Legge federale sulla protezione dell'ambiente

Disegno

(Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) Modifica del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 1° marzo 20001, decreta: I La legge federale del 7 ottobre 19832 sulla protezione dell'ambiente è modificata come segue: Ingresso, primo lemma visti gli articoli 24septies e 24novies capoversi 1 e 3 della Costituzione federale 3, Art. 1 cpv. 1 1

Scopo della presente legge è di proteggere l'uomo, la fauna e la flora, le loro biocenosi e i loro biotopi dagli effetti dannosi e molesti, e di conservare in modo duraturo le basi naturali della vita, in particolare la diversità biologica e la fertilità del suolo. Essa protegge la dignità della creatura negli animali e nelle piante.

Art. 4 cpv. 2 2

Le prescrizioni sull'utilizzazione di sostanze e organismi fondate su altre leggi federali devono corrispondere ai principi riguardanti l'utilizzazione di sostanze (art. 26-28) e organismi (art. 29a-29f, e 29h-29k).

Art. 7 cpv. 1 e 5 quater (nuovo) 1

Per effetti si intendono gli inquinamenti atmosferici, il rumore, le vibrazioni, le radiazioni, gli inquinamenti delle acque o altri interventi su corsi d'acqua, il deterioramento del suolo, le modificazioni del materiale genetico di organismi o le modificazioni della diversità biologica, prodotti dalla costruzione o dall'esercizio di impianti, dall'impiego di sostanze, organismi o rifiuti, oppure dalla coltivazione del suolo.

5quater

1 2 3

Gli organismi patogeni sono organismi che possono causare malattie.

FF 2000 2145 RS 814.01, versione della legge federale del 18 giugno 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, FF 1999 4365 segg.

Queste disposizioni corrispondono agli articoli 74 e 120 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RU 1999 2556).

1999-6136

2187

Legge sulla protezione dell'ambiente

Titolo prima dell'art. 26

Capitolo 2: Utilizzazione di sostanze Titolo prima dell'art. 29a

Capitolo 3: Utilizzazione di organismi Art. 29a

Principi

1

Gli organismi, i loro metaboliti e i loro rifiuti possono essere utilizzati soltanto in modo che: a.

non possano mettere in pericolo l'ambiente o l'uomo;

b.

non sia pregiudicata la diversità biologica e la sua utilizzazione sostenibile;

c. non sia lesa la dignità della creatura negli animali e nelle piante.

Prima di modificare il materiale genetico di piante e animali mediante tecniche di ingegneria genetica, occorre procedere a una ponderazione degli interessi per tener conto di un possibile disprezzo della dignità della creatura. Animali e piante sono rispettati per sé stessi nella loro dignità, segnatamente nelle caratteristiche e nei modi di vita specifici della loro specie. Il Consiglio federale può stabilire criteri per la ponderazione degli interessi e decidere a quali condizioni sono ammesse, nel singolo caso, modificazioni genetiche senza ponderazione degli interessi.

3 La decisione concernente la messa in commercio di organismi geneticamente modificati destinati a essere utilizzati nell'ambiente o l'emissione sperimentale nell'ambiente di organismi geneticamente modificati è presa in base a una documentazione completa sui prodotti e i progetti di ricerca. L'autorizzazione può essere negata se vi si oppongono interessi pubblici preponderanti. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

4 Sono fatte salve le prescrizioni contenute in altre leggi federali, destinate a proteggere la salute dell'uomo da pericoli diretti dovuti a organismi.

2

Art. 29b cpv. 1 1

È vietato mettere in commercio organismi la cui utilizzazione, pur essendo conforme alle prescrizioni, viola i principi dell'articolo 29a.

Art. 29c cpv. 3 3

Per determinati organismi può prevedere deroghe all'obbligo d'autorizzazione o agevolazioni se, in base allo stato delle conoscenze scientifiche o all'esperienza, è esclusa una violazione dei principi dell'articolo 29a.

2188

Legge sulla protezione dell'ambiente

Art. 29d 1

2

Informazione dell'acquirente

Chiunque mette in commercio organismi deve: a.

informare l'acquirente sulle proprietà importanti per l'applicazione dei principi dell'articolo 29a;

b.

fornire all'acquirente istruzioni idonee a garantire che, se gli organismi sono utilizzati conformemente alle prescrizioni, i principi dell'articolo 29a non sono violati.

