Decreto federale che approva una Convenzione per evitare le doppie imposizioni con la Macedonia
Disegno
del
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 5 giugno 2000 1, decreta:
Art. 1 1
La Convenzione, firmata il 14 aprile 2000, tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Macedonia intesa ad evitare le doppie imposizioni in materia d'imposte sul reddito e sul patrimonio č approvata.
2
Il Consiglio federale č autorizzato a ratificarla.
Art. 2 Il presente decreto non sottostā al referendum.
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1
FF 2000 3411
2000-1061
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