Termine di referendum: 20 aprile 2000

Legge federale sul diritto penale amministrativo Modifica del 22 dicembre 1999

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 28 gennaio 19981, decreta: I La legge federale sul diritto penale amministrativo2 è modificata come segue: Ingresso ...

visti gli articoli 64bis, 106 e 114 della Costituzione federale3, ...

Art. 20 cpv. 3 3

Nelle cause penali di competenza sia dell'amministrazione interessata, sia della giurisdizione del Tribunale federale o di quella cantonale, il Dipartimento preposto all'amministrazione interessata può ordinare la riunione del perseguimento penale nelle mani dell'autorità incaricata del procedimento già adita nel merito, qualora sussista uno stretto legame oggettivo e questa autorità vi abbia acconsentito.

Art. 98 cpv. 1bis

1bis

A richiesta, la Confederazione può rimborsare ai Cantoni interamente o in parte le spese straordinarie causate dalla rimessione dei procedimenti giusta l'articolo 20 capoverso 3.

1 2 3

FF 1998 1095 RS 313.0 Queste disposizioni corrispondono agli articoli 123, 188 e 190 (entrato in vigore che sia il relativo decreto federale dell'8 ottobre 1999 sulla riforma giudiziaria [RU ...; FF 1999 7454]: art. 123, 188 e 189) della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RU 1999 2556).

1999-6349

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Diritto penale amministrativo

II 1

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 22 dicembre 1999

Consiglio nazionale, 22 dicembre 1999

Il presidente: Schmid Carlo Il segretario: Lanz

Il presidente: Seiler Il segretario: Anliker

Data di pubblicazione: 11 gennaio 20004 Termine di referendum: 20 aprile 2000 0376

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FF 2000 83