Le istruzioni del fabbricante e dell'importatore devono essere osservate.

3

Chiunque mette in commercio organismi geneticamente modificati deve etichettarli come tali per l'acquirente. Il Consiglio federale può emanare: a.

valori limite per miscele e oggetti al di sotto dei quali non è necessaria un'etichettatura;

b.

prescrizioni relative a un sistema facoltativo d'etichettatura di organismi creati senza tecniche di ingegneria genetica e alla protezione di tale sistema contro gli abusi.

Art. 29e cpv. 3 3

Per determinati organismi può prevedere deroghe all'obbligo d'autorizzazione o agevolazioni se, in base allo stato delle conoscenze scientifiche o all'esperienza, è esclusa una violazione dei principi dell'articolo 29a.

Art. 29f Titolo e cpv. 1 e 3 Attività in sistemi chiusi 1

Chiunque utilizza organismi geneticamente modificati o patogeni che non ha diritto né di immettere nell'ambiente a titolo sperimentale (art. 29e), né di mettere in commercio in vista di un'utilizzazione nell'ambiente (art. 29c) deve adottare tutte le misure di confinamento necessarie, tenuto conto in particolare della pericolosità degli organismi per l'uomo e per l'ambiente.

3

Per determinati organismi e attività può prevedere deroghe all'obbligo di notificazione o d'autorizzazione oppure agevolazioni se, in base allo stato delle conoscenze scientifiche o all'esperienza, è esclusa una violazione dei principi dell'articolo 29a.

Art. 29g cpv. 1 e 2 lett. b bis e d-f (nuove) 1

Il Consiglio federale può emanare ulteriori prescrizioni concernenti l'utilizzazione di organismi, dei loro metaboliti e dei loro rifiuti se, a cagione delle loro proprietà, del loro modo d'impiego o della quantità utilizzata, possono essere violati i principi dell'articolo 29a.

2189

Legge sulla protezione dell'ambiente

2

In particolare può.

bbis. disciplinare la fabbricazione di organismi geneticamente modificati; d.

prescrivere misure volte a evitare danni alla diversità biologica e alla sua utilizzazione sostenibile;

e.

prescrivere ricerche a lungo termine per l'utilizzazione di determinati organismi;

f.

prevedere udienze pubbliche in relazione ai procedimenti d'autorizzazione.

Art. 29h cpv. 2 bis (nuovo) 2bis

Essa collabora con altre Commissioni federali che si occupano di questioni inerenti alla biotecnologia.

Art. 29i (nuovo)

Commissione federale d'etica per la biotecnologia nel settore non umano

1

Il Consiglio federale istituisce una Commissione federale d'etica per la biotecnologia nel settore non umano. Essa si compone di specialisti di etica esterni all'Amministrazione e di persone di altri settori che dispongono di nozioni scientifiche o pratiche in materia di etica. Nella Commissione devono essere rappresentati differenti approcci etici.

2

La Commissione segue e valuta dal profilo etico gli sviluppi e le applicazioni della biotecnologia e, dal profilo etico, esprime pareri su questioni scientifiche e sociali a essi collegate.

3

Essa fornisce la sua consulenza: a.

al Consiglio federale per l'emanazione di prescrizioni;

b.

alle autorità della Confederazione e dei Cantoni per l'esecuzione. In particolare esprime il suo parere in merito a domande d'autorizzazione o progetti di ricerca che rivestono un'importanza fondamentale o hanno un carattere esemplare; a tale scopo può consultare gli atti, procurarsi informazioni e avvalersi di altri specialisti.

4

Essa collabora con altre Commissioni federali che si occupano di questioni inerenti alla biotecnologia.

5

Essa informa l'opinione pubblica, periodicamente o in seguito a eventi particolari, su problemi etici della biotecnologia e riferisce periodicamente al Consiglio federale.

Art. 29k (nuovo)

Diritto d'accesso all'informazione da parte del pubblico

Ognuno ha diritto, su domanda, di accedere presso l'autorità esecutiva alle informazioni sull'utilizzazione di organismi geneticamente modificati, patogeni o per i quali vigono regole speciali giusta l'articolo 29g, rilevate per l'esecuzione della presente legge, di altre leggi federali o di accordi di diritto internazionale. Tale diritto non sussiste se vi si oppongono interessi pubblici o privati preponderanti.

