Termine di referendum: 12 ottobre 2000
Legge federale concernente gli aiuti finanziari alla Fondazione per gli immobili delle organizzazioni internazionali (FIPOI) a Ginevra del 23 giugno 2000
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 17 novembre 1999 1, decreta:
Art. 1 1
La Confederazione può accordare mutui senza interesse alla Fondazione per gli immobili delle organizzazioni internazionali (FIPOI). Detti mutui devono essere rimborsati entro 50 anni.
2 La Confederazione può, in casi eccezionali, accordare alla FIPOI contributi a fondo perso.
Art. 2 La Confederazione accorda alla FIPOI un aiuto finanziario annuo destinato a coprire: a.
le spese di manutenzione periodica del Centro William Rappard (CWR);
b.
i costi di manutenzione e di gestione della nuova sala di conferenze del CWR.
Art. 3 Sono abrogati:
1 2 3
a.
il decreto federale del 21 giugno 19962 concernente gli aiuti finanziari alla Fondazione per gli immobili delle organizzazioni internazionali (FIPOI);
b.
il decreto federale del 24 marzo 19953 concernente gli aiuti finanziari alla Fondazione per gli immobili delle organizzazioni internazionali (FIPOI) a Ginevra, destinati al finanziamento dei costi di manutenzione e di gestione della nuova sala di conferenze del Centro William Rappard (CWR).
FF 2000 393 RU 1996 2682 RU 1998 1460
3142
1999-5823
Aiuti finanziari alla Fondazione per gli immobili delle organizzazioni internazionali a Ginevra
Art. 4 1
La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
2
Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.
Consiglio nazionale, 23 giugno 2000
Consiglio degli Stati, 23 giugno 2000
Il presidente: Seiler Il segretario: Anliker
Il presidente: Schmid Carlo Il segretario: Lanz
Data di pubblicazione: 4 luglio 2000 4 Termine di referendum: 12 ottobre 2000 1714
4
FF 2000 3142
3143