Decreto federale che approva misure concernenti la tariffa delle dogane
Disegno
del
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 13 capoverso 2 della legge sulla tariffa delle dogane 1; visto l'articolo 6a della legge federale del 13 dicembre 19742 sull'importazione e l'esportazione dei prodotti agricoli trasformati; visto il rapporto del 16 febbraio 2000 3 concernente le misure tariffali prese nel corso del 2° semestre 1999, decreta:
Art. 1 Sono approvate:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
a.
l'ordinanza del 26 maggio 19994 concernente la modifica della tariffa doganale allegata alla legge sulla tariffa delle dogane (allegato 1);
b.
la modifica del 26 maggio 19995 dell'ordinanza del 7 dicembre 19986 sulle importazioni agricole (allegato 2);
c.
l'ordinanza del 30 marzo 19997 dell'UFAG concernente l'importazione di burro (allegato 3);
d.
la modifica del 26 maggio 19998 dell'ordinanza del 17 giugno 19969 concernente le aliquote di dazio del formaggio proveniente dalla Comunità europea (allegato 4);
e.
la modifica del 26 maggio 199910 dell'ordinanza del 18 ottobre 198911 sul libero scambio (allegato 5);
f.
l'ordinanza del 14 aprile 199912 relativa alla modifica di atti normativi in relazione all'introduzione di una voce di tariffa per i prodotti di panetteria a base di fiocchi, farina o amido di patate (allegato 6);
RS 632.10 RS 632.111.72 FF 2000 1593 RU 1999 1709 RU 1999 1754 RS 916.01 RU 1999 1440 RU 1999 1729 RS 632.110.411 RU 1999 1720 RS 632.421.0 RU 1999 1514
1608
2000-0257
Tariffa delle dogane. DF
g.
la modifica del 14 giugno 199913 dell'ordinanza del 18 ottobre 199514 concernente il calcolo degli elementi mobili applicabili all'importazione di prodotti agricoli trasformati (allegato 7);
h.
la modifica del 14 giugno 199915 dell'ordinanza del 18 ottobre 199516 concernente i contributi all'esportazione di prodotti agricoli trasformati (allegato 8).
Art. 2 Il presente decreto non sottostà al referendum.
13 14 15 16
RU 1999 1710 RS 632.111.722 RU 1999 1717 RS 632.111.723
1609
Tariffa delle dogane. DF
Allegato 1
Ordinanza concernente la modifica della tariffa doganale allegata alla legge sulla tariffa delle dogane del 26 maggio 1999
Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 9a della legge del 9 ottobre 1986 17 sulla tariffa delle dogane, ordina:
Art. 1
Modifica della tariffa delle dogane
Le voci di tariffa e i relativi testi nell'allegato 1 (parte 1a) alla legge federale del 9 ottobre 198618 sulla tariffa delle dogane sono modificati secondo la versione qui annessa.
Art. 2
Entrata in vigore
La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 1999.
26 maggio 1999
In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Ruth Dreifuss Il cancelliere della Confederazione, François Couchepin
17 18
RS 632.10 La tariffa generale non è pubblicata nella Raccolta ufficiale (cfr. RU 1995 1829). Queste modifiche saranno inserite nell'edizione speciale della tariffa generale, ottenibile presso l'EDMZ, Sezione gestione, 3003 Berna. La tariffa generale vigente può essere tuttavia consultata ed ordinata presso la Direzione generale delle dogane, 3003 Berna. Le modifiche saranno parimenti inserite nella tariffa d'uso (D.3) pubblicata in virtù dell'art. 15 cpv. 2 della legge del 9 ottobre 1986 sulla tariffa delle dogane. La tariffa d'uso verrà pubblicata il 1° gennaio 2000 dalla Direzione generale delle dogane, 3003 Berna, dove potrà essere pure consultata e ordinata.
