Rapporto sul risultato delle notificazioni all'AELS e all'OMC del disegno del 1° marzo 2000 concernente una modifica della legge sulla protezione dell'ambiente del 30 agosto 2000

Onorevoli presidenti e consiglieri, Ci pregiamo presentarvi il rapporto in merito al risultato delle notificazioni all'AELS e all'OMC del disegno sottopostovi tramite messaggio del 1° marzo 2000, concernente una modifica della legge sulla protezione dell'ambiente, chiedendovi di prenderne conoscenza.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

30 agosto 2000

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

2000-1855

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Compendio Conformemente ai vigenti impegni assunti nell'ambito di trattati internazionali, prima di essere adottati, i disegni di prescrizioni tecniche devono essere sottoposti, nel quadro dell'OMC e dell'AELS, alle altre Parti contraenti per un parere. Lo scopo di questa cosiddetta «procedura di notificazione» è quello di scoprire per tempo gli ostacoli al commercio e di tenere conto delle obiezioni fondate già nel processo di preparazione delle norme legislative. Dato che, al momento dell'invio del messaggio concernente una modifica della legge sulla protezione dell'ambiente le procedure di notificazione non erano ancora concluse, il Consiglio federale ha deciso di comunicare i risultati delle stesse alle Camere federali in una fase succe ssiva.

La notificazione della modifica della legge sulla protezione dell'ambiente nel settore della biotecnologia non ha provocato reazioni nel quadro della procedura dell'AELS, la quale coinvolge su basi informali anche l'UE.

Nell'ambito della procedura dell'OMC, la notificazione (G/TBT/Notif.00/49) della prevista modifica della legge ha invece portato a commenti particolareggiati da parte degli Stati Uniti d'America (USA).

Le osservazioni degli USA del 3 aprile 2000 riguardano in particolare i tre punti seguenti: (1) La concretizzazione della nozione costituzionale di «dignità della creatura»: secondo il parere degli USA, questa nozione è vaga, soggettiva e riguarda future autorizzazioni per l'utilizzazione e la produzione di prodotti biotecnologici. Gli USA temono che, in conseguenza di questo nuovo criterio, i prodotti dell'ingegneria genetica potrebbero essere soggetti a esami più approfonditi per verificarne le conseguenze sull'ambiente, rispetto ai prodotti dell'agricoltura convenzionale.

(2) L'obbligo di etichettare per i prodotti contenenti organismi geneticamente modificati (OGM): gli USA sostengono che un obbligo di etichettare non costituisce il migliore provvedimento per l'informazione dei consumatori.

Ritengono che in tal modo sarebbero praticamente inevitabili questioni relative all'esecuzione pratica e costi aggiuntivi per consumatori e produttori.

(3) Le disposizioni in materia di responsabilità civile per l'impiego di OGM: gli USA si chiedono perché gli OGM siano trattati alla stessa stregua di organismi patogeni. Sono piuttosto del parere
che non esistono, allo stato attuale, indicazioni che possano far dedurre una pericolosità intrinseca degli OGM per l'ambiente maggiore rispetto a quella di piante o animali nuovi, prodotti secondo i metodi tradizionali.

Il presente rapporto contiene un riassunto dettagliato della presa di posizione degli USA e della risposta della Svizzera, nonché una valutazione giuridica ­ nell'ottica del diritto dell'OMC ­ delle obiezioni sollevate dagli USA. Il rapporto giunge alla conclusione che appare piuttosto limitato il rischio che un ricorso contro la Svizzera a causa del progetto Gen-Lex abbia esito positivo.

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Rapporto 1

Situazione iniziale

Il 1° marzo 2000 il Consiglio federale ha deciso in merito al messaggio e a un disegno concernente una modifica della legge sulla protezione dell'ambiente. A tale data, le procedure internazionali di notificazione nell'ambito dell'Associazione europea di libero scambio (AELS) e dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) non erano ancora concluse, ragion per cui il Consiglio federale - nel n. 1.2 del messaggio (cfr. ultima frase della sezione «Regole internazionali di commercio», a pag. 2154 del testo in italiano) - stabiliva che il risultato delle procedure sarebbe stato portato a conoscenza delle Camere una volta concluse le medesime.

