B Disegno

Codice penale svizzero (Reati contro l'integritā sessuale; divieto del possesso di pornografia dura) Modifica del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 10 maggio 20001, decreta: I Il Codice penale svizzero2 č modificato come segue: Art. 135 cpv. 1 bis (nuovo) 1bis Chiunque acquista, si procura in altro modo o possiede oggetti o rappresentazioni secondo il capoverso 1 che mostrano atti di violenza verso esseri umani, č punito con la detenzione sino a un anno o con la multa.

Art. 197 n. 3 bis (nuovo) 3bis. Chiunque acquista, si procura in altro modo o possiede oggetti o rappresentazioni a tenore del numero 1, vertenti su atti sessuali con fanciulli o atti violenti, č punito con la detenzione sino a un anno o con la multa.

Gli oggetti sono confiscati.

II 1

La presente legge sottostā al referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

2113

1 2

FF 2000 2609 RS 311.0

2000-0384

2655