Traduzione 1

Allegato 8

Convenzione (n. 144) concernente le consultazioni tripartite destinate a promuovere l'attuazione di norme internazionali del lavoro

La Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro, convocata a Ginevra dal Consiglio d'amministrazione dell'Ufficio internazionale del lavoro ed ivi adunatasi il 2 giugno 1976 nella sua sessantunesima sessione; viste le norme delle convenzioni e raccomandazioni internazionali del lavoro esistenti ­ segnatamente la Convenzione concernente la libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale, 1948, la Convenzione sul diritto d'organizzazione e di negoziato collettivo, 1949, e la Raccomandazione sulla consultazione a livello industriale e nazionale, 1960 ­ che affermano il diritto dei datori di lavoro e dei lavoratori di istituire organizzazioni libere e indipendenti e che chiedono l'adozione di misure promozionali di consultazione efficaci a livello nazionale tra le autorità pubbliche e le organizzazioni di datori di lavoro e lavoratori, come anche le disposizioni di numerose convenzioni e raccomandazioni internazionali del lavoro che prevedono la consultazione delle organizzazioni di datori di lavoro e di lavoratori sulle misure adottabili per la loro esecuzione; dopo aver esaminato il quarto oggetto all'ordine del giorno della sessione, intitolato: «Istituzioni di meccanismi tripartiti incaricati di promuovere l'attuazione delle norme internazionali del lavoro», e dopo aver deciso di adottare talune proposte concernenti le consultazioni tripartite destinate a promuovere l'attuazione delle norme internazionali del lavoro; dopo aver deciso che siffatte proposte dovrebbero assumere la forma di una Convenzione internazionale, adotta, questo ventunesimo giorno di giugno millenovecentosettantasei, la Convenzione seguente, denominata Convenzione sulle consultazioni tripartite destinate a promuovere l'attuazione di norme internazionali del lavoro, 1976.

Art. 1 Nella presente Convenzione, per «organizzazioni rappresentative» s'intendono le organizzazioni più rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori, che godono del diritto della libertà sindacale.

Art. 2 1. Ciascun Membro dell'Organizzazione internazionale del lavoro, che ha ratificato la presente Convenzione, si obbliga ad attuare procedure assicuranti consultazioni efficaci tra i rappresentanti del governo, dei datori di lavoro e dei lavoratori sulle questioni inerenti alle attività dell'Organizzazione internazionale del lavoro, di cui all'articolo 5 paragrafo 1 seguente.

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Dal testo originale francese.

1999-5253

Consultazioni tripartite destinate a promuovere l'attuazione di norme internazionali del lavoro

2. La natura e la forma delle procedure previste nel paragrafo 1 del presente articolo, purché queste non siano ancora state istituite, sono determinate in ogni Paese conformemente alla prassi nazionale e previa consultazione delle eventuali organizzazioni rappresentative.

Art. 3 1. Nelle procedure di cui alla presente Convenzione, i rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori sono scelti liberamente dalle loro eventuali organizzazioni rappresentative.

2. I datori di lavoro e i lavoratori sono rappresentati equamente in seno a qualsiasi organismo nel quale avvengono le consultazioni.

Art. 4 1. L'autorità competente assume la responsabilità dell'assistenza amministrativa per le procedure di cui alla presente Convenzione.

2. L'autorità competente e le eventuali organizzazioni rappresentative concludono accordi adeguati per il finanziamento di qualsiasi formazione necessaria delle persone partecipanti alle procedure.

Art. 5 1. Le procedure di cui alla presente Convenzione devono prevedere consultazioni su: a)

le risposte dei governi ai questionari sui punti iscritti all'ordine del giorno della Conferenza internazionale del lavoro e i commenti dei governi riguardo ai progetti di testi che devono essere discussi dalla Conferenza;

b)

le proposte da presentare all'autorità o alle autorità competenti in connessione con la presentazione delle convenzioni e raccomandazioni, conformemente all'articolo 19 della Costituzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro;

c)

il riesame, a intervalli adeguati, di convenzioni non ratificate e di raccomandazioni non ancora attuate, per prendere i provvedimenti adattabili allo scopo di promuoverne, se necessario, l'attuazione e la ratificazione;

d)

i problemi che possono sorgere in relazione ai rapporti da presentare all'Ufficio internazionale del lavoro secondo l'articolo 22 della Costituzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro;

e)

le proposte inerenti alla denuncia di convenzioni ratificate.