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Risultato della procedura di notificazione presso l'AELS

La notificazione della modifica della legge sulla protezione dell'ambiente nel settore della biotecnologia non ha provocato reazioni nel quadro della procedura dell'AELS, la quale coinvolge su basi informali anche l'UE.

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Risultati della procedura di consultazione presso l'OMC

3.1

Compendio

Nell'ambito della procedura dell'OMC, la notificazione (G/TBT/Notif.00/49) della prevista modifica della legge ha portato a commenti particolareggiati da parte degli Stati Uniti d'America (USA).

Le osservazioni degli USA del 3 aprile 2000 riguardano in particolare i tre punti seguenti: 1.

La concretizzazione della nozione costituzionale di «dignità della creatura»: secondo il parere degli USA, questa nozione è vaga, soggettiva e riguarda future autorizzazioni per l'utilizzazione e la produzione di prodotti biotecnologici. Gli USA temono che, in conseguenza di questo nuovo criterio, i prodotti dell'ingegneria genetica potrebbero essere soggetti a esami più approfonditi per verificarne le conseguenze sull'ambiente, rispetto ai prodotti dell'agricoltura convenzionale.

2.

L'obbligo di etichettare per i prodotti contenenti organismi geneticamente modificati (OGM): gli USA sostengono che un obbligo di etichettare non costituisce il migliore provvedimento per l'informazione dei consumatori.

Ritengono che in tal modo sarebbero praticamente inevitabili questioni relative all'esecuzione pratica e costi aggiuntivi per consumatori e produttori.

3.

Le disposizioni in materia di responsabilità civile per l'impiego di OGM: gli USA si chiedono perché gli OGM siano trattati alla stessa stregua di organismi patogeni. Sono piuttosto del parere che non esistono, allo stato attuale,

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indicazioni che possano far dedurre una pericolosità intrinseca degli OGM per l'ambiente maggiore rispetto a quella di piante o animali nuovi, prodotti secondo i metodi tradizionali.

3.2

Le principali osservazioni nel dettaglio

Oltre a commenti di carattere generale, gli USA hanno formulato osservazioni specifiche in merito a singoli articoli del progetto Gen-Lex. Queste sono commentate qui di seguito sulla base delle argomentazioni contenute nella risposta svizzera alla presa di posizione USA.

Cosa significa «dignità della creatura»?

Quello di «dignità della creatura» è un concetto di diritto costituzionale svizzero (art. 120 cpv. 2 Cost.). Con esso s'intende un valore intrinseco, proprio degli esseri viventi non umani, che proibisce di considerare tali esseri viventi come semplici mezzi per raggiungere uno scopo.

Le prevista modifica della legge sulla protezione dell'ambiente (RS 814.01; LPAmb) ­

limita il principio costituzionale della dignità della creatura ad animali e piante;

­

stabilisce che può esservi disprezzo di tale dignità quando vengono pregiudicati modi di vita e caratteristiche fondamentali di un animale o di una pianta;

­

stabilisce che la dignità della creatura non è un valore assoluto. Modificazioni genetiche possono comportare una seria ingerenza nella dignità della creatura, senza tuttavia costituire un caso di disprezzo della stessa, a condizione che l'intervento possa essere giustificato nel quadro di una ponderazione degli interessi.

Il concetto di dignità della creatura dev'essere ulteriormente concretizzato in sede di ordinanza.

Il criterio della dignità della creatura verrà applicato anche alle attività agricole in cui non si ricorre all'ingegneria genetica?

