esecuzione della previdenza professionale.

2

Qualora sia necessario all'esecuzione dei suoi compiti, essa può trattare i seguenti dati personali particolarmente degni di protezione: a.

dati sulla salute;

b.

dati su provvedimenti di carattere sociale, esecuzioni nonché perseguimenti e sanzioni amministrativi e penali.

3 Allo scopo di controllare le indicazioni degli assicurati, la Cassa pensioni può confrontare segnatamente i dati elettronici con quelli di istituzioni di previdenza e assicurazioni sociali svizzere ed estere, in particolare della Cassa federale di compensazione, dell'Ufficio centrale di compensazione, della Cassa svizzera di compensazione, dell'assicurazione militare, dell'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni e dell'ufficio AI per le persone residenti all'estero.

4

Il Consiglio federale disciplina: a.

la competenza in materia di trattamento dei dati;

b.

il termine di conservazione;

c.

l'organizzazione e l'esercizio dei sistemi automatizzati;

d.

la sicurezza dei dati.

Sezione 3: Disposizioni particolari in materia di finanziamento e rendiconto Art. 15

Bilancio

La Cassa pensioni è gestita secondo il principio del bilancio in cassa chiusa. Il Consiglio federale fissa il tasso di interesse tecnico.

Art. 16

Misure di risanamento

1

Se il grado di copertura della Cassa pensioni, tenuto conto del disavanzo, scende al di sotto del 90 per cento, il Consiglio federale ordina le misure necessarie al ripristino dell'equilibrio finanziario.

2

Se la Confederazione non concede più alcuna garanzia, vengono ordinate misure di risanamento a partire da una sottocopertura del 5 per cento.

10

RS 831.40

3210

Cassa pensioni della Confederazione

Art. 17

Investimento dei fondi della Cassa pensioni e impiego dei proventi del patrimonio

1

La Cassa pensioni investe il patrimonio, sotto la sua responsabilità, nell'ambito delle disposizioni esecutive relative alla presente legge. Per l'investimento del patrimonio essa garantisce: a.

la necessaria sicurezza;

b.

un reddito di mercato;

c.

una ripartizione adeguata dei rischi;

d.

una liquidità sufficiente.

2

Il Consiglio federale fissa la strategia d'investimento e disciplina l'utilizzo dei proventi del patrimonio; a tale scopo bada in primo luogo ad accumulare le riserve e gli accantonamenti necessari. Se oltre a ciò sono disponibili proventi del patrimonio, essi devono essere attribuiti al capitale di copertura in particolare per compensare il rincaro.

Art. 18

Rendiconto

La Cassa pensioni può tenere conti separati per i singoli datori di lavoro.

Art. 19

Regresso nei confronti di terzi responsabili

La Cassa pensioni subentra nei diritti dei beneficiari, sino a concorrenza delle sue prestazioni, nei confronti di terzi responsabili di aver causato un evento all'origine delle prestazioni assicurative.

Sezione 4: Disposizioni esecutive, statuti e regolamenti Art. 20

Disposizioni esecutive

1

Il Consiglio federale emana le disposizioni esecutive. La Commissione della Cassa dev'essere sentita prima dell'emanazione o della modifica delle disposizioni esecutive.

2

Le disposizioni esecutive disciplinano in particolare: a.

i requisiti, l'entità, l'inizio e la fine nonché eventuali restrizioni per quanto riguarda la qualità di membro della Cassa pensioni;

b.

i diritti e gli obblighi connessi con la qualità di membro;

c.

le prestazioni della Cassa pensioni nonché la cessione, il prelievo anticipato, la costituzione in pegno, il rimborso, la restituzione, la compensazione e il computo;

d.

il guadagno assicurato, in particolare il suo adeguamento al rincaro;

e.

le modalità di riscatto di anni d'assicurazione alla Cassa pensioni;

f.

i requisiti e le modalità del prelievo anticipato regolamentare della pensione; 3211

Cassa pensioni della Confederazione

g.

l'obbligo di contribuzione del datore di lavoro nonché i requisiti e le modalità per il prelievo anticipato extra-regolamentare della pensione;

h.

la riduzione di prestazioni a causa di una sovraindennizzazione;

i.

l'obbligo di contribuzione, in particolare l'ammontare dei contributi e il loro scaglionamento;

j.

i requisiti per la prestazione di una pensione di invalidità e i requisiti per il versamento di un supplemento fisso;

k.

i casi in cui, d'intesa con gli interessati, è possibile trovare soluzioni assicurative particolari.