1610
Tariffa delle dogane. DF
La voce di tariffa 2910.3000 riceve il seguente tenore: Voce di tariffa
Designazione della merce
2910
Epossidi, epossi-alcoli, epossi-fenoli e epossi-eteri, con anello triatomico, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi: 1-cloro-2,3-epossipropano (epicloridrina): Prodotti delle liste contenuti nella parte 1b altri
3010 3090
Tariffa generale Fr./100 kg peso lordo
esente 2.10
La voce di tariffa 2916.3100 riceve il seguente tenore: Voce di tariffa
Designazione della merce
2916
Acidi monocarbossilici aciclici non saturi e acidi monocarbossilici ciclici, loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi: acidi monocarbossilici aromatici, loro anidridi, alogenuri, perossidi, perossiacidi e loro derivati: acido benzoico, suoi sali e suoi esteri prodotti delle liste contenuti nella parte 1b altri
3110 3190
Tariffa generale Fr./100 kg peso lordo
esente 1.50
1611
Tariffa delle dogane. DF
La voce di tariffa 2921.4300 riceve il seguente tenore: Voce di tariffa
Designazione della merce
2921
Composti a funzioni ammina: monoammine aromatiche e loro derivati; sali di tali prodotti: toluidine e loro derivati; sali di tali prodotti prodotti delle liste contenuti nella parte 1b altri
4310 4390
Tariffa generale Fr./100 kg peso lordo
esente 1.
La voce di tariffa 3907.2000 riceve il seguente tenore: Voce di tariffa
Designazione della merce
3907
Poliacetali, altri polieteri e resine epossidiche, in forme primarie; policarbonati, resine alchidiche, poliesteri allilici e altri poliesteri, in forme primarie: altri polieteri: prodotti delle liste contenuti nella parte 1b altri
2010 2090
1612
Tariffa generale Fr./100 kg peso lordo
esente 1.40
Tariffa delle dogane. DF
Allegato 2
Ordinanza generale concernente l'importazione di prodotti agricoli (Ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr) Modifica del 26 maggio 1999
Il Consiglio federale svizzero ordina: I L'ordinanza generale del 7 dicembre 199819 sulle importazioni agricole è modificata come segue: Allegato 1 numeri 4 e 13 4. Disciplinamento del mercato: latticini Voce di tariffa
Aliquota di dazio per 100 kg lordi Fr.
Testo complementare
0406.2010 4081 ...
9031 9051 ...
9091 ...
324.10* 324.10*
con certificato d'esportazione con certificato d'esportazione
21.67* 297.50*
con certificato d'esportazione con certificato d'esportazione
324.10*
con certificato d'esportazione
*
Le domande di rimborso relative agli sdoganamenti effettuati nel 1999 alle aliquote di fr. 333.30 (voce 0406.2010, 4081 e 9091), fr. 22.33 (voce 0406.9031) oppure fr. 306. (voce 0406.9051) devono essere presentate all'ufficio doganale corrispondente entro il 31 luglio 1999. Non saranno prese in considerazione le domande presentate dopo la scadenza di detto termine.
19
RS 916.01; RU 1999 530
1613
Tariffa delle dogane. DF
13. Disciplinamento del mercato: cereali da semina, alimenti per animali e semi oleosi Voce di tariffa
...
1212.9991 ...
1702.6022 1703.9091 ...
Aliquota di dazio (1)
* * *
L'allegato 2 è modificato conformemente alla versione qui annessa.
II 1
La presente modifica, fatto salvo il capoverso 2, entra in vigore il 1° luglio 1999.
2
La modifica dell'allegato 1 numero 4 entra retroattivamente in vigore il 1° gennaio 1999.
26 maggio 1999
In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Ruth Dreifuss Il cancelliere della Confederazione, François Couchepin
1614
Tariffa delle dogane. DF
Allegato 2 (art. 6)
Prezzi soglia per gruppo di prodotti Voce di tariffa 20
Designazione della merce
Prezzo soglia fr. per 100 kg
Valido per le linee di tariffa seguenti
0713.1011
Piselli, in grani interi, non lavorati, per l'alimentazione di animali Orzo, da semina
53.00
0708.9010-0813.5092 senza 0709.9091 e 0712.9070
100.00
1001.1011, 9011, 1002.0011, 1003.0010, 1004.0010, 1005.1000, 1008.9013 0709.9091 e 0712.9070 no nché 1001.1021 - 1008.9071 1201.0010 - 1208.9010 e 2103.3011 0901,9011 e 1209.1110 1404.9010 nonché 1802.0010 e 2308.1010 - 9028 1501.0012 - 1518.0098 3823.1110 - 1910
1003.0010 1003.0070 1201.0010 1214.1010 1501.0012 1702.3021 2102.2011 2303.1011 2304.0010 3505.1010
20