I criteri di cui all'articolo 29a LPAmb possono essere applicati a ogni intervento su organismi e non sono quindi limitati alle operazioni di ingegneria genetica. Soltanto il capoverso 2 dell'articolo 29a sulla ponderazione degli interessi si riferisce all'ingegneria genetica. Non è tuttavia escluso che in altri casi (ad es. allevamento di animali) si possa procedere in maniera analoga.

Qual è il significato del concetto di dignità della creatura nell'ambito della legge sulla protezione degli animali? Come se ne deve provare il rispetto?

Il principio costituzionale della dignità della creatura viene concretizzato nella legge sulla protezione degli animali tramite disposizioni che riguardano sia l'allevamento, sia le modificazioni genetiche di animali (vertebrati). Per principio, per le modificazioni genetiche sugli animali si applica la stessa procedura ­ prevista dal 1981, rispettivamente dal 1997 ­ per l'autorizzazione degli esperimenti sugli animali. Es-

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sendo incontestato che le modificazioni genetiche spesso non costituiscono disprezzo della dignità della creatura, in casi del genere si deve dare al Consiglio federale la competenza di semplificare o addirittura evitare la procedura.

Qual è il ruolo della Commissione d'etica nella procedura d'autorizzazione? In base a quali valori etici decide?

In data 28 aprile 1998, il Consiglio federale ha istituito una Commissione federale d'etica per l'ingegneria genetica nel settore non umano. Si tratta di un'istanza consultiva cui si chiedono pareri nel corso della procedura legislativa e d'autorizzazione, e le cui prese di posizione vengono tenute in considerazione dalle autorità nella fase decisionale. La Commissione è composta da specialisti di etica di riconosciuto valore e da specialisti di altre discipline, come la biologia, la medicina o il diritto. La Commissione d'etica si occupa attualmente dei criteri per la ponderazione degli interessi. Le richieste di autorizzazione inoltrate vengono trattate come casi esemplari e discusse in modo approfondito sulla base di criteri più generali.

Le considerazioni etiche non sono parte integrante della valutazione del rischio dal punto di vista biologico. Soltanto il risultato della valutazione del rischio viene esaminato considerando anche criteri etici.

Cosa significa l'espressione «interessi pubblici preponderanti» ai sensi dell'articolo 29d capoverso 3 del disegno della LPAmb?

Interessi pubblici preponderanti sono ad esempio l'ordine pubblico o la sicurezza nazionale. La disposizione che prevede la possibilità di negare l'autorizzazione quando alla domanda si oppongono interessi pubblici preponderanti non significa che la sua valutazione avvenga sulla base di principi diversi da quelli scientifici.

L'articolo 29d capoverso 3 vale solo per l'impiego nell'ambiente o anche per le derrate alimentari? L'articolo 14 capoverso 1 lettera e, e l'articolo 27b della legge sull'agricoltura richiedono già un'etichettatura dei prodotti agricoli modificati geneticamente. In che modo questi due articoli differiscono dall'articolo 29d capoverso 3?

Il capitolo della legge sulla protezione dell'ambiente relativo agli organismi disciplina l'impiego di prodotti che contengono organismi capaci di riprodursi o che derivano da essi. Prodotti fabbricati da organismi geneticamente
modificati (OGM), ma che non li contengono più in una forma capace di moltiplicarsi, non rientrano nelle disposizioni della LPAmb relative all'etichettatura.

La legge sulle derrate alimentari e quella sull'agricoltura conoscono in proposito disposizioni che vanno ancora oltre. È vero che il loro ambito di applicazione è limitato a un determinato gruppo di prodotti (ad es. derrate alimentari o prodotti agricoli), ma le disposizioni riguardanti l'etichettatura valgono anche per quei prodotti che vengono fabbricati partendo da OGM.

In che relazione si trovano le disposizioni sull'etichettatura di questa normativa rispetto a quelle della notificazione TBT in G/SPS/N/CHE/1?

