Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per i mestieri svizzeri nei rami del riscaldamento, della climatizzazione, della ventilazione e dei lattonieri ed installatori del 16 maggio 2000

Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 7 capoverso 1 della legge federale del 28 settembre 19561 concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro, decreta:

Art. 1 Alle allegate disposizioni del contratto collettivo di lavoro del 21 dicembre 1999 per i mestieri svizzeri nei rami del riscaldamento, della climatizzazione, della ventilazione e dei lattonieri ed installatori, viene conferita obbligatorietà generale 2.

Art. 2 1

L'obbligatorietà generale è applicabile su tutto il territorio svizzero, eccettuati i Cantoni di Ginevra, Vaud e Vallese.

2 Le disposizioni del contratto collettivo di lavoro dichiarate di obbligatorietà generale sono direttamente applicabili a tutti i datori di lavoro e lavoratori del riscaldamento, della climatizzazione, della ventilazione nonché a quelli dei lattonieri e degli installatori sanitari.

Sono escluse le aziende dell'artigianato del metallo e dell'industria delle macchine e metalli (segnatamente le aziende che sottostanno al contratto di lavoro per l'artigianato del metallo o al contratto collettivo dell'industria metalmeccanica) e le aziende di fabbricazione e di commercio, purché la consegna, il montaggio e la manutenzione si limitino esclusivamente alle componenti e ai prodotti che hanno fabbricato loro stesse o consegnato sotto loro nome.

Sono altresì esclusi:

1 2

a.

i familiari dei datori di lavoro;

b.

i quadri superiori, come maestro e capo divisione;

RS 221.215.311 Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'EDMZ, 3003 Berna.

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Contratto collettivo di lavoro per i mestieri svizzeri nei rami del riscaldamento, della climatizzazione, della ventilazione e dei lattonieri ed installatori

c.

il personale commerciale;

d.

i lavoratori adibiti prevalentemente alle attività di pianificazione tecnica, di concezione o di calcolazione;

e.

gli apprendisti ai sensi della legislazione federale sulla formazione professionale;

f.

i lavoratori il cui contratto di lavoro è limitato a tre mesi nello spazio di un anno;

g.

i lavoratori occupati a tempo parziale in misura inferiore al 40 per cento della durata normale del lavoro.

3

Le disposizioni seguenti si applicano ai datori di lavoro con sede all'estero, rispettivamente fuori del campo d'applicazione territoriale descritto nel capoverso 1, nonché ai loro lavoratori purché adempiano le condizioni di cui al capoverso 2 ed eseguano lavori rientranti nel campo d'applicazione del capoverso 1: art. 6.1 lett. a, b, d, e; art. 6.2; art. 10.2 lett. e, f, g, h, i, l; art. 10.3; art. 11.1; art. 11.5 lett. a, c, h, i; art. 11.6; art. 13.1, 3 e 4; art. 21.2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 e 12; art. 22.1 fino 10; art. 23.2, 4 e 5; art. 24.2, 3, 4 e 5; art. 25; art. 26; art. 29; art. 30.1, 2, 3, 4, 6 e 9; art. 31.1, 2 e 4; art. 32; art. 34.1 lett. a fino i; art. 35; art. 36.1; art. 37; art. 38.1 e 2; art. 39.4, 5 e 6; art. 42; art. 43; art. 44; art. 45; art. 46; art. 55.1, 2 e 3; appendice 8. L'articolo 40 è applicabile se la durata dei lavori supera un mese all'anno. Se la durata dei lavori supera due mesi all'anno, deve essere conclusa un'assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia secondo gli articoli 49 e 50 oppure deve essere prevista una regolamentazione scritta per il pagamento del salario in caso d'impedimento del lavoratore per causa di malattia che corrisponda al minimo alle esigenze dell'articolo 324a CO.

Art. 3 Per quanto riguarda i contributi alle spese d'esecuzione (art. 20) occorre presentare annualmente alla Direzione del lavoro del Seco un conteggio dettagliato nonché il preventivo per l'esercizio successivo. Il conteggio va corredato del rapporto di revisione, stilato da un ufficio riconosciuto. La gestione delle rispettive casse deve essere conforme alle direttive stabilite dalla Direzione del lavoro e protrarsi oltre la fine del contratto collettivo di lavoro, quanto lo richieda il disbrigo delle pendenze o di altri avvenimenti che rientrano nella durata di validità del contratto collettivo di lavoro. La Direzione del lavoro può inoltre chiedere, per visione, altri documenti e informazioni e far eseguire controlli a carico delle parti contraenti.

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Art. 4 Il presente decreto entro in vigore il 1o luglio 2000 ed è valido sino al 30 giugno 2004.

16 maggio 2000

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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