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Legge sulla protezione dell'ambiente

Art. 33 cpv. 1 1

Le misure intese a conservare a lungo termine la fertilità del suolo proteggendolo da deterioramenti di natura chimica o biologica figurano nelle prescrizioni esecutive della legge del 24 gennaio 19914 sulla protezione delle acque, nonché nelle prescrizioni esecutive sulla protezione contro le catastrofi, sulla lotta contro l'inquinamento atmosferico, sull'utilizzazione di sostanze e organismi, sui rifiuti e sulle tasse d'incentivazione.

Art. 41 cpv. 1 e 2 bis (nuovo) 1 La Confederazione esegue gli articoli 12 capoverso 1 lettera e (prescrizioni su combustibili e carburanti), 26 (controllo autonomo), 27 (informazione dell'acquirente), 29 (prescrizioni sulle sostanze), 29a-29k (utilizzazione di organismi), 30b capoverso 3 (cassa di compensazione dei depositi), 30f e 30g (importazione ed esportazione di rifiuti), 31a capoverso 2 e 31c capoverso 3 (misure della Confederazione per lo smaltimento dei rifiuti), 32a (tassa di smaltimento anticipata), 32e capoversi 1-4 (tassa per il finanziamento dei risanamenti), 35a-35c (tasse d'incentivazione), 39 (prescrizioni esecutive e accordi internazionali), 40 (messa in commercio di impianti fabbricati in serie) e 46 capoverso 3 (dati concernenti le sostanze e gli organismi); può far capo ai Cantoni per determinati compiti parziali.

2bis

Se l'utilizzazione di organismi geneticamente modificati o patogeni è soggetta, oltre che a procedure d'autorizzazione o di notificazione federali, anche a procedure di pianificazione e d'autorizzazione cantonali, il Consiglio federale può designare un ufficio direttivo incaricato del coordinamento delle procedure.

Art. 51a (nuovo) Informazione e dialogo sulla biotecnologia 1

La Confederazione promuove le conoscenze della popolazione e il dibattito pubblico sull'impiego nonché sulle opportunità e i rischi della biotecnologia.

2

A tale scopo può in particolare far eseguire o sostenere valutazioni dell'impatto tecnologico.

Art. 54 cpv. 2 e 3 (nuovo) 2

Le decisioni dell'Ufficio federale prese in applicazione della presente legge possono essere impugnate mediante ricorso alla Commissione di ricorso DATEC; le decisioni riguardanti l'utilizzazione di sostanze (art. 26-29) possono essere impugnate mediante ricorso alla Commissione di ricorso per prodotti chimici. Lo stesso vale per l'impugnazione di decisioni di terzi che svolgono compiti d'esecuzione per conto dell'Ufficio federale; il Consiglio federale può designare l'Ufficio federale come autorità di prima istanza per i ricorsi contro tali decisioni.

3

Prima di decidere in merito a ricorsi contro decisioni prese in applicazione della presente legge da terzi o da autorità federali diverse dall'Ufficio federale, le autorità di ricorso di prima istanza consultano l'Ufficio federale.

4

RS 814.20

2191

Legge sulla protezione dell'ambiente

Art. 59a cpv. 1, 1 bis (nuovo), 2 frase introduttiva e lett. d, 2 bis e 2ter (nuovi) nonché 4 1

Il titolare di un'azienda o di un impianto che costituisce un pericolo particolare per l'ambiente risponde del danno cagionato dal verificarsi di tale pericolo.

1bis

Il titolare di un'azienda o di un impianto che utilizza organismi geneticamente modificati o patogeni è responsabile di un danno verificatosi in maniera diversa se la causa di tale danno risiede in un pericolo particolare legato a tali organismi.

2

Di norma, costituiscono un pericolo particolare le aziende e gli impianti: d.

nei quali si utilizzano sostanze o organismi per i quali il Consiglio federale introduce un obbligo d'autorizzazione o emana altre prescrizioni particolari.

