Termine di referendum: 12 ottobre 2000

Legge federale concernente gli aiuti finanziari alla Fondazione per gli immobili delle organizzazioni internazionali (FIPOI) a Ginevra del 23 giugno 2000

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 17 novembre 1999 1, decreta:

Art. 1 1

La Confederazione può accordare mutui senza interesse alla Fondazione per gli immobili delle organizzazioni internazionali (FIPOI). Detti mutui devono essere rimborsati entro 50 anni.

2 La Confederazione può, in casi eccezionali, accordare alla FIPOI contributi a fondo perso.

Art. 2 La Confederazione accorda alla FIPOI un aiuto finanziario annuo destinato a coprire: a.

le spese di manutenzione periodica del Centro William Rappard (CWR);

b.

i costi di manutenzione e di gestione della nuova sala di conferenze del CWR.

Art. 3 Sono abrogati:

1 2 3

a.

il decreto federale del 21 giugno 19962 concernente gli aiuti finanziari alla Fondazione per gli immobili delle organizzazioni internazionali (FIPOI);

b.

il decreto federale del 24 marzo 19953 concernente gli aiuti finanziari alla Fondazione per gli immobili delle organizzazioni internazionali (FIPOI) a Ginevra, destinati al finanziamento dei costi di manutenzione e di gestione della nuova sala di conferenze del Centro William Rappard (CWR).

FF 2000 393 RU 1996 2682 RU 1998 1460

3142

1999-5823

Aiuti finanziari alla Fondazione per gli immobili delle organizzazioni internazionali a Ginevra

Art. 4 1

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 23 giugno 2000

Consiglio degli Stati, 23 giugno 2000

Il presidente: Seiler Il segretario: Anliker

Il presidente: Schmid Carlo Il segretario: Lanz

Data di pubblicazione: 4 luglio 2000 4 Termine di referendum: 12 ottobre 2000 1714

4

FF 2000 3142

3143