Decreto federale concernente la concessione di aiuti finanziari a impianti sportivi di importanza nazionale (Nuovo riparto del credito di 20 milioni per Sion 2006) del 3 ottobre 2000
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 167 della Costituzione federale; visti gli articoli 1 lettera e e 12 capoverso 2 della legge federale del 17 marzo 1972 1 che promuove la ginnastica e lo sport; visto il messaggio del Consiglio federale del 26 gennaio 2000 2, decreta:
Art. 1
Impianti di sport sul ghiaccio
Per la costruzione della Eissporthalle St. Jakob, Basilea, la trasformazione dell'anello di pattinaggio di velocità, Davos, la costruzione del Centro nazionale di sport sul ghiaccio, Vallese, per pattinaggio artistico, short track, synchronized skating e curling, la costruzione o l'ampliamento di impianti minori di sport del ghiaccio di importanza nazionale, nonché l'adattamento e l'ampliamento della pista di bob di St.
Moritz-Celerina è approvato un credito d'impegno di 9 milioni di franchi.
Art. 2
Impianti sciistici
Per la ostruzione delle piste della base nazionale di allenamento e competizione FSS di Zermatt, l'adattamento del trampolino di salto con gli sci di Engelberg, nonché la costruzione di infrastrutture sportive riutilizzabili di importanza nazionale, incluse le infrastrutture di sicurezza per il Campionato mondiale di sci alpino 2003 in Engadina è approvato un credito d'impegno di 5,5 milioni di franchi.
Art. 3
Impianti polivalenti
Per l'ampliamento del Centro sportivo Glarner Unterland, la costruzione di un Centro nazionale polivalente di basketball a Friburgo, nonché la costruzione o l'ampliamento di impianti minori selezionati di importanza nazionale è approvato un credito d'impegno di 5,5 milioni di franchi.
Art. 4
Epoca dell'impegno
Gli impegni secondo gli articoli 1-3 possono essere contratti a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 dicembre 2004.
1 2
RS 415.0 FF 2000 1429
1999-6082
4497
Aiuti finanziari a impianti sportivi di importanza nazionale
Art. 5
Crediti di pagamento
1
I crediti annui previsti devono essere iscritti nel preventivo del 2002 e degli anni successivi.
2 I crediti di pagamento per contributi di infrastruttura agli impianti sportivi di importanza nazionale sono iscritti nella voce 504.4600.001, Costruzione di piazze sportive, Ufficio federale dello sport.
3
L'Ufficio federale può effettuare nell'ambito del credito globale trasferimenti di lieve entità tra i crediti menzionati negli articoli 1-3.
Art. 6
Disposizione finale
Il presente decreto non sottostà al referendum.
Consiglio nazionale, 19 giugno 2000
Consiglio degli Stati, 3 ottobre 2000
Il presidente: Seiler Il segretario: Anliker
Il presidente: Schmid Carlo Il segretario: Lanz
1922
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