3

Il Consiglio federale può delegare alla Commissione della Cassa le sue competenze in materia di disciplinamento di singoli settori conformemente alla presente legge.

Esso può riservarsi l'approvazione di simili disciplinamenti.

Art. 21

Statuti e regolamenti

1

La Commissione della Cassa emana nell'ambito della presente legge e delle disposizioni esecutive: a.

gli Statuti della Cassa pensioni;

b.

le direttive d'investimento;

c.

il regolamento d'investimento;

d.

i principi inerenti alla politica in materia di rischio;

e.

il regolamento interno e d'organizzazione.

2

I disciplinamenti di cui al capoverso 1 lettere a-d necessitano dell'approvazione del Consiglio federale.

3

Gli Statuti disciplinano in particolare: a.

il trasferimento delle spese amministrative;

b.

le tasse per particolari prestazioni di servizio della Cassa pensioni;

c.

i diritti e gli obblighi dei datori di lavoro;

d.

la procedura in caso di uscita di un datore di lavoro o di cambiamento del suo statuto;

e.

l'obbligo di ripresa di beneficiari da attribuire a un datore di lavoro, se quest'ultimo esce dalla Cassa pensioni;

f.

l'obbligo di notifica dei datori di lavoro;

g.

gli aspetti attuariali.

3212

Cassa pensioni della Confederazione

Capitolo 4: Disposizioni transitorie Sezione 1: Regime previdenziale Art. 22

Pensioni transitorie e compensazione del rincaro

1

Le persone, il cui guadagno assicurato conformemente all'articolo 4 capoversi 1 e 2 viene ridotto e che, al momento dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni esecutive, hanno compiuto i 55 anni, possono mantenere il loro attuale guadagno assicurato.

2 Le persone, che al momento dell'entrata in vigore della presente legge ricevono dalla Cassa pensioni della Confederazione una pensione d'invalidità o un supplemento fisso, continuano a ricevere detta pensione, anche se i requisiti per la sua riscossione non sono più adempiuti secondo il nuovo diritto. È fatto salvo il cambiamento dello stato di salute della persona interessata.

3

Sino al momento in cui sono operati gli investimenti di cui all'articolo 24, la Confederazione garantisce ai beneficiari di cui all'articolo 1 capoverso 1 lettere a, b, e nonché f la stessa compensazione percentuale del rincaro riservata al personale federale attivo.

Art. 23

Regimi transitori secondo il diritto previgente

Gli assicurati la cui posizione giuridica è disciplinata dalle disposizioni transitorie degli Statuti previgenti, la mantengono anche nel nuovo diritto. Il Consiglio federale emana le disposizioni transitorie.

Sezione 2: Regime di finanziamento Art. 24

Investimento del patrimonio

1

I capitali della Cassa pensioni devono essere completamente investiti entro il 31 dicembre 2005 secondo la strategia di investimento definita dal Consiglio federale.

Sono fatti salvi gli averi della Cassa pensioni derivanti dal disavanzo del precedente regime della Cassa pensioni.

2

Per i capitali non ancora investiti secondo questa strategia d'investimento, la Confederazione versa alla Cassa pensioni un interesse che corrisponde al rendimento medio delle obbligazioni della Confederazione, ma ammonta almeno al 4 per cento all'anno.

3 L'Amministrazione federale delle finanze è competente per la gestione del patrimonio della Cassa pensioni della Confederazione giusta l'articolo 17 capoverso 2 al più tardi per tre anni dall'entrata in vigore della presente legge. Il Consiglio federale può trasmettere la competenza della gestione del patrimonio alla Cassa pensioni della Confederazione prima di questa scadenza.

