B Disegno
Codice penale svizzero (Reati contro l'integritā sessuale; divieto del possesso di pornografia dura) Modifica del
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 10 maggio 20001, decreta: I Il Codice penale svizzero2 č modificato come segue: Art. 135 cpv. 1 bis (nuovo) 1bis Chiunque acquista, si procura in altro modo o possiede oggetti o rappresentazioni secondo il capoverso 1 che mostrano atti di violenza verso esseri umani, č punito con la detenzione sino a un anno o con la multa.
Art. 197 n. 3 bis (nuovo) 3bis. Chiunque acquista, si procura in altro modo o possiede oggetti o rappresentazioni a tenore del numero 1, vertenti su atti sessuali con fanciulli o atti violenti, č punito con la detenzione sino a un anno o con la multa.
Gli oggetti sono confiscati.
II 1
La presente legge sottostā al referendum facoltativo.
2
Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.
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1 2
FF 2000 2609 RS 311.0
2000-0384
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