Le disposizioni in materia di etichettatura riportate nella notificazione citata sono quelle dell'ordinanza del 25 agosto 1999 sull'emissione deliberata nell'ambiente. Le disposizioni di detta ordinanza si basano sulle norme in materia di etichettatura esistenti nella legge sulla protezione dell'ambiente.

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Le prescrizioni in materia di etichettatura nel disegno della LPAmb (notificazione G/TBT/Notif.00/49) costituiranno la base per la futura regolamentazione di livello subordinato, tramite ordinanza. Esse consentono, come finora, l'introduzione di valori soglia per prodotti che contengono soltanto tracce di OGM e permettono di utilizzare un sistema di etichettatura facoltativo per prodotti ottenuti senza ricorso alcuno all'ingegneria genetica.

Come possono difendersi i produttori dalle azioni di responsabilità civile se manca una definizione della dignità o del disprezzo della stessa? Cosa significa un danno in questo contesto?

A norma delle disposizioni svizzere sulla responsabilità civile per danno si intende un danno patrimoniale, ad esempio la perdita della vita o una lesione dell'incolumità personale, nella misura in cui vi siano conseguenze dal punto di vista economico, la perdita o il deterioramento della proprietà e la perdita del reddito. Il disprezzo della dignità della creatura di animali e piante non rientra nel concetto di danno e pertanto non può fondare un'azione in responsabilità civile.

Quali sono le esigenze per la prova del danno causato da OGM?

Nel diritto svizzero, la prova del danno incombe all'attore. In generale si devono provare i danni e le cause che li hanno provocati. A determinate condizioni, ovvero nei casi in cui una prova completa non può ragionevolmente essere pretesa, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale si possono accordare condizioni facilitate.

La legge prevede un termine di prescrizione di tre anni per la richiesta di risarcimento dei danni. Com'è stato determinato tale ambito temporale?

Per il diritto svizzero vigente, il termine di prescrizione relativo è di un anno. Tale termine viene generalmente considerato troppo breve, e il suo prolungamento a tre anni è comunemente giudicato adeguato. D'altra parte, anche la Convenzione del Consiglio d'Europa del 21 giugno 1993 sulla responsabilità civile per danni causati da un'attività che mette in pericolo l'ambiente prevede un termine triennale.

L'articolo 59c implica che il termine di prescrizione assoluto per danni è limitato in generale a 20 anni e, per quel che nella fattispecie riguarda gli organismi geneticamente modificati o patogeni, a 30 anni. Perché gli OGM sono trattati come gli organismi
patogeni?

Mentre gli organismi patogeni sono giudicati pericolosi, per quelli geneticamente modificati il motivo di questa regolamentazione particolare ­ segnatamente del termine di prescrizione trentennale ­ va ricercato nelle scarse conoscenze che si hanno sui loro effetti a lunga scadenza.

Quanto previsto dalla legge sulle derrate alimentari per evitare pericoli alla salute potrebbe rivelarsi una disposizione impossibile da rispettare e, di fatto, avere gli stessi effetti di un divieto.

Il tenore dell'esigenza di cui all'articolo 9 della legge sulle derrate alimentari è il seguente: «qualora lo stato attuale della scienza non consenta di escludere che possano mettere in pericolo la salute». Un eventuale pericolo per la salute non deve pertanto essere escluso «completamente».

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Non esistono certezze al 100 per cento o il cosiddetto rischio zero, e prove del genere non possono quindi neanche essere pretese. La valutazione del rischio conformemente all'ordinanza concernente la procedura di autorizzazione per le derrate alimentari OMG, gli additivi OMG e le sostanze ausiliarie di lavorazione OMG (OPOMG) si basa su conoscenze scientifiche e pertanto non prevede simili esigenze.

