Termine di referendum: 20 aprile 2000
Legge federale sul diritto penale amministrativo Modifica del 22 dicembre 1999
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 28 gennaio 19981, decreta: I La legge federale sul diritto penale amministrativo2 è modificata come segue: Ingresso ...
visti gli articoli 64bis, 106 e 114 della Costituzione federale3, ...
Art. 20 cpv. 3 3
Nelle cause penali di competenza sia dell'amministrazione interessata, sia della giurisdizione del Tribunale federale o di quella cantonale, il Dipartimento preposto all'amministrazione interessata può ordinare la riunione del perseguimento penale nelle mani dell'autorità incaricata del procedimento già adita nel merito, qualora sussista uno stretto legame oggettivo e questa autorità vi abbia acconsentito.
Art. 98 cpv. 1bis
1bis
A richiesta, la Confederazione può rimborsare ai Cantoni interamente o in parte le spese straordinarie causate dalla rimessione dei procedimenti giusta l'articolo 20 capoverso 3.
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FF 1998 1095 RS 313.0 Queste disposizioni corrispondono agli articoli 123, 188 e 190 (entrato in vigore che sia il relativo decreto federale dell'8 ottobre 1999 sulla riforma giudiziaria [RU ...; FF 1999 7454]: art. 123, 188 e 189) della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RU 1999 2556).
1999-6349
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Diritto penale amministrativo
II 1
La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
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Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.
Consiglio degli Stati, 22 dicembre 1999
Consiglio nazionale, 22 dicembre 1999
Il presidente: Schmid Carlo Il segretario: Lanz
Il presidente: Seiler Il segretario: Anliker
Data di pubblicazione: 11 gennaio 20004 Termine di referendum: 20 aprile 2000 0376
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FF 2000 83