Legge federale Disegno sulla partecipazione e la concessione di un aiuto finanziario della Confederazione al Centro Henry Dunant per il Dialogo umanitario del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 31 maggio 20001, decreta:

Art. 1 1

La Confederazione partecipa al Centro Henry Dunant per il Dialogo umanitario.

2

Il Dipartimento federale degli affari esteri designa il rappresentante della Confederazione nel Consiglio di fondazione.

Art. 2 La Confederazione può versare al Centro Henry Dunant per il Dialogo umanitario un aiuto finanziario il cui importo è determinato con decreto federale semplice.

Art. 3 1

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

2130

1

FF 2000 3111

2000-0979

3121