La valutazione della messa in pericolo della salute deve avvenire in base al principio della sostanziale uguaglianza (substantial equivalence), vale a dire che l'organismo da valutare dev'essere confrontato ­ sul piano della pericolosità per la salute ­ con altri organismi conosciuti. I prodotti OGM vengono autorizzati quando non nascondono rischi ulteriori rispetto ai prodotti convenzionali.

I prodotti OGM sono valutati e autorizzati con la consapevolezza dell'esistenza di un rischio residuo. I prodotti autorizzati sono pertanto sottoposti a una sorveglianza a lunga scadenza. Se in questo periodo si dovessero scoprire nuovi indizi scientificamente fondati sulla loro pericolosità per le persone e l'ambiente, un'autorizzazione già rilasciata potrebbe essere revocata in ogni momento. Ai fini della messa in commercio, la pretesa che un prodotto «non potrebbe mai rappresentare un rischio» non costituisce un presupposto dell'autorizzazione.

In base alla legislazione in vigore attualmente sono già stati valutati e approvati, per la messa in commercio, diversi prodotti OGM. Fra di essi troviamo prodotti con soia (Roundup-Ready), mais (Bt176 e Bt11)1 e vitamina B12. La prassi attuale dimostra che la legge sulle derrate alimentari è una base legale adeguata e in nessun caso uno «standard impossibile e irragionevole».

Il progetto non fornisce precisazioni sul tipo e la frequenza degli esami per prodotti geneticamente modificati o sui controlli da parte delle autorità.

La legge sulla protezione dell'ambiente è una legge federale e, come tale, prevede solo esigenze basilari e valori di riferimento. Essa costituisce pertanto una base legale per determinare le esigenze degli esami. Disposizioni dettagliate, come la frequenza di un controllo o i metodi di prova più adatti, non sono contenute in una legge federale, ma nelle ordinanze ad essa subordinate.

Oggi, nella prassi, l'analisi del DNA costituisce la
procedura standard per la prova di modificazioni genetiche in derrate alimentari, mangimi e sementi. Per i prodotti OGM sul mercato svizzero sono disponibili metodi di screening affidabili e diffusi. I prodotti sono controllati da laboratori accreditati con l'aiuto di metodi convalidati e di materiale certificato. Tutto ciò assicura la necessaria certezza del diritto e la parità di trattamento. Dato che esistono valori soglia per l'etichettatura di prodotti convenzionali che contengono tracce di OGM, la questione della sensibilità dei metodi di prova per i prodotti OGM autorizzati sembra priva di fondamento.

L'articolo 146a della legge sull'agricoltura stabilisce che animali da reddito geneticamente modificati possono essere messi in circolazione solo se ci sono degli importanti motivi che ne giustifichino la produzione e lo smercio. Come si possono definire, in quest'ambito, gli «importanti motivi»?

Allo stato attuale delle conoscenze, non si possono giudicare in modo definitivo le possibilità e le evoluzioni future dell'ingegneria genetica applicate sugli animali da 1

Il 27 luglio 2000 è stato inoltre autorizzato il mais Mon810 come derrata alimentare e mangime.

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reddito usati in agricoltura. Al Consiglio federale viene pertanto attribuita la competenza di prevedere un obbligo di autorizzazione e di specificare la nozione degli «importanti motivi». Voler precisare sin da ora tale criterio sarebbe prematuro. Fra le possibili applicazioni dell'ingegneria genetica nel campo degli animali da reddito, in primo piano si trovano attualmente la selezione e l'allevamento di razze resistenti alle malattie.

Nel concretamento dell'articolo 146a della legge sull'agricoltura, il Consiglio federale terrà conto di principi di carattere generale come l'adeguatezza, il fondamento scientifico, la parità di trattamento e si atterrà agli standard e alle raccomandazioni internazionali in materia.