Orzo, per l'alimentazione di animali fave di soia, per l'alimentazione di animali farina e agglomerati in forma di pellets, di erba medica, per l'alimentazione di animali Grassi di maiale (compreso lo strutto), grezzi, per l'alimentazione di animali Glucosio chimicamente puro, allo stato solido, per l'alimentazione di animali Lieviti morti, per l'alimentazione di animali Proteine di patate, per l'alimentazione di animali
51.00
Pannelli di soia, per l'alimentazione di animali Destrina e altri amidi modificati, per l'alimentazione di animali
58.00
66.00 41.00 77.00 54.00
1702.3021 - 1703.9091
66.00
2102.1091 - 2102.2021
83.00
0505.9011 - 0511.9919 2301.1011 - 2010, 2303.1011 3010 e 2309.9011 - 9089 2304.0010 - 2306.9010
55.00
1101.0012 - 1108.2020, 1905.9021, 2302.1010 - 5010, 3505.1010 - 3809.1010, 3824.1010 - 9091
RS 632.10 allegato
1615
Tariffa delle dogane. DF
Allegato 3
Ordinanza dell'UFAG concernente l'importazione di burro del 30 marzo 1999
L'Ufficio federale dell'agricoltura, visto l'articolo 42 capoversi 1 e 3 della legge sull'agricoltura 21, ordina:
Art. 1
Attribuzione di quote di contingente doganale ai produttori di burro
1
Ai produttori di burro è assegnata una quota di 1000 tonnellate del contingente doganale parziale n. 07.41.
2
Sono attribuite quote di contingente doganale parziale ai produttori di burro che ritirano panna o burro da centri locali di valorizzazione al fine della fabbricazione di mescolanze di burro e burro disidratato.
3
Le quote di contingente doganale sono attribuite in funzione del quantitativo prodotto di mescolanze di burro e burro disidratato (prestazione all'interno del Paese).
4
Tutto il burro importato dev'essere trasformato in mescolanze di burro o in burro disidratato.
Art. 2
Attribuzione di quote di contingente doganale per il burro a fabbricanti di formaggio fuso
1
Ai fabbricanti di formaggio fuso è assegnata una quota di 100 tonnellate del contingente doganale parziale n. 07.41.
2
Le quote di contingente doganale sono attribuite in funzione del quantitativo di burro utilizzato per la fabbricazione di formaggio fuso (prestazione all'interno del Paese).
3
Tutto il burro importato dev'essere destinato alla fabbricazione di formaggio fuso.
Art. 3
Importazione di burro
Nel quadro del contingente doganale parziale n. 07.41 il burro può essere importato soltanto in grandi recipienti con una capacità di almeno 25 kg.
RS 916.357.1 21 RS 910.1
1616
Tariffa delle dogane. DF
Art. 4
Periodo di calcolo della prestazione all'interno del Paese
La prestazione all'interno del Paese è calcolata in funzione della prestazione fornita all'interno del Paese tra il 14° e il 3° mese precedenti il periodo di contingentamento.
Art. 5
Inoltro delle domande
1
Le domande vanno inoltrate entro il 30 novembre precedente l'inizio del periodo di contingentamento all'Ufficio federale dell'agricoltura (Ufficio federale), indicando la prestazione fornita all'interno del Paese.
2
La notifica delle prestazioni all'interno del Pease può aver luogo attraverso l'organizzazione dei fabbricanti di burro.
Art. 6
Importazione di altre materie grasse del latte
Le quote del contingente doganale parziale n. 07.42 sono attribuite secondo l'ordine d'arrivo delle domande all'Ufficio federale.
Art. 7
Riscossione di dazi
Qualora non fossero rispettati gli oneri o le condizioni determinanti per l'autorizzazione dell'importazione all'aliquota di dazio del contingente, viene riscossa la differenza rispetto all'aliquota di dazio fuori del contingente.
Art. 8
Modifica del diritto vigente
L'allegato 4 cifra 4 del disciplinamento del mercato: latticini, numero 07.4 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998 22 sulle importazioni agricole è modificato come segue: Numero del contingente doganale
Prodotto
Voce di tariffa
Contingente doganale (tonnellate)
07.4 07.41
Burro fresco, non salato altro altre materie grasse del latte
0405.1011 0405.1091 0405.9010
1100
07.42
Art. 9
10
Disposizione transitoria
Le domande relative al 1999 vanno inoltrate entro il 31 maggio 1999 all'Ufficio federale, indicando la prestazione fornita all'interno del Paese.
22
RS 916.01
1617
Tariffa delle dogane. DF
Art. 10 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 1999.