2. Allo scopo di garantire una esame adeguato dei problemi di cui al paragrafo 1 del presente articolo, avranno luogo consultazioni a intervalli adeguati, stabiliti di comune intesa, ma almeno una volta l'anno.

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Consultazioni tripartite destinate a promuovere l'attuazione di norme internazionali del lavoro

Art. 6 L'autorità competente presenta un rapporto annuo sullo svolgimento delle procedure di cui alla presente Convenzione, se lo giudica opportuno dopo aver consultato le eventuali organizzazioni rappresentative.

Art. 7 Le ratifiche formali della presente Convenzione sono comunicate al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del lavoro e registrate da quest'ultimo.

Art. 8 1. La presente Convenzione vincola unicamente i Membri dell'Organizzazione internazionale del lavoro, la cui ratifica è stata registrata dal Direttore generale.

2. Essa entrerà in vigore dodici mesi dopo che le ratifiche di due Membri saranno registrate dal Direttore generale.

3. Successivamente, la presente Convenzione entrerà in vigore per ciascun Membro dodici mesi dopo la data di registrazione della sua ratifica.

Art. 9 1. Qualsiasi Membro che ha ratificato la presente Convenzione può denunciarla alla scadenza di un periodo di dieci anni dopo la data della messa in vigore iniziale della Convenzione, mediante un atto comunicato al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del lavoro e registrato dal medesimo. La denuncia ha effetto solo un anno dopo essere stata registrata.

2. Qualsiasi Membro che ha ratificato la presente Convenzione, il quale, entro il termine di un anno dopo la scadenza del periodo di dieci anni indicato nel presente articolo, è vincolato per un nuovo periodo decennale e, successivamente, potrà denunciare la presente Convenzione alla scadenza di ogni periodo di dieci anni, alle condizioni previste nel presente articolo.

Art. 10 1. Il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del lavoro notificherà a tutti i Membri dell'Organizzazione internazionale del lavoro la registrazione di ogni ratifica e denuncia comunicatagli dai Membri dell'Organizzazione.

2. Notificando ai Membri dell'Organizzazione la registrazione della seconda ratifica comunicatagli, il Direttore generale li avvertirà riguardo alla data in cui la presente Convenzione entrerà in vigore.

Art. 11 Il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del lavoro comunicherà al Segretario generale delle Nazioni Unite, a scopo di registrazione, conformemente all'articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite, le informazioni complete riguardo a tutte 370

Consultazioni tripartite destinate a promuovere l'attuazione di norme internazionali del lavoro

le ratifiche e a tutti gli atti di denuncia, che avrà registrato conformemente agli articoli precedenti.

Art. 12 Ogniqualvolta lo giudicherà necessario, il Consiglio d'amministrazione dell'Ufficio internazionale del lavoro presenterà alla Conferenza generale un rapporto sull'applicazione della presente Convenzione ed esaminerà l'opportunità di iscriverne all'ordine del giorno della Conferenza la revisione totale o parziale.

Art. 13 1. Nel caso in cui la Conferenza adotti una nuova Convenzione comportante la revisione totale o parziale della presente Convenzione e a meno che la nuova Convenzione non disponga altrimenti: a)

la ratifica, da parte di un Membro, della nuova Convenzione emendata provocherebbe di pieno diritto, nonostante l'articolo 9 precedente, la denuncia immediata della presente Convenzione, sempre che la nuova Convenzione emendata sia entrata in vigore;

b)

a contare dalla data d'entrata in vigore della nuova Convenzione emendata, la presente Convenzione cesserebbe d'essere aperta alla ratifica dei Membri.

2. La presente Convenzione rimane comunque in vigore nella sua forma e nel suo tenore per i Membri che l'hanno ratificata e che non ratificano la Convenzione emendata.

Art. 14 I testi francese e inglese della presente Convenzione fanno parimenti fede.

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