Concessione a Radio Sunshine Gold (Concessione Radio Sunshine Gold) del 17 maggio 2000

Il Consiglio federale svizzero, vista la legge federale del 21 giugno 19911 sulla radiotelevisione, in applicazione dell'ordinanza del 6 ottobre 1997 2 sulla radiotelevisione, accorda a Radio Sunshine SA, Erlenstrasse 2, Casella postale, 6343 Rotkreuz , la seguente concessione:

Sezione 1: In generale Art. 1

Oggetto

1

Radio Sunshine SA è autorizzata a emettere il programma musicale Radio Sunshine Gold a livello della regione linguistica.

2

Salvo disposizioni contrarie della presente concessione, le indicazioni date nella richiesta e nei documenti complementari sono determinanti e vincolanti per quanto concerne l'ampiezza, il contenuto e la natura dell'emissione, l'organizzazione e il finanziamento.

Art. 2

Scopi

Nell'ambito del suo mandato, Radio Sunshine Gold deve contribuire a: a.

intrattenere gli ascoltatori;

b.

fornire al pubblico un'informazione diversificata e oggettiva sulle novità d'importanza sovrarregionale;

c.

promuovere la creazione culturale svizzera.

Sezione 2: Programma Art. 3

Tenore

1

Radio Sunshine Gold è un programma in massima parte non presentato, che comprende musica di intrattenimento e notiziari orari, vertenti su avvenimenti importanti a livello della regione linguistica, nazionale o internazionale.

1 2

RS 784.40 RS 784.401

2000-1032

2965

Concessione a Radio Sunshine Gold

Art. 4

Produzioni

1

I notiziari sono prodotti in proprio dalla redazione di Radio Sunshine Gold.

2

Nel programma è tenuto adeguatamente conto della musica svizzera.

Art. 5

Ripresa

La ripresa di parti complete di programmi di altre emittenti deve essere approvata dal Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (Dipartimento).

Sezione 3: Tecnica e obbligo d'esercizio Art. 6

Diffusione tecnica

1

Il programma è diffuso via cavo. Poiché Radio Sunshine Gold non ha alcun diritto di essere diffusa via cavo, sono salvi gli accordi necessari con gli esercenti di reti di cavi.

2 Il Dipartimento approva i particolari in un allegato alla concessione. Le modifiche devono essere precedentemente sottoposte al Dipartimento per approvazione.

3

La presente concessione non dà alcun diritto a un'ulteriore diffusione digitale mediante la DAB (Digital Audio Broadcasting).

Art. 7

Obbligo d'esercizio

1

La concessione decade se l'esercizio non è iniziato entro un anno a decorrere dal conferimento della concessione.

2 L'esercizio può essere interrotto soltanto con l'autorizzazione del Dipartimento. Se non è ripreso entro il termine fissato dal Dipartimento, la concessione decade.

Sezione 4: Sorveglianza Art. 8

Tassa di concessione

1

Al più tardi il 30 aprile di ogni anno, Radio Sunshine SA comunica all'Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM) l'ammontare degli introiti pubblicitari lordi realizzati l'anno precedente.

2 Essa informa simultaneamente l'UFCOM sulla durata globale, calcolata in minuti, dei messaggi pubblicitari messi in onda nel corso dell'esercizio e durante ogni mese.

3

Se necessario, gli permette di consultare i documenti di terzi incaricati dell'acquisizione della pubblicità.

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Concessione a Radio Sunshine Gold

Art. 9

Rapporto annuo e conti

1

Radio Sunshine SA presenta all'UFCOM, per il 30 aprile di ogni anno, il rapporto di gestione; questo comprende i conti e il rapporto annui. Il rapporto di gestione deve essere allestito secondo le prescrizioni degli articoli 662 segg. del Codice delle obbligazioni3.

2

Il rapporto annuo deve informare su: a.

l'attività di Sunshine Gold e dei suoi organi;

b.

l'attività dell'organo di mediazione;

c.

la struttura del programma, la durata globale d'emissione e la parte riservata alla musica svizzera;

d.

i risultati dei sondaggi effettuati presso gli ascoltatori;

e.

le partecipazioni ad altre imprese svizzere ed estere nel settore radiofonico e la cooperazione con dette imprese.

Sezione 5: Disposizioni finali Art. 10

Modifica

Le modifiche della concessione che risultassero necessarie in seguito all'adeguamento del diritto svizzero alle norme internazionali non conferiscono a Radio Sunshine SA alcun diritto d'indennizzo.

Art. 11

Entrata in vigore e validità

La presente concessione entra in vigore il 1° luglio 2000 ed è valida sino al 30 giugno 2010. Non vi è diritto al suo rinnovo.

17 maggio 2000

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

2132

3

RS 220

2967