30 marzo 1999
Ufficio federale dell'agricoltura: Il direttore, Burger
1618
Tariffa delle dogane. DF
Allegato 4
Ordinanza concernente le aliquote di dazio del formaggio proveniente dalla Comunità europea Modifica del 26 maggio 1999
Il Consiglio federale svizzero ordina: I L'ordinanza del 17 giugno 199623 concernente le aliquote di dazio del formaggio proveniente dalla Comunità europea è modificata come segue: Art. 3 cpv. 4 4
La durata di validità dell'allegato 2 è prorogata per le importazioni fino al 31 dicembre 2000.
II La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 1999.
26 maggio 1999
In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Ruth Dreifuss Il cancelliere della Confederazione, François Couchepin
23
RS 632.110.411
1619
Tariffa delle dogane. DF
Allegato 5
Ordinanza sulle aliquote di dazio per le merci nel traffico con l'AELS e le CE (Ordinanza sul libero scambio) Modifica del 26 maggio 1999
Il Consiglio federale svizzero ordina: I L'ordinanza del 18 ottobre 1989 24 sul libero scambio è modificata come segue: Art. 1 cpv. 3 3
Per le merci destinate all'alimentazione degli animali le aliquote di dazio corrispondono alla tariffa normale, dedotta l'aliquota preferenziale di cui all'allegato 3.
II
1
Nell'allegato 1, le voci di tariffa seguenti sono soppresse:
1515.6010, 1516.1010, 1516.2010, 1518.0081, 1518.0098, 2103.3011, 2301.2010, 3505.1010, 3505.2010, 3506.9910, 3809.1010, 3823.1110, 3823.1210, 3823.1910, 3824.1010 e 3824.9091.
2
L'ordinanza è completata con un nuovo allegato 3 conformemente alla versione qui annessa.
III La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 1999.
26 maggio 1999
In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Ruth Dreifuss Il cancelliere della Confederazione, François Couchepin
24
RS 632.421.0; RU 1999 687
1620
Tariffa delle dogane. DF
Allegato 3 (art. 1 cpv. 3) Voce di tariffa
Aliquota di dazio preferenziale in fr. per 100 kg lordi per gli Stati CE applicabile
per gli Stati AELS tariffa normale meno
applicabile
tariffa normale meno
1515.6010
12.00
1516.1010
31
1516.2010
33
33
39
40.00
1518.0081 1518.0098
5.00
2103.3011
esente
2301.2010
esente
3505.1010
61
61
3505.2010
1.20
1.20
3506.9910
6.00
6.00
3809.1010
4.50
4.50
3823.1110
5.00
3823.1210
0.50
3823.1910
0.50
3824.1010
1.50
1.50
3824.9091
2.00
2.00
Note a piè di pagina 31 ex 1516.1010 esclusivamente a base di pesce o di mammiferi marini = fr. 35., altri = tariffa normale (TN) 33 ex 1516.2010 olio di ricino idrogenato (resina opal) = fr. 35., altri = TN 39 ex 1518.0098 linoxyne = esente, altri = TN 61 ex 3505.1010 amidi esterificati o eterificati = fr. 6., altri = fr. 1.20
1621
Tariffa delle dogane. DF
Allegato 6
Ordinanza relativa alla modifica di atti normativi in relazione all'introduzione di una voce di tariffa per i prodotti di panetteria a base di fiocchi, farina o amido di patate del 14 aprile 1999
Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 1 della legge federale del 13 dicembre 1974 25 sull'importazione e l'esportazione di prodotti agricoli trasformati, ordina:
Art. 1
Modifica della tariffa doganale
La voce di tariffa e il testo seguenti sono inseriti prima della voce 1905.9092 nell'allegato 1 (Parte 1 a) della legge sulla tariffa delle dogane26: Voce di tariffa
Designazione della merce
Tariffa generale fr./100 kg peso lordo
9091
altri, di fiocchi, farina o amido di patate
Art. 2
27. + em max. 176.80
Calcolo degli elementi mobili applicabili all'importazione di prodotti agricoli trasformati
L'ordinanza del 18 ottobre 199527 concernente il calcolo degli elementi mobili applicabili all'importazione di prodotti agricoli trasformati è modificata come segue: Allegato 1 (art. 1) Voci di tariffa attuali
Nuove voci di tariffa
ex 1905.
ex 1905.