2bis

Per danni causati dalla messa in commercio di organismi geneticamente modificati o patogeni è responsabile esclusivamente il produttore che per primo ha messo in commercio tali organismi ai sensi dell'articolo 2 della legge del 18 giugno 19935 sulla responsabilità per danno da prodotti. È fatto salvo il diritto di regresso verso persone che hanno utilizzato in modo non appropriato tali organismi o che hanno contribuito in altro modo al verificarsi o al peggioramento dei danni.

2ter

Il titolare di un'azienda o di un impianto che importa siffatti organismi per i propri scopi risponde solidalmente con il produttore.

4

Sono applicabili gli articoli 42-47 e 49-53 del Codice delle obbligazioni 6.

Art. 59c (nuovo)

Prescrizione

1

L'azione di risarcimento si prescrive in tre anni dal giorno in cui il danneggiato ha conosciuto il danno e la persona responsabile o soggetta all'obbligo di prestare garanzia.

2

L'azione di risarcimento si prescrive al più tardi dopo vent'anni dal giorno in cui l'evento che ha provocato il danno si è verificato o si è concluso nell'azienda o nell'impianto.

3

Se il danno è stato causato dall'utilizzazione di organismi geneticamente modificati o patogeni, l'azione di risarcimento si prescrive al più tardi dopo trent'anni dal giorno in cui l'evento che ha provocato il danno si è verificato o si è concluso nell'azienda o nell'impianto. Se il danno è stato causato dalla messa in commercio di organismi geneticamente modificati o patogeni, l'azione di risarcimento si prescrive al più tardi dopo trent'anni dal giorno in cui tali organismi sono stati messi in commercio per la prima volta.

Art. 59d (nuovo)

Prescrizione del diritto di regresso

Il diritto di regresso si prescrive secondo l'articolo 59c. Il termine di tre anni decorre dal momento in cui la misura di compensazione è stata fornita integralmente ed è nota l'identità del corresponsabile.

5 6

RS 221.112.944 RS 220

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Legge sulla protezione dell'ambiente

Art. 60 cpv. 1 lett. f, g, i, j (nuove) e k 1

Chiunque intenzionalmente: f.

utilizza organismi, i loro metaboliti o i loro rifiuti in modo tale che vengano violati i principi dell'articolo 29a (art. 29a);

g.

mette in commercio organismi dei quali sa o deve sapere che in determinate utilizzazioni vengono violati i principi dell'articolo 29 a (art. 29b);

i.

mette in commercio organismi senza comunicare all'acquirente le informazioni e le istruzioni del caso (art. 29d cpv. 1);

j.

impiega gli organismi in modo non conforme alle istruzioni (art. 29d cpv.

2);

k.

mette in commercio organismi geneticamente modificati senza etichettarli adeguatamente per l'acquirente (art. 29d cpv. 3 lett. a) o abusa del sistema facoltativo d'etichettatura degli organismi creati senza tecniche di ingegneria genetica (art. 29d cpv. 3 lett. b);

Art. 65 cpv. 2 primo periodo I Cantoni non possono stabilire nuovi valori limite delle immissioni, nuovi valori d'allarme o nuovi valori di pianificazione, né emanare nuove disposizioni concernenti la valutazione di conformità di impianti fabbricati in serie e l'impiego di sostanze o organismi. ...

2

II La modifica di altre leggi figura nell'allegato.

III 1

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

2193

Legge sulla protezione dell'ambiente

Allegato

Modifica del diritto vigente Le seguenti leggi sono modificate come segue: 1. Legge federale del 18 giugno 19937 sulla responsabilità per danno da prodotti Ingresso, primo lemma visto l'articolo 64 della Costituzione federale 8; Art. 1 cpv. 3 (nuovo) 3

Il produttore che per primo mette in commercio organismi geneticamente modificati o patogeni è responsabile anche giusta l'articolo 59a capoverso 2bis della legge del 7 ottobre 1983 9 sulla protezione dell'ambiente.

2. Legge federale del 1° luglio 196610 sulla protezione della natura e del paesaggio Ingresso, primo lemma visto l'articolo 24 sexies della Costituzione federale11; Sostituzione di un termine Nell'articolo 3 capoverso 4 il termine «Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio» è sostituito con «Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio (UFAFP)» e il termine «Ufficio federale della cultura» con «Ufficio federale della cultura (UFC)».