4 Su mandato della Cassa pensioni della Confederazione, l'Amministrazione federale delle finanze può continuare a gestirne il patrimonio anche dopo lo scadere del termine di cui al capoverso 3.

3213

Cassa pensioni della Confederazione

Art. 25

Riserve di fluttuazione

Fintanto che le riserve di fluttuazione non raggiungono il 10 per cento del capitale di copertura del bilancio d'apertura, rispettivamente dei capitali di copertura giusta l'articolo 29 capoverso 3, la Confederazione garantisce alla Cassa pensioni le riserve di fluttuazione mancanti. Per coprire gli eventuali costi, essa li ripartisce fra i datori di lavoro proporzionalmente al capitale di copertura necessario, tenendo conto del numero dei loro assicurati attivi e dei loro beneficiari. Se il contributo ai costi ha gravi conseguenze finanziarie per i singoli datori di lavoro, la Confederazione può rinunciarvi parzialmente o integralmente.

Art. 26

Pagamento del disavanzo

1

All'atto della costituzione della Cassa pensioni, il Consiglio federale stabilisce la ripartizione definitiva fra i datori di lavoro del disavanzo risultante dal precedente regime della Cassa pensioni (CPC). La Confederazione assume la parte del disavanzo delle organizzazioni affiliate dovuta esclusivamente all'introduzione della legge del 17 dicembre 1993 11 sul libero passaggio (LFLP).

2 La Confederazione paga un interesse del 4 per cento sul suo debito risultante dal disavanzo di cui al capoverso 1. Il Consiglio federale può aumentare il tasso di interesse al massimo al 4,5 per cento. La Confederazione estingue il suo debito nei confronti della Cassa pensioni al più tardi entro 8 anni dopo la costituzione della Cassa pensioni.

3 Il debito delle organizzazioni affiliate risultante dal disavanzo soggiace al medesimo tasso di interesse della Confederazione (cpv. 2). Il Consiglio federale determina il termine e le modalità di pagamento del debito alla Cassa pensioni.

4

La Confederazione può assumere, parzialmente o integralmente, il debito delle singole organizzazioni affiliate risultante dal disavanzo, se il pagamento ha gravi conseguenze finanziarie per l'organizzazione interessata. Il Consiglio federale fissa le condizioni e i limiti di tale assunzione.

5 L'onere sostenuto dalla Confederazione per il rimborso del debito risultante dal disavanzo è registrato all'attivo nel bilancio della Confederazione e ammortizzato negli anni successivi a carico del conto economico.

6

La Confederazione garantisce le prestazioni della Cassa pensioni finché vi è un disavanzo a carico della Confederazione. Per coprire gli eventuali costi, essa li ripartisce fra i datori di lavoro proporzionalmente al capitale di copertura necessario, tenendo conto del numero dei loro assicurati attivi e dei loro beneficiari. Se il contributo ai costi ha gravi conseguenze finanziarie per i singoli datori di lavoro, la Confederazione può rinunciarvi parzialmente o integralmente.

11

RS 831.42

3214

Cassa pensioni della Confederazione

Sezione 3: Regime di competenze Art. 27 Il Consiglio federale assolve le competenze della Commissione della Cassa al massimo per due anni dopo l'entrata in vigore della presente legge. Esso può affidare alcune competenze alla direzione della Cassa pensioni. La Commissione della Cassa va sentita prima di emanare le disposizioni esecutive, gli Statuti e i regolamenti nonché prima di prendere importanti decisioni.

Sezione 4: Costituzione dell'istituto e trapasso Art. 28

Costituzione

1

La Cassa pensioni della Confederazione acquisisce la personalità giuridica con l'entrata in vigore della presente legge. Da questo momento rileva gli attivi e i passivi della Cassa pensioni esistente, conformemente al bilancio di apertura.

