Decreto federale concernente i mezzi finanziari necessari per i provvedimenti intesi a far fronte ai danni arrecati alle foreste dall'uragano «Lothar» del 23 marzo 2000
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 167 della Costituzione federale; visto l'articolo 41 della legge del 4 ottobre 1991 1 sulle foreste; visto l'articolo 8 dell'ordinanza dell'Assemblea federale del 24 marzo 2000 2 concernente provvedimenti intesi a far fronte ai danni arrecati alle foreste dall'uragano «Lothar»; visto il messaggio del Consiglio federale del 16 febbraio 2000 3, decreta:
Art. 1 1
Per il 2000 č autorizzato un importo massimo di 14,5 milioni di franchi volto a finanziare gli aiuti finanziari di cui agli articoli 2 e 4 dell'ordinanza dell'Assemblea federale del 24 marzo 20004 concernente provvedimenti intesi a far fronte ai danni arrecati alle foreste dall'uragano «Lothar».
2 Č autorizzato un credito d'impegno di 10 milioni di franchi volto a finanziare i crediti d'investimento previsti dall'articolo 5 dell'ordinanza dell'Assemblea federale del 24 marzo 2000 concernente provvedimenti intesi a far fronte ai danni arrecati alle foreste dall'uragano «Lothar».
Art. 2 Il presente decreto non sottostą al referendum facoltativo.
Consiglio nazionale, 22 marzo 2000
Consiglio degli Stati, 23 marzo 2000
Il presidente: Seiler Il segretario: Anliker
Il presidente: Schmid Carlo Il segretario: Lanz
1989
1 2 3 4
RS 921.0 RS 921.04; RU 2000 938 FF 2000 1133 RS 921.04; RU 2000 938
2018
2000-0413