Art. 1 lett. d La presente legge è, nei limiti della competenza conferita alla Confederazione dall'articolo 24sexies capoversi 2-5 della Costituzione federale12, intesa a: 7 8

9 10 11 12

RS 221.112.944 Questa disposizione corrisponde all'articolo 122 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RU 1999 2556).

RS 814.01 RS 451, versione della legge federale del 18 giugno 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, FF 1999 4365 segg.

Questa disposizione corrisponde all'articolo 78 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RU 1999 2556).

Questa disposizione corrisponde all'articolo 78 capoversi 2-5 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RU 1999 2556).

2194

Legge sulla protezione dell'ambiente

d.

proteggere la fauna e la flora indigene, compresi la loro diversità biologica e il loro spazio vitale naturale;

Art. 2 frase introduttiva Per adempimento di un compito della Confederazione conformemente all'articolo 24sexies capoverso 2 della Costituzione federale13 s'intendono in particolare: Art. 20 cpv. 1 secondo periodo e 4 (nuovo) 1

... Può altresì prendere provvedimenti adeguati per proteggere specie animali minacciate o altrimenti meritevoli di protezione.

4

Se organismi geneticamente modificati o patogeni sono immessi nell'ambiente, il Consiglio federale può prendere provvedimenti per proteggere specie animali e vegetali minacciate o altrimenti meritevoli di protezione, nonché per proteggere i loro spazi vitali.

Art. 25c (nuovo)

Rimedi giuridici

1

La procedura di ricorso è retta dalla legge sulla procedura amministrativa14 e dalla legge sull'organizzazione giudiziaria15.

2

Le decisioni dell'UFAFP prese in applicazione della presente legge possono essere impugnate mediante ricorso presso la Commissione di ricorso del DATEC. Lo stesso vale per l'impugnazione di decisioni di terzi che svolgono compiti d'esecuzione per conto dell'UFAFP; il Consiglio federale può designare l'UFAFP come autorità di prima istanza per i ricorsi contro tali decisioni.

3

Prima di decidere in merito a ricorsi contro decisioni prese in applicazione della presente legge da terzi o da autorità federali diverse dall'UFAFP o dall'UFC, le autorità di ricorso di prima istanza consultano l'UFAFP o l'UFC.

3. Legge federale del 9 marzo 197816 sulla protezione degli animali Ingresso visti gli articoli 24novies capoversi 1 e 3, 25bis, 27sexies e 64bis della Costituzione federale17;

13 14 15 16 17

Questa disposizione corrisponde all'articolo 78 capoverso 2 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RU 1999 2556).

RS 172.021 RS 173.110 RS 455 Queste disposizioni corrispondono agli articoli 64, 80, 120 e 123 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RU 1999 2556).

2195

Legge sulla protezione dell'ambiente

in esecuzione di varie convenzioni europee 18; visto il messaggio del Consiglio federale del 9 febbraio 1977 19, Numerazione delle sezioni Concerne solo il testo tedesco Art. 2 cpv. 3 3

Nessuno può infliggere ingiustificatamente dolori, sofferenze, lesioni o spavento ad animali, oppure ledere in altro modo la loro dignità.

Titolo dopo l'art. 7 (nuovo)

Sezione 2a: Allevamento di animali e modificazioni genetiche Art. 7a (nuovo )

Allevamento e produzione di animali

1

L'applicazione di metodi naturali nonché di tecniche d'ingegneria genetica o di altri metodi artificiali di allevamento e di riproduzione non deve causare agli animali genitori e alla loro progenie dolori, sofferenze, lesioni o disturbi del comportamento dovuti o connessi all'obiettivo zootecnico; sono fatte salve le disposizioni concernenti gli esperimenti sugli animali.

2

Il Consiglio federale emana prescrizioni sull'allevamento e sulla produzione di animali e determina i criteri per valutare la liceità degli obiettivi di allevamento e dei metodi di riproduzione tenendo conto della dignità della creatura; esso può vietare l'allevamento, la produzione e la custodia di animali con determinate caratteristiche.

Art. 7b (nuovo) Obbligo di autorizzazione per animali geneticamente modificati

1

La produzione, l'allevamento, la custodia e l'utilizzazione di animali geneticamente modificati necessitano di un'autorizzazione cantonale. La procedura d'autorizzazione è disciplinata dalle disposizioni concernenti gli esperimenti sugli animali (sezione 6).