2

Per l'entrata in vigore della presente legge, il Consiglio federale prende i seguenti provvedimenti: a.

approva il bilancio d'apertura della Cassa pensioni;

b.

designa i fondi e definisce i diritti reali limitati, gli accordi obbligatori e i titoli che passano alla Cassa pensioni;

c.

si adopera affinché i fondi e i diritti reali limitati della Confederazione che passano alla Cassa pensioni figurino nel registro fondiario. L'iscrizione nel registro fondiario è esente da imposte e da tasse. Il Dipartimento federale di giustizia e polizia può emanare direttive per l'esecuzione delle iscrizioni nel registro fondiario;

d.

fa iscrivere la Cassa pensioni della Confederazione nel registro della previdenza professionale.

3 L'istituto subentra, quale datore di lavoro, nei rapporti di servizio e di lavoro esistenti. Il passaggio dei rapporti di servizio e di lavoro esistenti dalla Cassa pensioni attuale alla Cassa pensioni della Confederazione può avvenire progressivamente. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

Art. 29

Passaggio dei rapporti previdenziali

1

Il Consiglio federale determina la data del trasferimento dei singoli datori di lavoro dalla Cassa pensioni attuale alla Cassa pensioni della Confederazione. Sino alla data del trasferimento nella Cassa pensioni della Confederazione o in un'altra Cassa pensioni per gli assicurati vigono gli statuti della CPC.

2 Esso disciplina il passaggio di tutti gli assicurati il cui datore di lavoro è già uscito dalla Cassa pensioni attuale o che non sottostanno più a un datore di lavoro definito.

3

A tempo debito, ritira il capitale di copertura corrispondente dalla Cassa pensioni attuale e lo trasferisce alla Cassa pensioni della Confederazione. All'atto del trasfe3215

Cassa pensioni della Confederazione

rimento, alle singole persone assicurate è accreditato il valore attuale delle prestazioni acquisite.

4 Il Consiglio federale scioglie la Cassa pensioni attuale dopo che ne sono usciti l'ultimo datore di lavoro e l'effettivo dei beneficiari giusta il capoverso 2. Con lo scioglimento, ne ordina la radiazione dal registro della previdenza professionale.

Capitolo 5: Disposizioni finali Art. 30

Abrogazione degli Statuti della CPC

Il Consiglio federale è autorizzato ad abrogare gli Statuti della CPC del 24 agosto 199412.

Art. 31

Modifica del diritto vigente

1. Ordinamento dei funzionari del 30 giugno 192713 Art. 48 cpv. 1-5 ter Abrogati 2. Legge del 6 ottobre 198914 sulle finanze della Confederazione: Ingresso visto l'articolo 85 numeri 1, 2 e 10 della Costituzione federale 15, ...

Art. 36 cpv. 4 4

Il denaro di fondi speciali, costituiti in virtù di un atto legislativo, può essere investito conformemente alle disposizioni in materia di previdenza professionale.

12 13 14 15

RU 1995 533 3705, 1999 2450 2451 CS 1 453 [RS 172.221.10] RS 611.0 Questa disposizione corrisponde all'articolo 167 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RU 1999 2556).

3216

Cassa pensioni della Confederazione

3. Legge del 30 aprile 1997 16 sull'organizzazione delle poste: Ingresso visto l'articolo 36 della Costituzione federale 17, ...

Art. 15 cpv. 1 terzo periodo ... La Posta può, con l'approvazione del Consiglio federale, gestire una propria Cassa pensioni o affiliarsi a un'altra istituzione di previdenza.

Art. 32

Referendum ed entrata in vigore

1

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 23 giugno 2000

Consiglio degli Stati, 23 giugno 2000

Il presidente: Seiler Il segretario: Anliker

Il presidente: Schmid Carlo Il segretario: Lanz

Data di pubblicazione: 4 luglio 2000 18 Termine di referendum: 12 ottobre 2000 1480

16 17 18

RS 783.1 Questa disposizione corrisponde all'articolo 92 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RU 1999 2556).

FF 2000 3205

3217