9092
25 26 27
RS 632.111.72 RS 632.10; RU 1999 314 RS 632.111.722
1622
9091/9092
Tariffa delle dogane. DF
Allegato 2 (art. 3) Inserire prima della voce 1905.9092: Voce di tariffa
Designazione della merce
Genere e quantità di elementi di base (in kg per 100 kg di prodotto finito)
9091
altri, di fiocchi, farina o amido di patate
patate fresche 370 grasso vegetale 35 farina di grano tenero 5
Art. 3
Aliquote di dazio per le merci nel traffico con l'AELS e le CE
L'ordinanza del 18 ottobre 198928 sulle aliquote di dazio per le merci nel traffico con l'AELS e le CE (Ordinanza sul libero scambio) è modificata come segue: Allegato 1 (art. 1) Voci di tariffa attuali
Nuove voci di tariffa
1905.
1905.
9091/9095
9092/9095
Art. 4
Aliquote di dazio preferenziali a favore dei Paesi in sviluppo
L'ordinanza del 29 gennaio 199729 concernente le aliquote di dazio preferenziali a favore dei Paesi in sviluppo (Ordinanza sulle preferenze tariffali) è modificata come segue: Allegato 1 (art. 1) Voci di tariffa attuali
Nuove voci di tariffa
1905.
1905.
9091/9095
9092/9095
Art. 5
Aliquote di dazio per le merci nel traffico con gli Stati con cui esistono accordi di libero scambio
L'ordinanza del 27 giugno 199530 sulle aliquote di dazio per le merci nel traffico con gli Stati con cui esistono accordi di libero scambio (escluse l'AELS e la CE) è modificata come segue:
28 29 30
RS 632.421.0 RS 632.911 RS 632.319
1623
Tariffa delle dogane. DF
Allegato 2 (art. 1) Voci di tariffa attuali
Nuove voci di tariffa
1905.
1905.
9091/9095
9092/9095
Art. 6
Ordinanza sulla tara
L'allegato dell'ordinanza del 4 novembre 1987 31 sulla tara è modificato come segue: La voce di tariffa 1905.9092/2009.5000 è sostituita con la voce 1905.9091/ 2009.5000.
Art. 7
Disposizione transitoria
Le merci che figurano sotto la nuova voce 1905.9091 possono essere importate sino al 31 dicembre 1999 nel quadro delle quote di contingente doganale già assegnate alle aliquote delle voci 2005.2021/22.
Art. 8
Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 1999.
14 aprile 1999
In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Ruth Dreifuss Il cancelliere della Confederazione, François Couchepin
31
RS 632.13
1624
Tariffa delle dogane. DF
Allegato 7
Ordinanza concernente il calcolo degli elementi mobili applicabili all'importazione di prodotti agricoli trasformati Modifica del 14 giugno 1999
Il Consiglio federale svizzero ordina: I L'ordinanza del 18 ottobre 199532 concernente il calcolo degli elementi mobili applicabili all'importazione di prodotti agricoli trasformati è modificata come segue: Art. 9bis
Esecuzione
Nel calcolo dell'elemento mobile per le paste alimentari delle voci di tariffa 1902.1100/4090, il Dipartimento federale delle finanze, d'intesa con quello dell'economia, può derogare alla presente ordinanza fissando le relative aliquote al medesimo livello di quelle applicabili prima del 1° maggio 199933.
II La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 1999.
14 giugno 1999
In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Ruth Dreifuss Il cancelliere della Confederazione, François Couchepin
32 33
RS 632.111.722 Data dell'entrata in vigore della modifica del 25 novembre 1998.
1625
Tariffa delle dogane. DF
Allegato 8
Ordinanza concernente i contributi all'esportazione di prodotti agricoli trasformati Modifica del 14 giugno 1999
Il Consiglio federale svizzero ordina: I L'ordinanza del 18 ottobre 199534 concernente i contributi all'esportazione di prodotti agricoli trasformati è modificata come segue: Art. 17bis
Esecuzione
Nel calcolo del contributo all'esportazione per il semolino di grano duro, il Dipartimento federale delle finanze può derogare alla presente ordinanza fissando la relativa aliquota al medesimo livello di quella applicabile prima del 1° maggio 1999 35 .
II La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 1999.
14 giugno 1999
In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Ruth Dreifuss Il cancelliere della Confederazione, François Couchepin
1971
34 35
RS 632.111.723 Data dell'entrata in vigore della modifica del 25 novembre 1998.
1626