2

Il Consiglio federale, sentite le cerchie interessate, la Commissione federale d'etica per la biotecnologia nel settore non umano, la Commissione federale per la sicurezza biologica e la Commissione federale per gli esperimenti sugli animali (art. 19), può stabilire criteri per la ponderazione degli interessi e la giustificazione della produzione, dell'allevamento, della custodia e dell'utilizzazione di animali geneticamente modificati.

3

Può prevedere deroghe all'obbligo di autorizzazione o facilitazioni nella procedura di autorizzazione, segnatamente quando è accertato che la produzione o l'allevamento non provoca negli animali dolori, sofferenze, lesioni o disturbi del comportamento e quando è altrimenti tenuta in debita considerazione la dignità della creatura.

18 19

RS 0.452, 0.454, 0.456, 0.457, 0.458 FF 1977 I 987

2196

Legge sulla protezione dell'ambiente

4

Chi mette in commercio animali geneticamente modificati deve contrassegnarli come tali per l'acquirente.

Art. 12 cpv. 2 (nuovo) 2

Le pratiche di cui all'articolo 7b capoverso 1 sono, dal profilo procedurale, equiparate agli esperimenti sugli animali.

Art. 19 Titolo e cpv. 2 (nuovo) Commissione federale per gli esperimenti sugli animali

2

La Commissione federale per gli esperimenti sugli animali collabora con la Commissione federale d'etica per la biotecnologia nel settore non umano.

Art. 19a Titolo nonché cpv. 2 bis e 4 (nuovi) Centro di documentazione, statistica e informazione 2bis

Il Centro di documentazione raccoglie ed elabora inoltre informazioni concernenti le modificazioni genetiche sugli animali.

4

L'Ufficio federale di veterinaria informa l'opinione pubblica in merito agli esperimenti condotti sugli animali e segnatamente alle modificazioni genetiche sugli animali.

Art. 22 cpv. 3 3

Il Consiglio federale può vietare altre pratiche sugli animali, in particolare se ledono la dignità della creatura.

Art. 29 numero 1 lett. abis e ater (nuove) 1. Chiunque intenzionalmente: abis. alleva o produce animali in violazione delle prescrizioni (art. 7b); ater. produce, alleva, detiene o utilizza animali geneticamente modificati in violazione delle prescrizioni oppure non contrassegna tali animali come geneticamente modificati (art. 7b); 4. Legge federale del 24 gennaio 199120 sulla protezione delle acque Ingresso, primo lemma visto l'articolo 24 bis della Costituzione federale21;

20 21

RS 814.20, versione della legge federale del 18 giugno 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, FF 1999 4365 segg.

Questa disposizione corrisponde all'articolo 76 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RU 1999 2556).

2197

Legge sulla protezione dell'ambiente

Sostituzione di termini 1 Nell'articolo 48 capoverso 1 terzo periodo il termine «Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio» è sostituito con il termine «Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio (Ufficio federale)».

2

Negli articoli 48 capoverso 4, 49 capoverso 2, 62a capoverso 4 e 67a capoversi 1 e 2 il termine «Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio» è sostituito con il termine «Ufficio federale».

Art. 67

Rimedi giuridici

1

La procedura di ricorso è retta dalla legge sulla procedura amministrativa22 e dalla legge sull'organizzazione giudiziaria23.

2 Le decisioni dell'UFAFP prese in applicazione della presente legge possono essere impugnate mediante ricorso presso la Commissione di ricorso del DATEC; se le decisioni riguardano sostanze (art. 48 cpv. 3), possono essere impugnate mediante ricorso presso la Commissione di ricorso per prodotti chimici. Lo stesso vale per l'impugnazione di decisioni di terzi che svolgono compiti d'esecuzione per conto dell'Ufficio federale; il Consiglio federale può designare l'Ufficio federale come autorità di prima istanza per i ricorsi contro tali decisioni.

3

Le decisioni dell'Ufficio federale dell'agricoltura prese in applicazione dell'articolo 62a capoverso 4 possono essere impugnate mediante ricorso presso la Commissione di ricorso del DFE.

4

Prima di decidere in merito a ricorsi contro decisioni prese in applicazione della presente legge da terzi o da autorità federali diverse dall'Ufficio federale, le autorità di prima istanza consultano l'Ufficio federale.

