A Decreto federale sull'utilizzazione delle riserve di oro

Disegno

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 17 maggio 20001, decreta: I La Costituzione federale č modificata come segue: Art. 196 titolo Disposizioni transitorie secondo il decreto federale del 18 dicembre 1998 su una nuova Costituzione federale Art. 197

Disposizioni transitorie dopo l'accettazione della Costituzione federale del 18 aprile 1999

1. Disposizione transitoria ad art. 99 (Politica monetaria) La legge disciplina l'utilizzazione del ricavo della vendita di 1300 tonnellate di oro della Banca nazionale svizzera.

II Il presente decreto sottostā alla votazione di popolo e Cantoni.

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FF 2000 3455

2000-0996

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