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Valutazione giuridica della presa di posizione USA sulla base del diritto dell'OMC

4.1

Introduzione

Qui di seguito intendiamo procedere a una rapida valutazione dei principali aspetti della presa di posizione degli USA rilevanti per l'OMC, ed evidenziare il margine di manovra che le norme internazionali in materia di commercio concedono al legislatore nazionale in questo settore. In questo contesto va tenuto presente che i principi e le regole dell'OMC non costituiscono un sistema rigido e chiuso. Al contrario, essi sono rielaborati attraverso la prassi e le decisioni degli Stati membri dell'OMC e concretizzati nell'ambito della procedura dell'OMC per la composizione delle controversie. Quest'evoluzione è segnata da una sempre maggiore attenzione accordata alle questioni ambientali. Si prevede inoltre di ridiscutere le attuali regole dell'OMC nell'ambito di una serie di trattative. Quanto esposto qui di seguito rappresenta quindi una valutazione della situazione sulla base delle attuali condizioni quadro nel diritto dell'OMC.

L'OMC, fondata sul GATT, persegue lo scopo di creare i presupposti adatti per una crescita economica sostenibile tramite la creazione di un ordinamento del commercio multilaterale basato sulla trasparenza. A tal fine è stata emanata tutta una serie di regole e principi. In particolare, gli Stati membri sono tenuti a garantire lo stesso trattamento a prodotti uguali. Tutti i partecipanti all'accordo devono in linea di principio estendere a tutti gli Stati membri dell'OMC le concessioni fatte a un altro Stato (principio della nazione più favorita), e trattare le merci straniere allo stesso modo dei beni indigeni (principio del trattamento nazionale). Limiti dal punto di vista quantitativo e ostacoli al commercio non giustificati sono inoltre vietati. Il principio della trasparenza obbliga infine a dichiarare apertamente misure rilevanti ai fini del commercio. Queste regole dell'OMC, rilevanti anche per il progetto Gen-Lex, riguardano essenzialmente il commercio transfrontaliero e quindi l'importazione di organismi geneticamente modificati, ma non si occupano dell'impiego di tali organismi in Svizzera. Per gli USA, invece, sono da considerarsi prioritarie in particolare le regole riguardanti la commercializzazione di prodotti geneticamente modificati.

Questo li ha incitati fra l'altro a proporre trattative nell'ambito dell'OMC, ma ha anche influenzato il loro parere relativo alla notificazione svizzera del progetto GenLex.

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4.2

Singoli elementi della posizione USA nell'ottica dell'OMC

Protezione della «dignità della creatura» e Commissione d'etica Con il progetto Gen-Lex si vuole concretare il mandato costituzionale concernente il rispetto della dignità della creatura. Allo scopo si sancisce il principio secondo cui, nel caso di piante e animali, non dev'essere violata la dignità della creatura. Inoltre, viene istituita una Commissione d'etica con funzione consultiva che esprime il proprio parere in merito a questioni etiche. L'OMC non si occupa per principio di considerazioni etiche di carattere generale. Nella misura in cui tali considerazioni non portano a limitazioni nel commercio che non possono essere giustificate in base a motivi riconosciuti dall'organizzazione stessa ­ come la protezione dell'ambiente, della salute pubblica e dell'ordine pubblico ­ non sussiste alcun conflitto con le regole dell'OMC. Pertanto, anche il prevedere un presupposto sotto forma di ponderazione degli interessi prima di una manipolazione genetica del patrimonio ereditario di animali e piante, non suscita questioni rilevanti a livello di OMC dato che la norma non è applicabile al commercio transfrontaliero con organismi geneticamente modificati, ma esclusivamente all'effettuazione di modificazioni genetiche in Svizzera.

