Legge federale concernente gli aiuti finanziari alla Fondazione per gli immobili delle organizzazioni internazionali (FIPOI) a Ginevra

Disegno

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 17 novembre 1999 1, decreta:

Art. 1 1

La Confederazione può accordare mutui a interesse zero alla Fondazione per gli immobili delle organizzazioni internazionali (FIPOI) a Ginevra. Detti mutui devono essere rimborsati entro 50 anni.

2

La Confederazione può, in casi eccezionali, accordare alla FIPOI contributi a fondo perso.

Art. 2 La Confederazione accorda alla FIPOI un aiuto finanziario annuo destinato a coprire: a.

le spese di manutenzione periodica del Centro William Rappard (CWR);

b.

i costi di manutenzione e di gestione della nuova sala di conferenze del CWR.

Art. 3 Sono abrogati: a.

il decreto federale del 21 giugno 19962 concernente gli aiuti finanziari alla Fondazione per gli immobili delle organizzazioni internazionali (FIPOI);

b.

il decreto federale del 24 marzo 19953 concernente gli aiuti finanziari alla Fondazione per gli immobili delle organizzazioni internazionali (FIPOI) a Ginevra, destinati al finanziamento dei costi di manutenzione e di gestione della nuova sala di conferenze del Centro William Rappard (CWR).

Art. 4 1

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

1 2 3

412

FF 2000 393 RU 1996 2682 RU 1998 1460

1714

1999-5823