Termine di referendum: 25 gennaio 2001

Legge federale sulle finanze della Confederazione (LFC) Modifica del 6 ottobre 2000

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 23 febbraio 2000 1, decreta: I La legge federale del 6 ottobre 19892 sulle finanze della Confederazione (LFC) č modificata come segue: Ingresso visto l'articolo 85 numeri 1, 2 e 10 della Costituzione federale 3, ...

Art. 15 cpv. 3 3

Nell'interesse di un'attivitā amministrativa economica possono essere ammesse le rimunerazioni fra unitā amministrative della Confederazione. Le prescrizioni valide per le uscite e le entrate giusta l'articolo 5 sono applicabili per analogia.

1 2 3

FF 2000 1455 RS 611.0 Queste disposizioni corrispondono all'articolo 167 della Costituzione federale del 18 aprile 1999.

2000-0517

4485

Legge federale sulle finanze della Confederazione

II 1

La presente legge sottostā al referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 6 ottobre 2000

Consiglio nazionale, 6 ottobre 2000

Il presidente: Schmid Carlo Il segretario: Lanz

Il presidente: Seiler Il segretario: Anliker

Data di pubblicazione: 17 ottobre 2000 4 Termine di referendum: 25 gennaio 2001 2007

4

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