Disparità di trattamento fra prodotti geneticamente modificati e convenzionali Il progetto Gen-Lex stabilisce una disparità di trattamento fra prodotti geneticamente modificati e prodotti cosiddetti «convenzionali», ovvero non sottoposti a modificazioni di questo tipo. Sapere sino a che punto i prodotti modificati e quelli convenzionali siano da considerarsi equivalenti è una questione non ancora chiarita in maniera definitiva nell'ambito dell'OMC. La Svizzera sostiene tuttavia che non si tratta di prodotti paragonabili fra loro e che, di conseguenza, è ammissibile anche una disparità di trattamento. D'altronde, anche partendo dal presupposto dell'equiparabilità fra prodotti modificati e convenzionali, a nostro avviso si potrebbe giustificare una disparità di trattamento nei casi in cui essa fosse necessaria alla realizzazione di legittimi obiettivi, quali l'impedimento di pratiche ingannevoli, la protezione della salute e dell'integrità dell'uomo, della vita e della salute di animali e piante o dell'ambiente.

Messa in commercio di OGM Il proposto articolo 29a capoverso 3
prevede che l'autorizzazione per la messa in commercio di organismi geneticamente modificati possa essere negata se vi si oppongono interessi pubblici preponderanti. Stando al diritto dell'OMC, ciò sarebbe possibile ad esempio per motivi di ordine pubblico. Un rifiuto di mettere in commercio un organismo geneticamente modificato basato su motivi diversi da quelli esplicitamente riconosciuti dall'OMC potrebbe invece portare a un conflitto con gli impegni presi nell'ambito dell'organizzazione stessa.

Responsabilità civile L'OMC non prevede norme giuridiche che regolamentano la responsabilità civile degli Stati membri. Ad ogni modo, regolamentazioni nazionali della responsabilità civile non possono violare i principi esposti nel n. 4.1, e in particolare non si può configurare la responsabilità civile in maniera tale da rendere indirettamente più difficile l'ingresso sul mercato di prodotti stranieri. La maggiore durata del termine di prescrizione della responsabilità civile nel progetto Gen-Lex per gli organismi 4375

geneticamente modificati non crea problemi dal punto di vista giuridico con il diritto dell'OMC, se gli organismi geneticamente modificati non sono considerati «equiparabili» agli altri organismi. Tuttavia, anche se questi ultimi fossero considerati dall'OMC come prodotti equivalenti, una disparità nella durata del termine di prescrizione della responsabilità civile per danni derivanti dall'impiego di organismi geneticamente modificati non creerebbe alcun conflitto con il diritto dell'OMC, nei limiti in cui la maggiore durata della responsabilità civile potesse essere effettivamente giustificata con un maggiore rischio o un'incertezza più elevata da ricondurre alle modificazioni genetiche.

4.3

Conclusioni

Quanto sopra esposto mostra che, dal punto di vista delle norme OMC, sussiste un margine di manovra piuttosto ampio per quanto riguarda l'impiego di organismi geneticamente modificati. Il punto problematico dovrebbe essere costituito dalla determinazione dei criteri per l'ammissione di sementi modificate geneticamente. In quest'ambito si deve tenere presente, in particolare, che una mancata autorizzazione della messa in commercio di organismi geneticamente modificati per motivi diversi da quelli riconosciuti dall'OMC creerebbe con l'organizzazione stessa una serie di potenziali conflitti da non sottovalutare. Il rifiuto dell'autorizzazione sarebbe ammissibile soltanto nel caso in cui esso fosse necessario alla protezione della vita o della salute dell'uomo, di animali e piante, dell'ambiente, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale. Al momento della concezione delle disposizioni d'esecuzione del progetto Gen-Lex e della loro applicazione occorrerà prestare attenzione affinché ciascuna disposizione sia notificata nel rispetto degli obblighi assunti a livello internazionale, e affinché le procedure per la prova di modificazioni genetiche risultino non discriminanti e trasparenti, e non portino a inutili ostacoli al commercio. Se nell'ulteriore discussione sul progetto e nell'emanazione delle prescrizioni esecutive si terrà conto delle considerazioni suesposte, riteniamo in generale piuttosto limitato il rischio che un ricorso contro la Svizzera a causa del progetto Gen-Lex proposto abbia esito positivo.

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