Legge federale concernente gli aiuti finanziari alla Fondazione per gli immobili delle organizzazioni internazionali (FIPOI) a Ginevra
Disegno
del
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 17 novembre 1999 1, decreta:
Art. 1 1
La Confederazione può accordare mutui a interesse zero alla Fondazione per gli immobili delle organizzazioni internazionali (FIPOI) a Ginevra. Detti mutui devono essere rimborsati entro 50 anni.
2
La Confederazione può, in casi eccezionali, accordare alla FIPOI contributi a fondo perso.
Art. 2 La Confederazione accorda alla FIPOI un aiuto finanziario annuo destinato a coprire: a.
le spese di manutenzione periodica del Centro William Rappard (CWR);
b.
i costi di manutenzione e di gestione della nuova sala di conferenze del CWR.
Art. 3 Sono abrogati: a.
il decreto federale del 21 giugno 19962 concernente gli aiuti finanziari alla Fondazione per gli immobili delle organizzazioni internazionali (FIPOI);
b.
il decreto federale del 24 marzo 19953 concernente gli aiuti finanziari alla Fondazione per gli immobili delle organizzazioni internazionali (FIPOI) a Ginevra, destinati al finanziamento dei costi di manutenzione e di gestione della nuova sala di conferenze del Centro William Rappard (CWR).
Art. 4 1
La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
2
Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.
1 2 3
412
FF 2000 393 RU 1996 2682 RU 1998 1460
1714
1999-5823