5. Legge federale del 9 ottobre 199224 sulle derrate alimentari Ingresso, primo lemma visti gli articoli 32ter, 64 e 69 bis della Costituzione federale25; Art. 9 lett. b Il Consiglio federale può limitare o vietare le sostanze e i processi seguenti qualora lo stato attuale della scienza non consenta di escludere che possano mettere in pericolo la salute: b.

22 23 24 25

processi fisici, chimici, microbiologici o di ingegneria genetica per la fabbricazione o il trattamento di derrate alimentari o di oggetti d'uso.

RS 172.021 RS 173.110 RS 817.0 Queste disposizioni corrispondono agli articoli 97 capoverso 1, 105, 118 capoverso 2 e 123 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RU 1999 2556).

2198

Legge sulla protezione dell'ambiente

Art. 12a (nuovo) Diritto d'accesso alle informazioni da parte del pubblico Il Consiglio federale disciplina il diritto di ognuno di accedere, su domanda, alle informazioni relative all'esecuzione della presente legge, concernenti aspetti tecnici dei metodi di ingegneria genetica. Tale diritto non sussiste se vi si oppongono interessi pubblici o privati preponderanti.

Titolo avanti l'art. 21a (nuovo)

Sezione 6: Indicazioni sugli oggetti d'uso Art. 21a Il Consiglio federale può disciplinare la designazione di determinati oggetti d'uso.

6. Legge federale del 18 dicembre 197026 sulle epidemie Ingresso, primo lemma visti gli articoli 24novies, 31bis capoverso 2, 64 bis e 69 della Costituzione federale 27; Art. 29d cpv. 2 lett. d 2

Può in particolare: d.

prescrivere che gli agenti patogeni o i prodotti che contengono agenti patogeni geneticamente modificati devono essere contrassegnati.

7. Legge federale del 29 aprile 199828 sull'agricoltura Ingresso, primo lemma visti gli articoli 31bis, 31octies, 32 e 64 bis della Costituzione federale29; Art. 14 cpv. 1 lett. e (nuovo) 1

Il Consiglio federale può, nell'interesse dell'affidabilità e allo scopo di promuoverne la qualità e lo smercio, emanare prescrizioni sulla designazione dei prodotti agricoli e dei relativi prodotti trasformati, i quali: e.

26 27 28 29

sono fabbricati rinunciando a determinati procedimenti o non presentano determinate caratteristiche.

RS 818.101 Queste disposizioni corrispondono agli articoli 95 capoverso 1, 118 capoverso 2, 119, 120 e 123 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RU 1999 2556).

RS 910.1 Queste disposizioni corrispondono agli articoli 45, 46 capoverso 1, 102, 103, 104, 120, 123 e 147 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RU 1999 2556).

2199

Legge sulla protezione dell'ambiente

Titolo prima dell'art. 27a (nuovo)

Sezione 6: Ingegneria genetica Art. 27a (nuovo) Principi 1

Prodotti agricoli o sostanze ausiliarie dell'agricoltura geneticamente modificati possono essere fabbricati, coltivati, importati, immessi nell'ambiente o messi in commercio se sono adempiute le esigenze della presente legislazione nonché segnatamente della legislazione sulla protezione dell'ambiente, sulla protezione degli animali e sulle derrate alimentari.

2

Indipendentemente da altre eventuali disposizioni, segnatamente della legislazione sulla protezione dell'ambiente e sulla protezione degli animali, il Consiglio federale può prevedere un obbligo di autorizzazione o altre misure per la produzione e lo smercio di tali prodotti o sostanze ausiliarie.

Art. 27b (nuovo) Designazione I prodotti agricoli e i relativi prodotti trasformati, nonché le sostanze ausiliarie per l'agricoltura composti da o contenenti organismi geneticamente modificati devono essere designati come tali per l'acquirente.

Art. 146a (nuovo) Animali da reddito geneticamente modificati 1

Il Consiglio federale può emanare prescrizioni in merito all'allevamento, all'importazione e alla messa in commercio di animali da reddito geneticamente modificati.

2

Gli animali da reddito geneticamente modificati possono essere messi in commercio soltanto se la produzione e lo smercio sono giustificati da importanti motivi. Per la messa in commercio il Consiglio federale può prevedere un obbligo d'autorizzazione.

