Legge federale sulla promozione delle esportazioni
Disegno
del
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera visto l'articolo 101 capoverso 1 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 23 febbraio 2000 1, decreta:
Art. 1
Principio
La Confederazione promuove le esportazioni con indennità e aiuti finanziari. A complemento delle iniziative private essa rafforza la competitività delle imprese stabilite in Svizzera aiutandole a individuare e sfruttare le possibilità di smercio dei prodotti svizzeri all'estero.
Art. 2
Oggetto
La promozione delle esportazioni si prefigge segnatamente di: a.
informare le imprese stabilite in Svizzera in merito ai mercati esteri;
b.
offrire consulenza e agevolazioni per quanto concerne contatti, opportunità e partner commerciali all'estero;
c.
fare pubblicità in generale all'estero per prodotti e servizi svizzeri, inclusi la partecipazione a fiere e la trasmissione di informazioni a imprese estere in merito a ditte, marche e prodotti di fornitori in Svizzera.
Art. 3
Mandato
1
L'Ufficio federale affida la promozione delle esportazioni a uno o più terzi (mandatario).
2 Il mandato può essere conferito per quattro anni al massimo. Per la determinazione della durata l'Ufficio federale tiene conto in particolare delle esigenze di pianificazione del mandatario.
Art. 4
Indennità e aiuti finanziari
1
Indennità e aiuti finanziari vengono concessi al mandatario nei limiti dei crediti autorizzati.
2 L'Ufficio federale calcola l'importo dei contributi secondo l'importanza del mandato. A tal fine considera gli interessi della Confederazione alla promozione delle esportazioni e gli interessi del mandatario.
1
FF 2000 1880
1904
2000-0540
Promozione delle esportazioni
Art. 5 1
2
Obblighi del mandatario
Il mandatario ha l'obbligo: a.
di gestire la promozione delle esportazioni in modo adeguato, poco oneroso e con spese amministrative minime;
b.
di prendere in considerazione l'offerta economicamente più vantaggiosa per la scelta del mezzo di promozione.
L'Ufficio federale determina nel mandato tutti gli altri obblighi del mandatario.
Art. 6
Rimedi giuridici
1
Le decisioni dell'Ufficio federale sono impugnabili dinanzi alla Commissione di ricorso del DFE tramite ricorso amministrativo. In controversie concernenti i mandati la Commissione di ricorso del DFE statuisce in qualità di commissione arbitrale.
2
Le decisioni della Commissione di ricorso del DFE sono definitive.
3
Per il resto si applicano le disposizioni generali della procedura federale.
Art. 7
Finanziamento
L'Assemblea federale stabilisce ogni quattro anni, con decreto federale semplice, l'importo massimo per la promozione delle esportazioni secondo la presente legge.
Art. 8
Rapporto con la legge sui sussidi
In quanto la presente legge non preveda disposizioni completive o derogatorie, è applicabile la legge del 5 ottobre 1990 2 sui sussidi.
Art. 9
Aiuto finanziario unico
La Confederazione partecipa alle misure di ristrutturazione derivanti dalla presente legge con un aiuto finanziario unico.
Art. 10 1
Esecuzione
Il Consiglio federale è incaricato dell'esecuzione della presente legge.
2 Se necessario all'esecuzione della presente legge, il Consiglio federale può concludere accordi internazionali.
Art. 11 1
Sono abrogati: a.
2 3
Abrogazione e modifica del diritto vigente la legge del 6 ottobre 19893 che assegna un contributo all'Ufficio svizzero per l'espansione commerciale (USEC);
RS 616.1 RU 1990 224, 1998 1822
1905
Promozione delle esportazioni
b.
2
il decreto federale del 31 marzo 19274 che accorda un sussidio all'Ufficio svizzero per l'espansione commerciale.
L'Organizzazione giudiziaria5 è modificata come segue: Art. 100 cpv. 1 lett. y (nuova) 1
Il ricorso di diritto amministrativo non è inoltre ammissibile contro: y.
Art. 12
decisioni in materia di promozione delle esportazioni.
Referendum ed entrata in vigore
1
La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
2
Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.
2056
4 5
CS 10 513 RS 173.110
1906