Comunicazione (art. 28 della legge federale del 6 ottobre 1995 sui cartelli e altre limitazioni della concorrenza; RS 251) La segreteria della Commissione della concorrenza ha deciso, d'intesa con un membro della presidenza, di aprire un'inchiesta giusta l'articolo 27 della legge sui cartelli (LCart), concernente un presunto accordo cartellistico illecito nell'ambito dell'assicurazione complementare nel canton Argovia. L'inchiesta è diretta contro le assicurazioni e i fornitori di prestazioni menzionati di seguito.

Il 1° gennaio 1999 è entrata in vigore una convenzione relativa alla fatturazione dei pazienti della divisione semiprivata in ospedali privati conclusa fra diverse assicurazioni [Unimedes, Helsana, Konkordia, e diversi assicuratori legati all'associazione argoviese delle casse-malattia (Aargauischen Krankenkassen-Verband)], le cliniche private (Klinik im Schachen, Klinik Sonnenblick, Klinik Villa im Park, Klinik Schützen Rheinfelden) e l'associazione dei medici argoviesi (Aargauischen Ärzteverband (AAV). Questa convenzione è una nuova versione della convenzione del 1° luglio 1998. L'assicurazione CSS ha aderito alla convenzione il 1° gennaio 2000.

La convenzione si applica agli assicurati che dispongono di un'assicurazione complementare ospedaliera per la divisione semiprivata e che si fanno curare in una divisione semiprivata di un ospedale privato. Contiene, da un lato, 40 prezzi forfetari per differenti casi e, d'altra parte, tariffe fisse per il calcolo delle tariffe di base delle prestazioni senza prezzi forfetari, delle prestazioni ospedaliere (tariffe complementari) e delle prestazioni mediche.

I risultati di un'inchiesta preliminare hanno evidenziato indizi secondo cui questa convenzione costituirebbe un accordo illecito ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LCart. Giusta tale articolo, sono illeciti gli accordi in materia di concorrenza che intralciano notevolmente la concorrenza sul mercato di determinati beni o servizi e che non sono giustificati da motivi di efficienza economica, nonché quelli che provocano la soppressione di una concorrenza efficace.

La convenzione menzionata è l'oggetto dell'inchiesta, il cui scopo è di stabilire se questa convenzione costituisce effettivamente un accordo illecito ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LCart.

I terzi interessati che desiderassero partecipare
all'inchiesta possono annunciarsi alla segreteria della Commissione della concorrenza entro 30 giorni dalla presente pubblicazione. Conformemente all'articolo 43 capoverso 1 lettere a-c LCart possono annunciarsi i terzi seguenti: a.

le persone che a motivo della limitazione della concorrenza sono impedite nell'accesso o nell'esercizio della concorrenza;

b.

le associazioni professionali ed economiche autorizzate per statuto a difendere gli interessi economici dei loro membri, a condizione che anche i membri dell'associazione o di una sezione possano partecipare all'inchiesta;

c.

le organizzazioni di importanza nazionale o regionale che per statuto si dedicano alla difesa dei consumatori.

Gli annunci devono pervenire alla segreteria della Commissione della concorrenza, Effingerstrasse 27, 3003 Berna. Tel. 031 322 20 40, Fax 031 322 20 53.

30 maggio 2000 2000-1066

Segreteria della Commissione della concorrenza 2667