8. Legge federale del 1° luglio 196630 sulle epizoozie Ingresso, primo lemma visti gli articoli 69, 31 bis e 64bis della Costituzione federale31; Art. 27 cpv. 6 (nuovo) 6

Chi mette in commercio prodotti immunobiologici e altri preparati composti da o contenenti organismi geneticamente modificati deve contrassegnarli in quanto tali per l'acquirente.

30 31

RS 916.40 Queste disposizioni corrispondono agli articoli 118 capoverso 2 lettera b, 94 e 123 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RU 1999 2556).

2200

Legge sulla protezione dell'ambiente

9. Legge federale del 4 ottobre 199132 sulle foreste Ingresso, primo lemma visti gli articoli 24, 24 sexies , 24septies e 31bis della Costituzione federale33; Art. 46 cpv. 1 bis e 1ter (nuovo) 1bis

Le decisioni dell'Ufficio federale prese in applicazione della presente legge possono essere impugnate mediante ricorso presso la Commissione di ricorso del DATEC. Lo stesso vale per l'impugnazione di decisioni di terzi che svolgono compiti d'esercizio per conto dell'Ufficio federale; il Consiglio federale può designare l'Ufficio federale come autorità di prima istanza per i ricorsi contro tali decisioni.

1ter

Prima di decidere in merito a ricorsi contro decisioni prese in applicazione della presente legge da terzi o da autorità federali diverse dall'Ufficio federale, le autorità di prima istanza consultano l'Ufficio federale.

10. Legge federale del 20 giugno 198634 sulla caccia Ingresso, primo lemma visti gli articoli 24sexies capoverso 4, 24 septies , 25 e 25 bis della Costituzione federale35; Art. 7 cpv. 2 primo periodo 2

I Cantoni possono, previo consenso dell'Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio (Ufficio federale), prevedere l'abbattimento di animali protetti se necessario per la protezione del biotopo o per la conservazione della diversità delle specie ...

Titolo prima dell'art. 24

Sezione 9: Esecuzione e procedura Art. 24 Titolo Esecuzione da parte della Confederazione

32 33 34 35

RS 921.0, versione secondo la legge federale del 18 giugno 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, FF 1999 4365 segg.

Queste disposizioni corrispondono agli articoli 74, 77, 78, 94 e 95 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RU 1999 2556).

RS 922.0, versione secondo il messaggio concernente l'istituzione e l'adeguamento delle basi legali per il trattamento di dati personali.

Queste disposizioni corrispondono agli articoli 74, 78 capoverso 4, 79 e 80 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RU 1999 2556).

2201

Legge sulla protezione dell'ambiente

Art. 25 Titolo Esecuzione da parte dei Cantoni Art. 25a (nuovo) Rimedi giuridici 1

La procedura di ricorso è retta dalla legge sulla procedura amministrativa36 e dalla legge sull'organizzazione giudiziaria37.

2

Le decisioni dell'Ufficio federale prese in applicazione della presente legge possono essere impugnate mediante ricorso presso la Commissione di ricorso del DATEC.

3

Prima di decidere in merito ai ricorsi contro decisioni prese in applicazione della presente legge da altre autorità federali, le autorità di ricorso di prima istanza consultano l'Ufficio federale.

11. Legge federale del 21 giugno 199138 sulla pesca

Ingresso, primo lemma visti gli articoli 24sexies e 25 della Costituzione federale 39; Art. 26a

Rimedi giuridici

1

La procedura di ricorso è retta dalla legge sulla procedura amministrativa40 e dalla legge federale sull'organizzazione giudiziaria41.

2

Le decisioni dell'Ufficio federale prese in applicazione della presente legge possono essere impugnate mediante ricorso presso la Commissione di ricorso del DATEC.

3

Prima di decidere in merito ai ricorsi contro decisioni prese in applicazione della presente legge da altre autorità federali, le autorità di ricorso di prima istanza consultano l'Ufficio federale.

Art. 26b Attuale art. 26a

1823

36 37 38 39 40 41

RS 172.021 RS 173.110 RS 923.0, versione secondo la legge federale del 18 giugno 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, FF 1999 4365 segg.

Queste disposizioni corrispondono agli articoli 78 e 79 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RU 1999 2556).

RS 172.021 RS 173.110

2202