Concessione a Radio Sunshine Gold (Concessione Radio Sunshine Gold) del 17 maggio 2000
Il Consiglio federale svizzero, vista la legge federale del 21 giugno 19911 sulla radiotelevisione, in applicazione dell'ordinanza del 6 ottobre 1997 2 sulla radiotelevisione, accorda a Radio Sunshine SA, Erlenstrasse 2, Casella postale, 6343 Rotkreuz , la seguente concessione:
Sezione 1: In generale Art. 1
Oggetto
1
Radio Sunshine SA è autorizzata a emettere il programma musicale Radio Sunshine Gold a livello della regione linguistica.
2
Salvo disposizioni contrarie della presente concessione, le indicazioni date nella richiesta e nei documenti complementari sono determinanti e vincolanti per quanto concerne l'ampiezza, il contenuto e la natura dell'emissione, l'organizzazione e il finanziamento.
Art. 2
Scopi
Nell'ambito del suo mandato, Radio Sunshine Gold deve contribuire a: a.
intrattenere gli ascoltatori;
b.
fornire al pubblico un'informazione diversificata e oggettiva sulle novità d'importanza sovrarregionale;
c.
promuovere la creazione culturale svizzera.
Sezione 2: Programma Art. 3
Tenore
1
Radio Sunshine Gold è un programma in massima parte non presentato, che comprende musica di intrattenimento e notiziari orari, vertenti su avvenimenti importanti a livello della regione linguistica, nazionale o internazionale.
1 2
RS 784.40 RS 784.401
2000-1032
2965
Concessione a Radio Sunshine Gold
Art. 4
Produzioni
1
I notiziari sono prodotti in proprio dalla redazione di Radio Sunshine Gold.
2
Nel programma è tenuto adeguatamente conto della musica svizzera.
Art. 5
Ripresa
La ripresa di parti complete di programmi di altre emittenti deve essere approvata dal Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (Dipartimento).
Sezione 3: Tecnica e obbligo d'esercizio Art. 6
Diffusione tecnica
1
Il programma è diffuso via cavo. Poiché Radio Sunshine Gold non ha alcun diritto di essere diffusa via cavo, sono salvi gli accordi necessari con gli esercenti di reti di cavi.
2 Il Dipartimento approva i particolari in un allegato alla concessione. Le modifiche devono essere precedentemente sottoposte al Dipartimento per approvazione.
3
La presente concessione non dà alcun diritto a un'ulteriore diffusione digitale mediante la DAB (Digital Audio Broadcasting).
Art. 7
Obbligo d'esercizio
1
La concessione decade se l'esercizio non è iniziato entro un anno a decorrere dal conferimento della concessione.
2 L'esercizio può essere interrotto soltanto con l'autorizzazione del Dipartimento. Se non è ripreso entro il termine fissato dal Dipartimento, la concessione decade.
Sezione 4: Sorveglianza Art. 8
Tassa di concessione
1
Al più tardi il 30 aprile di ogni anno, Radio Sunshine SA comunica all'Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM) l'ammontare degli introiti pubblicitari lordi realizzati l'anno precedente.
2 Essa informa simultaneamente l'UFCOM sulla durata globale, calcolata in minuti, dei messaggi pubblicitari messi in onda nel corso dell'esercizio e durante ogni mese.
3
Se necessario, gli permette di consultare i documenti di terzi incaricati dell'acquisizione della pubblicità.
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Concessione a Radio Sunshine Gold
Art. 9
Rapporto annuo e conti
1
Radio Sunshine SA presenta all'UFCOM, per il 30 aprile di ogni anno, il rapporto di gestione; questo comprende i conti e il rapporto annui. Il rapporto di gestione deve essere allestito secondo le prescrizioni degli articoli 662 segg. del Codice delle obbligazioni3.
2
Il rapporto annuo deve informare su: a.
l'attività di Sunshine Gold e dei suoi organi;
b.
l'attività dell'organo di mediazione;
c.
la struttura del programma, la durata globale d'emissione e la parte riservata alla musica svizzera;
d.
i risultati dei sondaggi effettuati presso gli ascoltatori;
e.
le partecipazioni ad altre imprese svizzere ed estere nel settore radiofonico e la cooperazione con dette imprese.
Sezione 5: Disposizioni finali Art. 10
Modifica
Le modifiche della concessione che risultassero necessarie in seguito all'adeguamento del diritto svizzero alle norme internazionali non conferiscono a Radio Sunshine SA alcun diritto d'indennizzo.
Art. 11
Entrata in vigore e validità
La presente concessione entra in vigore il 1° luglio 2000 ed è valida sino al 30 giugno 2010. Non vi è diritto al suo rinnovo.
17 maggio 2000
In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
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3
RS 220
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